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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4072 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6981/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 22.05.2025 all'esito della trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 6981/2023
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Paolizzi Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 06.04.2023, la ricorrente esponeva:
- di essere titolare della pensione di invalidità civile (INVCIV) numero 07152243 percependo l'assegno di invalidita. Diritto riconosciuto a seguito di sentenza n. 20968/12 emessa dell'intestato
Tribunale, sezione lavoro, a conclusione dei procedimenti riuniti R.G. 3913/11 e 41850/11;
- che a seguito del provvedimento del 04.11.2021, in data 26.05.2022, presentava ricorso amministrativo a mezzo patronato, ricevuta 2221401 del 26.05.2022, protocollo
.5100.26/05/2022.0429211 in cui, oltre ad impugnare il ricalcolo, chiedendone il riesame, CP_1
chiedeva il ripristino dell'erogazione dell'assegno;
- che in relazione a tale ricorso gli uffici preposti dell'Ente non si pronunciavano;
- che veniva sospesa l'erogazione dell'assegno dal dicembre 2021 non ricevendo, quindi, l'assegno per dicembre 2021 e per la tredicesima 2021, 13 assegni (compreso tredicesima) per l'anno 2022, infine 4 assegni per l'anno 2023;
- di aver sempre eseguito l'annuale comunicazione in ordine a periodi di ricovero gratuito, all'eventuale svolgimento di attività lavorativa e al reddito;
- che tale adempimento amministrativo non veniva rispettato nell'anno 2020 e 2021 a causa delle chiusure e limitazioni disposte per l'emergenza COVID, che determinava oggettive e note difficoltà di interazione con l'Ente e con i soggetti di assistenza preposti come caf e patronati;
- di avere i requisiti di legge per l'erogazione della pensione di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71;
- di avere il requisito medico risultando una invalidità superiore al 74%, come accertato con la nominata sentenza n. 20968/12;
- di non lavorare e di rispettare il limite di reddito personale;
- che in ordine al requisito reddituale, unico contestato dall'Ente, dichiarava un reddito complessivo di Euro 4.800,00 per l'anno 2018, di Euro 4.800,00 per l'anno 2019, di Euro 4.560,00 per l'anno 2020
e di Euro 4.560,00 per l'anno 2021;
- che il suo reddito, rispettivamente all'anno considerato, era nel limite di reddito personale, stabilito anno per anno;
CP_
- di ritenere infondato quanto assunto dall' nel provvedimento del 04.11.2021, in ordine al ricalcolo della pensione di invalidità civile (parziale), sulla scorta della comunicazione dei redditi per l'anno 2019, in quanto, considerati i limiti annuali indicati, l'importo dichiarato era sicuramente inferiore ai limiti annuali del 2020 e del 2021;
Tanto premesso, la ricorrente, impugnando anche l'avvenuta sospensione dell'assegno, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito
CP_ di reddito, per gli anni 2020 e 2021, per l'erogazione da parte dell' dell'assegno di invalidità CP_ civile, per l'effetto revocare il provvedimento del 04.11.2021 con cui l' a richiesto la restituzione della somma di euro 6.890,16 e relativa a 13 mensilità dell'anno 2020, e ad 11 mensilità per l'anno
2021; 2) accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito reddituale anche
CP_ per l'anno 2022, e per l'effetto condannare l' al pagamento del beneficio economico a far data dal dicembre 2021 a tutt'oggi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura”.
Si costituiva tempestivamente parte resistente , eccependo l'infondatezza della domanda, in CP_1
ragione del superamento, da parte della ricorrente beneficiaria, dei limiti reddituali fissati negli anni
2019, 2020 e 2021 per la prestazione dell'assegno d'invalidità civile dal 2020 al 2021, concludendo
“perché l'Ill.mo Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro di primo grado, reietta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione, voglia così provvedere: - rigettare la domanda in quanto del tutto infondata per i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è da rigettare
A fronte della richiesta di parte ricorrente di revoca del provvedimento dell' del 04.11.2021, CP_1
eccepiva il superamento del limite reddituale fissato negli anni 2019, 2020 e 2021 per la CP_1
prestazione assegno di invalidità civile erogata dal 2020 al 2021 e che, i limiti reddituali fissati per ciascun anno per il ricorrente erano i seguenti: per l'anno 2019, il reddito del ricorrente è pari a 5065
€ mentre il limite reddituale per godimento assegno di Invalidità è di 4906.72€; per l'anno 2020, il reddito è pari a 5536 € mentre il limite reddituale per godimento assegno di Invalidità 4931.29 €; per l'anno 2021, il reddito del ricorrente è pari a 5476 €, mentre il limite reddituale per godimento assegno di Invalidità è di 4931.29 €. Eccepiva, inoltre, dall'esame dei modelli di dichiarazione reddituali che la ricorrente non aveva sommato al reddito da locazione immobiliare a tassazione ordinaria (indicato a pagina 4 quadro RB rigo RB2) anche il reddito da IMMOBILI NON LOCATI indicato al rigo RB1
e che, pertanto, i redditi da considerare, e che superavano i limiti tabellari, erano i seguenti: anno
2019 €.4.800,00 + €.265,00 per un totale di €.5.065,00; anno 2020 €.4.560,00 + €.976,00 per un totale di €.5.536,00; anno 2021 €.4.560,00 + €.976,00 per un totale di €.5.536,00. Inoltre, quanto ai redditi CP_ conseguiti nell'anno 2022 eccepiva che la ricorrente non aveva inviato all' la dichiarazione reddituale;
Sul punto si evidenzia che il reddito che deriva direttamente da immobili non locati non è imponibile ai fini Irpef, quando risulta essere assoggettato all'Imu. A questa regola generale, fanno eccezione gli eventuali immobili, che sono posti nello stesso Comune nel quale si trova l'abitazione principale del contribuente;
rilevato che parte ricorrente, sebbene richiesto, non ha adeguatamente chiarito questo punto nelle note
CP_ di trattazione da ultimo depositate, si ritiene – pertanto- di condividere quanto dedotto dall'
Per le medesime ragioni parte ricorrente non ha diritto al ripristino per gli anni successivi.
La novità e la complessità della questione comporta la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso - compensa le spese
Si comunichi.
Napoli, il 22.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 22.05.2025 all'esito della trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 6981/2023
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Paolizzi Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 06.04.2023, la ricorrente esponeva:
- di essere titolare della pensione di invalidità civile (INVCIV) numero 07152243 percependo l'assegno di invalidita. Diritto riconosciuto a seguito di sentenza n. 20968/12 emessa dell'intestato
Tribunale, sezione lavoro, a conclusione dei procedimenti riuniti R.G. 3913/11 e 41850/11;
- che a seguito del provvedimento del 04.11.2021, in data 26.05.2022, presentava ricorso amministrativo a mezzo patronato, ricevuta 2221401 del 26.05.2022, protocollo
.5100.26/05/2022.0429211 in cui, oltre ad impugnare il ricalcolo, chiedendone il riesame, CP_1
chiedeva il ripristino dell'erogazione dell'assegno;
- che in relazione a tale ricorso gli uffici preposti dell'Ente non si pronunciavano;
- che veniva sospesa l'erogazione dell'assegno dal dicembre 2021 non ricevendo, quindi, l'assegno per dicembre 2021 e per la tredicesima 2021, 13 assegni (compreso tredicesima) per l'anno 2022, infine 4 assegni per l'anno 2023;
- di aver sempre eseguito l'annuale comunicazione in ordine a periodi di ricovero gratuito, all'eventuale svolgimento di attività lavorativa e al reddito;
- che tale adempimento amministrativo non veniva rispettato nell'anno 2020 e 2021 a causa delle chiusure e limitazioni disposte per l'emergenza COVID, che determinava oggettive e note difficoltà di interazione con l'Ente e con i soggetti di assistenza preposti come caf e patronati;
- di avere i requisiti di legge per l'erogazione della pensione di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71;
- di avere il requisito medico risultando una invalidità superiore al 74%, come accertato con la nominata sentenza n. 20968/12;
- di non lavorare e di rispettare il limite di reddito personale;
- che in ordine al requisito reddituale, unico contestato dall'Ente, dichiarava un reddito complessivo di Euro 4.800,00 per l'anno 2018, di Euro 4.800,00 per l'anno 2019, di Euro 4.560,00 per l'anno 2020
e di Euro 4.560,00 per l'anno 2021;
- che il suo reddito, rispettivamente all'anno considerato, era nel limite di reddito personale, stabilito anno per anno;
CP_
- di ritenere infondato quanto assunto dall' nel provvedimento del 04.11.2021, in ordine al ricalcolo della pensione di invalidità civile (parziale), sulla scorta della comunicazione dei redditi per l'anno 2019, in quanto, considerati i limiti annuali indicati, l'importo dichiarato era sicuramente inferiore ai limiti annuali del 2020 e del 2021;
Tanto premesso, la ricorrente, impugnando anche l'avvenuta sospensione dell'assegno, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito
CP_ di reddito, per gli anni 2020 e 2021, per l'erogazione da parte dell' dell'assegno di invalidità CP_ civile, per l'effetto revocare il provvedimento del 04.11.2021 con cui l' a richiesto la restituzione della somma di euro 6.890,16 e relativa a 13 mensilità dell'anno 2020, e ad 11 mensilità per l'anno
2021; 2) accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito reddituale anche
CP_ per l'anno 2022, e per l'effetto condannare l' al pagamento del beneficio economico a far data dal dicembre 2021 a tutt'oggi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura”.
Si costituiva tempestivamente parte resistente , eccependo l'infondatezza della domanda, in CP_1
ragione del superamento, da parte della ricorrente beneficiaria, dei limiti reddituali fissati negli anni
2019, 2020 e 2021 per la prestazione dell'assegno d'invalidità civile dal 2020 al 2021, concludendo
“perché l'Ill.mo Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro di primo grado, reietta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione, voglia così provvedere: - rigettare la domanda in quanto del tutto infondata per i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è da rigettare
A fronte della richiesta di parte ricorrente di revoca del provvedimento dell' del 04.11.2021, CP_1
eccepiva il superamento del limite reddituale fissato negli anni 2019, 2020 e 2021 per la CP_1
prestazione assegno di invalidità civile erogata dal 2020 al 2021 e che, i limiti reddituali fissati per ciascun anno per il ricorrente erano i seguenti: per l'anno 2019, il reddito del ricorrente è pari a 5065
€ mentre il limite reddituale per godimento assegno di Invalidità è di 4906.72€; per l'anno 2020, il reddito è pari a 5536 € mentre il limite reddituale per godimento assegno di Invalidità 4931.29 €; per l'anno 2021, il reddito del ricorrente è pari a 5476 €, mentre il limite reddituale per godimento assegno di Invalidità è di 4931.29 €. Eccepiva, inoltre, dall'esame dei modelli di dichiarazione reddituali che la ricorrente non aveva sommato al reddito da locazione immobiliare a tassazione ordinaria (indicato a pagina 4 quadro RB rigo RB2) anche il reddito da IMMOBILI NON LOCATI indicato al rigo RB1
e che, pertanto, i redditi da considerare, e che superavano i limiti tabellari, erano i seguenti: anno
2019 €.4.800,00 + €.265,00 per un totale di €.5.065,00; anno 2020 €.4.560,00 + €.976,00 per un totale di €.5.536,00; anno 2021 €.4.560,00 + €.976,00 per un totale di €.5.536,00. Inoltre, quanto ai redditi CP_ conseguiti nell'anno 2022 eccepiva che la ricorrente non aveva inviato all' la dichiarazione reddituale;
Sul punto si evidenzia che il reddito che deriva direttamente da immobili non locati non è imponibile ai fini Irpef, quando risulta essere assoggettato all'Imu. A questa regola generale, fanno eccezione gli eventuali immobili, che sono posti nello stesso Comune nel quale si trova l'abitazione principale del contribuente;
rilevato che parte ricorrente, sebbene richiesto, non ha adeguatamente chiarito questo punto nelle note
CP_ di trattazione da ultimo depositate, si ritiene – pertanto- di condividere quanto dedotto dall'
Per le medesime ragioni parte ricorrente non ha diritto al ripristino per gli anni successivi.
La novità e la complessità della questione comporta la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso - compensa le spese
Si comunichi.
Napoli, il 22.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia