Ordinanza cautelare 2 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 2 dicembre 2024
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00908/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01244/2024 REG.RIC.
N. 01246/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1244 del 2024, proposto da
AM Engineering s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Neri e Clara Silvano, con domicilio eletto presso lo studio Giuliano Neri in Padova, Galleria Duomo n. 5 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grumolo delle Abbadesse, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Malo, via Gorizia n. 18 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PA s.r.l., non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2024, proposto da
PA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Trinco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grumolo delle Abbadesse, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato con domicilio eletto presso lo studio Dario Meneguzzo in Malo, via Gorizia n. 18 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AM Engineering s.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso iscritto al r.g. 1244/2024
- della nota prot. 5653 del 21 giugno 2024, con la quale è stata disposta la sospensione della SCIA di fine lavori e contestuale agibilità presentata in data 3 giugno 2024;
- della nota prot. 6730 del 31 luglio 2024, con la quale è stata negata la richiesta di proroga del termine per la conformazione della SCIA e sono stati disposti l’inibitoria della medesima SCIA, “ il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti per l’area interessata dalla c.d. pergola bioclimatica ”;
- dell’ordinanza di demolizione prot. 7578 del 3 settembre 2024, con la quale sono stati disposti la completa rimozione del manufatto metallico installato e il ripristino della pergola secondo la posizione e le dimensioni precedentemente autorizzate, con contestuale divieto di utilizzo della suddetta parte di immobile in quanto priva di agibilità;
- ove dovesse occorrere, del regolamento edilizio del Comune di Grumolo delle Abbadesse, nella parte in cui detta la definizione di «pergotenda» (art. 4, comma 13, lett. a), laddove dovesse essere inteso nel senso di non qualificare come «pergotenda» la struttura che, a copertura, preveda alette metalliche mobili;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
quanto all’atto introduttivo del ricorso iscritto al r.g. 1246/2024
- dell’ordinanza del 21 giugno 2024 del Comune di Grumolo delle Abbadesse, notificata alla ricorrente in pari data;
- di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in correlazione;
quanto ai motivi aggiunti del ricorso iscritto al r.g. 1246/2024
- della nota prot. 6730 del 31 luglio 2024, con la quale è stata negata la richiesta di proroga del termine per la conformazione della SCIA e sono stati disposti l’inibitoria della medesima SCIA, “ il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti per l’area interessata dalla c.d. pergola bioclimatica ”;
- dell’ordinanza di demolizione prot. 7578 del 3 settembre 2024, con la quale sono stati disposti la completa rimozione del manufatto metallico installato e il ripristino della pergola secondo la posizione e le dimensioni precedentemente autorizzate, con contestuale divieto di utilizzo della suddetta parte di immobile in quanto priva di agibilità;
- ove occorrer possa, del regolamento edilizio del Comune di Grumolo delle Abbadesse, nella parte in cui detta la definizione di «pergotenda» (art. 4, comma 13, lett. a), laddove dovesse essere inteso nel senso di non qualificare come «pergotenda» la struttura che, a copertura, preveda alette metalliche mobili;
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grumolo delle Abbadesse;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026 il dott. ND IZ e uditi per le parti i difensori Neri, Trinco e, in dichiarata delega dell’avv. Meneguzzo, Piola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. La AM Engineering s.r.l. (d’ora in avanti, AM) ha presentato in data 7 agosto 2023 una SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23 d.P.R. 380/2001 per lavori di “ ristrutturazione interna di un fabbricato commerciale-residenziale con la realizzazione di un’unica unità commerciale ”, aventi ad oggetto un immobile sito nel Comune di Grumolo delle Abbadesse, alla via Nazionale n. 32.
Nello specifico, il progetto prevedeva la ristrutturazione e l’adeguamento impiantistico dell’edificio esistente al fine di insediarvi un’attività di ristorazione, con rifacimento della pavimentazione interna, dei servizi igienici e sostituzione degli infissi, unitamente alla realizzazione di un impianto fotovoltaico pari a 5 kW a supporto dell’impianto di climatizzazione ambientale.
Il progetto prevedeva altresì il rifacimento della “ pergola sul lato est ridotta rispetto alla precedente pompeiana autorizzata con la pratica V13/02A del 13.06.03 ”. Tale struttura veniva qualificata in sede progettuale quale «pergotenda», da realizzarsi in sostituzione di quella assentita con DIA 61/2007.
Con una prima richiesta di conformazione dell’attività e integrazione documentale del 7 novembre 2023, il Comune ha chiesto, con riferimento specifico alla «pergotenda», che la stessa si conformasse alle previsioni di cui all’art. 4 del regolamento edilizio comunale e, in particolare, che rispettasse il limite massimo di 20 mq per unità immobiliare, nonché la distanza minima degli edifici dal confine stradale per le strade di tipo “E” pari a 10 metri.
La AM, dopo avere evidenziato che sarebbero state rispettate sia le dimensioni e le distanze legittimamente preesistenti, a seguito della definizione della pratica ha provveduto al versamento del contributo di costruzione determinato dal Comune.
In data 3 giugno 2024, la AM ha presentato la SCIA di fine lavori con contestuale agibilità del fabbricato ai sensi dell’art. 24 d.P.R. 380/2001, a fronte della quale il Comune, con atto prot. 5653 del 21 giugno 2024, ha ritenuto di dover esercitare i propri poteri di tipo inibitorio e ripristinatorio ravvisando delle difformità nella realizzazione della «pergotenda» rispetto al progetto previsto.
In particolare, mentre il progetto prevedeva la realizzazione di una “ pompeiana scoperta composta da n. 3 pilastri verticali e da una struttura superiore orizzontale costituita da travetti su montanti secondo la posizione e le dimensioni precedentemente autorizzate con pratica edilizia n. 13/2002 del 15.03.2002, pari a 8,90 m per 6,30 m per un’altezza sotto trave pari a 3,10 m ”, secondo il Comune sarebbe stato realizzato un manufatto con una dimensione di 5,9 m per 10 m, con altezza di 2,80 m, “ chiuso verticalmente con vetrate scorrevoli e la copertura con alette orientabili meccaniche ”.
Sempre secondo il Comune, la struttura con queste caratteristiche costruttive avrebbe dovuto rispettare le distanze dai confini di proprietà (5 m) e dalle strade (7,5 m).
È stata conseguentemente ordinata la conformazione dell’attività, ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge 241/1990, mediante “ la completa rimozione entro 30 giorni […] del manufatto metallico installato delle dimensioni di pianta di 5,9 mt per 10,00 mt con altezza 2,80 mt ”, con contestuale “ ripristino della pergola secondo la posizione e le dimensioni precedentemente autorizzate [...] conformemente a quanto riportato negli elaborati grafici di progetto ”.
In data 16 luglio 2024, la AM – unitamente alla PA s.r.l. (d’ora in avanti, solo PA), la società conduttrice dell’immobile destinato all’esercizio di un’attività di ristorazione – ha presentato motivata richiesta di proroga rispetto al termine fissato, corrispondente al minimo di legge, anche “in considerazione dell’esigenza di compiere un adeguato approfondimento delle contestazioni sollevate con il precitato provvedimento ”.
L’amministrazione comunale, con provvedimento prot. 6370 del 31 luglio 2024, ha negato la predetta proroga e ha altresì disposto “ il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti da essa per l’area interessata dalla c.d. pergola bioclimatica ”.
A tale inibitoria è seguita l’ordinanza di demolizione assunta in data 3 settembre 2024, prot. 7578, con la quale, da un lato, è stata confermata l’inefficacia della SCIA presentata per la fine lavori e l’agibilità, considerata illegittima per la parte di immobile interessata dalla c.d. «pergola bioclimatica», e, dall’altro, è stata ordinata la completa rimozione del manufatto metallico installato con ripristino della pergola secondo la posizione e le dimensioni precedentemente autorizzate; da ultimo, è stato fatto divieto di utilizzare la suddetta parte di immobile in quanto priva di agibilità.
2. I due provvedimenti di inibizione degli effetti della SCIA e la successiva ordinanza di demolizione – unitamente all’art. 4, comma 13, lett. a), del regolamento edilizio comunale – sono stati conseguentemente impugnati dalla AM, con atto introduttivo notificato in data 20 settembre 2024 e depositato in data 17 ottobre 2024, iscritto al r.g. 1244/2024.
Nella circostanza, nel chiedere l’annullamento dei predetti atti, previa sospensione della loro efficacia, sono state formulate le seguenti doglianze:
(i) Eccesso di potere: erronea rappresentazione dei presupposti in fatto.
I tre provvedimenti impugnati si baserebbero su una ricostruzione fattuale erronea. Dalla documentazione allegata alla SCIA si evincerebbe espressamente la realizzazione di una pergotenda; le misure del manufatto realizzato (5,9 x 10 x 2,80 m) sarebbero tali da fare rientrare lo stesso entro la sagoma di quello precedentemente assentito; la struttura sarebbe priva di vetrate esterne;
(ii) Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 380/2001; eccesso di potere: travisamento.
Il Comune avrebbe assimilato il manufatto a una “ pergola bioclimatica ” e avrebbe ricondotto la copertura ad una “ tettoia ”, basandosi sulle definizioni uniformi del regolamento edilizio tipo.
La copertura, in realtà, sarebbe stata realizzata “ con alette orientabili metalliche ” e costituirebbe un’opera a protezione dal sole, come indentificata, da ultimo, dall’art. 6, comma 1, lett. b- ter ), d.P.R. 380/2001;
(iii) Eccesso di potere: violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
La prescrizione di completa rimozione della struttura, e non soltanto delle vetrate, sarebbe manifestamente sproporzionata, irragionevole, iniqua e ingiustamente punitiva.
3. Parallelamente alla proposizione del succitato ricorso, anche la società PA, nella sua veste di destinataria della notifica a mezzo PEC dell’ordinanza di demolizione diretta alla AM, ha impugnato quest’ultimo atto e quelli ad esso correlati.
L’atto introduttivo – notificato in data 18 settembre 2024, depositato in data 17 ottobre 2024 e iscritto al r.g. 1246/2024 – è stato affidato a quattro motivi di ricorso:
(i) Violazione di legge: sul mancato rispetto delle norme relative al procedimento amministrativo nonché violazione dei principi di buona fede ed affidamento nonché difetto di motivazione.
Il predetto provvedimento sarebbe carente di quegli elementi necessari e costituitivi tali da renderlo legittimo oltre che idoneo al raggiungimento dello scopo.
Tra l’altro, oltre ad essere indirizzato e rivolto unicamente alla AM, non sarebbe stato preceduto dall’avviso di avvio del procedimento amministrativo e sarebbe comunque carente dal punto di vista motivazionale;
(ii) Violazione dell’art. 7 legge 241/1990.
La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento avrebbe impedito la necessaria partecipazione allo stesso con la conseguente violazione di fondamentali principi costituzionali quali quello dell’imparzialità dell’amministrazione;
(iii) Violazione di legge in ordine all’applicazione dell’art. 6 d.P.R. 380/2001 e conseguente illegittimità dell’ordine di inibizione all’uso.
Con l’approvazione del d.l. 69/2024, all’elenco degli interventi ammessi dall’art. 6 d.P.R. 380/2001, sarebbero state aggiunte anche le tende e le pergotende tra gli interventi di edilizia libera, mentre per le vetrate panoramiche amovibili è stata introdotta una piccola modifica;
(iv) Illegittimità dell’ordine di inibizione all’uso della “pergola”.
L’ordinanza di demolizione sarebbe viziata per non avere tenuto conto del recente orientamento giurisprudenziale improntato al canone di proporzionalità e ragionevolezza.
4. La stessa società PA, in data 24 ottobre 2024, ha depositato i motivi aggiunti, con richiesta di misura cautelare diretta alla sospensione del provvedimento impugnato con l’atto introduttivo, formulando due doglianze – (i) Eccesso di potere: erronea rappresentazione dei presupposti in fatto; (ii) Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 380/2001; eccesso di potere: travisamento – modellate sui primi due vizi-motivi articolati dalla AM nel proprio ricorso.
5. Il Comune si è costituito in entrambi i giudizi (r.g. 1244/2024 e r.g. 1246/2024) con due distinte memorie depositate entrambe in data 28 ottobre 2024 chiedendo, oltre al rigetto della domanda cautelare, la reiezione dei ricorsi per i quali ha anche sollevato delle eccezioni in rito.
6. All’esito della camera di consiglio del 28 novembre 2024, sono state adottate le ordinanze di rigetto nn. 491 e 493 pubblicate in data 2 dicembre 2024, ove, dopo avere illustrato le caratteristiche e le dimensioni del manufatto, è stato rilevato che “la struttura così come realizzata e rappresentata si [differenziava] dalla precedente sostanzialmente per la creazione di nuovi volumi, i quali, in ipotesi, [sarebbero venuti] meno seduta stante con l’eliminazione delle pareti costituite sia dalle parti in vetro sia da quelle in metallo ” .
7. A seguito delle predette ordinanze, in data 4 febbraio 2025, il legale di PA ha comunicato al Comune l’avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino in conformità alle indicazioni fornite da questo Tribunale.
L’Ente locale, nel fornire riscontro alla citata comunicazione, ha chiesto di poter avere prova dell’adempimento, riservandosi di accertare lo stesso.
In data 15 aprile 2025, la polizia locale ha effettuato un sopralluogo sui luoghi di causa, constatando, da un lato, la rimozione della parte in metallo fissa a contorno della veranda, dall’altro, la chiusura del manufatto realizzata a mezzo di “ vetrate scorrevoli ”.
Il Comune, pertanto, alla luce di quanto precisato da questo Tribunale relativamente alla rimozione delle parti sia in vetro sia in metallo, ha qualificato quanto rilevato come ottemperanza parziale e ha trasmesso, in data 11 settembre 2025, alla due società AM e PA l’accertamento di inottemperanza.
8. All’udienza pubblica del 2 aprile 2026, fissata a seguito di istanze di prelievo (depositate in data 22 gennaio 2026) e prima della quale le parti hanno scambiato memorie e repliche per ambedue i giudizi pendenti, le cause sono state trattenute per la decisione.
IT
1. In via preliminare, ex art. 70 c.p.a., deve disporsi la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, attesa l’unitarietà della vicenda scrutinata e la connessione esistente tra i provvedimenti impugnati.
2. Ancora in via preliminare, occorre esaminare le eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione: l’una di parziale inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse ad impugnare un atto non immediatamente lesivo; l’altra di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare un atto successivo.
A detta del Comune, infatti, l’ordine di conformazione della SCIA di fine lavori e agibilità dovrebbe qualificarsi come atto meramente endoprocedimentale in quanto residuerebbe una scelta in capo al privato se conformarsi o meno a quanto prescritto dal Comune.
Infine, l’accertamento della sostituzione delle pareti in vetro e metallo con pareti in solo vetro configurerebbe una parziale ottemperanza all’ordine del giudice e, dunque, una vera e propria inottemperanza che, non essendo stata gravata, andrebbe intesa come un’acquiescenza al provvedimento ripristinatorio.
3. Entrambe le eccezioni sono infondate.
Per quanto concerne l’ordine di conformazione, lo stesso contiene una ricostruzione in fatto e diritto della fattispecie, posta a fondamento del successivo ordine di demolizione, radicalmente contestata dalla società proprietaria dell’immobile.
Inoltre, l’amministrazione, nella parte in cui ordina la realizzazione di una serie di interventi ai fini della conformazione della SCIA, esercita i propri poteri facendo rientrare l’atto in argomento nel paradigma del provvedimento lesivo.
Per quanto riguarda l’asserita inottemperanza derivante dalla mera eliminazione delle paratoie in metallo, la stessa, oltre a necessitare di uno scrutinio in concreto ai fini della sua qualificazione, è stata cristallizzata in un atto di accertamento in pendenza del ricorso avverso l’ingiunzione a demolire che ne ha congelato l’efficacia.
4. Possono ora esaminarsi le questioni afferenti al merito.
5. I ricorsi meritano l’accoglimento per la fondatezza dei primi due motivi di gravame dell’atto introduttivo della AM, riproposti sostanzialmente in modo speculare nel ricorso per motivi aggiunti della PA.
Vero è che originariamente era stata autorizzata una struttura aperta, diversa da quella realizzata e modificata dalle società ricorrenti, tuttavia occorre interrogarsi in che misura quest’ultima rispetti le distanze e sia effettivamente rilevante da un punto vista volumetrico.
Per quanto concerne il primo aspetto, come già evidenziato nell’ordinanza cautelare, “ sulla base della documentazione (anche fotografica) versata in giudizio, la struttura realizzata (i) si distingue, sotto il profilo delle dimensioni, per misure (5,9×10×2,80 m) che la fanno rientrare entro la sagoma di quella precedentemente assentita che aveva, a livello progettuale, misure maggiori (6,32×11×3,10 m); (ii) ha una minore altezza compensata da un innalzamento della piattaforma sottostante di 30 cm; (iii) è maggiormente distante dalla strada […]”.
Per quanto attiene al secondo aspetto, invece, deve rilevarsi che le caratteristiche che connotato il manufatto, ossia la presenza di una copertura non edilizia e di pareti costituite da vetrate scorrevoli, sono tali da escludere la loro idoneità a creare volume.
