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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
In composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Carlo
Salvatore Hamel, all'esito della discussione ex art. 281-sexies c.p.c. sostituita da scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2810 del Ruolo Generale del 2021
TRA
e , quest'ultima in persona del procuratore TE Parte_2
generale, rappresentate e difese dall'avv. Roberto Parte_3
Guarnotta ed elettivamente domiciliate, giusta procura in atti, presso lo studio del difensore, sito in Trapani, nella via Virgilio n. 11,
Attrici
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Ruggirello RO
ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, presso lo studio del difensore, sito in Trapani, nella via Virgilio n. 61,
E
, rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Controparte_2
Barraco ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, presso lo studio del difensore, sito in Paceco, nella via T.S. Montalto n. 13
Convenuti
E nei confronti di , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bellet ed Controparte_3
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, presso lo studio del difensore, sito in Trapani, nella Piazza Ciaccio Montalto n. 11;
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Maione ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, presso lo studio del difensore, sito in
Roma, nella via Salaria n. 213
Terzi chiamati
E di
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante CP_5 P.IVA_1
pro tempore
Terza chiamata contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno dedotto di aver sottoscritto, con TE Parte_2
in data 9.4.2010, un contratto d'appalto relativo RO
all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato di loro proprietà, sito in Trapani, contrada Locogrande, nella via dei Borgesi n.
17, descritti in un progetto dell'arch. nominato Controparte_2
direttore dei lavori. Assumendo la sussistenza di un grave inadempimento negoziale posto in essere dall'appaltatore e dal DL, per la presenza di a difetti nella realizzazione delle opere edili commissionate, hanno chiesto di condannarli all'esecuzione dei lavori necessari per la messa in sicurezza, per la rimozione dei vizi e per l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari al ripristino del buono stato dell'immobile e al risarcimento di tutti i danni derivanti dai gravi difetti costruttivi (così come quantificati in sede di a.t.p.), in via principale ex art. 1669 c.c., in via subordinata ex art. 2043 c.c., e in via ulteriormente subordinata ex artt. 1489 e 1429-1439
c.c., previo accertamento delle relative responsabilità. Hanno pure chiesto il risarcimento dell'ulteriore somma di € 100.000,00, a titolo di danno non
2 patrimoniale. per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede negoziale da parte dei convenuti.
Al fine di suffragare la spiegata domanda, le attrici hanno dedotto che, in seguito all'ultimazione dei lavori edili, sull'intero fabbricato hanno iniziato a manifestarsi gravi lesioni (circostanza confermata dalla c.t.p., redatta dall'ing. che avrebbe accertato la sussistenza di danni per Per_1
complessivi € 164.000,00). A seguito di infruttuosi tentativi di composizione stragiudiziale della questione con i convenuti e CP_2
le attrici hanno introdotto un procedimento di ATP, rubricato al CP_1
n. R.G. 2304/2020 presso questo Tribunale. All'esito del procedimento, il c.t.u. nominato, ing. ha concluso ravvisando la sussistenza di Per_2
danni dovuti a modalità di costruzione non conformi a quelle preventivate nel progetto ed a errori progettuali, individuando gli interventi necessari e quantificando i costi per le riparazioni in €
173.166,04.
Pertanto, deducendo il doloso occultamento dei difetti nella realizzazione delle fondamenta dello stabile da parte dei convenuti e, in particolare, la responsabilità del direttore dei lavori per i vizi che hanno interessato l'immobile, evidenziandone la mala fede, nonché dell'appaltatore, che avrebbe eseguito consapevolmente opere difformi da quelle previste in progetto, ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c. – parte attrice ha chiesto al
Tribunale: “nel merito: - Ritenere e dichiarare che il Sig. RO
e l'arch. , nella rispettiva qualità di appaltatore e Controparte_2
direttore dei lavori dei lavori edilizi eseguiti, a seguito di contratto sottoscritto con le
Sigg . n data 09.04.2010,hanno dolosamente e colpevolmente nascosto Pt_1
alle committenti di avere eseguito le fondazioni del fabbricato in modo difforme rispetto al progetto redatto dallo Stesso arch. , ed approvato dalla Commissione CP_2
Edilizia; -Ritenere che, in conseguenza di ciò ,i danni ed i vizi riscontrati nel fabbricato di proprietà delle odierne attrici, per come accertato dalla a.t.p., ed
3 evidenziati e quantificati nella relazione tecnica redatta dal CTU nominato, arch.
