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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 06/03/2024, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
Fascicolo n.394/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 06/03/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. PALANCA Eldo Via S. Formentini 74 - S. BENEDETTO DEL TRONTO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv. VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. – Reddito di Cittadinanza
Conclusioni: come da verbale in data 06/03/2024
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 23/06/2023 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, l per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Per i titoli indicati nella premessa di questo atto, ritenere e dichiarare il ricorrente titolare del diritto a percepire il reddito di cittadinanza in virtù di domanda depositata in data 31/10/2022, a far data dal mese di marzo 2023 quantificato nella somma mensile di euro 980,00. Ritenere e dichiarare il resistente obbligato al pagamento in favore del ricorrente, dal mese di marzo 2023 della somma di denaro di euro € 980,00 mensile o di quella accertata in corso di causa, e per l'effetto condannare il resistente al pagamento di dette somme in favore del sig.
. Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha subito un danno emergente Parte_1
e lucro cessante a causa dell'inadempimento esclusivo del resistente e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento di quella somma che sarà accertata in sede di giudizio, anche per mezzo di CTU contabile, a titolo di risarcimento del danno sofferto dal ricorrente”. L'ente convenuto, costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa istruita documentalmente, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
*** Il Reddito di Cittadinanza, introdotto con decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale che viene riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di requisiti di cittadinanza, reddito e patrimonio. Nel caso in esame, parte ricorrente contesta il provvedimento con cui l' dopo CP_1 aver accolto la domanda di reddito di cittadinanza dallo stesso presentata in data 31/10/2022, ha revocato la corresponsione del beneficio economico a far data dal mese di aprile 2023, per presunta omessa comunicazione della variazione del reddito da attività lavorativa. L costituendosi in giudizio, preliminarmente, ha contestato l'omessa CP_1 comunicazione da parte del ricorrente dei redditi sopravvenuti alla presentazione della domanda di RdC, relativi al periodo 19/11/2022 -31/12/2022, durante il quale egli ha svolto attività lavorativa dipendente. Sul punto giova richiamare l'art. 3 comma 8 D.L. n. 4/2019, in virtù del quale: “[…] L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal lavoratore all secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a CP_1 disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1”. A sua volta, l'art. 8 punto c) della circolare n.43/2019 dispone: Lo svolgimento CP_1 di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, durante l'erogazione della prestazione, è compatibile con il Rdc, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto-legge in commento. Pertanto, i redditi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività devono essere comunicati all' CP_1
2 entro trenta giorni dall'inizio dell'attività stessa. La comunicazione avviene mediante il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, che sentito il Organizzazione_1 politiche sociali, è presentato presso i CAF. La variazione reddituale, comunicata nelle modalità sotto dettagliate, rileva al fine della determinazione del beneficio. Come già precisato con riferimento all'atto di presentazione della domanda, non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia”. Ond'è che, nel caso di specie, l'omessa comunicazione da parte del ricorrente dell'inizio dell'attività lavorativa, entro trenta giorni (dal 19/11/2022), ha legittimato l a disporre la decadenza dal beneficio. CP_1
Né potrebbe sostenersi, in difetto di espressa previsione di legge, che la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 317, lettera a), della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) che ha modificato i commi 1 e 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in virtù del quale il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi, abbia effetto retroattivo. Sul punto, giova richiamare una recente pronuncia della Corte di Appello di Ancona (Corte App.Ancona Sent.n.140/2022), secondo cui: “Non v'è dubbio che le variazioni lavorative e patrimoniali, come sopra descritte, rientrino tra quelle che il decreto legge 4/2019, convertito nella legge 26/2019, richiede che siano comunicate a pena di rigetto della domanda. Nello specifico, stabilisce l'art. 7, comma 4 del citato decreto legge, confermato anche dalla relativa legge di conversione n.26/2019 che:
“Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Prosegue la Corte, affermando che la stretta preclusione posta da tale articolo, relativa all'immediata revoca del beneficio in ipotesi di omessa comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, non lascerebbe spazio ad alcun'altra valutazione di merito. In altri termini, se l'istante non comunica all'Amministrazione le variazioni reddituali intervenute dopo la presentazione della domanda, il beneficio richiesto non può essere erogato e, ove erogato, deve essere revocato. Per quanto sopra, il ricorso va respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione controversa. Considerata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (come da delibera n.129/2023 in atti) dichiara non dovuto il rimborso all' delle spese di CP_1 lite e pone a carico dell'Erario le spese del suo difensore, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO – GIUDICE DEL LAVORO, così provvede:
3 rigetta il ricorso proposto da contro l' . Parte_1 CP_1
Dichiara non dovuto ex art. 152 disp.att. c.p.c. il rimborso all delle spese di lite. CP_1
Pone a carico dell'Erario le spese del difensore della parte ricorrente liquidate come da separato decreto (previa dimidiazione ex art.130 D.P.R.115/2002) in complessivi € 1.500,00, oltre 15% rimborso spese forfetario, CPA e IVA come per legge. Così deciso in Ascoli Piceno in data 06/03/2024 IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 06/03/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. PALANCA Eldo Via S. Formentini 74 - S. BENEDETTO DEL TRONTO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv. VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. – Reddito di Cittadinanza
Conclusioni: come da verbale in data 06/03/2024
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 23/06/2023 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, l per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Per i titoli indicati nella premessa di questo atto, ritenere e dichiarare il ricorrente titolare del diritto a percepire il reddito di cittadinanza in virtù di domanda depositata in data 31/10/2022, a far data dal mese di marzo 2023 quantificato nella somma mensile di euro 980,00. Ritenere e dichiarare il resistente obbligato al pagamento in favore del ricorrente, dal mese di marzo 2023 della somma di denaro di euro € 980,00 mensile o di quella accertata in corso di causa, e per l'effetto condannare il resistente al pagamento di dette somme in favore del sig.
. Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha subito un danno emergente Parte_1
e lucro cessante a causa dell'inadempimento esclusivo del resistente e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento di quella somma che sarà accertata in sede di giudizio, anche per mezzo di CTU contabile, a titolo di risarcimento del danno sofferto dal ricorrente”. L'ente convenuto, costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa istruita documentalmente, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
*** Il Reddito di Cittadinanza, introdotto con decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale che viene riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di requisiti di cittadinanza, reddito e patrimonio. Nel caso in esame, parte ricorrente contesta il provvedimento con cui l' dopo CP_1 aver accolto la domanda di reddito di cittadinanza dallo stesso presentata in data 31/10/2022, ha revocato la corresponsione del beneficio economico a far data dal mese di aprile 2023, per presunta omessa comunicazione della variazione del reddito da attività lavorativa. L costituendosi in giudizio, preliminarmente, ha contestato l'omessa CP_1 comunicazione da parte del ricorrente dei redditi sopravvenuti alla presentazione della domanda di RdC, relativi al periodo 19/11/2022 -31/12/2022, durante il quale egli ha svolto attività lavorativa dipendente. Sul punto giova richiamare l'art. 3 comma 8 D.L. n. 4/2019, in virtù del quale: “[…] L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal lavoratore all secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a CP_1 disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1”. A sua volta, l'art. 8 punto c) della circolare n.43/2019 dispone: Lo svolgimento CP_1 di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, durante l'erogazione della prestazione, è compatibile con il Rdc, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto-legge in commento. Pertanto, i redditi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività devono essere comunicati all' CP_1
2 entro trenta giorni dall'inizio dell'attività stessa. La comunicazione avviene mediante il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, che sentito il Organizzazione_1 politiche sociali, è presentato presso i CAF. La variazione reddituale, comunicata nelle modalità sotto dettagliate, rileva al fine della determinazione del beneficio. Come già precisato con riferimento all'atto di presentazione della domanda, non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia”. Ond'è che, nel caso di specie, l'omessa comunicazione da parte del ricorrente dell'inizio dell'attività lavorativa, entro trenta giorni (dal 19/11/2022), ha legittimato l a disporre la decadenza dal beneficio. CP_1
Né potrebbe sostenersi, in difetto di espressa previsione di legge, che la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 317, lettera a), della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) che ha modificato i commi 1 e 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in virtù del quale il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi, abbia effetto retroattivo. Sul punto, giova richiamare una recente pronuncia della Corte di Appello di Ancona (Corte App.Ancona Sent.n.140/2022), secondo cui: “Non v'è dubbio che le variazioni lavorative e patrimoniali, come sopra descritte, rientrino tra quelle che il decreto legge 4/2019, convertito nella legge 26/2019, richiede che siano comunicate a pena di rigetto della domanda. Nello specifico, stabilisce l'art. 7, comma 4 del citato decreto legge, confermato anche dalla relativa legge di conversione n.26/2019 che:
“Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Prosegue la Corte, affermando che la stretta preclusione posta da tale articolo, relativa all'immediata revoca del beneficio in ipotesi di omessa comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, non lascerebbe spazio ad alcun'altra valutazione di merito. In altri termini, se l'istante non comunica all'Amministrazione le variazioni reddituali intervenute dopo la presentazione della domanda, il beneficio richiesto non può essere erogato e, ove erogato, deve essere revocato. Per quanto sopra, il ricorso va respinto, con assorbimento di ogni ulteriore questione controversa. Considerata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (come da delibera n.129/2023 in atti) dichiara non dovuto il rimborso all' delle spese di CP_1 lite e pone a carico dell'Erario le spese del suo difensore, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO – GIUDICE DEL LAVORO, così provvede:
3 rigetta il ricorso proposto da contro l' . Parte_1 CP_1
Dichiara non dovuto ex art. 152 disp.att. c.p.c. il rimborso all delle spese di lite. CP_1
Pone a carico dell'Erario le spese del difensore della parte ricorrente liquidate come da separato decreto (previa dimidiazione ex art.130 D.P.R.115/2002) in complessivi € 1.500,00, oltre 15% rimborso spese forfetario, CPA e IVA come per legge. Così deciso in Ascoli Piceno in data 06/03/2024 IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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