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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3837/2022 a cui è riunito il procedimento N. R.G. 3896/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Est.
sul ricorso ex art. 316, 337- bis c.c. depositato il 25/08/2022 da
( ) nato a [...]_1 C.F._1
CEDRO (CS), il 05/06/1971, assistito e difeso dall'avv. POGGI LONGOSTREVI FILIPPO
e dall'avv. ALEXANDRA BARATTA;
contro
( ) nato a [...] A MARE (CS), il CP_1 C.F._2
13/02/1988, assistita e difesa dall'avv. PEVERADA MAURIZIO;
viste le note scritte in sostituzione d'udienza tempestivamente depositate dalle parti ha emesso il seguente
D E C R E T O DEFINITIVO
ex artt. 337 bis ss c.c.
letto il ricorso ex art. 337 bis depositato da parte ricorrente,
letta la memoria difensiva depositata da parte resistente,
lette le relazioni depositate dai Servizi Sociali nel corso del procedimento,
preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti e del fatto che le stesse parti hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
pagina 1 di 5 “1) Disporre l'affido esclusivo del minore nato Mantova il 16/12/2019 alla Persona_1 madre Sig.ra con abitazione prevalente presso la stessa in Rodigo (MN) in CP_1
Via Castello n. 6;
2)Ogni decisione di maggior importanza per la crescita, gli studi, la salute del minore verrà presa di comune accordo tra i genitori stessi, con impegno a comunicare e concordare tra loro direttamente le questioni riguardanti la minore. Le scelte di ordinaria amministrazione verranno prese dal genitore collocatario.
3)I genitori si impegnano a seguire lo sviluppo e la crescita del figlio, comunicandosi reciprocamente ogni notizia di utilità per lo stesso ed a definire di comune accordo tutte le scelte educative, sanitarie e ricreative che la riguardano.
4)Quanto al diritto di visita del padre, tenuto conto dei turni lavorativi del Sig. Parte_1
attualmente impiegato anche all'estero, i genitori potranno accordarsi di volta in
[...] volta affinché il Padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore per un giorno _1 durante la settimana, anche con pernottamento presso la casa paterna, quando questi si trovi in Italia, a condizione che il giorno di visita e pernottamento venga preventivamente concordato con la signora almeno 5 giorni prima. Solo in caso di disaccordo tra le CP_1
Parti, si stabilisce sin da ora che il diritto di visita del signor sia determinato in un Pt_1 giorno alla settimana, da concordare nel sabato o nella domenica, sempre con eventuale pernottamento presso la casa paterna e sempre previo accordo con la signora In CP_1 ogni caso sarà il signor a recarsi presso la residenza della signora per Pt_1 CP_1 prendere e riportare il figlio alla madre.
5)Per quanto riguarda le vacanze estive, a decorrere dal settimo anno di età di _1
, il Sig. avrà diritto a tenere con se' il figlio per una settimana,
[...] Pt_1 impegnandosi sin da ora di anno in anno, a comunicare tempestivamente detto periodo di vacanza alla Sig.ra e comunque sempre compatibilmente con le esigenze di vita CP_1 quotidiane e desideri nonché impegni scolastici, ricreativi, di salute e lavorativi del figlio
. Detti periodi di vacanze estive sia di permanenza con il padre che con la madre _1 dovranno essere concordati tra i genitori con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il giorno 31 di maggio di ogni anno per permettere ad entrambi i coniugi di regolare il calendario ferie sull'eventuale luogo di lavoro;
entrambi i genitori si obbligano a comunicare il recapito telefonico nonché l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura con congruo anticipo rispetto alla partenza prevista. Durante le vacanze di pertinenza dei due genitori gli stessi avranno la facoltà di sentire il figlio telefonicamente con chiamate e video _1 chiamate giornaliere.
6)Analogamente, per quanto riguarda le Festività Natalizie e Pasquali scolastiche, i periodi verranno concordati tra i genitori di anno in anno con congruo preavviso. Solo in caso di disaccordo totale, si prevede sin da ora che potrà trascorrere una _1 settimana con il padre a decorrere dal compimento del settimo anno di età del minore precisamente in modo alternato ogni anno dal 23/12/2025 al 30/12/2025 e con la madre pagina 2 di 5 dal 31/12/2025 al 06/01/2026 e, nell'anno successivo la madre potrà tenerla dal
23/12/2026 al 30/12/2026 ed il padre dal 31/01/2026 al 06/01/2027, e così via ogni anno.
Per quelle Pasquali, ciascuno dei genitori potrà tenere con sé il figlio per tre giorni in via alternata ogni anno. In entrambi in casi, sempre con obbligo di concordare detti periodi tra i genitori con congruo anticipo ed, in ogni caso, sempre compatibilmente con le esigenze di vita quotidiane e desideri nonché impegni scolastici, ricreativi e di salute del minore.
