CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 265/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
SCAVUZZO UGO, AT
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6381/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. CREDITI n. 29584202500005999000 - a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25.6.2025 Ricorrente_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]n.85, elettivamente domiciliato in Brolo nella Indirizzo_2, presso lo Studio del Dott. Difensore_1, tributarista C.F. CF_Difensore_1 - Email_4 Email_1 - tel.0941/562548 dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente alla Dott.ssa Nominativo_1, C.F.CF_1 con studio in Indirizzo_3 PEC zaccaria. Email_5 giusta procura in atti, impugnava intimazioni di pagamento il ruolo e le cartelle di pagamento fondanti il pignoramento presso terzi allo stesso notificato recante codice identificativo fascicolo n.
295/2025/26612 – COD. PROCEDURA 29584202500005999000, si doleva a) dell'omessa notifica delle cartelle fondanti l'intimazione prodromica ai pignoramenti notificati;
b) dell'estinzione dei tributi e degli accessori per intervenuta prescrizione;
c) della maturata decadenza ex art 25 del DPR 602/73;
d) della carenza di motivazione dell'atto impugnato e dell'omessa allegazione ad esso degli atti in esso menzionati;
e) della violazione della legge 241/1990 in ragione dell'omessa indicazione nell'intimazione dell'autorità competente a ricevere e trattare il ricorso e del termine entro cui proporlo;
f) dell'errata applicazione degli interesse e dell'aggio;
g) dell'omessa indicazione nell'intimazione del responsabile del procedimento;
chiedeva, quindi, l'annullamento dell'intimazione con il favore di spese e compensi di lite distratti in favore dei procuratori dott. Difensore_1 e Nominativo_1.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale, preliminarmente, rilevava il difetto di giurisdizione del Giudice adito in merito alle doglianze attinenti alla cartella di pagamento n. 29520190010068423000, avente ad oggetto tributi riferibili all'INAIL, rientranti nella giurisdizione del Giudice Ordinario, sezione Lavoro
e previdenza;
deduceva che le cartelle ai nn. 29520130027235727000, 29520130034557150000,
29520140029858512000, 29520150009705488000, 29520150026479254000 erano state già oggetto di sindacato giudiziale perché impugnate dal ricorrente;
deduceva che prima del pignoramento lo stesso ricorrente aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita a tutela dell'esazione degli stessi tributi (giudizio definito con la sentenza n. 1280/2025); deduceva ancora che
- la cartella n. 29520130027235727000 era stata notificata in data 08/01/2014 a mani proprie e che, successivamente, erano stati emessi i seguenti atti: in data 15/11/2017 AVI n. 29520179011437167000; in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n.
29584202500000772001; in data 31/03/2025 AVI n. 29520249008437685000; in data 24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001; - la cartella n. 29520130034557150000 era stata notificata in data 9.6.2014 e che, successivamente, erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 31/03/2025 AVI n. 29520249008437685000; in data
24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001;
- la cartella n. 29520140029858512000 era stata notificata in data 14.2.2015; e che, successivamente, erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento 29584202500000772001; in data 31/03/2025 AVI n. 29520249008437685000; in data
24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001;
- la cartella n. 29520150004744346000 era stata notificata in data 13.6.2015 e che, successivamente, erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 31/03/2025 AVI n. 29520249008437685000; in data
24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001;
-la cartella n. 29520150009705488000 era stata notificata in data 13.6.2015 e che, successivamente erano sono stati emessi i seguenti atti: in data 09/03/2019 AVI n. 29520189002736600000; in data 08/11/2024 AVI
n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data
31/03/2025 AVI n. 29520249008437685000; in data 28/04/2025 pignoramento n. 29584202500002146001; in data 24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001;
- la cartella n. 29520150026479254000 era stata notificata in data 8.2.2016 e che, successivamente, erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 31/03/2025 AVI n. 29520249008437685000; in data
28/04/2025 pignoramento n. 29584202500002146001; in data 24/06/2025 pignoramento n.
29584202500005999001;
-la cartella n. 29520160024572232000 era stata notificata in data 2.9.2016 e che, successivamente, erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 31/03/2025 AVI n. 29520249008437685000; in data
24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001;
-la cartella n. 29520180007921958000 era stata notificata in data 6.6.2018 e che, successivamente erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 31/03/2025 AVI n. 29520249008437685000; in data
28/04/2025 pignoramento n. 29584202500002146001; in data 24/06/2025 pignoramento n.
29584202500005999001; la cartella n. 29520190010068423000 è stata notificata in data 8.10.2019; successivamente sono stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 31/03/2025 AVI n.
29520249008437685000; in data 28/04/2025 pignoramento n. 29584202500002146001; in data 24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001;
-la cartella n. 29520200008759328000 era stata notificata in data 7.2.2022 e che, successivamente erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 31/03/2025 AVI n. 29520249008437685000; in data
28/04/2025 pignoramento n. 29584202500002146001; in data 24/06/2025 pignoramento n.
29584202500005999001;
-la cartella n. 29520210062400491000 era stata notificata in data 12.11.2022 e che, successivamente erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 28/04/2025 pignoramento n. 29584202500002146001; in data 24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001; -la cartella n. 29520210074252436000 era stata notificata in data 12.11.2022 e che, successivamente erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 28/04/2025 pignoramento n. 29584202500002146001; in data 24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001;
-la cartella n. 29520220013554652000 era stata notificata in data 12.11.2022 e che, successivamente erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 28/04/2025 pignoramento n. 29584202500002146001; in data 24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001;
-la cartella n. 29520230011327685000 era stata notificata in data 25.5.2023 e che, successivamente erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 28/04/2025 pignoramento n. 29584202500002146001; in data 24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001;
-la cartella n. 29520240016985510000 era stata notificata in data 11.7.2024 e che, successivamente erano stati emessi i seguenti atti: in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 28/04/2025 pignoramento n. 29584202500002146001; in data 24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001;
contestava, quindi, l'ammissibilità e la fondatezza di tutte le doglianze del ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, la quale chiedeva del ricorso il rigetto nel merito.
Il ricorrente depositava memoria di replica in data 6.11.2025.
L'esattore depositava memoria di replica in data 13.11.2025.
All'udienza del 25.11.2025 la causa era decisa;
il ricorrente contestava la tardiva produzione dell'esattore e, quindi, l'inutilizzabilità della documentazione prodotta per violazione dell'art. 32 del dlgs 546/1992; le altre parti contestavano e chiedevano il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che il ricorrente ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e che, nonostante ciò, l'udienza odierna è stata destinata alla trattazione del merito della controversia.
Ciò rilevato, va tutelata la posizione dei resistenti i quali, a prescindere dalla gestione telematica del fascicolo ascrivibile alla parte ricorrente (la quale evidentemente non ha correttamente compilato il modulo informatico del deposito flaggando la richiesta correlata all'istanza di cautela proposta), hanno fatto affidamento, nella fase della valutazione dei tempi della costituzione in giudizio e della produzione documentale, sul fatto che sarebbe stata fissata prima l'udienza per il vaglio dell'istanza di sospensione e, solo successivamente, la data per la trattazione del merito della controversia. Ne consegue la valutazione della tempestività della produzione della documentazione dell'esattore (eseguita in data 5.11.2025) stante l'inapplicabilità alla fattispecie del termine (di 20 giorni liberi prima dell'udienza di merito e non destinata al vaglio dell'istanza di sospensione) di cui all'art. 32 del dlgs. 1992 n. 546. Va, poi, dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte adita con riferimento alla porzione di contesa facente leva sull'omessa notifica della cartella di pagamento n. 29520190010068423000, avente ad oggetto tributi riferibili all'INAIL, rientranti nella giurisdizione del Giudice Ordinario, sezione Lavoro e previdenza, una di quelle fondanti il pignoramento presso terzi notificato al contribuente.
Il ricorso, per la restante porzione, è infondato nel merito e va rigettato e ciò per quanto di ragione.
L'esattore costituendosi ha allegato di aver ritualmente notificato tutte le cartelle su indicate ma, soprattutto, di aver ritualmente notificato svariati atti di intimazione intermedi (in data 15/11/2017 AVI n.
29520179011437167000; in data 09/03/2019 AVI n. 29520189002736600000; in data 08/11/2024 AVI n.
29520249015505079000; in data 31/03/2025 AVI n. 29520249008437685000) funzionali alla notifica del pignoramento presso terzi e utili ad interrompere il corso del termine di prescrizione ed a sterilizzare la proponibilità di doglianze avverso la legittimità della procedura notificatoria delle cartelle fondanti dette intimazioni (le stesse poste a fondamento del pignoramento presso terzi); la ritualità della notifica dei quali esclude la rilevanza di qualsivoglia doglianza sulla ritualità della notifica (tutte peraltro a mani del ricorrente ovvero ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) delle cartelle ad essi sottese per effetto dell'omessa tempestiva impugnazione delle prime e dei secondi;
l'eventuale pregressa impugnazione delle cartelle, peraltro, precluderebbe il riesame delle medesime doglianze nella presente sede;
a ciò va soggiunto che il mero raffronto tra la data di notifica di detti avvisi di intimazione (notificati tra il 2017, il 2019, il 2024 ed il marzo
2025) e la data di notifica del pignoramento presso terzi esclude l'estinzione per prescrizione dei tributi e degli accessori (sanzioni e interessi). Dal che l'inammissibilità di tutte le doglianze su indicate proposte, peraltro genericamente e in maniera scarsamente intellegibile, avverso le intimazioni fondanti il pignoramento presso terzi.
Le spese – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente
P.Q.M.
a) dichiara il difetto di giurisdizione della Corte adita e la giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento alla porzione di contesa facente leva sull'omessa notifica della cartella di pagamento n.
29520190010068423000, avente ad oggetto tributi riferibili all'INAIL;
b) rigetta per il resto il ricorso;
c) condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascun resistente delle spese e dei compensi di lite liquidati in complessivi euro 4.500,00 omnia.
Messina, il 25.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. U. Scavuzzo dott.ssa C. Criscenti
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
SCAVUZZO UGO, AT
PATANIA ELVIRA, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6381/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. CREDITI n. 29584202500005999000 - a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25.6.2025 Ricorrente_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]n.85, elettivamente domiciliato in Brolo nella Indirizzo_2, presso lo Studio del Dott. Difensore_1, tributarista C.F. CF_Difensore_1 - Email_4 Email_1 - tel.0941/562548 dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente alla Dott.ssa Nominativo_1, C.F.CF_1 con studio in Indirizzo_3 PEC zaccaria. Email_5 giusta procura in atti, impugnava intimazioni di pagamento il ruolo e le cartelle di pagamento fondanti il pignoramento presso terzi allo stesso notificato recante codice identificativo fascicolo n.
295/2025/26612 – COD. PROCEDURA 29584202500005999000, si doleva a) dell'omessa notifica delle cartelle fondanti l'intimazione prodromica ai pignoramenti notificati;
b) dell'estinzione dei tributi e degli accessori per intervenuta prescrizione;
c) della maturata decadenza ex art 25 del DPR 602/73;
d) della carenza di motivazione dell'atto impugnato e dell'omessa allegazione ad esso degli atti in esso menzionati;
e) della violazione della legge 241/1990 in ragione dell'omessa indicazione nell'intimazione dell'autorità competente a ricevere e trattare il ricorso e del termine entro cui proporlo;
f) dell'errata applicazione degli interesse e dell'aggio;
g) dell'omessa indicazione nell'intimazione del responsabile del procedimento;
chiedeva, quindi, l'annullamento dell'intimazione con il favore di spese e compensi di lite distratti in favore dei procuratori dott. Difensore_1 e Nominativo_1.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale, preliminarmente, rilevava il difetto di giurisdizione del Giudice adito in merito alle doglianze attinenti alla cartella di pagamento n. 29520190010068423000, avente ad oggetto tributi riferibili all'INAIL, rientranti nella giurisdizione del Giudice Ordinario, sezione Lavoro
e previdenza;
deduceva che le cartelle ai nn. 29520130027235727000, 29520130034557150000,
29520140029858512000, 29520150009705488000, 29520150026479254000 erano state già oggetto di sindacato giudiziale perché impugnate dal ricorrente;
deduceva che prima del pignoramento lo stesso ricorrente aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita a tutela dell'esazione degli stessi tributi (giudizio definito con la sentenza n. 1280/2025); deduceva ancora che
- la cartella n. 29520130027235727000 era stata notificata in data 08/01/2014 a mani proprie e che, successivamente, erano stati emessi i seguenti atti: in data 15/11/2017 AVI n. 29520179011437167000; in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n.
29584202500000772001; in data 31/03/2025 AVI n. 29520249008437685000; in data 24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001; - la cartella n. 29520130034557150000 era stata notificata in data 9.6.2014 e che, successivamente, erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 31/03/2025 AVI n. 29520249008437685000; in data
24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001;
- la cartella n. 29520140029858512000 era stata notificata in data 14.2.2015; e che, successivamente, erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento 29584202500000772001; in data 31/03/2025 AVI n. 29520249008437685000; in data
24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001;
- la cartella n. 29520150004744346000 era stata notificata in data 13.6.2015 e che, successivamente, erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 31/03/2025 AVI n. 29520249008437685000; in data
24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001;
-la cartella n. 29520150009705488000 era stata notificata in data 13.6.2015 e che, successivamente erano sono stati emessi i seguenti atti: in data 09/03/2019 AVI n. 29520189002736600000; in data 08/11/2024 AVI
n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data
31/03/2025 AVI n. 29520249008437685000; in data 28/04/2025 pignoramento n. 29584202500002146001; in data 24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001;
- la cartella n. 29520150026479254000 era stata notificata in data 8.2.2016 e che, successivamente, erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 31/03/2025 AVI n. 29520249008437685000; in data
28/04/2025 pignoramento n. 29584202500002146001; in data 24/06/2025 pignoramento n.
29584202500005999001;
-la cartella n. 29520160024572232000 era stata notificata in data 2.9.2016 e che, successivamente, erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 31/03/2025 AVI n. 29520249008437685000; in data
24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001;
-la cartella n. 29520180007921958000 era stata notificata in data 6.6.2018 e che, successivamente erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 31/03/2025 AVI n. 29520249008437685000; in data
28/04/2025 pignoramento n. 29584202500002146001; in data 24/06/2025 pignoramento n.
29584202500005999001; la cartella n. 29520190010068423000 è stata notificata in data 8.10.2019; successivamente sono stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 31/03/2025 AVI n.
29520249008437685000; in data 28/04/2025 pignoramento n. 29584202500002146001; in data 24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001;
-la cartella n. 29520200008759328000 era stata notificata in data 7.2.2022 e che, successivamente erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 31/03/2025 AVI n. 29520249008437685000; in data
28/04/2025 pignoramento n. 29584202500002146001; in data 24/06/2025 pignoramento n.
29584202500005999001;
-la cartella n. 29520210062400491000 era stata notificata in data 12.11.2022 e che, successivamente erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 28/04/2025 pignoramento n. 29584202500002146001; in data 24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001; -la cartella n. 29520210074252436000 era stata notificata in data 12.11.2022 e che, successivamente erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 28/04/2025 pignoramento n. 29584202500002146001; in data 24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001;
-la cartella n. 29520220013554652000 era stata notificata in data 12.11.2022 e che, successivamente erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 28/04/2025 pignoramento n. 29584202500002146001; in data 24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001;
-la cartella n. 29520230011327685000 era stata notificata in data 25.5.2023 e che, successivamente erano stati emessi i seguenti atti: in data 08/11/2024 AVI n. 29520249015505079000; in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 28/04/2025 pignoramento n. 29584202500002146001; in data 24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001;
-la cartella n. 29520240016985510000 era stata notificata in data 11.7.2024 e che, successivamente erano stati emessi i seguenti atti: in data 19/02/2025 pignoramento n. 29584202500000772001; in data 28/04/2025 pignoramento n. 29584202500002146001; in data 24/06/2025 pignoramento n. 29584202500005999001;
contestava, quindi, l'ammissibilità e la fondatezza di tutte le doglianze del ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina, la quale chiedeva del ricorso il rigetto nel merito.
Il ricorrente depositava memoria di replica in data 6.11.2025.
L'esattore depositava memoria di replica in data 13.11.2025.
All'udienza del 25.11.2025 la causa era decisa;
il ricorrente contestava la tardiva produzione dell'esattore e, quindi, l'inutilizzabilità della documentazione prodotta per violazione dell'art. 32 del dlgs 546/1992; le altre parti contestavano e chiedevano il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che il ricorrente ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e che, nonostante ciò, l'udienza odierna è stata destinata alla trattazione del merito della controversia.
Ciò rilevato, va tutelata la posizione dei resistenti i quali, a prescindere dalla gestione telematica del fascicolo ascrivibile alla parte ricorrente (la quale evidentemente non ha correttamente compilato il modulo informatico del deposito flaggando la richiesta correlata all'istanza di cautela proposta), hanno fatto affidamento, nella fase della valutazione dei tempi della costituzione in giudizio e della produzione documentale, sul fatto che sarebbe stata fissata prima l'udienza per il vaglio dell'istanza di sospensione e, solo successivamente, la data per la trattazione del merito della controversia. Ne consegue la valutazione della tempestività della produzione della documentazione dell'esattore (eseguita in data 5.11.2025) stante l'inapplicabilità alla fattispecie del termine (di 20 giorni liberi prima dell'udienza di merito e non destinata al vaglio dell'istanza di sospensione) di cui all'art. 32 del dlgs. 1992 n. 546. Va, poi, dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte adita con riferimento alla porzione di contesa facente leva sull'omessa notifica della cartella di pagamento n. 29520190010068423000, avente ad oggetto tributi riferibili all'INAIL, rientranti nella giurisdizione del Giudice Ordinario, sezione Lavoro e previdenza, una di quelle fondanti il pignoramento presso terzi notificato al contribuente.
Il ricorso, per la restante porzione, è infondato nel merito e va rigettato e ciò per quanto di ragione.
L'esattore costituendosi ha allegato di aver ritualmente notificato tutte le cartelle su indicate ma, soprattutto, di aver ritualmente notificato svariati atti di intimazione intermedi (in data 15/11/2017 AVI n.
29520179011437167000; in data 09/03/2019 AVI n. 29520189002736600000; in data 08/11/2024 AVI n.
29520249015505079000; in data 31/03/2025 AVI n. 29520249008437685000) funzionali alla notifica del pignoramento presso terzi e utili ad interrompere il corso del termine di prescrizione ed a sterilizzare la proponibilità di doglianze avverso la legittimità della procedura notificatoria delle cartelle fondanti dette intimazioni (le stesse poste a fondamento del pignoramento presso terzi); la ritualità della notifica dei quali esclude la rilevanza di qualsivoglia doglianza sulla ritualità della notifica (tutte peraltro a mani del ricorrente ovvero ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) delle cartelle ad essi sottese per effetto dell'omessa tempestiva impugnazione delle prime e dei secondi;
l'eventuale pregressa impugnazione delle cartelle, peraltro, precluderebbe il riesame delle medesime doglianze nella presente sede;
a ciò va soggiunto che il mero raffronto tra la data di notifica di detti avvisi di intimazione (notificati tra il 2017, il 2019, il 2024 ed il marzo
2025) e la data di notifica del pignoramento presso terzi esclude l'estinzione per prescrizione dei tributi e degli accessori (sanzioni e interessi). Dal che l'inammissibilità di tutte le doglianze su indicate proposte, peraltro genericamente e in maniera scarsamente intellegibile, avverso le intimazioni fondanti il pignoramento presso terzi.
Le spese – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente
P.Q.M.
a) dichiara il difetto di giurisdizione della Corte adita e la giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento alla porzione di contesa facente leva sull'omessa notifica della cartella di pagamento n.
29520190010068423000, avente ad oggetto tributi riferibili all'INAIL;
b) rigetta per il resto il ricorso;
c) condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascun resistente delle spese e dei compensi di lite liquidati in complessivi euro 4.500,00 omnia.
Messina, il 25.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. U. Scavuzzo dott.ssa C. Criscenti