CA
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 6320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6320 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
PROC. n. 2595/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
US DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
US TA INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2595 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ) e (C.F. n. ), quali Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2 genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore (c.f. ), rappresentati e Persona_1 CodiceFiscale_3 difesi dall'avv. Angela Anna Damiano.
Controparte_2
e
(c.f. ) e Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale
[...] dello Stato di Napoli.
APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE- Parte_2
e
(c.f. e P.IVA , in persona del procuratore Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Cozzolino. Controparte_6
-APPELLATA-
pagina 1 di 15 OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 4400/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 28.4.2023, in tema di risarcimento danni”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e, per le difese di Parte_1
e (quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore ) e della CP_1 Persona_1 [...]
come da note di precisazione delle conclusioni depositate, rispettivamente, il 10.9.2025 e il Controparte_5
24.7.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il 24.5.2023, e (quali genitori Parte_1 CP_1 esercenti la potestà genitoriale sul minore ) hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, il Persona_1
, nonché l Controparte_7 Controparte_4
e la proponendo appello avverso la sentenza n. 4400/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_5
Napoli, pubblicata il 28.4.2023 (e notificata il 9.5.2023).
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado e , quali genitori esercenti la potestà sul minore , Parte_1 CP_1 Persona_1 avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Controparte_7
, nonché l di TE di OC (Na), per sentirli
[...] Controparte_4 condannare, ai sensi degli artt. 1218 cod. civ. e/o art. 2043 cod. civ., al risarcimento dei danni patiti dal minore (e quantificati nella misura di euro 15.000,00, il tutto oltre al rimborso delle spese mediche ed all'indennizzo per il danno morale, rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo) per le lesioni riportate a seguito di una caduta verificatasi durante l'orario di lezione, in data 12 novembre 2018, intorno alle ore 11:50.
In particolare gli attori avevano dedotto, in fatto, che il minore (iscritto e frequentante la sezione “B” della scuola dell'infanzia del plesso di via Cappella - facente parte dell'I.C.S. “Vespucci” di TE di OC), mentre si stava recando in bagno (dopo aver chiesto alle insegnanti il permesso, al riguardo) accompagnato dalla collaboratrice scolastica (alla quale era stato affidato dalle insegnanti), aveva deviato il percorso e, dirigendosi verso le RI situate nella sala adiacente i bagni, aveva iniziato a correre per poi, unendosi agli alunni della Sezione “C”
(impegnati nei giochi), inciampare nel primo gradino dello scivolo, riportando lesioni al braccio destro (“frattura scomposta radio e ulna dx”), comportanti postumi invalidanti nella misura del 4% (oltre che: 5 gg. di ITT;
35 gg. di
ITP al 75%; 20 giorni di ITP al 50% e 20 giorni di ITP al 25%).
Avevano, pertanto, invocato la responsabilità delle insegnanti e della collaboratrice scolastica (e, dunque, delle parti convenute), sia ai sensi dell'art. 1218 c.c. che dell'art. 2043 c.c., per avere omesso di vigilare puntualmente sul piccolo , data la sua tenera età. Per_1
pagina 2 di 15 Il e l' costituitisi in giudizio, avevano Controparte_7 Controparte_4 eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico convenuto in giudizio, sostenendo che fosse legittimato ad causam unicamente il . Controparte_7
Nel merito avevano contestato la fondatezza dell'avversa domanda, sostenendo che la caduta del minore non fosse certamente dipesa dalla mancata vigilanza del personale scolastico presente al momento dell'infortunio ovvero da circostanze legate, in generale, ad una condotta colposa dell'amministrazione scolastica in generale, essendosi trattato di evento del tutto accidentale, non prevedibile né evitabile, posto che la repentinità con cui l'incidente si era verificato aveva impedito ogni possibilità di intervento da parte della collaboratrice scolastica e delle insegnanti presenti.
Avevano, poi, contestato la fondatezza dell'avversa domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur chiedendo, in ogni caso, che fosse disposto lo spostamento dell'udienza di prima comparizione per consentire la chiamata in causa di per essere da essa garantita e tenuta indenne in ipotesi di eventuale Controparte_8 condanna, in base al contratto di assicurazione (polizza n.157942487) stipulato dall' con tale Parte_3 compagnia.
Intervenuta volontariamente in giudizio, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., la aveva Controparte_9 contestato la fondatezza della domanda risarcitoria formulata dagli attori, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, chiedendone il rigetto ed eccependo il massimale della polizza per la responsabilità civile, pari ad euro
2.000.000,00.
All'esito dell'istruttoria (articolatasi mediante l'assunzione delle testimonianze ammesse e l'espletamento di una ctu medico – legale) il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 4400/2023 impugnata in questa sede, ha così statuito: “1) Rigetta la domanda attorea;
3) Compensa le spese di lite;
4) ctu definitivamente a carico degli attori.”.
Il Tribunale, dopo aver rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico convenuto (precisando, sul punto, che, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, e della conseguente autonomia, ai circoli didattici, alle scuole medie ed a quelle superiori, il personale docente degli istituti medesimi conserva il rapporto organico con l'Amministrazione statale e, precisamente, con il , e non con i singoli istituti, Controparte_7 ancorché dotati di autonomia, sussistendo così la legittimazione passiva solo del primo nelle controversie relative ad illeciti ascrivibili a culpa in vigilando), ed inquadrato il caso in esame nell'ambito della responsabilità c.d. contrattuale disciplinata dall'art. 1218 c.c. (così incombendo sulla parte attrice l'onere di provare il verificarsi del danno nel corso dello svolgimento del rapporto, essendo invece onere dei convenuti dimostrare la riconducibilità dell'evento dannoso ad una causa a loro non imputabile), ha rigettato la domanda attorea ritenendo che, sulla base delle deposizioni testimoniali della collaboratrice scolastica e dell'insegnante, il sinistro non fosse imputabile all'istituzione scolastica.
pagina 3 di 15 In particolare il giudice di prime cure ha ritenuto che l'illecito si fosse verificato perché il piccolo era Per_1 inciampato sul primo gradino dello scivolo (e che tale evento rappresentasse un fatto del tutto imprevedibile e, dunque, non prevenibile con l'ordinaria diligenza), e che non risultasse che il bambino stesse correndo o che avesse tenuto una condotta “vivace” che potesse far presagire l'inciampo, essendo la teste vicino al Tes_1 minore tanto da soccorrerlo subito dopo la caduta e, quindi, ad una distanza congrua alla sorveglianza del bambino.
Il Tribunale ha motivato tale convincimento anche aggiungendo che non fosse emerso che il gioco su cui era inciampato il minore presentasse difetti o che vi fosse la presenza di qualche altro diverso ostacolo sul percorso che rendesse doveroso un accompagnamento ovvero una forma di vigilanza più incisiva.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
e (nella detta qualità) hanno censurato la sentenza n. 4400/2023 emessa dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Napoli sulla base di un unico, articolato, motivo, lamentando l'errata interpretazione, da parte del
Tribunale, delle risultanze istruttorie.
Secondo gli appellanti, in particolare, sarebbe mancata la prova, incombente sulle parti convenute, ai sensi dell'art. 1218 c.c., sia della sussistenza di una causa, ad esse non imputabile, nella verificazione dell'evento lesivo, sia di una corretta e puntuale vigilanza, da parte loro, sul minore, sostenendo che quanto accaduto fosse, invece, un fatto prevedibile e prevenibile con l'ordinaria diligenza da parte del personale scolastico, tenuto conto dell'età (poco più di 4 anni) dell'alunno (al momento del sinistro).
Al riguardo hanno sostenuto che il primo giudice avesse rigettato la domanda risarcitoria da essi proposta sulla base della errata convinzione - non tenendo conto di quanto dichiarato dalle testimoni, né di quanto contenuto nella denuncia di sinistro prodotta in atti - che il bambino, inciampato sul primo gradino dello scivolo, non stesse correndo, né che avesse una condotta vivace, tale da far presagire l'inciampo.
Al contrario, secondo gli appellanti, sia dalle dichiarazioni rese dalla teste (la collaboratrice Testimone_2 scolastica che stava accompagnando il bambino in bagno al momento dell'acceduto) che da quelle rese dell'insegnante , sarebbe emerso un difetto di vigilanza in capo alla detta collaboratrice scolastica, CP_10 posto che quest'ultima, dopo aver consentito al bambino di utilizzare lo scivolo (e, dunque, dopo aver valutato il pericolo che lo stesso avrebbe potuto correre), non si sarebbe attivata per fronteggiare ogni ed eventuale evento lesivo (anche considerando che il piccolo era l'unico bambino che in quel momento era affidato alla sua Per_1 sorveglianza), prevedendo e fermando la corsa del minore o, quantomeno, tenendolo per mano o aiutandolo ad utilizzare lo scivolo, senza limitarsi a rimanere inerte.
E, alla luce di quanto esposto, e , invocando, in conseguenza della riforma della Parte_4 CP_1 sentenza impugnata, anche la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite (comprese quelle pagina 4 di 15 della ctu medico – legale espletata), hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “a) riformare la sentenza impugnata, sostituendo la frase “rigetta la domanda” con “accoglie la domanda attorea” e sostituendo la frase: “compensa le spese di lite” con “in riforma della sentenza resa in primo grado, accoglie la domanda attorea e condanna le parti convenute al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, e sostituendo la frase: “ctu definitivamente a carico degli attori” con “pone le spese di CTU a carico delle parti convenute”, ut supra argomentato. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario, IVA e CA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 7.9.2023, il e l' Controparte_7 [...]
hanno contestato la fondatezza dell'avverso gravame, sostenendo che nel caso di Controparte_4 specie si fosse trattato di un infortunio auto-cagionato dal minore e che l'evento fosse imprevedibile e accidentale, tenuto conto che l'alunno era caduto mentre, accompagnato dalla collaboratrice scolastica, deviava il percorso per andare al bagno e correva verso le RI (dunque a causa di un gesto inconsulto ed improvviso dell'alunno medesimo).
Hanno, in ogni caso, riproposto le deduzioni svolte in primo grado e, innanzitutto, l'eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto Scolastico, sostenendo che fosse legittimato ad causam unicamente il
, reiterando, anche in questa sede, la domanda di manleva proposta nel precedente grado Controparte_7 di giudizio nei confronti della Controparte_9
Il e l' hanno, poi, proposto, a loro volta, Controparte_7 Controparte_4 appello incidentale avverso la sentenza n. 4400/2023 emessa dal Tribunale di Napoli criticandola in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 e dell'art. 92 c.p.c., non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi previste da tale ultima disposizione per compensare le dette spese.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- nel merito rigettare l'appello avverso siccome infondato in fatto e diritto;
- per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di dette domande, dichiararsi la compagnia assicurativa appellata tenuta a manlevare parte convenuta per quanto agli attori dovrà corrispondersi a titolo di capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e di CTU. In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese ai sensi del D.M. 55/2014, non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. - in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata condannarsi l'originaria parte ricorrente alla refusione delle spese di primo grado nei confronti delle
Amministrazioni appellate”.
La si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 18.9.2023, eccependo, in Controparte_5 via preliminare, l'inammissibilità e la nullità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (anche in rapporto all'art. 163 c.p.c.), dell'avverso gravame, e contestandone, comunque, nel merito, la fondatezza (sostenendo che il primo giudice avesse fatto buon governo delle risultanze istruttorie, essendo emerso da entrambe le deposizioni testimoniali che il presunto sinistro si fosse verificato per un evidente caso fortuito, data la repentinità e imprevedibilità della condotta del minore).
pagina 5 di 15 E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dai sig.ri e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore per violazione Parte_1 CP_1 Persona_1 della disciplina di cui all'art. 342 c.p.c.; 2) dichiarare la nullità dell'atto di appello proposto dai sig.ri e quali Parte_1 CP_1 genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore;
3) rigettare l'appello così come proposto dai sig.ri e Persona_1 Parte_1
quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore perché assolutamente inammissibile ed infondato CP_1 Persona_1 nel merito, in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 4400/2023 resa dalla VI° sezione civile del
Tribunale di Napoli G.O.P. dr. Rita Nissim pubblicata in data 28.04.2023; 4) rigettare la domanda di condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio perché inammissibile ed infondata nel merito;
5) rigettare la domanda di condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di CTU.”.
Con ordinanza del 3.10.2023 è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del
12.11.2024 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con successiva ordinanza depositata il 6.11.2024 la causa è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 18.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza del 18.11.2025 (il 10.11.2025 dalla difesa della il 12.11.2025 dalla difesa del Controparte_5 Controparte_7 [...]
e il 13.11.2025 dalla difesa di e , quali genitori Controparte_4 Parte_1 CP_1 esercenti la potestà genitoriale sul minore ), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza Persona_1 del Consigliere istruttore del 19.11.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata Controparte_5
di inammissibilità e/o nullità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
[...]
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia pagina 6 di 15 messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Ancora in via preliminare la Corte rileva, nel delineare il thema decidendum, che gli appellanti principali, nel chiedere la riforma della sentenza impugnata (con conseguente accoglimento della domanda proposta in primo grado), l'hanno impugnata soltanto in riferimento alla valutazione compiuta dal Tribunale di Napoli, nel merito, circa il verificarsi del sinistro per causa non imputabile, ex art. 1218 c.c., all'istituzione scolastica.
Ma tale valutazione era riferita, evidentemente - esaminando complessivamente la motivazione del primo giudice- solo al , avendo il Tribunale espressamente rilevato la sussistenza della Controparte_7 legittimazione passiva soltanto in capo a quest'ultimo (trattandosi di controversia relativa ad illeciti ascrivibili a culpa in vigilando) e non anche all'Istituto scolastico (richiamando, sul punto, quanto affermato da Cass. civ. 10 maggio 2005 n. 9752 e da Cass. civ. 29 aprile 2006 n. 10042).
Ragion per cui, non essendo stata impugnata espressamente, dagli appellanti, la motivazione (difetto di legittimazione passiva) sottesa al rigetto della domanda risarcitoria proposta da e da Parte_1 [...]
(quali genitori esercenti la potestà sul minore ) nei confronti l CP_1 Per_1 Controparte_4
(sebbene abbiano chiesto, con l'atto di appello, in riforma della sentenza impugnata,
[...]
l'accoglimento della domanda attorea e la condanna delle “parti convenute” – dunque, evidentemente, anche del pagina 7 di 15 detto Istituto scolastico - al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio) la sentenza n. 4400/2023 è ormai, sul punto, coperta da giudicato interno, ex art. 329 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 11/04/2025, n. 9502;
Sez. Unite, 08/03/2022, n. 7514).
Il che comporta che l'appello vada esaminato, nel merito, soltanto in riferimento alla sussistenza o meno della responsabilità, ex art. 1218 c.c., dell'altro convenuto/appellato (ossia del ) in ordine ai Controparte_7 danni patiti dal minore durante l'orario scolastico.
****
Ciò premesso, l'appello proposto da e da (quali genitori esercenti la potestà sul Parte_1 CP_1 minore ) è fondato e, pertanto, merita accoglimento, nei confronti del , per le ragioni Per_1 Controparte_7 di seguito esposte.
Innanzitutto vanno riportati i principi, enucleati dalla Suprema Corte, in tema di responsabilità dell'istituzione scolastica per i danni subìti dall'alunno (responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; fattispecie nell'ambito della quale è stato inquadrato il caso in esame dal primo giudice senza alcuna impugnazione, sul punto).
L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni
(anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso), ragion per cui risulta applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ..
Di conseguenza, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.
Nondimeno, se l'istituto è certamente tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo, ciò deve avvenire con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, dato che il normale esito della prestazione dipende, appunto, da una pluralità di fattori, tra cui l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, secondo un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso.
Tra le circostanze da apprezzare, al fine di stabilire se sia stata raggiunta, o meno, la prova della non imputabilità dell'evento dannoso – esonerativa, come detto, della responsabilità ex art. 1218 cod. cv. – viene in rilievo, innanzitutto, l'età degli allievi, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica.
Il contenuto dell'obbligo di vigilanza è, dunque, inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde con l'avvicinarsi di questi all'età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor pagina 8 di 15 misura la loro continua presenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/10/2025, n. 27923 e i numerosi precedenti giurisprudenziali ivi richiamati).
Ciò precisato, ad avviso della Corte - e contrariamente al convincimento del primo giudice- non può ritenersi, sulla base dell'istruttoria espletata, che la parte convenuta (in particolare il , unico Controparte_7 legittimato passivamente) avesse dimostrato la riconducibilità dell'evento dannoso ad una causa non imputabile al personale scolastico e che, dunque, avesse fornito la prova liberatoria prevista dall'art. 1218 c.c.
Ed invero va detto, in primo luogo, che, come sostenuto dagli appellanti, il giudice di prime cure, nel ritenere indimostrato che il bambino stesse correndo o che avesse tenuto una condotta “vivace” che potesse far presagire l'inciampo (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), non ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie.
La teste , ossia la collaboratrice scolastica che aveva accompagnato il minore in bagno Testimone_3 il giorno dell'accaduto, sentita all'udienza dell'11.2.2022 (cfr. il relativo verbale, esaminabile dal fascicolo di ufficio telematico di primo grado) aveva, infatti, proprio precisato, al termine della testimonianza resa, che: “…il bambino correva quando è uscito dal bagno e si recava alla sala giochi”.
Dunque, contrariamente a quanto reputato dal Tribunale di Napoli, l'inciampo sul gradino dello scivolo non rappresentava un evento imprevedibile, essendo, invece, una evenienza che poteva ragionevolmente verificarsi (e prevedersi) nel caso in esame, trattandosi di un minore di soli 4 anni che, peraltro, aveva mostrato la propria vivacità (ed imprevedibilità) correndo verso i giochi.
Va peraltro considerato che si trattava di un'attività ludica non solo non programmata (circostanza pacifica in base agli atti di causa) ma anche intrinsecamente pericolosa per un bambino, si ripete, di soli 4 anni (che lo esponeva, pertanto, ad un rischio evitabile;
ciò ribadendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è richiesta una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica).
Dunque, come sostenuto in modo condivisibile dagli appellanti principali, il personale scolastico non ha tenuto, nel caso di specie, una condotta diligente, ossia adeguata alla tenera età dell'alunno, non essendo stato dimostrato dal convenuto, in modo convincente, che la collaboratrice scolastica avesse preso la mano CP_7 del minore mentre si recava in bagno (ciò è stato, anzi, escluso dall'altra teste escussa all'udienza dell'11.2.2022, ossia dall'insegnante ) e, comunque, che lo avesse affiancato o, comunque, aiutato (eventualmente Tes_4 sorreggendolo) mentre saliva sullo scivolo (la teste aveva riferito, al riguardo: “ mi chiede di Testimone_2 Per_1 fare uno scivolo sul gioco e mette un piede in fallo;
come se fosse inciampato sul primo gradino dello scivolo;
dopo di che è caduto a terra con il braccio sotto il corpo…”), al fine di potersi eventualmente attivare prontamente per evitare che inciampasse sul detto gradino (il che, invece, è avvenuto).
Sul punto la suddetta collaboratrice scolastica ha dichiarato, infatti, soltanto – e genericamente- che fosse molto vicina al bambino quando quest'ultimo è caduto.
****
pagina 9 di 15 Passando alla quantificazione dei danni patiti dal minore che il appellato è tenuto a Persona_1 CP_7 risarcire in favore dei suoi genitori (esercenti la potestà genitoriale), la Corte rileva che il ctu nominato in primo grado (dott. ), con valutazioni immuni da vizi logici e giuridici e non contestate da alcuna delle Persona_2 parti, ha così concluso il proprio elaborato peritale (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado):
“Il minore in seguito al sinistro subito in data 12/11/2018, riportò “frattura scomposta metafisi distale radio e ulna a Persona_1 destra trattata chirurgicamente con 2 fili di Kirschner successivamente rimossi”. Alla stabilizzazione delle lesioni, sono residuati postumi permanenti della preesistente integrità psicofisica, che hanno generato un danno biologico;
si può ascrivere quindi al minore Per_1 un danno biologico del 4% (QUATTRO PER CENTO). Le spese documentate sono pari ad € 400,00. Il periodo di inabilità
[...] temporanea totale fu di giorni 5. Quello di inabilità temporanea parziale fu di giorni 35 valutabili al 75%, di giorni 30 al 50% e di giorni 20 valutabili al 25%.”.
Ragion per cui applicando, al caso di specie (non trattandosi di danno derivante da sinistro stradale), le tabelle di Milano aggiornate, da ultimo, al 5.6.2024 (quali utili strumenti di riferimento, al di fuori della circolazione stradale e della responsabilità sanitaria, al fine di costituire un parametro di valutazione omogenea del danno biologico, tenendo conto che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 del d.lgs. n.209/2005 costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 21/11/2023, n. 32373; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10204), il danno non patrimoniale patito dal minore, derivante dalla lesione dell'integrità psico – fisica, va quantificato (tenendo conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro in rapporto all'entità dei postumi permanenti accertati dal ctu), in euro 8.149,00.
A tale importo va aggiunto, sempre in base alle dette tabelle (e tenendo conto delle risultanze peritali), quello, complessivo, di euro 5.893,75, così determinato: a) euro 575,00 per l'invalidità temporanea totale (euro 115 pro die x 5); b) euro 3.018,75 per l'invalidità parziale al 75% per 35 giorni (euro 86,25 pro die x 35); c) euro 1.725,00 per l'invalidità parziale al 50% per 30 giorni (euro 57,5 pro die x 30); d) c) euro 575,00 per l'invalidità parziale al
25% per 20 giorni (euro 28,75 pro die x 20).
Spetta, poi, agli appellanti, anche il risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dal rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23/10/2023, n. 29308; Sez. lavoro,
23/02/2000, n. 2037), chiesto sin dal primo grado e ribadito in appello.
Tale rimborso va riconosciuto nei limiti di euro 400,00, ossia tenendo conto delle spese documentate, secondo quanto accertato dal ctu.
In definitiva, il Ministero appellato deve risarcire a e a (quali genitori esercenti la Parte_1 CP_1 potestà sul minore ) il complessivo importo di euro 14.442,75 (8.149,00 + 5.893,75 + 400). Per_1
Trattandosi, inoltre, di un debito di valore, a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dalla data di insorgenza dell'evento dannoso
(ossia dal 12.11.2018), ma non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez. pagina 10 di 15 III, 10/10/2014, n. 21396; Sez. I, 11/05/2007, n. 10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita
(FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
****
Inoltre, non essendo stata contestata, dalla l'operatività della polizza assicurativa Controparte_5 invocata dalle parti convenute in primo grado a fondamento della domanda di manleva ribadita dal
[...]
Controparte_
anche in appello (ciò correttamente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., essendo tale profilo rimasto assorbito dal rigetto integrale della domanda risarcitoria di parte attrice;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
30/01/2018, n. 2181), la detta compagnia assicuratrice deve tenere indenne il detto relativamente al CP_7 risarcimento dei danni che quest'ultimo deve corrispondere agli attori/appellanti (oltre che relativamente alle spese di lite in favore del difensore antistatario di questi ultimi, come meglio indicato nel prosieguo della motivazione).
****
Quale logica conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale proposto da e a Parte_1 [...]
nei confronti del e, dunque, della soccombenza di quest'ultimo rispetto ai primi, CP_1 Controparte_7 risulta infondato l'appello incidentale proposto dal detto appellato, avente ad oggetto, si ribadisce, la compensazione delle spese di lite del primo grado disposta dal Tribunale di Napoli (impugnazione fondata sull'asserita soccombenza degli attori e, dunque, sull'asserita violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per non avere il
Tribunale condannato questi ultimi al pagamento delle dette spese).
Comportando, invece, la riforma della sentenza impugnata (quanto al rapporto processuale tra attori/appellanti e appellato), la necessità che questa Corte provveda ad una nuova regolamentazione anche delle spese CP_7 del primo grado, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n.
14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483), il Controparte_7 soccombente va condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., di e di (nella detta Parte_1 CP_1 qualità).
Per la stessa ragione (soccombenza del ) le spese della ctu medico – legale espletata in Controparte_7 primo grado (spese comunque da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804) vanno poste definitivamente e interamente a carico del appellato. CP_7
pagina 11 di 15 ****
Risulta fondato, invece, l'appello incidentale proposto dall' Controparte_4 posto che, a fronte della soccombenza degli attori in relazione alla domanda risarcitoria da essi proposta nei confronti del detto (ciò per l'accertato difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo; statuizione, questa, CP_4 divenuta definitiva per la formazione del giudicato interno, si ribadisce), il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannarli al pagamento delle spese di lite, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., anziché disporne la compensazione (motivando tale convincimento in base alla sussistenza di “ragioni di equità”).
Non ricorreva, in effetti, come sostenuto dall'appellante incidentale, alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, co.2, c.p.c. (anche a seguito della sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale) per compensare le spese di lite tra le dette parti.
In base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, infatti, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
Sebbene, dunque, in generale, tra le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018, rientri anche l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa (cfr.
Cass. civ., Sez. V, Ord., 14/09/2025, n. 25170), nel caso di specie non vi era alcuna incertezza, sul punto (ossia sulla legittimazione passiva soltanto del e non anche dell'Istituto scolastico), dal momento che i CP_7 precedenti citati dal primo giudice non solo erano risalenti a molti anni prima (del 2005 e del 2006, in particolare) rispetto all'instaurazione (nel 2020) del giudizio, ma, soprattutto, non risultavano superati da successive pronunce di segno contrario (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, 19/02/2016, n. 3275; Cass. civ., Sez. III, 06/11/2012, n.
19158).
****
La inoltre, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello (e, dunque, della Controparte_5 domanda di risarcimento danni) proposta dagli attori/appellanti nei confronti del appellato, deve CP_7 innanzitutto tenere indenne quest'ultimo – in virtù della incontestata copertura assicurativa (sebbene la polizza sia stata stipulata dall'Istituto scolastico privo di legittimazione passiva, come si desume dalla polizza esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado;
ciò tenendo conto del criterio sussidiario della c.d. interpretazione utile di cui all'art. 1367 c.c., che, compatibilmente con la volontà delle parti, tenda ad attribuire al contratto un pagina 12 di 15 qualche effetto, anche con l'eventuale riferimento all'art. 1891 c.c., anziché negarglielo affatto;
cfr., al riguardo,
Cass. civ., Sez. III, 19/02/2016, n. 3275 cit.) - anche in relazione alle c.d. spese di soccombenza, ossia alle spese che lo stesso deve corrispondere ai danneggiati vittoriosi (avendo il chiesto espressamente, si CP_7 CP_7 ribadisce, sul punto, “per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di dette domande, dichiararsi la compagnia assicurativa appellata tenuta a manlevare parte convenuta per quanto agli attori dovrà corrispondersi a titolo di capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e di CTU.”).
E, tenuto conto della fondatezza della domanda di manleva - dunque della soccombenza della
[...] su tale domanda- quest'ultima deve corrispondere al anche le spese da esso Controparte_5 CP_7 sostenute (nel doppio grado) in relazione al rapporto di garanzia (cfr., sulla distinzione tra spese di lite relative al rapporto di garanzia, spese c.d. di resistenza e spese c.d. di soccombenza, Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/02/2024,
n. 4275).
****
I compensi professionali del doppio grado di giudizio (che le parti soccombenti, come sopra individuate, devono corrispondere a quelle vittoriose), vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (fatta eccezione, quanto all'appello, per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025,
n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2), quanto al primo grado, e, quanto al secondo, per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 in base al valore (euro 14.442,75, tenuto conto del criterio c.d. del decisum) della causa.
Non è superfluo precisare, quanto ai parametri applicabili ai compensi del primo grado, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989; cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664).
****
pagina 13 di 15 Infine va detto che, sebbene sia stato rigettato l'appello incidentale proposto dal , non Controparte_7 sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, dal momento che le Amministrazioni dello Stato, in caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, sono esentate dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 01/09/2025, n. 24294; Sez. lavoro, Ord., 15/06/2025, n. 15998; Sez. V, Ord., 17/03/2025, n. 7053Sez. V, Ord., 04/01/2025, n. 118).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2595/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto, avverso la sentenza n. 4400/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, da e da , quali genitori esercenti la potestà sul minore , nei confronti Parte_1 CP_1 Persona_1 dell di TE di OC (Na). Controparte_4
2. Accoglie l'appello principale proposto, avverso la sentenza n. 4400/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, da e da , quali genitori esercenti la potestà sul minore , nei confronti del Parte_1 CP_1 Persona_1
e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuto e condanna il Controparte_7 [...]
Controparte_
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di e di Parte_1 [...]
(nella detta qualità), di euro 14.442,75 (a titolo di risarcimento danni, di cui euro 14.042,75 per danni non CP_1 patrimoniali ed euro 400,00 per danni patrimoniali), oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al
12.11.2018 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
3. Rigetta l'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza n. 4400/2023 emessa Controparte_7 dal Tribunale di Napoli.
4. Accoglie l'appello incidentale proposto dall' di TE di Controparte_4
OC (Na) avverso la sentenza n. 4400/2023 emessa dal Tribunale di Napoli e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuti e condanna e (nella detta qualità) al pagamento, Parte_1 CP_1 in solido tra loro e in favore dall' di TE di OC (Na), in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del primo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.538,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei pagina 14 di 15 compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Dichiara tenuti e condanna e (nella detta qualità) al pagamento, in solido tra Parte_1 CP_1 loro e in favore dall' di TE di OC (Na), in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 1.983,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
6. Dichiara tenuto e condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_7 pagamento, in favore dell'avv. Angela Anna Damiano, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di
[...]
e di (nella detta qualità), delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate Parte_1 CP_1 complessivamente, quanto al primo grado, in euro 2.802,5 (di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 2.538,5 per compensi professionali) e, quanto al secondo, in euro 2.365,5 (di cui euro 382,5 per esborsi ed euro 1.983,00 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, ponendo le spese della ctu espletata in primo grado definitivamente e interamente a carico del . Controparte_7
7. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_5 tenere indenne il in relazione agli importi che quest'ultimo deve corrispondere a Controparte_7 [...]
e a (nella detta qualità), nonché al loro difensore dichiaratosi antistatario, in forza dei Parte_1 CP_1 capi nn. 2 e 6 del presente dispositivo.
8. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_5 pagamento, in favore del , in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi Controparte_7 professionali del doppio grado di giudizio, liquidati complessivamente, quanto al primo grado, in euro 2.538,5 e, quanto al secondo, in euro 1.983,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 2.12.2025
Il Presidente
US De UL
Il Consigliere estensore
US TA NI
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
US DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
US TA INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2595 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ) e (C.F. n. ), quali Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2 genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore (c.f. ), rappresentati e Persona_1 CodiceFiscale_3 difesi dall'avv. Angela Anna Damiano.
Controparte_2
e
(c.f. ) e Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale
[...] dello Stato di Napoli.
APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE- Parte_2
e
(c.f. e P.IVA , in persona del procuratore Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Cozzolino. Controparte_6
-APPELLATA-
pagina 1 di 15 OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 4400/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 28.4.2023, in tema di risarcimento danni”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e, per le difese di Parte_1
e (quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore ) e della CP_1 Persona_1 [...]
come da note di precisazione delle conclusioni depositate, rispettivamente, il 10.9.2025 e il Controparte_5
24.7.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il 24.5.2023, e (quali genitori Parte_1 CP_1 esercenti la potestà genitoriale sul minore ) hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, il Persona_1
, nonché l Controparte_7 Controparte_4
e la proponendo appello avverso la sentenza n. 4400/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_5
Napoli, pubblicata il 28.4.2023 (e notificata il 9.5.2023).
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado e , quali genitori esercenti la potestà sul minore , Parte_1 CP_1 Persona_1 avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Controparte_7
, nonché l di TE di OC (Na), per sentirli
[...] Controparte_4 condannare, ai sensi degli artt. 1218 cod. civ. e/o art. 2043 cod. civ., al risarcimento dei danni patiti dal minore (e quantificati nella misura di euro 15.000,00, il tutto oltre al rimborso delle spese mediche ed all'indennizzo per il danno morale, rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo) per le lesioni riportate a seguito di una caduta verificatasi durante l'orario di lezione, in data 12 novembre 2018, intorno alle ore 11:50.
In particolare gli attori avevano dedotto, in fatto, che il minore (iscritto e frequentante la sezione “B” della scuola dell'infanzia del plesso di via Cappella - facente parte dell'I.C.S. “Vespucci” di TE di OC), mentre si stava recando in bagno (dopo aver chiesto alle insegnanti il permesso, al riguardo) accompagnato dalla collaboratrice scolastica (alla quale era stato affidato dalle insegnanti), aveva deviato il percorso e, dirigendosi verso le RI situate nella sala adiacente i bagni, aveva iniziato a correre per poi, unendosi agli alunni della Sezione “C”
(impegnati nei giochi), inciampare nel primo gradino dello scivolo, riportando lesioni al braccio destro (“frattura scomposta radio e ulna dx”), comportanti postumi invalidanti nella misura del 4% (oltre che: 5 gg. di ITT;
35 gg. di
ITP al 75%; 20 giorni di ITP al 50% e 20 giorni di ITP al 25%).
Avevano, pertanto, invocato la responsabilità delle insegnanti e della collaboratrice scolastica (e, dunque, delle parti convenute), sia ai sensi dell'art. 1218 c.c. che dell'art. 2043 c.c., per avere omesso di vigilare puntualmente sul piccolo , data la sua tenera età. Per_1
pagina 2 di 15 Il e l' costituitisi in giudizio, avevano Controparte_7 Controparte_4 eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico convenuto in giudizio, sostenendo che fosse legittimato ad causam unicamente il . Controparte_7
Nel merito avevano contestato la fondatezza dell'avversa domanda, sostenendo che la caduta del minore non fosse certamente dipesa dalla mancata vigilanza del personale scolastico presente al momento dell'infortunio ovvero da circostanze legate, in generale, ad una condotta colposa dell'amministrazione scolastica in generale, essendosi trattato di evento del tutto accidentale, non prevedibile né evitabile, posto che la repentinità con cui l'incidente si era verificato aveva impedito ogni possibilità di intervento da parte della collaboratrice scolastica e delle insegnanti presenti.
Avevano, poi, contestato la fondatezza dell'avversa domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur chiedendo, in ogni caso, che fosse disposto lo spostamento dell'udienza di prima comparizione per consentire la chiamata in causa di per essere da essa garantita e tenuta indenne in ipotesi di eventuale Controparte_8 condanna, in base al contratto di assicurazione (polizza n.157942487) stipulato dall' con tale Parte_3 compagnia.
Intervenuta volontariamente in giudizio, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., la aveva Controparte_9 contestato la fondatezza della domanda risarcitoria formulata dagli attori, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, chiedendone il rigetto ed eccependo il massimale della polizza per la responsabilità civile, pari ad euro
2.000.000,00.
All'esito dell'istruttoria (articolatasi mediante l'assunzione delle testimonianze ammesse e l'espletamento di una ctu medico – legale) il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 4400/2023 impugnata in questa sede, ha così statuito: “1) Rigetta la domanda attorea;
3) Compensa le spese di lite;
4) ctu definitivamente a carico degli attori.”.
Il Tribunale, dopo aver rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico convenuto (precisando, sul punto, che, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, e della conseguente autonomia, ai circoli didattici, alle scuole medie ed a quelle superiori, il personale docente degli istituti medesimi conserva il rapporto organico con l'Amministrazione statale e, precisamente, con il , e non con i singoli istituti, Controparte_7 ancorché dotati di autonomia, sussistendo così la legittimazione passiva solo del primo nelle controversie relative ad illeciti ascrivibili a culpa in vigilando), ed inquadrato il caso in esame nell'ambito della responsabilità c.d. contrattuale disciplinata dall'art. 1218 c.c. (così incombendo sulla parte attrice l'onere di provare il verificarsi del danno nel corso dello svolgimento del rapporto, essendo invece onere dei convenuti dimostrare la riconducibilità dell'evento dannoso ad una causa a loro non imputabile), ha rigettato la domanda attorea ritenendo che, sulla base delle deposizioni testimoniali della collaboratrice scolastica e dell'insegnante, il sinistro non fosse imputabile all'istituzione scolastica.
pagina 3 di 15 In particolare il giudice di prime cure ha ritenuto che l'illecito si fosse verificato perché il piccolo era Per_1 inciampato sul primo gradino dello scivolo (e che tale evento rappresentasse un fatto del tutto imprevedibile e, dunque, non prevenibile con l'ordinaria diligenza), e che non risultasse che il bambino stesse correndo o che avesse tenuto una condotta “vivace” che potesse far presagire l'inciampo, essendo la teste vicino al Tes_1 minore tanto da soccorrerlo subito dopo la caduta e, quindi, ad una distanza congrua alla sorveglianza del bambino.
Il Tribunale ha motivato tale convincimento anche aggiungendo che non fosse emerso che il gioco su cui era inciampato il minore presentasse difetti o che vi fosse la presenza di qualche altro diverso ostacolo sul percorso che rendesse doveroso un accompagnamento ovvero una forma di vigilanza più incisiva.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
e (nella detta qualità) hanno censurato la sentenza n. 4400/2023 emessa dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Napoli sulla base di un unico, articolato, motivo, lamentando l'errata interpretazione, da parte del
Tribunale, delle risultanze istruttorie.
Secondo gli appellanti, in particolare, sarebbe mancata la prova, incombente sulle parti convenute, ai sensi dell'art. 1218 c.c., sia della sussistenza di una causa, ad esse non imputabile, nella verificazione dell'evento lesivo, sia di una corretta e puntuale vigilanza, da parte loro, sul minore, sostenendo che quanto accaduto fosse, invece, un fatto prevedibile e prevenibile con l'ordinaria diligenza da parte del personale scolastico, tenuto conto dell'età (poco più di 4 anni) dell'alunno (al momento del sinistro).
Al riguardo hanno sostenuto che il primo giudice avesse rigettato la domanda risarcitoria da essi proposta sulla base della errata convinzione - non tenendo conto di quanto dichiarato dalle testimoni, né di quanto contenuto nella denuncia di sinistro prodotta in atti - che il bambino, inciampato sul primo gradino dello scivolo, non stesse correndo, né che avesse una condotta vivace, tale da far presagire l'inciampo.
Al contrario, secondo gli appellanti, sia dalle dichiarazioni rese dalla teste (la collaboratrice Testimone_2 scolastica che stava accompagnando il bambino in bagno al momento dell'acceduto) che da quelle rese dell'insegnante , sarebbe emerso un difetto di vigilanza in capo alla detta collaboratrice scolastica, CP_10 posto che quest'ultima, dopo aver consentito al bambino di utilizzare lo scivolo (e, dunque, dopo aver valutato il pericolo che lo stesso avrebbe potuto correre), non si sarebbe attivata per fronteggiare ogni ed eventuale evento lesivo (anche considerando che il piccolo era l'unico bambino che in quel momento era affidato alla sua Per_1 sorveglianza), prevedendo e fermando la corsa del minore o, quantomeno, tenendolo per mano o aiutandolo ad utilizzare lo scivolo, senza limitarsi a rimanere inerte.
E, alla luce di quanto esposto, e , invocando, in conseguenza della riforma della Parte_4 CP_1 sentenza impugnata, anche la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite (comprese quelle pagina 4 di 15 della ctu medico – legale espletata), hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “a) riformare la sentenza impugnata, sostituendo la frase “rigetta la domanda” con “accoglie la domanda attorea” e sostituendo la frase: “compensa le spese di lite” con “in riforma della sentenza resa in primo grado, accoglie la domanda attorea e condanna le parti convenute al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, e sostituendo la frase: “ctu definitivamente a carico degli attori” con “pone le spese di CTU a carico delle parti convenute”, ut supra argomentato. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario, IVA e CA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 7.9.2023, il e l' Controparte_7 [...]
hanno contestato la fondatezza dell'avverso gravame, sostenendo che nel caso di Controparte_4 specie si fosse trattato di un infortunio auto-cagionato dal minore e che l'evento fosse imprevedibile e accidentale, tenuto conto che l'alunno era caduto mentre, accompagnato dalla collaboratrice scolastica, deviava il percorso per andare al bagno e correva verso le RI (dunque a causa di un gesto inconsulto ed improvviso dell'alunno medesimo).
Hanno, in ogni caso, riproposto le deduzioni svolte in primo grado e, innanzitutto, l'eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto Scolastico, sostenendo che fosse legittimato ad causam unicamente il
, reiterando, anche in questa sede, la domanda di manleva proposta nel precedente grado Controparte_7 di giudizio nei confronti della Controparte_9
Il e l' hanno, poi, proposto, a loro volta, Controparte_7 Controparte_4 appello incidentale avverso la sentenza n. 4400/2023 emessa dal Tribunale di Napoli criticandola in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 e dell'art. 92 c.p.c., non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi previste da tale ultima disposizione per compensare le dette spese.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- nel merito rigettare l'appello avverso siccome infondato in fatto e diritto;
- per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di dette domande, dichiararsi la compagnia assicurativa appellata tenuta a manlevare parte convenuta per quanto agli attori dovrà corrispondersi a titolo di capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e di CTU. In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese ai sensi del D.M. 55/2014, non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. - in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata condannarsi l'originaria parte ricorrente alla refusione delle spese di primo grado nei confronti delle
Amministrazioni appellate”.
La si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 18.9.2023, eccependo, in Controparte_5 via preliminare, l'inammissibilità e la nullità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (anche in rapporto all'art. 163 c.p.c.), dell'avverso gravame, e contestandone, comunque, nel merito, la fondatezza (sostenendo che il primo giudice avesse fatto buon governo delle risultanze istruttorie, essendo emerso da entrambe le deposizioni testimoniali che il presunto sinistro si fosse verificato per un evidente caso fortuito, data la repentinità e imprevedibilità della condotta del minore).
pagina 5 di 15 E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dai sig.ri e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore per violazione Parte_1 CP_1 Persona_1 della disciplina di cui all'art. 342 c.p.c.; 2) dichiarare la nullità dell'atto di appello proposto dai sig.ri e quali Parte_1 CP_1 genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore;
3) rigettare l'appello così come proposto dai sig.ri e Persona_1 Parte_1
quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore perché assolutamente inammissibile ed infondato CP_1 Persona_1 nel merito, in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 4400/2023 resa dalla VI° sezione civile del
Tribunale di Napoli G.O.P. dr. Rita Nissim pubblicata in data 28.04.2023; 4) rigettare la domanda di condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio perché inammissibile ed infondata nel merito;
5) rigettare la domanda di condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di CTU.”.
Con ordinanza del 3.10.2023 è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del
12.11.2024 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con successiva ordinanza depositata il 6.11.2024 la causa è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 18.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza del 18.11.2025 (il 10.11.2025 dalla difesa della il 12.11.2025 dalla difesa del Controparte_5 Controparte_7 [...]
e il 13.11.2025 dalla difesa di e , quali genitori Controparte_4 Parte_1 CP_1 esercenti la potestà genitoriale sul minore ), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza Persona_1 del Consigliere istruttore del 19.11.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata Controparte_5
di inammissibilità e/o nullità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
[...]
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia pagina 6 di 15 messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Ancora in via preliminare la Corte rileva, nel delineare il thema decidendum, che gli appellanti principali, nel chiedere la riforma della sentenza impugnata (con conseguente accoglimento della domanda proposta in primo grado), l'hanno impugnata soltanto in riferimento alla valutazione compiuta dal Tribunale di Napoli, nel merito, circa il verificarsi del sinistro per causa non imputabile, ex art. 1218 c.c., all'istituzione scolastica.
Ma tale valutazione era riferita, evidentemente - esaminando complessivamente la motivazione del primo giudice- solo al , avendo il Tribunale espressamente rilevato la sussistenza della Controparte_7 legittimazione passiva soltanto in capo a quest'ultimo (trattandosi di controversia relativa ad illeciti ascrivibili a culpa in vigilando) e non anche all'Istituto scolastico (richiamando, sul punto, quanto affermato da Cass. civ. 10 maggio 2005 n. 9752 e da Cass. civ. 29 aprile 2006 n. 10042).
Ragion per cui, non essendo stata impugnata espressamente, dagli appellanti, la motivazione (difetto di legittimazione passiva) sottesa al rigetto della domanda risarcitoria proposta da e da Parte_1 [...]
(quali genitori esercenti la potestà sul minore ) nei confronti l CP_1 Per_1 Controparte_4
(sebbene abbiano chiesto, con l'atto di appello, in riforma della sentenza impugnata,
[...]
l'accoglimento della domanda attorea e la condanna delle “parti convenute” – dunque, evidentemente, anche del pagina 7 di 15 detto Istituto scolastico - al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio) la sentenza n. 4400/2023 è ormai, sul punto, coperta da giudicato interno, ex art. 329 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 11/04/2025, n. 9502;
Sez. Unite, 08/03/2022, n. 7514).
Il che comporta che l'appello vada esaminato, nel merito, soltanto in riferimento alla sussistenza o meno della responsabilità, ex art. 1218 c.c., dell'altro convenuto/appellato (ossia del ) in ordine ai Controparte_7 danni patiti dal minore durante l'orario scolastico.
****
Ciò premesso, l'appello proposto da e da (quali genitori esercenti la potestà sul Parte_1 CP_1 minore ) è fondato e, pertanto, merita accoglimento, nei confronti del , per le ragioni Per_1 Controparte_7 di seguito esposte.
Innanzitutto vanno riportati i principi, enucleati dalla Suprema Corte, in tema di responsabilità dell'istituzione scolastica per i danni subìti dall'alunno (responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; fattispecie nell'ambito della quale è stato inquadrato il caso in esame dal primo giudice senza alcuna impugnazione, sul punto).
L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni
(anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso), ragion per cui risulta applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ..
Di conseguenza, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.
Nondimeno, se l'istituto è certamente tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo, ciò deve avvenire con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, dato che il normale esito della prestazione dipende, appunto, da una pluralità di fattori, tra cui l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, secondo un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso.
Tra le circostanze da apprezzare, al fine di stabilire se sia stata raggiunta, o meno, la prova della non imputabilità dell'evento dannoso – esonerativa, come detto, della responsabilità ex art. 1218 cod. cv. – viene in rilievo, innanzitutto, l'età degli allievi, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica.
Il contenuto dell'obbligo di vigilanza è, dunque, inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde con l'avvicinarsi di questi all'età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor pagina 8 di 15 misura la loro continua presenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/10/2025, n. 27923 e i numerosi precedenti giurisprudenziali ivi richiamati).
Ciò precisato, ad avviso della Corte - e contrariamente al convincimento del primo giudice- non può ritenersi, sulla base dell'istruttoria espletata, che la parte convenuta (in particolare il , unico Controparte_7 legittimato passivamente) avesse dimostrato la riconducibilità dell'evento dannoso ad una causa non imputabile al personale scolastico e che, dunque, avesse fornito la prova liberatoria prevista dall'art. 1218 c.c.
Ed invero va detto, in primo luogo, che, come sostenuto dagli appellanti, il giudice di prime cure, nel ritenere indimostrato che il bambino stesse correndo o che avesse tenuto una condotta “vivace” che potesse far presagire l'inciampo (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), non ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie.
La teste , ossia la collaboratrice scolastica che aveva accompagnato il minore in bagno Testimone_3 il giorno dell'accaduto, sentita all'udienza dell'11.2.2022 (cfr. il relativo verbale, esaminabile dal fascicolo di ufficio telematico di primo grado) aveva, infatti, proprio precisato, al termine della testimonianza resa, che: “…il bambino correva quando è uscito dal bagno e si recava alla sala giochi”.
Dunque, contrariamente a quanto reputato dal Tribunale di Napoli, l'inciampo sul gradino dello scivolo non rappresentava un evento imprevedibile, essendo, invece, una evenienza che poteva ragionevolmente verificarsi (e prevedersi) nel caso in esame, trattandosi di un minore di soli 4 anni che, peraltro, aveva mostrato la propria vivacità (ed imprevedibilità) correndo verso i giochi.
Va peraltro considerato che si trattava di un'attività ludica non solo non programmata (circostanza pacifica in base agli atti di causa) ma anche intrinsecamente pericolosa per un bambino, si ripete, di soli 4 anni (che lo esponeva, pertanto, ad un rischio evitabile;
ciò ribadendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è richiesta una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica).
Dunque, come sostenuto in modo condivisibile dagli appellanti principali, il personale scolastico non ha tenuto, nel caso di specie, una condotta diligente, ossia adeguata alla tenera età dell'alunno, non essendo stato dimostrato dal convenuto, in modo convincente, che la collaboratrice scolastica avesse preso la mano CP_7 del minore mentre si recava in bagno (ciò è stato, anzi, escluso dall'altra teste escussa all'udienza dell'11.2.2022, ossia dall'insegnante ) e, comunque, che lo avesse affiancato o, comunque, aiutato (eventualmente Tes_4 sorreggendolo) mentre saliva sullo scivolo (la teste aveva riferito, al riguardo: “ mi chiede di Testimone_2 Per_1 fare uno scivolo sul gioco e mette un piede in fallo;
come se fosse inciampato sul primo gradino dello scivolo;
dopo di che è caduto a terra con il braccio sotto il corpo…”), al fine di potersi eventualmente attivare prontamente per evitare che inciampasse sul detto gradino (il che, invece, è avvenuto).
Sul punto la suddetta collaboratrice scolastica ha dichiarato, infatti, soltanto – e genericamente- che fosse molto vicina al bambino quando quest'ultimo è caduto.
****
pagina 9 di 15 Passando alla quantificazione dei danni patiti dal minore che il appellato è tenuto a Persona_1 CP_7 risarcire in favore dei suoi genitori (esercenti la potestà genitoriale), la Corte rileva che il ctu nominato in primo grado (dott. ), con valutazioni immuni da vizi logici e giuridici e non contestate da alcuna delle Persona_2 parti, ha così concluso il proprio elaborato peritale (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado):
“Il minore in seguito al sinistro subito in data 12/11/2018, riportò “frattura scomposta metafisi distale radio e ulna a Persona_1 destra trattata chirurgicamente con 2 fili di Kirschner successivamente rimossi”. Alla stabilizzazione delle lesioni, sono residuati postumi permanenti della preesistente integrità psicofisica, che hanno generato un danno biologico;
si può ascrivere quindi al minore Per_1 un danno biologico del 4% (QUATTRO PER CENTO). Le spese documentate sono pari ad € 400,00. Il periodo di inabilità
[...] temporanea totale fu di giorni 5. Quello di inabilità temporanea parziale fu di giorni 35 valutabili al 75%, di giorni 30 al 50% e di giorni 20 valutabili al 25%.”.
Ragion per cui applicando, al caso di specie (non trattandosi di danno derivante da sinistro stradale), le tabelle di Milano aggiornate, da ultimo, al 5.6.2024 (quali utili strumenti di riferimento, al di fuori della circolazione stradale e della responsabilità sanitaria, al fine di costituire un parametro di valutazione omogenea del danno biologico, tenendo conto che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 del d.lgs. n.209/2005 costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 21/11/2023, n. 32373; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10204), il danno non patrimoniale patito dal minore, derivante dalla lesione dell'integrità psico – fisica, va quantificato (tenendo conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro in rapporto all'entità dei postumi permanenti accertati dal ctu), in euro 8.149,00.
A tale importo va aggiunto, sempre in base alle dette tabelle (e tenendo conto delle risultanze peritali), quello, complessivo, di euro 5.893,75, così determinato: a) euro 575,00 per l'invalidità temporanea totale (euro 115 pro die x 5); b) euro 3.018,75 per l'invalidità parziale al 75% per 35 giorni (euro 86,25 pro die x 35); c) euro 1.725,00 per l'invalidità parziale al 50% per 30 giorni (euro 57,5 pro die x 30); d) c) euro 575,00 per l'invalidità parziale al
25% per 20 giorni (euro 28,75 pro die x 20).
Spetta, poi, agli appellanti, anche il risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dal rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23/10/2023, n. 29308; Sez. lavoro,
23/02/2000, n. 2037), chiesto sin dal primo grado e ribadito in appello.
Tale rimborso va riconosciuto nei limiti di euro 400,00, ossia tenendo conto delle spese documentate, secondo quanto accertato dal ctu.
In definitiva, il Ministero appellato deve risarcire a e a (quali genitori esercenti la Parte_1 CP_1 potestà sul minore ) il complessivo importo di euro 14.442,75 (8.149,00 + 5.893,75 + 400). Per_1
Trattandosi, inoltre, di un debito di valore, a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dalla data di insorgenza dell'evento dannoso
(ossia dal 12.11.2018), ma non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17/02/1995, n. 1712; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez. pagina 10 di 15 III, 10/10/2014, n. 21396; Sez. I, 11/05/2007, n. 10884) secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita
(FOI), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884 cit.; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
****
Inoltre, non essendo stata contestata, dalla l'operatività della polizza assicurativa Controparte_5 invocata dalle parti convenute in primo grado a fondamento della domanda di manleva ribadita dal
[...]
Controparte_
anche in appello (ciò correttamente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., essendo tale profilo rimasto assorbito dal rigetto integrale della domanda risarcitoria di parte attrice;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
30/01/2018, n. 2181), la detta compagnia assicuratrice deve tenere indenne il detto relativamente al CP_7 risarcimento dei danni che quest'ultimo deve corrispondere agli attori/appellanti (oltre che relativamente alle spese di lite in favore del difensore antistatario di questi ultimi, come meglio indicato nel prosieguo della motivazione).
****
Quale logica conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale proposto da e a Parte_1 [...]
nei confronti del e, dunque, della soccombenza di quest'ultimo rispetto ai primi, CP_1 Controparte_7 risulta infondato l'appello incidentale proposto dal detto appellato, avente ad oggetto, si ribadisce, la compensazione delle spese di lite del primo grado disposta dal Tribunale di Napoli (impugnazione fondata sull'asserita soccombenza degli attori e, dunque, sull'asserita violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per non avere il
Tribunale condannato questi ultimi al pagamento delle dette spese).
Comportando, invece, la riforma della sentenza impugnata (quanto al rapporto processuale tra attori/appellanti e appellato), la necessità che questa Corte provveda ad una nuova regolamentazione anche delle spese CP_7 del primo grado, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n.
14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483), il Controparte_7 soccombente va condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., di e di (nella detta Parte_1 CP_1 qualità).
Per la stessa ragione (soccombenza del ) le spese della ctu medico – legale espletata in Controparte_7 primo grado (spese comunque da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804) vanno poste definitivamente e interamente a carico del appellato. CP_7
pagina 11 di 15 ****
Risulta fondato, invece, l'appello incidentale proposto dall' Controparte_4 posto che, a fronte della soccombenza degli attori in relazione alla domanda risarcitoria da essi proposta nei confronti del detto (ciò per l'accertato difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo; statuizione, questa, CP_4 divenuta definitiva per la formazione del giudicato interno, si ribadisce), il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannarli al pagamento delle spese di lite, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., anziché disporne la compensazione (motivando tale convincimento in base alla sussistenza di “ragioni di equità”).
Non ricorreva, in effetti, come sostenuto dall'appellante incidentale, alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, co.2, c.p.c. (anche a seguito della sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale) per compensare le spese di lite tra le dette parti.
In base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, infatti, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
Sebbene, dunque, in generale, tra le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018, rientri anche l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa (cfr.
Cass. civ., Sez. V, Ord., 14/09/2025, n. 25170), nel caso di specie non vi era alcuna incertezza, sul punto (ossia sulla legittimazione passiva soltanto del e non anche dell'Istituto scolastico), dal momento che i CP_7 precedenti citati dal primo giudice non solo erano risalenti a molti anni prima (del 2005 e del 2006, in particolare) rispetto all'instaurazione (nel 2020) del giudizio, ma, soprattutto, non risultavano superati da successive pronunce di segno contrario (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, 19/02/2016, n. 3275; Cass. civ., Sez. III, 06/11/2012, n.
19158).
****
La inoltre, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello (e, dunque, della Controparte_5 domanda di risarcimento danni) proposta dagli attori/appellanti nei confronti del appellato, deve CP_7 innanzitutto tenere indenne quest'ultimo – in virtù della incontestata copertura assicurativa (sebbene la polizza sia stata stipulata dall'Istituto scolastico privo di legittimazione passiva, come si desume dalla polizza esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado;
ciò tenendo conto del criterio sussidiario della c.d. interpretazione utile di cui all'art. 1367 c.c., che, compatibilmente con la volontà delle parti, tenda ad attribuire al contratto un pagina 12 di 15 qualche effetto, anche con l'eventuale riferimento all'art. 1891 c.c., anziché negarglielo affatto;
cfr., al riguardo,
Cass. civ., Sez. III, 19/02/2016, n. 3275 cit.) - anche in relazione alle c.d. spese di soccombenza, ossia alle spese che lo stesso deve corrispondere ai danneggiati vittoriosi (avendo il chiesto espressamente, si CP_7 CP_7 ribadisce, sul punto, “per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di dette domande, dichiararsi la compagnia assicurativa appellata tenuta a manlevare parte convenuta per quanto agli attori dovrà corrispondersi a titolo di capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e di CTU.”).
E, tenuto conto della fondatezza della domanda di manleva - dunque della soccombenza della
[...] su tale domanda- quest'ultima deve corrispondere al anche le spese da esso Controparte_5 CP_7 sostenute (nel doppio grado) in relazione al rapporto di garanzia (cfr., sulla distinzione tra spese di lite relative al rapporto di garanzia, spese c.d. di resistenza e spese c.d. di soccombenza, Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/02/2024,
n. 4275).
****
I compensi professionali del doppio grado di giudizio (che le parti soccombenti, come sopra individuate, devono corrispondere a quelle vittoriose), vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (fatta eccezione, quanto all'appello, per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025,
n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2), quanto al primo grado, e, quanto al secondo, per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 in base al valore (euro 14.442,75, tenuto conto del criterio c.d. del decisum) della causa.
Non è superfluo precisare, quanto ai parametri applicabili ai compensi del primo grado, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989; cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664).
****
pagina 13 di 15 Infine va detto che, sebbene sia stato rigettato l'appello incidentale proposto dal , non Controparte_7 sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, dal momento che le Amministrazioni dello Stato, in caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, sono esentate dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 01/09/2025, n. 24294; Sez. lavoro, Ord., 15/06/2025, n. 15998; Sez. V, Ord., 17/03/2025, n. 7053Sez. V, Ord., 04/01/2025, n. 118).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2595/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto, avverso la sentenza n. 4400/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, da e da , quali genitori esercenti la potestà sul minore , nei confronti Parte_1 CP_1 Persona_1 dell di TE di OC (Na). Controparte_4
2. Accoglie l'appello principale proposto, avverso la sentenza n. 4400/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, da e da , quali genitori esercenti la potestà sul minore , nei confronti del Parte_1 CP_1 Persona_1
e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuto e condanna il Controparte_7 [...]
Controparte_
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di e di Parte_1 [...]
(nella detta qualità), di euro 14.442,75 (a titolo di risarcimento danni, di cui euro 14.042,75 per danni non CP_1 patrimoniali ed euro 400,00 per danni patrimoniali), oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al
12.11.2018 e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
3. Rigetta l'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza n. 4400/2023 emessa Controparte_7 dal Tribunale di Napoli.
4. Accoglie l'appello incidentale proposto dall' di TE di Controparte_4
OC (Na) avverso la sentenza n. 4400/2023 emessa dal Tribunale di Napoli e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuti e condanna e (nella detta qualità) al pagamento, Parte_1 CP_1 in solido tra loro e in favore dall' di TE di OC (Na), in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del primo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.538,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei pagina 14 di 15 compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Dichiara tenuti e condanna e (nella detta qualità) al pagamento, in solido tra Parte_1 CP_1 loro e in favore dall' di TE di OC (Na), in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 1.983,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
6. Dichiara tenuto e condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_7 pagamento, in favore dell'avv. Angela Anna Damiano, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di
[...]
e di (nella detta qualità), delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate Parte_1 CP_1 complessivamente, quanto al primo grado, in euro 2.802,5 (di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 2.538,5 per compensi professionali) e, quanto al secondo, in euro 2.365,5 (di cui euro 382,5 per esborsi ed euro 1.983,00 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati),
CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, ponendo le spese della ctu espletata in primo grado definitivamente e interamente a carico del . Controparte_7
7. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_5 tenere indenne il in relazione agli importi che quest'ultimo deve corrispondere a Controparte_7 [...]
e a (nella detta qualità), nonché al loro difensore dichiaratosi antistatario, in forza dei Parte_1 CP_1 capi nn. 2 e 6 del presente dispositivo.
8. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_5 pagamento, in favore del , in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi Controparte_7 professionali del doppio grado di giudizio, liquidati complessivamente, quanto al primo grado, in euro 2.538,5 e, quanto al secondo, in euro 1.983,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 2.12.2025
Il Presidente
US De UL
Il Consigliere estensore
US TA NI
pagina 15 di 15