7)Il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento del minore Parte_1 _1
con la corresponsione di una somma complessiva mensile pari ad €.200,00
[...]
(duecento/00) concordata tra le Parti, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal 15 marzo 2025 e poi per i mesi a seguire, a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN
[...], intestato alla Sig.ra a titolo di CP_1 mantenimento del minore Persona_1
8)Inoltre, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, il Sig. si Parte_1 impegna a corrispondere mensilmente, oltre a quanto precede, l'ulteriore somma di €.
50,00 (cinquanta/00) da versare entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal 15 marzo
2025 e poi per i mesi a seguire, a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN
[...], intestato alla Sig.ra a titolo di CP_1 pagamento di ogni arretrato relativo al mantenimento del minore Persona_1
9)Obbligo per entrambi i genitori a concorrere, in regime del 50% a tutte le spese straordinarie purché supportate da idonea documentazione fiscale come da Protocollo sulle Spese Straordinarie nei Procedimenti in materia Familiare in vigore che si richiama integralmente ed, in particolare, in ragione del 50% alle spese mediche non mutuabili, nonché quelle scolastiche, gite scolastiche, trattamenti sanitari, ricoveri, degenze, cure dentistiche e quanto altro in via straordinaria occorrente per la salute della figlia minore.
Spese straordinarie: le spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base;
nonché quelle relative a ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica compresa la scuola superiore e l'università, mensa scolastica, trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), purché di costo unitario non superiore ai 150,00 euro, gite scolastiche, centri vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati che importino un costo non superiore ad euro
150,00; lezione private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori purché il costo mensile non superi i 100 euro. -Rimangono invece a carico di entrambi i genitori ma vanno preventivamente concordate le seguenti spese: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private, lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori ove il costo mensile sia superiore ai 100 euro;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario ed agonistico;
corsi privati pagina 3 di 5 per l'apprendimento delle lingue straniere, soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore ad euro 150,00, viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali. Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro dieci giorni. Per le spese straordinarie che invece chiedono il consenso di entrambi i genitori, la quota di spettanza verrà corrisposta all'altro genitore contestualmente al raggiungimento dell'accordo.
10)Ciascun genitore potrà sempre sentire con telefonate giornaliere e video chiamate il figlio quando questo si trovi presso l'altro genitore.
11)Nulla quaestio ad assentire al rilascio del passaporto e i documenti di identità personale del minore ovvero per le firme dei documenti scolastici.
12)I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra il minore e le _1 rispettive famiglie di origine e permettere al minore di trascorrere del tempo unitamente agli ascendenti materni e paterni anche presso i luoghi di loro residenza, quando Egli lo desideri e sempre compatibilmente con le proprie esigenze di vita quotidiane e nonché impegni scolastici, ricreativi e di salute.
13)Con la sottoscrizione del presente atto, i Sig.ri e dichiarano che Pt_1 CP_1 intendono rimettere reciprocamente ogni querela e/o denuncia presentata per quanto occorrer possa e che formalizeranno le remissioni di querela e relative accettazioni, si dichiarano integralmente risarciti e che non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra, rinunciando ad ogni pretesa civilistica connessa.
14)Con l'attuazione delle sopra trascritte Condizioni, le Parti dichiarano di avere regolarizzato ogni pendenza tra loro e di aver definito tombalmente ogni questione e pertanto, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
15)Spese e compensi professionali della presente procedura, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge compensati tra le parti. I legali sottoscrivono anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale”;
rilevato che le condizioni congiuntamente indicate dalle parti risultano corrispondenti all'interesse del figlio minore, in quanto coerenti con le indicazioni fornite dal Servizio
Sociale e atte a garantire, da un lato, un regime di affidamento sufficientemente tutelante per il minore, dall'altro, un adeguato ed equilibrato rapporto del figlio minore con entrambi i genitori, nonché un'equa contribuzione di questi ultimi agli oneri di mantenimento della prole;
ritenuto che perciò dette condizioni possono essere mutuate e fatte proprie dal Collegio giudicante;
pagina 4 di 5
ritenuto che
le spese di lite vadano compensate, stante l'accordo raggiunto tra le parti;
ritenuto comunque opportuno che i Servizi Sociali proseguano nel monitoraggio del nucleo per un ulteriore anno, segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Brescia eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
P. Q. M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) regola l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore nei termini esposti nelle conclusioni indicate dalle parti e riportate in motivazione;
_1
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace.
Così deciso in Mantova, il 20.03.2025
IL PRESIDENTE
Giorgio Bertola
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Est.
sul ricorso ex art. 316, 337- bis c.c. depositato il 25/08/2022 da
( ) nato a [...]_1 C.F._1
CEDRO (CS), il 05/06/1971, assistito e difeso dall'avv. POGGI LONGOSTREVI FILIPPO
e dall'avv. ALEXANDRA BARATTA;
contro
( ) nato a [...] A MARE (CS), il CP_1 C.F._2
13/02/1988, assistita e difesa dall'avv. PEVERADA MAURIZIO;
viste le note scritte in sostituzione d'udienza tempestivamente depositate dalle parti ha emesso il seguente
D E C R E T O DEFINITIVO
ex artt. 337 bis ss c.c.
letto il ricorso ex art. 337 bis depositato da parte ricorrente,
letta la memoria difensiva depositata da parte resistente,
lette le relazioni depositate dai Servizi Sociali nel corso del procedimento,
preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti e del fatto che le stesse parti hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
pagina 1 di 5 “1) Disporre l'affido esclusivo del minore nato Mantova il 16/12/2019 alla Persona_1 madre Sig.ra con abitazione prevalente presso la stessa in Rodigo (MN) in CP_1
Via Castello n. 6;
2)Ogni decisione di maggior importanza per la crescita, gli studi, la salute del minore verrà presa di comune accordo tra i genitori stessi, con impegno a comunicare e concordare tra loro direttamente le questioni riguardanti la minore. Le scelte di ordinaria amministrazione verranno prese dal genitore collocatario.
3)I genitori si impegnano a seguire lo sviluppo e la crescita del figlio, comunicandosi reciprocamente ogni notizia di utilità per lo stesso ed a definire di comune accordo tutte le scelte educative, sanitarie e ricreative che la riguardano.
4)Quanto al diritto di visita del padre, tenuto conto dei turni lavorativi del Sig. Parte_1
attualmente impiegato anche all'estero, i genitori potranno accordarsi di volta in
[...] volta affinché il Padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore per un giorno _1 durante la settimana, anche con pernottamento presso la casa paterna, quando questi si trovi in Italia, a condizione che il giorno di visita e pernottamento venga preventivamente concordato con la signora almeno 5 giorni prima. Solo in caso di disaccordo tra le CP_1
Parti, si stabilisce sin da ora che il diritto di visita del signor sia determinato in un Pt_1 giorno alla settimana, da concordare nel sabato o nella domenica, sempre con eventuale pernottamento presso la casa paterna e sempre previo accordo con la signora In CP_1 ogni caso sarà il signor a recarsi presso la residenza della signora per Pt_1 CP_1 prendere e riportare il figlio alla madre.
5)Per quanto riguarda le vacanze estive, a decorrere dal settimo anno di età di _1
, il Sig. avrà diritto a tenere con se' il figlio per una settimana,
[...] Pt_1 impegnandosi sin da ora di anno in anno, a comunicare tempestivamente detto periodo di vacanza alla Sig.ra e comunque sempre compatibilmente con le esigenze di vita CP_1 quotidiane e desideri nonché impegni scolastici, ricreativi, di salute e lavorativi del figlio
. Detti periodi di vacanze estive sia di permanenza con il padre che con la madre _1 dovranno essere concordati tra i genitori con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il giorno 31 di maggio di ogni anno per permettere ad entrambi i coniugi di regolare il calendario ferie sull'eventuale luogo di lavoro;
entrambi i genitori si obbligano a comunicare il recapito telefonico nonché l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura con congruo anticipo rispetto alla partenza prevista. Durante le vacanze di pertinenza dei due genitori gli stessi avranno la facoltà di sentire il figlio telefonicamente con chiamate e video _1 chiamate giornaliere.
6)Analogamente, per quanto riguarda le Festività Natalizie e Pasquali scolastiche, i periodi verranno concordati tra i genitori di anno in anno con congruo preavviso. Solo in caso di disaccordo totale, si prevede sin da ora che potrà trascorrere una _1 settimana con il padre a decorrere dal compimento del settimo anno di età del minore precisamente in modo alternato ogni anno dal 23/12/2025 al 30/12/2025 e con la madre pagina 2 di 5 dal 31/12/2025 al 06/01/2026 e, nell'anno successivo la madre potrà tenerla dal
23/12/2026 al 30/12/2026 ed il padre dal 31/01/2026 al 06/01/2027, e così via ogni anno.
Per quelle Pasquali, ciascuno dei genitori potrà tenere con sé il figlio per tre giorni in via alternata ogni anno. In entrambi in casi, sempre con obbligo di concordare detti periodi tra i genitori con congruo anticipo ed, in ogni caso, sempre compatibilmente con le esigenze di vita quotidiane e desideri nonché impegni scolastici, ricreativi e di salute del minore.
7)Il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento del minore Parte_1 _1
con la corresponsione di una somma complessiva mensile pari ad €.200,00
[...]
(duecento/00) concordata tra le Parti, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal 15 marzo 2025 e poi per i mesi a seguire, a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN
[...], intestato alla Sig.ra a titolo di CP_1 mantenimento del minore Persona_1
8)Inoltre, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, il Sig. si Parte_1 impegna a corrispondere mensilmente, oltre a quanto precede, l'ulteriore somma di €.
50,00 (cinquanta/00) da versare entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal 15 marzo
2025 e poi per i mesi a seguire, a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN
[...], intestato alla Sig.ra a titolo di CP_1 pagamento di ogni arretrato relativo al mantenimento del minore Persona_1
9)Obbligo per entrambi i genitori a concorrere, in regime del 50% a tutte le spese straordinarie purché supportate da idonea documentazione fiscale come da Protocollo sulle Spese Straordinarie nei Procedimenti in materia Familiare in vigore che si richiama integralmente ed, in particolare, in ragione del 50% alle spese mediche non mutuabili, nonché quelle scolastiche, gite scolastiche, trattamenti sanitari, ricoveri, degenze, cure dentistiche e quanto altro in via straordinaria occorrente per la salute della figlia minore.
Spese straordinarie: le spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base;
nonché quelle relative a ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica compresa la scuola superiore e l'università, mensa scolastica, trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), purché di costo unitario non superiore ai 150,00 euro, gite scolastiche, centri vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati che importino un costo non superiore ad euro
150,00; lezione private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori purché il costo mensile non superi i 100 euro. -Rimangono invece a carico di entrambi i genitori ma vanno preventivamente concordate le seguenti spese: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private, lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori ove il costo mensile sia superiore ai 100 euro;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario ed agonistico;
corsi privati pagina 3 di 5 per l'apprendimento delle lingue straniere, soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore ad euro 150,00, viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali. Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro dieci giorni. Per le spese straordinarie che invece chiedono il consenso di entrambi i genitori, la quota di spettanza verrà corrisposta all'altro genitore contestualmente al raggiungimento dell'accordo.
10)Ciascun genitore potrà sempre sentire con telefonate giornaliere e video chiamate il figlio quando questo si trovi presso l'altro genitore.
11)Nulla quaestio ad assentire al rilascio del passaporto e i documenti di identità personale del minore ovvero per le firme dei documenti scolastici.
12)I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra il minore e le _1 rispettive famiglie di origine e permettere al minore di trascorrere del tempo unitamente agli ascendenti materni e paterni anche presso i luoghi di loro residenza, quando Egli lo desideri e sempre compatibilmente con le proprie esigenze di vita quotidiane e nonché impegni scolastici, ricreativi e di salute.
13)Con la sottoscrizione del presente atto, i Sig.ri e dichiarano che Pt_1 CP_1 intendono rimettere reciprocamente ogni querela e/o denuncia presentata per quanto occorrer possa e che formalizeranno le remissioni di querela e relative accettazioni, si dichiarano integralmente risarciti e che non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra, rinunciando ad ogni pretesa civilistica connessa.
14)Con l'attuazione delle sopra trascritte Condizioni, le Parti dichiarano di avere regolarizzato ogni pendenza tra loro e di aver definito tombalmente ogni questione e pertanto, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
15)Spese e compensi professionali della presente procedura, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge compensati tra le parti. I legali sottoscrivono anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale”;
rilevato che le condizioni congiuntamente indicate dalle parti risultano corrispondenti all'interesse del figlio minore, in quanto coerenti con le indicazioni fornite dal Servizio
Sociale e atte a garantire, da un lato, un regime di affidamento sufficientemente tutelante per il minore, dall'altro, un adeguato ed equilibrato rapporto del figlio minore con entrambi i genitori, nonché un'equa contribuzione di questi ultimi agli oneri di mantenimento della prole;
ritenuto che perciò dette condizioni possono essere mutuate e fatte proprie dal Collegio giudicante;
pagina 4 di 5
ritenuto che
le spese di lite vadano compensate, stante l'accordo raggiunto tra le parti;
ritenuto comunque opportuno che i Servizi Sociali proseguano nel monitoraggio del nucleo per un ulteriore anno, segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Brescia eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
P. Q. M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) regola l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore nei termini esposti nelle conclusioni indicate dalle parti e riportate in motivazione;
_1
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace.
Così deciso in Mantova, il 20.03.2025
IL PRESIDENTE
Giorgio Bertola
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