Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 265
CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Omessa notifica delle cartelle fondanti l'intimazione

    La Corte ritiene che la notifica di atti intermedi di intimazione (AVI) e dei pignoramenti successivi, avvenuta in data successiva alla notifica delle cartelle e prima della notifica del pignoramento presso terzi, interrompa i termini di prescrizione e renda inammissibili le doglianze sulla notifica delle cartelle, a causa dell'omessa tempestiva impugnazione degli atti successivi. Inoltre, l'eventuale pregressa impugnazione delle cartelle precluderebbe il riesame nella presente sede.

  • Inammissibile
    Estinzione dei tributi per intervenuta prescrizione

    La Corte ritiene che il raffronto tra la data di notifica degli avvisi di intimazione (intervenuti tra il 2017 e il marzo 2025) e la data di notifica del pignoramento presso terzi esclude l'estinzione per prescrizione dei tributi e degli accessori.

  • Inammissibile
    Decadenza ex art. 25 DPR 602/73

    La Corte ritiene che la notifica di atti intermedi di intimazione (AVI) e dei pignoramenti successivi, avvenuta in data successiva alla notifica delle cartelle e prima della notifica del pignoramento presso terzi, interrompa i termini di prescrizione e renda inammissibili le doglianze sulla notifica delle cartelle, a causa dell'omessa tempestiva impugnazione degli atti successivi. Inoltre, l'eventuale pregressa impugnazione delle cartelle precluderebbe il riesame nella presente sede.

  • Inammissibile
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato e omessa allegazione degli atti menzionati

    La Corte ritiene che la notifica di atti intermedi di intimazione (AVI) e dei pignoramenti successivi, avvenuta in data successiva alla notifica delle cartelle e prima della notifica del pignoramento presso terzi, interrompa i termini di prescrizione e renda inammissibili le doglianze sulla notifica delle cartelle, a causa dell'omessa tempestiva impugnazione degli atti successivi. Inoltre, l'eventuale pregressa impugnazione delle cartelle precluderebbe il riesame nella presente sede.

  • Inammissibile
    Violazione Legge 241/1990 per omessa indicazione autorità competente e termine per ricorso

    La Corte ritiene che la notifica di atti intermedi di intimazione (AVI) e dei pignoramenti successivi, avvenuta in data successiva alla notifica delle cartelle e prima della notifica del pignoramento presso terzi, interrompa i termini di prescrizione e renda inammissibili le doglianze sulla notifica delle cartelle, a causa dell'omessa tempestiva impugnazione degli atti successivi. Inoltre, l'eventuale pregressa impugnazione delle cartelle precluderebbe il riesame nella presente sede.

  • Inammissibile
    Errata applicazione degli interessi e dell'aggio

    La Corte ritiene che la notifica di atti intermedi di intimazione (AVI) e dei pignoramenti successivi, avvenuta in data successiva alla notifica delle cartelle e prima della notifica del pignoramento presso terzi, interrompa i termini di prescrizione e renda inammissibili le doglianze sulla notifica delle cartelle, a causa dell'omessa tempestiva impugnazione degli atti successivi. Inoltre, l'eventuale pregressa impugnazione delle cartelle precluderebbe il riesame nella presente sede.

  • Inammissibile
    Omessa indicazione del responsabile del procedimento

    La Corte ritiene che la notifica di atti intermedi di intimazione (AVI) e dei pignoramenti successivi, avvenuta in data successiva alla notifica delle cartelle e prima della notifica del pignoramento presso terzi, interrompa i termini di prescrizione e renda inammissibili le doglianze sulla notifica delle cartelle, a causa dell'omessa tempestiva impugnazione degli atti successivi. Inoltre, l'eventuale pregressa impugnazione delle cartelle precluderebbe il riesame nella presente sede.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per tributi INAIL

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alla porzione di contesa inerente la cartella di pagamento n. 29520190010068423000, avente ad oggetto tributi riferibili all'INAIL, affermando la giurisdizione del Giudice Ordinario, sezione Lavoro e previdenza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 265
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 265
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo