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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 23/06/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.213 / 2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 213 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] ( Albania) il 26/6/1985 e residente in [...]
n. 5, CF: rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Chiara Gasparini
Ricorrente
CONTRO nato a [...] – il 10/11/1983 CP_1
Resistente contumace
Con l'intervento del PM e del curatore speciale avv. Grossi Erika per il minore Per_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.4.2024 la sig.ra , esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con il sopra identificato in ZGJC AN (Albania) in CP_1
data 29/12/2005 con rito concordatario, come da certificato di matrimonio n. 011640652 della
Repubblicad'Albania, rilasciato dall'Ufficiale di Stato civile e munito di apostille, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Belforte all'Isauro in data 26 gennaio2018; il regime patrimoniale della famiglia è quello della comunione dei beni. - che in data 7/8/2012 nasceva in Urbino (PU) l'unico figlio, ; Per_1
- che in data 7 maggio 2018 la sig.ra presentava ricorso giudiziale per la separazione dei Pt_1
coniugi;
- che il Tribunale in composizione collegiale in data 14 febbraio 2022 pronunciava la sentenza n.
322/2018 R.g.a.c. provvedendo nel seguente modo: “dichiara la separazione personale tra
[...]
e i quali hanno contratto matrimonio in ZGJC AN Albania, in data 29 Pt_2 CP_1
dicembre 2005 con rito concordatario e trascritto nei registri di stati civile del Comune di Belforte all'Isauro in data 26 gennaio 2018, atto n. 1, Parte II, serie C;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comunedi Belforte all'Isauro del 2018, atto n. 1, Parte II,
Serie C;
accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da;
affida il Parte_1
figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa, disponendo Per_1
che la madre abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sul minore;
assegna la casa familiare sita in Belforte all'Isauro, Via Pianello n. 5 a in qualità di genitore Parte_1
collocatario del figlio minore;
dispone che e la madre intraprendano un percorso di Per_1
sostegno psicologico per il tramite dei servizi Sociali competenti, anche al fine di aiutare il minore a riallacciare il rapporto con il padre;
dispone che allo stato non possa vedere né tenere CP_1
con sé il figlio minore, subordinando la predisposizione di un calendario di incontri e visite al positivo svolgimento di un percorso di sostegno alla genitorialità per il tramite dei servizi sociali competenti per territorio;
pone a carico di un contributo al mantenimento del figlio CP_1
minore pari ad € 300,00 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, che sarà corrisposto, entro e non oltre il 20 di ogni mese, con bonifico bancario sul c/c a tal fine indicato dalla ricorrente;
pone a carico di entrambi i coniugi le spese straordinarie in favore del figlio ella misura del 50% ciascuno secondo le modalità meglio specificate in parte motiva”.
- che a seguito della predetta sentenza, il Sig. on ha più avuto alcun rapporto col figliolo né CP_1
cercato alcun contatto, neanche telefonico, con il bambino e la ricorrente non ha più avuto alcuna notizia di CP_1
- che quest'ultimo, in data 18/3/2021 è stato cancellato per irreperibilità dal Comune di Belforte all'Isauro e risulta residente all'ultimo indirizzo conosciuto in Alessandria ove aveva eletto domicilio;
- che dalle ricerche effettuate non risulta residente nel Comune di Alessandria;
- che non ha mai versato alcunché per il mantenimento del figlio ad alcun titolo, CP_1
contrariamente a quanto disposto dalla sentenza di separazione, né vi aveva mai provveduto prima in costanza di coniugio, e non si è mai interessato della vita del figlio in 12 anni.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2 CP_1
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di
Belforte all'Isauro ordinando agli Ufficiali di Stato civile competenti di procedervi;
3. Responsabilità genitoriale Dichiara la decadenza della responsabilità genitoriale di CP_1
ex art. 330 c.c.; Affida pertanto il figlio minore in via esclusiva alla madre con Per_1
collocamento presso la stessa, disponendo che la madre abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sul minore;
4. Assegna la casa familiare sita in Belforte all'Isauro, Via Pianello n. 5 a in qualità di Parte_1
genitrice collocataria del figlio minore ed unica esercente la responsabilità genitoriale;
5. Pone a carico di un contributo al mantenimento del figlio minore pari ad € 300,00 CP_1
rivalutabili secondo gli indici ISTAT, che sarà corrisposto, entro e non oltre il 20 di ogni mese, con bonifico bancario sul c/c a tal fine indicato dalla ricorrente;
spese straordinarie al 50% ciascuno”.
