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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 1014/2025 N. 636/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 4630/2024, estensore giudice DOTT.SSA RA DE LO, discussa all'udienza del 3.12.2025 e promossa da:
RA LO ), C.F._1 Parte_1
), ( ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
on . Parte_3 C.F._4
ND NE e dell'avv. MARIO LOTTI C.F._5
), to in VARESE VIA ROBBIONI 39, C.F._6 presso i Difensori
APPELLANTE
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 avv. MARCO MARAZZA
e dell'avv. DOMENICO DE FEO ), C.F._7 C.F._8 ta in PIAZZA ARMANDO DIAZ 6 . UC FA
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
1 “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 4630/2024 (n. cronol. 41066/2024) resa nella causa R.G. n. 4659/2022, pubblicata in data 19 dicembre 2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, in persona della Giudice dott.ssa NO De Carlo, non notificata, per i motivi esposti nel presente atto, in accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi ricorsi ex art. 414 c.p.c., così giudicare: A) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intrattenuto da ciascun ricorrente con
[...] in amministrazione straordinaria e pr Controparte_2 dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della convenuta a decorrere dal 15 ottobre 2021, o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa: per quanto attiene alla signora NO LO a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo e con anzianità di servizio pari a 10 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa, per quanto attiene al signor a tempo parziale, con la collocazione Parte_1 temporale della n narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo e con anzianità di servizio pari a 17 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;
per quanto attiene alla signora a tempo parziale, con la collocazione temporale Parte_2 della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo e con anzianità di servizio pari a 21 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;
per quanto attiene alla signora a tempo parziale, con la collocazione temporale della Parte_3 prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo e con anzianità di servizio pari a 11 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;
B) ordinare a Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro temp
[...] servizio di ciascun ricorrente con la qualifica e il grado e l'anzianità di servizio indicati al punto A), dichiarando altresì l'inapplicabilità o l'inopponibilità a ciascun ricorrente del sistema retributivo indicato nelle tabelle “MOD2” del CCNL del Trasporto Aereo - Parte Specifica Vettori e nell'Accordo Integrativo di secondo livello del 2.12.2021 e l'applicabilità agli stessi del sistema retributivo indicato nel citato CCNL nelle tabelle “MOD1”; C) condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
a favore di ciascun ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, di quanto dovuto agli stessi per retribuzioni, indennità e istituti contrattuali maturati dal 15 ottobre 2021 fino alla data di riammissione in servizio, o per il diverso periodo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, nei seguenti importi: per quanto attiene alla signora NO LO euro 4.750,44 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 3.446,90 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
per quanto attiene al signor euro 5.791,17 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al Parte_1
31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché
2 euro 3.731,20 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
per quanto attiene alla signora euro 6.142,99 lordi Parte_2 per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 3.945,68 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
per quanto attiene alla signora euro 4.973,85 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 Parte_3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 3.479,48 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore ei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.. Con sentenza munita di clausola di esecutorietà ex lege”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, allegazione, domanda e/o difesa: in via principale, rigettare il ricorso in appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare, nel caso anche con diversa motivazione, la sentenza appellata;
in ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 16.6.2025, RA LO, Parte_1
, e Parte_4 Parte_2 Parte_3 impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva respinto – a spese compensate – il ricorso, dagli stessi presentato onde sentir accertare che i rispettivi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intrattenuti con Controparte_3 Contr
amministrazione straordinaria (di seguito, “ ) erano
[...]
i dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della conv
[...] Con
(di seguito, “ ”) dal 15-10-21, con la qualifica e Controparte_1 ciascuno speci ta.
I ricorrenti in primo grado avevano chiesto che fosse, conseguentemente, ordinata alla convenuta la loro riammissione in servizio e che fosse dichiarata
3 l'applicabilità del sistema retributivo indicato delle tabelle “MOD1”, in luogo di quello indicato nelle tabelle “MOD2” del C.C.N.L. del Trasporto aereo – parte specifica vettori e nell'accordo integrativo di secondo livello del 2-12-21.
Con Gli stessi avevano altresì invocato la condanna di al pagamento, in favore di ciascuno, anche a titolo risarcitorio, di quanto dovuto per retribuzioni, indennità e istituti contrattuali maturati dal 15 ottobre 2021 fino alla data di riammissione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione, negli importi dettagliatamente indicati per ciascuna posizione.
Il primo Giudice, sintetizzate le deduzioni e difese svolte dalle parti, aveva integralmente recepito la pronuncia n. 426/2024, con cui questa stessa Corte aveva confermato il rigetto delle domande attoree in analoga fattispecie, facendo proprie e riportando le argomentazioni poste a base di tale decisione.
La sentenza richiamata dal TRIBUNALE, ripercorse le tappe essenziali della vicenda circolatoria oggetto di causa e tracciato il quadro normativo di riferimento nella sua evoluzione sotto il duplice profilo interno e sovranazionale, aveva ritenuto che l'amministrazione straordinaria rientrasse nel novero delle procedure concorsuali contemplate nel citato art. 5, paragrafo 1, della Direttiva 2001/23/CE, in ragione del sotteso presupposto oggettivo rappresentato dallo stato d'insolvenza del datore di lavoro.
La motivazione riportata nella pronuncia oggi impugnata aveva, poi, rilevato che:
- detta procedura, a seconda della finalità concretamente determinata dagli organi preposti, poteva assumere una duplice natura, conservativa oppure – in presenza di un programma di cessione – liquidatoria;
- il commissario straordinario era un pubblico ufficiale nello svolgimento delle proprie funzioni e tutti gli atti di straordinaria amministrazione, come quelli di vendita delle imprese in esercizio, richiedevano la previa autorizzazione del Ministero vigilante ed il previo esperimento di gare ad evidenza pubblica;
inoltre, il Giudice Delegato poteva provocare la conversione, anche d'ufficio, della procedura in fallimento in caso di impossibilità di utile prosecuzione della stessa;
- eccettuate ipotesi del tutto residuali, l'avvio dell'a.s. era possibile in quanto fosse stato autorizzato l'esercizio d'impresa, la cui continuazione non poteva, pertanto, essere invocata al fine di escluderne la natura liquidatoria.
Su tali presupposti, la pronuncia in esame aveva disatteso la tesi degli originari ricorrenti, secondo cui al trasferimento del ramo d'azienda oggetto di causa trovava esclusiva applicazione il novellato art. 47, comma 4 bis, L. 428/1990 il quale, in quanto legge successiva, avrebbe abrogato tacitamente tutte le norme incompatibili contenute nel D. Lgs 270/1999 (compreso l'art. 56, comma 3 bis), con conseguente impossibilità di totale esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., data l'ininterrotta prosecuzione dell'attività d'impresa del ramo aviation sino al momento della cessione.
4 Era, infatti, stato escluso che il comma 3 bis dell'art. 56, D.lgs., cit., potesse ritenersi abrogato in seguito alle modifiche apportate all'art. 47 l. 428/1990 dal successivo art. 19-quater d.l. 135/2009, essendo stato introdotto quando l'art. 47 già condizionava la derogabilità dell'art. 2112 c.c. all'esistenza di un accordo sindacale, nell'ipotesi di amministrazione straordinaria in cui “la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata”.
Né la novella dell'art. 47, cit., che aveva introdotto nel comma 4-bis il riferimento espresso al fatto che l'esclusione delle tutele dell'art. 2112 c.c. non fossero ammesse in caso di cessione d'azienda disposta dall'a.s. “in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività”, aveva travolto, secondo la medesima sentenza, l'art. 56 della c.d. l. “Prodi-bis”, attesa la sua natura di norma speciale, compatibile sia con la direttiva europea, sia con le norme dettate dal medesimo art. 47.
La motivazione proseguiva osservando che il Legislatore del 2008 aveva introdotto il comma 3-bis dell'art. 56 D. Lgs 270/1999 che, operando come norma “speciale”, aveva disposto che le operazioni di cessione d'azienda effettuate in attuazione dei programmi dell'art. 27, comma 2, lettere a) e b- bis), “in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile”.
Infatti, tali programmi, si era affermato nella pronuncia in esame, erano diretti unicamente alla cessione degli asset aziendali (e non alla ripresa dell'attività imprenditoriale da parte della società insolvente), integrando – pertanto – ex lege la finalità liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria.
La sentenza aveva altresì richiamato la giurisprudenza della GU, favorevole alla possibilità di qualificare la procedura come liquidativa, non solo nel caso in cui non vi fosse stata una cessazione delle attività, ma anche nel caso di prosecuzione di quelle più redditizie.
Conseguentemente, era stato affermato, nella sentenza in esame, che l'elemento decisivo per poter derogare alle garanzie dell'art. 2112 c.c. era solamente la natura liquidatoria della procedura, non esclusa dalla continuazione temporanea dell'attività.
A sostegno della perdurante vigenza dell'art. 56, si citava la norma di interpretazione autentica introdotta con l'art. 6, d.l. n. 131/2023.
La pronuncia, recepita dal TRIBUNALE, aveva ricordato come, nel caso di specie, la cessione degli asset Aviation fosse stata preceduta dalle consultazioni sindacali previste dall'art. 63, comma 4 d.lgs. 270/1999 e 5 comma 2 ter d.l. 347/2003, nell'ambito delle quali era stato affrontato il tema della tutela e delle garanzie dei rapporti di lavoro, con esito tuttavia infruttuoso.
5 In tale contesto, si era accertata l'attuazione delle condizioni previste dall'art. 5, comma 2 ter d.l. 347/2003, pur in mancanza di un accordo sindacale, con conseguente legittimità della deroga in blocco delle tutele dell'art. 2112 c.c., convenuta dal cedente e dal cessionario, in base ai poteri riconosciuti dal citato art. 5, c.
2-ter: deroga che aveva costituito parte integrante ex lege (art. 11- quater D.L. 73/2021) delle condizioni - vincolanti per i Commissari - della cessione degli asset Aviation.
Secondo la medesima sentenza, la finalità conservativa della procedura sarebbe stata ravvisabile laddove questa fosse stata volta principalmente alla continuazione dell'esercizio dell'azienda insolvente, onde consentirne la futura attività in bonis, mentre la finalità sarebbe stata liquidatoria laddove l'intento principale fosse stato quello di disfarsi definitivamente dell'azienda insolvente, in modo da soddisfare l'interesse dei creditori immediatamente tramite i proventi della liquidazione e della vendita degli asset aziendali: l'elemento distintivo fra le due ipotesi era stato, quindi, individuato nella modalità di soddisfazione degli interessi dei creditori.
Tale pronuncia aveva affermato che la procedura oggetto di causa aveva avuto una effettiva e preminente finalità liquidatoria, non avendo inteso CP_6 continuare essa stessa, direttamente o anche solo indirettamente dell'attività aziendale, bensì passarlo definitivamente al cessionario: era stato, conseguentemente, escluso che la disapplicazione dell'art. 2112 c.c. si fosse posta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, sussistendo le due ulteriori condizioni costituite dall'esistenza di una procedura concorsuale e dal controllo di una autorità pubblica competente.
Con un primo, articolato motivo di gravame, gli appellanti affermavano che il primo Giudice avesse erroneamente ritenuto che la fattispecie oggetto di causa non fosse regolata dall'art. 2112 c.c. ma dall'art. 56, comma 3 bis, del d. lgs. 270/1999 e dall'art. 5, comma 2 ter, della l. 347/2003 (nonché dal richiamato art. 63, comma 4, del d. lgs. 270/1999), ossia da tre disposizioni, le quali – secondo gli appellanti – erano all'epoca già state abrogate.
In particolare, nella prospettiva del gravame, il TRIBUNALE aveva ignorato che il legislatore nazionale, con l'art. 19 quater d.l. n. 135/2009, modificando la disposizione del co. V dell'art. 47 l. 428/190 e contestualmente introducendo quella di cui al co. IV 4 bis, aveva regolato ex novo l'intera materia della derogabilità delle tutele, previste dall'art. 2112 c.c., in ipotesi di trasferimenti di aziende o di rami d'azienda nell'ambito di procedure di insolvenza, in attuazione della direttiva 2001/23/CE.
Ad avviso degli appellanti, erano, di conseguenza, venute meno – ai sensi dell'art. 15 delle preleggi – le leggi anteriori che contemplavano deroghe all'art. 2112 c.c., in ipotesi di cessione di aziende o di rami d'azienda nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, compresa quella di cui al comma 3 bis dell'art. 56 d. lgs. 270/1999.
6 L'interpretazione fatta propria dal TRIBUNALE era, inoltre, contraria – proseguiva l'atto di appello – ai principi espressi dalla GU, secondo cui la procedura di amministrazione straordinaria si sarebbe potuta ritenere liquidatoria, solo se la cessione a terzi dell'azienda o di parte dell'azienda fosse stata finalizzata ad ottenere la massima soddisfazione collettiva dei creditori;
la continuazione dell'attività dell'impresa in regime commissariale ne determinava – viceversa – la natura conservativa, non esclusa dalla cessione a terzi dell'azienda, o di un suo ramo, nel corso della procedura concorsuale.
A sostegno di tale tesi, si invocavano:
- l'art. 73 d.lgs. 270/1999, secondo cui solo dopo il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa in regime commissariale l'amministrazione straordinaria assumeva natura liquidatoria, pertanto estranea alla fase precedente, con conseguente natura conservativa in presenza di continuazione dell'attività in regime commissariale;
- l'art. 63 del d. lgs. 270/1999, che imponeva la scelta dell'acquirente delle aziende o rami, la cui attività fosse proseguita in corso di procedura, con prevalenza del criterio di affidabilità, nella prospettiva di mantenimento dei livelli occupazionali, rispetto a quello dell'ammontare del prezzo offerto, così escludendo la finalità della “massima soddisfazione collettiva dei creditori”, tipica della procedura liquidatoria;
- l'art. 47, commi 4 bis e 5, della legge 428/1990, da interpretarsi, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel senso che in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, l'accordo sindacale poteva prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, mentre poteva stabilire una deroga piena all'art. 2112, c.c., solo nell'ipotesi in cui la “continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata”.
Nella prospettiva del gravame, il primo giudice aveva attribuito all'art. 47, co. 4 bis e 5, l. 428/1990, un significato estraneo al contenuto di tali disposizioni, come interpretate dalla giurisprudenza secondo i canoni stabiliti dall'art. 12 delle preleggi, “non potendosi attribuire all'espressione continuazione non disposta il significato opposto di continuazione disposta”.
Il TRIBUNALE avrebbe altresì errato, secondo gli appellanti, nell'escludere che la continuazione dell'attività – se volta alla migliore soddisfazione dell'interesse dei creditori – fosse di per sé ostativa alla possibilità di qualificare la procedura come liquidativa e nell'affermare la vigenza del co. 3 bis dell'art. 56 d. lgs. 270/1999, introdotta dall'art. 14, comma 5, d.l. 185/2008, nonostante l'abrogazione tacita della stessa, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, per effetto dell'avvenuta modifica dell'art. 47 l. 428/1990, ad opera dell'art. 19 quater d.l 135/2009, tramite la quale era stata ridisegnata ex novo l'intera disciplina in tema di derogabilità delle tutele stabilite dall'art. 2112 c.c. in ipotesi di trasferimento di azienda o di rami d'azienda, realizzati nell'ambito di procedure
7 di insolvenza, limitata alle sole condizioni di lavoro dei dipendenti transitati al cessionario, fermo restando il trasferimento allo stesso dei rapporti di lavoro
Conseguentemente, ad avviso degli appellanti, le leggi anteriori che contemplavano deroghe all'art. 2112 c.c., in ipotesi di cessione di aziende o di rami d'azienda nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, compresa quella di cui al comma 3 bis dell'art. 56 d. lgs. 270/1999, dovevano ritenersi abrogate.
Nell'atto di impugnazione si affermava, inoltre, che l'effetto abrogativo di quest'ultima disposizione si sarebbe altresì realizzato in virtù delle incompatibili disposizioni successive, dettate dai commi 4 bis e 5 della l. 428/1990, nella formulazione introdotta nel 2009, nonché dall'art. 5, comma 2 ter, d.l. 347/2003 e dall'art. 63 comma 4 d. lgs 270/1999.
Veniva altresì censurato il richiamo, operato dal Tribunale, alla norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 6, d.l. n. 131/2023, secondo gli appellanti inapplicabile alla fattispecie in esame e comunque inidonea a fondare un giudizio di vigenza dell'art. 56, cit. all'epoca del trasferimento oggetto di causa, data la sua natura innovativa e la preordinazione a condizionare l'esito di giudizi ancora in corso, ragione per cui la stessa aveva formato oggetto di questione di legittimità costituzionale sollevata dal TRIBUNALE di ROMA con riferimento agli artt. 3, 23, 24, comma 1, 102, comma 1, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1 della Carta costituzionale, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.
Conclusivamente, le specifiche caratteristiche della fattispecie oggetto di causa evidenziavano, ad avviso degli appellanti, la sussistenza di tutti i presupposti di cui al comma 4 bis dell'art. 47 l. 428/1990.
Con il secondo motivo, si criticava l'interpretazione del comma 3 bis dell'art. 56 d. lgs. 270/1990, posta a base della decisione impugnata, per avere attribuito alla norma una portata non conforme al testo e alla ratio della direttiva 2001/23/CE.
Nella prospettiva dell'impugnazione, l'unico significato di tale disposizione, rispettoso della disciplina eurounitaria, era quello che ammetteva la disapplicazione dell'art. 2112 c.c. solo laddove l'operazione di cessione di azienda o di ramo d'azienda fosse stata realizzata dopo l'adozione da parte del Tribunale del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa ex art. 73 del d. lgs. 270/1990.
Secondo gli appellanti, anche l'art. 5, comma 2 ter, del d.l. 347/2003, nella lettura fornita dal Tribunale, avrebbe illegittimamente ammesso la deroga agli art. 3 e 4 della citata direttiva anche in ipotesi di continuazione dell'attività aziendale in regime commissariale, a prescindere dalla natura liquidatoria della procedura.
8 Nel caso di adesione all'interpretazione posta a base della sentenza impugnata, si sollecitava nell'atto di appello la rimessione alla GU, ai sensi dell'art. 267 secondo comma TFUE, di questione pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva 2001/23/CE - e, segnatamente, con la disposizione di cui all'art. 5 paragrafo 1 - della previsione interna di disapplicazione delle tutele stabilite dalla stessa in favore dei lavoratori ove i trasferimenti di azienda o di rami d'azienda fossero stati realizzati nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di cui alle citate disposizioni, sul solo presupposto dell'adozione di un programma di cessione destinato a sfociare nel definitivo spossessamento dell'azienda di proprietà dell'impresa soggetta ad a.s. per cessione della stessa,
o di parte di essa, a terzi.
In terzo luogo, si rimproverava al primo Giudice di avere considerato la procedura di amministrazione straordinaria di come Controparte_7 liquidatoria ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE e, in conseguenza di ciò, ritenuto applicabile alla fattispecie concreta oggetto del giudizio l'art. 56, comma 3 bis, del d.lgs 270/1999, così disapplicando l'art. 2112 c.c..
In tal modo, nella prospettiva del gravame, sarebbero state violate o comunque falsamente applicate le disposizioni dettate dagli artt. 27 e 73 d. lgs 270/1999; 2, comma 2, d. lgs 347/2003; 11 – quater del d.l. 73/2021; 31 d.l. 48/2023; 11 e 12 prel.; 5, Dir. 2001/23/CE come interpretato dalla GU;
47 comma 4 bis e 5 l. 428/1990 e 56, comma 3 bis, d. lgs 270/1999.
La corretta lettura di tali norme, si affermava nell'atto di appello, avrebbe dovuto condurre il TRIBUNALE ad escludere la natura liquidatoria della procedura finché la disposta prosecuzione dell'attività d'impresa in regime commissariale non fosse venuta meno con l'adozione da parte del Tribunale del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa, ex art. 73 cit..
L'impugnata decisione si sarebbe basata, ad avviso degli appellanti, su di un'errata interpretazione dell'art. 11 quater, co. 8, d. l. 73/21, che aveva disposto la prosecuzione dell'amministrazione straordinaria, a far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell' , “con finalità liquidatoria”, CP_2 espressione riferita alla procedura nel suo complesso e non già al suo scopo effettivo.
Veniva altresì negata, nel ricorso in appello, la rilevanza dell'art. 31 d.l. 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla l. 85/2023, in quanto entrato in vigore successivamente all'operazione di cessione del perimetro Con aviation di SAI in a.s. a , attuata il 14 ottobre 2021.
Altrettanto inconferenti, in punto qualificazione della procedura, sarebbero stati
– continuava il medesimo atto – le affermazioni dei Commissari straordinari sull'intento perseguito e le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado Contr sull'ammontare del prezzo di vendita degli assets aviation di
9 Gli appellanti sostenevano – sulla scorta della giurisprudenza della CGEU – che la qualificazione di una procedura di insolvenza come liquidatoria, ai sensi della citata direttiva, doveva dedursi oggettivamente dalla relativa disciplina e non già dall'intenzione manifestata dai Commissari straordinari.
Tale disciplina veniva dagli individuata negli artt. 27 e 73 d. lgs. 270/1999 e 11 quater comma 8 d.l. 73/2021, in base ai quali la procedura di a.s. avrebbe assunto natura liquidatoria solo dopo l'adozione del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa, dovendosi considerare – prima di allora – di carattere conservativo.
Nell'atto di impugnazione veniva altresì affermato che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che la finalità liquidatoria della procedura trovasse riscontro nel corrispettivo della cessione degli assets aviation, pari ad “un solo euro”, ritenuto dal TRIBUNALE giustificabile – a fronte dell'elevato valore commerciale dei beni ceduti – in ragione del venire meno degli oneri connessi ai contratti di leasing e alla manutenzione degli aeromobili, in ordine ai quali mancava in causa qualsiasi allegazione e prova documentale.
Così facendo, il primo Giudice avrebbe violato, ad avviso degli appellanti, il disposto dell'art. 115 c.p.c..
A smentita delle affermazioni in esame, veniva offerta in produzione la perizia di “Stima del Valore di Mercato del Perimetro Aviation”, autorizzata ex comma 4 dell'art. 11-quater D.L. n. 73/2021, che aveva attribuito agli asset ceduti un valore negativo (pari a - 4,80 milioni di €), in ragione delle perdite destinate a realizzarsi durante l'esercizio dell'attività di trasporto aereo ad opera Con Con dell'acquirente nel periodo compreso tra la cessione a (15.10.2021) e il 30 ottobre 2023, oltre ad avere negato la paventata svalutazione dei velivoli in caso di cessazione anticipata dell'attività, non avendo i contratti di leasing previsto la possibilità di riscatto finale.
Con il quarto motivo, si contestava l'applicazione, ad opera del TRIBUNALE, degli artt. 56, comma 3 bis, d. lgs. 270/1999 e 5, comma 2 ter, l. 347/2003 - alla procedura di amministrazione straordinaria di SAI, benché regolata da norme ad hoc ai sensi dell'art. 11 quater d.l. 73/2021.
Ad avviso degli appellanti, gli artt. 56, comma 3 bis, cit., e 5, comma 2 ter, l. 347/2003, dovevano essere interpretati nel senso che la deroga all'art. 2112 c.c., ivi prevista, presupponeva il rispetto della disciplina dettata dagli artt. 27 e 60 d. lgs. 270/1999 e 2, comma 1, del d.l. 347/2003, non vagliato dalla decisione impugnata, dalla quale si desumeva l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti stabiliti da queste ultime disposizioni.
Gli stessi sostenevano che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto l'art. 5, comma 2 ter, d.l. 347/2003 applicabile in assenza di specifica individuazione congiunta, da parte del Commissario e del cessionario, dei singoli lavoratori
10 Con che sarebbero dovuti passare alle dipendenze di , essendo pacifica in causa la mancata conclusione dell'accordo sindacale pr o da tale norma.
Con il quinto motivo, si denunciava la violazione dell'art. 420, c.p.c., che il TRIBUNALE avrebbe commesso per non avere acquisito documenti rilevanti, offerti in produzione dai ricorrenti in primo grado, relativi agli asset ceduti, e per avere respinto le loro ulteriori istanze istruttorie, sull'errato presupposto dell'inapplicabilità al caso di specie esame dell'art. 2112 c.c..
Venivano, infine, richiamate nell'atto di appello le domande proposte nel ricorso di primo grado, sub B) e C), quali effetti dell'invocata prosecuzione dei rapporti di lavoro in capo alla cessionaria, nonché, più in generale, tutte le questioni e richieste non valutate dal primo Giudice poiché ritenute assorbite e superate.
Pertanto, gli appellanti chiedevano che la Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliesse tutte le domande, dagli stessi svolte avanti al TRIBUNALE, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari, ex art. 93 c.p.c..
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 21.11.2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dei nuovi documenti, prodotti dagli appellanti per la prima volta nel presente grado di giudizio e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione avversaria per infondatezza nonchè, comunque, delle domande proposte con il ricorso di primo grado, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di entrambe le fasi processuali.
All'udienza del 3.12.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
________________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Questa Corte si è già più volte pronunciata, in analoghe fattispecie relative alla medesima operazione, dando luogo ad un orientamento espresso, fra le altre, con la sentenza n. 426/2024 (Pres. PATTUMELLI, Est. CASELLA;
nello stesso senso, v., ad es., sent. n. 682/2024), sulla base delle seguenti motivazioni:
“il Collegio ritiene di affrontare, per ragioni di priorità logico-giuridica, tenuto altresì conto della ragione più liquida della decisione, le censure proposte in relazione alla contestata natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria di e la possibilità di escludere le tutele dei lavoratori CP_6 apprestate dall' . A) SINTESI DELLE VICENDE DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ALLA BASE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO
11 Appare innanzitutto opportuno ripercorrere, in estrema sintesi e per quanto rilevante nel presente procedimento, le vicende della procedura di amministrazione straordinaria a cui è stata assoggettata . Controparte_8
-In data 2 Maggio 2017 la società TA –SAI SPA è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex d. d.lgs. 347/2003.
-In data 17 Maggio 2017 il Tribunale di Civitavecchia ex art. 4 dello stesso decreto ha dichiarato l'insolvenza.
-I commissari hanno predisposto, in data 27.1.2018, un programma di cessione dell'intero complesso aziendale ex art. 27, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 270/1999 (Prodi-bis), “individuato quale strumento per il raggiungimento delle finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali di cui all'art. 1 del d.lgs. 270/1999” (così testualmente nella Relazione dei Commissari in data 3 Marzo 2020).
-Il Ministero competente ha autorizzato la proroga dell'esecuzione del piano per 2 volte, dapprima fino al 23 Marzo 2020 e, poi, fino al 23 Marzo 2021.
-L'art. 79 comma 3 del D.L. 18/2020 (Misure urgenti per il trasporto aereo) ha previsto la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta per l'esercizio dell'attività di impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci con la precisazione che l'esercizio dell'attività sarebbe stato subordinato alle valutazioni della Commissione europea. In forza del comma 4 il Consiglio di Amministrazione della Società avrebbe dovuto predisporre “entro trenta giorni dalla costituzione” un piano che prevedesse, anche a trattativa diretta, “l'acquisto o l'affitto di rami di azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aere … anche in amministrazione straordinaria … Il piano è trasmesso alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza …”.
-Nel mese di novembre 2020 è stata costituita la società Controparte_1
-Con l'art. 11 quater del d.l. 73/2021 il legislatore ha
[...] CP_9 ri secuzione temporanea dell'attività di impresa di CP_10 in amministrazione straordinaria e ha disposto che “i Commissari Straordinari provvedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui all'art. 79, comma 4 bis del d.lgs 8 luglio 1999 n. 270. A tal fine possono procedere all'adozione, per ciascun ramo oggetto di cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'art. 27 del d.lgs. 270 1999”.
-E' stato presentato alla Commissione Europea il piano industriale redatto per
“che avrebbe dovuto acquisire beni da Controparte_1 [...]
, in amministrazione straordinaria”. Controparte_3
-Precedentemente la Commissione europea aveva accertato che “i prestiti di 600 e 300 milioni di euro [erogati dalla Stato italiano ad ] erano illegali CP_2 ed incompatibili con il mercato interno e ha ordinato all' di recuperarli dal CP_1 beneficiario ”. CP_2
-La Commissione europea, chiamata a decidere se, in considerazione della procedura di liquidazione e di vendita di beni , “tale recupero dovesse CP_2 Con estendersi ad ”, con delibera del 10 settembre 2021, n. 58173, ha deciso
12 che “fermo restando il pieno rispetto degli impegni assunti dall'Italia, tra cui il fatto che il trasferimento delle attività di sarà effettuato a condizioni di CP_2 Con mercato, il trasferimento di alcuni beni a , come descritto nella presente Con decisione, non comporterà continuità economica tra ed;
l'apporto di CP_2 capitale in ITA, secondo il calendario notificato e al del no aziendale Con presentato, non crea vantaggio per e pertanto non costituisce aiuto di stato”.
-Nella successiva relazione di “Modifica al programma di cessione” del 10 ottobre 2021 i Commissari hanno precisato di “voler procedere – ai sensi dell'art. 27 comma 2, D.lgs 270/1999 e in applicazione dell'art. 11 quater del d.l. 73/2021 anche in considerazione dell'art. 79, commi 4 e 4 bis D.l. n. 18 del 2020 – alla modifica del Programma di Cessione autorizzato dal MISE in data 23.3.2018 … La presente modifica al programma … scaturisce ed è diretta conseguenza dei vari interventi normativi, governativi e di indirizzo comunitario che sono occorsi successivamente … Mentre il Programma a suo tempo elaborato ed approvato nello scenario di riferimento era formulato nella sua interezza ai sensi dell'art. 27 , comma 2 lettera a) D.lgs 270/1999, la presente modifica prevede, alla luce del mutato contesto fattuale e normativo, l'articolazione all'interno di un unico documento, di distinti programmi di cessione e la differenziazione nei seguenti termini: a) cessione di complessi di beni e contratti, costituenti il c.d. perimetro aviation, ai sensi dell'art. 27, comma 2 lett. b-bis D.Lgs n. 270/1999; b) cessione dei complessi aziendali costituenti i rami handling e maintenance ai sensi dell'art. 27, comma 2 lett. a) d.lgs 270/1999; c) il piano di liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa per effetto di quanto convenuto dal governo italiano con la Commissione europea e di quanto non rientrante nell'alveo del perimetro del piano proposto da ”. In particolare, con il citato art. Controparte_1
11-quater D.L. 7 ano ha vincolato i Commissari Con straordinari alla cessione ad in stretta aderenza alla decisione della Commissione, “di conseguen esonerando l'organo commissariale da valutazioni del piano industriale della medesima in quanto già validato dalla Commissione stessa (vedi relazione di “Modifica al Programma di cessione”, pag. 24-25).
-In esecuzione di questo piano, in data 14 ottobre 2021, ha CP_6 venduto a il c.d. “perimetro Aviation”. CP_9
-A decorrere dal 15 ottobre 2021 che aveva proseguito l'attività CP_6 fino al 14 ottobre, ha dismesso qu à riconducibile al ramo Aviation e, contestualmente, ha avviato la propria impresa di trasporto aereo CP_9 con l'impiego di u degli aeromobili, degli slot, delle rotte e di quant'altro oggetto di cessione. Con
-Il personale, non transitato ex art. 2112 c.c., è stato assunto ex novo da previa apposita selezione, assorbendo la quasi totalità dei dipendenti provenienti da anche in esecuzione all'accordo sindacale stipulato il CP_6
2 dicembre 2021. B) IL QUADRO NORMATIVO Si rende ora necessario esaminare le singole norme applicabili alla vicenda oggetto di discussione. Direttiva 2001/23/CE
13 Il diritto interno, relativo al trasferimento di azienda, si è evoluto sull'impulso del diritto europeo e, quindi, è alle fonti comunitarie ed eurounitarie che deve farsi primariamente riferimento. In proposito, la Direttiva 2001/23/CE stabilisce, in via di principio, la continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda, statuendo che “I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario” (art. 3). L'art. 5, par. 1, permette, però, di derogare a tutte le tutele sancite dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, recepite nel diritto interno attraverso l'art. 2112 c.c., purché ricorrano le tre condizioni dell'esistenza di una situazione di insolvenza, del fine di liquidare i beni del cedente e del controllo della procedura da parte di un'autorità pubblica. L'art. 5 par. 2 consente invece deroghe più limitate, con riferimento al regime della solidarietà (lett. a) e, previo accordo sindacale, alle condizioni di lavoro (lett. b). Art. 47 l. 428/1990 commi 4 bis e 5 Com'è noto, il testo originario dell'art. 47 l. 428/1990 è stato modificato dal legislatore interno nel 2009 al fine di ottemperare alle decisioni della Corte di Giustizia. La disposizione originaria conteneva una deroga amplissima a tutte le disposizioni dell'art. 2112 c.c. ma, soprattutto, in tale deroga erano inserite nello stesso ambito di previsione e godevano degli stessi benefici sia imprese in bonis, purché in stato di crisi accertato dalla autorità amministrativa (ai fini dell'ottenimento della CIGS), sia in stato di insolvenza e assoggettate a procedure concorsuali con finalità liquidatorie e conservative. La Corte di Giustizia (vedi sentenza del 7 febbraio 1985 procedimento Per_1
135/83,; sentenza del 25 luglio 1991 C-362/89; sentenza Spano del 7 Per_2 dicembre 1995 C 3) ha sempre ribadito l'intangibilità della tutela riservata in caso di trasferimento ai lavoratori dell'azienda con la sola unica eccezione che il trasferimento avvenga nell'ambito di procedure di fallimento o di altre procedure concorsuali che, oltre a svolgersi sotto il costante controllo di una autorità pubblica competente, siano finalizzate alla liquidazione del complesso aziendale e non già alla continuazione dell'impresa. Con sentenza 11 Giugno 2009, causa C 561/2007, la Corte di Giustizia, ribadendo quanto già espresso nella sentenza ha sostenuto la Pt_5 contrarietà dell'art. 47, commi 5 e 6, alla Direttiva 23/2001 CE in quanto la norma censurata dava la possibilità, in palese contrasto coi principi dell'art. 5 della direttiva, di derogare in blocco alla tutela dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda effettuata da una società (in bonis) dichiarata in crisi aziendale, ma al di fuori di una procedura concorsuale avente finalità liquidatorie. Il legislatore italiano, per dare attuazione alla pronuncia della Corte di Giustizia, è quindi intervenuto a modificare l'art. 47, inserendo il comma 4 bis con l'art. 19-quater d.l. 135/2009 ed estrapolando dal comma 5 il riferimento alle società dichiarate in stato di crisi;
successivamente ulteriori modifiche sono intervenute con il d.l. 22 Giugno 2012 n. 83 (c.d. decreto sviluppo) convertito in legge 7 Agosto 2012 n. 134.
14 Il comma 4 bis, nella versione ratione temporis applicabile, dispone: “Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'art. 2112 del cod. civ. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c della legge 12 Agosto 1977 n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività; b bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Il comma 5 della stessa disposizione, dopo la novella (che ha escluso il solo riferimento alle società in bonis in stato di crisi), prevede: “Qualora il Trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, al lavoratore il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112, salvo che dall'accordo risultino condizioni di migliore favore. Il predetto accordo può anche prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere in tutto in parte alle dipendenze dell'alienante”. Nel presente procedimento non rilevano, ovviamente, le successive modifiche apportate alle stesse disposizioni dall'art. 368 comma 4 del CCI (d.lgs. 14/2019) in vigore dal 15 luglio 2022 e, pertanto, inapplicabili alla cessione oggetto di causa. Decreto “Marzano”. è stata ammessa alla procedura di amministrazione Controparte_7 si del D.L. n. 347/03, convertito dalla l. n. 39/04 (c.d. decreto Marzano) in quanto rientrante nelle “imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale”. A tale procedura si applicano “per quanto non disposto diversamente dal presente decreto le norme di cui al decreto legislativo n. 270/1999 [c.d. Prodi- bis] in quanto compatibili” (art. 8). In particolare, l'art. 5 comma 2 ter del citato decreto (anche a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 28 Agosto 2008 n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni in l. 28 ottobre 2008 n. 166) dispone che “Nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario ed il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami di azienda, anche non preesistenti, con individuazione quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo
15 parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario”. La disposizione riguarda le sole imprese che operano nei servizi pubblici essenziali e consente: la possibilità per il commissario straordinario in sede di trattativa privata con la parte acquirente ed anche in caso di infruttuoso svolgimento delle consultazioni sindacali, di concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive, con la individuazione di quei lavoratori per i quali è previsto il passaggio alle dipendenze del cessionario;
la possibilità di perfezionare il passaggio dei lavoratori al cessionario anche dopo la collocazione dei lavoratori in cassa integrazione o dopo la cessazione del rapporto di lavoro in essere con la parte cedente. La disposizione prevede anche, nella prima parte, il dimezzamento dei termini previsti nelle procedure per la concessione degli ammortizzatori sociali nonché di quelli previsti ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 47, l. 29 .12.1990, per le comunicazioni preventive alle rappresentanze sindacali. Decreto “Prodi-bis”. Risultano applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria di CP_6 le seguenti norme del D.Lgs 270/1999:
[...]
- art. 63 comma 4 D.Lgs. (Vendite di aziende in esercizio) secondo cui
“Nell'ambito delle consultazioni relative ai trasferimenti di azienda previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono concordare il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche alle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia”;
- art. 56 comma 3 bis in forza del quale “Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'art. 27, comma 2 lettera a) e b-bis) in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile”. Quest'ultima disposizione è stata introdotta dalla legge 28.1.2009 n. 2 di conversione del d.l. 29.11.2008 n. 185 in materia di “misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale”. È noto che l'esigenza della modifica normativa è emersa proprio in occasione del recupero imprenditoriale del gruppo . CP_2
La disposiz stata oggetto recentemente di interpretazione autentica ad opera dell'art. 6 del D.L. 131/2023 che così recita: “In coerenza con l'art. 5 , paragrafo 1 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 Marzo 2001 , l'art. 56 , comma 3 bis del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'art. 27 comma 2 lettera a) e b bis) del medesimo decreto qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione Europea che escludano la
16 continuità economica fra cedente e cessionaria”; art. 27 del D. Lgs. 270/1999 il quale delinea le condizioni per l'ammissione alla procedura nonchè gli strumenti per raggiungere gli obiettivi dell'amministrazione straordinaria:
“1. Le imprese dichiarate insolventi sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale.
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa: a) tramite la cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio della impresa di durata non superiore ad un anno (programma di cessione dei complessi aziendali); b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (programma di ristrutturazione); b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (programma di cessione dei complessi di beni e contratti). La lettera b-bis è stata aggiunta dall'art. 1 comma 1bis del D.L. 28 Agosto 2008 n. 134, convertito nella legge 27 ottobre 2008 n. 166 (c.d. decreto
). CP_2
Va poi ricordato che l'art. 1, comma 841 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha aggiunto all'art. 27 il comma 2 bis: “Per le imprese di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003 n. 247, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo può essere autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni”. C) LA DUPLICE NATURA DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E L'ART. 5, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA EUROPEA L'amministrazione straordinaria rientra certamente nel novero delle procedure concorsuali contemplate nel citato art. 5, paragrafo 1, della Direttiva europea. Anche nell'amministrazione straordinaria, infatti, il presupposto oggettivo per l'avvio della procedura è rappresentato dallo stato d'insolvenza del datore di lavoro. Una volta riscontrate le concrete prospettive di risanamento dell'impresa, con la formale apertura della procedura (effetto che nella Legge Marzano si verifica in via diretta, senza il filtro della c.d. fase di osservazione), l'imprenditore viene spossessato completamente dei suoi beni e la gestione dell'impresa viene assegnata ad uno o più commissari straordinari. A questo punto è il commissario straordinario che decide le sorti dell'impresa, sotto la vigilanza del Ministero e del Giudice Delegato. È, infatti, demandata al commissario straordinario la scelta della tipologia di programma da adottare e la gestione stessa dell'impresa. Questo è il momento cruciale per determinare se ed in quale misura nell'amministrazione straordinaria possano essere sospese le garanzie previste dall'art. 2112 c.c., alla luce della Direttiva 2001/23/CE, artt. 3 e 4. Infatti, come meglio verrà precisato in seguito, nell'ipotesi di adozione di un programma di ristrutturazione, l'obiettivo della procedura è rappresentato dal risanamento in senso soggettivo dell'impresa, nell'ottica del ritorno in bonis del medesimo
17 centro di imputazione giuridica sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria. Qualora invece venga adottato un programma di cessione dei beni (o un programma di cessione di beni e contratti), la condizione di spossessamento dell'imprenditore, intervenuta con la nomina dei commissari straordinari, diviene definitiva, posto che il programma tende al risanamento oggettivo dell'impresa nella prospettiva della alienazione a soggetti terzi, così come a terze parti il commissario straordinario dovrà cedere anche tutti gli altri asset non funzionali all'esercizio d'impresa. E' proprio sulla scorta di questa distinzione che l'amministrazione straordinaria può assumere una duplice natura, conservativa o liquidatoria, a seconda della finalità concretamente determinata dagli organi della procedura. Ad es., è consentita la promozione delle azioni revocatorie solo nell'ipotesi di adozione di un programma di cessione dei beni, escludendo invece tali azioni in caso di adozione di un programma di ristrutturazione, posto che gli atti di ripristino della par condicio creditorum non possono, in ultima istanza, tornare a vantaggio del medesimo imprenditore che li ha posti in essere. Posto quanto sopra, è piuttosto agevole ritenere che anche l'amministrazione straordinaria, quando venga adottato un programma di cessione, debba essere considerata a tutti gli effetti una procedura d'insolvenza aperta in vista della liquidazione dei beni del debitore e svolta sotto il controllo dell'autorità pubblica (così come previsto dalla Direttiva). In relazione a quest'ultimo aspetto, è pacifico che il commissario straordinario sia un pubblico ufficiale nello svolgimento delle proprie funzioni e che tutti gli atti di straordinaria amministrazione, e in particolare gli atti di vendita delle imprese in esercizio, debbano intervenire previa autorizzazione del Ministero vigilante e previo esperimento di gare ad evidenza pubblica. Anche il Giudice Delegato, pur avendo un ruolo sfumato nella fase conservativa dell'impresa, è comunque depositario di tutte le relazioni periodiche redatte con cadenza trimestrale dal commissario straordinario, e, in qualunque momento, qualora riscontri che la procedura non possa essere utilmente proseguita, può provocare la conversione, anche d'ufficio, della procedura in fallimento (art. 69, D.Lgs n. 270/1999). È altresì rilevante osservare che l'avvio della speciale procedura di a.s. è possibile in quanto venga autorizzato l'esercizio d'impresa. La legge, infatti, non contempla alcuna forma di programma adottabile per l'impresa insolvente, che non preveda l'esercizio d'impresa per almeno un anno (per i programmi di cessione) e due anni per i programmi di ristrutturazione (art. 27, D.Lgs. n. 270/1999). L'ipotesi in cui l'amministrazione straordinaria non preveda l'esercizio provvisorio dell'impresa è quindi un'ipotesi del tutto residuale che può trovare applicazione solo per società minori del gruppo che non abbiano i requisiti per sostenere un proprio programma in via autonoma, per le quali venga quindi predisposto un programma integrativo a quello della procedura madre, al fine di favorire la gestione unitaria dell'insolvenza. Si pensi, ad esempio, alla società immobiliare che detenga la proprietà in cui insiste l'azienda produttiva e si ritenga di adottare un programma unitario al fine di favorire il trasferimento a terzi dell'insieme. In sostanza, l'esercizio d'impresa rappresenta la caratteristica tipica dell'amministrazione straordinaria, atteso che: il tribunale potrà provvedere ad
18 aprire la procedura in quanto riscontri le concrete prospettive di risanamento dell'impresa, in forza dell'adozione di uno dei programmi alternativi previsti dall'art. 27, D.lgs. n. 270/1999 (art. 30, D.Lgs. n. 270/1999); il tribunale potrà astenersi dal non richiedere, anche d'ufficio, in corso di procedura la conversione in fallimento in quanto constati che l'esercizio d'impresa possa essere utilmente proseguito (art. 69, d.lgs. 270/1999); infine, il tribunale potrà formalmente revocare l'esercizio d'impresa, in quanto prenda atto della completa esecuzione del programma di cessione adottato, e quindi dell'intervenuta vendita dell'azienda in esercizio. Da ciò si deve desumere che la continuazione dell'impresa, essendo presupposto necessario dell'amministrazione straordinaria assume una connotazione neutra e, quindi, non possa essere invocata al fine di escluderne la natura liquidatoria, tenuto conto che quest'ultima finalità si manifesta – come detto – nell'affidamento ad altri della continuazione dell'impresa insolvente a seguito del trasferimento degli assets disposto dal programma di cessione. D) L'ART. 56 COMMA 3 BIS D.LGS. 270/1990 QUALE NORMA VIGENTE E DI NATURA SPECIALE RISPETTO ALL'ART. 47, COMMA 5 L. 428/1990. FINALITA' LIQUIDATORIA DELLA PROCEDURA E CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA' La tesi principale degli appellanti si fonda sulla convinzione che al trasferimento del ramo d'azienda oggetto di causa si debba applicare in via esclusiva il novellato art. 47, comma 4bis, L. 428/1990 che, in quanto legge successiva, avrebbe abrogato tacitamente tutte le norme incompatibili contenute nel D.Lgs 270/1999 (compreso l'art. 56, comma 3 bis) con la conseguenza che non sarebbe affatto possibile l'esclusione totale delle tutele dell'art. 2112 c.c. al trasferimento d'azienda in a.s.-ITA in quanto CP_2
l'attività d'impresa del ramo aviation non è ma to cessata, continuando ininterrottamente sino al momento della cessione. La tesi è senz'altro suggestiva, ma non tiene conto della complessità della materia, della portata delle singole norme implicate e, soprattutto, della loro successione nel tempo. Ritiene il Collegio che, contrariamente agli assunti degli appellanti, l'art. 56 comma 3 bis del citato D.lgs. non possa ritenersi abrogato in seguito alle modifiche apportate all'art. 47 l. 428/1990 dal successivo art. 19-quater d.l. 135/2009. Occorre, in primo luogo, osservare che l'art. 56 comma 3 bis è stato introdotto quando l'art. 47 già condizionava la derogabilità dell'art. 2112 c.c. all'esistenza di un accordo sindacale nella ipotesi di amministrazione straordinaria in cui “la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata”. Infatti, il comma 3-bis è stato introdotto dall'art. 14, comma 5, D.L. 29-11- 2008, n. 185 quando, cioè, nell'ordinamento era già presente il principio delineato dall'originario comma 5 dell'art. 47 L. 428/90 secondo il quale le deroghe 'in blocco' all'art. 2112 c.c. potevano essere disposte con accordo sindacale solamente nell'ipotesi in cui il trasferimento avesse riguardato imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria “nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata”. Se tale ipotesi doveva ritenersi l'unica che – nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria – poteva giustificare l'esclusione delle tutele
19 dell'art. 2112 c.c., ne discende logicamente, a contrario, che nell'ordinamento era già implicito il principio secondo cui non fosse possibile alcuna deroga nei casi di trasferimento di imprese 'attive' (nel caso, cioè, vi fosse stata continuazione o mancata cessazione dell'attività). Ciò nonostante, il legislatore del 2008 ha introdotto il citato comma b-bis dell'art. 56 D. Lgs 270/1999 che, operando – evidentemente – come norma
“speciale”, ha disposto che le operazioni di cessione d'azienda effettuate in attuazione dei programmi dell'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), “in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile”. La novella dell'art. 47, che ha introdotto nel comma 4-bis il riferimento espresso al fatto che l'esclusione delle tutele dell'art. 2112 c.c. non fossero ammesse in caso di cessione d'azienda disposta dall'a.s. “in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività” (ribadendo, quindi, una regola già vigente nell'ordinamento, in quanto – come detto – ricavabile a contrario dall'originale comma 5 del medesimo articolo), non è in grado di travolgere l'art. 56 della Prodi-bis poiché il contenuto non innovativo della norma successiva (che si è limitata a ribadire una regola generale già latente nell'ordinamento) non può incidere sull'art. 56 facendogli perdere i suoi connotati tipici di norma speciale. Tale norma speciale risulta, peraltro, compatibile sia con la direttiva europea sia con le norme dettate dal medesimo art. 47. Sotto il primo profilo, occorre rilevare che la direttiva, nel delineare il discrimen tra l'esclusione e la derogabilità limitata delle tutele dei lavoratori in occasione dei trasferimenti d'azienda, non fa mai riferimento alla continuazione o alla cessazione dell'attività d'impresa, ma attribuisce decisiva importanza alla natura liquidatoria o conservativa della procedura concorsuale. E' stata la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha, in alcune decisioni, ritenuto incompatibile la continuazione dell'attività d'impresa con la natura liquidatoria della procedura. La distinzione tra procedure liquidative e procedure prive di tale qualità - e quindi conservative, perché volte a conservare il compendio aziendale per la prosecuzione dell'attività da parte del debitore – è tratteggiata in maniera apparentemente netta nella giurisprudenza della Corte di Giustizia laddove si afferma che “per quanto riguarda le differenze tra questi due tipi di procedura
[...], l'una mira al proseguimento dell'attività, mentre l'altra mira a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente sostenibili. Al contrario, una procedura intesa alla liquidazione dei beni mira a massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori. Sebbene non sia escluso che possa esistere una certa sovrapposizione tra i due obiettivi perseguiti da una data procedura, l'obiettivo principale di una procedura mirante al proseguimento dell'attività dell'impresa rimane comunque la salvaguardia dell'impresa interessata” (Così GU, 22.6.2017, C-126/16, punto 48. Affermazione poi richiamata da GU, 16.5.2019, C-509/17, punto 44, e da GU, 22.4.2022, C-237/20, punto 44). Si tratta di un'affermazione che ha suscitato numerose critiche, poiché sembra attribuire rilevanza dirimente al semplice fatto che vi sia una prosecuzione
20 dell'attività di impresa, senza tenere in adeguata considerazione la circostanza che la prosecuzione dell'attività può essere funzionale a preservare il valore dell'apparato oggetto di trasferimento. La GU sembra essersi resa conto di tale problematica nella sentenza più recente sull'argomento, nella quale ha ravvisato la necessità di “distinguere l'attività economica globale del cedente dalle singole attività delle diverse entità ricomprese tra i suoi beni da liquidare” (GU, 22.4.2022, C-237/20, punto 48). In questo modo, opportunamente, la GU (come verrà di seguito approfondito) ha ammesso la possibilità di qualificare la procedura come liquidativa non solo nel caso in cui non vi sia una cessazione delle attività, ma anche nel caso di prosecuzione di quelle più redditizie. Da quanto appena osservato si può trarre la conclusione che non è possibile escludere a priori la natura liquidativa della procedura ogni qual volta venga disposta una prosecuzione di parte o di tutta l'attività produttiva, dovendosi valutare in concreto l'obiettivo perseguito dal debitore e dagli organi della procedura. Si può dunque concludere (come verrà di seguito ribadito) che la continuazione dell'attività non è di per sé ostativa alla possibilità di qualificare la procedura come liquidativa, laddove la continuazione dell'attività sia stata disposta per perseguire una migliore soddisfazione dell'interesse dei creditori. Preso atto che la giurisprudenza restrittiva della GU debba ritenersi ormai superata, possiamo qui anticipare che il riferimento, contenuto nel comma 5 dell'art. 47 al caso in cui la continuazione dell'attività “non sia stata disposta o sia cessata” può essere inteso, alla luce della giurisprudenza anche europea, come non limitato all'ipotesi in cui l'azienda sia “inattiva”, a seguito, cioè, della cessazione definitiva della sua attività (“… sia cessata …”), ma anche all'ipotesi in cui lo scopo principale della procedura di amministrazione straordinaria non sia quello di risanare e ristrutturare l'azienda per continuare essa stessa l'attività (in senso soggettivo), ma quello di liquidare i cespiti aziendali, proseguendo temporaneamente l'attività al solo fine di salvaguardarne il valore (oggettivo) ed affidarne ad altri la futura gestione (la continuazione “… non sia stata disposta …”). Non convince, infatti, come rilevato già dai primi commentatori, l'alternatività posta tra continuità e liquidazione, perché si tratta in realtà di parametri eterogenei e non incompatibili. Basti pensare al caso del trasferimento di azienda nella liquidazione giudiziale in cui vi sia esercizio di impresa. Sicuramente si tratta di trasferimento in continuità, ma altrettanto sicuramente si tratta di trasferimento liquidatorio, tale essendo per struttura la procedura concorsuale massima. Correttamente la Corte di Cassazione, con due recenti pronunce e, quasi contestualmente, la Corte di Giustizia, in un più recente approdo, hanno iniziato a prendere le distanze da quel pregresso assetto interpretativo. Un primo arresto (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31946,) ha infatti ritenuto, sul presupposto di fatto che l'impresa in concordato, appena rientrata da un affitto a terzi e, dunque, in teoria ancora attiva, non potesse proseguire l'attività propria, ha ritenuto che avesse conseguentemente carattere liquidatorio il
21 trasferimento immediatamente attuato e che, quindi, trovasse applicazione il disposto dell'art. 47, co. 5, L. 428/1990, con possibilità di transito soltanto parziale dei dipendenti in ragione dell'intervenire di accordo sindacale in tal senso. Sulla stessa linea, altra successiva sentenza (Cass. 14 settembre 2021, n. 24691) ha riportato all'ipotesi del citato comma 5, con effetti analoghi, il caso del trasferimento di azienda gestita in regime di esercizio provvisorio fallimentare. Sul piano eurounitario, la Corte di Giustizia, con la citata sentenza 28 aprile 2022, C-237/2020, Federatie Nederlandse, si è occupata di un caso in cui un accordo di pre-pack (ovverosia un piano di cessione di azienda, predisposto prima dell'apertura del fallimento, per quanto poi attuato dopo) prevedeva il trasferimento soltanto parziale dei lavoratori al cessionario ed ha significativamente ritenuto, rimeditando il proprio precedente riguardante la medesima disciplina nazionale (sentenza del 22 giugno 2017, C-126/16), che la cessione del going concern, cioè di un'azienda in esercizio, non facesse venire meno, in quanto finalizzata al migliore realizzo per i creditori, la natura liquidatoria della procedura e, quindi, vi fosse la possibilità di una deroga al transito dell'intera forza lavoro presso il cessionario, restando al di fuori di un trasferimento puramente riorganizzativo e come tale soggetto alla disciplina di vincolo pieno della Direttiva. In particolare, la GU ha affermato che la deroga prevista dalla Direttiva 2001/23 non è limitata alle imprese, agli stabilimenti o alle parti di imprese o di stabilimenti la cui attività sia stata definitivamente interrotta prima della cessione, considerato che l'art. 5, paragrafo 1, implica che un'impresa o una parte di impresa ancora in attività debba poter essere ceduta beneficiando, al contempo, della deroga prevista in detta disposizione. Così facendo, la direttiva previene il grave rischio di un complessivo deterioramento del valore dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, che sarebbe in contrasto con le finalità del trattato (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 1991, e a., C-362/89, Per_2
EU:C:1991:326, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Conseguentemente, l'elemento decisivo per poter derogare alle garanzie dell'art. 2112 c.c. è solamente la natura liquidatoria della procedura senza che l'eventuale continuazione temporanea dell'attività possa escludere o far venir meno tale precipua finalità. Ne deriva allora che l'art. 56 risulta pienamente compatibile con la direttiva laddove riconosce la possibilità di derogare in blocco alle tutele dei lavoratori ex art. 2112 c.c. nei casi in cui la procedura di amministrazione straordinaria disponga la cessione “in vista della liquidazione dei beni del cedente” ovvero in attuazione dei piani di cessione previsti dall'art. 27, comma 2, lettere a) e b- bis). Tali piani, infatti, diretti unicamente a cedere gli asset aziendali (e non invece a porre i presupposti per una ripresa dell'attività imprenditoriale da parte della società insolvente) integrano ex lege la finalità liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria. D'altronde, lo stesso art. 27, c. 2, lett. a e b-bis, D.Lgs 270/99 prevede che “la cessione dei complessi aziendali” e “la cessione di complessi di beni e contratti” per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, avvenga “sulla
22 base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno”, ritenendo, quindi, connaturata allo scopo liquidatorio della procedura di a.s. la prosecuzione temporanea dell'attività per evitarne l'interruzione e, al contempo, garantire il valore del compendio aziendale sino alla sua cessione a terzi. La tesi dell'abrogazione tacita dell'art. 56, sostenuta dagli appellanti, non è sostenibile in quanto l'effetto abrogante si verifica solamente quando la norma successiva, nel regolare ex novo la medesima fattispecie oggetto di quella precedente, introduca una disciplina assolutamente incompatibile. Nella specie, ad avviso del Collegio, l'art. 56 non contiene affatto una disciplina incompatibile con quella successiva poiché non si pone in contrasto con il comma 5 dell'art. 47 (che si riferisce alle aziende 'inattive' ovvero a quelle per le quali l'a.s. non abbia previsto - per il futuro - la continuazione in proprio dell'attività), né con il comma 4-bis il quale – in forza della portata speciale dello stesso art. 56 (vedi quanto affermato supra) – risulta comunque applicabile a tutte le procedure di a.s. aventi finalità conservative nonchè a quelle liquidatorie nelle quali le parti sociali abbiano concordato una deroga limitata alla modifica delle condizioni di lavoro. Appare, in ogni caso, decisivo – sotto il profilo dell'attuale vigenza del citato art. 56 – considerare che il legislatore, con il richiamato recente articolo 6 del d.l. n.131/2023, ha voluto interpretare in modo autentico la disposizione contenuta nell'art. 56, confermando, in questo modo, che la norma non possa considerarsi anche solo implicitamente abrogata e sia da ritenersi invece pienamente vigente ed efficace. Il comma 3-bis dell'art. 56, introdotto dal legislatore del 2008 in occasione del recupero imprenditoriale del gruppo , ha – come detto – natura speciale, CP_2 applicandosi alle alienazioni realizzate in esecuzione di un programma di cessione dei complessi dei beni o contratti ovvero – per le sole società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali – di cessione di beni e contratti. La cessione deve realizzarsi, atteso il chiaro tenore dell'art. 27, lett. a e b-bis, nell'ambito di un programma di prosecuzione dell'esercizio di impresa nei limiti temporali indicati dal legislatore. In tali casi, in cui la realizzazione del fine della procedura è affidata ai programmi di cessione previsti alle lettere a e b-bis del citato art. 27, l'art. 56, comma 3 bis, prevede che le operazioni di attuazione di quei programmi “non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile”. La disposizione, nonostante una non felice formulazione letterale, è, come correttamente sostenuto da autorevole dottrina, una norma di disciplina e non di fattispecie, nel senso che, in relazione alle operazioni di attuazione dei programmi di cessione, previsti dall'art. 27, l'art. 56 esclude perentoriamente (quand'anche si trattasse in concreto di una cessione d'azienda) l'applicazione per i rapporti di lavoro delle garanzie e tutele previste dall'art. 2112 c.c. La ratio della norma appare all'evidenza quella di preservare le operazioni attuate in esecuzione di quei programmi di liquidazione da margini di incertezza correlati a possibili contenziosi e contrasti nella sistemazione dei rapporti di lavoro.
23 Tutto ciò nell'ambito di una procedura come l'amministrazione straordinaria che, come è noto, è stata introdotta nel nostro ordinamento, per soddisfare non solo – come avveniva per le procedure concorsuali tradizionali - l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito, ma per realizzare anche altri convergenti rilevanti interessi, pubblici e privati, quali la salvaguardia dell'azienda come bene comune, il mantenimento, per quanto possibile, Dell'occupazione, e, come nella fattispecie, l'effettivo esercizio, senza soluzione di continuità, di un servizio pubblico essenziale. E) LA LEGITTIMA MANCANZA DI UN ACCORDO SINDACALE EX ART. 5 COMMA 2 TER D.L. 347/2003: L'ESAURIMENTO 'INFRUTTUOSO' DELLE CONSULTAZIONI SINDACALI E LA COMPATIBILITA' DELL'ART. 56 COMMA 3 BIS D.LGS. 270/1999 CON L'ART. 5, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA 2001/23/CE. Va rilevato che l'esclusione delle garanzie di cui all'art. 2112 cod. civ. ad opera dell'art. 56 non appare legata alla sussistenza di un preventivo accordo sindacale. Nella fattispecie in esame, ad ogni modo, la mancanza di un accordo sindacale (nel caso in cui tale accordo si ritenga comunque necessario alla luce del tenore generale dell'art. 63 comma 4 d.lgs.270/1999) appare legittimata dalla speciale disciplina dettata nel c.d. decreto “ ” laddove l'art. 5 comma 2 Per_3 ter dispone che “Nell'ambito delle consulta ui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente”, il Commissario ed il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali e individuare quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. La norma dispone che i passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario “possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario”. Nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dai lavoratori appellanti risulta che la cessione degli asset Aviation è stata preceduta dalle consultazioni sindacali previste dall'art. 63, comma 4 d.lgs. 270/1999, richiamato dall'art. 5 del D.L. 347/2003. Nell'ambito di tale consultazione è stato ampiamente affrontato anche il tema della tutela e delle garanzie dei rapporti di lavoro. In particolare, nella comunicazione, in data 23 Agosto 2021, indirizzata da alle parti sindacali e ai Ministeri competenti (doc. 37 fasc. Controparte_1 rado), si legge quanto segue: “In ragione di ciò, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge richiamate in oggetto, Controparte_1 Con
(in avanti anche “ ”) informa le organizzazio
[...] dell'intenzione di procedere, esaurito il confronto sindacale avviato con la presente, alla acquisizione di alcuni cespiti, materiali e immateriali dall'Amministrazione Straordinaria … La suddetta acquisizione degli Asset Aviation, che comprendono aeromobili e beni attualmente nella disponibilità Con della cedente, avviene in attuazione del piano industriale di sottoposto alla Commissione Europea e costituisce una modalità di esecuzi del programma liquidatorio adottato dall'Amministrazione Straordinaria, così come da ultimo modificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11-quater, comma 4 del d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni in l. 106/2021 (…). L'eventuale intesa
24 vincolante avente ad oggetto l'acquisizione degli Asset Aviation verrà perfezionata esaurito il confronto sindacale avviato con la presente comunicazione, comunque non prima del 7 settembre, fermo restando che l'avvio della complessiva operatività aziendale è prevista il 15 ottobre 2021. Stante la non applicabilità dell'art. 2112 c.c., in osservanza di quanto dispone la disciplina nazionale e comunitaria di riferimento, nonché del principio di discontinuità esplicitato dalla Commissione europea allo Stato italiano quale condizione di procedibilità della presente operazione, a fronte dell'avvio della sua nuova attività ITA dovrà procedere all'assunzione ex novo del personale necessario per la realizzazione del proprio piano industriale e adottare nuove Con condizioni di lavoro. In questa prospettiva potrà concorrere ad attenuare l'impatto occupazionale della finalizzazione del programma liquidatorio dell' Pt_6 rendendosi disponibile, nell'ambito del più complessivo processo di selez del personale avviato, a comporre l'organico inizialmente necessario per l'avvio delle attività (pari, secondo il Piano industriale a 2800 dipendenti, di cui 1550 di personale navigante e circa 1250 di personale di terra) valutando anche le candidature all'assunzione eventualmente presentate dagli attuali dipendenti di in amministrazione straordinaria …Il piano industriale, inoltre, CP_6 prevede che la Società sempre con riferimento agli Asset Aviation possa successivamente incrementare l'organico iniziale, sulla base dell'andamento effettivo delle attività e del mercato, fino al raggiungimento del numero complessivo massimo di circa 5750 dipendenti nel 2025 con esclusivo Con riferimento al personale impiegato direttamente da alle proprie dipendenze. Per i rapporti di lavoro del personale ch ovesse essere selezionato, e conseguentemente assunto ex novo da Controparte_1 previsa risoluzione dell'eventuale contratto di lav
[...] datore di lavoro, [ITA] prevede di applicare il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Trasporto Aereo – Parte Specifica Vettori (CCNL), ove rinnovato …”. Nella fattispecie risulta poi che le consultazioni sindacali si sono esaurite con esito 'infruttuoso' alla data dell'8 settembre 2021. Ciò risulta dal tenore del successivo Accordo di “Acquisizione Asset e Sviluppo Con Occupazionale”, intervenuto in data 2 dicembre 2021 “fra e le parti sociali” (doc. 38 fasc. primo grado lavoratori appellanti). Nelle premesse di tale accordo si dà atto di quanto segue: Con
“Con lettera 23 Agosto 2021 ha comunicato alle Parti Sociali l'intenzione di procedere, esaurito il confro sindacale, alla acquisizione di alcuni cespiti, materiali ed immateriali, di in Controparte_3 amministrazione straordinaria essi all'area aviation (…) a partire dal 25 Agosto le parti si sono incontrate ed in data 8 settembre 2021 hanno esaurito i termini delle procedure di legge senza raggiungere in quel momento un accordo complessivo. Successivamente sono comunque proseguite specifiche interlocuzioni nel cui ambito le parti hanno reciprocamente continuato a rappresentare e confrontare le rispettive posizioni in merito, tra l'altro, ai livelli occupazionali ed alla loro tutela, alle condizioni di lavoro ed ai trattamenti applicabili al personale con l'intento di ricercare una intesa complessiva su tutti gli elementi di confronto. In linea con il Piano Industriale approvato dalla Commissione europea, la suddetta acquisizione si è
25 perfezionata il 15 ottobre 2021 ed ha costituito, per il complesso degli atti conseguenti, perfezionati e da perfezionare, una modalità di esecuzione del programma adottata dall'amministrazione straordinaria in linea con quanto previsto dall'art. 5 comma 1 della direttiva comunitaria n. 23/2001, così come da ultimo aggiornato anche ai sensi dell'art. 11 quater del D.L. 73/2021, non trovando applicazione l'art. 2112 c.c., con riguardo alle assunzioni effettuate e da effettuare, anche in considerazione delle finalità di tutela occupazionale sollecitate dalle Parti Sociali e condivise …”. Nello stesso accordo le parti hanno avuto cura di precisare al punto K delle premesse che “la presente intesa, oltre che confermare l'avvenuto esperimento e la positiva chiusura delle procedure di informazione e consultazione sindacale di legge (d.l. 347/2003; art. 63 d.lgs. n. 270/1999; art. 47 della legge n. 428/1990), secondo quanto progressivamente convenuto tra le Parti, anche nella prospettiva di salvaguardia dell'occupazione, individua altresì le misure condivise per sostenere il significativo investimento posto alla base del Piano industriale di Con
, per accompagnare il percorso di start -up e il conseguente avvio delle ve attività aziendali …”. Risulta, inoltre, che anche nella “Modifica del Piano di Cessione”, in data 10 ottobre 2021, i commissari dell'Amministrazione Straordinaria di ed CP_6 Contr TA Cityliner hanno precisato (doc. 30 fasc. primo grado 2; Con doc. 36bis fasc. lavoratori I grado) che “ ha inviato una offerta vincolante relativa all'acquisto di alcuni cespiti del r Aviation, cosa che ha comportato con riferimento proprio al suddetto ramo l'adozione del programma ai sensi della lettera b-bis del comma 2 dell'art. 27, D.Lgs. 270/1999 (programma di cessione di complessi di beni e contratti sempre con riferimento a società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali) ed ha avviato le assunzioni del personale sul mercato aprendo anche alle candidature di personale CP_6
e TA Cityliner. Conseguentemente alla trasmissione dell
[...] Con vincolante , e TA Cityliner hanno quindi avviato in data 25 CP_6
Agosto 20 e ni sindacali in forza del disposto di cui all'art. 5, comma 2 ter, secondo periodo, della Legge Marzano, consultazioni che si sono tenute su tavoli separati e che si sono concluse, allo stato infruttuosamente …”. Dalla lettura dei richiamati doc. 30, 37 e 38 risulta, quindi, che:
- la cessione degli asset Aviation è stata preceduta dalle consultazioni sindacali previste dall'art. 63, comma 4 d.lgs. 270/1999 e 5 comma 2 ter d.L. 347/2003;
-nell'ambito di tale consultazione è stato affrontato il tema della tutela e delle garanzie dei rapporti di lavoro;
i termini di legge previsti per le consultazioni si sono esauriti con esito infruttuoso in data 8 settembre 2021. In tale contesto, realizzatesi le condizioni previste dall'art. 5, comma 2 ter d.l. 347/2003, pur in mancanza di un accordo sindacale, nell'atto di cessione del 14 ottobre 2021 le parti contraenti hanno, pertanto, potuto legittimamente concordare (v. punto 7.4.1 a pagina 18 del prodotto contratto del 14.10.2021) quanto segue:
“Tenuto conto delle assunzioni già effettuate e con riferimento ai beni oggetto Con di cessione, le parti convengono che , nell'ambito del processo di assunzione ex novo dal mercato dell'organi ecessario all'avvio delle attività, procede ad assumere mediante stipula di nuovi contratti di lavoro a condizioni
26 di mercato anche lavoratori ex dipendenti dell'Amministrazione straordinaria del Venditore previa risoluzione del loro precedente rapporto di lavoro. Le assunzioni del personale, ivi inclusi gli ex dipendenti dell'Amministrazione straordinaria, non potranno eccedere 2800 risorse nel 2021 e le 5750 risorse nel 2022, articolandosi nei limiti delle soglie numeriche complessive, inclusive delle risorse ad oggi già assunte, selezionate all'esito di valutazioni insindacabili di ITA ed indicate nell'Allegato 7.4.1. (…)”. In conclusione, quindi, l'attivazione delle consultazioni sindacali emerge chiaramente dagli atti in quanto – come detto – risulta riscontrata non solo dalla lettera di avvio delle consultazioni del 23-8-2021, avente ad oggetto,
“comunicazione ai sensi del d.l. n. 347/2003” (contenente tutte le informazioni prescritte dall'art. 47, comma 1, lett. a), b), c) e d), richiamato dallo stesso art. 63, c. 4, D.Lgs 270/1999, a sua volta richiamato dall'art. 5, comma 2-ter D.L. 347/2003), nonché dall'accordo del 2-12-2021 in cui i sindacati stipulanti hanno dato atto espressamente dello svolgimento delle consultazioni
“infruttuose” e, quindi, del rispetto della procedura sindacale. Gli appellanti non hanno mosso, nei loro atti, specifiche censure in relazione all'effettivo svolgimento della fase consultiva (condizione essenziale per escludere l'applicazione delle tutele garantite dall'art. 2112 c.c.), né al contenuto di tali consultazioni, non potendo, in ogni caso, far valere meri vizi procedimentali i quali – essendo i lavoratori privi di legittimità negoziale (e potendo semmai far valere solo vizi di nullità, rilevabili da chiunque vi abbia interesse) – avrebbero potuto essere censurati solamente dalle OO.SS. (uniche titolari del diritto di informazione e di partecipazione alle trattative) attraverso lo strumento dell'art. 28 L. 300/1970 (vedi art. 47, comma 3). In ogni caso, eventuali vizi procedimentali sono stati sanati dalla stipulazione dell'accordo sindacale del dicembre 2021. Il fatto, poi, che, in forza del comma 2-ter dell'art. 5 D.L. 347/2003, il Commissario ed il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali “con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario”, non esclude – in assenza di un preventivo accordo sindacale – che la concreta individuazione venga affidata (come nella specie) al cessionario, al quale delegare l'assunzione ex novo di tutto il personale necessario per rendere operativo il complesso aziendale trasferito. Peraltro, la deroga in blocco delle tutele dell'art. 2112 c.c. era stata convenuta dal cedente e dal cessionario, avvalendosi dei poteri riconosciuti dal citato art. 5, c.
2-ter, ed atteneva proprio la voluta esclusione del passaggio (anche parziale) dei lavoratori. Peraltro, tale modalità di assunzione era stata espressamente Con prevista dal piano industriale di , approvato dalla Commissione Europea, coerente con l'esclusione, convenuta dall'a.s. e il cessionario, delle tutele previste per i lavoratori dell'azienda ceduta dall'art. 2112 c.c. Tale modalità derogatoria era parte integrante ex lege (art. 11-quater D.L. 73/2021) delle condizioni -vincolanti per i Commissari- della cessione degli assets Aviation. L'art. 56, comma 3 bis appare pienamente compatibile con quanto stabilito dall'art. 5, paragrafo 1 della direttiva comunitaria 23/2001 poichè quest'ultimo non condiziona affatto l'esclusione delle tutele dei lavoratori alla preventiva stipulazione di un accordo sindacale, subordinando le deroghe – come visto – alla sola esistenza di una procedura concorsuale avente finalità liquidatoria. La
27 tutela, in questo caso, dei diritti dei lavoratori è garantita dal fatto che la procedura viene gestita sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. F) Controparte_11
[...] ora verificare se la procedura di amministrazione straordinaria a cui è stata assoggettata abbia CP_6 avuto in concreto una finalità liquidatoria e non conservativa. La Corte di Cassazione – come abbiamo sopra anticipato – ha avuto modo di precisare che “il paragrafo 1 dell'art. 5, della Direttiva 2001/23/CE prevede che le tutele approntate per i lavoratori in caso di trasferimento d'impresa agli artt. 3 e 4 dello stesso strumento (dedicati al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, che trova il corrispondente normativo nell'art. 2112 c.c.), sono inapplicabili se ricorrono tre requisiti, ossia: nei casi in cui l'impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura d'insolvenza analoga ove la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, purché dette procedure si svolgano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (in questo senso, univoca la giurisprudenza comunitaria: Corte di giustizia dell'UE, sentenze: 16.5.2019,
e a., C-509/17, p. 38; 22.6.2017, Federatie Nederlandse Persona_4
., C-126/16, p. 44) (così testualmente in motivazione Cass. Sez. Lav. 24691/2021). Nella stessa sentenza la Suprema Corte ha chiarito, esaminando anche la disciplina dettata, sul piano interno, dai commi 4 bis e 5 dell'art. 47 l. 428/1990 che “Le procedure fallimentari sono, invero, espressamente richiamate nel paragrafo 1 del comma 5 della Direttiva 2001/23/CE e soddisfano ontologicamente tutti e tre i requisiti ribaditi dalla Giurisprudenza comunitaria come innanzi illustrati (ossia, l'impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare - o di una procedura d'insolvenza analoga -, la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, la procedura si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica competente); non vi, è, dunque, alcun bisogno di verificarne la ricorrenza, come può, invece, accadere, per i casi di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo ove può mancare il fine liquidatorio potendo essere orientato, il piano predisposto dal giudice, o alla soddisfazione dei creditori attraverso la continuità aziendale ovvero alla liquidazione del patrimonio”. La Suprema Corte ha quindi evidenziato come la procedura di amministrazione straordinaria, così come quella di concordato preventivo, non possa essere intesa, al pari del fallimento, come una procedura ontologicamente con finalità liquidatoria, occorrendo invece verificare in concreto se la soddisfazione dei creditori sia affidata ad un piano che miri, per l'impresa insolvente soggetta alla procedura, alla continuità dell'attività ovvero alla mera liquidazione del patrimonio. Nella stessa sentenza 24691/2021 la Corte di Cassazione ha espressamente richiamato la propria precedente decisione n. 31946/2019, precisando (v. punto 3.2 della motivazione) che “E' stato, inoltre, ritenuto conforme al diritto comunitario l'inclusione, nell'ambito della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, del concordato preventivo ove sia accertata l'impossibilità della continuazione dell'attività, in quanto in tale caso la procedura riveste
28 necessariamente un fine liquidatorio, con la conseguente possibilità della disapplicazione dell'art. 2112 c.c., nei confronti dei lavoratori con i quali sia proseguito il rapporto di lavoro con la società cessionaria”. Risulta, quindi, come la Suprema Corte abbia ribadito che, laddove l'impresa cedente in concordato preventivo non possa continuare essa stessa l'attività, la procedura concorsuale abbia necessariamente un fine liquidatorio. Conseguentemente, ad avviso di questo Collegio, il riferimento, contenuto nel citato art. 47 c. 5, alla continuazione dell'attività delle imprese soggette all'amministrazione straordinaria dev'essere interpretato sulla base dei principi sopra evidenziati e, quindi, non riferito solamente all'ipotesi in cui avvenga l'effettiva e totale cessazione dell'attività aziendale (“quando la continuazione dell'attività sia cessata”), ma anche all'ipotesi in cui alla procedura sia stato imposto l'obiettivo non di continuare essa stessa l'attività (“quando la continuazione dell'attività non sia stata disposta”), ma di liquidare il compendio aziendale, gestendolo ai soli fini di preservarne il valore sino alla cessione a terzi. Si deve rilevare che l'amministrazione straordinaria, proprio in ragione della rilevanza sociale dei patrimoni produttivi coinvolti, tende alla ricerca di specifichi punti di equilibrio tra gli interessi del ceto creditorio e l'interesse generale alla conservazione sia della capacità produttiva dell'azienda che dei connessi livelli occupazionali. L'obiettivo di questo strumento, infatti, è quello di coniugare la finalità tipica di qualsiasi procedura concorsuale con la necessità di preservare il valore sociale dell'impresa quale luogo di produzione;
il valore dell'iniziava economica intesa in senso oggettivo. Solo nel caso in cui esistano “concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali” (art. 27, comma 1, d.lgs. n. 270/1999), il Giudice, valutata la relazione del commissario giudiziale, può decretare con motivazione l'ammissione della impresa insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria (art. 30, d.lgs. n. 270/1999) in modo che, di conseguenza, si proceda con la nomina del commissario straordinario cui spetta, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (oggi da intendersi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), il compito di definire il programma di bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti in una duplice possibile prospettiva: a) in una prospettiva conservativa, non liquidatoria, tramite un piano di
“ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento” (art. 27, comma 2, lett. b), di modo che le attività imprenditoriali proseguano per la soddisfazione del ceto creditorio e, sempre in questa prospettiva, continuino ad essere svolte dall'impresa insolvente risanata;
b) ovvero in una prospettiva liquidatoria, tramite la cessione universalistica di complessi aziendali o atomistica di singoli beni (art. 27, comma 2, lett. a) e b- bis), facendo in modo che la tutela dei creditori sia assecondata dalla loro cessione. E che, conseguentemente, le attività imprenditoriali siano proseguite da altri imprenditori avvalendosi di ciò che si può salvare dell'azienda dell'impresa insolvente. Siffatta distinzione delle diverse prospettive della procedura di amministrazione straordinaria è in piena sintonia sistematica con la disposizione che chiarisce
29 che la natura non liquidatoria del concordato in continuità, anche indiretta, consiste nel fatto che il ceto creditorio è destinato ad essere soddisfatto per mezzo dell'esercizio in continuità dell'azienda, non importa se ad opera del debitore o del terzo cessionario (art. 84, commi 2 e 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). Deducendoci da ciò, a contrario, che il concordato è invece liquidatorio quando la soddisfazione del ceto creditorio è perseguita per effetto della mera vendita dell'azienda (art. 84, comma 4, d.lgs. n. 14/2019) e non anche per il tramite del suo esercizio direttamente, o indirettamente, imputabile all'impresa insolvente. Pertanto, ogni procedura concorsuale, ivi compresa l'amministrazione straordinaria, ha natura liquidatoria quando è orientata al definitivo spossessamento dei compendi aziendali (sotto forma di azienda o di cessione atomistica di singoli beni) sino a quel momento gestiti dall'impresa insolvente perché tramite tale cessione la procedura intende, allo stesso tempo, soddisfare collettivamente il ceto creditorio e offrire una possibilità di conservazione del patrimonio produttivo e dei livelli occupazionali connessi. L'amministrazione straordinaria ha invece natura non liquidatoria se la gestione dell'impresa dichiarata insolvente tende al risanamento e, quindi, a soddisfare i creditori mediante l'esercizio di un'attività che, se pur condotta dalla gestione commissariale, tende al ripristino dell'equilibrio economico dell'impresa insolvente. In conclusione, si può in linea di massima sostenere che la finalità conservativa sia ravvisabile nei casi in cui l'intento principale della procedura sia quello di assicurare la continuazione dell'esercizio dell'azienda insolvente, procedendo ad un suo risanamento e/o ad una sua ristrutturazione, restituendo all'impresa un equilibrio che consenta la sua attività futura in bonis (cedendo magari alcuni cespiti o rami infruttuosi che generano indebitamenti non più sostenibili ovvero non più funzionali al nuovo programma industriale di rilancio), di modo che l'interesse dei creditori venga soddisfatto dai proventi derivanti dalla continuazione aziendale (diretta o indiretta). La finalità liquidatoria è, invece, ravvisabile laddove l'intento principale della procedura è quello di disfarsi definitivamente dell'azienda insolvente, affidando ad altri l'eventuale suo risanamento e/o ristrutturazione, di modo che l'interesse dei creditori venga immediatamente soddisfatto dai proventi della liquidazione e della vendita degli asset aziendali. Ciò che qualifica, quindi, la finalità liquidatoria rispetto a quella conservativa non è tanto la “massimizzazione dell'interesse dei creditori”, ma il quomodo della soddisfazione di tali interessi, essendo i creditori di una procedura liquidatoria destinatari del ricavato della cessione dei compendi aziendali (non importa in che misura, potendo essere interesse dei creditori far cessare le ingenti perdite di esercizio che intaccano insanabilmente il patrimonio sociale e
“salvare il salvabile”) e non invece dei proventi dell'attività dell'impresa risanata che presuppone l'intento della procedura di riportare l'impresa in bonis per permetterle di continuare ad operare nel futuro. Il Collegio ritiene che, nella fattispecie in esame, la procedura abbia avuto una effettiva e preminente finalità liquidatoria. Tale finalità emerge innanzitutto dall'esame dei 'programmi' predisposti dai Commissari straordinari.
30 Nella specie, nel ripercorrere sub A le tappe principali della procedura, si è già evidenziato che, nell'originario programma del 27.1.2018, i commissari avevano previsto la cessione dell'intero complesso aziendale ex art. 27, comma 2 lettera a). Nella successiva relazione di “Modifica al programma di cessione” del 10 ottobre 2021 i Commissari hanno precisato di “voler procedere - ai sensi dell'art. 27 comma 2, D.lgs 270/1999 e in applicazione dell'art. 11 quater del d.l. 73/2021 anche in considerazione dell'art. 79, commi 4 e 4 bis D.l. n. 18 del 2020 – alla modifica del Programma di Cessione autorizzato dal MISE in data 23.3.2018 ... La presente modifica al programma … scaturisce ed è diretta conseguenza dei vari interventi normativi, governativi e di indirizzo comunitario che sono occorsi successivamente … Mentre il Programma a suo tempo elaborato ed approvato nello scenario di riferimento era formulato nella sua interezza ai sensi dell'art. 27, comma 2 lettera a) D. lgs 270/1999, la presente modifica prevede, alla luce del mutato contesto fattuale e normativo, l'articolazione all'interno di un unico documento, di distinti programmi di cessione e la differenziazione nei seguenti termini: a) cessione di complessi di beni e contratti, costituenti il c.d. perimetro Aviation, ai sensi dell'art. 27, comma 2 lett. b-bis D. Lgs. n. 270/1999; b) cessione dei complessi aziendali costituenti i rami handling e maintenance ai sensi dell'art. 27, comma 2 lett. a) D. Lgs.270/1999; c) il piano di liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa per effetto di quanto convenuto dal governo italiano con la Commissione europea e di quanto non rientrante nell'alveo del perimetro del piano proposto da ”. Controparte_1
In esecuzione di questo piano, in data 14 ottobre 2021, ha venduto CP_6 Con ad il “perimetro Aviation”. È poi pacifico che abbia proseguito l'attività fino al 14 ottobre 2021, CP_6 Con dismettendo qual à riconducibile al ramo Aviation, mentre , a partire dal 15 ottobre 2021, ha avviato la propria impresa di trasporto aereo con l'impego degli aeromobili, degli slot, delle rotte e di quant'altro oggetto di cessione. Risulta, quindi, che nell'ambito della procedura di amministrazione CP_6 straordinaria cui è stata sottoposta e nell'ambito di una complessiva dismissione del patrimonio aziendale, non abbia inteso continuare essa stessa, direttamente o anche solo indirettamente, l'esercizio dell'attività. Risulta, pertanto, che la dismissione dei compendi aziendali è stata prevista, anche ai fini del soddisfacimento del ceto creditorio, in modo definitivo e non in un'ottica di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale. Risulta, invero, che, attraverso la liquidazione, abbia inteso passare CP_6 definitivamente al cessionario il compito dell'esercizio dell'attività economica inerente al servizio pubblico essenziale che, in quanto tale, doveva essere preservato, dovendosi evitare la sua definitiva dissoluzione in un'ottica di preminente interesse pubblico nazionale. In tale contesto, mutuando i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 31946/2019, in materia di concordato preventivo (principi espressamente richiamati – come si è già detto – da Cass. 26491/2021), si deve concludere, ad avviso del Collegio, che la procedura di amministrazione
31 straordinaria a cui è stata assoggettata abbia avuto una prevalente CP_6 finalità liquidatoria. La disapplicazione nella fattispecie dell'art. 2112 c.c. non appare quindi in contraddizione con il diritto dell'Unione Europea, non essendo in discussione le altre due condizioni, cioè l'esistenza di una procedura concorsuale ed il controllo di una autorità pubblica competente. Si deve ribadire – come sopra anticipato – che la continuazione temporanea dell'attività non preclude la connotazione liquidatoria della procedura concorsuale. In tal senso la Corte di Giustizia (vedi la citata sent. 28.4.2022, n. 237/20), esaminando in particolare la questione pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi in relazione all'istituto del pre-pack, cioè in un caso in cui il trasferimento di una impresa sia predisposto anteriormente all'apertura di una procedura fallimentare), ha precisato che una procedura ha finalità conservativa quando “mira al proseguimento dell'attività [e] a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie. Al contrario, una procedura intesa alla liquidazione dei beni mira a ottenere la massima soddisfazione collettiva dei creditori”. La Corte aggiunge però che
“sebbene non sia escluso che possa esistere una certa sovrapposizione tra i due obiettivi perseguiti da una data procedura, l'obiettivo principale di una procedura mirante al proseguimento dell'attività dell'impresa rimane comunque la salvaguardia dell'impresa interessata”. Ai punti 49 e 50 della motivazione, la Corte di Giustizia precisa che “Dal tenore letterale dell'art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/2023 risulta che l'ambito di applicazione di tale disposizione e, conseguentemente, della deroga da essa prevista non è limitato alle imprese, agli stabilimenti o alle parti di imprese o di stabilimenti la cui attività sia stata definitivamente interrotta prima della cessione o successivamente a quest'ultima. [50.] Infatti, tale articolo 5, paragrafo 1, dal momento che prevede che i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento non sono trasferiti al cessionario nel caso in cui sussistono i presupposti stabiliti in tale disposizione, implica che un'impresa o una parte di impresa ancora in attività debba poter essere ceduta beneficiando, al contempo, della deroga prevista in detta disposizione. Così facendo, la direttiva 2001/23 previene il rischio che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento si svaluti prima che il cessionario rilevi, nell'ambito della procedura fallimentare aperta ai fini della liquidazione dei beni del cedente, una parte del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie. Tale deroga mira, dunque, a eliminare il grave rischio di un complessivo deterioramento del valore e dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che sarebbe in contrasto con le finalità del trattato (v. in tal senso, sentenza del 25 luglio 1991, e a., C-362/89, Per_2
EU:C:1991:326, punto 31 e giurisprudenza ivi citata)”. La Corte di Giustizia ha, quindi, affermato come, nell'ambito di una procedura liquidatoria, sia possibile la continuità dell'attività perché ciò consente di eliminare il rischio della svalutazione e del deterioramento - prima del rilevamento da parte del cessionario - “del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie”.
32 Nello stesso senso, sul piano del diritto interno, la Corte di Cassazione, nella già citata sentenza 24691/2021, ha chiarito (v. punto 3.3 della motivazione) che nell'ambito di una ontologica procedura liquidatoria come il fallimento
“eventuali segmenti di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, quali l'affitto o la vendita del ramo di azienda [si potrebbe aggiungere anche l'esercizio provvisorio] rappresentano solamente strumenti orientati ad una funzione liquidatoria, finalizzati a conservare il valore di avviamento sul mercato per incrementare il più possibile il compendio aziendale per la distribuzione ai credito …”. Peraltro, anche la Corte di Cassazione – nell'interpretare l'art. 47, c. 5 – ha chiarito che “in simmetria con il paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva comunitaria 2001/23/CE, il suddetto comma 5 consente solamente alle procedure aventi finalità liquidatorie del patrimonio la possibilità di disapplicare l'art. 2112 c.c., e quindi nelle ipotesi di dichiarazione di fallimento (ontologicamente volta alla liquidazione del patrimonio aziendale al fine di soddisfare i creditori) e di "procedure di insolvenza analoghe" (par. 1 Direttiva) individuate, dal legislatore nazionale, in quelle di "omologazione, di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata", ove la precisazione della continuazione dell'attività in tali casi si impone - per rispetto del dettato comunitario, da interpretarsi in senso restrittivo (GU 22.6.2017, citata) - perché, a differenza del fallimento, si tratta di procedure che, per loro natura, possono essere finalizzate (a seconda delle situazioni in cui versa l'impresa) alla liquidazione del patrimonio ovvero al risanamento mediante ristrutturazione”. Ad avviso della S.C., “nel contesto dell'art. 47, comma 5, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore (la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe); diversamente, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente che non abbiano come finalità la liquidazione dei beni il comma 4-bis prevede, come regola, l'applicazione dell'art. 2112 c.c., e, dunque, l'accordo con le organizzazioni sindacali non consente di incidere sulla continuità del rapporto di lavoro ma può riguardare esclusivamente le "condizioni di lavoro", nel contesto di un rapporto di lavoro comunque trasferito” (Cass., 14/09/2021, n.24691). Recentemente, a conferma di questi principi, la Suprema Corte (vedi Cass., 11/04/2023, n. 9621), richiamando il citato precedente, ha ribadito che
“qualora … una procedura di amministrazione straordinaria non realizzi il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali tramite, come nel caso di specie, la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento (art. 27, comma 2, lett. b) D. Lgs. cit.) per cui continui l'attività d'impresa, ma tramite la cessione dei complessi aziendali (D. Lgs. n. 270 del 1999, art. 27, comma 2, lett. a)), ad essa, per effetto della cessazione dell'attività di impresa, si applica, ai fini dell'operatività
33 degli effetti previsti dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 (che prevede l'esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio al cessionario), la disciplina propria di una procedura liquidativa quale il fallimento, per cui non occorre il requisito di cessazione dell'attività, in quanto suo costitutivo”. L'erogazione di finanziamenti pubblici a favore di in a.s. non ha CP_6 intaccato la finalità liquidatoria della procedura in quanto le norme speciali che, medio termine, hanno concesso tali somme (D.L. 2 dicembre 2019 n.137, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 gennaio 2020, n. 2, recante
“Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da
[...]
e in amministrazione Controparte_2 Controparte_12 he ano concessi al solo fine di “consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad in amministrazione straordinaria Controparte_2
e alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria …” (art. 1). La stessa norma, infatti, a conferma della natura liquidatoria della procedura, concedeva termine sino al 31 maggio 2020, affinché l'organo commissariale espletasse “le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario”. L'approfondita lettura dei programmi dei Commissari straordinari induce, pertanto, questo Collegio a ritenere che, nella specie [svolgendo un CP_2 servizio pubblico essenziale nel settore dei trasporti, sia in qualità di vettore aereo individuato dall'autorità competente NIS quale operatore di servizi essenziali (ovvero fornitore di servizio che è essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali, ex D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 65), sia quale operatore di rotte gravate da oneri di servizio pubblico, sia - infine - per il trasporto di farmaci salvavita, per il trasporto di organi e per il trasporto di radiofarmaci, essendo l'unico vettore autorizzato e certificato in ambito domestico all'esecuzione del servizio], la procedura di a.s., pur essendo stata autorizzata a proseguire temporaneamente l'attività (avendo ad oggetto
– come specificato – un servizio pubblico essenziale che – per sua natura – non ammette interruzioni) ha avuto quale scopo principale (non l'esercizio dell'impresa risanata, ma) lo spossessamento definitivo dell'azienda insolvente e la conseguente soddisfazione dei creditori con i proventi della cessione degli asset aziendali. A riprova di quanto detto, nella citata “Modifica del programma di cessione” si legge a pag. 30 che “In data 23.2.2018 è stato autorizzato il Programma di Cessione ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a), del D.Lgs 270/99, in vista della liquidazione dei beni del cedente … la decisione di applicare tale tipologia di programma è stata assunta ad esito di una sollecitazione del mercato, ove è emersa l'impossibilità di implementare un programma ai sensi della lett. b) dell'art. 27, comma 2, D.Lgs 270/99, volto al ritorno in bonis del debitore a mezzo di programma di continuità aziendale mediante ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa. La procedura si è quindi incardinata a valle della dichiarazione di insolvenza delle società Controparte_13
[...]
[...] e (…), si è svolta, e si sta tuttora svolgendo,
[...] Controparte_12
l autorità pubblica (Ministero dello Sviluppo Economico e Giudice Delegato), ha comportato lo spossessamento del debitore a mezzo dell'attribuzione della gestione dell'impresa a favore di un collegio di Commissari Straordinari, pubblico ufficiali nel ruolo ricoperto, e ha da sempre adottato un programma volto al definitivo e permanente consolidamento dello spossessamento volto alla liquidazione, universale o atomistica, dei beni del cedente”. Tali affermazioni sono sintomatiche della prevalente finalità liquidatoria della procedura, la quale – verificata l'impossibilità di realizzare un piano di ristrutturazione/risanamento volto “al ritorno in bonis” del gruppo “a CP_2 mezzo di programma di continuità aziendale” (ex art. 27, comma 2, lett. b) – ha adottato un programma finalizzato esclusivamente allo spossessamento dell'azienda e, in definitiva, “volto alla liquidazione, universale o atomistica, dei beni del cedente”: vendita atomistica dei beni imposta ai Commissari dal Con legislatore stesso che ha disposto la cessione degli asset Aviation ad , il cui programma industriale – approvato dalla Commissione Europea – n ra più discutibile da parte della procedura di a.s., tenuta a dare esecuzione alle condizioni di vendita contenute in tale programma. Infatti, l'art. 11-quater D.L. 73/2021 ha autorizzato “la cessione diretta alla società di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi CP_9 aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta vi ormulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea”. Tale finalità liquidatoria emerge, peraltro, dalle stesse norme di legge che hanno disciplinato specificamente la procedura di amministrazione straordinaria del gruppo . CP_2
In particolare, il citato art. 11-quater D.L. 73/21, dopo aver autorizzato la prosecuzione dell'attività di impresa nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha chiaramente disposto che “l'amministrazione straordinaria prosegue con finalità liquidatoria, i cui proventi, al netto, fino al 31 dicembre 2023, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea”. L'utilizzo del verbo “prosegue” (il cui significato è “portare avanti, protrarre, procedere”) è indicativa del fatto che l'intera procedura (non si trasforma in qualcos'altro, ma) continua, mantenendo inalterata la propria natura liquidatoria, sino al suo definitivo completamento. Dello stesso tenore è l'art. 31 del D.L. 4-5-2023, n. 48, recante
“Completamento dell'attività liquidatoria dell' ”, il quale ribadisce che CP_2
“L'esecuzione del programma di cui al com ell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, …, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto- legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1,
35 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270” [ovvero “la cessazione dell'esercizio dell'impresa”].
2. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell' e dell' CP_2 Controparte_2 Controparte_12 in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito
[...] ervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria …”. E' indicativa in questo caso la terminologia usata dal legislatore il quale – analogamente a quanto fatto con l'art. 11-quater D.L. 73/21 – non ha affermato (come invece si legge nell'art. 73, c. 3 della Prodi-bis) che l' – Pt_6 dopo l'emissione del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria”, ma ha, invece, chiarito, sin dalla rubrica (“completamento dell'attività liquidatoria”) che la procedura, dopo la cessione dell'asset Aviation, “prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria”, facendo intendere che l' continua Pt_6
a mantenere inalterata la sua natura e finalità liquidatoria originaria. Infine, gli appellanti hanno sostenuto che la cessione degli assets aviation da Con in a.s. a non avrebbe in alcun modo inteso eliminare “il grave CP_6 rischio di un complessivo deterioramento” dei beni ceduti, considerato che la cessione sarebbe avvenuta al prezzo di un solo euro. Tale deduzione, legata esclusivamente al prezzo di vendita degli assets aviation, non appare risolutiva (in quanto riferita ad una sola operazione di vendita, senza considerare che tale cessione si inserisce in un più ampio e complesso progetto liquidatorio, esteso a tutte le altre numerose attività del Gruppo), né appare idonea a superare le convincenti argomentazioni sostenute dalla società appellata, secondo cui una cessazione anticipata delle attività da parte di avrebbe determinato, anzitutto, “un'immobilizzazione a terra CP_2 degli aer i che, in assenza di manutenzione ed aggiornamenti (imposti dalla normativa in materia di sicurezza aerea), sarebbero certamente andati incontro ad una svalutazione (ciò sia rispetto agli aeromobili di proprietà dell' che, soprattutto, rispetto quelli in leasing: in quest'ultimo caso CP_2
l'ac e, non solo avrebbe dovuto far fronte ai canoni periodici di leasing, ma avrebbe anche dovuto provvedere ad un ripristino manutentivo - a sue spese - dei velivoli, rendendo antieconomica l'operazione con e più CP_2 conveniente la stipula ex novo di contratti direttamente con l ese di leasing)”. Non si può, invero, ritenere che tale scopo sia venuto meno per il solo fatto Con che abbia acquistato i beni ed i contratti ad un euro perché “non tiene cont ei rilevantissimi costi sottesi ai canoni leasing degli aeromobili ed alla eventuale cessazione anticipata degli stessi in caso di mancato trasferimento a terzi. Ragioni di elementare logica portano da sole a comprendere che il prezzo di mercato degli assets (1 euro) resta correlato al vantaggio economico conseguito dall'Amministrazione Straordinaria: a) per non aver dovuto cessare anticipatamente i contratti, sostenendo i relativi oneri e penali;
b) di essersi comune liberata dei canoni periodici fissati dai contratti di leasing degli aeromobili. In sostanza: grazie alla prosecuzione dell'attività di volo da parte di CP_6 in A.S. (e la manutenzione/aggiornamento garantiti agli aeromobili) si è
36 consentito che un terzo, a fronte di un solo euro, acquisisse i rilevanti oneri periodici (di milioni e milioni di euro) sottesi ai contratti di leasing degli aeromobili;
scenario che non si sarebbe verificato qualora, alla luce della cessazione dell'attività di parte di , l'acquirente, oltre ai canoni di CP_2 leasing, avesse dovuto sopportar he le spese volte a rendere effettivamente utilizzabili gli aeromobili (in tale ipotesi, come ovvio, sarebbe stata imprenditorialmente più conveniente la stipulazione di nuovi contratti di leasing)”. Le conclusioni a cui il Collegio è giunto non sono inficiate dalla circostanza che altri compendi aziendali siano stati successivamente ceduti dai Commissari facendo applicazione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c. (ed, in particolare, dell'effetto della continuità dei rapporti di lavoro) poiché, da un lato, trattasi di situazioni diverse non comparabili (caratterizzate da presupposti di fatto non uniformi né sovrapponibili al trasferimento in esame) e, dall'altro, la modalità con cui è stato ceduto il ramo aviation non avrebbe potuto in alcun modo vincolare i Commissari, titolari della piena facoltà di procedere, a seconda della convenienza, all'attivazione o meno della procedura di trasferimento del ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. e all'eventuale (e discrezionale) estensione delle tutele previste da tale norma. G) ASSORBIMENTO DI TUTTE LE ALTRE QUESTIONI Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione, comprese quelle incentrate, da un lato, sulla sussistenza del ramo d'azienda e, dall'altro, sulla natura interpretativa od innovativa-retroattiva dell'art. 6 del D.L. 131/2023 e sulla sua compatibilità costituzionale in relazione al criterio di ragionevolezza. Tale norma, infatti, non appare “rilevante” ai fini del decidere poiché – a prescindere dalla sua applicazione – il Collegio è comunque giunto a ritenere preminente la finalità liquidatoria della procedura di a.s. di CP_6 in riferimento alla cessione del compendio aziendale Aviatio conseguente legittima esclusione delle tutele stabilite dall'art. 2112 c.c. Il Collegio è pervenuto, quindi, alla medesima conclusione imposta dalla citata norma, facendo applicazione del combinato disposto degli artt. 56 D. Lgs 270/1999 e 5 D.L. 247/2003, senza, quindi, dover invocare – nella ratio decidendi – la suddetta norma di interpretazione autentica. Questo Collegio, pertanto, in assenza del necessario requisito della rilevanza, non ritiene di dover sollevare la questione di incostituzionalità della norma citata. In conclusione, l'appello proposto dai lavoratori va rigettato”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
37 Successivamente all'emanazione della pronuncia sopra richiamata, la Corte costituzionale, con sentenza n. 99/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, DL 29.9.2023, n. 131, come convertito, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, co. I, 102, 111, co. I e II, e 117, co. I, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sulla base di motivazioni che supportano e confermano la correttezza dell'orientamento espresso da questa Corte.
Secondo il Tribunale rimettente, la previsione censurata era stata volta a condizionare l'esito dei giudizi in corso ed a negare, in contrasto con l'art. 2112 cod. civ., il diritto dei dipendenti di , addetti al lotto Aviation, di CP_6 continuare a lavorare con la cessionari . CP_14
La Corte costituzionale ha affermato che le questioni, così sollevate, erano fondate su un erroneo presupposto interpretativo, costituito dall'esclusione della natura liquidatoria della procedura.
La Consulta ha rilevato come la cessione fosse stata realizzata nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria ed, in particolare, in relazione a un programma di cessione dei complessi di beni e di contratti in essere (art. 27, comma 2, lettera b-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270).
Secondo la sentenza in esame, le operazioni effettuate dai commissari non erano volte al recupero e alla riorganizzazione dell'attività del cedente, ma alla sua liquidazione, come risultante dal contenuto del programma elaborato e dall'evoluzione normativa che, anche mediante l'interlocuzione con la Commissione europea, aveva accompagnato la cessione del lotto Aviation.
La Corte costituzionale ha ritenuto che, in base all'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999, le operazioni destinate ad attuare tale programma, in quanto volte alla liquidazione dei beni del cedente, non costituivano trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda, agli effetti dell'art. 2112 cod. civ., e dunque non prevedevano la garanzia della continuità dei rapporti di lavoro.
Nella citata pronuncia è stato affermato che il carattere liquidatorio della procedura, sottoposta al controllo di un'autorità pubblica, giustificava la deroga alla continuità di detti rapporti con il cessionario, anche alla luce delle prescrizioni del diritto dell'Unione europea (art. 5 della direttiva 2001/23/CE).
Su tali presupposti, la Corte costituzionale – richiamando la giurisprudenza di merito formatasi in materia con particolare riferimento a quella espressa da questa Corte – ha individuato l'art. 56, co. III bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 “il modello esaustivo, cui è chiamata a conformarsi la decisione del caso concreto”, con conseguente irrilevanza della normativa censurata, limitatasi ad aggiungere un'ulteriore ipotesi a quelle disciplinate dall'art. 56, co. III bis,
38 d.lgs. n. 270 del 1999, considerate già idonee a fornire la soluzione del caso di specie, per la rilevata finalità liquidatoria della procedura.
L'orientamento di questa Corte trova conforto nella decisione della Consulta anche sotto l'aspetto della conformità della normativa interna, rilevante ai fini della decisione, rispetto alla disciplina sovranazionale e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, di cui si è dato atto nel precedente sopra riportato.
A tale proposito, nella citata sentenza n. 99/2025 si legge: “il trasferimento d'azienda in crisi non può essere assimilato, per il differente contesto in cui si colloca e per la molteplicità di interessi che coinvolge, al trasferimento di un'impresa in bonis. È proprio la gestione pubblica dell'insolvenza, che si accompagna a una vasta gamma di garanzie e di rimedi e al presidio del controllo costante della giurisdizione, a giustificare le deroghe all'art. 2112, c.c., anche alla stregua delle prescrizioni del diritto dell'Unione europea e della nozione più ampia di procedura liquidatoria che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha tratteggiato”.
In tale quadro, il Collegio non ritiene accoglibile l'istanza di sospensione del giudizio, formulata in udienza dalla Difesa di parte appellante con riferimento all'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla GU, emessa dal TRIBUNALE di ROMA, in analoga fattispecie, con ordinanza del 16.9.2025.
Alle considerazioni sopra esposte si aggiunge, al riguardo, l'insussistenza dei presupposti della sospensione necessaria, ex art. 295, c.c., non essendo configurabile – per costante giurisprudenza – la possibilità di una sospensione
“impropria”, al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale, per “contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale” (Cass. 7.3.2024, n. 6121).
Con particolare riguardo all'ipotesi di “pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea”, il Supremo Collegio ha precisato che la stessa “non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti” (Cass. 16.1.2025, n. 1139).
Accordo non sussistente nel caso di specie, essendosi la parte appellata espressamente opposta all'avversaria istanza, con conseguente preclusione della sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 296, c.p.c..
Né appare prospettabile, nel caso di specie, il mero rinvio del processo in attesa della decisione della Corte sovranazionale, alla luce dei basilari principi richiamati dal Supremo Collegio nella citata decisione n. 6121/2024, tanto più
39 nell'ambito del rito lavoristico, non risultando la presumibile epoca di decisione da parte della Corte sovranazionale.
Le argomentazioni tutte che precedono evidenziano altresì l'irrilevanza, ai fini della decisione, della nuova documentazione offerta in produzione dagli odierni appellanti al dichiarato fine di evidenziare la “finalità ripristinatoria/conservativa della procedura di amministrazione straordinaria di alla data del 15 ottobre 2021”, in base alla considerazione secondo CP_6 ressa previsione normativa, la procedura non poteva avere finalità liquidatoria prima della dichiarazione della cessazione dell'esercizio dell'impresa che, nel caso di specie, e intervenuta solo in data 9 maggio 2024”.
Tale documentazione appare al Collegio inidonea a scalfire le motivazioni sopra riportate oltre che superata dalle risultanze già in atti, con particolare riferimento al Programma dell'Amministrazione Straordinaria di del 10 CP_2 ottobre 2021 (doc. 30, conv. I gr.).
Programma posto dalla stessa Corte Costituzionale, nella citata pronuncia n. 99/2025, a base della rilevata finalità liquidatoria della procedura, conseguentemente disciplinata dall'art. 56, comma 3-bis, D. Lgs. n. 270/1999
Come spiegato dalla Consulta, “nel caso di specie, la finalità liquidatoria si apprezza in modo univoco non soltanto sul versante delle previsioni di legge applicabili, ma, in concreto, alla luce della stessa valutazione comparativa del programma del 27 gennaio 2018 e del programma del 10 ottobre 2021, legato a un contesto economico e normativo profondamente mutato e oramai permeato dalla finalità di dismissione dei complessi aziendali. I commissari straordinari, dopo aver acclarato l'impossibilità di attuare un ritorno in bonis del debitore mediante un programma di continuità aziendale calibrato sulla ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa, hanno adottato un programma finalizzato esclusivamente allo spossessamento dell'azienda e alla liquidazione dei beni del cedente. Il nuovo programma è articolato in tre programmi di cessione, riguardanti il perimetro aviation, il ramo handling e il ramo manutenzione. Il programma relativo al perimetro aviation, di cui si discute nel giudizio principale, è elaborato ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del D.Lgs. n. 270 del 1999, secondo le particolarità di un programma di cessione dei complessi di beni e contratti, riferito a società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali. 28.- Le chiare finalità del programma di cessione del lotto aviation trovano poi puntuale e decisiva rispondenza nella disciplina, che ha scandito le fasi più recenti della procedura e ha plasmato il contenuto dei programmi adottati dai commissari, attestando il carattere liquidatorio negato dal rimettente. In quest'arco di tempo, hanno giocato un ruolo primario l'interlocuzione con la Commissione europea e la conseguente necessità di adattare i programmi di cessione alle valutazioni espresse in questa sede. (…) È dunque lo stesso atteggiarsi del programma di cessione del lotto aviation, unito all'evoluzione della normativa speciale che ne ha regolato le fasi salienti, a individuare nell'art. 56, comma 3-bis, del D.Lgs.
40 n. 270 del 1999 il modello esaustivo, cui è chiamata a conformarsi la decisione del caso concreto, e a privare di rilievo determinante la normativa censurata”.
Tali considerazioni, che il Collegio ritiene integralmente recepibili, evidenziano l'irrilevanza delle acquisizioni documentali, invocate nell'atto di appello.
In virtù delle motivazioni tutte che precedono, l'impugnazione deve essere respinta, risultando assorbito e superato ogni ulteriore profilo in lite dedotto.
Tenuto conto della novità ed oggettiva complessità delle questioni proposte, sulle quali si sono formati orientamenti di merito contrastanti, il Collegio ritiene di compensare totalmente fra le parti le spese del grado.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo agli appellanti, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 4630/2024 del Tribunale di MILANO;
spese compensate;
dichiara la sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 3/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
41
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 4630/2024, estensore giudice DOTT.SSA RA DE LO, discussa all'udienza del 3.12.2025 e promossa da:
RA LO ), C.F._1 Parte_1
), ( ), C.F._2 Parte_2 C.F._3
on . Parte_3 C.F._4
ND NE e dell'avv. MARIO LOTTI C.F._5
), to in VARESE VIA ROBBIONI 39, C.F._6 presso i Difensori
APPELLANTE
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 avv. MARCO MARAZZA
e dell'avv. DOMENICO DE FEO ), C.F._7 C.F._8 ta in PIAZZA ARMANDO DIAZ 6 . UC FA
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
1 “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 4630/2024 (n. cronol. 41066/2024) resa nella causa R.G. n. 4659/2022, pubblicata in data 19 dicembre 2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, in persona della Giudice dott.ssa NO De Carlo, non notificata, per i motivi esposti nel presente atto, in accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi ricorsi ex art. 414 c.p.c., così giudicare: A) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intrattenuto da ciascun ricorrente con
[...] in amministrazione straordinaria e pr Controparte_2 dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della convenuta a decorrere dal 15 ottobre 2021, o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa: per quanto attiene alla signora NO LO a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo e con anzianità di servizio pari a 10 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa, per quanto attiene al signor a tempo parziale, con la collocazione Parte_1 temporale della n narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo e con anzianità di servizio pari a 17 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;
per quanto attiene alla signora a tempo parziale, con la collocazione temporale Parte_2 della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo e con anzianità di servizio pari a 21 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;
per quanto attiene alla signora a tempo parziale, con la collocazione temporale della Parte_3 prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo e con anzianità di servizio pari a 11 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;
B) ordinare a Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro temp
[...] servizio di ciascun ricorrente con la qualifica e il grado e l'anzianità di servizio indicati al punto A), dichiarando altresì l'inapplicabilità o l'inopponibilità a ciascun ricorrente del sistema retributivo indicato nelle tabelle “MOD2” del CCNL del Trasporto Aereo - Parte Specifica Vettori e nell'Accordo Integrativo di secondo livello del 2.12.2021 e l'applicabilità agli stessi del sistema retributivo indicato nel citato CCNL nelle tabelle “MOD1”; C) condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
a favore di ciascun ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, di quanto dovuto agli stessi per retribuzioni, indennità e istituti contrattuali maturati dal 15 ottobre 2021 fino alla data di riammissione in servizio, o per il diverso periodo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, nei seguenti importi: per quanto attiene alla signora NO LO euro 4.750,44 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 3.446,90 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
per quanto attiene al signor euro 5.791,17 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al Parte_1
31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché
2 euro 3.731,20 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
per quanto attiene alla signora euro 6.142,99 lordi Parte_2 per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 3.945,68 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
per quanto attiene alla signora euro 4.973,85 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 Parte_3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 3.479,48 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore ei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.. Con sentenza munita di clausola di esecutorietà ex lege”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, allegazione, domanda e/o difesa: in via principale, rigettare il ricorso in appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare, nel caso anche con diversa motivazione, la sentenza appellata;
in ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 16.6.2025, RA LO, Parte_1
, e Parte_4 Parte_2 Parte_3 impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva respinto – a spese compensate – il ricorso, dagli stessi presentato onde sentir accertare che i rispettivi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intrattenuti con Controparte_3 Contr
amministrazione straordinaria (di seguito, “ ) erano
[...]
i dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della conv
[...] Con
(di seguito, “ ”) dal 15-10-21, con la qualifica e Controparte_1 ciascuno speci ta.
I ricorrenti in primo grado avevano chiesto che fosse, conseguentemente, ordinata alla convenuta la loro riammissione in servizio e che fosse dichiarata
3 l'applicabilità del sistema retributivo indicato delle tabelle “MOD1”, in luogo di quello indicato nelle tabelle “MOD2” del C.C.N.L. del Trasporto aereo – parte specifica vettori e nell'accordo integrativo di secondo livello del 2-12-21.
Con Gli stessi avevano altresì invocato la condanna di al pagamento, in favore di ciascuno, anche a titolo risarcitorio, di quanto dovuto per retribuzioni, indennità e istituti contrattuali maturati dal 15 ottobre 2021 fino alla data di riammissione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione, negli importi dettagliatamente indicati per ciascuna posizione.
Il primo Giudice, sintetizzate le deduzioni e difese svolte dalle parti, aveva integralmente recepito la pronuncia n. 426/2024, con cui questa stessa Corte aveva confermato il rigetto delle domande attoree in analoga fattispecie, facendo proprie e riportando le argomentazioni poste a base di tale decisione.
La sentenza richiamata dal TRIBUNALE, ripercorse le tappe essenziali della vicenda circolatoria oggetto di causa e tracciato il quadro normativo di riferimento nella sua evoluzione sotto il duplice profilo interno e sovranazionale, aveva ritenuto che l'amministrazione straordinaria rientrasse nel novero delle procedure concorsuali contemplate nel citato art. 5, paragrafo 1, della Direttiva 2001/23/CE, in ragione del sotteso presupposto oggettivo rappresentato dallo stato d'insolvenza del datore di lavoro.
La motivazione riportata nella pronuncia oggi impugnata aveva, poi, rilevato che:
- detta procedura, a seconda della finalità concretamente determinata dagli organi preposti, poteva assumere una duplice natura, conservativa oppure – in presenza di un programma di cessione – liquidatoria;
- il commissario straordinario era un pubblico ufficiale nello svolgimento delle proprie funzioni e tutti gli atti di straordinaria amministrazione, come quelli di vendita delle imprese in esercizio, richiedevano la previa autorizzazione del Ministero vigilante ed il previo esperimento di gare ad evidenza pubblica;
inoltre, il Giudice Delegato poteva provocare la conversione, anche d'ufficio, della procedura in fallimento in caso di impossibilità di utile prosecuzione della stessa;
- eccettuate ipotesi del tutto residuali, l'avvio dell'a.s. era possibile in quanto fosse stato autorizzato l'esercizio d'impresa, la cui continuazione non poteva, pertanto, essere invocata al fine di escluderne la natura liquidatoria.
Su tali presupposti, la pronuncia in esame aveva disatteso la tesi degli originari ricorrenti, secondo cui al trasferimento del ramo d'azienda oggetto di causa trovava esclusiva applicazione il novellato art. 47, comma 4 bis, L. 428/1990 il quale, in quanto legge successiva, avrebbe abrogato tacitamente tutte le norme incompatibili contenute nel D. Lgs 270/1999 (compreso l'art. 56, comma 3 bis), con conseguente impossibilità di totale esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., data l'ininterrotta prosecuzione dell'attività d'impresa del ramo aviation sino al momento della cessione.
4 Era, infatti, stato escluso che il comma 3 bis dell'art. 56, D.lgs., cit., potesse ritenersi abrogato in seguito alle modifiche apportate all'art. 47 l. 428/1990 dal successivo art. 19-quater d.l. 135/2009, essendo stato introdotto quando l'art. 47 già condizionava la derogabilità dell'art. 2112 c.c. all'esistenza di un accordo sindacale, nell'ipotesi di amministrazione straordinaria in cui “la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata”.
Né la novella dell'art. 47, cit., che aveva introdotto nel comma 4-bis il riferimento espresso al fatto che l'esclusione delle tutele dell'art. 2112 c.c. non fossero ammesse in caso di cessione d'azienda disposta dall'a.s. “in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività”, aveva travolto, secondo la medesima sentenza, l'art. 56 della c.d. l. “Prodi-bis”, attesa la sua natura di norma speciale, compatibile sia con la direttiva europea, sia con le norme dettate dal medesimo art. 47.
La motivazione proseguiva osservando che il Legislatore del 2008 aveva introdotto il comma 3-bis dell'art. 56 D. Lgs 270/1999 che, operando come norma “speciale”, aveva disposto che le operazioni di cessione d'azienda effettuate in attuazione dei programmi dell'art. 27, comma 2, lettere a) e b- bis), “in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile”.
Infatti, tali programmi, si era affermato nella pronuncia in esame, erano diretti unicamente alla cessione degli asset aziendali (e non alla ripresa dell'attività imprenditoriale da parte della società insolvente), integrando – pertanto – ex lege la finalità liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria.
La sentenza aveva altresì richiamato la giurisprudenza della GU, favorevole alla possibilità di qualificare la procedura come liquidativa, non solo nel caso in cui non vi fosse stata una cessazione delle attività, ma anche nel caso di prosecuzione di quelle più redditizie.
Conseguentemente, era stato affermato, nella sentenza in esame, che l'elemento decisivo per poter derogare alle garanzie dell'art. 2112 c.c. era solamente la natura liquidatoria della procedura, non esclusa dalla continuazione temporanea dell'attività.
A sostegno della perdurante vigenza dell'art. 56, si citava la norma di interpretazione autentica introdotta con l'art. 6, d.l. n. 131/2023.
La pronuncia, recepita dal TRIBUNALE, aveva ricordato come, nel caso di specie, la cessione degli asset Aviation fosse stata preceduta dalle consultazioni sindacali previste dall'art. 63, comma 4 d.lgs. 270/1999 e 5 comma 2 ter d.l. 347/2003, nell'ambito delle quali era stato affrontato il tema della tutela e delle garanzie dei rapporti di lavoro, con esito tuttavia infruttuoso.
5 In tale contesto, si era accertata l'attuazione delle condizioni previste dall'art. 5, comma 2 ter d.l. 347/2003, pur in mancanza di un accordo sindacale, con conseguente legittimità della deroga in blocco delle tutele dell'art. 2112 c.c., convenuta dal cedente e dal cessionario, in base ai poteri riconosciuti dal citato art. 5, c.
2-ter: deroga che aveva costituito parte integrante ex lege (art. 11- quater D.L. 73/2021) delle condizioni - vincolanti per i Commissari - della cessione degli asset Aviation.
Secondo la medesima sentenza, la finalità conservativa della procedura sarebbe stata ravvisabile laddove questa fosse stata volta principalmente alla continuazione dell'esercizio dell'azienda insolvente, onde consentirne la futura attività in bonis, mentre la finalità sarebbe stata liquidatoria laddove l'intento principale fosse stato quello di disfarsi definitivamente dell'azienda insolvente, in modo da soddisfare l'interesse dei creditori immediatamente tramite i proventi della liquidazione e della vendita degli asset aziendali: l'elemento distintivo fra le due ipotesi era stato, quindi, individuato nella modalità di soddisfazione degli interessi dei creditori.
Tale pronuncia aveva affermato che la procedura oggetto di causa aveva avuto una effettiva e preminente finalità liquidatoria, non avendo inteso CP_6 continuare essa stessa, direttamente o anche solo indirettamente dell'attività aziendale, bensì passarlo definitivamente al cessionario: era stato, conseguentemente, escluso che la disapplicazione dell'art. 2112 c.c. si fosse posta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, sussistendo le due ulteriori condizioni costituite dall'esistenza di una procedura concorsuale e dal controllo di una autorità pubblica competente.
Con un primo, articolato motivo di gravame, gli appellanti affermavano che il primo Giudice avesse erroneamente ritenuto che la fattispecie oggetto di causa non fosse regolata dall'art. 2112 c.c. ma dall'art. 56, comma 3 bis, del d. lgs. 270/1999 e dall'art. 5, comma 2 ter, della l. 347/2003 (nonché dal richiamato art. 63, comma 4, del d. lgs. 270/1999), ossia da tre disposizioni, le quali – secondo gli appellanti – erano all'epoca già state abrogate.
In particolare, nella prospettiva del gravame, il TRIBUNALE aveva ignorato che il legislatore nazionale, con l'art. 19 quater d.l. n. 135/2009, modificando la disposizione del co. V dell'art. 47 l. 428/190 e contestualmente introducendo quella di cui al co. IV 4 bis, aveva regolato ex novo l'intera materia della derogabilità delle tutele, previste dall'art. 2112 c.c., in ipotesi di trasferimenti di aziende o di rami d'azienda nell'ambito di procedure di insolvenza, in attuazione della direttiva 2001/23/CE.
Ad avviso degli appellanti, erano, di conseguenza, venute meno – ai sensi dell'art. 15 delle preleggi – le leggi anteriori che contemplavano deroghe all'art. 2112 c.c., in ipotesi di cessione di aziende o di rami d'azienda nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, compresa quella di cui al comma 3 bis dell'art. 56 d. lgs. 270/1999.
6 L'interpretazione fatta propria dal TRIBUNALE era, inoltre, contraria – proseguiva l'atto di appello – ai principi espressi dalla GU, secondo cui la procedura di amministrazione straordinaria si sarebbe potuta ritenere liquidatoria, solo se la cessione a terzi dell'azienda o di parte dell'azienda fosse stata finalizzata ad ottenere la massima soddisfazione collettiva dei creditori;
la continuazione dell'attività dell'impresa in regime commissariale ne determinava – viceversa – la natura conservativa, non esclusa dalla cessione a terzi dell'azienda, o di un suo ramo, nel corso della procedura concorsuale.
A sostegno di tale tesi, si invocavano:
- l'art. 73 d.lgs. 270/1999, secondo cui solo dopo il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa in regime commissariale l'amministrazione straordinaria assumeva natura liquidatoria, pertanto estranea alla fase precedente, con conseguente natura conservativa in presenza di continuazione dell'attività in regime commissariale;
- l'art. 63 del d. lgs. 270/1999, che imponeva la scelta dell'acquirente delle aziende o rami, la cui attività fosse proseguita in corso di procedura, con prevalenza del criterio di affidabilità, nella prospettiva di mantenimento dei livelli occupazionali, rispetto a quello dell'ammontare del prezzo offerto, così escludendo la finalità della “massima soddisfazione collettiva dei creditori”, tipica della procedura liquidatoria;
- l'art. 47, commi 4 bis e 5, della legge 428/1990, da interpretarsi, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel senso che in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, l'accordo sindacale poteva prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, mentre poteva stabilire una deroga piena all'art. 2112, c.c., solo nell'ipotesi in cui la “continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata”.
Nella prospettiva del gravame, il primo giudice aveva attribuito all'art. 47, co. 4 bis e 5, l. 428/1990, un significato estraneo al contenuto di tali disposizioni, come interpretate dalla giurisprudenza secondo i canoni stabiliti dall'art. 12 delle preleggi, “non potendosi attribuire all'espressione continuazione non disposta il significato opposto di continuazione disposta”.
Il TRIBUNALE avrebbe altresì errato, secondo gli appellanti, nell'escludere che la continuazione dell'attività – se volta alla migliore soddisfazione dell'interesse dei creditori – fosse di per sé ostativa alla possibilità di qualificare la procedura come liquidativa e nell'affermare la vigenza del co. 3 bis dell'art. 56 d. lgs. 270/1999, introdotta dall'art. 14, comma 5, d.l. 185/2008, nonostante l'abrogazione tacita della stessa, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, per effetto dell'avvenuta modifica dell'art. 47 l. 428/1990, ad opera dell'art. 19 quater d.l 135/2009, tramite la quale era stata ridisegnata ex novo l'intera disciplina in tema di derogabilità delle tutele stabilite dall'art. 2112 c.c. in ipotesi di trasferimento di azienda o di rami d'azienda, realizzati nell'ambito di procedure
7 di insolvenza, limitata alle sole condizioni di lavoro dei dipendenti transitati al cessionario, fermo restando il trasferimento allo stesso dei rapporti di lavoro
Conseguentemente, ad avviso degli appellanti, le leggi anteriori che contemplavano deroghe all'art. 2112 c.c., in ipotesi di cessione di aziende o di rami d'azienda nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, compresa quella di cui al comma 3 bis dell'art. 56 d. lgs. 270/1999, dovevano ritenersi abrogate.
Nell'atto di impugnazione si affermava, inoltre, che l'effetto abrogativo di quest'ultima disposizione si sarebbe altresì realizzato in virtù delle incompatibili disposizioni successive, dettate dai commi 4 bis e 5 della l. 428/1990, nella formulazione introdotta nel 2009, nonché dall'art. 5, comma 2 ter, d.l. 347/2003 e dall'art. 63 comma 4 d. lgs 270/1999.
Veniva altresì censurato il richiamo, operato dal Tribunale, alla norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 6, d.l. n. 131/2023, secondo gli appellanti inapplicabile alla fattispecie in esame e comunque inidonea a fondare un giudizio di vigenza dell'art. 56, cit. all'epoca del trasferimento oggetto di causa, data la sua natura innovativa e la preordinazione a condizionare l'esito di giudizi ancora in corso, ragione per cui la stessa aveva formato oggetto di questione di legittimità costituzionale sollevata dal TRIBUNALE di ROMA con riferimento agli artt. 3, 23, 24, comma 1, 102, comma 1, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1 della Carta costituzionale, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.
Conclusivamente, le specifiche caratteristiche della fattispecie oggetto di causa evidenziavano, ad avviso degli appellanti, la sussistenza di tutti i presupposti di cui al comma 4 bis dell'art. 47 l. 428/1990.
Con il secondo motivo, si criticava l'interpretazione del comma 3 bis dell'art. 56 d. lgs. 270/1990, posta a base della decisione impugnata, per avere attribuito alla norma una portata non conforme al testo e alla ratio della direttiva 2001/23/CE.
Nella prospettiva dell'impugnazione, l'unico significato di tale disposizione, rispettoso della disciplina eurounitaria, era quello che ammetteva la disapplicazione dell'art. 2112 c.c. solo laddove l'operazione di cessione di azienda o di ramo d'azienda fosse stata realizzata dopo l'adozione da parte del Tribunale del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa ex art. 73 del d. lgs. 270/1990.
Secondo gli appellanti, anche l'art. 5, comma 2 ter, del d.l. 347/2003, nella lettura fornita dal Tribunale, avrebbe illegittimamente ammesso la deroga agli art. 3 e 4 della citata direttiva anche in ipotesi di continuazione dell'attività aziendale in regime commissariale, a prescindere dalla natura liquidatoria della procedura.
8 Nel caso di adesione all'interpretazione posta a base della sentenza impugnata, si sollecitava nell'atto di appello la rimessione alla GU, ai sensi dell'art. 267 secondo comma TFUE, di questione pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva 2001/23/CE - e, segnatamente, con la disposizione di cui all'art. 5 paragrafo 1 - della previsione interna di disapplicazione delle tutele stabilite dalla stessa in favore dei lavoratori ove i trasferimenti di azienda o di rami d'azienda fossero stati realizzati nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di cui alle citate disposizioni, sul solo presupposto dell'adozione di un programma di cessione destinato a sfociare nel definitivo spossessamento dell'azienda di proprietà dell'impresa soggetta ad a.s. per cessione della stessa,
o di parte di essa, a terzi.
In terzo luogo, si rimproverava al primo Giudice di avere considerato la procedura di amministrazione straordinaria di come Controparte_7 liquidatoria ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE e, in conseguenza di ciò, ritenuto applicabile alla fattispecie concreta oggetto del giudizio l'art. 56, comma 3 bis, del d.lgs 270/1999, così disapplicando l'art. 2112 c.c..
In tal modo, nella prospettiva del gravame, sarebbero state violate o comunque falsamente applicate le disposizioni dettate dagli artt. 27 e 73 d. lgs 270/1999; 2, comma 2, d. lgs 347/2003; 11 – quater del d.l. 73/2021; 31 d.l. 48/2023; 11 e 12 prel.; 5, Dir. 2001/23/CE come interpretato dalla GU;
47 comma 4 bis e 5 l. 428/1990 e 56, comma 3 bis, d. lgs 270/1999.
La corretta lettura di tali norme, si affermava nell'atto di appello, avrebbe dovuto condurre il TRIBUNALE ad escludere la natura liquidatoria della procedura finché la disposta prosecuzione dell'attività d'impresa in regime commissariale non fosse venuta meno con l'adozione da parte del Tribunale del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa, ex art. 73 cit..
L'impugnata decisione si sarebbe basata, ad avviso degli appellanti, su di un'errata interpretazione dell'art. 11 quater, co. 8, d. l. 73/21, che aveva disposto la prosecuzione dell'amministrazione straordinaria, a far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell' , “con finalità liquidatoria”, CP_2 espressione riferita alla procedura nel suo complesso e non già al suo scopo effettivo.
Veniva altresì negata, nel ricorso in appello, la rilevanza dell'art. 31 d.l. 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla l. 85/2023, in quanto entrato in vigore successivamente all'operazione di cessione del perimetro Con aviation di SAI in a.s. a , attuata il 14 ottobre 2021.
Altrettanto inconferenti, in punto qualificazione della procedura, sarebbero stati
– continuava il medesimo atto – le affermazioni dei Commissari straordinari sull'intento perseguito e le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado Contr sull'ammontare del prezzo di vendita degli assets aviation di
9 Gli appellanti sostenevano – sulla scorta della giurisprudenza della CGEU – che la qualificazione di una procedura di insolvenza come liquidatoria, ai sensi della citata direttiva, doveva dedursi oggettivamente dalla relativa disciplina e non già dall'intenzione manifestata dai Commissari straordinari.
Tale disciplina veniva dagli individuata negli artt. 27 e 73 d. lgs. 270/1999 e 11 quater comma 8 d.l. 73/2021, in base ai quali la procedura di a.s. avrebbe assunto natura liquidatoria solo dopo l'adozione del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa, dovendosi considerare – prima di allora – di carattere conservativo.
Nell'atto di impugnazione veniva altresì affermato che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che la finalità liquidatoria della procedura trovasse riscontro nel corrispettivo della cessione degli assets aviation, pari ad “un solo euro”, ritenuto dal TRIBUNALE giustificabile – a fronte dell'elevato valore commerciale dei beni ceduti – in ragione del venire meno degli oneri connessi ai contratti di leasing e alla manutenzione degli aeromobili, in ordine ai quali mancava in causa qualsiasi allegazione e prova documentale.
Così facendo, il primo Giudice avrebbe violato, ad avviso degli appellanti, il disposto dell'art. 115 c.p.c..
A smentita delle affermazioni in esame, veniva offerta in produzione la perizia di “Stima del Valore di Mercato del Perimetro Aviation”, autorizzata ex comma 4 dell'art. 11-quater D.L. n. 73/2021, che aveva attribuito agli asset ceduti un valore negativo (pari a - 4,80 milioni di €), in ragione delle perdite destinate a realizzarsi durante l'esercizio dell'attività di trasporto aereo ad opera Con Con dell'acquirente nel periodo compreso tra la cessione a (15.10.2021) e il 30 ottobre 2023, oltre ad avere negato la paventata svalutazione dei velivoli in caso di cessazione anticipata dell'attività, non avendo i contratti di leasing previsto la possibilità di riscatto finale.
Con il quarto motivo, si contestava l'applicazione, ad opera del TRIBUNALE, degli artt. 56, comma 3 bis, d. lgs. 270/1999 e 5, comma 2 ter, l. 347/2003 - alla procedura di amministrazione straordinaria di SAI, benché regolata da norme ad hoc ai sensi dell'art. 11 quater d.l. 73/2021.
Ad avviso degli appellanti, gli artt. 56, comma 3 bis, cit., e 5, comma 2 ter, l. 347/2003, dovevano essere interpretati nel senso che la deroga all'art. 2112 c.c., ivi prevista, presupponeva il rispetto della disciplina dettata dagli artt. 27 e 60 d. lgs. 270/1999 e 2, comma 1, del d.l. 347/2003, non vagliato dalla decisione impugnata, dalla quale si desumeva l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti stabiliti da queste ultime disposizioni.
Gli stessi sostenevano che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto l'art. 5, comma 2 ter, d.l. 347/2003 applicabile in assenza di specifica individuazione congiunta, da parte del Commissario e del cessionario, dei singoli lavoratori
10 Con che sarebbero dovuti passare alle dipendenze di , essendo pacifica in causa la mancata conclusione dell'accordo sindacale pr o da tale norma.
Con il quinto motivo, si denunciava la violazione dell'art. 420, c.p.c., che il TRIBUNALE avrebbe commesso per non avere acquisito documenti rilevanti, offerti in produzione dai ricorrenti in primo grado, relativi agli asset ceduti, e per avere respinto le loro ulteriori istanze istruttorie, sull'errato presupposto dell'inapplicabilità al caso di specie esame dell'art. 2112 c.c..
Venivano, infine, richiamate nell'atto di appello le domande proposte nel ricorso di primo grado, sub B) e C), quali effetti dell'invocata prosecuzione dei rapporti di lavoro in capo alla cessionaria, nonché, più in generale, tutte le questioni e richieste non valutate dal primo Giudice poiché ritenute assorbite e superate.
Pertanto, gli appellanti chiedevano che la Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliesse tutte le domande, dagli stessi svolte avanti al TRIBUNALE, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari, ex art. 93 c.p.c..
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 21.11.2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dei nuovi documenti, prodotti dagli appellanti per la prima volta nel presente grado di giudizio e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione avversaria per infondatezza nonchè, comunque, delle domande proposte con il ricorso di primo grado, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di entrambe le fasi processuali.
All'udienza del 3.12.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
________________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Questa Corte si è già più volte pronunciata, in analoghe fattispecie relative alla medesima operazione, dando luogo ad un orientamento espresso, fra le altre, con la sentenza n. 426/2024 (Pres. PATTUMELLI, Est. CASELLA;
nello stesso senso, v., ad es., sent. n. 682/2024), sulla base delle seguenti motivazioni:
“il Collegio ritiene di affrontare, per ragioni di priorità logico-giuridica, tenuto altresì conto della ragione più liquida della decisione, le censure proposte in relazione alla contestata natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria di e la possibilità di escludere le tutele dei lavoratori CP_6 apprestate dall' . A) SINTESI DELLE VICENDE DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ALLA BASE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO
11 Appare innanzitutto opportuno ripercorrere, in estrema sintesi e per quanto rilevante nel presente procedimento, le vicende della procedura di amministrazione straordinaria a cui è stata assoggettata . Controparte_8
-In data 2 Maggio 2017 la società TA –SAI SPA è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex d. d.lgs. 347/2003.
-In data 17 Maggio 2017 il Tribunale di Civitavecchia ex art. 4 dello stesso decreto ha dichiarato l'insolvenza.
-I commissari hanno predisposto, in data 27.1.2018, un programma di cessione dell'intero complesso aziendale ex art. 27, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 270/1999 (Prodi-bis), “individuato quale strumento per il raggiungimento delle finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali di cui all'art. 1 del d.lgs. 270/1999” (così testualmente nella Relazione dei Commissari in data 3 Marzo 2020).
-Il Ministero competente ha autorizzato la proroga dell'esecuzione del piano per 2 volte, dapprima fino al 23 Marzo 2020 e, poi, fino al 23 Marzo 2021.
-L'art. 79 comma 3 del D.L. 18/2020 (Misure urgenti per il trasporto aereo) ha previsto la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta per l'esercizio dell'attività di impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci con la precisazione che l'esercizio dell'attività sarebbe stato subordinato alle valutazioni della Commissione europea. In forza del comma 4 il Consiglio di Amministrazione della Società avrebbe dovuto predisporre “entro trenta giorni dalla costituzione” un piano che prevedesse, anche a trattativa diretta, “l'acquisto o l'affitto di rami di azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aere … anche in amministrazione straordinaria … Il piano è trasmesso alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza …”.
-Nel mese di novembre 2020 è stata costituita la società Controparte_1
-Con l'art. 11 quater del d.l. 73/2021 il legislatore ha
[...] CP_9 ri secuzione temporanea dell'attività di impresa di CP_10 in amministrazione straordinaria e ha disposto che “i Commissari Straordinari provvedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui all'art. 79, comma 4 bis del d.lgs 8 luglio 1999 n. 270. A tal fine possono procedere all'adozione, per ciascun ramo oggetto di cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'art. 27 del d.lgs. 270 1999”.
-E' stato presentato alla Commissione Europea il piano industriale redatto per
“che avrebbe dovuto acquisire beni da Controparte_1 [...]
, in amministrazione straordinaria”. Controparte_3
-Precedentemente la Commissione europea aveva accertato che “i prestiti di 600 e 300 milioni di euro [erogati dalla Stato italiano ad ] erano illegali CP_2 ed incompatibili con il mercato interno e ha ordinato all' di recuperarli dal CP_1 beneficiario ”. CP_2
-La Commissione europea, chiamata a decidere se, in considerazione della procedura di liquidazione e di vendita di beni , “tale recupero dovesse CP_2 Con estendersi ad ”, con delibera del 10 settembre 2021, n. 58173, ha deciso
12 che “fermo restando il pieno rispetto degli impegni assunti dall'Italia, tra cui il fatto che il trasferimento delle attività di sarà effettuato a condizioni di CP_2 Con mercato, il trasferimento di alcuni beni a , come descritto nella presente Con decisione, non comporterà continuità economica tra ed;
l'apporto di CP_2 capitale in ITA, secondo il calendario notificato e al del no aziendale Con presentato, non crea vantaggio per e pertanto non costituisce aiuto di stato”.
-Nella successiva relazione di “Modifica al programma di cessione” del 10 ottobre 2021 i Commissari hanno precisato di “voler procedere – ai sensi dell'art. 27 comma 2, D.lgs 270/1999 e in applicazione dell'art. 11 quater del d.l. 73/2021 anche in considerazione dell'art. 79, commi 4 e 4 bis D.l. n. 18 del 2020 – alla modifica del Programma di Cessione autorizzato dal MISE in data 23.3.2018 … La presente modifica al programma … scaturisce ed è diretta conseguenza dei vari interventi normativi, governativi e di indirizzo comunitario che sono occorsi successivamente … Mentre il Programma a suo tempo elaborato ed approvato nello scenario di riferimento era formulato nella sua interezza ai sensi dell'art. 27 , comma 2 lettera a) D.lgs 270/1999, la presente modifica prevede, alla luce del mutato contesto fattuale e normativo, l'articolazione all'interno di un unico documento, di distinti programmi di cessione e la differenziazione nei seguenti termini: a) cessione di complessi di beni e contratti, costituenti il c.d. perimetro aviation, ai sensi dell'art. 27, comma 2 lett. b-bis D.Lgs n. 270/1999; b) cessione dei complessi aziendali costituenti i rami handling e maintenance ai sensi dell'art. 27, comma 2 lett. a) d.lgs 270/1999; c) il piano di liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa per effetto di quanto convenuto dal governo italiano con la Commissione europea e di quanto non rientrante nell'alveo del perimetro del piano proposto da ”. In particolare, con il citato art. Controparte_1
11-quater D.L. 7 ano ha vincolato i Commissari Con straordinari alla cessione ad in stretta aderenza alla decisione della Commissione, “di conseguen esonerando l'organo commissariale da valutazioni del piano industriale della medesima in quanto già validato dalla Commissione stessa (vedi relazione di “Modifica al Programma di cessione”, pag. 24-25).
-In esecuzione di questo piano, in data 14 ottobre 2021, ha CP_6 venduto a il c.d. “perimetro Aviation”. CP_9
-A decorrere dal 15 ottobre 2021 che aveva proseguito l'attività CP_6 fino al 14 ottobre, ha dismesso qu à riconducibile al ramo Aviation e, contestualmente, ha avviato la propria impresa di trasporto aereo CP_9 con l'impiego di u degli aeromobili, degli slot, delle rotte e di quant'altro oggetto di cessione. Con
-Il personale, non transitato ex art. 2112 c.c., è stato assunto ex novo da previa apposita selezione, assorbendo la quasi totalità dei dipendenti provenienti da anche in esecuzione all'accordo sindacale stipulato il CP_6
2 dicembre 2021. B) IL QUADRO NORMATIVO Si rende ora necessario esaminare le singole norme applicabili alla vicenda oggetto di discussione. Direttiva 2001/23/CE
13 Il diritto interno, relativo al trasferimento di azienda, si è evoluto sull'impulso del diritto europeo e, quindi, è alle fonti comunitarie ed eurounitarie che deve farsi primariamente riferimento. In proposito, la Direttiva 2001/23/CE stabilisce, in via di principio, la continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda, statuendo che “I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario” (art. 3). L'art. 5, par. 1, permette, però, di derogare a tutte le tutele sancite dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, recepite nel diritto interno attraverso l'art. 2112 c.c., purché ricorrano le tre condizioni dell'esistenza di una situazione di insolvenza, del fine di liquidare i beni del cedente e del controllo della procedura da parte di un'autorità pubblica. L'art. 5 par. 2 consente invece deroghe più limitate, con riferimento al regime della solidarietà (lett. a) e, previo accordo sindacale, alle condizioni di lavoro (lett. b). Art. 47 l. 428/1990 commi 4 bis e 5 Com'è noto, il testo originario dell'art. 47 l. 428/1990 è stato modificato dal legislatore interno nel 2009 al fine di ottemperare alle decisioni della Corte di Giustizia. La disposizione originaria conteneva una deroga amplissima a tutte le disposizioni dell'art. 2112 c.c. ma, soprattutto, in tale deroga erano inserite nello stesso ambito di previsione e godevano degli stessi benefici sia imprese in bonis, purché in stato di crisi accertato dalla autorità amministrativa (ai fini dell'ottenimento della CIGS), sia in stato di insolvenza e assoggettate a procedure concorsuali con finalità liquidatorie e conservative. La Corte di Giustizia (vedi sentenza del 7 febbraio 1985 procedimento Per_1
135/83,; sentenza del 25 luglio 1991 C-362/89; sentenza Spano del 7 Per_2 dicembre 1995 C 3) ha sempre ribadito l'intangibilità della tutela riservata in caso di trasferimento ai lavoratori dell'azienda con la sola unica eccezione che il trasferimento avvenga nell'ambito di procedure di fallimento o di altre procedure concorsuali che, oltre a svolgersi sotto il costante controllo di una autorità pubblica competente, siano finalizzate alla liquidazione del complesso aziendale e non già alla continuazione dell'impresa. Con sentenza 11 Giugno 2009, causa C 561/2007, la Corte di Giustizia, ribadendo quanto già espresso nella sentenza ha sostenuto la Pt_5 contrarietà dell'art. 47, commi 5 e 6, alla Direttiva 23/2001 CE in quanto la norma censurata dava la possibilità, in palese contrasto coi principi dell'art. 5 della direttiva, di derogare in blocco alla tutela dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda effettuata da una società (in bonis) dichiarata in crisi aziendale, ma al di fuori di una procedura concorsuale avente finalità liquidatorie. Il legislatore italiano, per dare attuazione alla pronuncia della Corte di Giustizia, è quindi intervenuto a modificare l'art. 47, inserendo il comma 4 bis con l'art. 19-quater d.l. 135/2009 ed estrapolando dal comma 5 il riferimento alle società dichiarate in stato di crisi;
successivamente ulteriori modifiche sono intervenute con il d.l. 22 Giugno 2012 n. 83 (c.d. decreto sviluppo) convertito in legge 7 Agosto 2012 n. 134.
14 Il comma 4 bis, nella versione ratione temporis applicabile, dispone: “Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'art. 2112 del cod. civ. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c della legge 12 Agosto 1977 n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività; b bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Il comma 5 della stessa disposizione, dopo la novella (che ha escluso il solo riferimento alle società in bonis in stato di crisi), prevede: “Qualora il Trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, al lavoratore il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112, salvo che dall'accordo risultino condizioni di migliore favore. Il predetto accordo può anche prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere in tutto in parte alle dipendenze dell'alienante”. Nel presente procedimento non rilevano, ovviamente, le successive modifiche apportate alle stesse disposizioni dall'art. 368 comma 4 del CCI (d.lgs. 14/2019) in vigore dal 15 luglio 2022 e, pertanto, inapplicabili alla cessione oggetto di causa. Decreto “Marzano”. è stata ammessa alla procedura di amministrazione Controparte_7 si del D.L. n. 347/03, convertito dalla l. n. 39/04 (c.d. decreto Marzano) in quanto rientrante nelle “imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale”. A tale procedura si applicano “per quanto non disposto diversamente dal presente decreto le norme di cui al decreto legislativo n. 270/1999 [c.d. Prodi- bis] in quanto compatibili” (art. 8). In particolare, l'art. 5 comma 2 ter del citato decreto (anche a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 28 Agosto 2008 n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni in l. 28 ottobre 2008 n. 166) dispone che “Nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario ed il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami di azienda, anche non preesistenti, con individuazione quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo
15 parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario”. La disposizione riguarda le sole imprese che operano nei servizi pubblici essenziali e consente: la possibilità per il commissario straordinario in sede di trattativa privata con la parte acquirente ed anche in caso di infruttuoso svolgimento delle consultazioni sindacali, di concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive, con la individuazione di quei lavoratori per i quali è previsto il passaggio alle dipendenze del cessionario;
la possibilità di perfezionare il passaggio dei lavoratori al cessionario anche dopo la collocazione dei lavoratori in cassa integrazione o dopo la cessazione del rapporto di lavoro in essere con la parte cedente. La disposizione prevede anche, nella prima parte, il dimezzamento dei termini previsti nelle procedure per la concessione degli ammortizzatori sociali nonché di quelli previsti ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 47, l. 29 .12.1990, per le comunicazioni preventive alle rappresentanze sindacali. Decreto “Prodi-bis”. Risultano applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria di CP_6 le seguenti norme del D.Lgs 270/1999:
[...]
- art. 63 comma 4 D.Lgs. (Vendite di aziende in esercizio) secondo cui
“Nell'ambito delle consultazioni relative ai trasferimenti di azienda previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono concordare il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche alle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia”;
- art. 56 comma 3 bis in forza del quale “Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'art. 27, comma 2 lettera a) e b-bis) in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile”. Quest'ultima disposizione è stata introdotta dalla legge 28.1.2009 n. 2 di conversione del d.l. 29.11.2008 n. 185 in materia di “misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale”. È noto che l'esigenza della modifica normativa è emersa proprio in occasione del recupero imprenditoriale del gruppo . CP_2
La disposiz stata oggetto recentemente di interpretazione autentica ad opera dell'art. 6 del D.L. 131/2023 che così recita: “In coerenza con l'art. 5 , paragrafo 1 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 Marzo 2001 , l'art. 56 , comma 3 bis del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'art. 27 comma 2 lettera a) e b bis) del medesimo decreto qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione Europea che escludano la
16 continuità economica fra cedente e cessionaria”; art. 27 del D. Lgs. 270/1999 il quale delinea le condizioni per l'ammissione alla procedura nonchè gli strumenti per raggiungere gli obiettivi dell'amministrazione straordinaria:
“1. Le imprese dichiarate insolventi sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale.
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa: a) tramite la cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio della impresa di durata non superiore ad un anno (programma di cessione dei complessi aziendali); b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (programma di ristrutturazione); b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (programma di cessione dei complessi di beni e contratti). La lettera b-bis è stata aggiunta dall'art. 1 comma 1bis del D.L. 28 Agosto 2008 n. 134, convertito nella legge 27 ottobre 2008 n. 166 (c.d. decreto
). CP_2
Va poi ricordato che l'art. 1, comma 841 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha aggiunto all'art. 27 il comma 2 bis: “Per le imprese di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003 n. 247, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo può essere autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni”. C) LA DUPLICE NATURA DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E L'ART. 5, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA EUROPEA L'amministrazione straordinaria rientra certamente nel novero delle procedure concorsuali contemplate nel citato art. 5, paragrafo 1, della Direttiva europea. Anche nell'amministrazione straordinaria, infatti, il presupposto oggettivo per l'avvio della procedura è rappresentato dallo stato d'insolvenza del datore di lavoro. Una volta riscontrate le concrete prospettive di risanamento dell'impresa, con la formale apertura della procedura (effetto che nella Legge Marzano si verifica in via diretta, senza il filtro della c.d. fase di osservazione), l'imprenditore viene spossessato completamente dei suoi beni e la gestione dell'impresa viene assegnata ad uno o più commissari straordinari. A questo punto è il commissario straordinario che decide le sorti dell'impresa, sotto la vigilanza del Ministero e del Giudice Delegato. È, infatti, demandata al commissario straordinario la scelta della tipologia di programma da adottare e la gestione stessa dell'impresa. Questo è il momento cruciale per determinare se ed in quale misura nell'amministrazione straordinaria possano essere sospese le garanzie previste dall'art. 2112 c.c., alla luce della Direttiva 2001/23/CE, artt. 3 e 4. Infatti, come meglio verrà precisato in seguito, nell'ipotesi di adozione di un programma di ristrutturazione, l'obiettivo della procedura è rappresentato dal risanamento in senso soggettivo dell'impresa, nell'ottica del ritorno in bonis del medesimo
17 centro di imputazione giuridica sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria. Qualora invece venga adottato un programma di cessione dei beni (o un programma di cessione di beni e contratti), la condizione di spossessamento dell'imprenditore, intervenuta con la nomina dei commissari straordinari, diviene definitiva, posto che il programma tende al risanamento oggettivo dell'impresa nella prospettiva della alienazione a soggetti terzi, così come a terze parti il commissario straordinario dovrà cedere anche tutti gli altri asset non funzionali all'esercizio d'impresa. E' proprio sulla scorta di questa distinzione che l'amministrazione straordinaria può assumere una duplice natura, conservativa o liquidatoria, a seconda della finalità concretamente determinata dagli organi della procedura. Ad es., è consentita la promozione delle azioni revocatorie solo nell'ipotesi di adozione di un programma di cessione dei beni, escludendo invece tali azioni in caso di adozione di un programma di ristrutturazione, posto che gli atti di ripristino della par condicio creditorum non possono, in ultima istanza, tornare a vantaggio del medesimo imprenditore che li ha posti in essere. Posto quanto sopra, è piuttosto agevole ritenere che anche l'amministrazione straordinaria, quando venga adottato un programma di cessione, debba essere considerata a tutti gli effetti una procedura d'insolvenza aperta in vista della liquidazione dei beni del debitore e svolta sotto il controllo dell'autorità pubblica (così come previsto dalla Direttiva). In relazione a quest'ultimo aspetto, è pacifico che il commissario straordinario sia un pubblico ufficiale nello svolgimento delle proprie funzioni e che tutti gli atti di straordinaria amministrazione, e in particolare gli atti di vendita delle imprese in esercizio, debbano intervenire previa autorizzazione del Ministero vigilante e previo esperimento di gare ad evidenza pubblica. Anche il Giudice Delegato, pur avendo un ruolo sfumato nella fase conservativa dell'impresa, è comunque depositario di tutte le relazioni periodiche redatte con cadenza trimestrale dal commissario straordinario, e, in qualunque momento, qualora riscontri che la procedura non possa essere utilmente proseguita, può provocare la conversione, anche d'ufficio, della procedura in fallimento (art. 69, D.Lgs n. 270/1999). È altresì rilevante osservare che l'avvio della speciale procedura di a.s. è possibile in quanto venga autorizzato l'esercizio d'impresa. La legge, infatti, non contempla alcuna forma di programma adottabile per l'impresa insolvente, che non preveda l'esercizio d'impresa per almeno un anno (per i programmi di cessione) e due anni per i programmi di ristrutturazione (art. 27, D.Lgs. n. 270/1999). L'ipotesi in cui l'amministrazione straordinaria non preveda l'esercizio provvisorio dell'impresa è quindi un'ipotesi del tutto residuale che può trovare applicazione solo per società minori del gruppo che non abbiano i requisiti per sostenere un proprio programma in via autonoma, per le quali venga quindi predisposto un programma integrativo a quello della procedura madre, al fine di favorire la gestione unitaria dell'insolvenza. Si pensi, ad esempio, alla società immobiliare che detenga la proprietà in cui insiste l'azienda produttiva e si ritenga di adottare un programma unitario al fine di favorire il trasferimento a terzi dell'insieme. In sostanza, l'esercizio d'impresa rappresenta la caratteristica tipica dell'amministrazione straordinaria, atteso che: il tribunale potrà provvedere ad
18 aprire la procedura in quanto riscontri le concrete prospettive di risanamento dell'impresa, in forza dell'adozione di uno dei programmi alternativi previsti dall'art. 27, D.lgs. n. 270/1999 (art. 30, D.Lgs. n. 270/1999); il tribunale potrà astenersi dal non richiedere, anche d'ufficio, in corso di procedura la conversione in fallimento in quanto constati che l'esercizio d'impresa possa essere utilmente proseguito (art. 69, d.lgs. 270/1999); infine, il tribunale potrà formalmente revocare l'esercizio d'impresa, in quanto prenda atto della completa esecuzione del programma di cessione adottato, e quindi dell'intervenuta vendita dell'azienda in esercizio. Da ciò si deve desumere che la continuazione dell'impresa, essendo presupposto necessario dell'amministrazione straordinaria assume una connotazione neutra e, quindi, non possa essere invocata al fine di escluderne la natura liquidatoria, tenuto conto che quest'ultima finalità si manifesta – come detto – nell'affidamento ad altri della continuazione dell'impresa insolvente a seguito del trasferimento degli assets disposto dal programma di cessione. D) L'ART. 56 COMMA 3 BIS D.LGS. 270/1990 QUALE NORMA VIGENTE E DI NATURA SPECIALE RISPETTO ALL'ART. 47, COMMA 5 L. 428/1990. FINALITA' LIQUIDATORIA DELLA PROCEDURA E CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA' La tesi principale degli appellanti si fonda sulla convinzione che al trasferimento del ramo d'azienda oggetto di causa si debba applicare in via esclusiva il novellato art. 47, comma 4bis, L. 428/1990 che, in quanto legge successiva, avrebbe abrogato tacitamente tutte le norme incompatibili contenute nel D.Lgs 270/1999 (compreso l'art. 56, comma 3 bis) con la conseguenza che non sarebbe affatto possibile l'esclusione totale delle tutele dell'art. 2112 c.c. al trasferimento d'azienda in a.s.-ITA in quanto CP_2
l'attività d'impresa del ramo aviation non è ma to cessata, continuando ininterrottamente sino al momento della cessione. La tesi è senz'altro suggestiva, ma non tiene conto della complessità della materia, della portata delle singole norme implicate e, soprattutto, della loro successione nel tempo. Ritiene il Collegio che, contrariamente agli assunti degli appellanti, l'art. 56 comma 3 bis del citato D.lgs. non possa ritenersi abrogato in seguito alle modifiche apportate all'art. 47 l. 428/1990 dal successivo art. 19-quater d.l. 135/2009. Occorre, in primo luogo, osservare che l'art. 56 comma 3 bis è stato introdotto quando l'art. 47 già condizionava la derogabilità dell'art. 2112 c.c. all'esistenza di un accordo sindacale nella ipotesi di amministrazione straordinaria in cui “la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata”. Infatti, il comma 3-bis è stato introdotto dall'art. 14, comma 5, D.L. 29-11- 2008, n. 185 quando, cioè, nell'ordinamento era già presente il principio delineato dall'originario comma 5 dell'art. 47 L. 428/90 secondo il quale le deroghe 'in blocco' all'art. 2112 c.c. potevano essere disposte con accordo sindacale solamente nell'ipotesi in cui il trasferimento avesse riguardato imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria “nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata”. Se tale ipotesi doveva ritenersi l'unica che – nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria – poteva giustificare l'esclusione delle tutele
19 dell'art. 2112 c.c., ne discende logicamente, a contrario, che nell'ordinamento era già implicito il principio secondo cui non fosse possibile alcuna deroga nei casi di trasferimento di imprese 'attive' (nel caso, cioè, vi fosse stata continuazione o mancata cessazione dell'attività). Ciò nonostante, il legislatore del 2008 ha introdotto il citato comma b-bis dell'art. 56 D. Lgs 270/1999 che, operando – evidentemente – come norma
“speciale”, ha disposto che le operazioni di cessione d'azienda effettuate in attuazione dei programmi dell'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), “in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile”. La novella dell'art. 47, che ha introdotto nel comma 4-bis il riferimento espresso al fatto che l'esclusione delle tutele dell'art. 2112 c.c. non fossero ammesse in caso di cessione d'azienda disposta dall'a.s. “in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività” (ribadendo, quindi, una regola già vigente nell'ordinamento, in quanto – come detto – ricavabile a contrario dall'originale comma 5 del medesimo articolo), non è in grado di travolgere l'art. 56 della Prodi-bis poiché il contenuto non innovativo della norma successiva (che si è limitata a ribadire una regola generale già latente nell'ordinamento) non può incidere sull'art. 56 facendogli perdere i suoi connotati tipici di norma speciale. Tale norma speciale risulta, peraltro, compatibile sia con la direttiva europea sia con le norme dettate dal medesimo art. 47. Sotto il primo profilo, occorre rilevare che la direttiva, nel delineare il discrimen tra l'esclusione e la derogabilità limitata delle tutele dei lavoratori in occasione dei trasferimenti d'azienda, non fa mai riferimento alla continuazione o alla cessazione dell'attività d'impresa, ma attribuisce decisiva importanza alla natura liquidatoria o conservativa della procedura concorsuale. E' stata la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha, in alcune decisioni, ritenuto incompatibile la continuazione dell'attività d'impresa con la natura liquidatoria della procedura. La distinzione tra procedure liquidative e procedure prive di tale qualità - e quindi conservative, perché volte a conservare il compendio aziendale per la prosecuzione dell'attività da parte del debitore – è tratteggiata in maniera apparentemente netta nella giurisprudenza della Corte di Giustizia laddove si afferma che “per quanto riguarda le differenze tra questi due tipi di procedura
[...], l'una mira al proseguimento dell'attività, mentre l'altra mira a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente sostenibili. Al contrario, una procedura intesa alla liquidazione dei beni mira a massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori. Sebbene non sia escluso che possa esistere una certa sovrapposizione tra i due obiettivi perseguiti da una data procedura, l'obiettivo principale di una procedura mirante al proseguimento dell'attività dell'impresa rimane comunque la salvaguardia dell'impresa interessata” (Così GU, 22.6.2017, C-126/16, punto 48. Affermazione poi richiamata da GU, 16.5.2019, C-509/17, punto 44, e da GU, 22.4.2022, C-237/20, punto 44). Si tratta di un'affermazione che ha suscitato numerose critiche, poiché sembra attribuire rilevanza dirimente al semplice fatto che vi sia una prosecuzione
20 dell'attività di impresa, senza tenere in adeguata considerazione la circostanza che la prosecuzione dell'attività può essere funzionale a preservare il valore dell'apparato oggetto di trasferimento. La GU sembra essersi resa conto di tale problematica nella sentenza più recente sull'argomento, nella quale ha ravvisato la necessità di “distinguere l'attività economica globale del cedente dalle singole attività delle diverse entità ricomprese tra i suoi beni da liquidare” (GU, 22.4.2022, C-237/20, punto 48). In questo modo, opportunamente, la GU (come verrà di seguito approfondito) ha ammesso la possibilità di qualificare la procedura come liquidativa non solo nel caso in cui non vi sia una cessazione delle attività, ma anche nel caso di prosecuzione di quelle più redditizie. Da quanto appena osservato si può trarre la conclusione che non è possibile escludere a priori la natura liquidativa della procedura ogni qual volta venga disposta una prosecuzione di parte o di tutta l'attività produttiva, dovendosi valutare in concreto l'obiettivo perseguito dal debitore e dagli organi della procedura. Si può dunque concludere (come verrà di seguito ribadito) che la continuazione dell'attività non è di per sé ostativa alla possibilità di qualificare la procedura come liquidativa, laddove la continuazione dell'attività sia stata disposta per perseguire una migliore soddisfazione dell'interesse dei creditori. Preso atto che la giurisprudenza restrittiva della GU debba ritenersi ormai superata, possiamo qui anticipare che il riferimento, contenuto nel comma 5 dell'art. 47 al caso in cui la continuazione dell'attività “non sia stata disposta o sia cessata” può essere inteso, alla luce della giurisprudenza anche europea, come non limitato all'ipotesi in cui l'azienda sia “inattiva”, a seguito, cioè, della cessazione definitiva della sua attività (“… sia cessata …”), ma anche all'ipotesi in cui lo scopo principale della procedura di amministrazione straordinaria non sia quello di risanare e ristrutturare l'azienda per continuare essa stessa l'attività (in senso soggettivo), ma quello di liquidare i cespiti aziendali, proseguendo temporaneamente l'attività al solo fine di salvaguardarne il valore (oggettivo) ed affidarne ad altri la futura gestione (la continuazione “… non sia stata disposta …”). Non convince, infatti, come rilevato già dai primi commentatori, l'alternatività posta tra continuità e liquidazione, perché si tratta in realtà di parametri eterogenei e non incompatibili. Basti pensare al caso del trasferimento di azienda nella liquidazione giudiziale in cui vi sia esercizio di impresa. Sicuramente si tratta di trasferimento in continuità, ma altrettanto sicuramente si tratta di trasferimento liquidatorio, tale essendo per struttura la procedura concorsuale massima. Correttamente la Corte di Cassazione, con due recenti pronunce e, quasi contestualmente, la Corte di Giustizia, in un più recente approdo, hanno iniziato a prendere le distanze da quel pregresso assetto interpretativo. Un primo arresto (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31946,) ha infatti ritenuto, sul presupposto di fatto che l'impresa in concordato, appena rientrata da un affitto a terzi e, dunque, in teoria ancora attiva, non potesse proseguire l'attività propria, ha ritenuto che avesse conseguentemente carattere liquidatorio il
21 trasferimento immediatamente attuato e che, quindi, trovasse applicazione il disposto dell'art. 47, co. 5, L. 428/1990, con possibilità di transito soltanto parziale dei dipendenti in ragione dell'intervenire di accordo sindacale in tal senso. Sulla stessa linea, altra successiva sentenza (Cass. 14 settembre 2021, n. 24691) ha riportato all'ipotesi del citato comma 5, con effetti analoghi, il caso del trasferimento di azienda gestita in regime di esercizio provvisorio fallimentare. Sul piano eurounitario, la Corte di Giustizia, con la citata sentenza 28 aprile 2022, C-237/2020, Federatie Nederlandse, si è occupata di un caso in cui un accordo di pre-pack (ovverosia un piano di cessione di azienda, predisposto prima dell'apertura del fallimento, per quanto poi attuato dopo) prevedeva il trasferimento soltanto parziale dei lavoratori al cessionario ed ha significativamente ritenuto, rimeditando il proprio precedente riguardante la medesima disciplina nazionale (sentenza del 22 giugno 2017, C-126/16), che la cessione del going concern, cioè di un'azienda in esercizio, non facesse venire meno, in quanto finalizzata al migliore realizzo per i creditori, la natura liquidatoria della procedura e, quindi, vi fosse la possibilità di una deroga al transito dell'intera forza lavoro presso il cessionario, restando al di fuori di un trasferimento puramente riorganizzativo e come tale soggetto alla disciplina di vincolo pieno della Direttiva. In particolare, la GU ha affermato che la deroga prevista dalla Direttiva 2001/23 non è limitata alle imprese, agli stabilimenti o alle parti di imprese o di stabilimenti la cui attività sia stata definitivamente interrotta prima della cessione, considerato che l'art. 5, paragrafo 1, implica che un'impresa o una parte di impresa ancora in attività debba poter essere ceduta beneficiando, al contempo, della deroga prevista in detta disposizione. Così facendo, la direttiva previene il grave rischio di un complessivo deterioramento del valore dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, che sarebbe in contrasto con le finalità del trattato (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 1991, e a., C-362/89, Per_2
EU:C:1991:326, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Conseguentemente, l'elemento decisivo per poter derogare alle garanzie dell'art. 2112 c.c. è solamente la natura liquidatoria della procedura senza che l'eventuale continuazione temporanea dell'attività possa escludere o far venir meno tale precipua finalità. Ne deriva allora che l'art. 56 risulta pienamente compatibile con la direttiva laddove riconosce la possibilità di derogare in blocco alle tutele dei lavoratori ex art. 2112 c.c. nei casi in cui la procedura di amministrazione straordinaria disponga la cessione “in vista della liquidazione dei beni del cedente” ovvero in attuazione dei piani di cessione previsti dall'art. 27, comma 2, lettere a) e b- bis). Tali piani, infatti, diretti unicamente a cedere gli asset aziendali (e non invece a porre i presupposti per una ripresa dell'attività imprenditoriale da parte della società insolvente) integrano ex lege la finalità liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria. D'altronde, lo stesso art. 27, c. 2, lett. a e b-bis, D.Lgs 270/99 prevede che “la cessione dei complessi aziendali” e “la cessione di complessi di beni e contratti” per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, avvenga “sulla
22 base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno”, ritenendo, quindi, connaturata allo scopo liquidatorio della procedura di a.s. la prosecuzione temporanea dell'attività per evitarne l'interruzione e, al contempo, garantire il valore del compendio aziendale sino alla sua cessione a terzi. La tesi dell'abrogazione tacita dell'art. 56, sostenuta dagli appellanti, non è sostenibile in quanto l'effetto abrogante si verifica solamente quando la norma successiva, nel regolare ex novo la medesima fattispecie oggetto di quella precedente, introduca una disciplina assolutamente incompatibile. Nella specie, ad avviso del Collegio, l'art. 56 non contiene affatto una disciplina incompatibile con quella successiva poiché non si pone in contrasto con il comma 5 dell'art. 47 (che si riferisce alle aziende 'inattive' ovvero a quelle per le quali l'a.s. non abbia previsto - per il futuro - la continuazione in proprio dell'attività), né con il comma 4-bis il quale – in forza della portata speciale dello stesso art. 56 (vedi quanto affermato supra) – risulta comunque applicabile a tutte le procedure di a.s. aventi finalità conservative nonchè a quelle liquidatorie nelle quali le parti sociali abbiano concordato una deroga limitata alla modifica delle condizioni di lavoro. Appare, in ogni caso, decisivo – sotto il profilo dell'attuale vigenza del citato art. 56 – considerare che il legislatore, con il richiamato recente articolo 6 del d.l. n.131/2023, ha voluto interpretare in modo autentico la disposizione contenuta nell'art. 56, confermando, in questo modo, che la norma non possa considerarsi anche solo implicitamente abrogata e sia da ritenersi invece pienamente vigente ed efficace. Il comma 3-bis dell'art. 56, introdotto dal legislatore del 2008 in occasione del recupero imprenditoriale del gruppo , ha – come detto – natura speciale, CP_2 applicandosi alle alienazioni realizzate in esecuzione di un programma di cessione dei complessi dei beni o contratti ovvero – per le sole società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali – di cessione di beni e contratti. La cessione deve realizzarsi, atteso il chiaro tenore dell'art. 27, lett. a e b-bis, nell'ambito di un programma di prosecuzione dell'esercizio di impresa nei limiti temporali indicati dal legislatore. In tali casi, in cui la realizzazione del fine della procedura è affidata ai programmi di cessione previsti alle lettere a e b-bis del citato art. 27, l'art. 56, comma 3 bis, prevede che le operazioni di attuazione di quei programmi “non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile”. La disposizione, nonostante una non felice formulazione letterale, è, come correttamente sostenuto da autorevole dottrina, una norma di disciplina e non di fattispecie, nel senso che, in relazione alle operazioni di attuazione dei programmi di cessione, previsti dall'art. 27, l'art. 56 esclude perentoriamente (quand'anche si trattasse in concreto di una cessione d'azienda) l'applicazione per i rapporti di lavoro delle garanzie e tutele previste dall'art. 2112 c.c. La ratio della norma appare all'evidenza quella di preservare le operazioni attuate in esecuzione di quei programmi di liquidazione da margini di incertezza correlati a possibili contenziosi e contrasti nella sistemazione dei rapporti di lavoro.
23 Tutto ciò nell'ambito di una procedura come l'amministrazione straordinaria che, come è noto, è stata introdotta nel nostro ordinamento, per soddisfare non solo – come avveniva per le procedure concorsuali tradizionali - l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito, ma per realizzare anche altri convergenti rilevanti interessi, pubblici e privati, quali la salvaguardia dell'azienda come bene comune, il mantenimento, per quanto possibile, Dell'occupazione, e, come nella fattispecie, l'effettivo esercizio, senza soluzione di continuità, di un servizio pubblico essenziale. E) LA LEGITTIMA MANCANZA DI UN ACCORDO SINDACALE EX ART. 5 COMMA 2 TER D.L. 347/2003: L'ESAURIMENTO 'INFRUTTUOSO' DELLE CONSULTAZIONI SINDACALI E LA COMPATIBILITA' DELL'ART. 56 COMMA 3 BIS D.LGS. 270/1999 CON L'ART. 5, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA 2001/23/CE. Va rilevato che l'esclusione delle garanzie di cui all'art. 2112 cod. civ. ad opera dell'art. 56 non appare legata alla sussistenza di un preventivo accordo sindacale. Nella fattispecie in esame, ad ogni modo, la mancanza di un accordo sindacale (nel caso in cui tale accordo si ritenga comunque necessario alla luce del tenore generale dell'art. 63 comma 4 d.lgs.270/1999) appare legittimata dalla speciale disciplina dettata nel c.d. decreto “ ” laddove l'art. 5 comma 2 Per_3 ter dispone che “Nell'ambito delle consulta ui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente”, il Commissario ed il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali e individuare quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. La norma dispone che i passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario “possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario”. Nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dai lavoratori appellanti risulta che la cessione degli asset Aviation è stata preceduta dalle consultazioni sindacali previste dall'art. 63, comma 4 d.lgs. 270/1999, richiamato dall'art. 5 del D.L. 347/2003. Nell'ambito di tale consultazione è stato ampiamente affrontato anche il tema della tutela e delle garanzie dei rapporti di lavoro. In particolare, nella comunicazione, in data 23 Agosto 2021, indirizzata da alle parti sindacali e ai Ministeri competenti (doc. 37 fasc. Controparte_1 rado), si legge quanto segue: “In ragione di ciò, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge richiamate in oggetto, Controparte_1 Con
(in avanti anche “ ”) informa le organizzazio
[...] dell'intenzione di procedere, esaurito il confronto sindacale avviato con la presente, alla acquisizione di alcuni cespiti, materiali e immateriali dall'Amministrazione Straordinaria … La suddetta acquisizione degli Asset Aviation, che comprendono aeromobili e beni attualmente nella disponibilità Con della cedente, avviene in attuazione del piano industriale di sottoposto alla Commissione Europea e costituisce una modalità di esecuzi del programma liquidatorio adottato dall'Amministrazione Straordinaria, così come da ultimo modificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11-quater, comma 4 del d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni in l. 106/2021 (…). L'eventuale intesa
24 vincolante avente ad oggetto l'acquisizione degli Asset Aviation verrà perfezionata esaurito il confronto sindacale avviato con la presente comunicazione, comunque non prima del 7 settembre, fermo restando che l'avvio della complessiva operatività aziendale è prevista il 15 ottobre 2021. Stante la non applicabilità dell'art. 2112 c.c., in osservanza di quanto dispone la disciplina nazionale e comunitaria di riferimento, nonché del principio di discontinuità esplicitato dalla Commissione europea allo Stato italiano quale condizione di procedibilità della presente operazione, a fronte dell'avvio della sua nuova attività ITA dovrà procedere all'assunzione ex novo del personale necessario per la realizzazione del proprio piano industriale e adottare nuove Con condizioni di lavoro. In questa prospettiva potrà concorrere ad attenuare l'impatto occupazionale della finalizzazione del programma liquidatorio dell' Pt_6 rendendosi disponibile, nell'ambito del più complessivo processo di selez del personale avviato, a comporre l'organico inizialmente necessario per l'avvio delle attività (pari, secondo il Piano industriale a 2800 dipendenti, di cui 1550 di personale navigante e circa 1250 di personale di terra) valutando anche le candidature all'assunzione eventualmente presentate dagli attuali dipendenti di in amministrazione straordinaria …Il piano industriale, inoltre, CP_6 prevede che la Società sempre con riferimento agli Asset Aviation possa successivamente incrementare l'organico iniziale, sulla base dell'andamento effettivo delle attività e del mercato, fino al raggiungimento del numero complessivo massimo di circa 5750 dipendenti nel 2025 con esclusivo Con riferimento al personale impiegato direttamente da alle proprie dipendenze. Per i rapporti di lavoro del personale ch ovesse essere selezionato, e conseguentemente assunto ex novo da Controparte_1 previsa risoluzione dell'eventuale contratto di lav
[...] datore di lavoro, [ITA] prevede di applicare il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Trasporto Aereo – Parte Specifica Vettori (CCNL), ove rinnovato …”. Nella fattispecie risulta poi che le consultazioni sindacali si sono esaurite con esito 'infruttuoso' alla data dell'8 settembre 2021. Ciò risulta dal tenore del successivo Accordo di “Acquisizione Asset e Sviluppo Con Occupazionale”, intervenuto in data 2 dicembre 2021 “fra e le parti sociali” (doc. 38 fasc. primo grado lavoratori appellanti). Nelle premesse di tale accordo si dà atto di quanto segue: Con
“Con lettera 23 Agosto 2021 ha comunicato alle Parti Sociali l'intenzione di procedere, esaurito il confro sindacale, alla acquisizione di alcuni cespiti, materiali ed immateriali, di in Controparte_3 amministrazione straordinaria essi all'area aviation (…) a partire dal 25 Agosto le parti si sono incontrate ed in data 8 settembre 2021 hanno esaurito i termini delle procedure di legge senza raggiungere in quel momento un accordo complessivo. Successivamente sono comunque proseguite specifiche interlocuzioni nel cui ambito le parti hanno reciprocamente continuato a rappresentare e confrontare le rispettive posizioni in merito, tra l'altro, ai livelli occupazionali ed alla loro tutela, alle condizioni di lavoro ed ai trattamenti applicabili al personale con l'intento di ricercare una intesa complessiva su tutti gli elementi di confronto. In linea con il Piano Industriale approvato dalla Commissione europea, la suddetta acquisizione si è
25 perfezionata il 15 ottobre 2021 ed ha costituito, per il complesso degli atti conseguenti, perfezionati e da perfezionare, una modalità di esecuzione del programma adottata dall'amministrazione straordinaria in linea con quanto previsto dall'art. 5 comma 1 della direttiva comunitaria n. 23/2001, così come da ultimo aggiornato anche ai sensi dell'art. 11 quater del D.L. 73/2021, non trovando applicazione l'art. 2112 c.c., con riguardo alle assunzioni effettuate e da effettuare, anche in considerazione delle finalità di tutela occupazionale sollecitate dalle Parti Sociali e condivise …”. Nello stesso accordo le parti hanno avuto cura di precisare al punto K delle premesse che “la presente intesa, oltre che confermare l'avvenuto esperimento e la positiva chiusura delle procedure di informazione e consultazione sindacale di legge (d.l. 347/2003; art. 63 d.lgs. n. 270/1999; art. 47 della legge n. 428/1990), secondo quanto progressivamente convenuto tra le Parti, anche nella prospettiva di salvaguardia dell'occupazione, individua altresì le misure condivise per sostenere il significativo investimento posto alla base del Piano industriale di Con
, per accompagnare il percorso di start -up e il conseguente avvio delle ve attività aziendali …”. Risulta, inoltre, che anche nella “Modifica del Piano di Cessione”, in data 10 ottobre 2021, i commissari dell'Amministrazione Straordinaria di ed CP_6 Contr TA Cityliner hanno precisato (doc. 30 fasc. primo grado 2; Con doc. 36bis fasc. lavoratori I grado) che “ ha inviato una offerta vincolante relativa all'acquisto di alcuni cespiti del r Aviation, cosa che ha comportato con riferimento proprio al suddetto ramo l'adozione del programma ai sensi della lettera b-bis del comma 2 dell'art. 27, D.Lgs. 270/1999 (programma di cessione di complessi di beni e contratti sempre con riferimento a società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali) ed ha avviato le assunzioni del personale sul mercato aprendo anche alle candidature di personale CP_6
e TA Cityliner. Conseguentemente alla trasmissione dell
[...] Con vincolante , e TA Cityliner hanno quindi avviato in data 25 CP_6
Agosto 20 e ni sindacali in forza del disposto di cui all'art. 5, comma 2 ter, secondo periodo, della Legge Marzano, consultazioni che si sono tenute su tavoli separati e che si sono concluse, allo stato infruttuosamente …”. Dalla lettura dei richiamati doc. 30, 37 e 38 risulta, quindi, che:
- la cessione degli asset Aviation è stata preceduta dalle consultazioni sindacali previste dall'art. 63, comma 4 d.lgs. 270/1999 e 5 comma 2 ter d.L. 347/2003;
-nell'ambito di tale consultazione è stato affrontato il tema della tutela e delle garanzie dei rapporti di lavoro;
i termini di legge previsti per le consultazioni si sono esauriti con esito infruttuoso in data 8 settembre 2021. In tale contesto, realizzatesi le condizioni previste dall'art. 5, comma 2 ter d.l. 347/2003, pur in mancanza di un accordo sindacale, nell'atto di cessione del 14 ottobre 2021 le parti contraenti hanno, pertanto, potuto legittimamente concordare (v. punto 7.4.1 a pagina 18 del prodotto contratto del 14.10.2021) quanto segue:
“Tenuto conto delle assunzioni già effettuate e con riferimento ai beni oggetto Con di cessione, le parti convengono che , nell'ambito del processo di assunzione ex novo dal mercato dell'organi ecessario all'avvio delle attività, procede ad assumere mediante stipula di nuovi contratti di lavoro a condizioni
26 di mercato anche lavoratori ex dipendenti dell'Amministrazione straordinaria del Venditore previa risoluzione del loro precedente rapporto di lavoro. Le assunzioni del personale, ivi inclusi gli ex dipendenti dell'Amministrazione straordinaria, non potranno eccedere 2800 risorse nel 2021 e le 5750 risorse nel 2022, articolandosi nei limiti delle soglie numeriche complessive, inclusive delle risorse ad oggi già assunte, selezionate all'esito di valutazioni insindacabili di ITA ed indicate nell'Allegato 7.4.1. (…)”. In conclusione, quindi, l'attivazione delle consultazioni sindacali emerge chiaramente dagli atti in quanto – come detto – risulta riscontrata non solo dalla lettera di avvio delle consultazioni del 23-8-2021, avente ad oggetto,
“comunicazione ai sensi del d.l. n. 347/2003” (contenente tutte le informazioni prescritte dall'art. 47, comma 1, lett. a), b), c) e d), richiamato dallo stesso art. 63, c. 4, D.Lgs 270/1999, a sua volta richiamato dall'art. 5, comma 2-ter D.L. 347/2003), nonché dall'accordo del 2-12-2021 in cui i sindacati stipulanti hanno dato atto espressamente dello svolgimento delle consultazioni
“infruttuose” e, quindi, del rispetto della procedura sindacale. Gli appellanti non hanno mosso, nei loro atti, specifiche censure in relazione all'effettivo svolgimento della fase consultiva (condizione essenziale per escludere l'applicazione delle tutele garantite dall'art. 2112 c.c.), né al contenuto di tali consultazioni, non potendo, in ogni caso, far valere meri vizi procedimentali i quali – essendo i lavoratori privi di legittimità negoziale (e potendo semmai far valere solo vizi di nullità, rilevabili da chiunque vi abbia interesse) – avrebbero potuto essere censurati solamente dalle OO.SS. (uniche titolari del diritto di informazione e di partecipazione alle trattative) attraverso lo strumento dell'art. 28 L. 300/1970 (vedi art. 47, comma 3). In ogni caso, eventuali vizi procedimentali sono stati sanati dalla stipulazione dell'accordo sindacale del dicembre 2021. Il fatto, poi, che, in forza del comma 2-ter dell'art. 5 D.L. 347/2003, il Commissario ed il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali “con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario”, non esclude – in assenza di un preventivo accordo sindacale – che la concreta individuazione venga affidata (come nella specie) al cessionario, al quale delegare l'assunzione ex novo di tutto il personale necessario per rendere operativo il complesso aziendale trasferito. Peraltro, la deroga in blocco delle tutele dell'art. 2112 c.c. era stata convenuta dal cedente e dal cessionario, avvalendosi dei poteri riconosciuti dal citato art. 5, c.
2-ter, ed atteneva proprio la voluta esclusione del passaggio (anche parziale) dei lavoratori. Peraltro, tale modalità di assunzione era stata espressamente Con prevista dal piano industriale di , approvato dalla Commissione Europea, coerente con l'esclusione, convenuta dall'a.s. e il cessionario, delle tutele previste per i lavoratori dell'azienda ceduta dall'art. 2112 c.c. Tale modalità derogatoria era parte integrante ex lege (art. 11-quater D.L. 73/2021) delle condizioni -vincolanti per i Commissari- della cessione degli assets Aviation. L'art. 56, comma 3 bis appare pienamente compatibile con quanto stabilito dall'art. 5, paragrafo 1 della direttiva comunitaria 23/2001 poichè quest'ultimo non condiziona affatto l'esclusione delle tutele dei lavoratori alla preventiva stipulazione di un accordo sindacale, subordinando le deroghe – come visto – alla sola esistenza di una procedura concorsuale avente finalità liquidatoria. La
27 tutela, in questo caso, dei diritti dei lavoratori è garantita dal fatto che la procedura viene gestita sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. F) Controparte_11
[...] ora verificare se la procedura di amministrazione straordinaria a cui è stata assoggettata abbia CP_6 avuto in concreto una finalità liquidatoria e non conservativa. La Corte di Cassazione – come abbiamo sopra anticipato – ha avuto modo di precisare che “il paragrafo 1 dell'art. 5, della Direttiva 2001/23/CE prevede che le tutele approntate per i lavoratori in caso di trasferimento d'impresa agli artt. 3 e 4 dello stesso strumento (dedicati al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, che trova il corrispondente normativo nell'art. 2112 c.c.), sono inapplicabili se ricorrono tre requisiti, ossia: nei casi in cui l'impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura d'insolvenza analoga ove la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, purché dette procedure si svolgano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (in questo senso, univoca la giurisprudenza comunitaria: Corte di giustizia dell'UE, sentenze: 16.5.2019,
e a., C-509/17, p. 38; 22.6.2017, Federatie Nederlandse Persona_4
., C-126/16, p. 44) (così testualmente in motivazione Cass. Sez. Lav. 24691/2021). Nella stessa sentenza la Suprema Corte ha chiarito, esaminando anche la disciplina dettata, sul piano interno, dai commi 4 bis e 5 dell'art. 47 l. 428/1990 che “Le procedure fallimentari sono, invero, espressamente richiamate nel paragrafo 1 del comma 5 della Direttiva 2001/23/CE e soddisfano ontologicamente tutti e tre i requisiti ribaditi dalla Giurisprudenza comunitaria come innanzi illustrati (ossia, l'impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare - o di una procedura d'insolvenza analoga -, la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, la procedura si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica competente); non vi, è, dunque, alcun bisogno di verificarne la ricorrenza, come può, invece, accadere, per i casi di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo ove può mancare il fine liquidatorio potendo essere orientato, il piano predisposto dal giudice, o alla soddisfazione dei creditori attraverso la continuità aziendale ovvero alla liquidazione del patrimonio”. La Suprema Corte ha quindi evidenziato come la procedura di amministrazione straordinaria, così come quella di concordato preventivo, non possa essere intesa, al pari del fallimento, come una procedura ontologicamente con finalità liquidatoria, occorrendo invece verificare in concreto se la soddisfazione dei creditori sia affidata ad un piano che miri, per l'impresa insolvente soggetta alla procedura, alla continuità dell'attività ovvero alla mera liquidazione del patrimonio. Nella stessa sentenza 24691/2021 la Corte di Cassazione ha espressamente richiamato la propria precedente decisione n. 31946/2019, precisando (v. punto 3.2 della motivazione) che “E' stato, inoltre, ritenuto conforme al diritto comunitario l'inclusione, nell'ambito della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, del concordato preventivo ove sia accertata l'impossibilità della continuazione dell'attività, in quanto in tale caso la procedura riveste
28 necessariamente un fine liquidatorio, con la conseguente possibilità della disapplicazione dell'art. 2112 c.c., nei confronti dei lavoratori con i quali sia proseguito il rapporto di lavoro con la società cessionaria”. Risulta, quindi, come la Suprema Corte abbia ribadito che, laddove l'impresa cedente in concordato preventivo non possa continuare essa stessa l'attività, la procedura concorsuale abbia necessariamente un fine liquidatorio. Conseguentemente, ad avviso di questo Collegio, il riferimento, contenuto nel citato art. 47 c. 5, alla continuazione dell'attività delle imprese soggette all'amministrazione straordinaria dev'essere interpretato sulla base dei principi sopra evidenziati e, quindi, non riferito solamente all'ipotesi in cui avvenga l'effettiva e totale cessazione dell'attività aziendale (“quando la continuazione dell'attività sia cessata”), ma anche all'ipotesi in cui alla procedura sia stato imposto l'obiettivo non di continuare essa stessa l'attività (“quando la continuazione dell'attività non sia stata disposta”), ma di liquidare il compendio aziendale, gestendolo ai soli fini di preservarne il valore sino alla cessione a terzi. Si deve rilevare che l'amministrazione straordinaria, proprio in ragione della rilevanza sociale dei patrimoni produttivi coinvolti, tende alla ricerca di specifichi punti di equilibrio tra gli interessi del ceto creditorio e l'interesse generale alla conservazione sia della capacità produttiva dell'azienda che dei connessi livelli occupazionali. L'obiettivo di questo strumento, infatti, è quello di coniugare la finalità tipica di qualsiasi procedura concorsuale con la necessità di preservare il valore sociale dell'impresa quale luogo di produzione;
il valore dell'iniziava economica intesa in senso oggettivo. Solo nel caso in cui esistano “concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali” (art. 27, comma 1, d.lgs. n. 270/1999), il Giudice, valutata la relazione del commissario giudiziale, può decretare con motivazione l'ammissione della impresa insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria (art. 30, d.lgs. n. 270/1999) in modo che, di conseguenza, si proceda con la nomina del commissario straordinario cui spetta, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (oggi da intendersi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), il compito di definire il programma di bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti in una duplice possibile prospettiva: a) in una prospettiva conservativa, non liquidatoria, tramite un piano di
“ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento” (art. 27, comma 2, lett. b), di modo che le attività imprenditoriali proseguano per la soddisfazione del ceto creditorio e, sempre in questa prospettiva, continuino ad essere svolte dall'impresa insolvente risanata;
b) ovvero in una prospettiva liquidatoria, tramite la cessione universalistica di complessi aziendali o atomistica di singoli beni (art. 27, comma 2, lett. a) e b- bis), facendo in modo che la tutela dei creditori sia assecondata dalla loro cessione. E che, conseguentemente, le attività imprenditoriali siano proseguite da altri imprenditori avvalendosi di ciò che si può salvare dell'azienda dell'impresa insolvente. Siffatta distinzione delle diverse prospettive della procedura di amministrazione straordinaria è in piena sintonia sistematica con la disposizione che chiarisce
29 che la natura non liquidatoria del concordato in continuità, anche indiretta, consiste nel fatto che il ceto creditorio è destinato ad essere soddisfatto per mezzo dell'esercizio in continuità dell'azienda, non importa se ad opera del debitore o del terzo cessionario (art. 84, commi 2 e 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). Deducendoci da ciò, a contrario, che il concordato è invece liquidatorio quando la soddisfazione del ceto creditorio è perseguita per effetto della mera vendita dell'azienda (art. 84, comma 4, d.lgs. n. 14/2019) e non anche per il tramite del suo esercizio direttamente, o indirettamente, imputabile all'impresa insolvente. Pertanto, ogni procedura concorsuale, ivi compresa l'amministrazione straordinaria, ha natura liquidatoria quando è orientata al definitivo spossessamento dei compendi aziendali (sotto forma di azienda o di cessione atomistica di singoli beni) sino a quel momento gestiti dall'impresa insolvente perché tramite tale cessione la procedura intende, allo stesso tempo, soddisfare collettivamente il ceto creditorio e offrire una possibilità di conservazione del patrimonio produttivo e dei livelli occupazionali connessi. L'amministrazione straordinaria ha invece natura non liquidatoria se la gestione dell'impresa dichiarata insolvente tende al risanamento e, quindi, a soddisfare i creditori mediante l'esercizio di un'attività che, se pur condotta dalla gestione commissariale, tende al ripristino dell'equilibrio economico dell'impresa insolvente. In conclusione, si può in linea di massima sostenere che la finalità conservativa sia ravvisabile nei casi in cui l'intento principale della procedura sia quello di assicurare la continuazione dell'esercizio dell'azienda insolvente, procedendo ad un suo risanamento e/o ad una sua ristrutturazione, restituendo all'impresa un equilibrio che consenta la sua attività futura in bonis (cedendo magari alcuni cespiti o rami infruttuosi che generano indebitamenti non più sostenibili ovvero non più funzionali al nuovo programma industriale di rilancio), di modo che l'interesse dei creditori venga soddisfatto dai proventi derivanti dalla continuazione aziendale (diretta o indiretta). La finalità liquidatoria è, invece, ravvisabile laddove l'intento principale della procedura è quello di disfarsi definitivamente dell'azienda insolvente, affidando ad altri l'eventuale suo risanamento e/o ristrutturazione, di modo che l'interesse dei creditori venga immediatamente soddisfatto dai proventi della liquidazione e della vendita degli asset aziendali. Ciò che qualifica, quindi, la finalità liquidatoria rispetto a quella conservativa non è tanto la “massimizzazione dell'interesse dei creditori”, ma il quomodo della soddisfazione di tali interessi, essendo i creditori di una procedura liquidatoria destinatari del ricavato della cessione dei compendi aziendali (non importa in che misura, potendo essere interesse dei creditori far cessare le ingenti perdite di esercizio che intaccano insanabilmente il patrimonio sociale e
“salvare il salvabile”) e non invece dei proventi dell'attività dell'impresa risanata che presuppone l'intento della procedura di riportare l'impresa in bonis per permetterle di continuare ad operare nel futuro. Il Collegio ritiene che, nella fattispecie in esame, la procedura abbia avuto una effettiva e preminente finalità liquidatoria. Tale finalità emerge innanzitutto dall'esame dei 'programmi' predisposti dai Commissari straordinari.
