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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/04/2024, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
N. 2980/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
PARZIALE nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 22.11.2023 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ERA FRANCESCO , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. ERA FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 22.11.2023, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale e, cumulativamente, la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“all' On. le Tribunale adito, di voler dichiarare la separazione consensuale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando l'aggiornamento negli uffici dello stato civile del Comune
pagina 1 di 3 di Alghero, e propongono e accettano i seguenti patti e condizioni da porre a base del verbale di conciliazione
Accordi tra i coniugi:
- i coniugi vivranno separati;
- chiuderà il proprio account sul conto corrente bancario cointestato, Parte_2
presso la N. 01-0635-0175744-46 (intestazione . Org_1 Organizzazione_2
- il in relazione all'attività agricola intrapresa a Gisborne, Parte_3
rinuncia alle azioni della cooperativa agricola di gestione dei terreni in Nuova Zelanda, numero socio
n. 910433889.
- non vi sono Assegni di mantenimento a carico dei coniugi”.
All'udienza del 5.3.2024, svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione e, cumulativamente, di divorzio, alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Alghero in data Parte_1 Parte_2
29.9.2012 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Alghero – anno 2012, n. 8, P. 2, Serie
A), dalla cui unione non sono nati figli.
In via preliminare, si afferma la giurisdizione italiana in quanto uno dei coniugi è cittadino italiano (art. 32 l. n. 215/98).
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non esse presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Le parti chiedevano altresì, congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art 473 bis.49 c.p.c., formulando anche le condizioni di divorzio.
In questa sede deve pertanto essere disposta la prosecuzione del giudizio al fine di rendere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità con i requisiti temporali di cui all'art 3, n.
2 lett. b), della legge n. 898/70.
pagina 2 di 3 Alla prossima udienza le parti dovranno formulare la dichiarazione di non volersi riconciliare ex art. 2
l. 898/70 nonché dovranno confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
Vista, altresì, l'istanza di trattazione cartolare dell'udienza, le predette dichiarazioni saranno contenute nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le spese di lite saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
he hanno contratto matrimonio in Alghero in data 29.9.2012 (trascritto presso gli atti dello
[...]
Stato civile del Comune di Alghero – anno 2012, n. 8, P. 2, serie A);
2) omologa l'accordo di separazione intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 18.4.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
PARZIALE nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 22.11.2023 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ERA FRANCESCO , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. ERA FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 22.11.2023, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale e, cumulativamente, la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“all' On. le Tribunale adito, di voler dichiarare la separazione consensuale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando l'aggiornamento negli uffici dello stato civile del Comune
pagina 1 di 3 di Alghero, e propongono e accettano i seguenti patti e condizioni da porre a base del verbale di conciliazione
Accordi tra i coniugi:
- i coniugi vivranno separati;
- chiuderà il proprio account sul conto corrente bancario cointestato, Parte_2
presso la N. 01-0635-0175744-46 (intestazione . Org_1 Organizzazione_2
- il in relazione all'attività agricola intrapresa a Gisborne, Parte_3
rinuncia alle azioni della cooperativa agricola di gestione dei terreni in Nuova Zelanda, numero socio
n. 910433889.
- non vi sono Assegni di mantenimento a carico dei coniugi”.
All'udienza del 5.3.2024, svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione e, cumulativamente, di divorzio, alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Alghero in data Parte_1 Parte_2
29.9.2012 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Alghero – anno 2012, n. 8, P. 2, Serie
A), dalla cui unione non sono nati figli.
In via preliminare, si afferma la giurisdizione italiana in quanto uno dei coniugi è cittadino italiano (art. 32 l. n. 215/98).
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non esse presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Le parti chiedevano altresì, congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art 473 bis.49 c.p.c., formulando anche le condizioni di divorzio.
In questa sede deve pertanto essere disposta la prosecuzione del giudizio al fine di rendere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità con i requisiti temporali di cui all'art 3, n.
2 lett. b), della legge n. 898/70.
pagina 2 di 3 Alla prossima udienza le parti dovranno formulare la dichiarazione di non volersi riconciliare ex art. 2
l. 898/70 nonché dovranno confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
Vista, altresì, l'istanza di trattazione cartolare dell'udienza, le predette dichiarazioni saranno contenute nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le spese di lite saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
he hanno contratto matrimonio in Alghero in data 29.9.2012 (trascritto presso gli atti dello
[...]
Stato civile del Comune di Alghero – anno 2012, n. 8, P. 2, serie A);
2) omologa l'accordo di separazione intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 18.4.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
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