Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13812/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MURSIA MARIA e , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIALE AFRICA 152 CATANIA, presso il difensore avv. MURSIA
MARIA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), e per essa la Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
BECCARIA ALFIO GIOVANNI e elettivamente domiciliato in VIA MUSUMECI 160 95128
CATANIA presso lo studio dell'avv. BECCARIA ALFIO GIOVANNI
CONVENUTO
Rimessa in decisione all'udienza del 24.03.2025, sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti.
pagina 1 di 9
Con atto di citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c., ritualmente notificato via pec in data 15.12.2023,
conveniva in giudizio, avanti questo Tribunale, e per essa la Parte_1 Controparte_3
società procuratrice per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata Parte_2
l'annullabilità del decreto ingiuntivo R.G. 13983/2022 n. 5345/2022 del 23.11.2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 10.214,25, oltre interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, a titolo di saldo debitore derivante dal contratto di finanziamento n. 9006361, stipulato originariamente da essa opponente con PA Gruppo Bancario Mediobanca in data 17.11.2010.
A sostegno della propria opposizione, parte opponente eccepiva, preliminarmente, la nullità del D.I. oggetto di opposizione tardiva e del conseguente atto di precetto e di pignoramento per irregolarità della notificazione, non essendosi perfezionata ai sensi di legge la notifica dello stesso ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c.
Eccepiva, nel merito, la nullità e/o annullabilità della clausola di cui all'art. 5, del contratto di finanziamento n. 9006361 del 17.11.2010, in quanto ritenuta vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 1 e comma 2, lett. s), Cod. cons., con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo al creditore procedente.
Eccepiva, altresì, la nullità e/o annullabilità della clausola di cui all'art. 8, del contratto n. 9006361, in quanto vessatoria ai sensi del Codice del Consumo e illegittima per violazione dell'art. 40, comma 2,
T.U.B., nonché della clausola di cui all'art. 9, del contratto di finanziamento de quo.
Eccepiva, in via generica, l'inefficacia delle superiori clausole in quanto non fatte oggetto di trattativa individuale tra le parti.
Eccepiva, da ultimo, l'annullabilità del contratto di finanziamento de quo per l'esistenza del dolo determinante ex art. 1439, comma 1, c.c.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “[...] A1) Preliminarmente, disporre la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto. B2) Dichiarare nullo, invalido, privo di effetti giuridici e pertanto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5345/2022 D.I, emesso il 23.11.2022, dal
Tribunale Civile di Catania, in persona del Giudice Dott.ssa Vera Marletta, nel proc. 13983/2022
R.G., per i motivi di cui in narrativa. C3) Dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia del contratto di finanziamento n. 9006361. Stipulato in data 17.11.2010, dalla signora con la Parte_1
PA S.p.A., per i motivi di cui al punto 13) del presente atto, da intendersi integralmente ripetuti e trascritti e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. D4) in Subordine e senza recesso, dichiarare la inefficacia, annullabilità e/o nullità delle clausole di cui agli artt. 5), 8) e 9), nonchè di
pagina 2 di 9 ogni altra clausola ritenuta vessatoria e/o abusiva, del contratto di finanziamento n. 9006361, stipulato in data 17.11.2010, per le ragioni in fatto ed in diritto di cui in narrativa. E5) Per l'effetto e in conseguenza, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società a Controparte_1 procedere esecutivamente nei confronti dell'odierna opponente. F6) In ulteriore subordine, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi moratori e/o ridurre l'importo della somma ingiunta a quanto effettivamente accertato e dovuto. G7) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dell'Erario, stante la presentazione di istanza di ammissione al patrocinio dello Stato da parte della opponente (all. sub 9), di cui ci si riserva il deposito della delibera di ammissione non appena disposta dal C.O.A. di Catania”.
Con comparsa responsiva del 28.02.2024 si costituiva in giudizio e per essa la Controparte_3
procuratrice chiedendo il rigetto della presente Controparte_2
opposizione e contestuale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 4.03.2024 il Giudice confermava l'udienza per la comparizione delle parti al 15.05.2024, assegnando i termini di legge per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 29.06.2024, questo Giudice, non ravvisando profili di irregolarità della notificazione del D.I. in questa sede opposto né profili di abusività delle clausole poste a tutela del soggetto consumatore (sulla scorta della sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 9479/2023), rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 24.03.2025, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Indi all'udienza del 24.3.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. formulata da parte opponente per i motivi diversi dalla violazione della disciplina a tutela del consumatore.
Viene rilevato, infatti, che risulta pendente presso questo Tribunale adito, Sez. sesta civile, procedura esecutiva N.R.G. 2631/2023, in danno dell'odierna opponente e che, alla prima udienza tenutasi in data 09.11.2023, il Giudice dell'Esecuzione, ravvisando la mancata opposizione del decreto ingiuntivo e la qualifica di consumatore dell'odierna debitrice, e alla luce della recente sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione n. 9479/2023, con ordinanza del 9.11.2023 ha avvisato il debitore esecutato che
“entro 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art 650 c.p.c per far accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”.
pagina 3 di 9 È noto come l'art. 650 c.p.c. preveda, tradizionalmente, la possibilità di proporre opposizione a decreto ingiuntivo, dopo la scadenza del termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso, se la parte prova
“di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”. Tuttavia, è la medesima norma a stabilire un termine perentorio entro cui proporre opposizione tardiva, ossia entro “dieci giorni dal primo atto di esecuzione”.
Nello specifico, infatti, la notificazione dell'atto di pignoramento si è perfezionata nei confronti della odierna opponente in data 27.07.2023 e nei confronti del terzo pignorato in data 15.06.2023, non provvedendo quindi a presentare tempestivamente eventuale opposizione ex art. 650 c.p.c. nel termine normativamente previsto: invero, risulta incontestato che la notificazione dell'atto di pignoramento si sia perfezionata nei confronti della opponente in data 27.07.2023 e nei confronti del terzo pignorato in data 15.06.2023, mentre l'opposizione di parte opponente è stata notificata a parte opposta solo in data
12.12.2023 e quindi ben oltre il termine di dieci giorni normativamente previsto per sollevare eccezioni in ordine ad una supposta irregolarità della notificazione.
Si rileva, comunque, che, anche a voler ritenere ammissibile siffatto motivo di opposizione, non paiono ravvisarsi profili di irregolarità della notifica del D.I. in questa sede opposto, atteso che la notificazione, avvenuta ai sensi del 143 c.p.c., veniva correttamente effettuata presso l'indirizzo così come risultante dall'anagrafica dell'odierna opponente e, pertanto, la dichiarazione di esecutività del decreto in oggetto è stata legittimamente disposta (cfr. ordinanza resa da questo Giudice in data
29.06.2024).
Ciò posto, va esaminata, nel merito, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. sui motivi concernenti la violazione della disciplina a tutela del consumatore.
Come sopra evidenziato, il presente procedimento di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. trae origine esclusivamente dal provvedimento emesso ex art. 127 ter c.p.c. in data 9.11.2023, con il quale il G.O.
Dott.ssa Giada Maria Patanè, in ossequio a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 9479/2023, ha disposto quanto segue: “… rilevato che il titolo esecutivo su cui si fonda la presente procedura è un decreto ingiuntivo, non opposto e che, dall'esame del titolo nonché dalla documentazione in atti, si evince che il debitore esecutato è un consumatore… rilevato che, sempre in detta decisione (Sent. S.U. Cassazione n. 9474/2023) si legge che “dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole sia positivo, che negativo informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo…. AVVISA il debitore esecutato che entro 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi
pagina 4 di 9 dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo…” (cfr. provvedimento del 9.11.2023, all. 7 prod. opponente).
Chiarito ciò, quindi, la possibilità concessa dal Giudice dell'Esecuzione all'odierna debitrice di spiegare opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. attiene alla possibilità per la debitrice, in quanto consumatrice, di richiedere “solo ed esclusivamente” l'accertamento dell'eventuale abusività di quelle clausole che ritiene abbiano inciso sull'emesso decreto ingiuntivo.
Parte opponente, pertanto, nell'eccepire la supposta abusività di talune clausole contrattuali, ha l'onere di provare che le stesse abbiano inciso in maniera negativa sull'emesso decreto ingiuntivo.
Parte opponente, anzitutto, eccepisce una supposta vessatorietà della clausola di cui all'articolo 5 del contratto di finanziamento che prevede la possibilità per la sola banca creditrice di “cedere i diritti derivanti dal presente contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge”.
Riconducendo tale clausola nell'elenco di cui all'art. 33, comma 2, ossia nell'elenco delle clausole che
“si presumono vessatorie fino a prova contraria”, la debitrice si è limitata ad asserire genericamente che la stessa realizza un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in favore della banca creditrice, senza null'altro specificare in ordine all'effettiva incidenza di tale clausola sui diritti della debitrice e sul decreto ingiuntivo fatto oggetto di opposizione.
La norma menzionata dall'odierna opponente – art. 33, comma 2, lett. s) Cod. cons. – statuisce che si presume vessatoria, fino a prova contraria, quella clausola che consente al professionista di “sostituire
a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo.”
Va, peraltro, evidenziato come le varie cessioni non abbiano interessato il contratto ma il credito dallo stesso scaturente. Dunque, nel caso in esame non si dovrà parlare di cessione “del contratto”, ma di cessione “del credito”.
In ogni caso, si evidenzia come le intervenute cessioni del credito oggetto dell'odierno decreto ingiuntivo non abbiano comportato alcun tipo di diminuzione della tutela dei diritti della debitrice.
Viceversa, ove si fosse consentito anche alla parte finanziata di cedere il contratto, la società finanziaria avrebbe potuto correre il rischio di vedere diminuire o sparire quelle garanzie che le avevano consentito di erogare il finanziamento.
Il credito, invero, è stato ceduto senza che venissero intaccate in alcun modo le garanzie contrattualmente previste, come risulta altresì dalla stessa clausola contrattuale (cfr. all. 1 fasc. monitorio in atti). Inoltre, diversamente da quanto asserito dalla parte opponente, le intervenute pagina 5 di 9 cessioni del credito sono state regolarmente comunicate alla debitrice la quale, tuttavia, non ha mai provveduto a saldare il proprio debito.
Si evidenzia, infine, come l'ammontare del credito originario nonché i relativi interessi non abbiano subito alcun tipo di modifica durante le intervenute cessioni, come risulta dagli estratti conto bancari rilasciati dai creditori ai quali il credito è stato di volta in volta ceduto (cfr. all. 3-7-9 fasc. monitorio).
Parte opponente eccepisce, altresì, una presunta vessatorietà della clausola di cui all'art. 8 del contratto di finanziamento, anche in tal caso limitandosi a citare genericamente la normativa in materia e senza verificare in maniera puntuale l'effettiva incidenza della suddetta clausola sul decreto ingiuntivo opposto.
La clausola di cui all'art. 8 del contratto di finanziamento in esame elenca i casi in cui il creditore ha la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del debitore o la risoluzione del contratto: a dire della debitrice opponente, vi sarebbe abusività della suddetta clausola nella parte in cui prevede la possibilità per il creditore di dichiarare il debitore decaduto dal beneficio del termine o di chiedere la risoluzione del contratto “a seguito del mancato e/o inesatto pagamento anche solo di una rata” reputandola in contrasto col dettato dell'art. 40, comma 2 T.U.B., che dispone che “La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive”.
Va, tuttavia, rilevato che è stato dimostrato come la previsione di cui all'art. 8 del contratto di finanziamento non abbia comunque trovato applicazione nel caso in esame.
Come risulta dall'estratto conto bancario, l'opponente ha provveduto a saldare solo alcune delle n. 60 rate contrattualmente previste. L'inadempimento posto in essere dall'odierna debitrice non può pertanto definirsi “di scarsa importanza” o attinente a “obbligazioni non significative”.
Il credito maturato dalla PA – creditore originario – nei confronti dell'odierna debitrice alla data del 18.12.2013, data di efficacia della prima cessione del credito a ammonta ad euro Controparte_4
10.214,25 ed è così composto: € 6.824,25 di capitale, € 2.694,48 di insoluto, € 50,00 di penale per la decadenza dal beneficio del termine, € 129,42 di spese incasso/recupero crediti ed € 516,10 per interessi di mora.
Non pare ricorrere, inoltre, alcuna illegittimità della clausola nella parte in cui “fa dipendere la possibilità di dichiarare decaduta dal beneficio del termine la debitrice anche nelle ipotesi in cui si verifichino eventi che dipendono da terzi estranei al rapporto”, posto che tale circostanza – come dimostrato in atti – non si è verificata nel caso di specie.
La debitrice opponente contesta, altresì, una presunta pretesa della Banca creditrice di ottenere “a titolo di penale, insieme alla restituzione del capitale residuo, il pagamento di interessi relativi a rate non
pagina 6 di 9 scadute”. Tale clausola, come correttamente evidenziato dalle difese della cessionaria opposta, non può essere tacciata di nullità sol perché si faccia affidamento al dato letterale. Invero, alcuna declaratoria di nullità potrà avere luogo in mancanza di un'effettiva incidenza di tali clausole sul D.I. opposto.
Difatti, l'art. 33, comma 2, lett. f) Cod. cons. prevede una presunzione di vessatorietà delle clausole che impongono al consumatore “in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
Orbene, se si esaminano gli estratti conto sia del creditore originario, sia dei creditori succedutesi nel tempo a seguito delle intervenute cessioni del credito (nei quali l'ammontare totale del credito ingiunto
è, peraltro, rimasto il medesimo), può ben evincersi come alla debitrice opponente non sia mai stato richiesto il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo.
Quanto, poi, all'eccezione di inefficacia delle clausole in precedenza contestate in quanto non sarebbero state oggetto di trattativa individuale con l'odierna opponente, la quale si sarebbe “trovata a subire condizioni contrattuali unilateralmente predisposte dalla Banca PA che non ha avuto addirittura modo né di conoscere preventivamente, né di comprendere”, anch'essa è da ritenersi superata.
Dalla lettura della documentazione e dall'analisi dell'andamento del rapporto, risulta indimostrato che le clausole che la parte debitrice asserisce essere abusive abbiano avuto qualche incidenza sull'emesso decreto ingiuntivo.
Vieppiù, le clausole contrattuali contestate dall'opponente sono invero state oggetto di trattativa individuale fra le parti, come si evince dal contratto sottoscritto dall'opponente.
L'odierna debitrice, infatti, ha provveduto ad apporre apposita sottoscrizione nella parte in cui è scritto
“Ai sensi dell'art. 1341 – 2° comma del Codice Civile, i Sottoscritti approvano espressamente gli articoli 2 (obbligazioni del Richiedente), 3 (Garanzie), 4 (Pagamenti), 5 (Cessione del Contratto), 8
(Decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto), 12 (Comunicazioni)” dimostrando in tal modo di aver preso visione e compreso concretamente il contenuto delle suddette clausole e, tramite l'apposita sottoscrizione, di averle espressamente accettate.
A riprova di ciò, è dirimente la circostanza per cui la debitrice abbia volontariamente deciso “di non avvalersi del diritto di ottenere copia del testo del contratto idonea per la stipula che include il documento di sintesi” avendo avuto piena contezza del contenuto di ciascuna clausola contrattuale e ritenendo pertanto non necessaria la consegna di una copia del testo contrattuale.
pagina 7 di 9 Quanto, infine, all'esistenza del dolo determinante ex art. 1439, comma 1, c.c., tale da sortire quale conseguenza quella dell'annullabilità del contratto di finanziamento de quo, anche tale eccezione può dirsi superata.
L'odierna opponente ha, infatti, sostenuto infatti che la PA S.p.A, avrebbe indotto la stessa, con artifici e raggiri, a stipulare un contratto di finanziamento – a suo dire – “fortemente pregiudizievole per la stessa” in quanto “la IG.ra (… ) al momento della stipula del suddetto contratto era Parte_1 disoccupata (…)”.
Risulta, invero, indimostrato che la abbia adottato “artifici e raggiri” nei confronti della cliente CP_4
né tantomeno che, nel caso in specie, il creditore ne abbia tratto un indebito “vantaggio”.
Del resto, l'onere della prova del dolo determinante spetta alla parte che lo deduce, ovvero a chi vuole far valere il diritto all'annullamento del contratto. Questa parte deve dimostrare che, senza i raggiri,
l'altra parte non avrebbe contrattato o non avrebbe concluso il contratto nei medesimi termini in cui lo ha effettivamente concluso.
Come rilevato da questo Giudice con ordinanza del 29.06.2024, la mancata corresponsione di vari ratei mensili si rivela essere di tipo “significativo” e non per un'unica rata (come evidenziato nel corpo degli atti difensivi), come invece previsto in contratto a sfavore del soggetto consumatore.
Si evidenzia, in conclusione, che, alla luce della documentazione prodotta dal creditore opposto sia in fase monitoria che nell'ambito del presente giudizio, non si ravvisano profili di abusività delle clausole poste a tutela del soggetto consumatore (cfr. indicazioni della Cass. civ., Sez. Unite, 6 aprile 2023 n.
9479), in quanto il giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al Foro del consumatore;
non sono presenti clausole di tipo vessatorio, anche ai fini del rispetto degli oneri informativi in capo al soggetto intermediario;
i costi e gli oneri imposti alla parte c.d. “debole” non risultano essere manifestamente eccessivi;
inoltre, il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura per il trimestre di riferimento non è stato superato, anche al netto degli oneri accessori previsti in contratto.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo de quo andrà integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13812/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 - DICHIARA inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c. per i motivi esposti in parte motiva e che esulano dalla violazione della disciplina a tutela del consumatore.
- RIGETTA l'opposizione ex art. 650 c.p.c. e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 5345/2022 del 23.11.2022;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore della cessionaria opposta, Parte_1 liquidate in complessivi € 2.200,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, il 20 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Vera Marletta
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