Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA
DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4714 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 03 marzo 2025 e vertente TRA (C.F. Parte_1
, con l'avvocato Colabucci Maria C.F._1
Antonietta, PARTE APPELLANTE E Controparte_1
(C.F. ), in persona del Presidente del
[...] P.IVA_1
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore Dott. , con l'avvocato Valvo Cesare, Controparte_2
PARTE APPELLATA
E (C.F. ) nella persona CP_3 P.IVA_2 dell'Amministratore Delegato Dott. QUALE Controparte_4
MANDATARIA DI (C.F. Controparte_5
), nella persona dell'amministratore unico P.IVA_3 [...]
e del procuratore speciale , quale CP_6 CP_7 cessionaria del credito, con l'avvocato Di Francesco Anita, PARTE APPELLATA OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 613/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri, Seconda Civile, pubblicata in data 30.03.2023 in materia di opposizione all'esecuzione.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
1
§ 1. — Primo grado:
- con ricorso ex art. 627 ss. c.p.c. ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 [...] avanti al Tribunale di Velletri, quale Controparte_1 titolare di un contratto di mutuo e di un rapporto di conto corrente, nell'ambito di una procedura espropriativa immobiliare, rassegnando le seguenti conclusioni: «a) nominare C.T.U. contabile, a seguito delle risultanze della relazione peritale del Dott. Commercialista
[...]
b) accertare e ridimensionare l'esatto calcolo delle Per_1 eventuali somme dovute ad oggi da al Parte_1 creditore procedente. Nel contempo, l'istante, ut supra epigrafato, per l'effetto chiede la riassunzione del procedimento de quo fissando, ai sensi dell'art. 627 c.p.c., l'udienza per la prosecuzione del giudizio, con termine per la notifica ai creditori procedenti.»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, - respingere l'opposizione siccome manifestamente inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite come per legge.»;
- con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 02.04.2020, si è costituita in giudizio la quale mandataria della CP_3
a sua volta quale cessionaria pro- Controparte_5 soluto del credito controverso come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza estromissione della convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni: «si costituisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., nella procedura RG 1665/2017 in epigrafe indicata e pendente dinanzi il Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione 2^ Civile richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte già avanzate dalla con il patrocinio dell'Avv.to CP_1 Parte_2
Cesare Valvo che qui, per brevità, si abbiano per integralmente richiamate, ripetute e trascritte, in uno alla documentazione già versata in atti.»;
2 - in via istruttoria la causa è stata istruita documentalmente;
- il Tribunale, previo rigetto dell'istanza di ammissione della CTU, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 26.07.2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 15.09.2022;
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore del resistente, che si liquidano in € 11.229,00 per compensi, in € 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge.»
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- sull'introduzione del giudizio di merito tramite ricorso ex art. 627 c.p.c. anziché mediante atto di citazione La domanda va dichiarata inammissibile.
In primo luogo, va evidenziato che il ha introdotto il Parte_1 giudizio di merito relativo all'opposizione con un ricorso ex art. 627 c.p.c. anziché con un atto di citazione, con conseguente inammissibilità della domanda avanzata. Infatti, come affermato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità : “ a norma dell'art. 616 c.p.c. – nel testo sostituito dall'art. 14 l. 52/2006 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla l. 69/09 – l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, c.p.c., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se tale causa è soggetta al rito ordinario, detto giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice” (Cass. Civ., ordinanza n. 9654/2017 e sentenze nn. 7117/2015, 1152/2011).
- sulla violazione del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione In secondo luogo, l'opposizione proposta risulta introdotta senza l'osservanza del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione. In particolare, il G.E. con provvedimento reso all'udienza del 07.06.2016 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dal signor e, ai sensi degli artt. 616,618 e 619 c.p.c., “assegna(va) Parte_1 alla parte interessata termine perentorio di mesi tre per l'introduzione del giudizio di merito avanti al Tribunale di Velletri, Sezione e Giudice designandi, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis – o altri se previsti – ridotti della metà” ( All. n. 5). Ebbene, il ricorso in oggetto ex art. 627 c.p.c. è stato depositato solo in data 06.03.2017 e notificato nelle date del 23.06.2017 e 29.06.2017.
3 - sul provvedimento di sospensione dei termini della procedura esecutiva A nulla rileva il provvedimento di sospensione dei termini ex art. 20 L.n.
44/1999 dei termini relativo alla procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti del signor in quanto la sospensione disposta ai sensi Parte_1 del comma 4 dell'art. 20 della L. n. 44/1999 si riferisce esclusivamente da un lato, ai termini che scandiscono la procedura esecutiva e dall'altro all'attuazione della vendita o dell'assegnazione, ivi compresa la stessa loro fissazione.
Ne consegue, che in detta sospensione non ricade il termine per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione. Del resto, il provvedimento di sospensione dei termini ex art. 20 della L.
n. 44/1999 risulta emesso in data 21.09.2016 allorquando il giudizio di merito dell'opposizione doveva già essere stato iniziato nel termine perentorio del 07.09.2016 ( ossia entro i tre mesi dal 07.06.2016), mentre nel caso concreto il termine perentorio era già scaduto, senza che il avesse ancora Parte_1 introdotto il procedimento di merito. Pertanto, il giudizio di merito dell'opposizione doveva essere iniziato nel termine perentorio del 07.09.2016 (tre mesi dal 07.06.2016) mentre nel caso di specie il ricorso è stato depositato solo in data 06.03.2017 e notificato a giugno
2017.
Alla luce di quanto suddetto stante la mancata osservanza del termine perentorio fissato dal G.E. deriva l'inammissibilità dell'avversa opposizione.
- sulla decisione sulle spese Come da dispositivo
§ 4. — Ha proposto appello Parte_1 ed ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello contrariis reiectis, così disporre: 1) In via Preliminare, anche inaudita altera parte e previa fissazione della udienza camerale Sospendere ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 613/2023, resa il 28.03.2023 e depositata il 30.03.2023 dal Tribunale di Velletri;
2) Nel Merito, Ritenuta la ammissibilità della presente impugnazione, a sensi del novellato art. 434, comma 1, c.p.c., riformare integralmente la Sentenza n.613/2023, del Tribunale di Velletri del 28.03.2023 e depositata il 30.03.2023, perché illegittima per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarando: 1) cessata la materia del contendere, per carenza di legittimazione passiva del creditore, che manifestando disinteresse per la riscossione, in assenza di rinnovazione ventennale del pignoramento così cancellato, si dichiarava, ancora una volta, totalmente soddisfatto del credito riscosso con l'incasso della vendita del 04.03.2014; Parte_3
4 2) con condanna alle spese delle controparti, attesa la perenzione del pignoramento immobiliare che si estende ad ogni procedura ad esso connessa;
3) In tutti i casi Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre spese forfettarie ed oneri fiscali (IVA e CAP), secondo criteri normativi, o con liquidazione a carico dello Stato giusta ammissione al patrocinio gratuito.
4) In subordine e salvo gravame A parziale riforma della Sentenza di prime cure, compensare le spese dei due gradi di giudizio.”
Controparte_1 ha resistito al gravame ed ha così concluso: “Voglia
[...]
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione:
1) in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal signor per i motivi tutti di cui Parte_1 al presente atto;
2) in via subordinata, nel merito, respingere l'appello proposto dal signor siccome infondato in Parte_1 fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, come per legge”.
QUALE MANDATARIA DI CP_3
a resistito al gravame ed ha così Controparte_5 concluso: “1) in via preliminare, rigettare l'istanza inibitoria ex art. 283 c.p.c., in quanto inammissibile ed infondata per i motivi sopra esposti;
2) nel merito, rigettare l'avverso appello perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 613/2023 del Tribunale di Velletri;
3) il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.” L'appello è stato posto in decisione all'udienza di prima comparizione del 03.03.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- Istanza di Sospensione dell'esecutività della sentenza di
I grado ex artt. 351 c. 2 e 283 c.p.c.
5 Con il primo motivo di appello parte appellante propone istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, deducendo la sussistenza dei presupposti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- Erronea e contraddittoria motivazione della Sentenza che ignora la Pronuncia del G.E. Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui non ha dato rilievo alla pronuncia del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva per mancata rinnovazione ventennale del pignoramento, divenuto inefficace a seguito di cancellazione nell'anno 1999. Tale fatto estenderebbe i propri effetti anche relativamente al processo di riassunzione, a sua volta estinto ope legis.
- Erronea e contraddittoria motivazione della Sentenza che ignora gli esiti istruttori Con il terzo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui non ha rilevato l'avvenuta estinzione delle posizioni debitorie, anche a seguito del versamento di n. 2 assegni circolari per oltre €162.000,00, nonché per il comportamento posto in essere dal creditore procedente, il quale ha omesso di rinnovare il pignoramento allo scadere del ventennio, con ciò provocando l'estinzione della procedura esecutiva.
- Nullità della Sentenza gravata per carenza di legittimazione passiva del creditore
Con il quarto motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui non ha rilevato la carenza di legittimazione passiva del creditore. In particolare, sostiene l'appellante che, a seguito della estinzione della procedura esecutiva, con cancellazione del pignoramento per mancata rinnovazione ventennale, appare evidente il disinteresse del debitore alla prosecuzione del giudizio di merito attivato, nonché la carenza di legittimazione passiva del creditore a resistere in giudizio. Di conseguenza, anche la successiva fase di merito deve essere dichiarata estinta in considerazione della cessata della materia del contendere.
§ 5. — L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. Si applica in proposito il principio secondo il quale: «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno
6 interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
- I motivi dell'impugnazione proposti dall'appellante non attingono il contenuto motivazionale della sentenza gravata laddove dichiara l'inammissibilità del ricorso ex art. 627 c.p.c., per violazione del requisito formale dell'atto introduttivo nonché per la tardività dello stesso. Invero con la presente impugnazione l'appellante
[...]
deduce come motivi: 1) l'erroneità della motivazione Parte_1 della Sentenza impugnata per avere il Tribunale ignorato la pronuncia del G.E. che dichiarava estinta la procedura esecutiva origine dell'odierno processo, “per mancata rinnovazione ventennale del pignoramento, divenuto così inefficace”; 2) erroneità della motivazione per avere il Tribunale ignorato gli esiti istruttori;
3) nullità della sentenza per carenza di legittimazione passiva del creditore.
Tuttavia, il Tribunale aveva respinto in limine il ricorso ex art. 627 c.p.c. avanzato dall'odierno appellante sulla base dei precitati motivi di opposizione, avendo ritenuto l'inammissibilità dell'opposizione perché introdotta con ricorso e non con atto di citazione e perché non osservante il termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione. Ebbene, su entrambe rationes decidendi l'odierno appellante non ha proposto alcuna specifica censura, di talché la sentenza impugnata di inammissibilità del ricorso ex art. 627 c.c. è passata in giudicato.
Ne deriva, di conseguenza, l'inammissibilità dell'appello. Resta assorbita l'istanza di sospensiva.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti di entrambe le appellate. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. 147/2022 valori medi, fase di studio, fase introduttiva, fase
7 decisionale, nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA per ciascuna delle parti appellate.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 CP_3
QUALE MANDATARIA DI Controparte_5 contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Velletri, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara inammissibile l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore delle parti appellate, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA per ciascuna delle parti appellate. Così deciso in Roma il giorno 3 marzo 2025. Il presidente estensore
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