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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/10/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. GI Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3929/2021 del R.G.A.C. trattenuta in decisione il 16/10/2025 senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., promossa da (c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Domenico Di Tano, contro CP_1
(c.f. ), difeso dall'avv. Giorgia Miriello.
[...] CodiceFiscale_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22/11/2021 ha appellato la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Cassino n. 1089/21, pubblicata il 2/7/2021. Per effetto del provvedimento il SI
ha ottenuto l'annullamento della sanzione amministrativa comminata Controparte_1 dall'ente il 10/11/2020 ai sensi dell'art. 22, c. 11 del Codice della Strada sull'assunto della realizzazione di un accesso non autorizzato alla S.R. 630 Ausonia in un fabbricato di proprietà del privato. A sostegno dell'impugnazione la società ha eccepito che a differenza di quanto sostenuto nella pronuncia di primo grado il SI e gli eventuali danti CP_1 causa non potevano vantare alcuna concessione valida ed efficace, attesa la mancata conclusione della procedura di regolarizzazione avviata nel 2000 presso l'Anas, all'epoca competente. Secondo in particolare, dalla documentazione acquisita Parte_1 risulterebbe soltanto il rilascio, avvenuto il 10/12/2019, di una licenza a titolo provvisorio volta a consentire l'esecuzione dei lavori necessari all'apertura del varco, in attesa dell'emissione, mai avvenuta, del provvedimento definitivo di concessione;
ne deriverebbe la legittimità della sanzione amministrativa elevata nei confronti del SI , resosi CP_1 responsabile di aver mantenuto in esercizio l'accesso, a prescindere dall'individuazione
(ininfluente in base alla norma violata) dell'autore materiale della condotta;
anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse rilevante la verifica dello stato dei luoghi anteriore all'acquisto del compendio immobiliare da parte dell'appellato, il Giudice di Pace, in ogni caso, nel decretare l'annullamento dell'atto, avrebbe valorizzato testimonianze non utili ai fini del decidere, poiché vertenti su eventi appresi de relato actoris. In forza di tali doglianze l'appellante ha concluso per la declaratoria della validità della sanzione e per il riconoscimento in proprio favore delle spese processuali inerenti al primo grado di giudizio
(oggetto di compensazione) e di quelle relative al gravame.
***
Costituito con comparsa del 20/5/2022, il SI ha rimarcato la correttezza e CP_1
l'aderenza al quadro probatorio della decisione di annullamento assunta nella sentenza n.
1089/21. In tale prospettiva l'appellato ha osservato che l'accesso stradale, eseguito e regolarizzato dal precedente proprietario (il SI ), dovrebbe Parte_2 reputarsi senz'altro conforme alla legge, non potendosi spiegare altrimenti uno stato di
1 “provvisorietà” proseguito anni dopo la vendita, avvenuta nel 2004. Ha riproposto, per il resto, le censure sollevate in sede di opposizione in ordine all'illegittimità del verbale di accertamento sul piano formale e alla buona fede dimostrata nella conduzione del varco alla S.R. 630 Ausonia. Sulla scorta di quanto precede il SI ha chiesto il rigetto CP_1 del gravame e, in via incidentale, la condanna dell'appellante al pagamento degli oneri del primo grado;
con vittoria di vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che l'impugnazione formulata in via principale da debba essere rigettata. Parte_1
Sussistono i presupposti, nello stesso tempo, per l'accoglimento di quella incidentale. Come sottolineato dalla società appellante, nella versione applicabile alla fattispecie ratione temporis l'art. 22, c. 11 del d.lgs. n. 285/1992 sanzionava non solo l'apertura, la trasformazione o la variazione d'uso di nuovi accessi e diramazioni verso la strada pubblica in assenza di autorizzazione dell'ente proprietario dell'asse viario, ma anche il mantenimento in esercizio di quelli preesistenti, se privi dei richiesti titoli amministrativi. I documenti acquisiti attestano che il 14/5/2004 il SI vendette al SI Parte_2
e a sua moglie (la SIa alcuni immobili in località “Vespo” CP_1 Persona_1 dotati di accesso all'allora S.S. 630 Ausonia in corrispondenza del km 26.548,00.
Con raccomandata del 28/7/2004 il precedente proprietario rese edotti dell'avvenuto trasferimento la NE , l'Anas e richiedendo la voltura della Pt_1 Parte_1 concessione in essere in favore degli acquirenti e la regolarizzazione dell'accesso già invocata nei confronti dapprima della Provincia di Latina e, poi, dell'Anas medesimo.
L'appellante avrebbe confermato la ricezione della missiva con atto del 30/8/2004, nel quale si dà atto della ricezione dell'istanza volta a ottenere il rilascio del titolo mancante.
Non risultano altre corrispondenze tra le parti fino al 10/10/2019, allorché Parte_1 chiese al SI di trasmetterle entro trenta giorni l'autorizzazione dell'accesso. CP_1
La sanzione amministrativa sarebbe stata applicata all'appellato il successivo 10/1/2020.
***
Ciò posto, il SI ha prodotto atti e comunicazioni inerenti ai rapporti intercorsi CP_1 tra il SI e l'Anas tra cui si rinviene una nota, datata 26/7/2000 e protocollata Parte_2 al n. 14101/2000, contenente un “disciplinare” finalizzato a regolare l'apertura di un varco sulla S.S. n. 630 Ausonia in attesa del rilascio della concessione definitiva.
L'art. 4 del provvedimento indica in 29 anni la licenza provvisoria rilasciata a tali scopi.
Non vi è dubbio, dunque, che nel 2000 già esistesse un varco al km 26.548,00. Testimone_ Sentiti dal Giudice di Pace, i testi , e Francesco Paone hanno Testimone_1 dichiarato di aver constatato la disponibilità dell'accesso in capo al SI . Su tali CP_1 aspetti della vicenda non si tratta di circostanze conosciute de relato actoris.
Nessun elemento induce a ritenere, inoltre, che il varco riscontato nel 2019 in sede di accertamento dell'illecito amministrativo fosse diverso da quello per cui è causa né tantomeno che l'appellato o il precedente proprietario abbiano in qualche maniera denotato l'intenzione di rinunciare alla prosecuzione del procedimento pendente.
Ne deriva che la condotta contestata non integrava la violazione prevista dall'art. 22, c.
11, del Codice della Strada, potendo il privato ancora contare sulla licenza pregressa.
Resta assorbita ogni statuizione sugli altri profili di illegittimità riproposti dall'appellato.
***
2 Sono condivisibili le conclusioni in tema di riparto delle spese di lite che il SI ha CP_1 ricavato dall'annullamento della sanzione amministrativa, stante l'insussistenza nel caso in esame di motivi in grado di giustificare deroghe agli artt. 91 ss c.p.c..
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, non sembra, più nel dettaglio, che
“la natura della controversia e la obiettiva controvertibilità delle questioni in diritto trattate” consentisse la mancata applicazione del principio generale di soccombenza.
Le circostanze richiamate nella sentenza n. 1089/21, in effetti, non sono riconducibili ad alcuno dei presupposti che ai sensi dell'art. 92, c. 2 c.p.c. avrebbero potuto indurre a una soluzione differente (oltre alla soccombenza reciproca, l'assoluta novità delle questioni trattate o l'esistenza di svolte giurisprudenziali rispetto a orientamenti precedenti).
Se ne desume che avrebbe dovuto rimborsare al SI gli oneri Parte_1 CP_1 inerenti al primo grado di giudizio, stimabili in base ai parametri previsti dal D.M. n.
55/2014 per le cause, come la presente, di valore inferiore a € 1.100,00 di media complessità in € 403,00 (€ 43,00 per esborsi, € 70,00 per la fase di studio, € 70,00 per la fase introduttiva, € 70,00 per la fase di trattazione, € 150,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
***
Il rigetto del gravame implica che il SI possa pretendere anche le spese legali CP_1 relative al secondo grado. Tali oneri, sempre ai sensi del D.M. n. 55/2014, si quantificano in € 764,50 (€ 64,50 per esborsi, € 150,00 per la fase di studio, € 150,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase di trattazione, € 200,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
***
Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione del procedimento di secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 3929/2021 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Cassino n. 1089/2021, pubblicata il 2/7/2021;
➢ accoglie l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Giudice di Pace di Cassino n. 1089/2021, pubblicata il 2/7/2021
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri relativi Parte_1 Controparte_1 al giudizio di primo grado, stimabili in € 403,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ condanna la al pagamento in favore di degli oneri Parte_1 Controparte_1 relativi al giudizio di appello, stimabili in € 764,50, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ dà atto della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, c. 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un importo corrispondente Parte_1 al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione del procedimento di secondo grado.
Cassino, 22/10/2025
il giudice
GI Notari 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. GI Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3929/2021 del R.G.A.C. trattenuta in decisione il 16/10/2025 senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., promossa da (c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Domenico Di Tano, contro CP_1
(c.f. ), difeso dall'avv. Giorgia Miriello.
[...] CodiceFiscale_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22/11/2021 ha appellato la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Cassino n. 1089/21, pubblicata il 2/7/2021. Per effetto del provvedimento il SI
ha ottenuto l'annullamento della sanzione amministrativa comminata Controparte_1 dall'ente il 10/11/2020 ai sensi dell'art. 22, c. 11 del Codice della Strada sull'assunto della realizzazione di un accesso non autorizzato alla S.R. 630 Ausonia in un fabbricato di proprietà del privato. A sostegno dell'impugnazione la società ha eccepito che a differenza di quanto sostenuto nella pronuncia di primo grado il SI e gli eventuali danti CP_1 causa non potevano vantare alcuna concessione valida ed efficace, attesa la mancata conclusione della procedura di regolarizzazione avviata nel 2000 presso l'Anas, all'epoca competente. Secondo in particolare, dalla documentazione acquisita Parte_1 risulterebbe soltanto il rilascio, avvenuto il 10/12/2019, di una licenza a titolo provvisorio volta a consentire l'esecuzione dei lavori necessari all'apertura del varco, in attesa dell'emissione, mai avvenuta, del provvedimento definitivo di concessione;
ne deriverebbe la legittimità della sanzione amministrativa elevata nei confronti del SI , resosi CP_1 responsabile di aver mantenuto in esercizio l'accesso, a prescindere dall'individuazione
(ininfluente in base alla norma violata) dell'autore materiale della condotta;
anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse rilevante la verifica dello stato dei luoghi anteriore all'acquisto del compendio immobiliare da parte dell'appellato, il Giudice di Pace, in ogni caso, nel decretare l'annullamento dell'atto, avrebbe valorizzato testimonianze non utili ai fini del decidere, poiché vertenti su eventi appresi de relato actoris. In forza di tali doglianze l'appellante ha concluso per la declaratoria della validità della sanzione e per il riconoscimento in proprio favore delle spese processuali inerenti al primo grado di giudizio
(oggetto di compensazione) e di quelle relative al gravame.
***
Costituito con comparsa del 20/5/2022, il SI ha rimarcato la correttezza e CP_1
l'aderenza al quadro probatorio della decisione di annullamento assunta nella sentenza n.
1089/21. In tale prospettiva l'appellato ha osservato che l'accesso stradale, eseguito e regolarizzato dal precedente proprietario (il SI ), dovrebbe Parte_2 reputarsi senz'altro conforme alla legge, non potendosi spiegare altrimenti uno stato di
1 “provvisorietà” proseguito anni dopo la vendita, avvenuta nel 2004. Ha riproposto, per il resto, le censure sollevate in sede di opposizione in ordine all'illegittimità del verbale di accertamento sul piano formale e alla buona fede dimostrata nella conduzione del varco alla S.R. 630 Ausonia. Sulla scorta di quanto precede il SI ha chiesto il rigetto CP_1 del gravame e, in via incidentale, la condanna dell'appellante al pagamento degli oneri del primo grado;
con vittoria di vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che l'impugnazione formulata in via principale da debba essere rigettata. Parte_1
Sussistono i presupposti, nello stesso tempo, per l'accoglimento di quella incidentale. Come sottolineato dalla società appellante, nella versione applicabile alla fattispecie ratione temporis l'art. 22, c. 11 del d.lgs. n. 285/1992 sanzionava non solo l'apertura, la trasformazione o la variazione d'uso di nuovi accessi e diramazioni verso la strada pubblica in assenza di autorizzazione dell'ente proprietario dell'asse viario, ma anche il mantenimento in esercizio di quelli preesistenti, se privi dei richiesti titoli amministrativi. I documenti acquisiti attestano che il 14/5/2004 il SI vendette al SI Parte_2
e a sua moglie (la SIa alcuni immobili in località “Vespo” CP_1 Persona_1 dotati di accesso all'allora S.S. 630 Ausonia in corrispondenza del km 26.548,00.
Con raccomandata del 28/7/2004 il precedente proprietario rese edotti dell'avvenuto trasferimento la NE , l'Anas e richiedendo la voltura della Pt_1 Parte_1 concessione in essere in favore degli acquirenti e la regolarizzazione dell'accesso già invocata nei confronti dapprima della Provincia di Latina e, poi, dell'Anas medesimo.
L'appellante avrebbe confermato la ricezione della missiva con atto del 30/8/2004, nel quale si dà atto della ricezione dell'istanza volta a ottenere il rilascio del titolo mancante.
Non risultano altre corrispondenze tra le parti fino al 10/10/2019, allorché Parte_1 chiese al SI di trasmetterle entro trenta giorni l'autorizzazione dell'accesso. CP_1
La sanzione amministrativa sarebbe stata applicata all'appellato il successivo 10/1/2020.
***
Ciò posto, il SI ha prodotto atti e comunicazioni inerenti ai rapporti intercorsi CP_1 tra il SI e l'Anas tra cui si rinviene una nota, datata 26/7/2000 e protocollata Parte_2 al n. 14101/2000, contenente un “disciplinare” finalizzato a regolare l'apertura di un varco sulla S.S. n. 630 Ausonia in attesa del rilascio della concessione definitiva.
L'art. 4 del provvedimento indica in 29 anni la licenza provvisoria rilasciata a tali scopi.
Non vi è dubbio, dunque, che nel 2000 già esistesse un varco al km 26.548,00. Testimone_ Sentiti dal Giudice di Pace, i testi , e Francesco Paone hanno Testimone_1 dichiarato di aver constatato la disponibilità dell'accesso in capo al SI . Su tali CP_1 aspetti della vicenda non si tratta di circostanze conosciute de relato actoris.
Nessun elemento induce a ritenere, inoltre, che il varco riscontato nel 2019 in sede di accertamento dell'illecito amministrativo fosse diverso da quello per cui è causa né tantomeno che l'appellato o il precedente proprietario abbiano in qualche maniera denotato l'intenzione di rinunciare alla prosecuzione del procedimento pendente.
Ne deriva che la condotta contestata non integrava la violazione prevista dall'art. 22, c.
11, del Codice della Strada, potendo il privato ancora contare sulla licenza pregressa.
Resta assorbita ogni statuizione sugli altri profili di illegittimità riproposti dall'appellato.
***
2 Sono condivisibili le conclusioni in tema di riparto delle spese di lite che il SI ha CP_1 ricavato dall'annullamento della sanzione amministrativa, stante l'insussistenza nel caso in esame di motivi in grado di giustificare deroghe agli artt. 91 ss c.p.c..
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, non sembra, più nel dettaglio, che
“la natura della controversia e la obiettiva controvertibilità delle questioni in diritto trattate” consentisse la mancata applicazione del principio generale di soccombenza.
Le circostanze richiamate nella sentenza n. 1089/21, in effetti, non sono riconducibili ad alcuno dei presupposti che ai sensi dell'art. 92, c. 2 c.p.c. avrebbero potuto indurre a una soluzione differente (oltre alla soccombenza reciproca, l'assoluta novità delle questioni trattate o l'esistenza di svolte giurisprudenziali rispetto a orientamenti precedenti).
Se ne desume che avrebbe dovuto rimborsare al SI gli oneri Parte_1 CP_1 inerenti al primo grado di giudizio, stimabili in base ai parametri previsti dal D.M. n.
55/2014 per le cause, come la presente, di valore inferiore a € 1.100,00 di media complessità in € 403,00 (€ 43,00 per esborsi, € 70,00 per la fase di studio, € 70,00 per la fase introduttiva, € 70,00 per la fase di trattazione, € 150,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
***
Il rigetto del gravame implica che il SI possa pretendere anche le spese legali CP_1 relative al secondo grado. Tali oneri, sempre ai sensi del D.M. n. 55/2014, si quantificano in € 764,50 (€ 64,50 per esborsi, € 150,00 per la fase di studio, € 150,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase di trattazione, € 200,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
***
Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 sussistono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione del procedimento di secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 3929/2021 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Cassino n. 1089/2021, pubblicata il 2/7/2021;
➢ accoglie l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Giudice di Pace di Cassino n. 1089/2021, pubblicata il 2/7/2021
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri relativi Parte_1 Controparte_1 al giudizio di primo grado, stimabili in € 403,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ condanna la al pagamento in favore di degli oneri Parte_1 Controparte_1 relativi al giudizio di appello, stimabili in € 764,50, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
➢ dà atto della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, c. 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un importo corrispondente Parte_1 al contributo unificato dovuto all'atto dell'iscrizione del procedimento di secondo grado.
Cassino, 22/10/2025
il giudice
GI Notari 3