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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 4369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4369 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. IO TT, nella causa civile iscritta al n° ______________________
12163 R.G.L. 2024, promossa
DA Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
RR UG, giusta procura in atti ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via
Principe di BELMONTE n° 78;
Opponente
C O N T R O Il Cancelliere
rappresentato e difeso dalle Avv.te Caterina Pt_2
AN e EL ER, giusta procure generali
richiamate in memoria di costituzione ed elettivamente domiciliate
presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Opposto
OGGETTO : OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE.
Conclusioni dell'opponente: come dai rispettivi atti difensivi
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
18/09/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
1 Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento dell'opposizione, modifica l'ordinanza ingiunzione
opposta, nella parte relativa alla sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, che
ridetermina nella misura di Euro 4.920,00.
Rigetta, nel resto, l'opposizione.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/08/2024, , legale rappresentante Parte_1
del , propose opposizione avverso l'ordinanza Parte_3
ingiunzione OI-00606987, con la quale gli veniva intimato il pagamento di Euro
11.480,00 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali -annualità 2019 - illecito previsto dall'art. 2, comma 1 bis
D.L. 12/09/1983 n° 463 conv. in L. n° 638/83, come sostituito dall'art. 3, comma 6 D.l.vo
15/01/2016 n° 8 e novellato dall'art. 23 del D.L. 4/05/2023 n° 48, conv. con mod. dalla L.
3/07/2023 n° 85.
Dedusse l'illegittimità del provvedimento opposto in quanto, come si riporta letteralmente dal ricorso, “ l'ingiunzione era nulla in quanto incompleta rendendo
impossibile la valutazione della violazione e della sanzione comminata;
inammissibile per
evidente sproporzione tra la violazione contestata e la sanzione comminata, destituita di ogni
fondamento giuridico, in quanto non vi è stata la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del
decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n.638, perchè non vi è stato un omesso versamento, bensì un'omessa applicazione nella
circostanza del fatto che, nei periodi in contestazione, l'amministrazione condominiale non
aveva i fondi per poter far fronte all'impegno assunto “ .
Chiese, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, con il favore delle spese di lite.
L' ritualmente costituitosi, ha eccepito la inammissibilità per tardività Pt_2
dell'opposizione e nel merito la radicale infondatezza della medesima.
2 All'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
18/09/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti, la causa è stata posta in decisione.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione,
atteso che l' non ha depositato la notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, Pt_2
consentendo la verifica dell'osservanza del termine.
Ciò premesso, questo Giudice, pur prendendo atto del diverso orientamento espresso da altro Giudice della Sezione, che ha rilevato ex officio la violazione dell'art. 14 L. n° 689/1981, ritiene di non poter aderire a tale indirizzo, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n° 14/01/2022 n° 1056, che richiamando quanto affermato dalla Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n° 3271/90
ha ribadito che il giudizio di opposizione è strutturato in conformità del modello di processo
civile e risponde alle regole della domanda (art. 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse
all'iniziativa della parte (art. 112). Come ha precisato Cass. n. 9387/2002, ai "principi suddetti,
segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su
eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale
tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto della L. n. 689 del
1981, art. 14, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione,
configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività
della contestazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione non possono essere rilevate e
dichiarate dal giudice d'ufficio".
Pertanto, non essendo stata sollevata, nel presente procedimento, neppure successivamente al deposito del ricorso, alcuna eccezione di tardività della notifica degli estremi della violazione, a fronte della quale sarebbe stato onere dell' Pt_2
dimostrare l'avvenuto rispetto del termine di novanta giorni, la questione non può
essere rilevata d'ufficio.
Non può quindi tenersi conto dei precedenti favorevoli all'opponente, di cui alle sentenze depositate in atti.
Ciò premesso, l'opposizione è fondata solo parzialmente, in relazione all'entità
della sanzione inflitta.
Non vi è dubbio, infatti, in ordine alla sussistenza dell'illecito accertato.
3 Ed infatti, l' ha prodotto i DM 10 virtuali, contenenti i dati trasmessi con i Pt_2
flussi inviati dal Condominio, di cui il RASO era Amministratore, nei quali CP_1
viene riportata la annotazione in calce “ ha trattenuto la quota contributiva a carico dei
lavoratori dipendenti “
Tali modelli, riproduttivi dei flussi inviati dal datore di lavoro, ed CP_1
analoghi ai DM 10 cartacei, hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e fanno piena prova a carico di questi, mentre la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto, fino a prova contraria, le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento delle ritenute contributive.
Nessuna prova in tal senso è stata fornita dall'opponente, che si era riservato di articolare prova testimoniale in corso di causa, senza, tuttavia, adempiere agli oneri previsti dal combinato disposto degli artt. 414 -416 cod. proc.civ, a pena di decadenza,
nella quale è irrimediabilmente incorso.
Secondo, poi, la giurisprudenza penale formatasi in relazione all'omologa ipotesi di reato, quest'ultimo è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti (dolo generico), sicché non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti o abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ( Cassazione penale sez. III, 20/05/2021,
n.26579).
L'ordinanza ingiunzione è poi completa in tutti i suoi elementi, tanto più che richiama, per relationem, gli atti di accertamento inviati al e allo stesso Parte_3
da cui emergono tutti i dettagli della violazione. Pt_1
In ordine alla denunciata sproporzione della sanzione amministrativa rispetto alla violazione contestata, la censura è fondata.
L'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 23, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni,
nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede, che in caso di omesso versamento, da parte del
4 datore di lavoro, delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, «[s]e l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Il minimo edittale della sanzione ( pari ad 1,5 volte l'importo non versato), come affermato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n° 103/2025, non è tale da connotare la scelta del legislatore come irragionevole o arbitraria.
Si è osservato, infatti, che la condotta sanzionata è munita di particolare disvalore,
poiché l'omesso versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro si traduce nella distrazione di somme delle quali egli ha la disponibilità, benché le stesse facciano già
ontologicamente parte della retribuzione del lavoratore e siano destinate all'erogazione di prestazioni essenziali e attinenti a beni irrinunciabili.
In relazione a tale illecito, del resto, la Corte - seppure al fine di valutare la congruità
delle conseguenze sotto profili diversi da quelli qui in esame - ha affermato che esso
«determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela è
assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte I della Costituzione (artt. 1,4,35,38 della Costituzione)»
(sentenza n. 139 del 2014; ordinanza n. 206 del 2003).
Pertanto, la misura della sanzione minima edittale appare giustificata, in quanto commisurata al rango del bene protetto dalla norma.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, l'applicazione da parte dell' di una sanzione Pt_2
di Euro 11.480,00, pari ad oltre tre volte l'importo non versato, appare manifestamente irragionevole e non conforme a principi di giustizia e proporzionalità, atteso che,
avuto riguardo all'importo complessivo della somma non versata ( pari ad Euro
3.280,00) corrispondente a circa un terzo dell'importo massimo di Euro 10.000,00, entro il quale l'omesso versamento si considera illecito amministrativo, e quindi alquanto modesto, si giustificava un trattamento sanzionatorio più mite ed in particolare la sua riduzione alla misura minima, pari a 1,5 volte l'importo non versato, cioe' ad Euro
4.920,00.
L'opposizione va, quindi, parzialmente accolta, modificando l'ordinanza ingiunzione opposta nella parte relativa alla sanzione inflitta, che va rideterminata
5 nella misura minima di 1,5 volte la somma non versata, cioè in complessivi Euro
4.920,00.
Va, invece, respinta nel resto.
