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Sentenza 3 febbraio 2024
Sentenza 3 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/02/2024, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1809/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1809/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOMBINI Parte_1 C.F._1
LOREDANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUIRICO Controparte_1 C.F._2
LUCIANA
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Nel merito:
pagina 1 di 6 in via principale: accertare la mancanza, rispetto all'epoca della separazione, dei presupposti ex lege necessari per il riconoscimento in sede divorzile del diritto al contributo al mantenimento della sig.ra e per l'effetto revocare l'assegno separatizio;
CP_1 in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudicante ritenesse sussistente il diritto della resistente a percepire un contributo al mantenimento, accertare
l'assoluta mancanza della componente assistenziale e, conseguentemente, calcolare l'ammontare del contributo al mantenimento, avuto riguardo alla sola componente compensativa dello stesso, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
in via istruttoria […]
Ci si oppone sin d'ora all'ammissione di ogni prova, anche documentale, ex adverso formulata e, nella denegata ipotesi di accoglimento, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso dedotti ed eventualmente ammessi con i testi sopraindicati.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza ed eccezione avversaria respinta, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE,
a) dichiarare la nullità e/o invalidità e/o irregolarità della notifica del ricorso introduttivo e, per
l'effetto, dichiarare la rimessine in termini della sig.ra CP_1
NEL MERITO,
b) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e Controparte_1 [...]
con rito civile in Szeged (Ungheria), regolarmente trascritto nei registri dello Stato Parte_1
Civile del Comune di Zelo Buon Persico (LO) al n. 2, parte II, serie C, anno 1991;
c) disporre l'obbligo in capo al marito sig. di versare alla moglie a titolo di Parte_1
assegno divorzile la somma mensile non inferiore ad euro 400,00, da rivalutarsi annualmente
Org_ secondo gli indici e da versarsi entro il 5 di ogni mese;
d) respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
e) in ogni caso, con vittoria di spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA […]”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
pagina 2 di 6 1. Con ricorso depositato in data 20.6.2023, ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
Cont domandando lo scioglimento del matrimonio civile contratto con nonché CP_1
l'accertamento della mancanza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile per la moglie.
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, il giudice istruttore, ritenuta la regolarità della notifica del ricorso, ha rinviato la causa per la discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. all'udienza dell'1.12.2023.
Con comparsa depositata in data 30.11.2023 si è costituita la quale, in via Controparte_1
preliminare, ha eccepito la nullità della notifica del ricorso, domandando di essere rimessa in termini, e, nel merito, ha aderito alla domanda di divorzio e ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile per sé.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Ungheria in data Parte_1 Controparte_1
30.6.1991 (matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Zelo Buon Persico al nr. 2, Parte II, serie C, Anno 1991) e dalla loro unione sono nati quattro figli, nel 1988, Per_1
nel 1993, nel 1994 e nel 1995, tutti maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 Per_4
autosufficienti.
Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 613/2020 depositata in data 20.12.2020 ha pronunciato la separazione personale delle parti con addebito al marito e ha riconosciuto a favore della moglie un assegno di mantenimento pari ad € 400,00 al mese.
3. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo sollevata da parte resistente.
Secondo la resistente, in particolare, la notifica fatta presso sarebbe nulla, in quanto Persona_5
la stessa non avrebbe lì il proprio domicilio e non sarebbe suo “familiare Persona_5
convivente”; la notifica, pertanto, avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
3.1 Nel caso in esame parte ricorrente ha tentato, inizialmente, la notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario presso la residenza della resistente in Zelo Buon Persico, via Dante n. 1 (cfr. certificato residenza depositato all'udienza del 10.11.2023); notifica che non è andata a buon fine avendo l'ufficiale giudiziario attestato che non era stato possibile “eseguire la notifica perché il notificando risulta trasferito per luogo ignoto. Vane le ricerche espletate in loco ove il nominativo non figura su cassetta postale e citofono, in loco ospita altra famiglia da tempo”. Al riguardo, la stessa resistente, comparsa personalmente alla prima udienza, ha confermato di non pagina 3 di 6 abitare più all'indirizzo risultante dal certificato di residenza: “io non vivo a Zelo Buon Persico da tre anni;
non ho mai spostato la residenza perché non so dove stare” (cfr. verbale udienza del
10.11.2023).
Il ricorrente, pertanto, ha tentato una seconda notifica al domicilio conosciuto presso Per_5
in Imperia, strada Volpe Cavassi n. 20; tale notifica è stata ricevuta in data 8.8.2023 da
[...]
qualificatosi quale “familiare convivente”. Persona_5
3.2 Secondo un costante orientamento della giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità,
“In materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondente relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale, sicché la dichiarazione del ricevente (nella specie, di essere "familiare convivente"), secondo l'attestazione posta dall'agente sulla relazione di notificazione, legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario” (Cass. civ. 15108/20119; Cass. civ. 26134/2016;
Cass. civ. 14865/2012).
Ciò posto, deve ritenersi che la tesi della resistente secondo la quale la consegna sarebbe avvenuta in luogo diverso da quello in cui la stessa ha il domicilio ed a persona non convivente, non risulta dimostrata, potendo essere contrastata l'attestazione contenuta nella relata di notifica solo con la querela di falso, la quale non risulta essere stata esperita.
Conseguentemente, deve ritenersi che parte ricorrente abbia correttamente tentato la notifica presso il domicilio di potendo essere fatta la notifica ai sensi dell'art. 143 Controparte_1
c.p.c. solo quando “non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario”.
In definitiva, la notifica del ricorso effettuata in Imperia, strada Volpe Cavassi n. 20, presso non è nulla ma pienamente valida ed efficacie. Persona_5
4. Ciò posto, venendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, avanzata da entrambe le parti, la stessa deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
5. Da ultimo, quanto all'assegno divorzile domandato dalla resistente, tale domanda non merita accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
pagina 4 di 6 Come noto, secondo un consolidato orientamento formatosi antecedentemente alla cd. riforma
Cartabia, il termine ultimo per la proposizione della domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile era con la memoria integrativa da depositarsi venti giorni prima dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore (Cass. civ. 18527/2017; Cass. civ.
18116/2005).
A seguito della riforma, il codice prevede espressamente che le domande riconvenzionali devono essere formulate, a pena di decadenza, entro il termine fissato per la costituzione (473-bis.14
c.p.c.).
5.1 Nel caso in esame il giudice istruttore con decreto depositato in data 11.7.2023 ha fissato la prima udienza per il giorno 10.11.2023 ed ha assegnato alla resistente termine per costituirsi sino a 30 giorni prima dell'anzidetta udienza;
con lo stesso decreto, inoltre, la resistente è stata avvertita che la costituzione oltre il termine assegnato avrebbe implicato le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. si è costituita in data 30.11.2023, e pertanto ben oltre il termine di Controparte_1
costituzione.
5.2 Tutto ciò considerato, attesa la validità della notifica del ricorso – per le ragioni sopra evidenziate – e la conseguente tardività della costituzione di parte resistente, deve essere rigettata la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, essendo quest'ultima decaduta dal potere di proporla.
Conseguentemente, a far data dalla sentenza di divorzio deve essere revocato l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione a favore di Controparte_1
6. Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della causa, devono essere interamente compensate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
in Ungheria in data 30.6.1991 (matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di Zelo Buon Persico al nr. 2, Parte II, serie C, Anno 1991);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Zelo Buon Persico di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
pagina 5 di 6 3) revoca l'assegno di mantenimento a favore di a far data dalla presente Controparte_1
sentenza e rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da Controparte_1
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Isadora dott.ssa Elena Giuppi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1809/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOMBINI Parte_1 C.F._1
LOREDANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUIRICO Controparte_1 C.F._2
LUCIANA
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Nel merito:
pagina 1 di 6 in via principale: accertare la mancanza, rispetto all'epoca della separazione, dei presupposti ex lege necessari per il riconoscimento in sede divorzile del diritto al contributo al mantenimento della sig.ra e per l'effetto revocare l'assegno separatizio;
CP_1 in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudicante ritenesse sussistente il diritto della resistente a percepire un contributo al mantenimento, accertare
l'assoluta mancanza della componente assistenziale e, conseguentemente, calcolare l'ammontare del contributo al mantenimento, avuto riguardo alla sola componente compensativa dello stesso, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
in via istruttoria […]
Ci si oppone sin d'ora all'ammissione di ogni prova, anche documentale, ex adverso formulata e, nella denegata ipotesi di accoglimento, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso dedotti ed eventualmente ammessi con i testi sopraindicati.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza ed eccezione avversaria respinta, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE,
a) dichiarare la nullità e/o invalidità e/o irregolarità della notifica del ricorso introduttivo e, per
l'effetto, dichiarare la rimessine in termini della sig.ra CP_1
NEL MERITO,
b) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e Controparte_1 [...]
con rito civile in Szeged (Ungheria), regolarmente trascritto nei registri dello Stato Parte_1
Civile del Comune di Zelo Buon Persico (LO) al n. 2, parte II, serie C, anno 1991;
c) disporre l'obbligo in capo al marito sig. di versare alla moglie a titolo di Parte_1
assegno divorzile la somma mensile non inferiore ad euro 400,00, da rivalutarsi annualmente
Org_ secondo gli indici e da versarsi entro il 5 di ogni mese;
d) respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
e) in ogni caso, con vittoria di spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA […]”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
pagina 2 di 6 1. Con ricorso depositato in data 20.6.2023, ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
Cont domandando lo scioglimento del matrimonio civile contratto con nonché CP_1
l'accertamento della mancanza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile per la moglie.
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, il giudice istruttore, ritenuta la regolarità della notifica del ricorso, ha rinviato la causa per la discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. all'udienza dell'1.12.2023.
Con comparsa depositata in data 30.11.2023 si è costituita la quale, in via Controparte_1
preliminare, ha eccepito la nullità della notifica del ricorso, domandando di essere rimessa in termini, e, nel merito, ha aderito alla domanda di divorzio e ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile per sé.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Ungheria in data Parte_1 Controparte_1
30.6.1991 (matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Zelo Buon Persico al nr. 2, Parte II, serie C, Anno 1991) e dalla loro unione sono nati quattro figli, nel 1988, Per_1
nel 1993, nel 1994 e nel 1995, tutti maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 Per_4
autosufficienti.
Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 613/2020 depositata in data 20.12.2020 ha pronunciato la separazione personale delle parti con addebito al marito e ha riconosciuto a favore della moglie un assegno di mantenimento pari ad € 400,00 al mese.
3. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo sollevata da parte resistente.
Secondo la resistente, in particolare, la notifica fatta presso sarebbe nulla, in quanto Persona_5
la stessa non avrebbe lì il proprio domicilio e non sarebbe suo “familiare Persona_5
convivente”; la notifica, pertanto, avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
3.1 Nel caso in esame parte ricorrente ha tentato, inizialmente, la notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario presso la residenza della resistente in Zelo Buon Persico, via Dante n. 1 (cfr. certificato residenza depositato all'udienza del 10.11.2023); notifica che non è andata a buon fine avendo l'ufficiale giudiziario attestato che non era stato possibile “eseguire la notifica perché il notificando risulta trasferito per luogo ignoto. Vane le ricerche espletate in loco ove il nominativo non figura su cassetta postale e citofono, in loco ospita altra famiglia da tempo”. Al riguardo, la stessa resistente, comparsa personalmente alla prima udienza, ha confermato di non pagina 3 di 6 abitare più all'indirizzo risultante dal certificato di residenza: “io non vivo a Zelo Buon Persico da tre anni;
non ho mai spostato la residenza perché non so dove stare” (cfr. verbale udienza del
10.11.2023).
Il ricorrente, pertanto, ha tentato una seconda notifica al domicilio conosciuto presso Per_5
in Imperia, strada Volpe Cavassi n. 20; tale notifica è stata ricevuta in data 8.8.2023 da
[...]
qualificatosi quale “familiare convivente”. Persona_5
3.2 Secondo un costante orientamento della giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità,
“In materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondente relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale, sicché la dichiarazione del ricevente (nella specie, di essere "familiare convivente"), secondo l'attestazione posta dall'agente sulla relazione di notificazione, legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario” (Cass. civ. 15108/20119; Cass. civ. 26134/2016;
Cass. civ. 14865/2012).
Ciò posto, deve ritenersi che la tesi della resistente secondo la quale la consegna sarebbe avvenuta in luogo diverso da quello in cui la stessa ha il domicilio ed a persona non convivente, non risulta dimostrata, potendo essere contrastata l'attestazione contenuta nella relata di notifica solo con la querela di falso, la quale non risulta essere stata esperita.
Conseguentemente, deve ritenersi che parte ricorrente abbia correttamente tentato la notifica presso il domicilio di potendo essere fatta la notifica ai sensi dell'art. 143 Controparte_1
c.p.c. solo quando “non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario”.
In definitiva, la notifica del ricorso effettuata in Imperia, strada Volpe Cavassi n. 20, presso non è nulla ma pienamente valida ed efficacie. Persona_5
4. Ciò posto, venendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, avanzata da entrambe le parti, la stessa deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
5. Da ultimo, quanto all'assegno divorzile domandato dalla resistente, tale domanda non merita accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
pagina 4 di 6 Come noto, secondo un consolidato orientamento formatosi antecedentemente alla cd. riforma
Cartabia, il termine ultimo per la proposizione della domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile era con la memoria integrativa da depositarsi venti giorni prima dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore (Cass. civ. 18527/2017; Cass. civ.
18116/2005).
A seguito della riforma, il codice prevede espressamente che le domande riconvenzionali devono essere formulate, a pena di decadenza, entro il termine fissato per la costituzione (473-bis.14
c.p.c.).
5.1 Nel caso in esame il giudice istruttore con decreto depositato in data 11.7.2023 ha fissato la prima udienza per il giorno 10.11.2023 ed ha assegnato alla resistente termine per costituirsi sino a 30 giorni prima dell'anzidetta udienza;
con lo stesso decreto, inoltre, la resistente è stata avvertita che la costituzione oltre il termine assegnato avrebbe implicato le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. si è costituita in data 30.11.2023, e pertanto ben oltre il termine di Controparte_1
costituzione.
5.2 Tutto ciò considerato, attesa la validità della notifica del ricorso – per le ragioni sopra evidenziate – e la conseguente tardività della costituzione di parte resistente, deve essere rigettata la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, essendo quest'ultima decaduta dal potere di proporla.
Conseguentemente, a far data dalla sentenza di divorzio deve essere revocato l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione a favore di Controparte_1
6. Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della causa, devono essere interamente compensate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
in Ungheria in data 30.6.1991 (matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di Zelo Buon Persico al nr. 2, Parte II, serie C, Anno 1991);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Zelo Buon Persico di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
pagina 5 di 6 3) revoca l'assegno di mantenimento a favore di a far data dalla presente Controparte_1
sentenza e rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da Controparte_1
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Isadora dott.ssa Elena Giuppi
pagina 6 di 6