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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter del 15/01/2025, ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3214/2020 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Mancaniello e Salvatore Parte_1
Trematore, come da procura speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: riliquidazione pensionistica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/3/2020, il ricorrente in epigrafe indicato, premessetteva quanto segue in punto di fatto e diritto: “l'istante è titolare di pensione diretta cat. VOCOM n. 36202623 avente CP_1 decorrenza 01.08.2012, come si evince dalla documentazione allegata agli atti di causa;
- che il ricorrente è in grado di vantare contribuzione da lavoro dipendente e da commerciante, effettiva e figurativa, regolarmente accreditata per il periodo
10.10.1966 – 31.12.2012, come risulta dall'estratto contributivo allegato;
- che l'odierno istante presentava in data pagina 1 di 3 13.02.2020 la domanda amministrativa n. 2064844400043 per la ricostituzione della pensione sulla scorta dell'esatta anzianità contributiva accreditata nella gestione dei commercianti (cfr. documentazione allegata agli atti di causa); - che l' ha conseguentemente riliquidato la prestazione pensionistica con mod. TE08 del 19.02.2020 Controparte_2 riconoscendo un'anzianità contributiva in quota A - COM di 773 ed in quota B - COM di 589 settimane e un'anzianità contributiva in quota A - OBG di 193 settimane e in quota B - OBG di 46 settimane (cfr. pag. 2 del mod. CP_ TE08 del 19.02.2020); - che tuttavia l' resistente è incorso in errore in sede di liquidazione e riliquidazione della pensione de qua non provvedendo a conteggiare correttamente la contribuzione nella quota B della gestione COM, che doveva essere conteggiata sulla scorta di complessive 590 settimane (cfr. prospetto allegato); - che segnatamente la prestazione pensionistica in godimento all'odierno ricorrente è liquidata col sistema retributivo e con quote nella gestione
COM ed in quella OBG;
- che la normativa vigente disciplina il criterio di calcolo delle quote pensionistiche, con la quota
B costituita dalla contribuzione effettiva e figurativa accreditata per il periodo successivo alla data del 31.12.1992 e sino alla decorrenza della prestazione;
- che dunque l'art. 5, ultimo comma, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 prevede che “Ove dopo la consegna del certificato di pensione all'interessato sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi, siano presentate tessere assicurative o versati contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, entro i termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione medesima è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali essa è stata calcolata…”; - che il ricorrente ha diritto alla ricostituzione contributiva della pensione in godimento nella quota B della gestione COM per un'ulteriore settimana e con riconoscimento dell'anzianità contributiva complessiva in tale quota di 590 settimane;
- che il pensionato vanta il diritto, non soggetto a decadenza né a prescrizione, di matrice costituzionale, derivante dal combinato disposto degli artt. 38 e 36 Cost., a percepire la giusta misura della prestazione pensionistica sulla scorta di tutti i contributi accreditati ed accreditabili sulla base delle normative vigenti;
- che all'odierno istante spetta un maggior rateo pensionistico per la quota B della gestione COM sulla scorta della suddetta esatta anzianità contributiva – 590 settimane
- e considerando la r.m.s. di € 328,32, come da mod. TE08 del 19.02.2020, il coefficiente legale pari a 0,00153846; - che pertanto il ricorrente ha diritto alla quota B della gestione COM nell'importo mensile di € 298,01 così quantificata CP_ sulla scorta dei criteri innanzi enunciati, in luogo dell'ammontare inferiore corrisposto dall resistente (cfr. mod. TE08 del 19.02.2020) e dunque ha diritto a percepire le differenze mensili perequabili tra l'importo spettante e quello corrisposto a partire dall'01.08.2012, il tutto maggiorato di interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e sino all'integrale soddisfo;
- che non avendo l' liquidato e riliquidato correttamente la prestazione pensionistica è interesse del CP_1 ricorrente vedersi corrisposta la pensione nella sua giusta ed esatta misura”.
Tanto premesso, chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla ricostituzione della pensione INPS cat. VOCOM n. 36202623 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, per errato conteggio dei contributi in quota B della gestione COM per ulteriore 1 settimana, a partire dall'01.08.2012; - per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.08.2012, del rateo mensile perequabile in quota B della gestione COM di € 298,01 e della pagina 2 di 3 differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato nella quota B della gestione COM, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”.
Vinte le spese di lite, da liquidarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ritualmente costituitisi in giudizio, l' contestava, con articolate motivazioni, il contenuto della CP_1 domanda. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza mediante deposito telematico della presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito che in quota “A” le settimane pari a 773 sono state già CP_1 arrotondate in eccesso e in quota “B” in difetto in settimane 589.
Più nel dettaglio, ha evidenziato che il ricorrente può vantare una complessiva contribuzione nella gestione commercianti per 1300 settimane (cfr. modello UNICARPE pag 1 allegato), così partitamente individuate:
- in quota “A” 710,66, a cui si aggiungono n. 62 settimane per servizio militare calcolate nella predetta gestione, per complessive 772,66 settimane;
- in quota “B” 589,32.
Ne consegue, come correttamente indicato dall' che nella quota “A”, con l'arrotondamento in CP_1 eccesso, le settimane risultano complessivamente 773 e che in quota “B”, con l'arrotondamento in difetto, le settimane risultano complessivamente 589.
A fronte di tali puntuali osservazioni, non vi sono state specifiche contestazioni del ricorrente nelle note di trattazione scritta.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3214/2020, proposto da Parte_1 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e assorbita ogni CP_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15.01.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci) pagina 3 di 3