Atteso l'esito globale del giudizio, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, per compensare integralmente, fra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'opposizione, modifica l'ordinanza ingiunzione opposta, rideterminando la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta al in Pt_1
Euro 4.920,00.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo il 18 Ottobre 2025, all'esito del deposito di note di
trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18/09/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
IO TT
6
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. IO TT, nella causa civile iscritta al n° ______________________
12163 R.G.L. 2024, promossa
DA Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
RR UG, giusta procura in atti ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via
Principe di BELMONTE n° 78;
Opponente
C O N T R O Il Cancelliere
rappresentato e difeso dalle Avv.te Caterina Pt_2
AN e EL ER, giusta procure generali
richiamate in memoria di costituzione ed elettivamente domiciliate
presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Opposto
OGGETTO : OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE.
Conclusioni dell'opponente: come dai rispettivi atti difensivi
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
18/09/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
1 Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento dell'opposizione, modifica l'ordinanza ingiunzione
opposta, nella parte relativa alla sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, che
ridetermina nella misura di Euro 4.920,00.
Rigetta, nel resto, l'opposizione.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/08/2024, , legale rappresentante Parte_1
del , propose opposizione avverso l'ordinanza Parte_3
ingiunzione OI-00606987, con la quale gli veniva intimato il pagamento di Euro
11.480,00 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali -annualità 2019 - illecito previsto dall'art. 2, comma 1 bis
D.L. 12/09/1983 n° 463 conv. in L. n° 638/83, come sostituito dall'art. 3, comma 6 D.l.vo
15/01/2016 n° 8 e novellato dall'art. 23 del D.L. 4/05/2023 n° 48, conv. con mod. dalla L.
3/07/2023 n° 85.
Dedusse l'illegittimità del provvedimento opposto in quanto, come si riporta letteralmente dal ricorso, “ l'ingiunzione era nulla in quanto incompleta rendendo
impossibile la valutazione della violazione e della sanzione comminata;
inammissibile per
evidente sproporzione tra la violazione contestata e la sanzione comminata, destituita di ogni
fondamento giuridico, in quanto non vi è stata la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del
decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n.638, perchè non vi è stato un omesso versamento, bensì un'omessa applicazione nella
circostanza del fatto che, nei periodi in contestazione, l'amministrazione condominiale non
aveva i fondi per poter far fronte all'impegno assunto “ .
Chiese, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, con il favore delle spese di lite.
L' ritualmente costituitosi, ha eccepito la inammissibilità per tardività Pt_2
dell'opposizione e nel merito la radicale infondatezza della medesima.
2 All'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
18/09/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti, la causa è stata posta in decisione.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione,
atteso che l' non ha depositato la notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, Pt_2
consentendo la verifica dell'osservanza del termine.
Ciò premesso, questo Giudice, pur prendendo atto del diverso orientamento espresso da altro Giudice della Sezione, che ha rilevato ex officio la violazione dell'art. 14 L. n° 689/1981, ritiene di non poter aderire a tale indirizzo, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n° 14/01/2022 n° 1056, che richiamando quanto affermato dalla Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n° 3271/90
ha ribadito che il giudizio di opposizione è strutturato in conformità del modello di processo
civile e risponde alle regole della domanda (art. 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse
all'iniziativa della parte (art. 112). Come ha precisato Cass. n. 9387/2002, ai "principi suddetti,
segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su
eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale
tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto della L. n. 689 del
1981, art. 14, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione,
configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività
della contestazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione non possono essere rilevate e
dichiarate dal giudice d'ufficio".
Pertanto, non essendo stata sollevata, nel presente procedimento, neppure successivamente al deposito del ricorso, alcuna eccezione di tardività della notifica degli estremi della violazione, a fronte della quale sarebbe stato onere dell' Pt_2
dimostrare l'avvenuto rispetto del termine di novanta giorni, la questione non può
essere rilevata d'ufficio.
Non può quindi tenersi conto dei precedenti favorevoli all'opponente, di cui alle sentenze depositate in atti.
Ciò premesso, l'opposizione è fondata solo parzialmente, in relazione all'entità
della sanzione inflitta.
Non vi è dubbio, infatti, in ordine alla sussistenza dell'illecito accertato.
