Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta:
dr. Gianna Maria Zannella Presidente dr. Benedetta Thellung de Courtelary consigliere dr. Marina Tucci consigliere
Sentite le parti sull'istanza ex art. 398 ultimo comma c.p.c. proposta dall'attore in revocazione LO;
Pt_1
* * *
rilevato che non sussiste il presupposto della “non manifesta infondatezza” della domanda di revocazione ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione del termine per proporre il ricorso in cassazione, atteso che:
-la motivazione della sentenza della Corte d'appello nella parte in contestazione non è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa,
o sulla supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita;
- invero la Corte d'appello, nel valutare la censura sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della calunnia, esclusa dal Tribunale, secondo la prospettazione dello stesso attore in revocazione, avrebbe omesso di considerare un documento già prodotto in primo grado, consistente nella delibera in data 14 ottobre
2013 del Consiglio di Dipartimento -ossia lo stesso organo che secondo il denunciante sarebbe stato scavalcato con la successiva nota del 14 gennaio 2014 del con Pt_1 la quale lo stesso Consiglio proponeva quesito all'amministrazione Universitaria circa l'effettiva presa di servizio da parte della dr.ssa non potendosi valutare la Per_1 domanda di trasferimento se non ad avvenuta presa di servizio da parte della stessa;
-secondo l'attore in revocazione, ove la Corte d'appello avesse tenuto conto della suddetta delibera del Consiglio di Dipartimento, non avrebbe attribuito alla successiva nota del del 14 gennaio 2014, peraltro neppure ridepositata nel giudizio di Pt_1 appello dall'appellato, un significato equivoco, ossia denotante la volontà del Pt_1 di scavalcare il di Dipartimento, tale da escludere l'elemento del dolo del CP_1 reato di calunnia in capo al denunciante, dal momento che, con la predetta nota, il
, al contrario, ribadiva quanto già ritenuto dal Consiglio di Dipartimento con la Pt_1 delibera in data 14 ottobre 2013,
d'appello di un documento prodotto agli atti di causa e la conseguente erronea interpretazione della nota del 14 gennaio 2014 ai fini della valutazione del dedotto elemento soggettivo del reato di calunnia, non rientra nell'abito di applicazione dell'errore revocatorio, che presuppone l'affermazione ovvero la negazione di un fatto incontrovertibilmente escluso o, al contrario, positivamente stabilito, ma configura, invece, -sempre secondo la prospettazione dell'attore- l'incompleta e, di conseguenza, erronea, valutazione delle prove documentali sulla base delle quali il giudice d'appello doveva desumere la sussistenza o meno dell'intento calunnioso del Persona_2
- neppure rileva, quale errore revocatorio, la circostanza che la Corte d'appello abbia deciso sull'impugnazione senza che la parte appellata avesse ridepositato il proprio fascicolo di parte di primo grado, contenente i documenti menzionati;
rilevato, pertanto, che l'istanza va respinta;
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta l'istanza.
Roma, 24 marzo 2025 Il Presidente