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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. rg19329 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19329 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
GI MA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_2
GI MA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 02/10/2025 le parti, CP_1
e , premesso di aver intrattenuto una relazione
[...] CP_2
more uxorio e che dalla loro unione nascevano due minori: il Per_1
19.1.2022 e il 25.6.2025, chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro Per_2
relativi alle figlie minori come accordo in esso contenuto,
1 2
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti avranno l'affidamento congiunto delle figlie minori ed con Per_1 Per_2
collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto detto le decisioni più importanti, nell' interesse delle minori, relative all' educazione, la formazione scolastica, la salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, nel rispetto delle capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle figlie. Sarà onere dei genitori tenersi informati su tutte le questioni inerenti le figlie.
Entrambi, avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Entrambi i genitori avranno la facoltà di trasferire liberamente le loro residenze, purché ciò non limiti i diritti dei due, in particolare il diritto di visita del padre, dandone reciproca e preventiva comunicazione;
2) Il sig. continuerà ad avere ampia facoltà di visita delle minori, stante i CP_1
buoni rapporti tra i ricorrenti;
in ogni caso, salvo diverso accordo che le parti potranno eventualmente raggiungere, vedrà, compatibilmente con i propri impegni, le figlie secondo un calendario che tenga conto anche della tenera età della piccola di soli mesi tre, che Per_2
non pernotterà con il padre sino al compimento di mesi 12.
- Durante la settimana, il mercoledì; il padre si recherà presso l'abitazione della madre per far visita alle bimbe. In tale sede preleverà le bambine per poi riaccompagnare la piccola mentre terrà con sé la minore , la quale cenerà e pernotterà con il padre che Per_2 Per_1
il giorno successivo avrà l'onere di accompagnarla a scuola. Tale calendario verrà esteso anche alla piccola al raggiungimento dei tre anni di vita. Durante tali pomeriggi, Per_2
anche con l'avanzare della crescita delle bimbe il padre avrà il compito di farle svolgere i compiti, di accompagnarle presso le pratiche sportive e/o le relazioni amicali intrattenute dalle stesse;
- A settimane alterne, il padre potrà tenere le figlie dal sabato, con pernottamento, sino alle
20.00 della domenica successiva;
Ovviamente per la piccola il pernottamento Per_2
durante i weekend avverrà dal compimento dei 12 mesi. Sino a quel giorno il padre a
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weekend alterni potrà vederla liberamente il sabato e la domenica negli orari concordati di volta in volta dai genitori, tenendo conto delle esigenze della piccola;
- Per quanto concerne le vacanze estive, le minori, con premessa per la piccola dal Per_2
compimento del terzo anno di vita, trascorreranno quindici giorni consecutivi con il padre ed i restanti con la madre, nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto, secondo accordi che verranno stabiliti, nel più ampio rispetto reciproco degli impegni lavorativi, seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno.
- Le comunicazioni del periodo di ferie da trascorrere con le minori, dovranno essere concordate dai genitori entro il giorno 15 maggio di ogni anno, salvo diversi accordi tra le parti, imprevisti e/o future esigenze lavorative/aziendali.
Entrambi i coniugi assumono l'obbligo di comunicare indirizzo e località in cui condurranno le minori;
- Durante le vacanze natalizie le minori ed trascorreranno di anno in Per_1 Per_2
anno, seguendo il principio di alternanza, i seguenti periodi con ciascun genitore: dal 23 al
24 con un genitore e dal 25 al 26 con l'altro, il 31 e 1° gennaio con un genitore ed il giorno
5 e 6 gennaio con l'altro; Anche in tal caso la piccola pernotterà con il padre a far Per_2
data da Natale 2026.
- Sempre ad anni alterni, nelle festività pasquali, i coniugi terranno le figlie il periodo pasquale, la domenica di Pasqua l'uno e il lunedì in Albis l'altro;
- Il giorno del compleanno delle figlie, verrà trascorso seguendo il criterio dell'alternanza, mentre i giorni della Festa del Papà e della mamma, onomastico e compleanno di ciascun genitore, potranno essere sottratti alla turnazione e potranno essere trascorsi da ciascun genitore con le minori. In ogni caso, si ribadisce stante i buoni rapporti tra i ricorrenti, ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori sempre nel rispetto degli impegni ed esigenze delle minori.
3) il Sig. , a titolo di concorso per il mantenimento delle figlie, verserà alla CP_1
sig.ra la somma di euro 500,00 mensili, da versarsi entro e non oltre il CP_2
giorno 5 di ogni mese, sulle coordinate bancarie che saranno fornite dalla sig.ra CP_2
la predetta somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. L' assegno
[...]
unico continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla sig.ra CP_2
3 4
4) In merito alla contribuzione dei genitori per le spese straordinarie delle minori, le stesse saranno a carico del Sig. nella misura del 50% e a carico della sig.ra CP_1 CP_2
dell'altro 50%. Quest' ultima dovrà presentare il documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante o le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus e mensa scolastica).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, le spese per la refezione scolastica, le spese per la baby-sitter, per attività extrascolastiche durature come il doposcuola, spese per i campi estivi, spese per analisi e visite sia mutuabili che non mutuabili e spese per attività sportive. È fatto divieto assoluto di trattenere dall'importo dell'assegno di mantenimento le somme destinate alle spese straordinarie.
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle bambine.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
4 5
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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n. rg19329 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19329 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
GI MA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CP_2
GI MA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 02/10/2025 le parti, CP_1
e , premesso di aver intrattenuto una relazione
[...] CP_2
more uxorio e che dalla loro unione nascevano due minori: il Per_1
19.1.2022 e il 25.6.2025, chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro Per_2
relativi alle figlie minori come accordo in esso contenuto,
1 2
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti avranno l'affidamento congiunto delle figlie minori ed con Per_1 Per_2
collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto detto le decisioni più importanti, nell' interesse delle minori, relative all' educazione, la formazione scolastica, la salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, nel rispetto delle capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle figlie. Sarà onere dei genitori tenersi informati su tutte le questioni inerenti le figlie.
Entrambi, avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Entrambi i genitori avranno la facoltà di trasferire liberamente le loro residenze, purché ciò non limiti i diritti dei due, in particolare il diritto di visita del padre, dandone reciproca e preventiva comunicazione;
2) Il sig. continuerà ad avere ampia facoltà di visita delle minori, stante i CP_1
buoni rapporti tra i ricorrenti;
in ogni caso, salvo diverso accordo che le parti potranno eventualmente raggiungere, vedrà, compatibilmente con i propri impegni, le figlie secondo un calendario che tenga conto anche della tenera età della piccola di soli mesi tre, che Per_2
non pernotterà con il padre sino al compimento di mesi 12.
- Durante la settimana, il mercoledì; il padre si recherà presso l'abitazione della madre per far visita alle bimbe. In tale sede preleverà le bambine per poi riaccompagnare la piccola mentre terrà con sé la minore , la quale cenerà e pernotterà con il padre che Per_2 Per_1
il giorno successivo avrà l'onere di accompagnarla a scuola. Tale calendario verrà esteso anche alla piccola al raggiungimento dei tre anni di vita. Durante tali pomeriggi, Per_2
anche con l'avanzare della crescita delle bimbe il padre avrà il compito di farle svolgere i compiti, di accompagnarle presso le pratiche sportive e/o le relazioni amicali intrattenute dalle stesse;
- A settimane alterne, il padre potrà tenere le figlie dal sabato, con pernottamento, sino alle
20.00 della domenica successiva;
Ovviamente per la piccola il pernottamento Per_2
durante i weekend avverrà dal compimento dei 12 mesi. Sino a quel giorno il padre a
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weekend alterni potrà vederla liberamente il sabato e la domenica negli orari concordati di volta in volta dai genitori, tenendo conto delle esigenze della piccola;
- Per quanto concerne le vacanze estive, le minori, con premessa per la piccola dal Per_2
compimento del terzo anno di vita, trascorreranno quindici giorni consecutivi con il padre ed i restanti con la madre, nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto, secondo accordi che verranno stabiliti, nel più ampio rispetto reciproco degli impegni lavorativi, seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno.
- Le comunicazioni del periodo di ferie da trascorrere con le minori, dovranno essere concordate dai genitori entro il giorno 15 maggio di ogni anno, salvo diversi accordi tra le parti, imprevisti e/o future esigenze lavorative/aziendali.
Entrambi i coniugi assumono l'obbligo di comunicare indirizzo e località in cui condurranno le minori;
- Durante le vacanze natalizie le minori ed trascorreranno di anno in Per_1 Per_2
anno, seguendo il principio di alternanza, i seguenti periodi con ciascun genitore: dal 23 al
24 con un genitore e dal 25 al 26 con l'altro, il 31 e 1° gennaio con un genitore ed il giorno
5 e 6 gennaio con l'altro; Anche in tal caso la piccola pernotterà con il padre a far Per_2
data da Natale 2026.
- Sempre ad anni alterni, nelle festività pasquali, i coniugi terranno le figlie il periodo pasquale, la domenica di Pasqua l'uno e il lunedì in Albis l'altro;
- Il giorno del compleanno delle figlie, verrà trascorso seguendo il criterio dell'alternanza, mentre i giorni della Festa del Papà e della mamma, onomastico e compleanno di ciascun genitore, potranno essere sottratti alla turnazione e potranno essere trascorsi da ciascun genitore con le minori. In ogni caso, si ribadisce stante i buoni rapporti tra i ricorrenti, ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori sempre nel rispetto degli impegni ed esigenze delle minori.
3) il Sig. , a titolo di concorso per il mantenimento delle figlie, verserà alla CP_1
sig.ra la somma di euro 500,00 mensili, da versarsi entro e non oltre il CP_2
giorno 5 di ogni mese, sulle coordinate bancarie che saranno fornite dalla sig.ra CP_2
la predetta somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. L' assegno
[...]
unico continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla sig.ra CP_2
3 4
4) In merito alla contribuzione dei genitori per le spese straordinarie delle minori, le stesse saranno a carico del Sig. nella misura del 50% e a carico della sig.ra CP_1 CP_2
dell'altro 50%. Quest' ultima dovrà presentare il documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante o le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus e mensa scolastica).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, le spese per la refezione scolastica, le spese per la baby-sitter, per attività extrascolastiche durature come il doposcuola, spese per i campi estivi, spese per analisi e visite sia mutuabili che non mutuabili e spese per attività sportive. È fatto divieto assoluto di trattenere dall'importo dell'assegno di mantenimento le somme destinate alle spese straordinarie.
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle bambine.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
4 5
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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