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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/04/2025, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26831/2020
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore
Dott. ssa Alima Zana Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 26831/202O, promossa da:
in persona del legale rappresentante , Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Andrea
[...]
Palazzolo e Maria Francesca Simeoni, nonché, solo gli ultimi tre, anche dall'avv. Giancarlo Tantillo come da procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore, e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Scicli, Via F. Mormino Penna, n. 20.
ATTORI
CONTRO
in persona dell'Amministratore Unico Dott. rappresentata e Controparte_6 CP_7 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Mario Maienza e
Carola Calvi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Freguglia n. 8/a.
1 CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare invalide le deliberazioni assembleare di approvazione del progetto di bilancio e di determinazione dei compensi dell'amministratore unico assunte in data 21/02/2020 per le causali dispiegate in narrativa, con ogni correlato obbligo della convenuta e con ogni conseguente effetto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
PER LA CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito
- Rigettare le domande degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in atti;
In ogni caso
- Condannare gli attori a rifondere alla convenuta le spese e gli onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito: ), , Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3 CP_4
, – quali soci di (di seguito: IG o la Società) -
[...] Controparte_5 Controparte_6 hanno convenuto in giudizio la Società chiedendo dichiararsi l'invalidità delle deliberazioni di approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31.10.2019 e di determinazione dei compensi degli amministratori adottate dall'assemblea della società in data 21 febbraio 2020. A fondamento della domanda parti attrici, negli atti depositati, hanno tempestivamente dedotto in fatto:
➢ Omessa correzione, nell'ambito del bilancio impugnato, del bilancio al 31.12.2015, dichiarato nullo con sentenza n. 8138/2019 emessa da questo Tribunale il 12.09.2019 (di seguito: la Sentenza), in violazione del disposto dell'art. 2434 bis c.c. Ciò senza che ne sia stata data spiegazione nel fascicolo di bilancio ed essendo solo stata dedotta una prospettiva di annullamento ritenuta probabile, per inesplicate ragioni, a seguito di impugnazione in appello (doc. 4, 5 att.).
➢ Omessa informazione – sia in nota integrativa che nella relazione del collegio sindacale
– in ordine ad un atto di “contestazione di gravi irregolarità” datato 29 gennaio 2020 e inviato alla Società concernente chiarimenti in ordine alla mancata iscrizione nel registro delle imprese della sentenza sopra indicata in violazione dell'art. 2378 ult. comma c.c.
2 ➢ Carenti informazioni circa le parti correlate – segnatamente la società controllata (di seguito: – al cui andamento era dedicato solo un trafiletto a Controparte_8 CP_8
p. 13 della nota integrativa ed ai rapporti con la quale, specie di natura finanziaria, erano soltanto dedicate le tabelle di pagg. 25-27 della nota integrativa e ad una breve descrizione a pag. 17, senza alcuna ulteriore spiegazione, a fronte della circostanza che gli attori, in sede assembleare, avevano chiesto informazioni in merito alle ragioni di opportunità che hanno portato ad acquisire nell'esercizio ulteriori quote (12,2%) di partecipazione della controllata ed ai criteri di determinazione del prezzo. Controparte_8 Con Le quote erano state acquisite a seguito di finanziamento della controllante CP_9
– da classificare come finanziamento soci - senza spiegazioni in ordine alla
[...] convenienza del tasso di interesse applicato. Tutto ciò con correlativa lesione del diritto di informazione del socio, nemmeno soddisfatto dalla coeva ispezione contabile, che aveva rivelato l'assenza presso la sede della persino di documentazione Pt_1 obbligatoria.
➢ Duplicazione dei compensi auto attribuiti dal dott. per la carica di CP_7
Presidente del c.d.a. di IG (€ 30.000) e di consigliere di (€ 50.000), peraltro CP_8 in conflitto di interessi essendo il medesimo anche presidente della capogruppo I Grandi
Viaggi S.p.a.
Sulla scorta di tali deduzioni parti attrici hanno poi eccepito la sussistenza dei seguenti vizi invalidanti:
1. Omesso deposito presso la sede sociale, nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, del bilancio della controllata in violazione del disposto dell'art. 2429, comma 3, c.c., con CP_8 conseguente annullabilità del bilancio (Trib. Milano, 21.06.2012; Trib. Treviso 14.11.2008), in nulla rilevando che in nota integrativa si dica (p. 13) che il bilancio era in corso di elaborazione ed anzi essendosi constatata la sua mancanza anche presso la sede sociale a seguito di ispezione svolta ex art. 2476 c.c. lo stesso giorno dell'assemblea.
2. Omesso deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti l'assemblea in violazione dell'art. 2429, comma 3, c.c. In proposito gli attori hanno dedotto che non potevano essere edotti del deposito del bilancio presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti l'assemblea, e conseguentemente non avevano potuto esercitare il proprio diritto di accesso alla sede nei termini di legge essendo stati informati di ciò solo a seguito della convocazione dell'assemblea, effettuata a mezzo di raccomandata spedita in data 6 febbraio 2020 “che non poteva quindi giungere con il necessario preavviso”. Aggiungevano che “La ratio dell'art. 2429 c.c. è evidentemente quella di garantire ai soci un'adeguata informazione circa il contenuto del bilancio di esercizio in modo che essi arrivino preparati alla successiva discussione e sia assicurata la loro consapevole e meditata espressione del voto. Pertanto, ogni impedimento che precluda al socio l'esercizio di tale diritto giustifica l'annullamento della delibera di approvazione del bilancio” (cfr. Trib. Milano, sent. 27 aprile 2007, in Le Società, n. 11/2008 …; Cass. 11 maggio 1998, n. 4734; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12208; Trib. Torino 30 giugno 1998 e Trib. Genova 28 gennaio 1993)”. Ricordavano che la Corte di Appello di Milano (sent. 11 giugno 2019) - a fronte della deduzione dell' appellante, che per garantire il diritto di informazione dei soci sia sufficiente, in applicazione dell'art. 2479-bis c.c., assicurare il
3 deposito per i soli otto giorni antecedenti la data dell'assemblea - aveva affermato che non è in alcun modo possibile «ritenere derogato il termine di cui all'art. 2429 c. 3 sulla base di diversa norma generale (l'art. 2479-bis c.c.), che disciplina la convocazione dell'assemblea, dovendo ovviamente ritenersi prevalente la norma speciale relativa all'approvazione del bilancio».
Ricordavano come la giurisprudenza, in ordine al tipo di invalidità conseguente all'omesso deposito del bilancio era addirittura divisa tra nullità (Trib. Genova 24 settembre 1990 e Trib.
Teramo 27 gennaio 1998) ed annullabilità (Trib. Verona 8 aprile 1989, Trib. Como 26 maggio
1998, Trib. Milano 24 giugno 1991 e Trib. Milano 3 settembre 2003), rispettivamente ritenendo violato un interesse sociale o generale oppure invece un interesse meramente individuale e disponibile.
3. Omessa considerazione, nel bilancio al 31.12.2019, della Sentenza che aveva dichiarato la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2015, in violazione del disposto dell'art. 2434-bis, comma 3, c.c. Deduce in particolare l'attore non essere sufficiente – come accaduto nel caso di specie – dare notizia in nota integrativa (p. 22) del mandato dato ai legali per l'impugnazione, essendo invece necessario che gli amministratori procedano “alle rettifiche conseguenti alla pronuncia di nullità e quindi alla sottoposizione del nuovo bilancio e di quelli conseguenti ai soci per l'approvazione, nel rispetto della procedura indicata dall'art. 2429 c.c.” (Trib. Milano sent. n. 8138/2019 cit. Cfr,.anche: OIC 29; Trib. Roma 29 luglio 2013 in Le Società, 2014, 5, pp. 538 ss.; Trib. Roma, sez. III, 6 ottobre 2008, n.
19456; Trib. Milano 4 dicembre 1986 in Le Società 1987, pp. 412 ss.). L'inottemperanza a tale disposizione normativa – nella irrilevanza del conferimento del mandato ad impugnare - determina poi non solo la responsabilità degli amministratori (in tal senso: Trib. Torino, 19.01.2018 n. 205) ma anche l'invalidità del bilancio per mancanza di chiarezza, dovendosi ritenere che la sentenza, per quanto non definitiva, abbia rilevanza nel senso che “gli amministratori debbano adeguare il contenuto del primo bilancio utile al disposto della sentenza, o quantomeno dare notizia della pendenza del contenzioso”. Altrimenti occorrerebbe attendere il giudicato, con pregiudizio del diritto all'informazione – effettivo se soddisfatto immediatamente e non in via differita – e dell'attendibilità del bilancio, con disapplicazione del chiaro disposto della norma suindicata.
4. Violazione degli artt. 2427, comma 1, n. 22, 2497 ter, 2428 c.c. per assenza di analitiche informazioni in ordine ai rapporti con le altre componenti del Gruppo Grandi Viaggi, nonostante la nota integrativa riporti “un prospetto relativo alle operazioni realizzate con parti correlate, dichiarandone l'importo e la natura e affermando che le stesse siano state concluse alle normali condizioni di mercato”, ed in particolare: - non indicando le “motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate anziché con terzi”, diversamente da quanto indicato anche dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 173/2008; - considerando che le uniche risorse a disposizione della sarebbero quelle Pt_1 derivanti da prestiti dalla controllante, che le relative operazioni non sarebbero avvenute a condizioni di mercato, che non vi è neppure una perizia ad attestare il valore delle quote di acquistate nell'esercizio, che le informazioni rese sono del tutto generiche;
- CP_8 considerando che, in ragione della mancata redazione della relazione sulla gestione, ai sensi
4 degli artt. 2435 bis comma 6 e 2428 comma 2 nn. 3 e 4 c.c., le relative informazioni avrebbero dovuto essere date nella nota integrativa del bilancio abbreviato.
5. Violazione dei principi di verità, chiarezza, precisione, correttezza e prudenza nella redazione del bilancio di esercizio.
6. Difetto di informazione, conflitto di interessi e abuso di maggioranza nella determinazione del compenso degli amministratori.
Con riferimento al punto n. 2 della deliberazione impugnata parti attrici deducono violazione dell'art. 2497 ter c.c., essendo la decisione sul compenso del socio di maggioranza imposta attraverso attività di direzione e coordinamento, essendo l'amministratore unico della
[...] titolare di altre cariche sociali nel gruppo I Grandi Viaggi. Parte_2
Parti attrici deducono altresì l'annullabilità della delibera per conflitto di interessi ex art. 2479 ter comma 2, c.c., consistendo tale conflitto nel fatto che il dott. avrebbe “votato per CP_7 attribuire a sé rilevanti compensi”, pur rappresentato in assemblea dal dott. dipendente Per_1 del Gruppo Grandi Viaggi e consigliere di amministrazione di In particolare ricordano CP_8 che, perché la delibera sia annullabile, occorre che sussista una contrapposizione di interessi tra società e socio tale che essa determini un pregiudizio per la società. Ciò accade quando l'entità del compenso è inadeguata ed irragionevole rispetto all'opera richiesta all'amministratore in rapporto alle condizioni economico-patrimoniali della società. Nel caso di specie l'entità dell'emolumento era ingiustificata, essendo l'attività della limitata alla gestione della Pt_1 partecipazione in e di contratti infragruppo. CP_8
* IG si costituiva depositando comparsa con cui - dopo avere riassunto le vicende sociali, i rapporti tra i soci e l'ampio e complesso contenzioso che li aveva caratterizzati a seguito Con dell'ingresso del gruppo I Grandi Viaggi nel capitale di tramite , con quota di CP_8 controllo - in ordine ai motivi di impugnazione eccepiva quanto segue.