3 Ed infatti, l' ha prodotto i DM 10 virtuali, contenenti i dati trasmessi con i Pt_2
flussi inviati dal Condominio, di cui il RASO era Amministratore, nei quali CP_1
viene riportata la annotazione in calce “ ha trattenuto la quota contributiva a carico dei
lavoratori dipendenti “
Tali modelli, riproduttivi dei flussi inviati dal datore di lavoro, ed CP_1
analoghi ai DM 10 cartacei, hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e fanno piena prova a carico di questi, mentre la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto, fino a prova contraria, le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento delle ritenute contributive.
Nessuna prova in tal senso è stata fornita dall'opponente, che si era riservato di articolare prova testimoniale in corso di causa, senza, tuttavia, adempiere agli oneri previsti dal combinato disposto degli artt. 414 -416 cod. proc.civ, a pena di decadenza,
nella quale è irrimediabilmente incorso.
Secondo, poi, la giurisprudenza penale formatasi in relazione all'omologa ipotesi di reato, quest'ultimo è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti (dolo generico), sicché non rileva, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti o abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ( Cassazione penale sez. III, 20/05/2021,
n.26579).
L'ordinanza ingiunzione è poi completa in tutti i suoi elementi, tanto più che richiama, per relationem, gli atti di accertamento inviati al e allo stesso Parte_3
da cui emergono tutti i dettagli della violazione. Pt_1
In ordine alla denunciata sproporzione della sanzione amministrativa rispetto alla violazione contestata, la censura è fondata.
L'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 23, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni,
nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede, che in caso di omesso versamento, da parte del
4 datore di lavoro, delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, «[s]e l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Il minimo edittale della sanzione ( pari ad 1,5 volte l'importo non versato), come affermato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n° 103/2025, non è tale da connotare la scelta del legislatore come irragionevole o arbitraria.
Si è osservato, infatti, che la condotta sanzionata è munita di particolare disvalore,
poiché l'omesso versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro si traduce nella distrazione di somme delle quali egli ha la disponibilità, benché le stesse facciano già
ontologicamente parte della retribuzione del lavoratore e siano destinate all'erogazione di prestazioni essenziali e attinenti a beni irrinunciabili.
In relazione a tale illecito, del resto, la Corte - seppure al fine di valutare la congruità
delle conseguenze sotto profili diversi da quelli qui in esame - ha affermato che esso
«determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela è
assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte I della Costituzione (artt. 1,4,35,38 della Costituzione)»
(sentenza n. 139 del 2014; ordinanza n. 206 del 2003).
Pertanto, la misura della sanzione minima edittale appare giustificata, in quanto commisurata al rango del bene protetto dalla norma.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, l'applicazione da parte dell' di una sanzione Pt_2
di Euro 11.480,00, pari ad oltre tre volte l'importo non versato, appare manifestamente irragionevole e non conforme a principi di giustizia e proporzionalità, atteso che,
avuto riguardo all'importo complessivo della somma non versata ( pari ad Euro
3.280,00) corrispondente a circa un terzo dell'importo massimo di Euro 10.000,00, entro il quale l'omesso versamento si considera illecito amministrativo, e quindi alquanto modesto, si giustificava un trattamento sanzionatorio più mite ed in particolare la sua riduzione alla misura minima, pari a 1,5 volte l'importo non versato, cioe' ad Euro
4.920,00.
L'opposizione va, quindi, parzialmente accolta, modificando l'ordinanza ingiunzione opposta nella parte relativa alla sanzione inflitta, che va rideterminata
5 nella misura minima di 1,5 volte la somma non versata, cioè in complessivi Euro
4.920,00.
Va, invece, respinta nel resto.
Atteso l'esito globale del giudizio, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, per compensare integralmente, fra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'opposizione, modifica l'ordinanza ingiunzione opposta, rideterminando la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta al in Pt_1
Euro 4.920,00.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo il 18 Ottobre 2025, all'esito del deposito di note di
trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18/09/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
IO TT
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