Nonostante la regolarità della notificazione il sig. non si è costituito in giudizio e CP_1
deve pertanto esserne dichiarata la contumacia.
Il giorno 03/12/2024, Giudice Istruttore, previa nomina del curatore speciale, procedeva all'ascolto del minore che, previamente edotto dei motivi del colloquio, dichiarava: “Ho 12 anni e Per_1
faccio la seconda media. Non ricordo nulla di mio papà non l'ho mai nemmeno sentito al telefono.
Per il resto sto bene e sono contento sia a scuola che con mamma.”
Nel corso della medesima udienza la ricorrente, sentita con interrogatorio libero, dichiarava di lavorare come OSS e di percepire uno stipendio di circa 1.500,00 euro mensili, di non corrispondere alcun canone di locazione e di percepire integralmente l'assegno unico di euro 190,00 circa.
Il curatore speciale del minore, premesso quanto segue” Dalla cronistoria dei fatti descritti da parte ricorrente e da quanto riferito dallo stesso minore alla suddetta udienza appare pacifico ed indiscusso che la latitanza nel rapporto genitoriale dipende da esclusive e preminenti scelte del genitore medesimo che non si è mai interessato della vita del figlio in 12 anni. La circostanza riferita dal minore che sta bene con mamma e a scuola denota che la figura materna è riuscita a garantire al figlio un esistenza serena e tranquilla senza rimpianti per quel padre naturale che di fatto non ha mai fatto il padre ne in termini affettivi nè in termini di assistenza e mantenimento dello stesso. L'interruzione di rapporti e contatti con la madre quando il figlio era pressochè in fasce denota un assoluto disinteresse nei confronti del minore per cui deve ritenersi Per_1
ampiamente legittima e condivisa la richiesta avanzata da parte ricorrente di decadenza della responsabilità genitoriale del padre. Lo stesso ha infatti violato tutti i doveri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale con notevole pregiudizio in capo allo stesso fino alla pronuncia del Tribunale di Urbino di affidamento esclusivo alla madre;
si ritiene a motivo della irreperibilità della figura genitoriale paterna che non possa in alcun modo esprimersi una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, al fine di garantire cura, accudimento, coabitazione con il minore. “ ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni nell'interesse del minore “Voglia l'Ill.mo Per_1
Tribunale adito - Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale di ex art. CP_1
330 c.c. nei confronti del minore;
5.Affidare il minore in via esclusiva alla Per_1 Per_1
madre con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sul minore;
6.Assegnare la casa familiare sita in Belforte all'Isauro, Via
Pianello n. 5 a in qualità di genitrice collocataria del figlio minore ed unica esercente Parte_1
la responsabilità genitoriale;
7.Porre a carico di un contributo al mantenimento del CP_1
figlio minore pari ad € 300,00 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, che sarà corrisposto, entro e non oltre il 20 di ogni mese, con bonifico bancario sul c/c a tal fine indicato dalla ricorrente;
spese straordinarie al 50% ciascuno;
Sulla richiesta di pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Preliminarmente, occorre osservare che i sigg.ri e hanno contratto Parte_3 Parte_4
matrimonio il 4 ottobre 2001 in SH OR (Macedonia), trascritto in data 19/11/2020 davanti all' ufficiale dello stato civile del Comune di Petriano, atto di matrimonio n. 11, Parte II, Serie c.
Ciò posto, la domanda di divorzio deve essere accolta in quanto deve ritenersi provata l'impossibilità di una ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, in ragione del tempo trascorso dal giudizio di separazione, concluso con Sentenza del Tribunale di Urbino n.
126/2022 del 12.04.22, e della persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale (volontà che, per quanto riguarda il resistente, deve rilevarsi per facta concludentia stante la mancata costituzione in giudizio, nonostante regolarmente citato, per opporsi all'accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente). Sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod. per la pronuncia di divorzio.
2. Sulla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale
La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale è fondata e deve essere accolta.
Il comportamento del sig. che da sempre si è completamente disinteressato del CP_1
proprio figlio, sia sotto l'aspetto morale che sotto l'aspetto materiale, non provvedendo a versare nemmeno una rata dell'assegno di mantenimento posto a suo carico né facendo , neppure sporadicamente, visite o chiamate al minore, consentono di ritenere che il padre non voglia adempiere i compiti educativi e di accudimento del figlio e tale condotta giustifica l'emissione a suo carico di un provvedimento di decadenza ex art. 330 c.c. , in accordo di quanto richiesto dalla madre e dalla curatrice speciale del minore, nonché con le dichiarazioni rese da quest'ultimo
La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti il minore, con esclusione da tali scelte del padre decaduto dalla responsabilità genitoriale.
3. Sulla richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre
Per quanto riguarda il regime di affidamento e collocamento del minore, a fronte delle suesposte considerazioni e della pronuncia di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, va confermato l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, già disposto in sede di provvedimenti separazione, con collocamento presso l'abitazione della stessa, avendo quest'ultima dimostrato di accudire e sostenere adeguatamente il proprio figlio.
3. Sulle frequentazioni del padre.
Per quanto attiene il calendario di visita e frequentazione del padre con il minore, considerando, che il sig. ha fatto perdere le sue tracce ormai da molti anni, appare superfluo procedere CP_1
con la stesura di un calendario di incontri.
4. Sul mantenimento del minore, e l'assegnazione della casa familiare.
Per quanto riguarda il mantenimento del minore, si osserva quanto segue.
Come noto, a norma dell'art. 147 c.c. incombe su entrambi i genitori l'obbligo di provvedere ai fabbisogni della prole, tenuto conto della valenza economica dei compiti di assistenza e cura gravanti in via prevalente sul coniuge collocatario nonché della reale capacità reddituale di entrambi i genitori.
È insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, infatti, che anche lo stato di disoccupazione del genitore non sia di per sé idoneo o sufficiente ad escludere l'obbligo di provvedere ai fabbisogni della prole, dovendo quest'ultimo attivarsi proficuamente nella ricerca di un'occupazione utile al fine di fronteggiare i propri oneri genitoriali;
potendo essere temporaneamente esonerato da tale obbligo solo qualora dimostri puntualmente di aver posto in essere, senza esito positivo, tutto quanto nelle sue facoltà al fine di ottenere un lavoro (cfr., ex multis, Cass. pen., sent. n. 39411 del 24.08.17 e Cass. pen, sent. n. 34952 del 2018). Nemmeno lo stato di detenzione costituisce un'esimente di per sè in grado di far venir meno gli obblighi di assistenza familiare, in mancanza di dimostrazione di assenza di adeguata disponibilità patrimoniale
(Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 17 dicembre 2013, n. 50971), della durata dello stato di detentivo rispetto alla violazione degli obblighi di assistenza (Cassazione penale sez. VI -
15/09/2016, n. 41697) e in ogni caso di essersi attivato per poter espletare una attività lavorativa anche se in stato di detenzione.
Per tali motivi, considerati i compiti di assistenza e cura che gravano sulla madre quale unico genitore collocatario ed esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale e considerato come il padre, benché attualmente irreperibile, è comunque obbligato a contribuire al mantenimento del figlio, si reputa porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minorenne mediante il versamento in favore della madre della somma mensile di € 300,00 da corrispondere anticipatamente entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi, come per legge, secondo gli indici ISTAT oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie divise al 50% che andranno disciplinate in conformità con il protocollo in uso presso il Tribunale. In virtù del collocamento integrale presso la madre, l'abitazione della casa familiare sita in Belforte all'Isauro, Via Pianello n. 5 deve essere assegnata . Parte_1
5. Sulle spese processuali.
La totale soccombenza del resistente (per quanto contumace) e la circostanza per la quale egli, con le proprie condotte di totale disinteresse per il benessere della prole, abbia dato causa al presente giudizio, impongono la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente. Tali spese, devono essere quantificate in complessivi euro 5.810,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Le spese del curatore speciale, stante la necessità della nomina dello stesso data la natura della domanda, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data
29.12.2005 in ZGJC AN (Albania),e trascritto nei registri di stati civile del Comune di Belforte all'Isauro in data 26 gennaio 2018, atto n. 1, Parte II, serie C, dalla sig.ra e dal sig. Parte_1
; CP_1
DICHIARA la decadenza di dalla responsabilità genitoriale;
CP_1
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso Per_1
l'abitazione di quest'ultima;
PONE a carico di un contributo al mantenimento del figlio minore pari ad € 300,00 CP_1
rivalutabili secondo gli indici ISTAT, che sarà corrisposto, entro e non oltre il 20 di ogni mese, con bonifico bancario sul c/c a tal fine indicato dalla ricorrente;
spese straordinarie al 50% ciascuno”.
DISPONE che le parti dividano in pari misura le spese straordinarie necessarie per il minore e che le predette spese siano tra le parti disciplinate in conformità con il protocollo in uso presso il
Tribunale; ASSEGNA l'abitazione familiare assegna la casa familiare sita in Belforte all'Isauro, Via Pianello
n. 5 a in qualità di genitore collocatario del figlio minore;
Parte_1
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, da CP_1
distrarre in favore dello Stato, che liquida in complessivi € 5.810,00, oltre al 15 % di spese generali,
IVA e CPA se dovuti come per legge;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del curatore speciale.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bel Forte dell'Isauro (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale, il 21.5.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella
Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 213 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] ( Albania) il 26/6/1985 e residente in [...]
n. 5, CF: rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Chiara Gasparini
Ricorrente
CONTRO nato a [...] – il 10/11/1983 CP_1
Resistente contumace
Con l'intervento del PM e del curatore speciale avv. Grossi Erika per il minore Per_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.4.2024 la sig.ra , esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con il sopra identificato in ZGJC AN (Albania) in CP_1
data 29/12/2005 con rito concordatario, come da certificato di matrimonio n. 011640652 della
Repubblicad'Albania, rilasciato dall'Ufficiale di Stato civile e munito di apostille, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Belforte all'Isauro in data 26 gennaio2018; il regime patrimoniale della famiglia è quello della comunione dei beni. - che in data 7/8/2012 nasceva in Urbino (PU) l'unico figlio, ; Per_1
- che in data 7 maggio 2018 la sig.ra presentava ricorso giudiziale per la separazione dei Pt_1
coniugi;
- che il Tribunale in composizione collegiale in data 14 febbraio 2022 pronunciava la sentenza n.
322/2018 R.g.a.c. provvedendo nel seguente modo: “dichiara la separazione personale tra
[...]
e i quali hanno contratto matrimonio in ZGJC AN Albania, in data 29 Pt_2 CP_1
dicembre 2005 con rito concordatario e trascritto nei registri di stati civile del Comune di Belforte all'Isauro in data 26 gennaio 2018, atto n. 1, Parte II, serie C;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comunedi Belforte all'Isauro del 2018, atto n. 1, Parte II,
Serie C;
accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da;
affida il Parte_1
figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa, disponendo Per_1
che la madre abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sul minore;
assegna la casa familiare sita in Belforte all'Isauro, Via Pianello n. 5 a in qualità di genitore Parte_1
collocatario del figlio minore;
dispone che e la madre intraprendano un percorso di Per_1
sostegno psicologico per il tramite dei servizi Sociali competenti, anche al fine di aiutare il minore a riallacciare il rapporto con il padre;
dispone che allo stato non possa vedere né tenere CP_1
con sé il figlio minore, subordinando la predisposizione di un calendario di incontri e visite al positivo svolgimento di un percorso di sostegno alla genitorialità per il tramite dei servizi sociali competenti per territorio;
pone a carico di un contributo al mantenimento del figlio CP_1
minore pari ad € 300,00 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, che sarà corrisposto, entro e non oltre il 20 di ogni mese, con bonifico bancario sul c/c a tal fine indicato dalla ricorrente;
pone a carico di entrambi i coniugi le spese straordinarie in favore del figlio ella misura del 50% ciascuno secondo le modalità meglio specificate in parte motiva”.
- che a seguito della predetta sentenza, il Sig. on ha più avuto alcun rapporto col figliolo né CP_1
cercato alcun contatto, neanche telefonico, con il bambino e la ricorrente non ha più avuto alcuna notizia di CP_1
- che quest'ultimo, in data 18/3/2021 è stato cancellato per irreperibilità dal Comune di Belforte all'Isauro e risulta residente all'ultimo indirizzo conosciuto in Alessandria ove aveva eletto domicilio;
- che dalle ricerche effettuate non risulta residente nel Comune di Alessandria;
- che non ha mai versato alcunché per il mantenimento del figlio ad alcun titolo, CP_1
contrariamente a quanto disposto dalla sentenza di separazione, né vi aveva mai provveduto prima in costanza di coniugio, e non si è mai interessato della vita del figlio in 12 anni.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2 CP_1
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di
Belforte all'Isauro ordinando agli Ufficiali di Stato civile competenti di procedervi;
3. Responsabilità genitoriale Dichiara la decadenza della responsabilità genitoriale di CP_1
ex art. 330 c.c.; Affida pertanto il figlio minore in via esclusiva alla madre con Per_1
collocamento presso la stessa, disponendo che la madre abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sul minore;
4. Assegna la casa familiare sita in Belforte all'Isauro, Via Pianello n. 5 a in qualità di Parte_1
genitrice collocataria del figlio minore ed unica esercente la responsabilità genitoriale;
5. Pone a carico di un contributo al mantenimento del figlio minore pari ad € 300,00 CP_1
rivalutabili secondo gli indici ISTAT, che sarà corrisposto, entro e non oltre il 20 di ogni mese, con bonifico bancario sul c/c a tal fine indicato dalla ricorrente;
spese straordinarie al 50% ciascuno”.
Nonostante la regolarità della notificazione il sig. non si è costituito in giudizio e CP_1
deve pertanto esserne dichiarata la contumacia.
Il giorno 03/12/2024, Giudice Istruttore, previa nomina del curatore speciale, procedeva all'ascolto del minore che, previamente edotto dei motivi del colloquio, dichiarava: “Ho 12 anni e Per_1
faccio la seconda media. Non ricordo nulla di mio papà non l'ho mai nemmeno sentito al telefono.
Per il resto sto bene e sono contento sia a scuola che con mamma.”
Nel corso della medesima udienza la ricorrente, sentita con interrogatorio libero, dichiarava di lavorare come OSS e di percepire uno stipendio di circa 1.500,00 euro mensili, di non corrispondere alcun canone di locazione e di percepire integralmente l'assegno unico di euro 190,00 circa.
Il curatore speciale del minore, premesso quanto segue” Dalla cronistoria dei fatti descritti da parte ricorrente e da quanto riferito dallo stesso minore alla suddetta udienza appare pacifico ed indiscusso che la latitanza nel rapporto genitoriale dipende da esclusive e preminenti scelte del genitore medesimo che non si è mai interessato della vita del figlio in 12 anni. La circostanza riferita dal minore che sta bene con mamma e a scuola denota che la figura materna è riuscita a garantire al figlio un esistenza serena e tranquilla senza rimpianti per quel padre naturale che di fatto non ha mai fatto il padre ne in termini affettivi nè in termini di assistenza e mantenimento dello stesso. L'interruzione di rapporti e contatti con la madre quando il figlio era pressochè in fasce denota un assoluto disinteresse nei confronti del minore per cui deve ritenersi Per_1
ampiamente legittima e condivisa la richiesta avanzata da parte ricorrente di decadenza della responsabilità genitoriale del padre. Lo stesso ha infatti violato tutti i doveri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale con notevole pregiudizio in capo allo stesso fino alla pronuncia del Tribunale di Urbino di affidamento esclusivo alla madre;
si ritiene a motivo della irreperibilità della figura genitoriale paterna che non possa in alcun modo esprimersi una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, al fine di garantire cura, accudimento, coabitazione con il minore. “ ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni nell'interesse del minore “Voglia l'Ill.mo Per_1
Tribunale adito - Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale di ex art. CP_1
330 c.c. nei confronti del minore;
5.Affidare il minore in via esclusiva alla Per_1 Per_1
madre con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sul minore;
6.Assegnare la casa familiare sita in Belforte all'Isauro, Via
Pianello n. 5 a in qualità di genitrice collocataria del figlio minore ed unica esercente Parte_1
la responsabilità genitoriale;
7.Porre a carico di un contributo al mantenimento del CP_1
figlio minore pari ad € 300,00 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, che sarà corrisposto, entro e non oltre il 20 di ogni mese, con bonifico bancario sul c/c a tal fine indicato dalla ricorrente;
spese straordinarie al 50% ciascuno;
Sulla richiesta di pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Preliminarmente, occorre osservare che i sigg.ri e hanno contratto Parte_3 Parte_4
matrimonio il 4 ottobre 2001 in SH OR (Macedonia), trascritto in data 19/11/2020 davanti all' ufficiale dello stato civile del Comune di Petriano, atto di matrimonio n. 11, Parte II, Serie c.
Ciò posto, la domanda di divorzio deve essere accolta in quanto deve ritenersi provata l'impossibilità di una ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, in ragione del tempo trascorso dal giudizio di separazione, concluso con Sentenza del Tribunale di Urbino n.
126/2022 del 12.04.22, e della persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale (volontà che, per quanto riguarda il resistente, deve rilevarsi per facta concludentia stante la mancata costituzione in giudizio, nonostante regolarmente citato, per opporsi all'accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente). Sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod. per la pronuncia di divorzio.
2. Sulla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale
La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale è fondata e deve essere accolta.
Il comportamento del sig. che da sempre si è completamente disinteressato del CP_1
proprio figlio, sia sotto l'aspetto morale che sotto l'aspetto materiale, non provvedendo a versare nemmeno una rata dell'assegno di mantenimento posto a suo carico né facendo , neppure sporadicamente, visite o chiamate al minore, consentono di ritenere che il padre non voglia adempiere i compiti educativi e di accudimento del figlio e tale condotta giustifica l'emissione a suo carico di un provvedimento di decadenza ex art. 330 c.c. , in accordo di quanto richiesto dalla madre e dalla curatrice speciale del minore, nonché con le dichiarazioni rese da quest'ultimo
La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti il minore, con esclusione da tali scelte del padre decaduto dalla responsabilità genitoriale.
3. Sulla richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre
Per quanto riguarda il regime di affidamento e collocamento del minore, a fronte delle suesposte considerazioni e della pronuncia di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, va confermato l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, già disposto in sede di provvedimenti separazione, con collocamento presso l'abitazione della stessa, avendo quest'ultima dimostrato di accudire e sostenere adeguatamente il proprio figlio.
3. Sulle frequentazioni del padre.
Per quanto attiene il calendario di visita e frequentazione del padre con il minore, considerando, che il sig. ha fatto perdere le sue tracce ormai da molti anni, appare superfluo procedere CP_1
con la stesura di un calendario di incontri.
4. Sul mantenimento del minore, e l'assegnazione della casa familiare.
Per quanto riguarda il mantenimento del minore, si osserva quanto segue.
Come noto, a norma dell'art. 147 c.c. incombe su entrambi i genitori l'obbligo di provvedere ai fabbisogni della prole, tenuto conto della valenza economica dei compiti di assistenza e cura gravanti in via prevalente sul coniuge collocatario nonché della reale capacità reddituale di entrambi i genitori.
È insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, infatti, che anche lo stato di disoccupazione del genitore non sia di per sé idoneo o sufficiente ad escludere l'obbligo di provvedere ai fabbisogni della prole, dovendo quest'ultimo attivarsi proficuamente nella ricerca di un'occupazione utile al fine di fronteggiare i propri oneri genitoriali;
potendo essere temporaneamente esonerato da tale obbligo solo qualora dimostri puntualmente di aver posto in essere, senza esito positivo, tutto quanto nelle sue facoltà al fine di ottenere un lavoro (cfr., ex multis, Cass. pen., sent. n. 39411 del 24.08.17 e Cass. pen, sent. n. 34952 del 2018). Nemmeno lo stato di detenzione costituisce un'esimente di per sè in grado di far venir meno gli obblighi di assistenza familiare, in mancanza di dimostrazione di assenza di adeguata disponibilità patrimoniale
(Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 17 dicembre 2013, n. 50971), della durata dello stato di detentivo rispetto alla violazione degli obblighi di assistenza (Cassazione penale sez. VI -
15/09/2016, n. 41697) e in ogni caso di essersi attivato per poter espletare una attività lavorativa anche se in stato di detenzione.
Per tali motivi, considerati i compiti di assistenza e cura che gravano sulla madre quale unico genitore collocatario ed esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale e considerato come il padre, benché attualmente irreperibile, è comunque obbligato a contribuire al mantenimento del figlio, si reputa porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minorenne mediante il versamento in favore della madre della somma mensile di € 300,00 da corrispondere anticipatamente entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi, come per legge, secondo gli indici ISTAT oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie divise al 50% che andranno disciplinate in conformità con il protocollo in uso presso il Tribunale. In virtù del collocamento integrale presso la madre, l'abitazione della casa familiare sita in Belforte all'Isauro, Via Pianello n. 5 deve essere assegnata . Parte_1
5. Sulle spese processuali.
La totale soccombenza del resistente (per quanto contumace) e la circostanza per la quale egli, con le proprie condotte di totale disinteresse per il benessere della prole, abbia dato causa al presente giudizio, impongono la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente. Tali spese, devono essere quantificate in complessivi euro 5.810,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Le spese del curatore speciale, stante la necessità della nomina dello stesso data la natura della domanda, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data
29.12.2005 in ZGJC AN (Albania),e trascritto nei registri di stati civile del Comune di Belforte all'Isauro in data 26 gennaio 2018, atto n. 1, Parte II, serie C, dalla sig.ra e dal sig. Parte_1
; CP_1
DICHIARA la decadenza di dalla responsabilità genitoriale;
CP_1
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso Per_1
l'abitazione di quest'ultima;
PONE a carico di un contributo al mantenimento del figlio minore pari ad € 300,00 CP_1
rivalutabili secondo gli indici ISTAT, che sarà corrisposto, entro e non oltre il 20 di ogni mese, con bonifico bancario sul c/c a tal fine indicato dalla ricorrente;
spese straordinarie al 50% ciascuno”.
DISPONE che le parti dividano in pari misura le spese straordinarie necessarie per il minore e che le predette spese siano tra le parti disciplinate in conformità con il protocollo in uso presso il
Tribunale; ASSEGNA l'abitazione familiare assegna la casa familiare sita in Belforte all'Isauro, Via Pianello
n. 5 a in qualità di genitore collocatario del figlio minore;
Parte_1
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, da CP_1
distrarre in favore dello Stato, che liquida in complessivi € 5.810,00, oltre al 15 % di spese generali,
IVA e CPA se dovuti come per legge;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del curatore speciale.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bel Forte dell'Isauro (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale, il 21.5.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella
Il Presidente dott. Egidio de Leone