Quanto al motivo d'impugnazione sub 1. parte convenuta deduceva: - nel periodo di deposito del bilancio presso la sede sociale, il bilancio di del 2019 era ancora in corso di CP_8 approvazione (p. 27 Nota Integrativa); - in ogni caso sia il bilancio approvato di per il CP_8
2018, sia il progetto di bilancio per il 2019 erano stati depositati nel periodo considerato.
Quanto al motivo d'impugnazione sub 2. parte convenuta deduceva: - mancanza di danno in capo ai soci attori;
- posto che l'esercizio di IG terminava al 31 ottobre di ogni anno, le assemblee venivano tenute sempre nel mese di febbraio successivo, entro i 120 giorni previsti dalle statuto, ed elencava le date delle assemblee degli ultimi nove anni, tutte svoltesi in periodo tra il giorno 14 ed il giorno 26 del mese di febbraio (doc. 2 att. e 6 conv.); - che il bilancio e i documenti ad esso relativi rimanevano sempre depositati presso la sede sociale a disposizione dei soci, che potevano contattare la società ed ottenere copia, così come avvenuto anche per il bilancio 2019 qui impugnato.
Quanto al motivo d'impugnazione sub 3., parte convenuta deduceva: - la Sentenza dichiarativa della nullità del bilancio di del 2015 concerne la mancata appostazione di un fondo CP_6
5 rischi per una causa promossa dagli stessi attori, le cui implicazioni sono nel frattempo comunque venute meno per la definizione della parte sostanziale della diatriba, tanto è vero che controparte si è ben guardata dall'impugnare sul punto i bilanci 2016, 2017 e 2018, sicché l'odierna impugnazione si presenta come strumentale;
in particolare nel corso dell'esercizio chiuso al 31 ottobre 2018, essendo intervenuto il trasferimento definitivo delle quote per cui in tesi di controparte si sarebbe dovuto procedere all'accantonamento del fondo rischi, la problematica era stata superata (doc. 28 conv.); - la Sentenza è stata impugnata (doc. 4 att.); - si tratta comunque di pronuncia non esecutiva e l'obbligo di intervento sul bilancio dichiarato nullo sorge a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che ne ha dichiarato l'invalidità (Cass., sez. I, 15/04/2016, n. 7586; Cass., n. 4120/2016; Cass., n. 2379/1977; Trib. Bologna, 10 aprile 2013, in Giur. Comm., 2016, 4, 853; Trib. Milano, 7 novembre 2003, in Riv. dott. comm.
2004, 6, 1368); - quindi gli amministratori non avevano un obbligo di intervento immediato sul bilancio di IG 2019; - è irrilevante ed erroneo il richiamo di controparte alla disciplina prevista dall'OIC 19 per la correzione degli errori nella redazione del bilancio, con riferimento alla ipotesi del tutto diversa della sopravvenienza in corso di esercizio di sentenza dichiarativa di invalidità di un precedente bilancio.
Quanto al motivo d'impugnazione sub 4., deduceva: - il bilancio per cui è causa contiene, in Nota Integrativa, tutte le informazioni dovute sulla base dell'art. 2427 cod. civ. in ordine ai rapporti con le parti correlate, in particolare alle pagg. 13 e 17 e nelle tabelle di cui alle pagg. 25-27; - ivi si dà atto di acquisti di quote di nel 2019, del valore nominale di € CP_8
850.000 al prezzo di € 500.000 (con uno “sconto” quindi sul valore nominale del 40%) e dell'acquisto di quote del valore nominale di € 555.000 al prezzo di € 280.000, acquisti tutti avvenuti in esecuzione di un accordo di cessione intervenuto con le controparti, dunque perfettamente informate in proposito;
- risulta ed è quindi facilmente apprezzabile la convenienza delle operazioni;
- carenza di allegazione e prova, in capo a controparte, di effetti pregiudizievoli di tali operazioni, in violazione dell'onere probatorio a lei spettante;
- in attuazione del disposto degli artt. 2497-bie e 2497 ter c.c. era stato esposto in nota integrativa apposito prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ente esercitante attività di direzione e coordinamento. Quanto al tasso sul finanziamento concesso da IG Hotels per procedere ai predetti acquisti, salva l'insussistenza di obbligo informativo al riguardo rientrando il tasso rientri nei normali valori di mercato, comunque a pag. 17 della Nota Integrativa è indicato il tasso di interesse sulla linea di credito concessa da IG Hotels, pari all'1,75% (indicato anche nella corrispondenza tra IG Hotels e e noto a controparte: doc. 9 att.). Il bilancio CP_6 non doveva riportare alcuna ulteriore informazione
Quanto al motivo d'impugnazione sub 5. parte convenuta eccepiva la genericità delle difese di controparte, il mancato assolvimento dell'onere della prova su di lei incombente e rivendicava il pieno rispetto e la piena attuazione, nel bilancio impugnato, dei principi di verità, chiarezza, precisione, correttezza, prudenza, richiamando a sostegno il giudizio positivo reso in proposito dalla società di revisione nella propria relazione.
6 Quanto al motivo d'impugnazione sub 6, parte convenuta deduceva: - l'assoluta genericità delle difese avversarie in ordine alla presunta entità eccessiva del compenso del dott. il CP_7 quale peraltro riceveva da un compenso di € 15.000 e non di € 50.000 (doc. 24); - CP_8 deliberazione analoga già assunta nel 2015 senza posizione/doglianza di controparte;
- congruità rispetto a capitale sociale (€ 7.106.384,00) e patrimonio netto (€ 6.524.336,00); - genericità e mero formalismo nella deduzione del confitto di interessi del dott. in CP_7 quanto anche Presidente del c.d.a. di I Grandi Viaggi, società quotata, deduzione peraltro già ritenuta infondata in sede giudiziaria (Trib. Milano 6583/2008; Trib. Milano 12345/2013; Trib.
Modica sent. n. 14/2019: doc. 8, 12 conv.); - irrilevanza del precedente di cui alla sent. Trib.
Milano, 01.02.2005, in Giur. It. 2005, 2110 in quanto riguardante un compenso molto più elevato riconosciuto a consiglieri di una società in perdita;
- insussistenza dei minimi presupposti propri della fattispecie di abuso di maggioranza.
IG, in replica ad alcune sparse deduzioni di parti attrici, deduceva altresì l'inoffensività della mancata trascrizione della Sentenza nel registro delle imprese, essendone i soci attori perfettamente a conoscenza e, con riferimento alla doglianza relativa alla mancata informazione circa la pendenza di una denuncia ex art. 2409 c.c., la immediata disponibilità fornita a controparte a consentire l'ispezione contabile e amministrativa. Ribadiva la piena legittimità ed utilità delle modalità di gestione attuate, l'infondatezzza delle deduzioni relative a pretesa non corretta tenuta della contabilità – che controparte aveva potuto visionare – e la non obbligatorietà della tenuta del libro delle determine all'organo amministrativo.
• In sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte convenuta produceva (doc. 34) la sentenza n. 586/2021 del 21 febbraio 2021, con la quale la Corte di Appello di Milano aveva riformato integralmente nel merito la Sentenza (1), traendone ulteriore conforto alle proprie difese relative sia ai motivi d'impugnazione sub 1, 2, 3.
• A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva ammessa la deposizione della teste – direttore amministrativo-finanziario di I Testimone_1
Grandi Viaggi s.p.a. -, che confermava l'avvenuto deposito del bilancio di del 2018, CP_8 del progetto di bilancio di del 2019 e del progetto di bilancio di IG nei quindici CP_8 giorni antecedenti l'assemblea di approvazione svoltasi il 21 febbraio 2020.
Il processo veniva quindi rimesso in decisione, le parti precisavano le conclusioni e depositavano memorie conclusionali, – parte attrice nuovamente lamentando l'omesso deposito del bilancio, l'omesso avviso del deposito e citando sent. Trib. Milano n. 2649 del 2021. Con ordinanza del 13 luglio 2023 il processo veniva rimesso sul ruolo assegnando alle parti termine sino al 4 settembre 2023 per il deposito di brevi memorie aventi unicamente ad oggetto il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. come meglio ivi prefigurato, con fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 19 settembre 2023.
Depositate le memorie autorizzate, all'esito della segue te camera di consiglio, il Tribunale emetteva la seguente ordinanza, che mette conto riportare integralmente:
“letti gli atti;
letta e richiamata l'ordinanza emessa il 13 luglio 2023 con cui si sono disposte la rimessione della causa sul ruolo, l'assegnazione alle parti di termine per il deposito di brevi memorie
“aventi unicamente ad oggetto il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. nei termini prefigurati in motivazione” ed è stata fissata per il giorno 19 settembre 2023 udienza di precisazione delle conclusioni;
lette le memorie tempestivamente depositate dalle parti e considerato che, all'udienza suddetta, le parti si sono riportate ai precedenti scritti ed alle conclusioni già rassegnate rinunciando al deposito di ulteriori memorie conclusionali e di replica;
considerato che
parti attrici hanno impugnato, tra l'altro, la deliberazione di approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.10.2019 assunta da il 21 febbraio 2020 e dedotto Controparte_6 quale vizio dell'impugnata deliberazione, tra gli altri, l'omessa informazione relativa al deposito ex artt. 2429, comma 3, e 2478-bis, comma 1, c.c. del bilancio stesso nella sede sociale nei quindici giorni precedenti l'assemblea (atto di citazione, p. 7; foglio di p.c. attore;
comparsa conclusionale attore p. 2; comparsa di risposta p. 18; comparsa conclusionale convenuta p. 28); ritenuto – quanto al requisito di cui all' art. 363-bis n. 1 c.p.c. (“1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio …”) - che la suddetta deduzione attorea è potenzialmente dirimente poiché, riscontrato il vizio procedurale indicato, la delibera di approvazione del bilancio dovrebbe essere annullata con assorbimento di ogni altra deduzione attorea;
considerato – quanto al requisito di cui all' art. 363-bis comma 1 n. 2 c.p.c. in relazione al comma 2 dello stesso articolo (“2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative … l'ordinanza … reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili.”) - che la deduzione attorea sottende la seguente questione interpretativa, suscettibile di due soluzioni:
“se la norma “I soci possono prenderne visione” di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell' art. 2429 c.c. deve essere interpretata nel senso che il diritto del socio di prendere visione del bilancio depositato nella sede sociale nei quindici giorni antecedenti l'assemblea non include – perché non espressamente previsto – anche quello di essere posto in condizione, con qualunque mezzo idoneo, di essere informato dell'avvenuto deposito del bilancio, od invece lo include – perché implicitamente previsto - cosi che il suo diritto all'informazione come base del diritto all' espressione di voto consapevole possa dirsi effettivo”; ritenuto – quanto al requisito di cui all' art. 363-bis comma 1 n. 3 c.p.c. (“3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi”) - che la suddetta questione ha carattere generale, essendo relativa ad un adempimento procedurale che interessa annualmente tutte le società a responsabilità limitata, ed è perciò suscettibile di porsi in numerosi giudizi;
8 considerato – quanto al requisito di cui all' art. 363-bis comma 1 n. 1 c.p.c. (“1) la questione … non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione”) - che la Corte di cassazione ha affermato il principio di effettività del diritto del socio all'informazione con riguardo alle facoltà di ispezione del bilancio depositato ed ha affermato che l'omesso deposito, nei termini di cui al citato art. 2429, comma 3, c.p.c., è causa di annullamento della deliberazione che lo abbia approvato (Cass., n. 4734 del 1998; Cass., n. 560 del 2001), ma non ha mai affrontato la questione se, avvenuto il deposito, la società sia anche onerata di un adempimento informativo;
letta la sentenza emessa da questo Tribunale n. 2649/2021 del 30.03.2021, che, adottando la seconda soluzione, ha prospettato – peraltro solo a livello di obiter dictum - un indirizzo del tutto nuovo nell'interpretazione del disposto dell'art. 2429, comma 3, c.c., assumendo che i soci hanno diritto ad essere informati, con qualunque modalità idonea, dell'avvenuto deposito del bilancio nella sede sociale (2). 2) ” B. Logica giuridica impone di principiare l'esame, per la portata potenzialmente assorbente di tale censura, dal capo di domanda relativo alla violazione dell'obbligo di deposito del bilancio nei 15 giorni antecedenti l'assemblea che lo ha approvato. B).1 In diritto va premesso che ai sensi dell'art. 2478-bis co. 1° c.c. (dettato nella sedes materiae delle ss.r.l.), anche in queste ultime “il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del presente libro”, fra le quali quindi anche il terzo comma dell'art. 2429: giusta il quale esso (o meglio, il progetto di bilancio proposto all'approvazione dei soci) “deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato”, in modo che i soci “poss[a]no prenderne visione”. Ciò significa che la regola è, per tutte le società di capitali, di applicazione diretta e non meramente analogica12; iscrivendosi pertanto nell'architettura tipologica stessa delle società capitalistiche. Tale disposizione, che attribuisce a tutti e soltanto i soci un diritto soggettivo perfetto alla preconoscenza del fascicolo di bilancio, è volta a consentire loro una più informata -e quindi adeguata- espressione di voto al riguardo (tanto che il bilancio deve rimanere consultabile fino alla sua intervenuta approvazione anche il giorno stesso della riunione), e costituisce quindi in materia, nel bilanciamento fra l'interesse ad una celere approvazione del bilancio e quello dei soci a conoscere in modo approfondito tale fondamentale snodo documentativo della gestione della ricchezza sociale, un presidio informativo inderogabile: tale per cui il deposito stesso e il suo termine quindicinale di durata a ritroso può essere compresso soltanto ove tutti i soci espressamente vi acconsentano. In questo senso, non è quindi assolutamente condivisibile la riduttiva interpretazione che di tale precetto legislativo (strumentale al processo di formazione del fondamentale documento di informazione economico-patrimoniale che la legge impone all'organo amministrativo di sottoporre annualmente ai soci in vista di una sua generale ostensione ai terzi) la difesa della società convenuta ha creduto di dare da ultimo nelle proprie difese illustrative: ove ha qualificato l'obbligo su di essa incombente ex art. 2429 co. 3° c.c. in termini di “uno dei tanti adempimenti amministrativi e burocratici che ogni società compie senza avere obbligo di comunicarli ai soci”. B).2 Quid iuris quindi se, come in molti statuti di ss.r.l. a ricalco della disposizione dettata dal secondo periodo dell'art. 2479-bis co. 1° c.c.15, siano previste modalità di convocazione dell'assemblea che, consentendo di convocare in via CP_1 generale l'assemblea con un preavviso inferiore a 15 giorni (come nella specie, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di mediante “convocazione dei soci per l'assemblea, a mezzo raccomandata 8 giorni prima della prevista adunanza”), impediscano di fatto al socio che abbia contezza solo per tale via dell'indizione dell'assemblea generale annuale di poter usufruire dell'intero termine quindicinale attribuitogli direttamente dall'art. 2429 co. 3° c.c. ? Di per sé, una tale norma statutaria non può dirsi invalida.
La stessa disciplina delle società azionarie ove l'art. 2429 c.c. è collocato, prevede infatti la facoltà per i soci 'fondatori' (ma anche in sede di modificazione statutaria) di pattuire che l'assemblea possa essere convocata, anziché nel termine quindicinale previsto in via generale dall'art. 2366 co. 2° c.c., “mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea” (co. 3° ibidem): dal che si desume che fra le due disposizioni in esame non vi è incompatibilità sistematica, ma che esse regolano due fattispecie diverse e, come tali, possono e debbono trovare entrambe applicazione nel caso ne sussistano i presupposti. Al riguardo, rileva il Tribunale che l'onere imposto alla società (e per essa, al suo organo amministrativo) di depositare presso la sede il
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ritenuto che
tale soluzione interpretativa ha natura integrativa ed evolutiva;
ritenuto che la natura integrativa si evince dalla circostanza che il significato normativo proposto non è letteralmente esplicitato e deve essere enucleato in base alle norme generali del sistema, segnatamente considerando che l'adempimento informativo di cui si discute, di natura evidentemente contrattuale, debba essere considerato alla luce del principio di buona fede oggettiva (art. 1366, 1374, 1375 c.c.), secondo cui ciascuna parte è tenuta non solo ad adempiere le obbligazioni previste espressamente dal contratto ma anche a tenere tutti i comportamenti che preservino l'interesse dell'altra parte, purché non eccessivamente onerosi (per tutte, da ultimo: Cass., n. 9200 del 2021);
ritenuto che la natura evolutiva della soluzione interpretativa proposta si evidenzia in relazione ai nuovi mezzi di comunicazione a disposizione della società – pubblicazione sul sito web, comunicazione via mail, ecc. –, i quali consentono di adempiere all'obbligo informativo con il minimo dispendio di mezzi e denaro;
ritenuto che la questione di cui si discute presenta gravi difficoltà interpretative poiché implica la scelta tra due soluzioni contrapposte, l' una basata su una lettura bensì autoevidente ma formale del testo normativo e l' altra fondata su principi generali ed esigenze evolutive ed informata dall'esigenza di rendere effettivo il diritto del socio, entrambe da porre in relazione ai modi e termini legali di convocazione dell'assemblea (lettera raccomandata inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese: art. 2479-bis,
fascicolo di bilancio nei quindici giorni precedenti l'assemblea per la sua approvazione affinché i soci possano prenderne visione, è obbligo che -riprodotto o meno che sia nello statuto sociale - integra comunque e necessariamente quest'ultimo secondo il generale meccanismo di cui all'art. 1374 c.c.; e costituisce come tale una prestazione dovuta per obbligazione negozialmente assunta, al cui adempimento la società è tenuta secondo lo schema proprio delle obbligazioni contrattuali. Ciò reca con sé due fondamentali conseguenze. La prima è che, in caso di contestazione da parte di un socio dell'adempimento di tale obbligo, spetta alla società che di esso è 'debitrice' provare di avervi invece assolto (art. 1218 c.c.). Le seconda è che, come ogni obbligazione in generale, e quelle ex contractu in particolare (artt. 1175 e 1375 c.c.), essa va eseguita secondo buona fede oggettiva: il che significa che la società -nei limiti del proprio apprezzabile 'sacrificio organizzativo'- deve adempiervi mettendo i soci in condizione di esercitare effettivamente e senza pregiudizio il proprio diritto alla informativa bilancistica preassembleare, in funzione della loro (almeno, potenzialmente) consapevole partecipazione all'assemblea generale annuale a tal fine convocanda. Il che può quindi anche comportare che la società, e per essa il suo o i suoi amministratori, assolva tempestivamente sia all'onere di informazione che a quello di convocazione • da un lato preavvertendo gli aventi diritto dell'avvenuto deposito del fascicolo di bilancio nella sede sociale in qualunque modo a ciò idoneo, compresa la pubblicazione della relativa informativa sul sito web della società, oppure mediante comunicazione via posta elettronica o addirittura (come oggi è ben possibile, e persino più agevole rispetto alla predisposizione e partecipazione di copie cartacee) recapitando loro in data utile per via telematica i documenti indicati dall'art. 2429 co. 3° c.c. • e dall'altro proceda separatamente in un momento successivo ad inviare loro l'avviso contenente l'ordine delle materie da trattare e la sede e il luogo della riunione, fermo restando che per evitare la duplicazione degli adempimenti, ben potrebbe naturalmente l'organo amministrativo convocare l'assemblea di bilancio nel termine più ampio necessario a consentire ai soci anche l'esercizio del diritto previsto dall'art. 2429 co. 3° c.c., dando loro notizia nell'avviso di convocazione anche del deposito del fascicolo di bilancio e del luogo e modalità di sua consultazione (ovvero, direttamente comunicandolo loro in modalità telematica). Qualora ciò non sia avvenuto, non vi è dubbio che il socio leso nel suo diritto alla visione del progetto di bilancio e degli altri allegati per aver ricevuto avviso dell'assemblea allorché uno o più dei 15 giorni di cui al terzo comma dell'art. 2429 c.c. erano ormai trascorsi, possa alternativamente rinunciare al proprio diritto facendo acquiescenza alla violazione;
ovvero, come accaduto nel caso che occupa, allegarla quale preliminare ragione di invalidazione (nella forma minor di cui agli artt. 2377 e 2479-ter co. 1° c.c.) della delibera che abbia ciò nonostante, e col suo voto contrario (o in sua assenza), approvato il bilancio”.
10 comma 1, c.c.) notoriamente non coordinati con la disciplina di deposito del bilancio approvando;
ritenuto che
, in ragione della ridetta portata generale della questione, e del fatto che l'adozione della seconda soluzione interpretativa sopra indicata comporterebbe il crearsi di un fenomeno di overruling che, come tale, pone esigenze di certezza e generalità che meglio possono essere tutelate mediante una pronuncia della Corte di cassazione;
visto l' art. 363-bis c.p.c.
P.Q.M.
I) DISPONE il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la soluzione della seguente questione:
“se la norma “I soci possono prenderne visione” di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell' art. 2429 c.c. deve essere interpretata nel senso che il diritto del socio di prendere visione del bilancio depositato nella sede sociale nei quindici giorni antecedenti l'assemblea non include – perché non espressamente previsto – anche quello di essere posto in condizione, con qualunque mezzo idoneo, di essere informato dell'avvenuto deposito del bilancio, od invece lo include – perché implicitamente previsto - cosi che il suo diritto all'informazione come base del diritto all' espressione di voto consapevole possa dirsi effettivo”. II) DISPONE l'immediata trasmissione alla Corte di cassazione della presente ordinanza. III) SOSPENDE il processo. […]”
La Prima Presidente della Corte di cassazione, con decreto in data 2.11.2023 (dep. in atti 24.11.2023), dichiarava l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale affermando, tra l'altro:
“[…] 4. – In primo luogo non è riscontrabile la condizione della reiterabilità della questione in numerosi giudizi. […] Il giudice a quo non ha fornito sufficienti elementi che consentano di ritenere ragionevole che la questione sollevata sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi […] La serialità della questione sembra difficilmente ipotizzabile … 5. – Fa difetto anche il requisito della gravità della difficoltà interpretativa. … Il requisito della gravità richiama la profondità della difficoltà interpretativa … Nel caso di specie, la questione concernente il diritto del socio ad essere informato dell'avvenuto deposito del bilancio nella sede sociale, nei quindici giorni precedenti l'assemblea, presenta difficoltà interpretative, di cui, tuttavia, non è possibile apprezzare la gravità, ben potendo il giudice rimettente maturare il proprio convincimento tra le varie opzioni interpretative alternative …”. Seguivano istanze delle parti di rimessione della causa in decisione nonché una nuova udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte, con cui le parti rinunciavano al deposito di (ulteriori) memorie conclusionali riportandosi a difese già svolte ed insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
* Ritiene il Tribunale che il motivo d'impugnazione di parte attrice di cui sub 2. deve essere accolto per avere la società convenuta informato i soci del deposito del bilancio con modalità
11 tali da decurtare il periodo in cui essi potevano prenderne visione ai sensi dell'art. 2429 comma 3 c.c.
In particolare il Tribunale, nello sciogliere il dilemma ermeneutico prospettato nel ricorso pregiudiziale alla Corte di cassazione, intende adottare la seconda delle alternative sopra prospettate privilegiando, rispetto ad una interpretazione strettamente letterale e formale, piuttosto quella che consente la tutela effettiva del diritto del socio all'informazione, che non in altro si traduce se non nella tutela dell'effettività del diritto di consultazione del bilancio
“durante i 15 giorni che precedono l'assemblea”. Si deve aggiungere: - che tale tutela include il riconoscimento della natura ricettizia della comunicazione di cui sono destinatari i soci, i quali solo dal momento in cui essa perviene loro possono prendere visione del bilancio depositato;
- che dunque non si può far carico all'ignaro socio di non avere tempestivamente chiesto alla società di visionare un bilancio il cui avvenuto deposito gli era appunto sconosciuto;
- che il termine sopra indicato non può essere unilateralmente compresso dalla Società, salve le normali modalità di svolgimento dell'attività di consultazione (3).
La soluzione ermeneutica adottata riflette inevitabilmente e risolve l'evidente difetto di coordinamento normativo rispetto al più ristretto termine di otto giorni previsto dalla legge e dallo statuto per l'invio della convocazione dell'assemblea, compresa quella avente ad oggetto l'approvazione del bilancio (art. 2479 bis comma 1 secondo periodo c.c.). Essa inoltre si presenta, come già detto nel ricorso, minimamente dispendiosa per la società – potendo l'incombente informativo essere assolto secondo buona fede e quindi con ogni mezzo idoneo a rendere il socio edotto dell'avvenuto deposito, e così, ad esempio, mediante tempestiva pubblicazione sul sito della società, invio di PEC, invio di mail, ecc. – ma foriera di maggiore certezza nella soluzione di numerose controversie societarie aventi assai spesso come oggetto identici motivi di impugnazione. Così interpretato il disposto dell'art. 2429 comma 3 c.c., l'omessa o inidonea comunicazione ai soci sull'avvenuto deposito del bilancio si risolve in una violazione di legge di tipo procedimentale che, per giurisprudenza costante, determina l'invalidità della deliberazione di approvazione successivamente assunta. E' il caso di aggiungere che l'adozione di tale interpretazione non pare trovare ostacolo alcuno nel decreto emesso dalla Prima Presidente della Corte di cassazione.
Invero, ivi si afferma, sul piano qualitativo, che la questione non reca gravi difficoltà interpretative e, sul piano quantitativo, che non è suscettibile di porsi in numerosi giudizi (v. supra), a quest'ultimo riguardo interpretandosi la norma secondo un criterio quantitativo assoluto ed escludendo un criterio relativo (il rapporto tra numero di cause in cui la questione è posta e numero di cause proposte nella materia in cui la questione è in astratto proponibile, cui si era accennato in sede di rinvio richiamando il numero di s.r.l. che annualmente depositano i bilanci in Italia) così peraltro ponendo una seria ipoteca sull'ammissibilità del ricorso in tutte le materie “specializzate”. Ciò posto vale aggiungere, in ordine agli oneri incombenti sulle parti circa la prova dell'avvenuto deposito e la prova dell'impedimento alla consultazione del bilancio nella sede sociale nel periodo prescritto, che si tratta di obbligazioni di natura evidentemente contrattuale, gravando sulla società uno specifico e preesistente obbligo protettivo del diritto del socio all'informazione (artt. 1173, 1375, 1218, 2697 c.c.). È dunque la società che, a fronte della allegazione del socio in ordine al mancato deposito, dovrà provare di averlo effettuato tempestivamente e di avere altrettanto tempestivamente comunicato l'avvenuto deposito al socio con mezzo idoneo. Al socio invece incombe di provare che, nonostante l'avvenuto deposito nel luogo e nel periodo di tempo prescritto, si sono verificati impedimenti a lui non imputabili che hanno menomato il suo diritto di visione del bilancio nel periodo indicato dalla legge.
Nel caso di specie, IG ha provato di avere depositato il bilancio e di averne dato comunicazione ai soci, sia a mezzo della deposizione della teste sia a mezzo della deduzione attorea, confermata dalla Società (v. comparsa conclusionale), in ordine all'avvenuta spedizione della raccomandata di convocazione dell'assemblea del 21 febbraio 2020 il quindicesimo giorno anteriore a quello previsto per il suo svolgimento, cioè il 6 febbraio 2020.
Tuttavia i soci attori hanno eccepito che, a causa dei tempi di recapito delle lettere raccomandate, l'informazione circa l'avvenuto deposito era pervenuta loro quando parte del periodo previsto dalla legge era già trascorso, con ciò all'evidenza eccependo l'inidoneità del mezzo di comunicazione prescelto e dunque deducendo un inadempimento della Società che si era risolto nella, sia pur parziale ma comunque non consentita, menomazione del loro diritto di visione del bilancio nei 15 giorni anteriori all'assemblea. Con Orbene, ritiene in proposito il Tribunale che l'inadempimento di all'obbligo di fornire ai soci tempestiva comunicazione dell'avvenuto deposito deve considerarsi provato, essendo ben noto che le lettere raccomandate comuni non giungono al destinatario lo stesso giorno della loro spedizione, ma nei giorni successivi, specie quando, come nel caso di specie, la sede sociale e le residenze / sedi dei soci si trovano in regioni diverse (qui rispettivamente a Milano ed in provincia di Ragusa e Messina). L'inadempimento risulta rilevante poiché viola un obbligo a contenuto specifico configurato direttamente dalla legge, sia perché, coerentemente, la Corte di cassazione ha affermato che:
“[…] ogni impedimento frapposto al socio (o ad un suo delegato) il quale precluda allo stesso di prendere visione del (progetto di) bilancio comporti di per sè stesso la violazione del diritto all'informazione tutelato dalla norma suddetta, e possa giustificare (rendendosi irrilevante, ad un tal punto, ogni accertamento in ordine alla regolarità - in sè - del deposito) l'annullamento della successiva delibera di approvazione del bilancio medesimo” (4). A fronte di ciò, spettava alla Società di provare che quell'inadempimento era insussistente o non imputabile, magari producendo documentazione postale relativa all'invio della convocazione assembleare o chiedendone la produzione ex art. 210 c.p.c. da cui risultasse che le raccomandate erano pervenute ai soci lo stesso giorno della loro spedizione, cioè appunto il 6 febbraio 2020. Ciò tuttavia IG non lo ha fatto, limitandosi a dedurre genericamente l'idoneità dell'informazione ai soci in ordine all'avvenuto deposito del bilancio. Dalle considerazioni appena svolte consegue che la delibera di approvazione del bilancio è stata adottata in violazione di legge, è perciò invalida e deve essere annullata. L'annullamento di tale delibera assorbe ogni altro motivo di impugnazione relativo al bilancio approvato.
* A diversa decisione deve addivenirsi in ordine all'impugnazione della deliberazione di approvazione del compenso dell'amministratore unico, che è infondata e deve essere rigettata. In proposito, come noto, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente escluso che sia prospettabile in astratto ed a priori un conflitto di interessi tra il socio amministratore che vota in ordine al proprio compenso e la società amministrata, poiché è pacifico che l'opera da lui svolta in favore della società nell'esercizio dell'incarico ben può essere retribuita. Il conflitto si appalesa invece laddove il socio abbia fatto prevalere il proprio particolare interesse in danno della società, determinando il compenso in misura ingiustificata, esorbitante o sproporzionata rispetto a parametri e criteri quali quantità e qualità dell'opera svolta, dimensioni ed attività svolta dalla società, compensi riconosciuti ad amministratori di società analoghe ecc. (5).
Nel caso di specie occorre anzitutto osservare che il conflitto di interessi prospettato dall'attore è indiretto, poiché socio di maggioranza di IG non è il dott. ma CP_7 Controparte_11
Orbene parti attrici non hanno nemmeno allegato quale ruolo il dott. abbia nella CP_7 società socia votante, seppure risulta che il dott. era presidente del c.d.a della CP_7 controllante I Grandi Viaggi e presidente della società controllata CP_8
E' poi irrilevante il richiamo al disposto dell'art. 2497 ter c.c., non avendo parti attrici offerto alcun indizio in ordine alla circostanza che questa deliberazione sia stata influenzata dalla
, cioè I Grandi Viaggi s.p.a., peraltro controllante indiretta di IG. Rimane cioè assai Pt_4 probabile che quella di cui si discute sia stata una deliberazione assembleare in cui si è esplicato soltanto il potere di voto del socio maggioritario e dunque semmai il potere Controparte_11 di controllo ex art. 2359 c.c., e non invece il potere di direzione e coordinamento che, del resto, notoriamente è esercitato rispetto a competenze più propriamente gestorie, cioè da parte degli amministratori della verso gli amministratori della società eterodiretta in ordine a Pt_4 decisioni di amministrazione del patrimonio.
Infine, nel merito, risultano rilevanti, nel senso della non irragionevolezza del compenso deliberato: - la incontestata circostanza che identico emolumento era stato deliberato in misura identica nei precedenti esercizi 2015, 2016, 2017 senza doglianza dei soci minoritari (doc. 19-
21 conv.); - la congruità rispetto alle dimensioni della società (partecipazioni del valore di oltre
€ 9 mln.; capitale oltre € 7 mln.; patrimonio netto oltre € 6,5 mln.) ed alla performance nell'esercizio (perdite ridotte di 2\3 dal 2018 al 2019); - la circostanza che il compenso riconosciuto al era di € 15.000 e non di € 50.000; - il rigetto di analoga Parte_5 impugnazione avvenuta con sent. Trib. Milano n. 10911/2008 dell'11.09.2008. La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
* Il regime delle spese processuali è regolato dagli artt. 91 e ss. c.p.c.
Nel caso di specie trova applicazione il comma secondo dell'art. 92 c.p.c., sia perché parti attrici sono soccombenti rispetto alla deliberazione relativa agli emolumenti dell'amministratore, sia perché, per il resto, la causa è stata decisa in base ad una soluzione interpretativa nuova. Le spese di lite devono dunque essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) ANNULLA la delibera di approvazione del bilancio di esercizio al 31 ottobre 2019 assunta dall'assemblea dei soci di il 21 febbraio 2020. Controparte_6
II) DICHIARA assorbita ogni altra domanda proposta da parti attrici relativamente al bilancio di esercizio indicato al punto I).
III) RIGETTA ogni altra domanda proposta da parti attrici.
IV) DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Milano, 12 settembre 2024
Il presidente est.
Angelo Mambriani
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1) “La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza n. 8138/2019 del Tribunale di Milano, così dispone: 1) Rigetta le domande proposte in primo grado da , Controparte_4 CP_3
, , e nei confronti di 2)
[...] Parte_3 Controparte_5 Controparte_1 Controparte_6 Condanna , , , e Controparte_4 Controparte_3 Parte_3 Controparte_5 Controparte_1 a rifondere le spese di lite sostenute da che liquida, per il giudizio di primo grado in
[...] Controparte_6 complessivi € 10.343 e, per il presen-te giudizio, in complessivi € 8.066, oltre spese generali del 15% e accessori di legge per entrambi. 3) Condanna , , , e Controparte_4 Controparte_3 Parte_3 Controparte_5 a restituire a quanto da questa ricevuto in esecuzione della senten-za del Controparte_1 Controparte_6 Tribunale di Milano, ora riformata, con interessi al saggio legale dalla data dell'effettivo pagamento”.
7 3) Cfr. Cass., n. 560 del 2001.
12 4) Cass., n. 4734 del 1998.
13 5) Tra le tante: Cass., n. 10889 del 2024; Cass., n. 28748 del 2008.
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore
Dott. ssa Alima Zana Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 26831/202O, promossa da:
in persona del legale rappresentante , Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Andrea
[...]
Palazzolo e Maria Francesca Simeoni, nonché, solo gli ultimi tre, anche dall'avv. Giancarlo Tantillo come da procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore, e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Scicli, Via F. Mormino Penna, n. 20.
ATTORI
CONTRO
in persona dell'Amministratore Unico Dott. rappresentata e Controparte_6 CP_7 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Mario Maienza e
Carola Calvi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Freguglia n. 8/a.
1 CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare invalide le deliberazioni assembleare di approvazione del progetto di bilancio e di determinazione dei compensi dell'amministratore unico assunte in data 21/02/2020 per le causali dispiegate in narrativa, con ogni correlato obbligo della convenuta e con ogni conseguente effetto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
PER LA CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito
- Rigettare le domande degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in atti;
In ogni caso
- Condannare gli attori a rifondere alla convenuta le spese e gli onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito: ), , Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3 CP_4
, – quali soci di (di seguito: IG o la Società) -
[...] Controparte_5 Controparte_6 hanno convenuto in giudizio la Società chiedendo dichiararsi l'invalidità delle deliberazioni di approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31.10.2019 e di determinazione dei compensi degli amministratori adottate dall'assemblea della società in data 21 febbraio 2020. A fondamento della domanda parti attrici, negli atti depositati, hanno tempestivamente dedotto in fatto:
➢ Omessa correzione, nell'ambito del bilancio impugnato, del bilancio al 31.12.2015, dichiarato nullo con sentenza n. 8138/2019 emessa da questo Tribunale il 12.09.2019 (di seguito: la Sentenza), in violazione del disposto dell'art. 2434 bis c.c. Ciò senza che ne sia stata data spiegazione nel fascicolo di bilancio ed essendo solo stata dedotta una prospettiva di annullamento ritenuta probabile, per inesplicate ragioni, a seguito di impugnazione in appello (doc. 4, 5 att.).
➢ Omessa informazione – sia in nota integrativa che nella relazione del collegio sindacale
– in ordine ad un atto di “contestazione di gravi irregolarità” datato 29 gennaio 2020 e inviato alla Società concernente chiarimenti in ordine alla mancata iscrizione nel registro delle imprese della sentenza sopra indicata in violazione dell'art. 2378 ult. comma c.c.
2 ➢ Carenti informazioni circa le parti correlate – segnatamente la società controllata (di seguito: – al cui andamento era dedicato solo un trafiletto a Controparte_8 CP_8
p. 13 della nota integrativa ed ai rapporti con la quale, specie di natura finanziaria, erano soltanto dedicate le tabelle di pagg. 25-27 della nota integrativa e ad una breve descrizione a pag. 17, senza alcuna ulteriore spiegazione, a fronte della circostanza che gli attori, in sede assembleare, avevano chiesto informazioni in merito alle ragioni di opportunità che hanno portato ad acquisire nell'esercizio ulteriori quote (12,2%) di partecipazione della controllata ed ai criteri di determinazione del prezzo. Controparte_8 Con Le quote erano state acquisite a seguito di finanziamento della controllante CP_9
– da classificare come finanziamento soci - senza spiegazioni in ordine alla
[...] convenienza del tasso di interesse applicato. Tutto ciò con correlativa lesione del diritto di informazione del socio, nemmeno soddisfatto dalla coeva ispezione contabile, che aveva rivelato l'assenza presso la sede della persino di documentazione Pt_1 obbligatoria.
➢ Duplicazione dei compensi auto attribuiti dal dott. per la carica di CP_7
Presidente del c.d.a. di IG (€ 30.000) e di consigliere di (€ 50.000), peraltro CP_8 in conflitto di interessi essendo il medesimo anche presidente della capogruppo I Grandi
Viaggi S.p.a.
Sulla scorta di tali deduzioni parti attrici hanno poi eccepito la sussistenza dei seguenti vizi invalidanti:
1. Omesso deposito presso la sede sociale, nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, del bilancio della controllata in violazione del disposto dell'art. 2429, comma 3, c.c., con CP_8 conseguente annullabilità del bilancio (Trib. Milano, 21.06.2012; Trib. Treviso 14.11.2008), in nulla rilevando che in nota integrativa si dica (p. 13) che il bilancio era in corso di elaborazione ed anzi essendosi constatata la sua mancanza anche presso la sede sociale a seguito di ispezione svolta ex art. 2476 c.c. lo stesso giorno dell'assemblea.
2. Omesso deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti l'assemblea in violazione dell'art. 2429, comma 3, c.c. In proposito gli attori hanno dedotto che non potevano essere edotti del deposito del bilancio presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti l'assemblea, e conseguentemente non avevano potuto esercitare il proprio diritto di accesso alla sede nei termini di legge essendo stati informati di ciò solo a seguito della convocazione dell'assemblea, effettuata a mezzo di raccomandata spedita in data 6 febbraio 2020 “che non poteva quindi giungere con il necessario preavviso”. Aggiungevano che “La ratio dell'art. 2429 c.c. è evidentemente quella di garantire ai soci un'adeguata informazione circa il contenuto del bilancio di esercizio in modo che essi arrivino preparati alla successiva discussione e sia assicurata la loro consapevole e meditata espressione del voto. Pertanto, ogni impedimento che precluda al socio l'esercizio di tale diritto giustifica l'annullamento della delibera di approvazione del bilancio” (cfr. Trib. Milano, sent. 27 aprile 2007, in Le Società, n. 11/2008 …; Cass. 11 maggio 1998, n. 4734; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12208; Trib. Torino 30 giugno 1998 e Trib. Genova 28 gennaio 1993)”. Ricordavano che la Corte di Appello di Milano (sent. 11 giugno 2019) - a fronte della deduzione dell' appellante, che per garantire il diritto di informazione dei soci sia sufficiente, in applicazione dell'art. 2479-bis c.c., assicurare il
3 deposito per i soli otto giorni antecedenti la data dell'assemblea - aveva affermato che non è in alcun modo possibile «ritenere derogato il termine di cui all'art. 2429 c. 3 sulla base di diversa norma generale (l'art. 2479-bis c.c.), che disciplina la convocazione dell'assemblea, dovendo ovviamente ritenersi prevalente la norma speciale relativa all'approvazione del bilancio».
Ricordavano come la giurisprudenza, in ordine al tipo di invalidità conseguente all'omesso deposito del bilancio era addirittura divisa tra nullità (Trib. Genova 24 settembre 1990 e Trib.
Teramo 27 gennaio 1998) ed annullabilità (Trib. Verona 8 aprile 1989, Trib. Como 26 maggio
1998, Trib. Milano 24 giugno 1991 e Trib. Milano 3 settembre 2003), rispettivamente ritenendo violato un interesse sociale o generale oppure invece un interesse meramente individuale e disponibile.
3. Omessa considerazione, nel bilancio al 31.12.2019, della Sentenza che aveva dichiarato la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2015, in violazione del disposto dell'art. 2434-bis, comma 3, c.c. Deduce in particolare l'attore non essere sufficiente – come accaduto nel caso di specie – dare notizia in nota integrativa (p. 22) del mandato dato ai legali per l'impugnazione, essendo invece necessario che gli amministratori procedano “alle rettifiche conseguenti alla pronuncia di nullità e quindi alla sottoposizione del nuovo bilancio e di quelli conseguenti ai soci per l'approvazione, nel rispetto della procedura indicata dall'art. 2429 c.c.” (Trib. Milano sent. n. 8138/2019 cit. Cfr,.anche: OIC 29; Trib. Roma 29 luglio 2013 in Le Società, 2014, 5, pp. 538 ss.; Trib. Roma, sez. III, 6 ottobre 2008, n.
19456; Trib. Milano 4 dicembre 1986 in Le Società 1987, pp. 412 ss.). L'inottemperanza a tale disposizione normativa – nella irrilevanza del conferimento del mandato ad impugnare - determina poi non solo la responsabilità degli amministratori (in tal senso: Trib. Torino, 19.01.2018 n. 205) ma anche l'invalidità del bilancio per mancanza di chiarezza, dovendosi ritenere che la sentenza, per quanto non definitiva, abbia rilevanza nel senso che “gli amministratori debbano adeguare il contenuto del primo bilancio utile al disposto della sentenza, o quantomeno dare notizia della pendenza del contenzioso”. Altrimenti occorrerebbe attendere il giudicato, con pregiudizio del diritto all'informazione – effettivo se soddisfatto immediatamente e non in via differita – e dell'attendibilità del bilancio, con disapplicazione del chiaro disposto della norma suindicata.
4. Violazione degli artt. 2427, comma 1, n. 22, 2497 ter, 2428 c.c. per assenza di analitiche informazioni in ordine ai rapporti con le altre componenti del Gruppo Grandi Viaggi, nonostante la nota integrativa riporti “un prospetto relativo alle operazioni realizzate con parti correlate, dichiarandone l'importo e la natura e affermando che le stesse siano state concluse alle normali condizioni di mercato”, ed in particolare: - non indicando le “motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate anziché con terzi”, diversamente da quanto indicato anche dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 173/2008; - considerando che le uniche risorse a disposizione della sarebbero quelle Pt_1 derivanti da prestiti dalla controllante, che le relative operazioni non sarebbero avvenute a condizioni di mercato, che non vi è neppure una perizia ad attestare il valore delle quote di acquistate nell'esercizio, che le informazioni rese sono del tutto generiche;
- CP_8 considerando che, in ragione della mancata redazione della relazione sulla gestione, ai sensi
4 degli artt. 2435 bis comma 6 e 2428 comma 2 nn. 3 e 4 c.c., le relative informazioni avrebbero dovuto essere date nella nota integrativa del bilancio abbreviato.
5. Violazione dei principi di verità, chiarezza, precisione, correttezza e prudenza nella redazione del bilancio di esercizio.
6. Difetto di informazione, conflitto di interessi e abuso di maggioranza nella determinazione del compenso degli amministratori.
Con riferimento al punto n. 2 della deliberazione impugnata parti attrici deducono violazione dell'art. 2497 ter c.c., essendo la decisione sul compenso del socio di maggioranza imposta attraverso attività di direzione e coordinamento, essendo l'amministratore unico della
[...] titolare di altre cariche sociali nel gruppo I Grandi Viaggi. Parte_2
Parti attrici deducono altresì l'annullabilità della delibera per conflitto di interessi ex art. 2479 ter comma 2, c.c., consistendo tale conflitto nel fatto che il dott. avrebbe “votato per CP_7 attribuire a sé rilevanti compensi”, pur rappresentato in assemblea dal dott. dipendente Per_1 del Gruppo Grandi Viaggi e consigliere di amministrazione di In particolare ricordano CP_8 che, perché la delibera sia annullabile, occorre che sussista una contrapposizione di interessi tra società e socio tale che essa determini un pregiudizio per la società. Ciò accade quando l'entità del compenso è inadeguata ed irragionevole rispetto all'opera richiesta all'amministratore in rapporto alle condizioni economico-patrimoniali della società. Nel caso di specie l'entità dell'emolumento era ingiustificata, essendo l'attività della limitata alla gestione della Pt_1 partecipazione in e di contratti infragruppo. CP_8
* IG si costituiva depositando comparsa con cui - dopo avere riassunto le vicende sociali, i rapporti tra i soci e l'ampio e complesso contenzioso che li aveva caratterizzati a seguito Con dell'ingresso del gruppo I Grandi Viaggi nel capitale di tramite , con quota di CP_8 controllo - in ordine ai motivi di impugnazione eccepiva quanto segue.
Quanto al motivo d'impugnazione sub 1. parte convenuta deduceva: - nel periodo di deposito del bilancio presso la sede sociale, il bilancio di del 2019 era ancora in corso di CP_8 approvazione (p. 27 Nota Integrativa); - in ogni caso sia il bilancio approvato di per il CP_8
2018, sia il progetto di bilancio per il 2019 erano stati depositati nel periodo considerato.
Quanto al motivo d'impugnazione sub 2. parte convenuta deduceva: - mancanza di danno in capo ai soci attori;
- posto che l'esercizio di IG terminava al 31 ottobre di ogni anno, le assemblee venivano tenute sempre nel mese di febbraio successivo, entro i 120 giorni previsti dalle statuto, ed elencava le date delle assemblee degli ultimi nove anni, tutte svoltesi in periodo tra il giorno 14 ed il giorno 26 del mese di febbraio (doc. 2 att. e 6 conv.); - che il bilancio e i documenti ad esso relativi rimanevano sempre depositati presso la sede sociale a disposizione dei soci, che potevano contattare la società ed ottenere copia, così come avvenuto anche per il bilancio 2019 qui impugnato.
Quanto al motivo d'impugnazione sub 3., parte convenuta deduceva: - la Sentenza dichiarativa della nullità del bilancio di del 2015 concerne la mancata appostazione di un fondo CP_6
5 rischi per una causa promossa dagli stessi attori, le cui implicazioni sono nel frattempo comunque venute meno per la definizione della parte sostanziale della diatriba, tanto è vero che controparte si è ben guardata dall'impugnare sul punto i bilanci 2016, 2017 e 2018, sicché l'odierna impugnazione si presenta come strumentale;
in particolare nel corso dell'esercizio chiuso al 31 ottobre 2018, essendo intervenuto il trasferimento definitivo delle quote per cui in tesi di controparte si sarebbe dovuto procedere all'accantonamento del fondo rischi, la problematica era stata superata (doc. 28 conv.); - la Sentenza è stata impugnata (doc. 4 att.); - si tratta comunque di pronuncia non esecutiva e l'obbligo di intervento sul bilancio dichiarato nullo sorge a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che ne ha dichiarato l'invalidità (Cass., sez. I, 15/04/2016, n. 7586; Cass., n. 4120/2016; Cass., n. 2379/1977; Trib. Bologna, 10 aprile 2013, in Giur. Comm., 2016, 4, 853; Trib. Milano, 7 novembre 2003, in Riv. dott. comm.
2004, 6, 1368); - quindi gli amministratori non avevano un obbligo di intervento immediato sul bilancio di IG 2019; - è irrilevante ed erroneo il richiamo di controparte alla disciplina prevista dall'OIC 19 per la correzione degli errori nella redazione del bilancio, con riferimento alla ipotesi del tutto diversa della sopravvenienza in corso di esercizio di sentenza dichiarativa di invalidità di un precedente bilancio.
Quanto al motivo d'impugnazione sub 4., deduceva: - il bilancio per cui è causa contiene, in Nota Integrativa, tutte le informazioni dovute sulla base dell'art. 2427 cod. civ. in ordine ai rapporti con le parti correlate, in particolare alle pagg. 13 e 17 e nelle tabelle di cui alle pagg. 25-27; - ivi si dà atto di acquisti di quote di nel 2019, del valore nominale di € CP_8
850.000 al prezzo di € 500.000 (con uno “sconto” quindi sul valore nominale del 40%) e dell'acquisto di quote del valore nominale di € 555.000 al prezzo di € 280.000, acquisti tutti avvenuti in esecuzione di un accordo di cessione intervenuto con le controparti, dunque perfettamente informate in proposito;
- risulta ed è quindi facilmente apprezzabile la convenienza delle operazioni;
- carenza di allegazione e prova, in capo a controparte, di effetti pregiudizievoli di tali operazioni, in violazione dell'onere probatorio a lei spettante;
- in attuazione del disposto degli artt. 2497-bie e 2497 ter c.c. era stato esposto in nota integrativa apposito prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ente esercitante attività di direzione e coordinamento. Quanto al tasso sul finanziamento concesso da IG Hotels per procedere ai predetti acquisti, salva l'insussistenza di obbligo informativo al riguardo rientrando il tasso rientri nei normali valori di mercato, comunque a pag. 17 della Nota Integrativa è indicato il tasso di interesse sulla linea di credito concessa da IG Hotels, pari all'1,75% (indicato anche nella corrispondenza tra IG Hotels e e noto a controparte: doc. 9 att.). Il bilancio CP_6 non doveva riportare alcuna ulteriore informazione
Quanto al motivo d'impugnazione sub 5. parte convenuta eccepiva la genericità delle difese di controparte, il mancato assolvimento dell'onere della prova su di lei incombente e rivendicava il pieno rispetto e la piena attuazione, nel bilancio impugnato, dei principi di verità, chiarezza, precisione, correttezza, prudenza, richiamando a sostegno il giudizio positivo reso in proposito dalla società di revisione nella propria relazione.
6 Quanto al motivo d'impugnazione sub 6, parte convenuta deduceva: - l'assoluta genericità delle difese avversarie in ordine alla presunta entità eccessiva del compenso del dott. il CP_7 quale peraltro riceveva da un compenso di € 15.000 e non di € 50.000 (doc. 24); - CP_8 deliberazione analoga già assunta nel 2015 senza posizione/doglianza di controparte;
- congruità rispetto a capitale sociale (€ 7.106.384,00) e patrimonio netto (€ 6.524.336,00); - genericità e mero formalismo nella deduzione del confitto di interessi del dott. in CP_7 quanto anche Presidente del c.d.a. di I Grandi Viaggi, società quotata, deduzione peraltro già ritenuta infondata in sede giudiziaria (Trib. Milano 6583/2008; Trib. Milano 12345/2013; Trib.
Modica sent. n. 14/2019: doc. 8, 12 conv.); - irrilevanza del precedente di cui alla sent. Trib.
Milano, 01.02.2005, in Giur. It. 2005, 2110 in quanto riguardante un compenso molto più elevato riconosciuto a consiglieri di una società in perdita;
- insussistenza dei minimi presupposti propri della fattispecie di abuso di maggioranza.
IG, in replica ad alcune sparse deduzioni di parti attrici, deduceva altresì l'inoffensività della mancata trascrizione della Sentenza nel registro delle imprese, essendone i soci attori perfettamente a conoscenza e, con riferimento alla doglianza relativa alla mancata informazione circa la pendenza di una denuncia ex art. 2409 c.c., la immediata disponibilità fornita a controparte a consentire l'ispezione contabile e amministrativa. Ribadiva la piena legittimità ed utilità delle modalità di gestione attuate, l'infondatezzza delle deduzioni relative a pretesa non corretta tenuta della contabilità – che controparte aveva potuto visionare – e la non obbligatorietà della tenuta del libro delle determine all'organo amministrativo.
• In sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte convenuta produceva (doc. 34) la sentenza n. 586/2021 del 21 febbraio 2021, con la quale la Corte di Appello di Milano aveva riformato integralmente nel merito la Sentenza (1), traendone ulteriore conforto alle proprie difese relative sia ai motivi d'impugnazione sub 1, 2, 3.
• A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva ammessa la deposizione della teste – direttore amministrativo-finanziario di I Testimone_1
Grandi Viaggi s.p.a. -, che confermava l'avvenuto deposito del bilancio di del 2018, CP_8 del progetto di bilancio di del 2019 e del progetto di bilancio di IG nei quindici CP_8 giorni antecedenti l'assemblea di approvazione svoltasi il 21 febbraio 2020.
Il processo veniva quindi rimesso in decisione, le parti precisavano le conclusioni e depositavano memorie conclusionali, – parte attrice nuovamente lamentando l'omesso deposito del bilancio, l'omesso avviso del deposito e citando sent. Trib. Milano n. 2649 del 2021. Con ordinanza del 13 luglio 2023 il processo veniva rimesso sul ruolo assegnando alle parti termine sino al 4 settembre 2023 per il deposito di brevi memorie aventi unicamente ad oggetto il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. come meglio ivi prefigurato, con fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 19 settembre 2023.
Depositate le memorie autorizzate, all'esito della segue te camera di consiglio, il Tribunale emetteva la seguente ordinanza, che mette conto riportare integralmente:
“letti gli atti;
letta e richiamata l'ordinanza emessa il 13 luglio 2023 con cui si sono disposte la rimessione della causa sul ruolo, l'assegnazione alle parti di termine per il deposito di brevi memorie
“aventi unicamente ad oggetto il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. nei termini prefigurati in motivazione” ed è stata fissata per il giorno 19 settembre 2023 udienza di precisazione delle conclusioni;
lette le memorie tempestivamente depositate dalle parti e considerato che, all'udienza suddetta, le parti si sono riportate ai precedenti scritti ed alle conclusioni già rassegnate rinunciando al deposito di ulteriori memorie conclusionali e di replica;
considerato che
parti attrici hanno impugnato, tra l'altro, la deliberazione di approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.10.2019 assunta da il 21 febbraio 2020 e dedotto Controparte_6 quale vizio dell'impugnata deliberazione, tra gli altri, l'omessa informazione relativa al deposito ex artt. 2429, comma 3, e 2478-bis, comma 1, c.c. del bilancio stesso nella sede sociale nei quindici giorni precedenti l'assemblea (atto di citazione, p. 7; foglio di p.c. attore;
comparsa conclusionale attore p. 2; comparsa di risposta p. 18; comparsa conclusionale convenuta p. 28); ritenuto – quanto al requisito di cui all' art. 363-bis n. 1 c.p.c. (“1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio …”) - che la suddetta deduzione attorea è potenzialmente dirimente poiché, riscontrato il vizio procedurale indicato, la delibera di approvazione del bilancio dovrebbe essere annullata con assorbimento di ogni altra deduzione attorea;
considerato – quanto al requisito di cui all' art. 363-bis comma 1 n. 2 c.p.c. in relazione al comma 2 dello stesso articolo (“2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative … l'ordinanza … reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili.”) - che la deduzione attorea sottende la seguente questione interpretativa, suscettibile di due soluzioni:
“se la norma “I soci possono prenderne visione” di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell' art. 2429 c.c. deve essere interpretata nel senso che il diritto del socio di prendere visione del bilancio depositato nella sede sociale nei quindici giorni antecedenti l'assemblea non include – perché non espressamente previsto – anche quello di essere posto in condizione, con qualunque mezzo idoneo, di essere informato dell'avvenuto deposito del bilancio, od invece lo include – perché implicitamente previsto - cosi che il suo diritto all'informazione come base del diritto all' espressione di voto consapevole possa dirsi effettivo”; ritenuto – quanto al requisito di cui all' art. 363-bis comma 1 n. 3 c.p.c. (“3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi”) - che la suddetta questione ha carattere generale, essendo relativa ad un adempimento procedurale che interessa annualmente tutte le società a responsabilità limitata, ed è perciò suscettibile di porsi in numerosi giudizi;
8 considerato – quanto al requisito di cui all' art. 363-bis comma 1 n. 1 c.p.c. (“1) la questione … non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione”) - che la Corte di cassazione ha affermato il principio di effettività del diritto del socio all'informazione con riguardo alle facoltà di ispezione del bilancio depositato ed ha affermato che l'omesso deposito, nei termini di cui al citato art. 2429, comma 3, c.p.c., è causa di annullamento della deliberazione che lo abbia approvato (Cass., n. 4734 del 1998; Cass., n. 560 del 2001), ma non ha mai affrontato la questione se, avvenuto il deposito, la società sia anche onerata di un adempimento informativo;
letta la sentenza emessa da questo Tribunale n. 2649/2021 del 30.03.2021, che, adottando la seconda soluzione, ha prospettato – peraltro solo a livello di obiter dictum - un indirizzo del tutto nuovo nell'interpretazione del disposto dell'art. 2429, comma 3, c.c., assumendo che i soci hanno diritto ad essere informati, con qualunque modalità idonea, dell'avvenuto deposito del bilancio nella sede sociale (2). 2) ” B. Logica giuridica impone di principiare l'esame, per la portata potenzialmente assorbente di tale censura, dal capo di domanda relativo alla violazione dell'obbligo di deposito del bilancio nei 15 giorni antecedenti l'assemblea che lo ha approvato. B).1 In diritto va premesso che ai sensi dell'art. 2478-bis co. 1° c.c. (dettato nella sedes materiae delle ss.r.l.), anche in queste ultime “il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del presente libro”, fra le quali quindi anche il terzo comma dell'art. 2429: giusta il quale esso (o meglio, il progetto di bilancio proposto all'approvazione dei soci) “deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato”, in modo che i soci “poss[a]no prenderne visione”. Ciò significa che la regola è, per tutte le società di capitali, di applicazione diretta e non meramente analogica12; iscrivendosi pertanto nell'architettura tipologica stessa delle società capitalistiche. Tale disposizione, che attribuisce a tutti e soltanto i soci un diritto soggettivo perfetto alla preconoscenza del fascicolo di bilancio, è volta a consentire loro una più informata -e quindi adeguata- espressione di voto al riguardo (tanto che il bilancio deve rimanere consultabile fino alla sua intervenuta approvazione anche il giorno stesso della riunione), e costituisce quindi in materia, nel bilanciamento fra l'interesse ad una celere approvazione del bilancio e quello dei soci a conoscere in modo approfondito tale fondamentale snodo documentativo della gestione della ricchezza sociale, un presidio informativo inderogabile: tale per cui il deposito stesso e il suo termine quindicinale di durata a ritroso può essere compresso soltanto ove tutti i soci espressamente vi acconsentano. In questo senso, non è quindi assolutamente condivisibile la riduttiva interpretazione che di tale precetto legislativo (strumentale al processo di formazione del fondamentale documento di informazione economico-patrimoniale che la legge impone all'organo amministrativo di sottoporre annualmente ai soci in vista di una sua generale ostensione ai terzi) la difesa della società convenuta ha creduto di dare da ultimo nelle proprie difese illustrative: ove ha qualificato l'obbligo su di essa incombente ex art. 2429 co. 3° c.c. in termini di “uno dei tanti adempimenti amministrativi e burocratici che ogni società compie senza avere obbligo di comunicarli ai soci”. B).2 Quid iuris quindi se, come in molti statuti di ss.r.l. a ricalco della disposizione dettata dal secondo periodo dell'art. 2479-bis co. 1° c.c.15, siano previste modalità di convocazione dell'assemblea che, consentendo di convocare in via CP_1 generale l'assemblea con un preavviso inferiore a 15 giorni (come nella specie, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di mediante “convocazione dei soci per l'assemblea, a mezzo raccomandata 8 giorni prima della prevista adunanza”), impediscano di fatto al socio che abbia contezza solo per tale via dell'indizione dell'assemblea generale annuale di poter usufruire dell'intero termine quindicinale attribuitogli direttamente dall'art. 2429 co. 3° c.c. ? Di per sé, una tale norma statutaria non può dirsi invalida.
La stessa disciplina delle società azionarie ove l'art. 2429 c.c. è collocato, prevede infatti la facoltà per i soci 'fondatori' (ma anche in sede di modificazione statutaria) di pattuire che l'assemblea possa essere convocata, anziché nel termine quindicinale previsto in via generale dall'art. 2366 co. 2° c.c., “mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea” (co. 3° ibidem): dal che si desume che fra le due disposizioni in esame non vi è incompatibilità sistematica, ma che esse regolano due fattispecie diverse e, come tali, possono e debbono trovare entrambe applicazione nel caso ne sussistano i presupposti. Al riguardo, rileva il Tribunale che l'onere imposto alla società (e per essa, al suo organo amministrativo) di depositare presso la sede il
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ritenuto che
tale soluzione interpretativa ha natura integrativa ed evolutiva;
ritenuto che la natura integrativa si evince dalla circostanza che il significato normativo proposto non è letteralmente esplicitato e deve essere enucleato in base alle norme generali del sistema, segnatamente considerando che l'adempimento informativo di cui si discute, di natura evidentemente contrattuale, debba essere considerato alla luce del principio di buona fede oggettiva (art. 1366, 1374, 1375 c.c.), secondo cui ciascuna parte è tenuta non solo ad adempiere le obbligazioni previste espressamente dal contratto ma anche a tenere tutti i comportamenti che preservino l'interesse dell'altra parte, purché non eccessivamente onerosi (per tutte, da ultimo: Cass., n. 9200 del 2021);
ritenuto che la natura evolutiva della soluzione interpretativa proposta si evidenzia in relazione ai nuovi mezzi di comunicazione a disposizione della società – pubblicazione sul sito web, comunicazione via mail, ecc. –, i quali consentono di adempiere all'obbligo informativo con il minimo dispendio di mezzi e denaro;
ritenuto che la questione di cui si discute presenta gravi difficoltà interpretative poiché implica la scelta tra due soluzioni contrapposte, l' una basata su una lettura bensì autoevidente ma formale del testo normativo e l' altra fondata su principi generali ed esigenze evolutive ed informata dall'esigenza di rendere effettivo il diritto del socio, entrambe da porre in relazione ai modi e termini legali di convocazione dell'assemblea (lettera raccomandata inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese: art. 2479-bis,
fascicolo di bilancio nei quindici giorni precedenti l'assemblea per la sua approvazione affinché i soci possano prenderne visione, è obbligo che -riprodotto o meno che sia nello statuto sociale - integra comunque e necessariamente quest'ultimo secondo il generale meccanismo di cui all'art. 1374 c.c.; e costituisce come tale una prestazione dovuta per obbligazione negozialmente assunta, al cui adempimento la società è tenuta secondo lo schema proprio delle obbligazioni contrattuali. Ciò reca con sé due fondamentali conseguenze. La prima è che, in caso di contestazione da parte di un socio dell'adempimento di tale obbligo, spetta alla società che di esso è 'debitrice' provare di avervi invece assolto (art. 1218 c.c.). Le seconda è che, come ogni obbligazione in generale, e quelle ex contractu in particolare (artt. 1175 e 1375 c.c.), essa va eseguita secondo buona fede oggettiva: il che significa che la società -nei limiti del proprio apprezzabile 'sacrificio organizzativo'- deve adempiervi mettendo i soci in condizione di esercitare effettivamente e senza pregiudizio il proprio diritto alla informativa bilancistica preassembleare, in funzione della loro (almeno, potenzialmente) consapevole partecipazione all'assemblea generale annuale a tal fine convocanda. Il che può quindi anche comportare che la società, e per essa il suo o i suoi amministratori, assolva tempestivamente sia all'onere di informazione che a quello di convocazione • da un lato preavvertendo gli aventi diritto dell'avvenuto deposito del fascicolo di bilancio nella sede sociale in qualunque modo a ciò idoneo, compresa la pubblicazione della relativa informativa sul sito web della società, oppure mediante comunicazione via posta elettronica o addirittura (come oggi è ben possibile, e persino più agevole rispetto alla predisposizione e partecipazione di copie cartacee) recapitando loro in data utile per via telematica i documenti indicati dall'art. 2429 co. 3° c.c. • e dall'altro proceda separatamente in un momento successivo ad inviare loro l'avviso contenente l'ordine delle materie da trattare e la sede e il luogo della riunione, fermo restando che per evitare la duplicazione degli adempimenti, ben potrebbe naturalmente l'organo amministrativo convocare l'assemblea di bilancio nel termine più ampio necessario a consentire ai soci anche l'esercizio del diritto previsto dall'art. 2429 co. 3° c.c., dando loro notizia nell'avviso di convocazione anche del deposito del fascicolo di bilancio e del luogo e modalità di sua consultazione (ovvero, direttamente comunicandolo loro in modalità telematica). Qualora ciò non sia avvenuto, non vi è dubbio che il socio leso nel suo diritto alla visione del progetto di bilancio e degli altri allegati per aver ricevuto avviso dell'assemblea allorché uno o più dei 15 giorni di cui al terzo comma dell'art. 2429 c.c. erano ormai trascorsi, possa alternativamente rinunciare al proprio diritto facendo acquiescenza alla violazione;
ovvero, come accaduto nel caso che occupa, allegarla quale preliminare ragione di invalidazione (nella forma minor di cui agli artt. 2377 e 2479-ter co. 1° c.c.) della delibera che abbia ciò nonostante, e col suo voto contrario (o in sua assenza), approvato il bilancio”.
10 comma 1, c.c.) notoriamente non coordinati con la disciplina di deposito del bilancio approvando;
ritenuto che
, in ragione della ridetta portata generale della questione, e del fatto che l'adozione della seconda soluzione interpretativa sopra indicata comporterebbe il crearsi di un fenomeno di overruling che, come tale, pone esigenze di certezza e generalità che meglio possono essere tutelate mediante una pronuncia della Corte di cassazione;
visto l' art. 363-bis c.p.c.
P.Q.M.
I) DISPONE il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la soluzione della seguente questione:
“se la norma “I soci possono prenderne visione” di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell' art. 2429 c.c. deve essere interpretata nel senso che il diritto del socio di prendere visione del bilancio depositato nella sede sociale nei quindici giorni antecedenti l'assemblea non include – perché non espressamente previsto – anche quello di essere posto in condizione, con qualunque mezzo idoneo, di essere informato dell'avvenuto deposito del bilancio, od invece lo include – perché implicitamente previsto - cosi che il suo diritto all'informazione come base del diritto all' espressione di voto consapevole possa dirsi effettivo”. II) DISPONE l'immediata trasmissione alla Corte di cassazione della presente ordinanza. III) SOSPENDE il processo. […]”
La Prima Presidente della Corte di cassazione, con decreto in data 2.11.2023 (dep. in atti 24.11.2023), dichiarava l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale affermando, tra l'altro:
“[…] 4. – In primo luogo non è riscontrabile la condizione della reiterabilità della questione in numerosi giudizi. […] Il giudice a quo non ha fornito sufficienti elementi che consentano di ritenere ragionevole che la questione sollevata sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi […] La serialità della questione sembra difficilmente ipotizzabile … 5. – Fa difetto anche il requisito della gravità della difficoltà interpretativa. … Il requisito della gravità richiama la profondità della difficoltà interpretativa … Nel caso di specie, la questione concernente il diritto del socio ad essere informato dell'avvenuto deposito del bilancio nella sede sociale, nei quindici giorni precedenti l'assemblea, presenta difficoltà interpretative, di cui, tuttavia, non è possibile apprezzare la gravità, ben potendo il giudice rimettente maturare il proprio convincimento tra le varie opzioni interpretative alternative …”. Seguivano istanze delle parti di rimessione della causa in decisione nonché una nuova udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte, con cui le parti rinunciavano al deposito di (ulteriori) memorie conclusionali riportandosi a difese già svolte ed insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
* Ritiene il Tribunale che il motivo d'impugnazione di parte attrice di cui sub 2. deve essere accolto per avere la società convenuta informato i soci del deposito del bilancio con modalità
11 tali da decurtare il periodo in cui essi potevano prenderne visione ai sensi dell'art. 2429 comma 3 c.c.
