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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 276/2023 R.G.
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Daniela Parte_1 Marzano;
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Vincenzo De Feo;
Controparte_1
- CONVENUTO –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione personale;
sentenza parziale sullo stato.
CONCLUSIONI: all'udienza del 07.05.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sullo stato sulle conclusioni rassegnate contestualmente a verbale, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.12.2022 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la sua separazione personale dal marito con addebito a carico di Controparte_1 quest'ultimo.
La ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio concordatario con il il 27.07.2019 CP_1 in Gioia del Colle e che dalla loro unione non erano nati figli.
Chiedeva che fosse posto a carico del un assegno di mantenimento muliebre non CP_1 inferiore ad € 800,00 mensili. Fissata la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio domandando Controparte_1 pronunciarsi la separazione dei coniugi senza addebito a suo carico, assegnarsi alla moglie la casa coniugale e rigettarsi la richiesta di assegno di mantenimento muliebre ovvero, in subordine, riconoscere in suo favore solo € 200,00 mensili.
All'esito della comparizione personale delle parti all'udienza del 05.04.2023, il Presidente con ordinanza contestuale autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva il nulla a provvedere sulla casa coniugale e poneva a carico del marito l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento muliebre di € 700,00 mensili.
Con ordinanza istruttoria del 28.11.2024 venivano ammesse dal G.I. le richieste istruttorie, previa formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
All'udienza del 07.05.2025 la causa veniva riservata per la pronuncia sullo stato, come da espressa richiesta delle parti.
Il P.M. depositava la propria nota in data 13.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione personale è fondata e può essere accolta.
1.- Dopo un periodo in cui la possibilità di emettere una pronunzia parziale sulla separazione, autonoma rispetto a quella di addebito, veniva pacificamente esclusa - la S. C., infatti, è stata orientata a lungo nell'affermare che non sono configurabili due modelli di separazione, uno con addebito e l'altro senza addebito, bensì un'unica figura, e che, conseguentemente, non è ipotizzabile un preventivo accertamento degli elementi su cui si fonda la separazione, con immediata pronunzia della stessa, ed un successivo esame dell'eventuale addebito in prosieguo (cfr. Cass. Civ. 13/8/98 n. 7945 e Cass. Civ. 29/11/99 n. 13312; cfr. da ultimo, anche Cass. Civ. 14/6/2000 n. 8106); in sostanza, secondo la S. C., l'evidente connessione degli accertamenti da compiere, in relazione all'unico fatto oggettivo dell'intollerabilità della convivenza, impediva di addivenire a due distinte pronunzie, attraverso uno sdoppiamento dell'unica, pur composita, statuizione del giudice della separazione (in termini, Cass. Civ. 10/4/98 n. 3718) –, l'ammissibilità di una pronuncia che riguardi solo lo stato delle persone, separata e distinta da quella riguardante l'addebito e le altre questioni economiche ad essa collegate, ha costituito il portato (acquisito sia in dottrina che in giurisprudenza) di una scelta ermeneutica fondata sul rilievo che la dichiarazione di addebito postula un accertamento distinto rispetto a quello che confluisce nella sentenza di separazione e che, pertanto, nell'ambito di tale ultimo giudizio, è possibile pervenire ad una sentenza non definitiva che pronunzi soltanto la separazione dei coniugi, anche in applicazione analogica del combinato disposto degli artt. 4, comma 9°, L. n. 898/70 e 23, comma 6°, L. n. 74/87, in virtù del quale, come è noto, è possibile emettere sentenze non definitive di divorzio, suscettibili soltanto di appello immediato.
Tale filone interpretativo ha trovato il suo più valido sostegno nella pronuncia della S. C. a SS. UU., secondo cui “Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di declaratoria della addebitabilità della separazione stessa, avanzata ai sensi dell'art. 155 co 2° c. p. c. dalla parte attrice con l'atto introduttivo o dalla parte convenuta in via riconvenzionale ha natura di domanda autonoma, pure se logicamente subordinata alla pronunzia sulla separazione, in quanto non sollecita mere modalità o varianti dell'accertamento già devoluto al giudice con la domanda di separazione, né mira a semplici specificazioni o qualificazioni di detta pronuncia, ma amplia il tema dell'indagine su fatti ulteriori e indipendenti da quelli giustificativi del regime della separazione, ed inoltre tende ad una statuizione aggiuntiva, priva di riflessi sulla pronuncia di separazione e dotata di proprie effetti di natura patrimoniale;
pertanto, in carenza di ragioni o norme derogative dell'art. 277 co 2° c. p. c., il giudice del merito può limitare la decisione alla domanda di separazione, se ciò risponda a un apprezzabile interesse della parte e se non sussista per la domanda stessa la necessità di ulteriore istruzione” (cfr. Cass. Civ., SS. UU. 12/10-3/12/2002 n. 15248 – Pres. . Per_1 Sta di fatto che il legislatore della L. n. 80/2005, recependo l'insegnamento dettato dalla S. C. nell'espressione della sua funzione di nomofilachia, ha stabilito espressamente all'art. 709 bis c.p.c. che “Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione”.
2.- Nel caso di specie non vi sono dubbi che sussistano gli estremi per la pronuncia di separazione.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, infatti, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148).
E che nel caso di specie la convivenza tra le parti in causa sia divenuta intollerabile, e quindi impossibile, risulta non solo dalla circostanza che il convenuto non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione proposta ex adverso e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente è fallito, ma soprattutto perché i coniugi si sono reciprocamente allontanati sia affettivamente che fisicamente.
3.- Va dunque pronunciata la separazione personale tra le parti mentre tutte le altre questioni costituiranno oggetto della pronuncia definitiva, dovendo proseguire il giudizio come da separata ordinanza, emessa contestualmente alla presente sentenza.
Le spese del giudizio vanno rimesse alla sentenza definitiva.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via non definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 23.12.2022 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. dichiara la separazione personale dei coniugi;
2. provvede sul prosieguo del giudizio come da separata ordinanza, emessa in pari data;
3. rimette la regolazione delle spese di causa alla sentenza definitiva;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 3 giugno 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 276/2023 R.G.
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Daniela Parte_1 Marzano;
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Vincenzo De Feo;
Controparte_1
- CONVENUTO –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione personale;
sentenza parziale sullo stato.
CONCLUSIONI: all'udienza del 07.05.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sullo stato sulle conclusioni rassegnate contestualmente a verbale, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.12.2022 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la sua separazione personale dal marito con addebito a carico di Controparte_1 quest'ultimo.
La ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio concordatario con il il 27.07.2019 CP_1 in Gioia del Colle e che dalla loro unione non erano nati figli.
Chiedeva che fosse posto a carico del un assegno di mantenimento muliebre non CP_1 inferiore ad € 800,00 mensili. Fissata la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio domandando Controparte_1 pronunciarsi la separazione dei coniugi senza addebito a suo carico, assegnarsi alla moglie la casa coniugale e rigettarsi la richiesta di assegno di mantenimento muliebre ovvero, in subordine, riconoscere in suo favore solo € 200,00 mensili.
All'esito della comparizione personale delle parti all'udienza del 05.04.2023, il Presidente con ordinanza contestuale autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva il nulla a provvedere sulla casa coniugale e poneva a carico del marito l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento muliebre di € 700,00 mensili.
Con ordinanza istruttoria del 28.11.2024 venivano ammesse dal G.I. le richieste istruttorie, previa formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
All'udienza del 07.05.2025 la causa veniva riservata per la pronuncia sullo stato, come da espressa richiesta delle parti.
Il P.M. depositava la propria nota in data 13.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione personale è fondata e può essere accolta.
1.- Dopo un periodo in cui la possibilità di emettere una pronunzia parziale sulla separazione, autonoma rispetto a quella di addebito, veniva pacificamente esclusa - la S. C., infatti, è stata orientata a lungo nell'affermare che non sono configurabili due modelli di separazione, uno con addebito e l'altro senza addebito, bensì un'unica figura, e che, conseguentemente, non è ipotizzabile un preventivo accertamento degli elementi su cui si fonda la separazione, con immediata pronunzia della stessa, ed un successivo esame dell'eventuale addebito in prosieguo (cfr. Cass. Civ. 13/8/98 n. 7945 e Cass. Civ. 29/11/99 n. 13312; cfr. da ultimo, anche Cass. Civ. 14/6/2000 n. 8106); in sostanza, secondo la S. C., l'evidente connessione degli accertamenti da compiere, in relazione all'unico fatto oggettivo dell'intollerabilità della convivenza, impediva di addivenire a due distinte pronunzie, attraverso uno sdoppiamento dell'unica, pur composita, statuizione del giudice della separazione (in termini, Cass. Civ. 10/4/98 n. 3718) –, l'ammissibilità di una pronuncia che riguardi solo lo stato delle persone, separata e distinta da quella riguardante l'addebito e le altre questioni economiche ad essa collegate, ha costituito il portato (acquisito sia in dottrina che in giurisprudenza) di una scelta ermeneutica fondata sul rilievo che la dichiarazione di addebito postula un accertamento distinto rispetto a quello che confluisce nella sentenza di separazione e che, pertanto, nell'ambito di tale ultimo giudizio, è possibile pervenire ad una sentenza non definitiva che pronunzi soltanto la separazione dei coniugi, anche in applicazione analogica del combinato disposto degli artt. 4, comma 9°, L. n. 898/70 e 23, comma 6°, L. n. 74/87, in virtù del quale, come è noto, è possibile emettere sentenze non definitive di divorzio, suscettibili soltanto di appello immediato.
Tale filone interpretativo ha trovato il suo più valido sostegno nella pronuncia della S. C. a SS. UU., secondo cui “Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di declaratoria della addebitabilità della separazione stessa, avanzata ai sensi dell'art. 155 co 2° c. p. c. dalla parte attrice con l'atto introduttivo o dalla parte convenuta in via riconvenzionale ha natura di domanda autonoma, pure se logicamente subordinata alla pronunzia sulla separazione, in quanto non sollecita mere modalità o varianti dell'accertamento già devoluto al giudice con la domanda di separazione, né mira a semplici specificazioni o qualificazioni di detta pronuncia, ma amplia il tema dell'indagine su fatti ulteriori e indipendenti da quelli giustificativi del regime della separazione, ed inoltre tende ad una statuizione aggiuntiva, priva di riflessi sulla pronuncia di separazione e dotata di proprie effetti di natura patrimoniale;
pertanto, in carenza di ragioni o norme derogative dell'art. 277 co 2° c. p. c., il giudice del merito può limitare la decisione alla domanda di separazione, se ciò risponda a un apprezzabile interesse della parte e se non sussista per la domanda stessa la necessità di ulteriore istruzione” (cfr. Cass. Civ., SS. UU. 12/10-3/12/2002 n. 15248 – Pres. . Per_1 Sta di fatto che il legislatore della L. n. 80/2005, recependo l'insegnamento dettato dalla S. C. nell'espressione della sua funzione di nomofilachia, ha stabilito espressamente all'art. 709 bis c.p.c. che “Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione”.
2.- Nel caso di specie non vi sono dubbi che sussistano gli estremi per la pronuncia di separazione.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, infatti, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148).
E che nel caso di specie la convivenza tra le parti in causa sia divenuta intollerabile, e quindi impossibile, risulta non solo dalla circostanza che il convenuto non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione proposta ex adverso e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente è fallito, ma soprattutto perché i coniugi si sono reciprocamente allontanati sia affettivamente che fisicamente.
3.- Va dunque pronunciata la separazione personale tra le parti mentre tutte le altre questioni costituiranno oggetto della pronuncia definitiva, dovendo proseguire il giudizio come da separata ordinanza, emessa contestualmente alla presente sentenza.
Le spese del giudizio vanno rimesse alla sentenza definitiva.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via non definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 23.12.2022 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1. dichiara la separazione personale dei coniugi;
2. provvede sul prosieguo del giudizio come da separata ordinanza, emessa in pari data;
3. rimette la regolazione delle spese di causa alla sentenza definitiva;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 3 giugno 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato