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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3530/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3530/20 promossa da:
(P.IVA e C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. CALZAVARA FABRIZIO
APPELLANTE
contro
(CF: ) CP_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. CIANCI CARLO
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da comparsa conclusionale depositata telematica- mente: “Nel merito: voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento dei motivi di appello so- pra esposti, riformare integralmente la sentenza n. 1407/2022, emessa il
06.12.2022 dal Giudice di Pace di Avv. Nazzarena Zanini, depositata in tale Pt_1 data e non notificata, e per l'effetto, confermare integralmente i verbali N.
50046029 e N. 50046030 emessi dalla Polizia Locale di il 26.09.2022 a carico Pt_1 di . CP_1
In ogni caso: con rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellato ha concluso come da memoria costitutiva depositata telematicamente:
“Nel merito, rigettare il proposto appello dando conferma all'impugnata sentenza di primo grado.
In subordine, nella denegata ipotesi d'accoglimento dell'appello, in via subordinata, rideterminare nel minimo l'importo dovuto a titolo di sanzione sulla base d'uno (in ipotesi d'annullamento parziale) ovvero d'ambedue (in ipotesi di riconosciuta spe- cialità o continuazione) i provvedimenti impugnati.
In ogni caso, con vittoria di spese del grado ovvero di compensazione delle stesse in ipotesi ultima d'accoglimento dell'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26.09.2022, alle 02.38, in Via Pontevigodarzere, gli Agenti della Poli- Pt_1 zia Locale di e fermavano la Fiat Punto Pt_1 Parte_2 Controparte_2 targata DH924SK condotta dal sig. e con a bordo il comproprietario del vei- Per_1 colo, sig. . In occasione del controllo eseguito venivano elevate due con- CP_1 testazioni a carico del conducente, sig. : la violazione dell'art. 186, comma Per_1
7, C.d.S. perché, nonostante dichiarasse di aver assunto sostanze alcoliche, si rifiu- tava di sottoporsi al relativo accertamento;
nonché la violazione dell'art. 116, com- mi 15 e 17, C.d.S. perché conduceva il veicolo del sig. senza aver conse- CP_1 guito la patente di guida.
In conseguenza della violazione dell'art. 186 C.d.S. la Fiat Punto veniva sottoposta a sequestro e, per effetto della violazione dell'art. 116 C.d.S., il medesimo veicolo ve- niva sottoposto a fermo amministrativo (cfr. artt. 186, comma 7, e 116, comma 17,
C.d.S.).
- 2 - Dopo aver accertato le infrazioni commesse dal conducente, il sig. , qua- CP_1 le comproprietario del veicolo, veniva invitato ad assumere la custodia del mezzo.
Dinnanzi al suo rifiuto, gli Agenti accertatori elevavano a carico del comproprietario del mezzo i due verbali oggetto del giudizio di primo grado, ossia: (1) il verbale N.
50046029 del 26.09.2022 per violazione dell'art. 213, comma 5, C.d.S. perché “qua- le comproprietario del veicolo presente a bordo si rifiutava di prendere in custodia il veicolo posto sotto sequestro a seguito di contestazione dell'art. 186/7°. Non risul- tava inoltre possibile l'affidamento al conducente in quanto in stato di manifesta urbiachezza” (doc. n. 1 del fascicolo di primo grado prodotto dall'appellante); (2) il verbale N. 50046030, di pari data, per violazione dell'art. 214, comma 1, C.d.S. per- ché “quale comproprietario del veicolo presente a bordo si rifiutava di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo in seguito alla contestazione dell'art. 116/15-17 con verbale 50018394. Non risultava possibile affidare il veicolo al conducente in quanto in stato di manifesta urbiachezza” (cfr. doc. n. 2 del fascico- lo di primo grado prodotto dall'appellante).
Con ricorso depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pado- va in data 25.10.2022 il sig. , impugnava i predetti verbali N. 50046029 e CP_1
N. 50046030, sollevando due motivi di opposizione:
1) Nel primo motivo del ricorso di I grado, rubricato “inesistenza dei presupposti di cui alle norme richiamate ed asseritamente violate – violazione Regolamento Dip.
Pubblica Sicurezza Servizio Polizia Stradale del 31.01.2019 Prot.
300/A/559/19/101/20/21/4”, il sig. esponeva: d'essersi trovato CP_1 nell'impossibilità di assumere la custodia del mezzo perché in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti e perché privo di denaro per provvedere al pagamento del carro-attrezzi; che gli agenti accertatori, avendo riscontrato l'incapacità del sig. di assumere la custodia del mezzo, CP_1 avrebbero chiamato il soccorso stradale;
che l'impossibilità di affidare il veicolo sia al conducente che al comproprietario , avrebbe comportato “la Per_1 CP_1 sostanziale disapplicazione degli artt. 213 co. 5 c.d.s. e 214 co. 1 c.d.s. a fronte della necessaria presa in custodia dell'auto da parte della depositeria autorizzata”.
2) Nel secondo motivo di opposizione, rubricato “illegittima coesistenza delle viola- zioni di cui all'art. 123, comma 5, e 214 C.d.S. in relazione all'unica condotta conte- stata”, il ricorrente lamentava che la P.L. avrebbe punito il sig. “in maniera CP_1 del tutto sproporzionata”, violando gli artt. 8 e 9 della Legge n. 689/198, giacché, a suo dire, il la P.L. accertatrice avrebbe dovuto applicare il criterio di specialità, ovve- ro del cumulo giuridico.
- 3 - L'opponente concludeva chiedendo “In via cautelare: disporre ai sensi dell'art. 5 co
2 d.lgs. n. 150/2011, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impu- gnati. Nel merito, in via principale: annullare i provvedimenti impugnati dichiaran- done l'illegittimità. Nel merito, in via subordinata: rideterminare nel minimo l'importo dovuto a titolo di sanzione sulla base d'uno (in ipotesi d'annullamento parziale) ovvero d'ambedue (in ipotesi di riconosciuta specialità o continuazione) i provvedimenti qui impugnati. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
Con decreto del 26.10.2022 il Giudice di Pace assegnatario del giudizio, Dott.ssa
Nazzarena Zanini, fissava l'udienza di comparizione delle parti e di discussione per il
06.12.2022 e ordinava all'Amministrazione convenuta di depositare in Cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento.
Il 25.11.2022 si costituiva in giudizio il , contestando tutto quanto Parte_1 dedotto ed eccepito dal sig. , rilevando, in particolare: CP_1
1) che la rappresentazione dei fatti offerta dal ricorrente non corrispondeva al vero, giacché: diversamente da quanto dichiarato dall'opponente, il sig. non
CP_1 si trovava affatto in uno stato di alterazione paragonabile a quello del conducente, essendo “il , sin da subito, … apparso in normali condizioni psicofisiche”;
CP_1 gli Agenti di P.L. lo avevano avvisato che, in ragione della sua effettiva capacità di intendere e volere, gli sarebbe stata affidata la custodia del veicolo;
il sig.
CP_1 dapprima aderiva all'invito della P.L. di chiamare il carro-attrezzi, ma successiva- mente si rifiutava di pagarlo;
gli accertatori avevano riferito al sig. che il vei-
CP_1 colo non poteva rimanere in strada perché, in tal caso, si sarebbe rientrati nella fat- tispecie del rifiuto di custodia del veicolo, ma egli rispondeva “di non essere interes- sato e che avrebbe lasciato là il veicolo, venendolo a recuperare il giorno successi- vo”; il livello di coscienza del sig. era rimesso alla percezione sensoriale degli
CP_1 agenti accertatori, che non hanno avuto alcun dubbio nel riscontrare la sua piena capacità di intendere e volere (la percezione sensoriale dei verbalizzanti rientra tra i fatti accertatati da un pubblico ufficiale e che non possono essere contestati se non mediante presentazione di querela di falso);
2) che nel caso di specie non sussisteva alcun rapporto di specialità tra le disposizio- ni dell'art. 213, comma 5, e 214, comma 1, C.d.S. perché entrambe dette norme sanzionano il comportamento di chi si rifiuta di prendere in custodia il veicolo
(tant'è che l'art. 214 rimanda all'art. 213, comma 5, C.d.S.). Quanto all'operato degli
Agenti accertatori, si faceva presente che la Polizia Locale di in occasione Pt_1 Cont dell'accertamento del 26.09.2022, non poteva fare altro che sanzionare il sig.
