Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 12.03.2025 deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 21 / 2024
promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO AGNELLO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
e nei confronti
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO FRANCESCO PANICO, giusta procura in atti;
-resistente-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
relativi agli anni 2013 e 2014 per un importo pari ad euro 2.139,16; eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' la quale in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del CP_2
ricorso per tardività dell'opposizione e, nel merito, deduceva la regolarità della notifica degli atti opposti con conseguente richiesta del rigetto del ricorso in quanto infondato. Con
condanna alle spese di giudizio.
Inoltre, si costituiva l' il quale argomentava variamente l'infondatezza del ricorso CP_1
tenuto conto della regolarità del processo notificatorio, con conseguente richiesta di rigetto delle domande avanzate dall'istante e condanna alle spese di giudizio.
Mutato il Giudicante, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va rigettato.
Va anzitutto rigettata l'eccezione di tardività sollevata dall' poiché Controparte_3
dalla notifica dell'intimazione di pagamento effettuata in data 06.12.2023, non sono decorsi sessanta giorni alla data di deposito del ricorso 03.01.2024.
Nel merito, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi dovuti.
Orbene, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che : “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della
riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono
ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione
dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine
di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti
sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la
legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti
alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si
deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso,
ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice
della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella,
determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi
propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle
forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina
dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981”.
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie e chiarisce che nel caso in cui il contribuente voglia contestare, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615
c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”.
Inoltre, giova ricordare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99 : “contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di
quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbi interpretativi,
individuando nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella di pagamento ed a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento, deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso quest'ultima, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Ove, invece, l'atto di intimazione di pagamento sia stato preceduto dalla rituale notifica della cartella di pagamento e la stessa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi, a meno di non voler aggirare il termine decadenziale sopra descritto, la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'intimazione di pagamento.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento de quo.
Orbene, il diritto di credito azionato dall'Istituto previdenziale mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile.
Era onere dei convenuti dimostrare di avere compiutamente effettuato la notifica dell'avviso di addebito sottostante l'intimazione di pagamento impugnata.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 59120140002747969000, l'ente previdenziale ha provato che lo stesso è stato notificato per compita giacenza il 10.03.2015 presso la residenza del ricorrente (cfr. all. alla memoria di costituzione); ulteriormente, l' ha regolarmente CP_2
notificato, dapprima l'intimazione di pagamento n. 29120189003029833000 in data
08.04.2019, mediante comunicazione a mezzo posta, la cui notifica risulta firmata dal destinatario (cfr. all. note del 22.04.2024); e successivamente, in data 08.12.2023, ha notificato l'intimazione di pagamento n. 29120239002076385000, la cui comunicazione risulta essere stata ritirata da quale persona autorizzata qualificatasi come la zia del CP_4
destinatario (cfr. all. note del 22.04.2024).
Pertanto, essendo stati correttamente notificati gli atti impugnati ed essendo stato interrotto il termine di prescrizione quinquennale, le eccezioni di cui al ricorso non possono trovare accoglimento.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese di giudizio sono irripetibili ex art. 152 c.p.c.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Agrigento, 12/03/2025.
Il Giudice
Valentina Di Salvo