Sentenza 22 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/02/2022, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/02/2022
N. 00306/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00189/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2018, proposto da
Il Laboratorio Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone n. 56;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Angela Maria Buccoliero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Maria Fazio in Lecce, piazzetta Montale n. 2;
per l’annullamento
della nota prot. n. 19087 dell’1.2.2017 del Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Sportello Unico Attività Produttive, recante il diniego definitivo dell’istanza protocollo n. 194966/2017, con contestuale obbligo ed onere a carico della ditta, di provvedere allo smontaggio delle strutture e di ripristinare lo stato dei luoghi, nonché degli altri atti impugnati e meglio indicati nell’epigrafe del ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. G. Tanzarella, in sostituzione dell’avv. G. Misserini, per la parte ricorrente e avv. T. Fazio, in sostituzione dell’avv. A. M. Buccoliero, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, la Soc. Coop. “ Il Laboratorio ” ha chiesto l’annullamento degli atti con cui il Comune di Taranto le ha negato l’autorizzazione ex post all’occupazione di suolo pubblico, ai fini dell’installazione di un dehors antistante l’esercizio commerciale di cui è proprietaria.
Con i motivi di ricorso, la ricorrente ha dedotto i vizi del difetto relativo di attribuzione, della violazione di legge e dell’eccesso di potere nei suoi vari profili sintomatici.
Si è costituito in giudizio il Comune di Taranto, instando per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
In vista della trattazione del merito della causa, la difesa di parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 16 febbraio 2022, la causa è stata riservata in decisione.
Ciò premesso, il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come da istanza a firma del procuratore della società ricorrente, depositata in data 21 dicembre 2021.
Per tali ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Sussistono giusti motivi, considerata la definizione in rito della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO