Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.V.G.830/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 830/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 03.06.2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Moscato
E
, nato ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marino
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.04.2025 e premettevano di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio in data 13.05.2001 nel comune di Campagna (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 12 Parte II Serie A, anno 2001 e che dalla loro unione erano nati (05.01.2006) e (07.01.2010). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha Per_1 Per_2
omologato la loro separazione personale con decreto n. cron. 5054/2023 del 19.04.2023 ed al
1
contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli e3ffetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) la casa coniugale sita in Colliano (SA) al Viale Terlizzi, n. 16, di proprietà del marito, rimarrà assegnata alla moglie, con tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti;
2) il minore resta Per_2
affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con prevalenza presso la madre;
trascorreranno con il padre un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 14,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, oltre a tre pomeriggi a settimana, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì pomeriggio dalle ore 18.00 alle ore 20,00; il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali, compleanni, cerimonie e periodo estivo alternando la loro permanenza dal padre e dalla madre in maniera omogenea e previamente concordata;
le vacanze estive verranno concordate tra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno;
i genitori si impegnano a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale cercando di essere flessibili e complementari nell'esercizio delle funzioni genitoriali, avvalendosi dell'aiuto reciproco e valorizzando l'altro; si impegnano a prendere decisioni relative ai figli e ad adottare scelte e regole educative in maniera condivisa e in un clima di collaborazione e rispetto, considerando i reali bisogni emotivo - affettivi e materiali dei minori;
3) il padre verserà alla madre per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 225,00 per ed Euro 225,00 per entro il giorno 05 di ciascun Per_1 Per_2
mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%; 4) la IG.ra continuerà a contribuire al pagamento del mutuo accesso in costanza di Parte_1 matrimonio per la ristrutturazione dell'abitazione coniugale fino a quando rimarrà nella casa coniugale;
5) l'assegno unico per i figli continuerà ad essere richiesto dalla sola madre, avendo il padre già prestato il suo consenso;
6) la IG.ra cederà in favore del IG. Parte_1 CP_1
la sua quota pari al 50% della nuda proprietà del terreno agricolo esteso circa are 76,85
[...]
(settantasei virgola ottantacinque), sito in agro di Colliano (SA) alla località Campolongo, censito nel Catasto dei Terreni al foglio 21, p.lla 379 di are 76,85, sem. arb. cl. 5, R.D. euro 21,83 R.A. euro
19,84, oggi foglio 21, p.lla 662 di are 64,90, sem. arb. cl. 5, R.D. euro 18,43 R.A. euro 16,76 e p.lla
663 di are 11,95, sem. arb. cl. 5, R.D. euro 3,39 R.A. euro 3,09, derivante da tipo di frazionamento
Protocollo SA0017138 in atti dal 15.01.2008 (cfr. All. 1)”.
In data 3 giugno 2025, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e preso atto del trasferimento immobiliare previsto tra le condizioni concordate tra le parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei
2 R.V.G.830/2025
mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13.05.2001 nel comune di Campagna (Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 12 P.II S. A anno
2001 tra nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nato ad [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campagna (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 03.06.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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