sono derivati e dipesi esclusivamente dalle opere difformi eseguite Persona_3
dagli odierni convenuti;
Ed in conseguenza di ciò : -Condannare in via solidale i convenuti, previo accertamento delle relative responsabilità, all'esecuzione dei lavori necessari per la messa in sicurezza, per la rimozione dei vizi e per l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari al ripristino del buono stato dell'immobile, ovvero la condanna al risarcimento di tutti i danni derivanti da gravi difetti costruttivi, ritenuta la responsabilità ex art. 1669 c.c. e, in via subordinata, ex art. 2043 c.c., Pt_4
nonché, in via ulteriormente subordinata, sempre nei confronti degli ex artt. Pt_5
1489 c.c. e 1429-1439 c.c. ; -Condannare quindi i Sigg. RO
e Arch. in via solidale al pagamento della somma Controparte_2
complessiva di 173.166,00,oltre interessi legali maturati e maturandi, quale importo quantificato dal CTU dell'a.t.p., necessario all'eliminazione di vizi e difetti riscontrati, essendo stata accertata e documentata la loro responsabilità contrattuale nella causazione degli eventi che hanno determinato i vizi e difetti riscontrati nell'edificio di proprietà delle Sigg. ; -Condannare i Sigg. e Pt_1 RO
Arch. in via solidale al pagamento dell'ulteriore Controparte_2
somma di € 100.000,00,o nella diversa somma, anche maggiore, risultante di giustizia, a titolo di responsabilità extracontrattuale per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede in capo agli Stessi, i quali approfittandosi delle rispettive capacità tecniche hanno con la loro condotta causato un grave disagio psicologico alle
Sigg. alle rispettive famiglie, in quanto vivere e continuare ad abitare Pt_1
un fabbricato NUOVO in cui le lesioni erano all'ordine del giorno, ha comportato un fastidio e una rabbia difficilmente quantificabile, specie ed alla luce di quanto accertato dal CTU dell'a.t.p., ed ha altresì comportato rischi non preventivabili ,ove si consideri che le Sigg. anno creduto di abitare in un fabbricato costruito a regola Pt_1
d'arte ed ANTISISMICO;
-Condannare l'arch. , il quale è intervenuto CP_2
anche dopo la conclusione dei lavori, ed ha suggerito l'esecuzione di altri lavori inutili
(quelli eseguiti dalla , pur sapendo e conoscendo che i problemi CP_5
4 derivavano da altro, a rifondere alle odierne attrici tutte le spese sostenute per
l'esecuzione dei lavori eseguiti dalla per come saranno quantificati ed CP_5
accertati in corso di causa, oltre interessi legali maturati e maturandi;
- Condannare i
Sigg. e Arch. in via RO Controparte_2
solidale al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, nonché delle spese di CTU liquidate nel procedimento ex art.696 bis c.p.c. n.2304/2020 RG, e delle spese di iscrizione a ruolo del procedimento de quo”
2. Costituendosi in giudizio, in via pregiudiziale, ha RO
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, con atto pubblico del 29.12.2011, in Notaio , rep. 38823, racc. Persona_4
20418, la propria ditta individuale è stata conferita nella società unipersonale, unica legittimata rispetto alle Controparte_6
pretese risarcitorie attoree.
Ha ancora eccepito la decadenza dall'azione di garanzia o l'intervenuta prescrizione del diritto nascente dal contratto del 9.4.2010, essendo decorsi i termini tanto di cui all'art. 1167-1669 c.c., quanto quelli indicati dall'art. 2226 c.c.
Nel merito, ha dedotto di essersi limitato, per il tramite della propria ditta,
a fornire la manodopera per i lavori commissionati (asseritamente conclusi nel 2013, e non nel 2019 come dedotto dalle attrici), svolti sotto la direzione tecnica dell'arch. rimanendo esclusi dai propri CP_2
adempimenti svariate lavorazioni tecniche che hanno interessato l'immobile di proprietà delle le quali si sarebbero impegnate a Pt_1
comprare i materiali utili ai lavori di ristrutturazione. Da ciò la necessaria qualificazione del contratto, secondo il convenuto, non come appalto ma come contratto d'opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c. ha poi rappresentato di non aver occultato in mala fede RO
i vizi che hanno interessato l'immobile sul quale si controverte: infatti, dopo l'insorgenza dei primi vizi strutturali che hanno interessato
5 l'immobile di loro proprietà, le attrici si sarebbero rivolte ad una differente società per l'esecuzione degli interventi riparatori (la CP_5
, circostanza questa che rappresenterebbe pure una rinuncia del
[...]
committente al diritto di garanzia previsto dalla legge.
Pertanto, contestando le risultanze della CTU nel procedimento di ATP, ha chiesto al Tribunale di: “rigettare tutte le domande di RO
accertamento e condannatorie formulate nel presente giudizio dalle attrici signore
e (quest'ultima per il tramite del suo procuratore TE Parte_2
speciale, sig.ra nei confronti dell'odierno convenuto poiché Parte_3
inammissibili, improponibili, improcedibili, inconducibili e comunque infondate in fatto
e in diritto e in ogni caso perché: a. difetta la legittimazione passiva del signor CP_1
rispetto alle domande giudiziali da loro formulate;
b. le attrici sono decadute
[...]
dall'esercizio delle garanzie previste dagli articoli 1667, 1669 e 2226 c.c., per non avere eseguito nei termini di legge le denunzie di cui alle citate norme nei confronti del sig. (né nei confronti della e/o RO Controparte_7
per avere rinunciato alle medesime garanzie nei confronti del convenuto (e della predetta società); c. le pretese risarcitorie delle attrici, avanzate nel presente giudizio nei confronti dell'odierno convenuto, si sono prescritte per decorso dei termini previsti dai citati articoli 1667, 1669, 2226 c.c.; d. non sussistono, nella fattispecie in esame, presupposti di alcun genere per invocare nei confronti dell'odierno convenuto le tutele risarcitorie e/o ripristinatorie previste dagli articoli 2043, 1489, 1429 - 1439 c.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
3. Costituendosi in giudizio, l'arch. in via Controparte_2
preliminare, ha eccepito il decorso dei termini decadenziali e di prescrizione di cui all'art. 1669 c.c., stante il lasso temporale intercorso tra l'ultimazione dei lavori e la presentazione del ricorso per ATP da parte delle attrici.
Nel merito, ripercorrendo la vicenda storico-negoziale che l'ha legato alle il convenuto dopo aver enucleato i lavori edili che ha Pt_1 CP_2
6 sovrainteso, ha dedotto, in primo luogo, la costante ingerenza nell'esperimento dei lavori da parte di (padre di Controparte_3 [...]
e fratello di , il quale avrebbe sovente interferito Pt_1 Parte_2
con l'esecuzione degli stessi, fornendo ai manovali direttive differenti rispetto a quelle che il avrebbe loro impartito, al solo fine di CP_2
risparmiare sui costi dell'intervento edilizio, e che sarebbero culminate con una abusiva demolizione di una parte del fabbricato, tanto da indurre il convenuto a rassegnare le proprie dimissioni, revocate solo in seguito alle scuse proferitegli dall' Pt_1
Il ha, poi, dedotto che i primi dissesti strutturali sono CP_2
intervenuti nel 2016, quando le attrici, anziché denunciare i vizi all'appaltatore e al DL, hanno commissionato le riparazioni ad una nuova società, la Nella prospettazione di parte convenuta, tale CP_5
circostanza sarebbe dipesa dal fatto che le attrici sarebbero state pienamente consapevoli che i dissesti strutturali che hanno interessato il bene immobile fossero riconducibili alle condotte dei loro familiari.
Il ancora, ha chiesto la chiamata in causa di CP_2 Controparte_4
(con la quale ha sottoscritto una polizza assicurativa per la
[...]
responsabilità professionale), di e di , CP_5 Controparte_3
rappresentando la necessità di integrare il contraddittorio anche nei loro confronti per le ragioni summenzionate.
Pertanto, il convenuto ha chiesto: “In rito: disporre nel termine CP_2
perentorio all'uopo assegnato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del signor
(C.F.: ) nato a [...]_1
Trapani il 02/09/1950 ed ivi residente nella C/da Locogrande in via dei Borgesi n.
5 e della ditta (P.I.: ) in persona del suo legale CP_5 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Bosco Chiesanuova (VR) nella Via dell'artigianato n. 11 ed al contempo fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c.., ossia (P.I.: Controparte_4
7 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2
Roma Viale Beethoven n. 11; In merito: ritenere e dichiarare decorsi i termini decadenziali e prescrizionali di cui all'art 1669 c.c. dovendosi ritenere tardiva la denuncia vizi formalmente comunicata a mezzo atto di diffida e messa in mora del
06/10/2020, ricevuta il 28/10/2020; Ritenere e dichiarare che i vizi ed i danni lamentati da parte attrice sono riconducibili in un rapporto di causa-effetto alle opere di demolizione eseguite del signor ai successivi interventi edilizi Controparte_3
realizzati dalla ditta ed alla mancata sistemazione delle aree esterne al CP_5
fabbricato con ogni ulteriore disposizione in ordine al risarcimento dei danni eventualmente accertati a mezzo di nuova CTU a disporsi;
Per l'effetto, respingere tutte le domande formulate in atto di citazione in quanto totalmente infondate in fatto
e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto, con conseguente vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare che la Società in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4
tempore e è tenuta a garantire e manlevare il convenuto Arch. Controparte_2
contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di ogni somma eventualmente accertata e/o liquidata in corso di causa in favore delle signore ed ”. TE Parte_2
4. All'udienza del 27.04.2022, è stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi richiesta, ex art. 269 c.p.c., dal convenuto CP_2
Con comparsa di costituzione del 27.09.2022, si è costituito in giudizio
, rappresentando l'infondatezza delle deduzioni Controparte_3
effettuate dal in particolare con riferimento alle asserzioni CP_2
secondo cui sarebbe stato protagonista di un “sabotaggio” dei lavori edili relativi all'immobile per cui è causa. L' ha rappresentato di essersi Pt_1
limitato all'acquisto di materiale edile utile per la ristrutturazione, ma di non aver mai ordinato la demolizione di una parte del vecchio fabbricato.
8 A riprova di ciò, l' ha evidenziato che, nella c.t.u. redatta in seno Pt_1
al procedimento per a.t.p., si dà conto di una demolizione, ma la necessità di addivenirvi è stata attribuita, dal consulente, a difficoltà insorte in fase realizzativa.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale di: “1) respingere, in quanto infondate in punto di fatto e di diritto, le domande proposte da nei confronti di esso Controparte_2
nonché le domande risarcitorie spiegate in atto di citazione che Controparte_3
venissero esplicitamente o si ritenessero automaticamente estese nei di lui confronti;
2) condannare alle spese di lite il e, in solido con il medesimo, anche Controparte_2
le attrici nel caso d'esplicita estensione nei confronti dell'odierno concludente delle domande di cui all'atto di citazione”.
5. Con comparsa di costituzione del 17.10.2022, si è costituita in giudizio la quale ha dedotto la non operatività della polizza Controparte_4
per la r.c.p. numero 10001536477 “PostaProtezione Albo più” stipulata dall'arch. in virtù della previsione di cui all'art. 4 Controparte_2
comma 2, e ciò in quanto alla data della stipula del contratto d'assicurazione (21.10.2020), il era già stato messo in mora CP_2
dalle (giusta missiva del 17.10.2020), e lo stesso era già a Pt_1
conoscenza dei vizi che affliggevano l'immobile oggetto di causa dal 2016.
