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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4973 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47056 del 2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente TRA
- nato a [...] in data [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Piero Faletti, giusta C.F._1 procura in atti;
RICORRENTE E
- , nata a [...] in data [...] Controparte_1 ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Caricato, giusta C.F._2 procura in atti;
RESISTENTE NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale. CONCLUSIONI: come da accordo rassegnato e depositato dalle parti in data
13.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il sig. adiva questo Tribunale chiedendo fosse pronunciata la Parte_1 separazione giudiziale dalla signora , con la quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile in Roma in data 24.06.2022 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2022, atto n. 00043, p.
1, s. 13), dal quale non erano nati figli, alle condizioni indicate e, decorsi i termini di legge, fosse pronunciato il divorzio ai sensi e per gli effetti degli artt. 473 bis.47
e art. 473 bis.49 c.p.c.
Successivamente si costituiva in giudizio la signora la quale, aderendo CP_1 alla domanda formulata dal marito, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
In data 13.03.2025 le parti depositavano istanza congiunta contenente accordo raggiunto, chiedevano l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“A. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
B. ciascuno dei due coniugi provvederà in via autonoma al proprio mantenimento, essendo entrambi i titolari di reddito;
1 C. i ricorrenti si danno reciprocamente l'assenso per la concessione e/o il rinnovo del passaporto”. In data 18.03.2025 il Giudice Delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti e delle condizioni rassegnate, riservava la causa al Collegio per l'omologa e, ai sensi dell'art. 473 bis.49 cpc, visto che era stata proposta anche domanda di scioglimento del matrimonio, fissava l'udienza per il divorzio al 26.11.2025.
Osserva il Collegio Vista la documentazione prodotta e l'accordo raggiunto dalle parti depositato in data 13.03.2025, la domanda di separazione deve essere accolta. Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, con l'intervento del Pubblico Ministero, riservata al prosieguo la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nato a [...] in Parte_1 data 21.09.1972 ( ), e , nata a C.F._1 Controparte_1
Roma in data 26.09.1971 ( ), che hanno contratto C.F._2 matrimonio civile in Roma in data 24.06.2022;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2022, atto n. 00043, p. 1, s. 13);
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti e depositato con istanza congiunta in data 13.03.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza il rinvio per la trattazione della causa di divorzio all'udienza del 26.11.2025;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
19.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47056 del 2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente TRA
- nato a [...] in data [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Piero Faletti, giusta C.F._1 procura in atti;
RICORRENTE E
- , nata a [...] in data [...] Controparte_1 ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Caricato, giusta C.F._2 procura in atti;
RESISTENTE NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale. CONCLUSIONI: come da accordo rassegnato e depositato dalle parti in data
13.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il sig. adiva questo Tribunale chiedendo fosse pronunciata la Parte_1 separazione giudiziale dalla signora , con la quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile in Roma in data 24.06.2022 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2022, atto n. 00043, p.
1, s. 13), dal quale non erano nati figli, alle condizioni indicate e, decorsi i termini di legge, fosse pronunciato il divorzio ai sensi e per gli effetti degli artt. 473 bis.47
e art. 473 bis.49 c.p.c.
Successivamente si costituiva in giudizio la signora la quale, aderendo CP_1 alla domanda formulata dal marito, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
In data 13.03.2025 le parti depositavano istanza congiunta contenente accordo raggiunto, chiedevano l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“A. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
B. ciascuno dei due coniugi provvederà in via autonoma al proprio mantenimento, essendo entrambi i titolari di reddito;
1 C. i ricorrenti si danno reciprocamente l'assenso per la concessione e/o il rinnovo del passaporto”. In data 18.03.2025 il Giudice Delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti e delle condizioni rassegnate, riservava la causa al Collegio per l'omologa e, ai sensi dell'art. 473 bis.49 cpc, visto che era stata proposta anche domanda di scioglimento del matrimonio, fissava l'udienza per il divorzio al 26.11.2025.
Osserva il Collegio Vista la documentazione prodotta e l'accordo raggiunto dalle parti depositato in data 13.03.2025, la domanda di separazione deve essere accolta. Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, con l'intervento del Pubblico Ministero, riservata al prosieguo la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nato a [...] in Parte_1 data 21.09.1972 ( ), e , nata a C.F._1 Controparte_1
Roma in data 26.09.1971 ( ), che hanno contratto C.F._2 matrimonio civile in Roma in data 24.06.2022;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2022, atto n. 00043, p. 1, s. 13);
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti e depositato con istanza congiunta in data 13.03.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza il rinvio per la trattazione della causa di divorzio all'udienza del 26.11.2025;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
19.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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