- 4 - per tutte le violazioni commesse, giacché l'eventuale rideterminazione del- CP_4 la sanzione spetta non alla P.A., ma all'Autorità giudicante, tenendo conto delle va- lutazioni effettuate sulla gravità della violazione commessa.
Il quindi, così concludeva: “Nel merito, in via principale: rigettar- Parte_1 si, perché infondato in fatto e in diritto, il ricorso proposto dal sig. av- CP_1 verso i verbali di violazione al C.d.S. n. V-50046029 (Prot. 220221391) e n. V-
50046030 (Prot. 220221392), redatti il 26.09.2022 dalla P.L. di e, per Pt_1
l'effetto, confermarsi integralmente detti verbali. Nel merito, in via subordinata: ri- determinarsi l'ammontare delle sanzioni applicate con i verbali opposti, tenendo conto della gravità dei fatti occorsi il 26.09.2022 e della gravità della condotta del ricorrente (…). In ogni caso: con rifusione delle spese legali di lite”.
All'udienza del 06.12.2022 il Giudice di Pace, all'esito della discussione, estendeva la sentenza, di cui dava integrale lettura ai fini della pubblicazione. In tale provvedi- mento, il Giudice di I grado accoglieva il ricorso proposto dal sig. , annul- CP_1 lava i verbali opposti e condannava la P.A. alla rifusione delle avverse spese di lite.
Il proponeva appello avverso la sentenza n. 1407/2022 del Giu- Parte_1 dice di Pace di a conclusione del giudizio n. R.G. 3924/2022, formulando i Pt_1 seguenti motivi di gravame:
1) La decisione è errata e deve essere riformulata nella parte in cui sostiene che en- trambi i verbali di violazione al C.d.S. sarebbero affetti da nullità radicale e assoluta per carenza di potere degli agenti accertatori nell'elevare le sanzioni accessorie del fermo amministrativo e del sequestro;
2) La decisione del Giudice di Pace è errata anche nella parte in cui afferma che gli articoli 213 e 214 C.d.S. sanzionerebbero solamente chi ometta di pagare il carro- attrezzi e non chi si rifiuti di custodire e trasportare personalmente il veicolo.
Parte appellata si costituiva con comparsa di risposta, chiedendo, nel merito, il ri- getto dell'appello proposto dal e la conseguente conferma Parte_1 dell'impugnata sentenza di primo grado;
in via subordinata, la rideterminazione, nel minimo, dell'importo dovuto a titolo di sanzione sulla base d'uno (in ipotesi d'annullamento parziale) ovvero d'ambedue (in ipotesi di riconosciuta specialità o continuazione) i provvedimenti impugnati.
L'udienza di trattazione si celebrava in data 11 aprile 2024. All'esito, il Tribunale fis- sava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 14 novembre 2024, as- segnando termine alle parti fino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di no- te conclusive.
- 5 - Il giudice all'udienza del 16 gennaio 2025 dava lettura del dispositivo di sentenza.
La sentenza n. 1407/2022, resa dal Giudice di Pace di nel procedimento RGN Pt_1
3924/2022, merita di essere riformata, condividendo il Tribunale le censure dell'appellante.
In primo luogo, va osservato che la predetta sentenza deve essere censurata nella parte in cui afferma che “gli accertatori hanno proceduto come se entrambe le norme contestate al (il conducente non proprietario del mezzo) avessero Per_1 natura amministrativa, cosa che non è, tanto per la violazione dell'art. 116 c. 15_17
CdS, quanto per la violazione dell'art. 186 c. 7 CdS, perché si tratta in entrambi i casi di reati” (così a pag. 4 della sentenza appellata) e dove afferma che “si tratta di san- zioni amministrative accessorie (sequestro e fermo) in conseguenza di ipotesi di rea- Per_ to previste dal codice della strada. Le violazioni contestate al conducente , tut- tavia (peraltro non oggetto del presente giudizio) costituiscono entrambe reato, e questo comporta l'applicazione di un percorso argomentativo totalmente diverso nella verifica della legittimità dei verbali opposti. Una prima violazione rilevata nella condotta del Sava (art. 116 c. 15-17 CdS) comporta quale sanzione penale accesso- ria il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi, l'altra violazione (art. 185 c. 7
CdS), il sequestro cautelare del mezzo finalizzato alla confisca. Si sottolinea che in quanto sanzioni accessorie penali, andrebbero irrogate entrambe dopo la condanna del giudice, salvo ricorra la necessità di intervenire in via cautelare, e, soprattutto, si riporta l'attenzione sul fatto che non ci sono obbligati in solido di sorta per chi commette un reato, né in relazione alle sanzioni pecuniarie, né in relazione a quelle accessorie, quali appunto sono la confisca e fermo amministrativo. Non a caso l'art. 186 c. 7 CdS espressamente statuisce che la confisca non viene applicata nel caso in cui il mezzo appartenga a persona estranea alla violazione, esattamente come acca- de nel caso di specie, i cui comproprietari dell'auto targata DH924SK sono il ricor- rente e probabilmente la di lui gemella. Quindi, poiché tanto il Persona_2 fermo amministrativo che la confisca dell'auto targata DH924SK, sono stati applicati all'odierno ricorrente come “obbligati in solido” subito si comprende come i due verbali opposti mancano totalmente dei presupposti per la propria ragion d'essere: né la confisca né il fermo amministrativo possono essere applicati all'auto che non sia di proprietà del trasgressore della norma penale. È infatti previsto, per tali casi, che al trasgressore vada applicata, in sostituzione del fermo, la sospensione della patente di guida. Nel nostro caso entrambe le infrazioni a monte della confisca e del Per_ sequestro sono reati commessi dal conducente e pertanto l'auto del ricorrente non avrebbe dovuto in nessun caso essere sottoposta né fermo né a sequestro fina- lizzato alla confisca, per la già ripetuta ragione che in caso di reato è prevista una sanzione per l'imputato, e non esiste un obbligato in solido. Il ricorrente avrebbe avuto assolutamente il diritto di lasciare la propria auto in strada – come si riferisce
- 6 - abbia chiesto di fare – dato che non se la sentiva di guidare, e passare a ritirarla il giorno dopo. A ben guardare, infatti, pur essendo entrambe le fattispecie in oggetto
(fermo amministrativo e sequestro finalizzato alla confisca) disciplinate dall'art. 224 ter CdS – e non direttamente dagli art. 213 e 214 CdS, come risulta dai verbali oppo- sti – tale art. 224 ter CdS rimanda alle disposizioni di cui all'art. 213 e 214 bis CdS so- lo in quanto compatibili, e la compatibilità per gli aspetti che ci riguardano è esclusa dal fatto che l'auto non fosse di proprietà del conducente trasgressore. Da ciò di- scende che nel caso di specie, non essendoci coincidenza fra la persona del tra- sgressore della norma penale e le due sanzioni accessorie penali che la stessa nor- ma non a caso dispone solo ove possibile, in mancanza di qualsiasi compatibilità, non c'è e non ci sarebbe stato alcuno spazio per applicare la sanzione accessoria dalla confisca e del sequestro, misure che invece hanno così colpito in questo caso chi è del tutto estraneo al procedimento, e cioè i proprietari dell'auto non coinvolti nell'illecito penale commesso. Quindi sia il fermo amministrativo che la confisca del CP_ mezzo di proprietà di e applicate come conseguenza della condot- Per_2 ta penalmente rilevante accertata nel conducente , sono provvedimenti af- Per_1 fetti da nullità radicale e assoluta. Di conseguenza anche i verbali odiernamente op- posti, con cui si contesta al ricorrente la violazione dell'art. 213 c. 5 e dell'art. 214 c.