30 Nella specie, nel ripercorrere sub A le tappe principali della procedura, si è già evidenziato che, nell'originario programma del 27.1.2018, i commissari avevano previsto la cessione dell'intero complesso aziendale ex art. 27, comma 2 lettera a). Nella successiva relazione di “Modifica al programma di cessione” del 10 ottobre 2021 i Commissari hanno precisato di “voler procedere - ai sensi dell'art. 27 comma 2, D.lgs 270/1999 e in applicazione dell'art. 11 quater del d.l. 73/2021 anche in considerazione dell'art. 79, commi 4 e 4 bis D.l. n. 18 del 2020 – alla modifica del Programma di Cessione autorizzato dal MISE in data 23.3.2018 ... La presente modifica al programma … scaturisce ed è diretta conseguenza dei vari interventi normativi, governativi e di indirizzo comunitario che sono occorsi successivamente … Mentre il Programma a suo tempo elaborato ed approvato nello scenario di riferimento era formulato nella sua interezza ai sensi dell'art. 27, comma 2 lettera a) D. lgs 270/1999, la presente modifica prevede, alla luce del mutato contesto fattuale e normativo, l'articolazione all'interno di un unico documento, di distinti programmi di cessione e la differenziazione nei seguenti termini: a) cessione di complessi di beni e contratti, costituenti il c.d. perimetro Aviation, ai sensi dell'art. 27, comma 2 lett. b-bis D. Lgs. n. 270/1999; b) cessione dei complessi aziendali costituenti i rami handling e maintenance ai sensi dell'art. 27, comma 2 lett. a) D. Lgs.270/1999; c) il piano di liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa per effetto di quanto convenuto dal governo italiano con la Commissione europea e di quanto non rientrante nell'alveo del perimetro del piano proposto da ”. Controparte_1
In esecuzione di questo piano, in data 14 ottobre 2021, ha venduto CP_6 Con ad il “perimetro Aviation”. È poi pacifico che abbia proseguito l'attività fino al 14 ottobre 2021, CP_6 Con dismettendo qual à riconducibile al ramo Aviation, mentre , a partire dal 15 ottobre 2021, ha avviato la propria impresa di trasporto aereo con l'impego degli aeromobili, degli slot, delle rotte e di quant'altro oggetto di cessione. Risulta, quindi, che nell'ambito della procedura di amministrazione CP_6 straordinaria cui è stata sottoposta e nell'ambito di una complessiva dismissione del patrimonio aziendale, non abbia inteso continuare essa stessa, direttamente o anche solo indirettamente, l'esercizio dell'attività. Risulta, pertanto, che la dismissione dei compendi aziendali è stata prevista, anche ai fini del soddisfacimento del ceto creditorio, in modo definitivo e non in un'ottica di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale. Risulta, invero, che, attraverso la liquidazione, abbia inteso passare CP_6 definitivamente al cessionario il compito dell'esercizio dell'attività economica inerente al servizio pubblico essenziale che, in quanto tale, doveva essere preservato, dovendosi evitare la sua definitiva dissoluzione in un'ottica di preminente interesse pubblico nazionale. In tale contesto, mutuando i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 31946/2019, in materia di concordato preventivo (principi espressamente richiamati – come si è già detto – da Cass. 26491/2021), si deve concludere, ad avviso del Collegio, che la procedura di amministrazione
31 straordinaria a cui è stata assoggettata abbia avuto una prevalente CP_6 finalità liquidatoria. La disapplicazione nella fattispecie dell'art. 2112 c.c. non appare quindi in contraddizione con il diritto dell'Unione Europea, non essendo in discussione le altre due condizioni, cioè l'esistenza di una procedura concorsuale ed il controllo di una autorità pubblica competente. Si deve ribadire – come sopra anticipato – che la continuazione temporanea dell'attività non preclude la connotazione liquidatoria della procedura concorsuale. In tal senso la Corte di Giustizia (vedi la citata sent. 28.4.2022, n. 237/20), esaminando in particolare la questione pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi in relazione all'istituto del pre-pack, cioè in un caso in cui il trasferimento di una impresa sia predisposto anteriormente all'apertura di una procedura fallimentare), ha precisato che una procedura ha finalità conservativa quando “mira al proseguimento dell'attività [e] a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie. Al contrario, una procedura intesa alla liquidazione dei beni mira a ottenere la massima soddisfazione collettiva dei creditori”. La Corte aggiunge però che
“sebbene non sia escluso che possa esistere una certa sovrapposizione tra i due obiettivi perseguiti da una data procedura, l'obiettivo principale di una procedura mirante al proseguimento dell'attività dell'impresa rimane comunque la salvaguardia dell'impresa interessata”. Ai punti 49 e 50 della motivazione, la Corte di Giustizia precisa che “Dal tenore letterale dell'art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/2023 risulta che l'ambito di applicazione di tale disposizione e, conseguentemente, della deroga da essa prevista non è limitato alle imprese, agli stabilimenti o alle parti di imprese o di stabilimenti la cui attività sia stata definitivamente interrotta prima della cessione o successivamente a quest'ultima. [50.] Infatti, tale articolo 5, paragrafo 1, dal momento che prevede che i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento non sono trasferiti al cessionario nel caso in cui sussistono i presupposti stabiliti in tale disposizione, implica che un'impresa o una parte di impresa ancora in attività debba poter essere ceduta beneficiando, al contempo, della deroga prevista in detta disposizione. Così facendo, la direttiva 2001/23 previene il rischio che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento si svaluti prima che il cessionario rilevi, nell'ambito della procedura fallimentare aperta ai fini della liquidazione dei beni del cedente, una parte del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie. Tale deroga mira, dunque, a eliminare il grave rischio di un complessivo deterioramento del valore e dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che sarebbe in contrasto con le finalità del trattato (v. in tal senso, sentenza del 25 luglio 1991, e a., C-362/89, Per_2
EU:C:1991:326, punto 31 e giurisprudenza ivi citata)”. La Corte di Giustizia ha, quindi, affermato come, nell'ambito di una procedura liquidatoria, sia possibile la continuità dell'attività perché ciò consente di eliminare il rischio della svalutazione e del deterioramento - prima del rilevamento da parte del cessionario - “del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie”.
32 Nello stesso senso, sul piano del diritto interno, la Corte di Cassazione, nella già citata sentenza 24691/2021, ha chiarito (v. punto 3.3 della motivazione) che nell'ambito di una ontologica procedura liquidatoria come il fallimento
“eventuali segmenti di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, quali l'affitto o la vendita del ramo di azienda [si potrebbe aggiungere anche l'esercizio provvisorio] rappresentano solamente strumenti orientati ad una funzione liquidatoria, finalizzati a conservare il valore di avviamento sul mercato per incrementare il più possibile il compendio aziendale per la distribuzione ai credito …”. Peraltro, anche la Corte di Cassazione – nell'interpretare l'art. 47, c. 5 – ha chiarito che “in simmetria con il paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva comunitaria 2001/23/CE, il suddetto comma 5 consente solamente alle procedure aventi finalità liquidatorie del patrimonio la possibilità di disapplicare l'art. 2112 c.c., e quindi nelle ipotesi di dichiarazione di fallimento (ontologicamente volta alla liquidazione del patrimonio aziendale al fine di soddisfare i creditori) e di "procedure di insolvenza analoghe" (par. 1 Direttiva) individuate, dal legislatore nazionale, in quelle di "omologazione, di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata", ove la precisazione della continuazione dell'attività in tali casi si impone - per rispetto del dettato comunitario, da interpretarsi in senso restrittivo (GU 22.6.2017, citata) - perché, a differenza del fallimento, si tratta di procedure che, per loro natura, possono essere finalizzate (a seconda delle situazioni in cui versa l'impresa) alla liquidazione del patrimonio ovvero al risanamento mediante ristrutturazione”. Ad avviso della S.C., “nel contesto dell'art. 47, comma 5, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore (la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe); diversamente, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente che non abbiano come finalità la liquidazione dei beni il comma 4-bis prevede, come regola, l'applicazione dell'art. 2112 c.c., e, dunque, l'accordo con le organizzazioni sindacali non consente di incidere sulla continuità del rapporto di lavoro ma può riguardare esclusivamente le "condizioni di lavoro", nel contesto di un rapporto di lavoro comunque trasferito” (Cass., 14/09/2021, n.24691). Recentemente, a conferma di questi principi, la Suprema Corte (vedi Cass., 11/04/2023, n. 9621), richiamando il citato precedente, ha ribadito che
“qualora … una procedura di amministrazione straordinaria non realizzi il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali tramite, come nel caso di specie, la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento (art. 27, comma 2, lett. b) D. Lgs. cit.) per cui continui l'attività d'impresa, ma tramite la cessione dei complessi aziendali (D. Lgs. n. 270 del 1999, art. 27, comma 2, lett. a)), ad essa, per effetto della cessazione dell'attività di impresa, si applica, ai fini dell'operatività
33 degli effetti previsti dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 (che prevede l'esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio al cessionario), la disciplina propria di una procedura liquidativa quale il fallimento, per cui non occorre il requisito di cessazione dell'attività, in quanto suo costitutivo”. L'erogazione di finanziamenti pubblici a favore di in a.s. non ha CP_6 intaccato la finalità liquidatoria della procedura in quanto le norme speciali che, medio termine, hanno concesso tali somme (D.L. 2 dicembre 2019 n.137, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 gennaio 2020, n. 2, recante
“Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da
[...]
e in amministrazione Controparte_2 Controparte_12 he ano concessi al solo fine di “consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad in amministrazione straordinaria Controparte_2
e alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria …” (art. 1). La stessa norma, infatti, a conferma della natura liquidatoria della procedura, concedeva termine sino al 31 maggio 2020, affinché l'organo commissariale espletasse “le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario”. L'approfondita lettura dei programmi dei Commissari straordinari induce, pertanto, questo Collegio a ritenere che, nella specie [svolgendo un CP_2 servizio pubblico essenziale nel settore dei trasporti, sia in qualità di vettore aereo individuato dall'autorità competente NIS quale operatore di servizi essenziali (ovvero fornitore di servizio che è essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali, ex D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 65), sia quale operatore di rotte gravate da oneri di servizio pubblico, sia - infine - per il trasporto di farmaci salvavita, per il trasporto di organi e per il trasporto di radiofarmaci, essendo l'unico vettore autorizzato e certificato in ambito domestico all'esecuzione del servizio], la procedura di a.s., pur essendo stata autorizzata a proseguire temporaneamente l'attività (avendo ad oggetto
– come specificato – un servizio pubblico essenziale che – per sua natura – non ammette interruzioni) ha avuto quale scopo principale (non l'esercizio dell'impresa risanata, ma) lo spossessamento definitivo dell'azienda insolvente e la conseguente soddisfazione dei creditori con i proventi della cessione degli asset aziendali. A riprova di quanto detto, nella citata “Modifica del programma di cessione” si legge a pag. 30 che “In data 23.2.2018 è stato autorizzato il Programma di Cessione ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a), del D.Lgs 270/99, in vista della liquidazione dei beni del cedente … la decisione di applicare tale tipologia di programma è stata assunta ad esito di una sollecitazione del mercato, ove è emersa l'impossibilità di implementare un programma ai sensi della lett. b) dell'art. 27, comma 2, D.Lgs 270/99, volto al ritorno in bonis del debitore a mezzo di programma di continuità aziendale mediante ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa. La procedura si è quindi incardinata a valle della dichiarazione di insolvenza delle società Controparte_13
[...]
[...] e (…), si è svolta, e si sta tuttora svolgendo,
[...] Controparte_12
l autorità pubblica (Ministero dello Sviluppo Economico e Giudice Delegato), ha comportato lo spossessamento del debitore a mezzo dell'attribuzione della gestione dell'impresa a favore di un collegio di Commissari Straordinari, pubblico ufficiali nel ruolo ricoperto, e ha da sempre adottato un programma volto al definitivo e permanente consolidamento dello spossessamento volto alla liquidazione, universale o atomistica, dei beni del cedente”. Tali affermazioni sono sintomatiche della prevalente finalità liquidatoria della procedura, la quale – verificata l'impossibilità di realizzare un piano di ristrutturazione/risanamento volto “al ritorno in bonis” del gruppo “a CP_2 mezzo di programma di continuità aziendale” (ex art. 27, comma 2, lett. b) – ha adottato un programma finalizzato esclusivamente allo spossessamento dell'azienda e, in definitiva, “volto alla liquidazione, universale o atomistica, dei beni del cedente”: vendita atomistica dei beni imposta ai Commissari dal Con legislatore stesso che ha disposto la cessione degli asset Aviation ad , il cui programma industriale – approvato dalla Commissione Europea – n ra più discutibile da parte della procedura di a.s., tenuta a dare esecuzione alle condizioni di vendita contenute in tale programma. Infatti, l'art. 11-quater D.L. 73/2021 ha autorizzato “la cessione diretta alla società di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi CP_9 aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta vi ormulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea”. Tale finalità liquidatoria emerge, peraltro, dalle stesse norme di legge che hanno disciplinato specificamente la procedura di amministrazione straordinaria del gruppo . CP_2
In particolare, il citato art. 11-quater D.L. 73/21, dopo aver autorizzato la prosecuzione dell'attività di impresa nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha chiaramente disposto che “l'amministrazione straordinaria prosegue con finalità liquidatoria, i cui proventi, al netto, fino al 31 dicembre 2023, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea”. L'utilizzo del verbo “prosegue” (il cui significato è “portare avanti, protrarre, procedere”) è indicativa del fatto che l'intera procedura (non si trasforma in qualcos'altro, ma) continua, mantenendo inalterata la propria natura liquidatoria, sino al suo definitivo completamento. Dello stesso tenore è l'art. 31 del D.L. 4-5-2023, n. 48, recante
“Completamento dell'attività liquidatoria dell' ”, il quale ribadisce che CP_2
“L'esecuzione del programma di cui al com ell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, …, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto- legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1,
35 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270” [ovvero “la cessazione dell'esercizio dell'impresa”].
2. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell' e dell' CP_2 Controparte_2 Controparte_12 in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito
[...] ervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria …”. E' indicativa in questo caso la terminologia usata dal legislatore il quale – analogamente a quanto fatto con l'art. 11-quater D.L. 73/21 – non ha affermato (come invece si legge nell'art. 73, c. 3 della Prodi-bis) che l' – Pt_6 dopo l'emissione del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria”, ma ha, invece, chiarito, sin dalla rubrica (“completamento dell'attività liquidatoria”) che la procedura, dopo la cessione dell'asset Aviation, “prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria”, facendo intendere che l' continua Pt_6
a mantenere inalterata la sua natura e finalità liquidatoria originaria. Infine, gli appellanti hanno sostenuto che la cessione degli assets aviation da Con in a.s. a non avrebbe in alcun modo inteso eliminare “il grave CP_6 rischio di un complessivo deterioramento” dei beni ceduti, considerato che la cessione sarebbe avvenuta al prezzo di un solo euro. Tale deduzione, legata esclusivamente al prezzo di vendita degli assets aviation, non appare risolutiva (in quanto riferita ad una sola operazione di vendita, senza considerare che tale cessione si inserisce in un più ampio e complesso progetto liquidatorio, esteso a tutte le altre numerose attività del Gruppo), né appare idonea a superare le convincenti argomentazioni sostenute dalla società appellata, secondo cui una cessazione anticipata delle attività da parte di avrebbe determinato, anzitutto, “un'immobilizzazione a terra CP_2 degli aer i che, in assenza di manutenzione ed aggiornamenti (imposti dalla normativa in materia di sicurezza aerea), sarebbero certamente andati incontro ad una svalutazione (ciò sia rispetto agli aeromobili di proprietà dell' che, soprattutto, rispetto quelli in leasing: in quest'ultimo caso CP_2
l'ac e, non solo avrebbe dovuto far fronte ai canoni periodici di leasing, ma avrebbe anche dovuto provvedere ad un ripristino manutentivo - a sue spese - dei velivoli, rendendo antieconomica l'operazione con e più CP_2 conveniente la stipula ex novo di contratti direttamente con l ese di leasing)”. Non si può, invero, ritenere che tale scopo sia venuto meno per il solo fatto Con che abbia acquistato i beni ed i contratti ad un euro perché “non tiene cont ei rilevantissimi costi sottesi ai canoni leasing degli aeromobili ed alla eventuale cessazione anticipata degli stessi in caso di mancato trasferimento a terzi. Ragioni di elementare logica portano da sole a comprendere che il prezzo di mercato degli assets (1 euro) resta correlato al vantaggio economico conseguito dall'Amministrazione Straordinaria: a) per non aver dovuto cessare anticipatamente i contratti, sostenendo i relativi oneri e penali;
b) di essersi comune liberata dei canoni periodici fissati dai contratti di leasing degli aeromobili. In sostanza: grazie alla prosecuzione dell'attività di volo da parte di CP_6 in A.S. (e la manutenzione/aggiornamento garantiti agli aeromobili) si è
36 consentito che un terzo, a fronte di un solo euro, acquisisse i rilevanti oneri periodici (di milioni e milioni di euro) sottesi ai contratti di leasing degli aeromobili;
scenario che non si sarebbe verificato qualora, alla luce della cessazione dell'attività di parte di , l'acquirente, oltre ai canoni di CP_2 leasing, avesse dovuto sopportar he le spese volte a rendere effettivamente utilizzabili gli aeromobili (in tale ipotesi, come ovvio, sarebbe stata imprenditorialmente più conveniente la stipulazione di nuovi contratti di leasing)”. Le conclusioni a cui il Collegio è giunto non sono inficiate dalla circostanza che altri compendi aziendali siano stati successivamente ceduti dai Commissari facendo applicazione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c. (ed, in particolare, dell'effetto della continuità dei rapporti di lavoro) poiché, da un lato, trattasi di situazioni diverse non comparabili (caratterizzate da presupposti di fatto non uniformi né sovrapponibili al trasferimento in esame) e, dall'altro, la modalità con cui è stato ceduto il ramo aviation non avrebbe potuto in alcun modo vincolare i Commissari, titolari della piena facoltà di procedere, a seconda della convenienza, all'attivazione o meno della procedura di trasferimento del ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. e all'eventuale (e discrezionale) estensione delle tutele previste da tale norma. G) ASSORBIMENTO DI TUTTE LE ALTRE QUESTIONI Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione, comprese quelle incentrate, da un lato, sulla sussistenza del ramo d'azienda e, dall'altro, sulla natura interpretativa od innovativa-retroattiva dell'art. 6 del D.L. 131/2023 e sulla sua compatibilità costituzionale in relazione al criterio di ragionevolezza. Tale norma, infatti, non appare “rilevante” ai fini del decidere poiché – a prescindere dalla sua applicazione – il Collegio è comunque giunto a ritenere preminente la finalità liquidatoria della procedura di a.s. di CP_6 in riferimento alla cessione del compendio aziendale Aviatio conseguente legittima esclusione delle tutele stabilite dall'art. 2112 c.c. Il Collegio è pervenuto, quindi, alla medesima conclusione imposta dalla citata norma, facendo applicazione del combinato disposto degli artt. 56 D. Lgs 270/1999 e 5 D.L. 247/2003, senza, quindi, dover invocare – nella ratio decidendi – la suddetta norma di interpretazione autentica. Questo Collegio, pertanto, in assenza del necessario requisito della rilevanza, non ritiene di dover sollevare la questione di incostituzionalità della norma citata. In conclusione, l'appello proposto dai lavoratori va rigettato”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
37 Successivamente all'emanazione della pronuncia sopra richiamata, la Corte costituzionale, con sentenza n. 99/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, DL 29.9.2023, n. 131, come convertito, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, co. I, 102, 111, co. I e II, e 117, co. I, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sulla base di motivazioni che supportano e confermano la correttezza dell'orientamento espresso da questa Corte.
Secondo il Tribunale rimettente, la previsione censurata era stata volta a condizionare l'esito dei giudizi in corso ed a negare, in contrasto con l'art. 2112 cod. civ., il diritto dei dipendenti di , addetti al lotto Aviation, di CP_6 continuare a lavorare con la cessionari . CP_14
La Corte costituzionale ha affermato che le questioni, così sollevate, erano fondate su un erroneo presupposto interpretativo, costituito dall'esclusione della natura liquidatoria della procedura.
La Consulta ha rilevato come la cessione fosse stata realizzata nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria ed, in particolare, in relazione a un programma di cessione dei complessi di beni e di contratti in essere (art. 27, comma 2, lettera b-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270).
Secondo la sentenza in esame, le operazioni effettuate dai commissari non erano volte al recupero e alla riorganizzazione dell'attività del cedente, ma alla sua liquidazione, come risultante dal contenuto del programma elaborato e dall'evoluzione normativa che, anche mediante l'interlocuzione con la Commissione europea, aveva accompagnato la cessione del lotto Aviation.
La Corte costituzionale ha ritenuto che, in base all'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999, le operazioni destinate ad attuare tale programma, in quanto volte alla liquidazione dei beni del cedente, non costituivano trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda, agli effetti dell'art. 2112 cod. civ., e dunque non prevedevano la garanzia della continuità dei rapporti di lavoro.
Nella citata pronuncia è stato affermato che il carattere liquidatorio della procedura, sottoposta al controllo di un'autorità pubblica, giustificava la deroga alla continuità di detti rapporti con il cessionario, anche alla luce delle prescrizioni del diritto dell'Unione europea (art. 5 della direttiva 2001/23/CE).
Su tali presupposti, la Corte costituzionale – richiamando la giurisprudenza di merito formatasi in materia con particolare riferimento a quella espressa da questa Corte – ha individuato l'art. 56, co. III bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 “il modello esaustivo, cui è chiamata a conformarsi la decisione del caso concreto”, con conseguente irrilevanza della normativa censurata, limitatasi ad aggiungere un'ulteriore ipotesi a quelle disciplinate dall'art. 56, co. III bis,
38 d.lgs. n. 270 del 1999, considerate già idonee a fornire la soluzione del caso di specie, per la rilevata finalità liquidatoria della procedura.
L'orientamento di questa Corte trova conforto nella decisione della Consulta anche sotto l'aspetto della conformità della normativa interna, rilevante ai fini della decisione, rispetto alla disciplina sovranazionale e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, di cui si è dato atto nel precedente sopra riportato.
A tale proposito, nella citata sentenza n. 99/2025 si legge: “il trasferimento d'azienda in crisi non può essere assimilato, per il differente contesto in cui si colloca e per la molteplicità di interessi che coinvolge, al trasferimento di un'impresa in bonis. È proprio la gestione pubblica dell'insolvenza, che si accompagna a una vasta gamma di garanzie e di rimedi e al presidio del controllo costante della giurisdizione, a giustificare le deroghe all'art. 2112, c.c., anche alla stregua delle prescrizioni del diritto dell'Unione europea e della nozione più ampia di procedura liquidatoria che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha tratteggiato”.
In tale quadro, il Collegio non ritiene accoglibile l'istanza di sospensione del giudizio, formulata in udienza dalla Difesa di parte appellante con riferimento all'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla GU, emessa dal TRIBUNALE di ROMA, in analoga fattispecie, con ordinanza del 16.9.2025.
Alle considerazioni sopra esposte si aggiunge, al riguardo, l'insussistenza dei presupposti della sospensione necessaria, ex art. 295, c.c., non essendo configurabile – per costante giurisprudenza – la possibilità di una sospensione
“impropria”, al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale, per “contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale” (Cass. 7.3.2024, n. 6121).
Con particolare riguardo all'ipotesi di “pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea”, il Supremo Collegio ha precisato che la stessa “non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti” (Cass. 16.1.2025, n. 1139).
Accordo non sussistente nel caso di specie, essendosi la parte appellata espressamente opposta all'avversaria istanza, con conseguente preclusione della sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 296, c.p.c..
Né appare prospettabile, nel caso di specie, il mero rinvio del processo in attesa della decisione della Corte sovranazionale, alla luce dei basilari principi richiamati dal Supremo Collegio nella citata decisione n. 6121/2024, tanto più
39 nell'ambito del rito lavoristico, non risultando la presumibile epoca di decisione da parte della Corte sovranazionale.
Le argomentazioni tutte che precedono evidenziano altresì l'irrilevanza, ai fini della decisione, della nuova documentazione offerta in produzione dagli odierni appellanti al dichiarato fine di evidenziare la “finalità ripristinatoria/conservativa della procedura di amministrazione straordinaria di alla data del 15 ottobre 2021”, in base alla considerazione secondo CP_6 ressa previsione normativa, la procedura non poteva avere finalità liquidatoria prima della dichiarazione della cessazione dell'esercizio dell'impresa che, nel caso di specie, e intervenuta solo in data 9 maggio 2024”.
Tale documentazione appare al Collegio inidonea a scalfire le motivazioni sopra riportate oltre che superata dalle risultanze già in atti, con particolare riferimento al Programma dell'Amministrazione Straordinaria di del 10 CP_2 ottobre 2021 (doc. 30, conv. I gr.).
Programma posto dalla stessa Corte Costituzionale, nella citata pronuncia n. 99/2025, a base della rilevata finalità liquidatoria della procedura, conseguentemente disciplinata dall'art. 56, comma 3-bis, D. Lgs. n. 270/1999
Come spiegato dalla Consulta, “nel caso di specie, la finalità liquidatoria si apprezza in modo univoco non soltanto sul versante delle previsioni di legge applicabili, ma, in concreto, alla luce della stessa valutazione comparativa del programma del 27 gennaio 2018 e del programma del 10 ottobre 2021, legato a un contesto economico e normativo profondamente mutato e oramai permeato dalla finalità di dismissione dei complessi aziendali. I commissari straordinari, dopo aver acclarato l'impossibilità di attuare un ritorno in bonis del debitore mediante un programma di continuità aziendale calibrato sulla ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa, hanno adottato un programma finalizzato esclusivamente allo spossessamento dell'azienda e alla liquidazione dei beni del cedente. Il nuovo programma è articolato in tre programmi di cessione, riguardanti il perimetro aviation, il ramo handling e il ramo manutenzione. Il programma relativo al perimetro aviation, di cui si discute nel giudizio principale, è elaborato ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del D.Lgs. n. 270 del 1999, secondo le particolarità di un programma di cessione dei complessi di beni e contratti, riferito a società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali. 28.- Le chiare finalità del programma di cessione del lotto aviation trovano poi puntuale e decisiva rispondenza nella disciplina, che ha scandito le fasi più recenti della procedura e ha plasmato il contenuto dei programmi adottati dai commissari, attestando il carattere liquidatorio negato dal rimettente. In quest'arco di tempo, hanno giocato un ruolo primario l'interlocuzione con la Commissione europea e la conseguente necessità di adattare i programmi di cessione alle valutazioni espresse in questa sede. (…) È dunque lo stesso atteggiarsi del programma di cessione del lotto aviation, unito all'evoluzione della normativa speciale che ne ha regolato le fasi salienti, a individuare nell'art. 56, comma 3-bis, del D.Lgs.
40 n. 270 del 1999 il modello esaustivo, cui è chiamata a conformarsi la decisione del caso concreto, e a privare di rilievo determinante la normativa censurata”.
Tali considerazioni, che il Collegio ritiene integralmente recepibili, evidenziano l'irrilevanza delle acquisizioni documentali, invocate nell'atto di appello.
In virtù delle motivazioni tutte che precedono, l'impugnazione deve essere respinta, risultando assorbito e superato ogni ulteriore profilo in lite dedotto.
Tenuto conto della novità ed oggettiva complessità delle questioni proposte, sulle quali si sono formati orientamenti di merito contrastanti, il Collegio ritiene di compensare totalmente fra le parti le spese del grado.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo agli appellanti, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 4630/2024 del Tribunale di MILANO;
spese compensate;
dichiara la sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 3/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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