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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/12/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1360 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla via Trento n.3, presso lo studio degli avvocati Massimiliano Carnovale e Valentina De Biasi che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
E
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro alla via Duomo n. 24, presso lo studio degli avvocati
RE ON e AU NS, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da verbali in atti.
+++++++++++++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo.
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Il presente giudizio nasce dall'opposizione promossa dalla avverso Parte_1
l'atto di precetto notificato nei suoi confronti, dall'opposta seguito Controparte_1 del decreto ingiuntivo n. 751/2020, dichiarato provvisoriamente esecutivo. A fondamento della spiegata opposizione l'opponente ha posto l'infondatezza di quanto richiesto, per i motivi tutti di cui all'atto di citazione in opposizione a precetto, rassegnando le seguenti conclusioni: “…Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della Società a procedere Controparte_1 esecutivamente avverso la Società per difetto e/o inesistenza del credito Parte_1 sotteso al titolo esecutivo con ogni conseguenza di legge sull'atto di precetto notificato in data 30
Settembre 2021 alla Società che deve essere dichiarato nullo, illegittimo, Parte_1 invalido, inesistente con ogni conseguenza di legge;
II Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della Società a procedere esecutivamente avverso la Società Controparte_1 per insussistenza del titolo esecutivo a seguito di intervenuta Parte_1 compensazione del credito vantato dalla Società con ogni conseguenza di Controparte_1 legge sull'atto di precetto notificato in data 30 Settembre 2021 alla Società Parte_1 che deve essere dichiarato nullo, illegittimo, invalido, inesistente con ogni conseguenza di legge;
III
Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della Società a Controparte_1 procedere esecutivamente avverso la Società ed accertare e dichiarare Controparte_2
l'erroneità ed indeterminatezza delle somme richieste nell'atto di precetto a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi con ogni conseguenza di legge sull'atto di precetto notificato in data 30
Settembre 2021 alla Società che deve essere dichiarato nullo, illegittimo, Parte_1 invalido, inesistente con ogni conseguenza di legge;
III Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della Società a procedere esecutivamente avverso la Società Controparte_1 ed accertare e dichiarare l'erroneità ed indeterminatezza delle somme Controparte_2 richieste nell'atto di precetto a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi con ogni conseguenza di legge sull'atto di precetto notificato in data 30 Settembre 2021 alla Società Parte_1 che deve essere dichiarato nullo, illegittimo, invalido, inesistente con ogni conseguenza di
[...] legge;
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario delle spese generali ex art.2 DM 55/2014, CAP ed IVA come per legge da distrarsi a favore dei procuratori costituiti ex art.93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza della spiegata Controparte_1 opposizione poiché inammissibile e/o comunque infondata, sia in fatto che in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “ 1) Preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro con il n. 751/2020, opposto ma dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza in data 1/7/2021 perché inammissibile, improponibile e fondata su un'eccezione di compensazione del tutto inaccoglibile per i motivi sopra esposti;
2) Nel merito, rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dalla perchè Parte_1 inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto;
3) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Nel corso del giudizio non si è svolta attività istruttoria.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione è infondata.
Costituisce principio pacifico che:” la parte minacciata con il precetto di esecuzione forzata in base
a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, avendo promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione - per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 c.p.c. - non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica a decreto ingiuntivo, atteso che, gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti sta avendo pieno sviluppo ed è tuttora in esame” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 19/6/2001, n. 8331).
Pertanto, alla luce di quanto suddetto, il giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo o che siano ancora sub Iudice, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Venendo all'esame del merito dell'odierna res controversa, premesso che non risulta eccepita la giuridica inesistenza del titolo esecutivo, avendo l'opponente posto a base delle proprie censure, sostanzialmente motivi afferenti il contenuto decisorio del titolo esecutivo, l'opposizione all'esecuzione deve essere dichiarata inammissibile (non rigettata in merito, come chiarito da Cass.
22402/2008 cit.).
4. Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, al minimo in ragione dell'attività svolta e, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Anna Destito, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da Parte_2 nei confronti di , disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così
[...] Controparte_3 provvede:
1- dichiara inammissibile l'opposizione a precetto, per quanto in parte motiva;
2- condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro, € 2.540,00, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lamezia Terme, 19.12.2025
Il giudice onorario
Dott.ssa Anna Destito