Per cui, la società terza chiamata ha chiesto al Tribunale: “Nel merito: -
Rigettare la domanda di manleva e di garanzia svolta dall'arch. Controparte_2
e nei confronti della terza chiamata in quanto infondata in fatto e Controparte_4
in diritto, non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza di Responsabilità Civile Professionale numero 10001536477 stipulata dall'architetto e di cui alla polizza di Responsabilità Civile Professionale per tutti i motivi dedotti in atti;
b) In ogni caso: c) Con condanna alle spese di lite”.
6. Seppur ritualmente citata, non si è costituita, e ne va CP_5
dichiarata la contumacia.
La causa viene ora in decisione.
9 7. Deve preliminarmente vagliarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da legata al conferimento della sua RO
impresa individuale nella costituita società Controparte_6
unipersonale.
L'eccezione è infondata. Ed invero, il conferimento di un'azienda individuale in una società, sia essa di persone o di capitali, dà luogo a un fenomeno traslativo ex artt. 2558 e ss. c.c., tale per cui l'alienante acquista la posizione di socio nella società, ma non è liberato dai debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta, salvo che risulti l'esplicito consenso dei creditori (cfr., ex multis, Cass. n. 5088/2024). Nel caso di specie, il contratto per cui è causa è stato sottoscritto direttamente dalle attrici con la ditta individuale del Barone, che è soggetto giuridico distinto rispetto alla unipersonale. Di conseguenza, in assenza di Controparte_6
un consenso espresso dei creditori, a rispondere delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto è l'odierno convenuto, non potendo incidere sulla sua responsabilità il conferimento dell'impresa in operando in tal caso la disciplina di cui agli artt. 2558 e Controparte_6
2560 c.c., che non libera il titolare della azienda dai debiti pregressi (cfr.
Cass. Civ., sent. n.2410 del 26/09/2019). Per come già affermato nel procedimento di ATP, non pare corretto neppure il richiamo al regime di cui all'art. 2498 c.c., che si riferisce alla ipotesi diversa di trasformazione di una società da un tipo ad un altro. Al massimo, per effetto del conferimento dell'impresa in questione nella Controparte_6
di cui all'atto pubblico del 29 dicembre 2001, anche quest' ultima
[...]
società potrebbe rispondere con il suo patrimonio dei debiti pregressi facenti capo alla ditta individuale.
8. Occorre, a questo punto, soffermarsi sulla qualificazione del contratto per cui è causa. Militano per la natura di contratto d'appalto gli espliciti riferimenti contenuti nel testo negoziale (si veda il riferimento all'art. 2 e il
10 capitolato speciale): lo schema rassegnato dalle parti integra pienamente la previsione di cui all'art. 1655 c.c., poiché il ha assunto CP_1
l'obbligazione di realizzazione di un'opera con organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio (cfr. art. 10 del capitolato speciale), dietro corrispettivo in danaro. In senso contrario, non rileva la circostanza che taluni materiali siano stati direttamente acquistati dai committenti, in quanto l'art. 1658 c.c. è norma dispositiva, e come tale liberamente derogabile dalle parti, senza che ciò implichi il venir meno dell'archetipo negoziale del contratto d'appalto e la riconduzione del negozio in quello della prestazione d'opera.
Pertanto, le eccezioni propugnate dal convenuto in ordine CP_1
all'applicazione delle previsioni di cui agli artt. 2222 e ss. c.c. non possono trovare accoglimento.
9. Bisogna, quindi, passare all'esame dell'eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dai convenuti. Dalla natura dei vizi denunciati e in considerazione della qualificazione del contratto come appalto discende l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1669 c.c., che sancisce che la denunzia dei vizi deve essere fatta entro un anno dalla scoperta degli stessi e che il diritto del committente si prescrive entro un anno dalla denunzia. Ed infatti, per orientamento giurisprudenziale pacifico, “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini” (cfr. Cassazione civile,
Sez. II, ordinanza n. 24230 del 4 ottobre 2018).
11 Sulla decorrenza del termine di decadenza e prescrizione previsto, va poi osservato che “In tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., poiché la disciplina concernente la decadenza
e la prescrizione per l'esercizio dell'azione ha lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso” (cfr.
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3040 del 16 febbraio 2015). Tale conoscenza piena dell'eziologia dei vizi da parte delle attrici non può essere ritenuta integrata già nella data della scoperta delle lesioni o dell'incarico affidato alla nel 2016: il compiuto stato CP_5
dell'arte può ritenersi palesato solo all'esito dell'effettiva ultimazione di tutti i lavori edili e, di conseguenza, almeno a far data dal 30.10.2019. Di più, la certezza sulle responsabilità dei convenuti e sulle cause dei vizi riscontrati va ricondotta alla redazione della CTP da parte dell'ing. su commissione delle attrici. Considerata, quindi, la Per_1
costituzione in mora dei convenuti tramite raccomandata a/r ricevuta il
17.10.2020 e il 18.10.2020, in data antecedente allo spirare del termine decadenziale di cui all'art. 1669 c.c., l'azione proposta dalle deve Pt_1
ritenersi tempestiva.
10. Nel merito, le attrici hanno provato il titolo negoziale posto a fondamento della domanda, producendo il contratto d'appalto sottoscritto con il Ancora, i vizi integranti inadempimento CP_1
negoziale hanno trovato puntuale riscontro nella C.T.U. dell'ing. in seno al procedimento di ATP, le cui conclusioni, in Per_2
quanto congruamente motivate ed esaustive rispetto ai quesiti sottoposti, devono appieno condividersi.
Ed invero, il C.T.U. – dopo aver dettagliatamente indicato i lavori edili che hanno interessato il fabbricato – ha analiticamente indicato i dissesti
12 subiti dalle due unità immobiliari che lo costituiscono. In particolare, l'ing. ha evidenziato che: “Entrambe le unità immobiliari costituenti il Per_2
fabbricato de quo sono interessate da uno stato fessurativo diffuso, sostanzialmente localizzato nella maggioritaria porzione del fabbricato avente struttura in muratura portante Le lesioni più gravi, la cui ampiezza è dell'ordine dei 5 millimetri e
l'inclinazione è approssimabile a 45 gradi, sono ubicate al piano terra allo spigolo nord-est del fabbricato, nonché nella zona est del fabbricato, sempre al piano terra. In decremento di ampiezza, ulteriori lesioni, sempre inclinate a circa 45 gradi e al piano terra, sono ubicate nello spigolo diametralmente opposto del fabbricato, mentre numerose lesioni capillari -inclinate o orizzontali- sono diffuse sostanzialmente in tutto il fabbricato. Tali diffuse lesioni sono segno inequivocabile del movimento dei maschi murari: oltre alle lesioni, tali movimenti hanno, tra l'altro, comportato la difficoltà o addirittura l'impossibilità nell'apertura di porte verso l'esterno, rimaste incastrate nel telaio sotto la spinta della muratura che tende a deformarsi, nonché la leggera inclinazione di alcuni telai di porte interne, che tendono a chiudersi autonomamente se lasciate aperte. La tipologia e la distribuzione dei dissesti è tale da fare individuare agevolmente la causa in un cedimento fondazionale differenziale, ovvero il movimento verso il basso -non necessariamente costante da un punto a un altro del fabbricato- di alcune porzioni di fondazione della porzione in muratura, che si riverbera nei suoi effetti nelle strutture in elevazione. La porzione di fabbricato in cemento armato è sostanzialmente immune da dissesti” (cfr. pag. 12 c.t.u.).
Inoltre, il C.T.U. ha evidenziato – in seguito all'esame della Per_2
documentazione progettuale relativa all'immobile sul quale si controverte e a un confronto con la “Relazione a strutture ultimate” depositata dall'arch. – la sussistenza di svariate difformità, afferenti a CP_2
molteplici aspetti strutturali dell'immobile, ed in particolare: altezza delle fondazioni;
assenza del magrone;
ammorsamento delle fondazioni;
piano di posa delle fondazioni;
collegamento tra diversi tipi di fondazione;
13 posizionamento delle aperture;
le cerchiature;
il giunto strutturale (cfr. pagg. da 14 a 26 c.t.u.).
In ordine alla causa dei dissesti, l'ing. ha evidenziato, in Per_2
primo luogo, l'errore progettuale nel quale è incorso l'arch. CP_2
poiché: “una più prudente impostazione progettuale avrebbe fatto optare per una tipologia diversa di fondazione, ovvero una fondazione di tipo indiretto. Infatti, acclarato che il primo strato di terreno, di spessore attorno al metro, era assolutamente inidoneo a essere utilizzato come imposta per le fondazioni, andando a vagliare i parametri e le caratteristiche del secondo strato di terreno, ovvero quello su cui il fabbricato avrebbe dovuto progettualmente poggiarsi, nella relazione geologica al paragrafo 4.3 si legge che tale terreno “manifesta una sensibile capacità di riduzione di volume e deformabilità sotto l'azione dei carichi, nei primi tre-quattro metri di profondità” (cfr. pag. 28 c.t.u.).
Passando, poi, alle effettive opere realizzate, il C.T.U. ha evidenziato che
“ciò che emerge con somma evidenza è innanzitutto che le fondazioni non hanno sezione uniforme, ma sono essenzialmente di due tipi, con caratteristiche di rigidezza molto diverse fra loro. Invero, a fronte di un progetto che prevedeva fondazioni dirette con travi rettangolari con altezza pari a 90 cm e larghezza leggermente variabile dai
60 ai 70 cm (si fa notare che la caratteristica importante rispetto alle sollecitazioni di flessione è la altezza, molto più che la larghezza), si riscontra una zona del fabbricato
-quella della porzione in cemento armato e una zona attigua in muratura con fondazioni pari a quelle di progetto, mentre la restante parte ha fondazioni di allargamento della fondazione in muratura costituita da due travi larghe 30 cm e alte
60 cm (ringrosso da entrambi i lati). Tale differenziazione, che è notevole in termini di resistenza, può certamente dare luogo ai tanto temuti cedimenti differenziali che danno origine alle lesioni. Ma v'è di più: proprio una differenziazione nei cedimenti può comportare l'emergere di piccole lesioni anche nella zona con le fondazioni correttamente realizzate, in quanto è l'organismo strutturale nella sua interezza a entrare in sofferenza, tramite i collegamenti rigidi e in particolare tramite i solai, che fungono da
14 collegamento fra i diversi maschi murari. Anche l'ammorsamento delle sottofondazioni, differente in peius rispetto a quanto previsto in progetto, non può che avere agevolato
l'insorgere di cedimenti. Rilevantissimo è poi il ruolo del piano di posa delle fondazioni: si è utilizzato uno strato di terreno che, per espressa indicazione del geologo, non doveva essere utilizzato ma addirittura rimosso e allontanato;
in fase realizzativa invece, non solo si è utilizzato questo strato inidoneo, ma si è addirittura omesso di collocare lo strato di magrone al di sotto delle travi di fondazione, che avrebbe pure potuto dare un seppur modesto contributo. Se proprio al momento dello scavo si fosse riscontrato che la quota delle fondazioni coincideva al di sopra di tale terreno, esso doveva essere rimosso e sostituito con materiale di maggiore affidabilità geotecnica. Particolari sono le motivazioni aggiunte per le lesioni manifestatesi nella zona est del fabbricato, in particolare nell'angolo nord-est; come illustrato al punto e) del precedente paragrafo, la mancata uniformità della sezione delle fondazioni ha comportato inevitabilmente la necessità della giunzione tra due sezioni notevolmente diverse. Tale giunzione, per come realizzata, costituisce una articolazione che consente alle due porzioni di fondazione di ruotare l'una rispetto all'altra, anziché dare la giusta continuità, aggiungendo ulteriore labilità a un sistema fondazionale già negativamente realizzato” (cfr. pagg. 29 e 30
c.t.u.).
Alla luce delle risultanze peritali, è del tutto evidente che i dissesti che hanno interessato il fabbricato di proprietà delle attrici sono riconducibili tanto a errori progettuali quanto esecutivi, convincimento dal quale discende la responsabilità sia del che del nelle loro CP_1 CP_2
spiegate qualità.
11. Non possono condividersi le prospettazioni avanzate dall'arch. in ordine ad un'ingerenza del terzo chiamato CP_2 CP_3
nella fase esecutiva dei lavori, che avrebbe portato ad
[...]
un'arbitraria e parziale demolizione di una parte del fabbricato, da cui sarebbero derivate le lesioni e i dissesti strutturali riscontrati sul bene.
15 In primo luogo, le interferenze del terzo nell'esecuzione dei lavori non potrebbero in alcun modo esonerare il DL dalla responsabilità per gli eventuali vizi o difetti dell'opera: grava sul DL un obbligo di vigilanza sull'andamento del cantiere e verifica che gli operai si attengano alle indicazioni di progetto. La prosecuzione del rapporto negoziale anche dopo l'episodio è sufficiente, d'altronde, a ritenere che il DL non abbia inteso dissociarsi dalle specifiche scelte di intervento operate. Ancora, dalla relazione di CTU, sul punto condivisibile, non risulta un'effettiva riconducibilità dei vizi e difetti dell'immobile per cui è causa alle asserite opere di demolizione realizzate in difformità al progetto: il CTU ha, infatti, rappresentato sul punto “Per difficoltà insorte in fase realizzativa, come emerge dagli atti, una porzione del fabbricato in muratura è stata completamente demolita (in particolare nella zona nord ed est del fabbricato); non essendovi più la necessità di allargare le fondazioni e ammorsarle, al di sotto di tali porzioni murarie -a questo punto di nuova realizzazione- è stata realizzata una nuova fondazione di tipo rettangolare, con altezza pari a 90 centimetri.
Nel punto graficamente rappresentato al punto a) di questa sezione, il collegamento fra
i due tipi di fondazione, quella rettangolare avente altezza pari a 90 centimetri e quella alta 60 centimetri che dai due lati va ad allargare la fondazione delle vecchie murature, è stato realizzato in modo da non dare la sufficiente rigidità flessionale: tecnicamente, il cambio di sezione costituisce una “cerniera”, ovvero un tipo di vincolo che permette la rotazione”.
Rispondendo alle osservazioni critiche dei CTP dei convenuti, il CTU ha più volte chiarito che i problemi di instabilità del fabbricato fossero da ricondurre all'originaria scelta del terreno di fondazione, “in contrasto con le indicazioni del geologo e della comune pratica professionale”. Proprio l'aver rinvenuto delle travi di fondazione aventi altezza pari a 60 centimetri (non
90 cm come previsto dagli elaborati di calcolo), derivante da oggettivi riscontri da parte del CTU, è segno della difformità tra “progettato-
16 calcolato” e “realizzato”. Da ciò la non rilevanza degli interventi di demolizione denunciati, che secondo quanto dedotto dall'ing. Tes_1
sarebbero “avvenute su iniziativa del sig. che hanno determinato Controparte_3
una variazione dell'impianto fondale”, per cui non ci si sarebbe “più attenuti al disegno di progetto ma alle disposizioni che venivano impartite dalla parte decisionale”
(cfr. pag. 12 osservazioni critiche Ing. . Tes_1
12. Pure inconferenti sono le deduzioni dei convenuti in ordine all'effetto concausale sul dissesto dell'immobile degli interventi edili effettuati dalla
Sul punto, sono dirimenti le conclusioni rese dal C.T.U. nel CP_5
proprio elaborato, del seguente tenore: “Per quanto agli atti i signori Pt_1
in due momenti diversi successivi alla ultimazione dei lavori, una volta rilevate delle lesioni al fabbricato, hanno dato incarico alla ditta di intervenire: una prima CP_5
volta con delle resine espandenti sul lato est del fabbricato e una seconda volta con la collocazione di due micropali in corrispondenza dell'angolo nord-est. Stupisce certamente che tali interventi siano stati realizzati senza alcuna base progettuale, senza essere progettati e diretti da tecnico abilitato e autorizzati dai competenti uffici: un intervento in fondazione di un fabbricato per civile abitazione è certamente una azione che riguarda la sicurezza delle persone e deve (dovrebbe) essere effettuato secondo i percorsi formali e tecnici previsti dal nostro ordinamento normativo. Fatta questa doverosa premessa, in sede di sopralluogo in data 06/07/2021 è stata effettuato un saggio, mediante escavatore, della zona in cui è avvenuta sia l'iniezione di resine che la collocazione dei due micropali. Per quanto raggiungibile mediante scavo accanto alla fondazione, non vi erano tracce ulteriormente visibili di tali interventi, in quanto le resine finiscono per collocarsi sotto le fondazioni, mentre i micropali partono radenti lateralmente alle fondazioni, leggermente inclinati, per poi attraversarle e proseguire nello spazio sottostante Sui muri sovrastanti dette fondazioni, su cui si è intervenuto, erano collocati dei vetrini di riscontro sulle lesioni, asseritamente collocati al momento dell'inserimento dei due micropali;
l'integrità di tali vetrini porterebbe a suggerire che
l'intervento abbia interrotto -almeno momentaneamente- il cedimento in quella zona. In
17 mancanza di riscontri certi, tecnici e temporali, è però possibile semplicemente affermare che l'intervento con i micropali non ha indotto peggioramento nei dissesti” (cfr. pagg.
31 e 32 c.t.u.).
Sul punto, le conclusioni del CTU resistono alle osservazioni critiche dei
CTP delle parti convenute. A fronte delle deduzioni del CTP ing. Tes_1
in gran parte riprese dagli altri CTP, secondo cui lo spigolo consolidato
“ha determinato un punto fermo in corrispondenza dello spigolo nord-est e successivamente ha indotto cedimenti differenziali nelle restanti parti del fabbricato”, il
CTU ha convincentemente risposto che:
- da tale legame si dovrebbe ricavare che il fabbricato nella sua interezza presentasse delle criticità in fondazione;
in presenza di un “punto fermo”, in un'ottica di regolarità, il resto del fabbricato non deve tendere a sprofondare o muoversi;
- l'intervento della Ditta OV, al più, può avere stabilizzato una zona, quella dello spigolo nord-est;
- “Non può pertanto ritenersi condivisibile il nesso causale indicato dall'ing. a Tes_1
meno che non lo si voglia intendere come una conferma dei problemi dell'impianto fondazionale, materializzatisi nei cedimenti che, iniziati a partire dallo spigolo nord- est, si sono gradatamente estesi a tutto il fabbricato”.
Pertanto, vanno condivise le conclusioni del CTU, che ha affermato che
“Non vi è nesso causale tra gli interventi della ditta e la comparsa di lesioni CP_5
nel resto del fabbricato che, se correttamente realizzato, doveva essere stabile in tutte le sue parti già dalla conclusione dei lavori strutturali e non doveva mostrare alcun cedimento in altri punti rispetto a quello in cui si era intervenuti”.
13. In definitiva, è possibile, alla luce delle risultanze peritali, scevre da vizi logici e metodologici, pervenire all'affermazione della sussistenza di una responsabilità solidale dell'appaltatore e del direttore dei lavori nella verificazione del danno lamentato dalle attrici, con applicazione del disposto di cui all'art. 2055 c.c. Come sancito dalla Suprema Corte, infatti,
18 qualora il danno subito dal committente rientri nell'ambito dell'art. 1669
c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento. Secondo la Corte, a tal fine, non rileva che le condotte costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse, trovando il vincolo di responsabilità solidale fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c. Non rilevano neanche in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, essendo sia l'appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato. In altri termini, l'attività dell'appaltatore come quella del direttore dei lavori, pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di diversa natura, possono concorrere tutte alla produzione del danno, con la conseguenza che entrambi i soggetti (indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe nei rapporti interni) sono tenuti a risarcire integralmente i danneggiati (cfr., da ultimo, Cass. 22575/2022).
14. E' possibile, quindi, soffermarsi sull'esatta quantificazione dei danni patiti dalle e all'individuazione delle opere necessarie per la Pt_1
rimozione dei vizi che interessano l'immobile.
Sul punto, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p. ha evidenziato che, per impedire l'aggravamento dei dissesti e prevenirne la futura verificazione, occorrerebbe: “inserire nel fabbricato una serie di pali in cemento armato di piccolo diametro (micropali), in modo da fondare l'intero fabbricato su uno strato di terreno più profondo. Tale sistema di fondazioni, costituito da 71 pali (di cui 34 posizionati internamente e 37 esternamente) da 200 mm profondi 5 metri, armati con 6 ferri fi14
e staffe fi8/20, inghisati tramite ferri fi24 alla fondazione già realizzata, potrà così
19 garantire una adeguata capacità di resistere alle sollecitazioni ma anche l'uniformità di eventuali altri cedimenti, così da non indurre tensioni aggiuntive nelle strutture in elevazione. Tale intervento dovrà ovviamente essere seguito da tutti i lavori di ripristino, sia quelli riguardanti le lesioni createsi fino ad ora, sia quelli dovuti all'intervento da attuare, dovendo intendersi l'opera a fine lavori in conformità alle intese originariamente intercorse tra le parti. Le opere sono dettagliate nel computo metrico e sommariamente riassumibili come di seguito: - realizzazione nuova fondazione su pali;
- smontaggio e ricollocazione infissi;
- sarcitura delle lesioni;
- demolizione pavimento e sua ricollocazione in tutto il piano terra e nel terrazzo lato est;
- opere di ripristino delle finiture (raschiatura, intonaci, pitturazione) di pareti esterne ed interne” (cfr. pagg. 32 e 33 c.t.u.).