1 CdS – per di più in maniera comunque illegittima per le ragioni sopra esposte – sono inficiati dalla nullità radicale dei provvedimenti presupposti (sequestro e fermo amministrativo) e pertanto devono essere annullati” (si veda alle pagg. 8-9-10 della sentenza appellata).
Tali assunti non possono essere condivisi per le ragioni che seguono.
1) Quanto alla guida senza patente, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di Pace, la condotta di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S. non costituisce reato e, al contrario, integra gli estremi di un mero illecito amministrativo. Infatti, la fattispecie criminosa della guida senza patente, di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S., è stata de- penalizzata dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, cosicché, sin da allora, in caso di con- trollo da parte delle forze dell'ordine sarà applicata esclusivamente la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 15 e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo di cui al comma 17. Il Giudice di prime cure ha dunque errato laddove ha qualificato la condotta del conducente sig. – che guidava Per_1 senza aver conseguito la patente di tipo B – come reato. Invero, il Giudice di Pace avrebbe dovuto riconoscere la natura amministrativa della violazione de qua ed ac- certare la legittimità dell'accertamento eseguito dalla Polizia Locale di che Pt_1 ha correttamente applicato al sig. – comproprietario del mezzo e pre- CP_1 sente a bordo – la sanzione accessoria del fermo amministrativo dello stesso veico- lo.
- 7 - 2) Quanto alla guida sotto l'effetto dell'alcool, è vero che la fattispecie contemplata dall'art. 186, comma 7, C.d.S. ha natura di reato (e non di mera contravvenzione), ma, a norma dell'art. 224 ter C.d.S., l'organo accertatore che rileva l'infrazione deve comunque, sempre, procedere immediatamente al sequestro del veicolo ex art. 213
C.d.S. Infatti, l'art. 224 ter, comma 1, C.d.S. prevede che “Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo ac- certatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis”. È lo stesso Codice della Strada, quindi,
a prescrivere che, nel momento in cui l'agente di Polizia Locale ravvisi la sussistenza dell'ipotesi criminosa della guida sotto l'effetto dell'alcool, egli debba procedere al sequestro del veicolo.
Invero, la ratio della norma è quella di evitare la pericolosità derivante dall'uso del veicolo “incriminato” per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento penale – nel corso del quale verranno accertate tutte le responsabilità del caso, tan- to del conducente del veicolo, quanto del proprietario presente a bordo –, al fine di decidere sull'applicabilità o meno della pena accessoria della confisca.
Quindi, la confisca del veicolo è sanzione accessoria la cui applicabilità è rimessa alla decisione del giudice penale, ma il sequestro (che è atto presupposto, di natura cau- telare, che viene disposto in via preventiva rispetto alla successiva, eventuale, confi- sca) è applicato immediatamente dalla Polizia Locale che ha accertato l'infrazione.
D'altronde, mentre il sequestro rappresenta il presupposto di fatto e di diritto per potere addivenire, in fase di definizione del procedimento penale, alla confisca dell'automezzo, è soltanto la confisca a rappresentare la pena accessoria della guida in stato di ebbrezza, dotata di carattere ed effetti definitivi.
3) Sono altresì errate le considerazioni del Giudice di Pace di secondo cui il Pt_1 sig. sarebbe stato chiamato a rispondere dell'illecito in qualità di “ob- CP_1 bligato in solido” del conducente. Diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, infatti, il sig. è stato chiamato a rispondere della violazione CP_1 degli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, C.d.S. non perché obbligato in solido ex art. 196 C.d.S., ma “in proprio”, in quanto comproprietario del veicolo, presente a bordo dello stesso nel momento dell'accertamento, obbligato ad assumere la cu- stodia ed il trasporto del mezzo.
- 8 - 4) Quanto alla responsabilità penale del sig. sarà il Giudice penale a dover CP_1 valutare se il ricorrente, il giorno dell'accertamento della Polizia Locale, fosse coin- volto o meno nel reato di guida in stato di ebbrezza. Il fatto che il sig. CP_1 non fosse fisicamente alla guida del veicolo sanzionato non determina ex se l'inapplicabilità della sanzione accessoria della confisca del veicolo. Infatti, il veicolo
è stato sottoposto a sequestro in attesa che venissero accertate le responsabilità del caso;
tant'è che se il giudice penale dovesse rilevare l'estraneità del sig. CP_1
rispetto al reato di cui all'art. 186 C.d.S., disporrà la restituzione del veicolo.
[...]
La decisione del Giudice di Pace Avv. Nazzarena Zanini è errata anche nella parte in cui afferma che, in ogni caso, anche laddove si volesse qualificare la condotta del sig. come illecito amministrativo, gli articoli 213 e 214 C.d.S. sanzionereb- Per_1 bero solamente chi ometta di pagare il carro-attrezzi e non chi si rifiuti di custodire e trasportare personalmente il veicolo.
Va pertanto censurata la sentenza di primo gravo anche laddove afferma che “se si trattasse di sanzioni accessorie (fermo e confisca) conseguenti a violazioni ammini- strative. … si vuole illustrare la ragione per la quale, anche se si fosse trattato effet- tivamente di violazioni amministrative, gli accertamenti opposti non sarebbero fon- dati. …. Dal tenore della norma [rectius, degli artt. 213 e 214 C.d.S.] si ricava che la sanzione in oggetto non va applicata nel caso in cui il conducente o il proprietario del mezzo << si rifiutino ovvero omettano di trasportare il mezzo in proprio>>, ma nel caso in cui i predetti << si rifiutino ovvero omettano di trasportare il mezzo in proprio>>, ma nel caso in cui i predetti <
o custodire, a proprie spese, il veicolo”, tenendo conto quindi del fatto che tali
<>> si presentano solo nel caso in cui lo stesso sia trasportato o custodito da un terzo. E la ratio è chiaramente quella di fare in modo che non restino a carico della pubblica amministrazione le spese relative a trasporto e custodia di mezzi sot- toposti a fermo o a sequestro. Del resto non avrebbe alcun senso che la norma san- zionasse chi si rifiuta di trasportare il mezzo o custodirlo in proprio: sia il sequestro che la sottoposizione a fermo amministrativo sono atti che vengono disposti d'autorità. La norma, però, concede (a titolo di puro favor si noti bene), che in caso di sequestro o fermo del veicolo –che sono misure che scattano immediatamente e quindi a rigore i mezzi da subito dovrebbero essere spostati solo con carroattrezzi – il conducente o il proprietario possano (ciò significa met- tendosi alla guida del mezzo sebbene sotto sequestro o fermo) il veicolo e custodir- lo in proprio, cioè in definitiva senza spese. In sostanza il traposto in proprio e la cu- stodia in proprio non costituiscono un obbligo per il proprietario del mezzo (…) ma semplicemente una concessione di cui possono (se vogliono e se ne sono fisicamen- te in grado) fruire, per evitare le spese. Quindi non può costituire violazione di alcu- na norma il fatto di rifiutarsi di portare a casa il mezzo in proprio, sia che si invochi
- 9 - di non stare bene (come è accaduto nel caso che ci occupa), sia che non si invochi alcuna giustificazione, sia che non si sia presenti al fatto, perché il mancato traspor- to in proprio configura semplicemente la perdita di un beneficio. Le due norme con- testate, infatti, prevedono una sanzione solo nel caso in cui – per qualsiasi ragione – sia il proprietario che il conducente, si rifiutassero di pagare il trasporto del mezzo nel luogo di custodia (che poi è pure a pagamento) tramite il servizio reso da una terza persona. Ma niente di tutto ciò risulta essere accaduto nel caso che ci occupa, dato che il ricorrente nei giorni immediatamente successivi all'accertamento, si è presentato a ritirare il proprio veicolo pagando ogni somma relativa a trasporto e custodia, e prendendo il medesimo in custodia in proprio, almeno da quel momen- to, come sarebbe stato per lui più conveniente fare. In definitiva, sempre che si fos- se trattato di fermo amministrativo e sequestro irrogati in via amministrativa, solo se il ricorrente si fosse rifiutato di pagare per trasporto e custodia, lo stesso sarebbe stato sanzionabile ai sensi degli articoli contestati con i verbali opposti. Pertanto da tutto quanto sopra illustrato, ne deriva che le fattispecie sanzionate con i verbali opposti non corrispondono alle fattispecie previste sia nell'art. 213 c. 5 CdS e 214 c.