In particolare il Tribunale, nello sciogliere il dilemma ermeneutico prospettato nel ricorso pregiudiziale alla Corte di cassazione, intende adottare la seconda delle alternative sopra prospettate privilegiando, rispetto ad una interpretazione strettamente letterale e formale, piuttosto quella che consente la tutela effettiva del diritto del socio all'informazione, che non in altro si traduce se non nella tutela dell'effettività del diritto di consultazione del bilancio
“durante i 15 giorni che precedono l'assemblea”. Si deve aggiungere: - che tale tutela include il riconoscimento della natura ricettizia della comunicazione di cui sono destinatari i soci, i quali solo dal momento in cui essa perviene loro possono prendere visione del bilancio depositato;
- che dunque non si può far carico all'ignaro socio di non avere tempestivamente chiesto alla società di visionare un bilancio il cui avvenuto deposito gli era appunto sconosciuto;
- che il termine sopra indicato non può essere unilateralmente compresso dalla Società, salve le normali modalità di svolgimento dell'attività di consultazione (3).
La soluzione ermeneutica adottata riflette inevitabilmente e risolve l'evidente difetto di coordinamento normativo rispetto al più ristretto termine di otto giorni previsto dalla legge e dallo statuto per l'invio della convocazione dell'assemblea, compresa quella avente ad oggetto l'approvazione del bilancio (art. 2479 bis comma 1 secondo periodo c.c.). Essa inoltre si presenta, come già detto nel ricorso, minimamente dispendiosa per la società – potendo l'incombente informativo essere assolto secondo buona fede e quindi con ogni mezzo idoneo a rendere il socio edotto dell'avvenuto deposito, e così, ad esempio, mediante tempestiva pubblicazione sul sito della società, invio di PEC, invio di mail, ecc. – ma foriera di maggiore certezza nella soluzione di numerose controversie societarie aventi assai spesso come oggetto identici motivi di impugnazione. Così interpretato il disposto dell'art. 2429 comma 3 c.c., l'omessa o inidonea comunicazione ai soci sull'avvenuto deposito del bilancio si risolve in una violazione di legge di tipo procedimentale che, per giurisprudenza costante, determina l'invalidità della deliberazione di approvazione successivamente assunta. E' il caso di aggiungere che l'adozione di tale interpretazione non pare trovare ostacolo alcuno nel decreto emesso dalla Prima Presidente della Corte di cassazione.
Invero, ivi si afferma, sul piano qualitativo, che la questione non reca gravi difficoltà interpretative e, sul piano quantitativo, che non è suscettibile di porsi in numerosi giudizi (v. supra), a quest'ultimo riguardo interpretandosi la norma secondo un criterio quantitativo assoluto ed escludendo un criterio relativo (il rapporto tra numero di cause in cui la questione è posta e numero di cause proposte nella materia in cui la questione è in astratto proponibile, cui si era accennato in sede di rinvio richiamando il numero di s.r.l. che annualmente depositano i bilanci in Italia) così peraltro ponendo una seria ipoteca sull'ammissibilità del ricorso in tutte le materie “specializzate”. Ciò posto vale aggiungere, in ordine agli oneri incombenti sulle parti circa la prova dell'avvenuto deposito e la prova dell'impedimento alla consultazione del bilancio nella sede sociale nel periodo prescritto, che si tratta di obbligazioni di natura evidentemente contrattuale, gravando sulla società uno specifico e preesistente obbligo protettivo del diritto del socio all'informazione (artt. 1173, 1375, 1218, 2697 c.c.). È dunque la società che, a fronte della allegazione del socio in ordine al mancato deposito, dovrà provare di averlo effettuato tempestivamente e di avere altrettanto tempestivamente comunicato l'avvenuto deposito al socio con mezzo idoneo. Al socio invece incombe di provare che, nonostante l'avvenuto deposito nel luogo e nel periodo di tempo prescritto, si sono verificati impedimenti a lui non imputabili che hanno menomato il suo diritto di visione del bilancio nel periodo indicato dalla legge.
Nel caso di specie, IG ha provato di avere depositato il bilancio e di averne dato comunicazione ai soci, sia a mezzo della deposizione della teste sia a mezzo della deduzione attorea, confermata dalla Società (v. comparsa conclusionale), in ordine all'avvenuta spedizione della raccomandata di convocazione dell'assemblea del 21 febbraio 2020 il quindicesimo giorno anteriore a quello previsto per il suo svolgimento, cioè il 6 febbraio 2020.
Tuttavia i soci attori hanno eccepito che, a causa dei tempi di recapito delle lettere raccomandate, l'informazione circa l'avvenuto deposito era pervenuta loro quando parte del periodo previsto dalla legge era già trascorso, con ciò all'evidenza eccependo l'inidoneità del mezzo di comunicazione prescelto e dunque deducendo un inadempimento della Società che si era risolto nella, sia pur parziale ma comunque non consentita, menomazione del loro diritto di visione del bilancio nei 15 giorni anteriori all'assemblea. Con Orbene, ritiene in proposito il Tribunale che l'inadempimento di all'obbligo di fornire ai soci tempestiva comunicazione dell'avvenuto deposito deve considerarsi provato, essendo ben noto che le lettere raccomandate comuni non giungono al destinatario lo stesso giorno della loro spedizione, ma nei giorni successivi, specie quando, come nel caso di specie, la sede sociale e le residenze / sedi dei soci si trovano in regioni diverse (qui rispettivamente a Milano ed in provincia di Ragusa e Messina). L'inadempimento risulta rilevante poiché viola un obbligo a contenuto specifico configurato direttamente dalla legge, sia perché, coerentemente, la Corte di cassazione ha affermato che:
“[…] ogni impedimento frapposto al socio (o ad un suo delegato) il quale precluda allo stesso di prendere visione del (progetto di) bilancio comporti di per sè stesso la violazione del diritto all'informazione tutelato dalla norma suddetta, e possa giustificare (rendendosi irrilevante, ad un tal punto, ogni accertamento in ordine alla regolarità - in sè - del deposito) l'annullamento della successiva delibera di approvazione del bilancio medesimo” (4). A fronte di ciò, spettava alla Società di provare che quell'inadempimento era insussistente o non imputabile, magari producendo documentazione postale relativa all'invio della convocazione assembleare o chiedendone la produzione ex art. 210 c.p.c. da cui risultasse che le raccomandate erano pervenute ai soci lo stesso giorno della loro spedizione, cioè appunto il 6 febbraio 2020. Ciò tuttavia IG non lo ha fatto, limitandosi a dedurre genericamente l'idoneità dell'informazione ai soci in ordine all'avvenuto deposito del bilancio. Dalle considerazioni appena svolte consegue che la delibera di approvazione del bilancio è stata adottata in violazione di legge, è perciò invalida e deve essere annullata. L'annullamento di tale delibera assorbe ogni altro motivo di impugnazione relativo al bilancio approvato.
* A diversa decisione deve addivenirsi in ordine all'impugnazione della deliberazione di approvazione del compenso dell'amministratore unico, che è infondata e deve essere rigettata. In proposito, come noto, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente escluso che sia prospettabile in astratto ed a priori un conflitto di interessi tra il socio amministratore che vota in ordine al proprio compenso e la società amministrata, poiché è pacifico che l'opera da lui svolta in favore della società nell'esercizio dell'incarico ben può essere retribuita. Il conflitto si appalesa invece laddove il socio abbia fatto prevalere il proprio particolare interesse in danno della società, determinando il compenso in misura ingiustificata, esorbitante o sproporzionata rispetto a parametri e criteri quali quantità e qualità dell'opera svolta, dimensioni ed attività svolta dalla società, compensi riconosciuti ad amministratori di società analoghe ecc. (5).
Nel caso di specie occorre anzitutto osservare che il conflitto di interessi prospettato dall'attore è indiretto, poiché socio di maggioranza di IG non è il dott. ma CP_7 Controparte_11
Orbene parti attrici non hanno nemmeno allegato quale ruolo il dott. abbia nella CP_7 società socia votante, seppure risulta che il dott. era presidente del c.d.a della CP_7 controllante I Grandi Viaggi e presidente della società controllata CP_8
E' poi irrilevante il richiamo al disposto dell'art. 2497 ter c.c., non avendo parti attrici offerto alcun indizio in ordine alla circostanza che questa deliberazione sia stata influenzata dalla
, cioè I Grandi Viaggi s.p.a., peraltro controllante indiretta di IG. Rimane cioè assai Pt_4 probabile che quella di cui si discute sia stata una deliberazione assembleare in cui si è esplicato soltanto il potere di voto del socio maggioritario e dunque semmai il potere Controparte_11 di controllo ex art. 2359 c.c., e non invece il potere di direzione e coordinamento che, del resto, notoriamente è esercitato rispetto a competenze più propriamente gestorie, cioè da parte degli amministratori della verso gli amministratori della società eterodiretta in ordine a Pt_4 decisioni di amministrazione del patrimonio.
Infine, nel merito, risultano rilevanti, nel senso della non irragionevolezza del compenso deliberato: - la incontestata circostanza che identico emolumento era stato deliberato in misura identica nei precedenti esercizi 2015, 2016, 2017 senza doglianza dei soci minoritari (doc. 19-
21 conv.); - la congruità rispetto alle dimensioni della società (partecipazioni del valore di oltre
€ 9 mln.; capitale oltre € 7 mln.; patrimonio netto oltre € 6,5 mln.) ed alla performance nell'esercizio (perdite ridotte di 2\3 dal 2018 al 2019); - la circostanza che il compenso riconosciuto al era di € 15.000 e non di € 50.000; - il rigetto di analoga Parte_5 impugnazione avvenuta con sent. Trib. Milano n. 10911/2008 dell'11.09.2008. La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
* Il regime delle spese processuali è regolato dagli artt. 91 e ss. c.p.c.
Nel caso di specie trova applicazione il comma secondo dell'art. 92 c.p.c., sia perché parti attrici sono soccombenti rispetto alla deliberazione relativa agli emolumenti dell'amministratore, sia perché, per il resto, la causa è stata decisa in base ad una soluzione interpretativa nuova. Le spese di lite devono dunque essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) ANNULLA la delibera di approvazione del bilancio di esercizio al 31 ottobre 2019 assunta dall'assemblea dei soci di il 21 febbraio 2020. Controparte_6
II) DICHIARA assorbita ogni altra domanda proposta da parti attrici relativamente al bilancio di esercizio indicato al punto I).
III) RIGETTA ogni altra domanda proposta da parti attrici.
IV) DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Milano, 12 settembre 2024
Il presidente est.
Angelo Mambriani
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1) “La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza n. 8138/2019 del Tribunale di Milano, così dispone: 1) Rigetta le domande proposte in primo grado da , Controparte_4 CP_3
, , e nei confronti di 2)
[...] Parte_3 Controparte_5 Controparte_1 Controparte_6 Condanna , , , e Controparte_4 Controparte_3 Parte_3 Controparte_5 Controparte_1 a rifondere le spese di lite sostenute da che liquida, per il giudizio di primo grado in
[...] Controparte_6 complessivi € 10.343 e, per il presen-te giudizio, in complessivi € 8.066, oltre spese generali del 15% e accessori di legge per entrambi. 3) Condanna , , , e Controparte_4 Controparte_3 Parte_3 Controparte_5 a restituire a quanto da questa ricevuto in esecuzione della senten-za del Controparte_1 Controparte_6 Tribunale di Milano, ora riformata, con interessi al saggio legale dalla data dell'effettivo pagamento”.
7 3) Cfr. Cass., n. 560 del 2001.
12 4) Cass., n. 4734 del 1998.
13 5) Tra le tante: Cass., n. 10889 del 2024; Cass., n. 28748 del 2008.
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