Il costo complessivo per la realizzazione di tali opere è stato quantificato dal CTU in € 173.166,04, iva inclusa (cfr. pag. 33 c.t.u.).
Pure sul punto convincono le risposte alle osservazioni critiche dei diversi
CTP; il CTU ha chiarito che “Riguardo alla soluzione proposta, essa è adeguata alle conoscenze del fenomeno in essere alla data odierna e pertanto non va modificata;
cosa diversa sarebbe se, a titolo esemplificativo, dopo un futuro periodo di monitoraggio di adeguata durata, si dovesse constatare strumentalmente l'avvenuto arresto dei fenomeni di cedimento;
questa circostanza, inquadrabile in un orizzonte temporale medio-lungo, sarebbe comunque solo condizione necessaria e non sufficiente al fine di fornire una valutazione su eventuali altre tipologie di intervento, che non potrebbero comunque esimersi dalla determinazione dell'adeguatezza della struttura in condizioni sismiche”.
Per le ragioni suesposte, i due convenuti e vanno, CP_1 CP_2
quindi, condannati alla realizzazione delle opere edili indicate dal C.T.U. e sopra riportate al fine di emendare i vizi che hanno interessato l'immobile a proprie spese, come da computo metrico indicato.
15. Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento di danno anche non patrimoniale derivante dall'inadempimento contrattuale dei convenuti,
20 quantificato in ulteriori euro 100.000,00, in assenza di prova del pregiudizio subito dalle attrici, ulteriore rispetto al danno patrimoniale già risarcito. Anche sotto il profilo del mancato godimento dell'immobile, va rappresentato come i lavori si siano protratti fino al 2019, per cui non vi è prova della riconducibilità della privazione del godimento del bene alle condotte dei convenuti. Ancora, non possono neppure essere posti a carico di i costi per gli interventi edili effettuati dalla Controparte_2
Le attrici, infatti, non hanno in alcun modo provato che è CP_5
stato il a metterle in contatto con la società terza chiamata CP_2
contumace, né può addebitarsi al direttore dei lavori un costo per opere edili sulle quali non ha avuto alcun governo in fase progettuale ed esecutiva.
16. Occorre, quindi, soffermarsi sulla domanda di manleva spiegata dall'arch. nei confronti della terza chiamata CP_2 Controparte_4
[...]
Dalla lettura delle condizioni contrattuali emerge come il contratto stipulato sia da considerarsi come polizza c.d. “claims made”. L'art.
4.2 delle Condizioni generali di contratto prevede l'esclusione dalla copertura assicurativa dei danni derivanti da “Richieste di Risarcimento causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto o in parte, a circostanze esistenti prima o alla data di decorrenza del presente contratto, che l' conosceva o delle quali poteva avere Parte_6
ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui” (cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di . Nel caso in esame, risulta che le hanno Controparte_4 Pt_1
costituito in mora il con raccomandata a/r pervenuta CP_2
all'indirizzo dello studio professionale del convenuto in data 17.10.2020, e disponibile per il ritiro presso l'Ufficio Postale dal giorno 21.10.2020, per stessa ammissione del data di stipula della polizza per la r.c.p. CP_2
numero 10001536477 “PostaProtezione Albo più”. Ciò sia pur venendo
21 la raccomandata ritirata in concreto presso l'Ufficio Postale in data
28.10.2020. La coincidenza temporale consente di presumere che il
NC – al momento della stipula della polizza assicurativa – potesse ragionevolmente avere conoscenza della richiesta risarcitoria spiegata dalle attrici nei confronti suoi e del (il quale peraltro ha ricevuto la CP_1
diffida in data 8.10.2020).
D ciò discende l'inoperatività della polizza assicurativa n. 10001536477, con conseguente rigetto della domanda di manleva spiegata dall'assicurato.
17. In ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite del seguente procedimento vanno così ripartite:
- e vanno condannati, in solido tra RO Controparte_2
loro, a rifondere le spese processuali, comprensive di quelle di ATP, sostenute da e , liquidate come in dispositivo;
TE Parte_2
- va, altresì, condannato al pagamento delle spese di Controparte_2
lite, comprensive di quelle di ATP, in favore dei terzi chiamati CP_3
e che si liquidano come in dispositivo.
[...] Controparte_4
18. Le spese di C.T.U. del procedimento di ATP iscritto al R.G. n.
2304/2020, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Condanna e , in solido, RO Controparte_2
all'esecuzione, in favore delle attrici, delle opere indicate dal C.T.U. in seno alla propria relazione di consulenza resa nel procedimento di ATP n.
R.G. 2304/2020, alle pagine 31 e 32, a proprie spese, come da computo metrico indicato nella relazione.
- rigetta ogni ulteriore domanda.
22 - Condanna e al pagamento delle RO Controparte_2
spese di lite, comprensive di quelle di ATP, in favore di e TE
, che si liquidano in € 7.052,00, oltre spese generali, IVA e Parte_2
CPA come per legge.
- Condanna al pagamento delle spese di lite, Controparte_2
comprensive di quelle di ATP, in favore di e Controparte_3 [...]
che si liquidano, per ciascuno, in complessivi € 4.880,00, Controparte_4
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Pone le spese di C.T.U. del procedimento di ATP, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di e RO
, in solido tra loro;
Controparte_2
Così deciso in Trapani, in data 10.3.2025
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
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