1 CdS, ove chiaramente si dispone che debba essere irrogata la sanzione “all'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo” (pagg. 4-5-6-7 della sen- tenza appellata).
Tali considerazioni del Giudice di Pace sono dirette a fornire un'interpretazione re- strittiva ed irragionevole della norma, che non può essere condivisa giacché smenti- ta dalle disposizioni di legge. A ben vedere, infatti, l'art. 213, comma 5 C.d.S. preve- de che “All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidal- mente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.814 a euro 7.261, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi”.
La norma prosegue precisando che, “quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'or- gano di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214 bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di con- testazione della violazione”.
Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito in- ternet istituzionale della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente;
la medesima comunicazione reca altresì l'avviso che, se l'avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi
- 10 - oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rot- tamazione. Quando, decorsi cinque giorni dalla suddetta comunicazione, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e tra- sporto, il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato (cfr. art. 213, comma 5 C.d.S.).
Dalla lettura della disposizione emerge chiaramente come il comportamento del proprietario che rifiuti od ometta di assumere la custodia del veicolo sanzionato comporti due effetti: l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al quinto comma e il trasferimento di proprietà del veicolo.
Il primo effetto è certo ed immediato, giacché la sanzione pecuniaria viene applicata dagli agenti di Polizia Locale contestualmente al rifiuto/omissione di custodire e tra- sportare il mezzo sanzionato.
Il secondo effetto è postergato ed eventuale, giacché si realizzerà solo nel caso in cui nei giorni immediatamente successivi all'accertamento “su strada” il proprieta- rio non assuma la custodia del veicolo, pagando i relativi oneri di recupero e tra- sporto.
Nel caso di specie, il 26.09.2022 il sig. si è rifiutato di assumere la cu- CP_1 stodia del veicolo e di pagare le spese del trasporto presso il custode convenzionato e, solo nei giorni successivi – ossia quando il veicolo di sua proprietà era già stato depositato presso il c.d. “custode-acquirente” – egli ha assunto la custodia del vei- colo ed ha pagato gli oneri di recupero e trasporto. Nella fattispecie concreta, è evi- dente come il pagamento differito delle spese di custodia effettuato dal sig. CP_1
(del quale, peraltro, egli non ha fornito alcuna prova in giudizio) sia valso esclusiva- mente ad esonerarlo dall'alienazione del veicolo targato DH924SK, ma non certo dall'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 dell'art. 213, C.d.S.
La sanzione pecuniaria di cui all'art. 213, comma 5, C.d.S., del resto, ha carattere istantaneo e deve essere applicata immediatamente, nel momento stesso in cui la
Polizia Locale che abbia accertato l'infrazione “principale” (che nel caso di specie è la guida sotto l'effetto dell'alcool da parte del sig. ), prenda atto del rifiuto CP_5
o dell'omissione del proprietario (e/o del conducente) di assumere la custodia del mezzo e di provvedere, in proprio o mediante il pagamento del carro-attrezzi, al tra- sporto del mezzo presso un luogo privato, fuori dalla pubblica via.
Nel caso di specie il giudizio di I grado ha messo alla luce come il sig. si CP_1 sia rifiutato di assumere la custodia del mezzo e di trasportarlo fuori dalla pubblica via. Il 26.09.2022 il sig. , pur trovandosi in stato di effettiva capacità di CP_1 intendere e di volere, si rifiutava di assumere la custodia del veicolo e, anzi, dichia-
- 11 - rava “di non essere interessato … e che avrebbe lasciato là il veicolo, venendolo a recuperare il giorno successivo”.
Quanto all'art. 214, comma 1, C.d.S., lo stesso stabilisce che “Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applica- zione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in so- lido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sot- toposto a pubblico passaggio. (….) All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiuti di trasportare o custodire, a pro- prie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 774 a euro 3.105, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimo- zione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal rego- lamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia”.
La norma in esame prevede espressamente che, nel caso di guida senza patente, il proprietario del veicolo deve essere nominato custode dello stesso e deve provve- dere a collocarlo in un luogo di cui abbia la disponibilità (ad esempio, nel garage del- la propria abitazione). È indifferente che egli conduca il veicolo nel luogo prescelto per la custodia in proprio (ovvero guidandolo personalmente) o facendo intervenire un mezzo di soccorso, purché vi provveda. Nella fattispecie concreta, il 26.09.2022 il sig. , in spregio alle prescrizioni normative de quibus, dichiarava di tro- CP_1 varsi in stato psico-fisico tale da impedirgli di condurre personalmente il veicolo;
si rifiutava di assumere la custodia del mezzo e dichiarava di non voler pagare il carro- attrezzi intervenuto in loco e tale condotta non poteva che essere sanzionata dai verbalizzanti.
Del resto, anche l'art. 214 C.d.S. – come l'art. 213, comma 5, C.d.S. a cui la norma rimanda – prevede una violazione istantanea, per cui gli agenti di Polizia Locale sono chiamati a sanzionare il proprietario del veicolo che, invitato ad assumerne la cu- stodia del veicolo e a trasportarlo in luogo di propria disponibilità, si rifiuti od omet- ta di farlo.
- 12 - A fronte del comportamento trasgressivo del sig. – che il 26.09.2022: CP_1
(1) si è rifiutato espressamente di assumere la custodia del veicolo;
(2) non ha indi- cato un luogo di sua proprietà/disponibilità presso cui il mezzo potesse essere allo- cato;
(3) si è rifiutato di condurlo in proprio e (4) ha espressamente negato l'intenzione di pagare le spese del carro-attrezzi intervenuto sul posto per traspor- tare il veicolo presso il luogo di deposito – la Polizia Locale di non poteva fa- Pt_1 re altro che applicare le sanzioni in esame.
Va infine osservato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellato, nel caso di specie non sussiste alcun rapporto di specialità tra le disposizioni di cui agli artt.
213, comma 5, e 214, comma 1, C.d.S., perché entrambe dette norme sanzionano il comportamento di chi si rifiuta di prendere in custodia il veicolo (tant'è che l'art. 214 rimanda all'art. 213, comma 5, C.d.S.).
Pertanto, non sussistendo alcun rapporto di specialità, non va rideterminato l'importo dovuto dall'appellato a titolo di sanzione, che va dunque confermata an- che nel quantum.
In definitiva, dunque, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello proposto dal
[...]
va accolto, con il favore delle spese liquidate come da dispositivo. Parte_1
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso d'appello e, per l'effetto, in totale riforma del- la sentenza n. 1407/2022, emessa il 06.12.2022 dal Giudice di Pace di Avv. Pt_1
Nazzarena Zanini, conferma integralmente i verbali N. 50046029 e N. 50046030 emessi dalla Polizia Locale di il 26.09.2022 a carico di;
condan- Pt_1 CP_1 na, altresì, l'appellato alla rifusione in favore dell'altra parte delle spese per en- trambi i gradi di giudizio, liquidati per ciascuna fase in euro 147,00 per spese e in euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Padova, 21 gennaio 2025
il Giudice
dott.ssa Elisa Rubbis
- 13 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3530/20 promossa da:
(P.IVA e C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. CALZAVARA FABRIZIO
APPELLANTE
contro
(CF: ) CP_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. CIANCI CARLO
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da comparsa conclusionale depositata telematica- mente: “Nel merito: voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento dei motivi di appello so- pra esposti, riformare integralmente la sentenza n. 1407/2022, emessa il
06.12.2022 dal Giudice di Pace di Avv. Nazzarena Zanini, depositata in tale Pt_1 data e non notificata, e per l'effetto, confermare integralmente i verbali N.
50046029 e N. 50046030 emessi dalla Polizia Locale di il 26.09.2022 a carico Pt_1 di . CP_1
In ogni caso: con rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellato ha concluso come da memoria costitutiva depositata telematicamente:
“Nel merito, rigettare il proposto appello dando conferma all'impugnata sentenza di primo grado.
In subordine, nella denegata ipotesi d'accoglimento dell'appello, in via subordinata, rideterminare nel minimo l'importo dovuto a titolo di sanzione sulla base d'uno (in ipotesi d'annullamento parziale) ovvero d'ambedue (in ipotesi di riconosciuta spe- cialità o continuazione) i provvedimenti impugnati.
In ogni caso, con vittoria di spese del grado ovvero di compensazione delle stesse in ipotesi ultima d'accoglimento dell'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26.09.2022, alle 02.38, in Via Pontevigodarzere, gli Agenti della Poli- Pt_1 zia Locale di e fermavano la Fiat Punto Pt_1 Parte_2 Controparte_2 targata DH924SK condotta dal sig. e con a bordo il comproprietario del vei- Per_1 colo, sig. . In occasione del controllo eseguito venivano elevate due con- CP_1 testazioni a carico del conducente, sig. : la violazione dell'art. 186, comma Per_1
7, C.d.S. perché, nonostante dichiarasse di aver assunto sostanze alcoliche, si rifiu- tava di sottoporsi al relativo accertamento;
nonché la violazione dell'art. 116, com- mi 15 e 17, C.d.S. perché conduceva il veicolo del sig. senza aver conse- CP_1 guito la patente di guida.
In conseguenza della violazione dell'art. 186 C.d.S. la Fiat Punto veniva sottoposta a sequestro e, per effetto della violazione dell'art. 116 C.d.S., il medesimo veicolo ve- niva sottoposto a fermo amministrativo (cfr. artt. 186, comma 7, e 116, comma 17,
C.d.S.).
- 2 - Dopo aver accertato le infrazioni commesse dal conducente, il sig. , qua- CP_1 le comproprietario del veicolo, veniva invitato ad assumere la custodia del mezzo.
Dinnanzi al suo rifiuto, gli Agenti accertatori elevavano a carico del comproprietario del mezzo i due verbali oggetto del giudizio di primo grado, ossia: (1) il verbale N.
50046029 del 26.09.2022 per violazione dell'art. 213, comma 5, C.d.S. perché “qua- le comproprietario del veicolo presente a bordo si rifiutava di prendere in custodia il veicolo posto sotto sequestro a seguito di contestazione dell'art. 186/7°. Non risul- tava inoltre possibile l'affidamento al conducente in quanto in stato di manifesta urbiachezza” (doc. n. 1 del fascicolo di primo grado prodotto dall'appellante); (2) il verbale N. 50046030, di pari data, per violazione dell'art. 214, comma 1, C.d.S. per- ché “quale comproprietario del veicolo presente a bordo si rifiutava di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo in seguito alla contestazione dell'art. 116/15-17 con verbale 50018394. Non risultava possibile affidare il veicolo al conducente in quanto in stato di manifesta urbiachezza” (cfr. doc. n. 2 del fascico- lo di primo grado prodotto dall'appellante).
Con ricorso depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pado- va in data 25.10.2022 il sig. , impugnava i predetti verbali N. 50046029 e CP_1
N. 50046030, sollevando due motivi di opposizione:
1) Nel primo motivo del ricorso di I grado, rubricato “inesistenza dei presupposti di cui alle norme richiamate ed asseritamente violate – violazione Regolamento Dip.
Pubblica Sicurezza Servizio Polizia Stradale del 31.01.2019 Prot.
300/A/559/19/101/20/21/4”, il sig. esponeva: d'essersi trovato CP_1 nell'impossibilità di assumere la custodia del mezzo perché in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti e perché privo di denaro per provvedere al pagamento del carro-attrezzi; che gli agenti accertatori, avendo riscontrato l'incapacità del sig. di assumere la custodia del mezzo, CP_1 avrebbero chiamato il soccorso stradale;
che l'impossibilità di affidare il veicolo sia al conducente che al comproprietario , avrebbe comportato “la Per_1 CP_1 sostanziale disapplicazione degli artt. 213 co. 5 c.d.s. e 214 co. 1 c.d.s. a fronte della necessaria presa in custodia dell'auto da parte della depositeria autorizzata”.
2) Nel secondo motivo di opposizione, rubricato “illegittima coesistenza delle viola- zioni di cui all'art. 123, comma 5, e 214 C.d.S. in relazione all'unica condotta conte- stata”, il ricorrente lamentava che la P.L. avrebbe punito il sig. “in maniera CP_1 del tutto sproporzionata”, violando gli artt. 8 e 9 della Legge n. 689/198, giacché, a suo dire, il la P.L. accertatrice avrebbe dovuto applicare il criterio di specialità, ovve- ro del cumulo giuridico.
- 3 - L'opponente concludeva chiedendo “In via cautelare: disporre ai sensi dell'art. 5 co
2 d.lgs. n. 150/2011, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impu- gnati. Nel merito, in via principale: annullare i provvedimenti impugnati dichiaran- done l'illegittimità. Nel merito, in via subordinata: rideterminare nel minimo l'importo dovuto a titolo di sanzione sulla base d'uno (in ipotesi d'annullamento parziale) ovvero d'ambedue (in ipotesi di riconosciuta specialità o continuazione) i provvedimenti qui impugnati. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
Con decreto del 26.10.2022 il Giudice di Pace assegnatario del giudizio, Dott.ssa
Nazzarena Zanini, fissava l'udienza di comparizione delle parti e di discussione per il
06.12.2022 e ordinava all'Amministrazione convenuta di depositare in Cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento.
Il 25.11.2022 si costituiva in giudizio il , contestando tutto quanto Parte_1 dedotto ed eccepito dal sig. , rilevando, in particolare: CP_1
1) che la rappresentazione dei fatti offerta dal ricorrente non corrispondeva al vero, giacché: diversamente da quanto dichiarato dall'opponente, il sig. non
CP_1 si trovava affatto in uno stato di alterazione paragonabile a quello del conducente, essendo “il , sin da subito, … apparso in normali condizioni psicofisiche”;
CP_1 gli Agenti di P.L. lo avevano avvisato che, in ragione della sua effettiva capacità di intendere e volere, gli sarebbe stata affidata la custodia del veicolo;
il sig.
CP_1 dapprima aderiva all'invito della P.L. di chiamare il carro-attrezzi, ma successiva- mente si rifiutava di pagarlo;
gli accertatori avevano riferito al sig. che il vei-
CP_1 colo non poteva rimanere in strada perché, in tal caso, si sarebbe rientrati nella fat- tispecie del rifiuto di custodia del veicolo, ma egli rispondeva “di non essere interes- sato e che avrebbe lasciato là il veicolo, venendolo a recuperare il giorno successi- vo”; il livello di coscienza del sig. era rimesso alla percezione sensoriale degli
CP_1 agenti accertatori, che non hanno avuto alcun dubbio nel riscontrare la sua piena capacità di intendere e volere (la percezione sensoriale dei verbalizzanti rientra tra i fatti accertatati da un pubblico ufficiale e che non possono essere contestati se non mediante presentazione di querela di falso);
2) che nel caso di specie non sussisteva alcun rapporto di specialità tra le disposizio- ni dell'art. 213, comma 5, e 214, comma 1, C.d.S. perché entrambe dette norme sanzionano il comportamento di chi si rifiuta di prendere in custodia il veicolo
(tant'è che l'art. 214 rimanda all'art. 213, comma 5, C.d.S.). Quanto all'operato degli
Agenti accertatori, si faceva presente che la Polizia Locale di in occasione Pt_1 Cont dell'accertamento del 26.09.2022, non poteva fare altro che sanzionare il sig.
- 4 - per tutte le violazioni commesse, giacché l'eventuale rideterminazione del- CP_4 la sanzione spetta non alla P.A., ma all'Autorità giudicante, tenendo conto delle va- lutazioni effettuate sulla gravità della violazione commessa.
Il quindi, così concludeva: “Nel merito, in via principale: rigettar- Parte_1 si, perché infondato in fatto e in diritto, il ricorso proposto dal sig. av- CP_1 verso i verbali di violazione al C.d.S. n. V-50046029 (Prot. 220221391) e n. V-
50046030 (Prot. 220221392), redatti il 26.09.2022 dalla P.L. di e, per Pt_1
l'effetto, confermarsi integralmente detti verbali. Nel merito, in via subordinata: ri- determinarsi l'ammontare delle sanzioni applicate con i verbali opposti, tenendo conto della gravità dei fatti occorsi il 26.09.2022 e della gravità della condotta del ricorrente (…). In ogni caso: con rifusione delle spese legali di lite”.
All'udienza del 06.12.2022 il Giudice di Pace, all'esito della discussione, estendeva la sentenza, di cui dava integrale lettura ai fini della pubblicazione. In tale provvedi- mento, il Giudice di I grado accoglieva il ricorso proposto dal sig. , annul- CP_1 lava i verbali opposti e condannava la P.A. alla rifusione delle avverse spese di lite.
Il proponeva appello avverso la sentenza n. 1407/2022 del Giu- Parte_1 dice di Pace di a conclusione del giudizio n. R.G. 3924/2022, formulando i Pt_1 seguenti motivi di gravame:
1) La decisione è errata e deve essere riformulata nella parte in cui sostiene che en- trambi i verbali di violazione al C.d.S. sarebbero affetti da nullità radicale e assoluta per carenza di potere degli agenti accertatori nell'elevare le sanzioni accessorie del fermo amministrativo e del sequestro;
2) La decisione del Giudice di Pace è errata anche nella parte in cui afferma che gli articoli 213 e 214 C.d.S. sanzionerebbero solamente chi ometta di pagare il carro- attrezzi e non chi si rifiuti di custodire e trasportare personalmente il veicolo.
Parte appellata si costituiva con comparsa di risposta, chiedendo, nel merito, il ri- getto dell'appello proposto dal e la conseguente conferma Parte_1 dell'impugnata sentenza di primo grado;
in via subordinata, la rideterminazione, nel minimo, dell'importo dovuto a titolo di sanzione sulla base d'uno (in ipotesi d'annullamento parziale) ovvero d'ambedue (in ipotesi di riconosciuta specialità o continuazione) i provvedimenti impugnati.
L'udienza di trattazione si celebrava in data 11 aprile 2024. All'esito, il Tribunale fis- sava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 14 novembre 2024, as- segnando termine alle parti fino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di no- te conclusive.
- 5 - Il giudice all'udienza del 16 gennaio 2025 dava lettura del dispositivo di sentenza.
La sentenza n. 1407/2022, resa dal Giudice di Pace di nel procedimento RGN Pt_1
3924/2022, merita di essere riformata, condividendo il Tribunale le censure dell'appellante.
In primo luogo, va osservato che la predetta sentenza deve essere censurata nella parte in cui afferma che “gli accertatori hanno proceduto come se entrambe le norme contestate al (il conducente non proprietario del mezzo) avessero Per_1 natura amministrativa, cosa che non è, tanto per la violazione dell'art. 116 c. 15_17
CdS, quanto per la violazione dell'art. 186 c. 7 CdS, perché si tratta in entrambi i casi di reati” (così a pag. 4 della sentenza appellata) e dove afferma che “si tratta di san- zioni amministrative accessorie (sequestro e fermo) in conseguenza di ipotesi di rea- Per_ to previste dal codice della strada. Le violazioni contestate al conducente , tut- tavia (peraltro non oggetto del presente giudizio) costituiscono entrambe reato, e questo comporta l'applicazione di un percorso argomentativo totalmente diverso nella verifica della legittimità dei verbali opposti. Una prima violazione rilevata nella condotta del Sava (art. 116 c. 15-17 CdS) comporta quale sanzione penale accesso- ria il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi, l'altra violazione (art. 185 c. 7
CdS), il sequestro cautelare del mezzo finalizzato alla confisca. Si sottolinea che in quanto sanzioni accessorie penali, andrebbero irrogate entrambe dopo la condanna del giudice, salvo ricorra la necessità di intervenire in via cautelare, e, soprattutto, si riporta l'attenzione sul fatto che non ci sono obbligati in solido di sorta per chi commette un reato, né in relazione alle sanzioni pecuniarie, né in relazione a quelle accessorie, quali appunto sono la confisca e fermo amministrativo. Non a caso l'art. 186 c. 7 CdS espressamente statuisce che la confisca non viene applicata nel caso in cui il mezzo appartenga a persona estranea alla violazione, esattamente come acca- de nel caso di specie, i cui comproprietari dell'auto targata DH924SK sono il ricor- rente e probabilmente la di lui gemella. Quindi, poiché tanto il Persona_2 fermo amministrativo che la confisca dell'auto targata DH924SK, sono stati applicati all'odierno ricorrente come “obbligati in solido” subito si comprende come i due verbali opposti mancano totalmente dei presupposti per la propria ragion d'essere: né la confisca né il fermo amministrativo possono essere applicati all'auto che non sia di proprietà del trasgressore della norma penale. È infatti previsto, per tali casi, che al trasgressore vada applicata, in sostituzione del fermo, la sospensione della patente di guida. Nel nostro caso entrambe le infrazioni a monte della confisca e del Per_ sequestro sono reati commessi dal conducente e pertanto l'auto del ricorrente non avrebbe dovuto in nessun caso essere sottoposta né fermo né a sequestro fina- lizzato alla confisca, per la già ripetuta ragione che in caso di reato è prevista una sanzione per l'imputato, e non esiste un obbligato in solido. Il ricorrente avrebbe avuto assolutamente il diritto di lasciare la propria auto in strada – come si riferisce
- 6 - abbia chiesto di fare – dato che non se la sentiva di guidare, e passare a ritirarla il giorno dopo. A ben guardare, infatti, pur essendo entrambe le fattispecie in oggetto
(fermo amministrativo e sequestro finalizzato alla confisca) disciplinate dall'art. 224 ter CdS – e non direttamente dagli art. 213 e 214 CdS, come risulta dai verbali oppo- sti – tale art. 224 ter CdS rimanda alle disposizioni di cui all'art. 213 e 214 bis CdS so- lo in quanto compatibili, e la compatibilità per gli aspetti che ci riguardano è esclusa dal fatto che l'auto non fosse di proprietà del conducente trasgressore. Da ciò di- scende che nel caso di specie, non essendoci coincidenza fra la persona del tra- sgressore della norma penale e le due sanzioni accessorie penali che la stessa nor- ma non a caso dispone solo ove possibile, in mancanza di qualsiasi compatibilità, non c'è e non ci sarebbe stato alcuno spazio per applicare la sanzione accessoria dalla confisca e del sequestro, misure che invece hanno così colpito in questo caso chi è del tutto estraneo al procedimento, e cioè i proprietari dell'auto non coinvolti nell'illecito penale commesso. Quindi sia il fermo amministrativo che la confisca del CP_ mezzo di proprietà di e applicate come conseguenza della condot- Per_2 ta penalmente rilevante accertata nel conducente , sono provvedimenti af- Per_1 fetti da nullità radicale e assoluta. Di conseguenza anche i verbali odiernamente op- posti, con cui si contesta al ricorrente la violazione dell'art. 213 c. 5 e dell'art. 214 c.
1 CdS – per di più in maniera comunque illegittima per le ragioni sopra esposte – sono inficiati dalla nullità radicale dei provvedimenti presupposti (sequestro e fermo amministrativo) e pertanto devono essere annullati” (si veda alle pagg. 8-9-10 della sentenza appellata).
Tali assunti non possono essere condivisi per le ragioni che seguono.
1) Quanto alla guida senza patente, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di Pace, la condotta di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S. non costituisce reato e, al contrario, integra gli estremi di un mero illecito amministrativo. Infatti, la fattispecie criminosa della guida senza patente, di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S., è stata de- penalizzata dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, cosicché, sin da allora, in caso di con- trollo da parte delle forze dell'ordine sarà applicata esclusivamente la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 15 e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo di cui al comma 17. Il Giudice di prime cure ha dunque errato laddove ha qualificato la condotta del conducente sig. – che guidava Per_1 senza aver conseguito la patente di tipo B – come reato. Invero, il Giudice di Pace avrebbe dovuto riconoscere la natura amministrativa della violazione de qua ed ac- certare la legittimità dell'accertamento eseguito dalla Polizia Locale di che Pt_1 ha correttamente applicato al sig. – comproprietario del mezzo e pre- CP_1 sente a bordo – la sanzione accessoria del fermo amministrativo dello stesso veico- lo.
- 7 - 2) Quanto alla guida sotto l'effetto dell'alcool, è vero che la fattispecie contemplata dall'art. 186, comma 7, C.d.S. ha natura di reato (e non di mera contravvenzione), ma, a norma dell'art. 224 ter C.d.S., l'organo accertatore che rileva l'infrazione deve comunque, sempre, procedere immediatamente al sequestro del veicolo ex art. 213
C.d.S. Infatti, l'art. 224 ter, comma 1, C.d.S. prevede che “Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo ac- certatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis”. È lo stesso Codice della Strada, quindi,
a prescrivere che, nel momento in cui l'agente di Polizia Locale ravvisi la sussistenza dell'ipotesi criminosa della guida sotto l'effetto dell'alcool, egli debba procedere al sequestro del veicolo.
Invero, la ratio della norma è quella di evitare la pericolosità derivante dall'uso del veicolo “incriminato” per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento penale – nel corso del quale verranno accertate tutte le responsabilità del caso, tan- to del conducente del veicolo, quanto del proprietario presente a bordo –, al fine di decidere sull'applicabilità o meno della pena accessoria della confisca.
Quindi, la confisca del veicolo è sanzione accessoria la cui applicabilità è rimessa alla decisione del giudice penale, ma il sequestro (che è atto presupposto, di natura cau- telare, che viene disposto in via preventiva rispetto alla successiva, eventuale, confi- sca) è applicato immediatamente dalla Polizia Locale che ha accertato l'infrazione.
D'altronde, mentre il sequestro rappresenta il presupposto di fatto e di diritto per potere addivenire, in fase di definizione del procedimento penale, alla confisca dell'automezzo, è soltanto la confisca a rappresentare la pena accessoria della guida in stato di ebbrezza, dotata di carattere ed effetti definitivi.
3) Sono altresì errate le considerazioni del Giudice di Pace di secondo cui il Pt_1 sig. sarebbe stato chiamato a rispondere dell'illecito in qualità di “ob- CP_1 bligato in solido” del conducente. Diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, infatti, il sig. è stato chiamato a rispondere della violazione CP_1 degli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, C.d.S. non perché obbligato in solido ex art. 196 C.d.S., ma “in proprio”, in quanto comproprietario del veicolo, presente a bordo dello stesso nel momento dell'accertamento, obbligato ad assumere la cu- stodia ed il trasporto del mezzo.
- 8 - 4) Quanto alla responsabilità penale del sig. sarà il Giudice penale a dover CP_1 valutare se il ricorrente, il giorno dell'accertamento della Polizia Locale, fosse coin- volto o meno nel reato di guida in stato di ebbrezza. Il fatto che il sig. CP_1 non fosse fisicamente alla guida del veicolo sanzionato non determina ex se l'inapplicabilità della sanzione accessoria della confisca del veicolo. Infatti, il veicolo
è stato sottoposto a sequestro in attesa che venissero accertate le responsabilità del caso;
tant'è che se il giudice penale dovesse rilevare l'estraneità del sig. CP_1
rispetto al reato di cui all'art. 186 C.d.S., disporrà la restituzione del veicolo.
[...]
La decisione del Giudice di Pace Avv. Nazzarena Zanini è errata anche nella parte in cui afferma che, in ogni caso, anche laddove si volesse qualificare la condotta del sig. come illecito amministrativo, gli articoli 213 e 214 C.d.S. sanzionereb- Per_1 bero solamente chi ometta di pagare il carro-attrezzi e non chi si rifiuti di custodire e trasportare personalmente il veicolo.
Va pertanto censurata la sentenza di primo gravo anche laddove afferma che “se si trattasse di sanzioni accessorie (fermo e confisca) conseguenti a violazioni ammini- strative. … si vuole illustrare la ragione per la quale, anche se si fosse trattato effet- tivamente di violazioni amministrative, gli accertamenti opposti non sarebbero fon- dati. …. Dal tenore della norma [rectius, degli artt. 213 e 214 C.d.S.] si ricava che la sanzione in oggetto non va applicata nel caso in cui il conducente o il proprietario del mezzo << si rifiutino ovvero omettano di trasportare il mezzo in proprio>>, ma nel caso in cui i predetti << si rifiutino ovvero omettano di trasportare il mezzo in proprio>>, ma nel caso in cui i predetti <
o custodire, a proprie spese, il veicolo”, tenendo conto quindi del fatto che tali
<>> si presentano solo nel caso in cui lo stesso sia trasportato o custodito da un terzo. E la ratio è chiaramente quella di fare in modo che non restino a carico della pubblica amministrazione le spese relative a trasporto e custodia di mezzi sot- toposti a fermo o a sequestro. Del resto non avrebbe alcun senso che la norma san- zionasse chi si rifiuta di trasportare il mezzo o custodirlo in proprio: sia il sequestro che la sottoposizione a fermo amministrativo sono atti che vengono disposti d'autorità. La norma, però, concede (a titolo di puro favor si noti bene), che in caso di sequestro o fermo del veicolo –che sono misure che scattano immediatamente e quindi a rigore i mezzi da subito dovrebbero essere spostati solo con carroattrezzi – il conducente o il proprietario possano (ciò significa met- tendosi alla guida del mezzo sebbene sotto sequestro o fermo) il veicolo e custodir- lo in proprio, cioè in definitiva senza spese. In sostanza il traposto in proprio e la cu- stodia in proprio non costituiscono un obbligo per il proprietario del mezzo (…) ma semplicemente una concessione di cui possono (se vogliono e se ne sono fisicamen- te in grado) fruire, per evitare le spese. Quindi non può costituire violazione di alcu- na norma il fatto di rifiutarsi di portare a casa il mezzo in proprio, sia che si invochi
- 9 - di non stare bene (come è accaduto nel caso che ci occupa), sia che non si invochi alcuna giustificazione, sia che non si sia presenti al fatto, perché il mancato traspor- to in proprio configura semplicemente la perdita di un beneficio. Le due norme con- testate, infatti, prevedono una sanzione solo nel caso in cui – per qualsiasi ragione – sia il proprietario che il conducente, si rifiutassero di pagare il trasporto del mezzo nel luogo di custodia (che poi è pure a pagamento) tramite il servizio reso da una terza persona. Ma niente di tutto ciò risulta essere accaduto nel caso che ci occupa, dato che il ricorrente nei giorni immediatamente successivi all'accertamento, si è presentato a ritirare il proprio veicolo pagando ogni somma relativa a trasporto e custodia, e prendendo il medesimo in custodia in proprio, almeno da quel momen- to, come sarebbe stato per lui più conveniente fare. In definitiva, sempre che si fos- se trattato di fermo amministrativo e sequestro irrogati in via amministrativa, solo se il ricorrente si fosse rifiutato di pagare per trasporto e custodia, lo stesso sarebbe stato sanzionabile ai sensi degli articoli contestati con i verbali opposti. Pertanto da tutto quanto sopra illustrato, ne deriva che le fattispecie sanzionate con i verbali opposti non corrispondono alle fattispecie previste sia nell'art. 213 c. 5 CdS e 214 c.