A ben vedere, infatti, la struttura può essere qualificata come «pergola bioclimatica» in quanto è costituita da una copertura ottenuta “ con alette orientabili metalliche ”. Tale modalità di costruzione – secondo la letteratura specializzata – è finalizzata a regolare il microclima sottostante in modo naturale: la diversa inclinazione delle alette (o delle lamelle) consente, a seconda delle situazioni, di modulare l’irraggiamento solare e favorire la ventilazione ovvero di assicurare una protezione dalla pioggia.
Va da sé che si è dinanzi a qualcosa di diverso dalla tettoia, ossia dall’“ elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali ”, così come definita dall’art. 2 del regolamento edilizio comunale che richiama le definizioni uniformi contenute nell’allegato A dell’Intesa Governo-Regioni-Comuni del 20 ottobre 2016.
Tale copertura, che già si distingue per le funzioni che assolve, non può costituire il cielo di un manufatto il cui volume dovrebbe, in tesi, derivare da pareti che non sono fisse essendo scorrevoli.
In detta prospettiva, dunque, la struttura ricade nella previsione della lettera b- ter ) dell’art. 6 d.P.R. 380/2001 – inserita dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 – ossia tra gli interventi che astrattamente possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo.
La citata disposizione (nel primo periodo), nell’elencare “ le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici ”, annovera anche le “ tende a pergola […] bioclimatiche […] con elementi di protezione solare mobili o regolabili ”, precisando (nel secondo periodo) che non è consentita “ la creazione di uno spazio stabilmente chiuso” e che comunque le “ caratteristiche tecnico-costruttive e [il] profilo estetico” devono essere “tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche”.
Nel caso in esame, il fatto che vi siano delle lastre di vetro mobili a delimitare il perimetro della struttura, da un lato, esclude la creazione dello “ spazio stabilmente chiuso ”, dall’altro, valorizza il “ profilo estetico ” con un’evidente riduzione dell’impatto visivo e dell’ingombro, il tutto in linea con la finalità recentemente perseguita dal legislatore nazionale – attraverso l’“ introduzione di disposizioni di semplificazione in materia edilizia e urbanistica ” – “ di superare le incertezze applicative che rendono problematica l’attività degli enti locali, di cittadini ed imprese ”(preambolo del d.l. 29 maggio 2024, n. 69).
Al riguardo, particolarmente significativa è la pronuncia richiamata da AM nella sua memoria conclusionale nel cui alveo può collocarsi anche l’interpretazione della disciplina di settore sopra illustrata: “[…] l’art. 6 del D.P.R. 380 del 2001 stabilisce che tra le attività di edilizia libera rientrano gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, categoria nella quale, nelle indicazioni dell’allegato al D.M. 2 marzo 2018 ‘Glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera’, al n. 50, sono incluse le pergotende, le cui caratteristiche sono riportate dalla giurisprudenza alla mancanza di elementi di fissità, stabilità e permanenza di chiusura degli spazi esterni finalizzata ad una migliore fruizione degli stessi.
Le vetrate laterali non fanno perdere alla struttura le caratteristiche di precaria delimitazione dello spazio esterno né trasformano lo spazio esterno, in quanto ne rendono solo maggiore la vivibilità, secondo le indicazioni elaborate dalla giurisprudenza con riferimento alle pergotende. Manca, infatti, in tal caso quella attività di trasformazione dell’organismo edilizio che caratterizza la ristrutturazione edilizia […] .
Diverso il caso in cui l’area esterna, oltre che delimitata da vetrate richiudibili ed amovibili, venga collegata agli impianti dell’appartamento e dotata di riscaldamento o di altri impianti di areazione, in quanto, in tal caso, muterebbe significativamente la destinazione funzionale dello spazio ” (Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2025, n. 607).
In buona sostanza, ciò che fa premio ai fini della qualificazione dell’organismo edilizio di cui si discute non è la superficie che questo occupa – che peraltro, nella fattispecie, è di circa 60 mq ed è utilizzata diversamente a seconda delle stagioni e delle condizioni meteorologiche – quanto piuttosto la mancanza di uno spazio stabilmente chiuso capace di comportare una trasformazione del territorio.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le altre censure, i ricorsi devono essere accolti e, per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.
7. Le spese del giudizio, considerata la novità delle questioni trattate in ragione delle modifiche apportate alla disciplina di settore, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA FL, Presidente
Elena Garbari, Consigliere
ND IZ, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| ND IZ | RA FL |
IL SEGRETARIO