Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 08/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2690 / 2023
SENTENZA
N.
Reg. cron. n. REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Mutuo
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Marianna Serrao ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2690 /2023 R.G., avente ad oggetto “Mutuo” ,
promosso da TA AS (C.F. ) e KA IN (C.F. C.F._1
), entrambi residenti in [...]- ed C.F._2 elettivamente domiciliati in Milano (MI) -Piazza Velasca 8- presso lo studio dell'avv. Federico Comba (C.F. [...]), che li rappresenta e difende in forza della procura speciale in atti ATTORI
CONTRO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena n. 00884060526, in persona della Dott.ssa Lorella Lepri, nata a [...] il [...] (C.F. ), nella sua qualità di Responsabile di Struttura di Secondo CodiceFiscale_3 Livello con funzione Legale della Banca e ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in Firenze, Via dei Conti n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Beatrice Ducci Donati che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione notificato CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, in relazione al contratto di mutuo in esame, NEL MERITO: 1)accertare e dichiarare l'omessa indicazione nel contratto di mutuo (e relativi allegati) del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi;
conseguentemente: a) dichiarare la nullità del tasso di interesse per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma
Pagina 1
b) rideterminare il mutuo mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB e mediante compensazione del credito di TA AS e KA IN (maggior somma indebitamente corrisposta a titolo di interessi, risultante dal tale rideterminazione, che si quantifica in Euro 15.000,00 o quella diversa somma accertata in corso di causa) con il controcredito vantato dalla banca 2) accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo (e relativi allegati) è presente la clausola floor in assenza della correlata clausola cap;
conseguentemente: a) dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della clausola floor siccome vessatoria ex artt. 33 e ss. Codice del Consumo;
b) rideterminare il mutuo mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 4 TUB (in subordine, mediante applicazione del tasso di interesse contrattuale) senza la limitazione imposta dalla clausola floor e mediante compensazione del credito di TA AS e KA IN (maggior somma indebitamente corrisposta a titolo di interessi, risultante dal tale rideterminazione, che si quantifica in Euro 15.000,00 o quella diversa somma accertata in corso di causa) con il controcredito vantato dalla banca. IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
Parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Siena, ogni contraria istanza disattesa In via preliminare: stante la assoluta indeterminatezza, genericità ed assenza di prova delle domande degli attori TA AS e HY AL dichiarare la presente causa inammissibile con ogni conseguenza di legge. Nel merito: respingere le richieste tutte avanzate da TA AS e HY AL nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. poiché infondate in fatto ed in diritto, erronee ed ultronee, aventi ad oggetto un atto notarile di mutuo di credito fondiario completo e con clausole totalmente legittime e vigenti inter partes, compreso il rigetto della declaratoria di nullità per pretesa violazione dell'art. 117 n. 4 TUB, di restituzione somme e di rimodulazione del piano di ammortamento, non essendo stata posta in essere alcuna condotta di violazione da parte della Banca e risultando le domande ex adverso del tutto prive di prova. Vittoria di spese ed onorari”. OL rimesso in decisione in data : 14.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' omesso lo svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c
Con atto di citazione ritualmente notificato TA AS e HY AL hanno convenuto in giudizio Banca Mps e hanno assunto : - di aver stipulato con la Banca convenuta contratto di mutuo in data 10.8.2018, ancora in corso e regolarmente adempiuto;
- che il contratto non indica il regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi né un piano di ammortamento tale da consentire di conoscere la composizione delle singole rate costanti in termini di quota capitale e quota interessi, così da potersi rendere conto del regime finanziario (semplice o composto) utilizzato per il calcolo degli interessi;
-che l'omessa indicazione nel contratto di mutuo del regime finanziario ne comporta la nullità e il diritto alla ripetizione di quanto versato indebitamente a titolo d'interessi quantificato in € 15.000,00 ; - che inoltre è da ritenersi vessatoria la clausola floor , prevista dal contratto di mutuo in assenza di clausola cap, posto che il tasso di interesse variabile, per tutta la durata del rapporto contrattuale, non potrebbe in ogni caso essere inferiore ad una soglia minima (pari al 2 %), indipendentemente dalle variazioni dell' EURIBOR e ciò a svantaggio dei mutuatari, obbligati a corrispondere gli interessi ad un tasso comunque pari alla soglia
Pagina 2 minima (2 %), e a vantaggio della Banca non soggetta ad alcuna limitazione nel caso di rialzo dell'indice EURIBOR.
Si è costituita nei termini la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. opponendosi alle domande attoree e rivendicando la rispondenza del contratto di mutuo ad ogni previsione normativa.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, ritenuta non necessaria la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice la causa era rimessa in decisione all'udienza cartolare del 14.2.2025 La domanda non è fondata per le ragioni che seguono.
1. Lamentano gli attori che il contratto di mutuo non indicherebbe il regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi né avrebbe un piano di ammortamento tale da consentire di conoscere la composizione delle singole rate costanti in termini di quota capitale e quota interessi. L'assunto pare smentito per tabulas . All'art. 4 del contratto di mutuo si legge
“Le Parti contraenti convengono, di applicare alla presente operazione un tasso di interesse variabile per tutta la durata del finanziamento, fermo rimanendo il tasso di interesse sopra previsto all'art. 1 per la determinazione degli interessi di preammortamento. La Parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 30 (trenta) mediante pagamento di n. 360 (trecentosessanta) rate mensili, comprensive di capitale e di interessi da pagarsi in contanti presso le casse della Banca mutuante e scadenti l'ultimo giorno di ogni mese. Le predette rate mensili sono soggette a variabilità per tutta la durata del mutuo e la Parte mutuataria dichiara di assumere ogni maggior onere per l'effetto dell'adeguamento che la Banca mutuante è autorizzata ad effettuare, senza obbligo di preavviso, dell'interesse che sarà determinato, a partire dalla prima rata di ammortamento, aggiungendo ad una componente fissa di 2 (due) punti annui una componente variabile rilevata dai dati pubblicati dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" o da altro quotidiano finanziario equipollente corrispondente al seguente parametro: EURIBOR 6 (sei) mesi tasso 360 (trecentosessanta) rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente la fine di ogni mese per la rata scadente l'ultimo giorno del mese immediatamente successivo. Qualora i dati concernenti il tasso EURIBOR non venissero come sopra pubblicati durante l'intero periodo di rilevazione previsto, sarà preso a base con le stesse modalità il valore dell'EUR LIBOR a 6 (sei) mesi rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" o da altro quotidiano equipollente o dalla pagina Reuters-LIBOR01 pubblicata a cura della British Bankers Association. Il tasso stesso verrà a risultare, per tutta la durata dell'ammortamento in misura corrispondente a quella derivante dalle componenti indicate e varierà tempo per tempo in funzione del citato parametro. Sono quindi indicate , per contratto , le modalità di calcolo dell'interesse che , in quanto, per convenzione inter partes , variabile , non poteva essere predeterminato nell'importo ma ricavabile in base ai parametri sopra indicati.
Al mutuo risulta allegato il piano di ammortamento contenente per ciascuna delle n. 360 rate la determinazione esatta della quota capitale da versare, fino all'integrale rimborso del prestito con l'ultima rata . Si legge inoltre all'art. 11) La Parte mutuataria prende atto che Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), ovvero il costo totale dell'operazione a suo carico, espresso in percentuale annua del finanziamento, è del 2,380% (due virgola trecentottanta per cento). La Parte mutuataria prende inoltre atto che, nell'attualità, il valore del parametro di indicizzazione del tasso di interesse preso in considerazione nel presente contratto rilevato il 25 luglio
Pagina 3 2018 è il seguente:
- Euribor 6 (sei) tasso 360 (trecentosessanta) = -0,269 (meno zero virgola duecentosessantanove).
Al contratto di mutuo è allegato piano di ammortamento alla francese, come espressamente ivi indicato con indicazione della quota capitale. Nessun rilievo è mosso in ordine alla tipologia di ammortamento così che pare ultroneo soffermarsi sulla sua legittimità. Il contratto di mutuo oggetto della presente causa fornisce tutti gli elementi necessari e sufficienti a calcolare l'interesse, il debito residuo in linea capitale, il tasso d'interesse annuo.
2.Passando alla questione dell'omessa indicazione del regime di ammortamento e il regime finanziario, si rileva come sia pretestuoso: in primo luogo, trattandosi di interesse variabile, evidentemente il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo di specie non può giocoforza essere preciso proprio perchè legato ad indici finanziari destinati a mutare nel tempo (sia in senso favorevole che svantaggioso per il mutuatario) e che sono originariamente ignoti alle parti stipulanti , rappresentando l'inevitabile profilo aleatorio di un'operazione liberamente accettata. Per il resto, è sufficiente richiamare l'insegnamento costante della S.C. secondo cui "in tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod.civ. ,che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse;
ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale od internazionale alla stregua di accordi interbancari " ( Cass. 36026/2023; Cass. 96/2022; Cass. 2317/ 2017; Cass. 12276/ 2010). Pertanto, una clausola che faccia riferimento al c.d. EURIBOR di determinazione del tasso di interessi ( come nel caso di specie) non può, in quanto tale, considerarsi nulla, perché quel criterio, essendo rilevato e reso noto anche da informatori economici , è di sicuro determinabile attraverso, per l'appunto, quelle rilevazioni.
Da ultimo deve osservarsi che gli attori non forniscono alcuna indicazione in ordine a come siano pervenuti all'importo di € 15.000,00 chiesto in ripetizione così che la domanda appare ancor più destituita di fondamento, ricordato che nel processo civile, l'attore, secondo i comuni canoni sanciti dall'art. 2697 c.c. che gravano su colui che fa valere un diritto in giudizio, ha l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento. (cfr. fra le tante ed a mero titolo esemplificativo, Cass. civile sezione I 22.3.2013 n. 7299; Cass. civile 29.3.2012 n. 5056;).
3.In ordine alla clausola floor contenuta nel contratto che indica che “il tasso di interesse come determinato non potrà essere inferiore al 2%”, appare determinata e pare non possano residuare dubbi sulla sua legittimità secondo i principi espressi dalla Suprema Corte . Sul punto basti ricordare Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657: «Costituisce un puro artificio la tesi […] secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una 'inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore' di una option floor, e dunque un contratto derivato». Secondo le dette Sezioni Unite, infatti, «la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.»
Pagina 4 Come precisato, nello stesso solco, da Cass . 5151/ 24 e dalla recentissima Cass. 1942/25 «tale clausola attiene alle modalità di determinazione del tasso di interesse debitorio ed ha, pertanto, natura 'creditizia'; sicché essa non costituisce, neppure surrettiziamente, uno strumento derivato, ma è soggetta esclusivamente alla disciplina del testo unico bancario». Inoltre, sempre la Corte di Cassazione ha affermato (seppure non specificamente sulla clausola floor dei mutui fondiari) che, in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (Cass., n. 96/2022; n. 20555/2020). Nella fattispecie in questione, può dirsi che il funzionamento della clausola sia stato chiaramente illustrato nel contratto di mutuo, sì che i mutuatari al momento della sottoscrizione avevano piena consapevolezza della misura del corrispettivo,
Infine si legge in Cass. 1942/25 Va osservato che la clausola floor contenuta nel contratto stipulato dalle parti attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, comma 2°, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile;
l'assenza di chiarezza e comprensibilità è comunque un giudizio di fatto. E infine non può farsi derivare in via automatica la nullità della clausola floor , determinata, dall'assenza di una clausola cap.
Per quanto detto la prospettazione attorea di nullità della clausola floor per vessatorieà non può essere condivisa . E anche in tal caso valga quanto già detto al punto 2. in ordine alla domanda di ripetizione dell'importo di € 15.000,00 del tutto genericamente formulata. La domanda non può avere favorevole apprezzamento .
4. Le spese processuali. Tenendo conto del principio di soccombenza le spese dovranno gravare sugli attori parte ricorrente liquidate , in base al valore della causa per fase di studio, introduttiva , di trattazione e decisoria ( quest'ultima al minimo tabellare in ragione dell'attività processuale svolta)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, , ogni ulteriore istanza anche in via istruttoria , domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice
2) Pone a carico degli attori in solido tra loro le spese processuali liquidate in € 6.163,50 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfetario e iva c.p.a. come per legge
Così deciso in Siena il 7.4.2025
Il Giudice Dott.ssa Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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