1 CdS, ove chiaramente si dispone che debba essere irrogata la sanzione “all'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo” (pagg. 4-5-6-7 della sen- tenza appellata).
Tali considerazioni del Giudice di Pace sono dirette a fornire un'interpretazione re- strittiva ed irragionevole della norma, che non può essere condivisa giacché smenti- ta dalle disposizioni di legge. A ben vedere, infatti, l'art. 213, comma 5 C.d.S. preve- de che “All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidal- mente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.814 a euro 7.261, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi”.
La norma prosegue precisando che, “quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'or- gano di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214 bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di con- testazione della violazione”.
Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito in- ternet istituzionale della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente;
la medesima comunicazione reca altresì l'avviso che, se l'avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi
- 10 - oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rot- tamazione. Quando, decorsi cinque giorni dalla suddetta comunicazione, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e tra- sporto, il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato (cfr. art. 213, comma 5 C.d.S.).
Dalla lettura della disposizione emerge chiaramente come il comportamento del proprietario che rifiuti od ometta di assumere la custodia del veicolo sanzionato comporti due effetti: l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al quinto comma e il trasferimento di proprietà del veicolo.
Il primo effetto è certo ed immediato, giacché la sanzione pecuniaria viene applicata dagli agenti di Polizia Locale contestualmente al rifiuto/omissione di custodire e tra- sportare il mezzo sanzionato.
Il secondo effetto è postergato ed eventuale, giacché si realizzerà solo nel caso in cui nei giorni immediatamente successivi all'accertamento “su strada” il proprieta- rio non assuma la custodia del veicolo, pagando i relativi oneri di recupero e tra- sporto.
Nel caso di specie, il 26.09.2022 il sig. si è rifiutato di assumere la cu- CP_1 stodia del veicolo e di pagare le spese del trasporto presso il custode convenzionato e, solo nei giorni successivi – ossia quando il veicolo di sua proprietà era già stato depositato presso il c.d. “custode-acquirente” – egli ha assunto la custodia del vei- colo ed ha pagato gli oneri di recupero e trasporto. Nella fattispecie concreta, è evi- dente come il pagamento differito delle spese di custodia effettuato dal sig. CP_1
(del quale, peraltro, egli non ha fornito alcuna prova in giudizio) sia valso esclusiva- mente ad esonerarlo dall'alienazione del veicolo targato DH924SK, ma non certo dall'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 dell'art. 213, C.d.S.
La sanzione pecuniaria di cui all'art. 213, comma 5, C.d.S., del resto, ha carattere istantaneo e deve essere applicata immediatamente, nel momento stesso in cui la
Polizia Locale che abbia accertato l'infrazione “principale” (che nel caso di specie è la guida sotto l'effetto dell'alcool da parte del sig. ), prenda atto del rifiuto CP_5
o dell'omissione del proprietario (e/o del conducente) di assumere la custodia del mezzo e di provvedere, in proprio o mediante il pagamento del carro-attrezzi, al tra- sporto del mezzo presso un luogo privato, fuori dalla pubblica via.
Nel caso di specie il giudizio di I grado ha messo alla luce come il sig. si CP_1 sia rifiutato di assumere la custodia del mezzo e di trasportarlo fuori dalla pubblica via. Il 26.09.2022 il sig. , pur trovandosi in stato di effettiva capacità di CP_1 intendere e di volere, si rifiutava di assumere la custodia del veicolo e, anzi, dichia-
- 11 - rava “di non essere interessato … e che avrebbe lasciato là il veicolo, venendolo a recuperare il giorno successivo”.
Quanto all'art. 214, comma 1, C.d.S., lo stesso stabilisce che “Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applica- zione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in so- lido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sot- toposto a pubblico passaggio. (….) All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiuti di trasportare o custodire, a pro- prie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 774 a euro 3.105, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimo- zione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal rego- lamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia”.
La norma in esame prevede espressamente che, nel caso di guida senza patente, il proprietario del veicolo deve essere nominato custode dello stesso e deve provve- dere a collocarlo in un luogo di cui abbia la disponibilità (ad esempio, nel garage del- la propria abitazione). È indifferente che egli conduca il veicolo nel luogo prescelto per la custodia in proprio (ovvero guidandolo personalmente) o facendo intervenire un mezzo di soccorso, purché vi provveda. Nella fattispecie concreta, il 26.09.2022 il sig. , in spregio alle prescrizioni normative de quibus, dichiarava di tro- CP_1 varsi in stato psico-fisico tale da impedirgli di condurre personalmente il veicolo;
si rifiutava di assumere la custodia del mezzo e dichiarava di non voler pagare il carro- attrezzi intervenuto in loco e tale condotta non poteva che essere sanzionata dai verbalizzanti.
Del resto, anche l'art. 214 C.d.S. – come l'art. 213, comma 5, C.d.S. a cui la norma rimanda – prevede una violazione istantanea, per cui gli agenti di Polizia Locale sono chiamati a sanzionare il proprietario del veicolo che, invitato ad assumerne la cu- stodia del veicolo e a trasportarlo in luogo di propria disponibilità, si rifiuti od omet- ta di farlo.
- 12 - A fronte del comportamento trasgressivo del sig. – che il 26.09.2022: CP_1
(1) si è rifiutato espressamente di assumere la custodia del veicolo;
(2) non ha indi- cato un luogo di sua proprietà/disponibilità presso cui il mezzo potesse essere allo- cato;
(3) si è rifiutato di condurlo in proprio e (4) ha espressamente negato l'intenzione di pagare le spese del carro-attrezzi intervenuto sul posto per traspor- tare il veicolo presso il luogo di deposito – la Polizia Locale di non poteva fa- Pt_1 re altro che applicare le sanzioni in esame.
Va infine osservato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellato, nel caso di specie non sussiste alcun rapporto di specialità tra le disposizioni di cui agli artt.
213, comma 5, e 214, comma 1, C.d.S., perché entrambe dette norme sanzionano il comportamento di chi si rifiuta di prendere in custodia il veicolo (tant'è che l'art. 214 rimanda all'art. 213, comma 5, C.d.S.).
Pertanto, non sussistendo alcun rapporto di specialità, non va rideterminato l'importo dovuto dall'appellato a titolo di sanzione, che va dunque confermata an- che nel quantum.
In definitiva, dunque, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello proposto dal
[...]
va accolto, con il favore delle spese liquidate come da dispositivo. Parte_1
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso d'appello e, per l'effetto, in totale riforma del- la sentenza n. 1407/2022, emessa il 06.12.2022 dal Giudice di Pace di Avv. Pt_1
Nazzarena Zanini, conferma integralmente i verbali N. 50046029 e N. 50046030 emessi dalla Polizia Locale di il 26.09.2022 a carico di;
condan- Pt_1 CP_1 na, altresì, l'appellato alla rifusione in favore dell'altra parte delle spese per en- trambi i gradi di giudizio, liquidati per ciascuna fase in euro 147,00 per spese e in euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Padova, 21 gennaio 2025
il Giudice
dott.ssa Elisa Rubbis
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