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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2976/2024 VG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa AR Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 2/12/2024, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avvocati Maria Grazia Scarcia e Alessandro Carlo Turrà
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avvocato Valentina Quattrone
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SS GO (VA), in data 26.7.1997
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SS GO - anno 1997, atto n. 58, parte II, serie A)
separati consensualmente con verbale in data 28.4.2022, omologato con decreto del 28.4.2022 con i seguenti FIGLI maggiorenni NON economicamente indipendenti:
• , nata il 15.32003 Persona_1
• , nata il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 2.12.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
A. Dichiarare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori , nato a [...], Parte_1 il 29.6.1968 - residente in [...], C.F. , e C.F._3 Controparte_1 nata a [...], il [...] residente in [...] - C.F.
coniugi sposati con rito concordatario il 26 luglio 1997 in SS GO (VA), il C.F._2 cui atto è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune - anno 1997, atto n. 58, parte II,
Serie A, ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione della sentenza per gli incombenti di rito.
B. Omologare le seguenti condizioni:
1) Le figlie AR che frequenta il 4 anno di liceo presso l'Istituto Cavallotti di SS GO (VA)
e , studentessa universitaria della facoltà di medicina presso l'università Humanitas University avranno Per_1 la residenza prevalente presso la casa familiare di proprietà del Dott. , sita in Mozzate, Via ai Parte_1
Ronchi n. 334;
2) I ricorrenti concordano che la IG.ra si obblighi a concorrere al mantenimento a favore della FI CP_1
AR, che vive con il padre, con un contributo mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da versarsi sul conto corrente del padre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario. Ciò sino a quando AR non sarà indipendente economicamente ed autosufficiente. Detto importo sarà assoggettato a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
3) le parti concordano che, per quanto riguarda la FI , studentessa universitaria, non autonoma Per_1 economicamente e non autosufficiente, entrambi i genitori si impegnano, in misura paritaria, al mantenimento della FI a versare ciascuno l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00) in via anticipata entro il giorno Per_1
5 di ogni mese sul conto corrente intestato a avente il seguente iban: IT Persona_1
24A0306234210000002418441;
4) Inoltre, i coniugi - in considerazione del fatto che la FI attualmente vive presso l'unità Persona_1 immobiliare locata in Zibido San Giacomo (MI) - convengono che la sig.ra contribuirà nella misura CP_1 pari ad € 330,00 (trecentotrenta/00) omnia mensili per tutte le spese relative all'immobile utilizzato da Per_1
(quali a titolo esemplificativo: canone di locazione, oneri condominiali, utenze gas, energia elettrica, tasse e imposte ecc.). Ad oggi il canone di locazione ammonta ad € 600,00 (seicento/00), oltre € 100,00 (cento/00) per spese condominiali;
5) entrambi i genitori, per le spese extra assegno di mantenimento richiamano il protocollo del Tribunale di
Como del 25.4.2018, finché le figlie non saranno indipendenti economicamente ed autosufficienti;
ne cureranno l'istruzione, la salute, l'educazione ed il mantenimento, con la suddivisione dei costi inerenti nella misura del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie di cui sopra attengono alle spese mediche, sia che richiedano o meno il preventivo accordo, le spese scolastiche, sia che richiedano o meno il preventivo accordo, e le spese extrascolastiche, sia che richiedono o meno il preventivo accordo;
tutte dette spese sono da documentare. Si rinvia a detto protocollo per quanto riguarda le modalità ed i termini circa eventuali dissensi, ovvero circa i rimborsi.
6) la ex casa coniugale sita in Mozzate, Via Ronchi n. 334 di proprietà esclusiva del IG. , resta Parte_1 definitivamente assegnata al medesimo, con i beni e gli accessori ivi presenti, e con obbligo in capo allo stesso di provvedere in via esclusiva alle spese ordinarie e/o straordinarie, alle utenze, alle imposte e a quant'altro.
La IG.ra dà atto di aver già ha prelevato tutto quanto di propria spettanza come da accordi di Controparte_1 separazione, di aver riconsegnato le chiavi e di aver trasferito la residenza nella propria attuale abitazione;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nulla verrà corrisposto dall'uno all'altro e viceversa, con eccezione di quanto sopra stabilito a favore delle figlie. Eventuali altri beni immobili di proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi (frutto di donazioni, eredità, ecc.) rimarranno di proprietà e saranno assegnati - in via esclusiva - al singolo intestatario.
8) i coniugi inoltre convengono quanto segue:
a) la IG.ra , nella sua qualità di proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Comune di Controparte_1
Mozzate (CO), Via Giovanni Paolo II n.3 (in catasto Vicolo Asilo n.1) e precisamente l'unità immobiliare, sita a piano terra adibita a studio professionale, così contraddistinta: foglio 12, mapp. 6599, sub.703, cat. A/10, classe U, vani 2,5, rendita catastale € 600,38, variazione destinazione n.3174.1/2010 del 10022010, e box contraddistinto: foglio 12, mapp. 6599, sub.26 cat. C/6, classe U, rendita catastale € 105,72, si impegna – riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio - a trasferire il diritto di nuda proprietà dei citati beni immobili a favore della FI . Persona_1
B) il IG. , nella sua qualità di proprietario esclusivo dell'immobile sito in Comune di Mozzate Parte_1
(CO), Via Gramsci n.8, e precisamente appartamento così contraddistinto: foglio 12, mapp. 6846, sub.14, cat.
A/2, cl.3, r.c. € 503,55 unitamente alla relativa cantina, nonché box così contraddistinto: foglio 12, mapp. 6846, sub.35, cat.C6, r.c. € 133,30 si impegna – riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio - a trasferire il diritto di nuda proprietà dei citati beni immobili a favore della FI . Persona_2
9) Gli accordi relativi ai trasferimenti immobiliari di cui al punto 8 a) e b) sono raggiunti a totale definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali ed i coniugi si obbligano alla formalizzazione degli stessi entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, essendosi determinati a rivolgersi per detti trasferimenti allo studio del Notaio Dr. , con studio in Busto Arsizio (VA). I suddetti Per_3 Per_4 trasferimenti in favore delle figlie AR e sono connessi e funzionali ed indispensabili alla Persona_1 risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, che chiedono quindi l'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 della legge n.74/1987 dei futuri atti di trasferimento immobiliare.
10) Tutti i costi conseguenti alle pratiche di trascrizioni e trasferimento immobiliare con le eventuali tassazioni verranno sostenute da ciascun coniuge nella misura del 50%.
11) La IG.ra , intestataria della polizza “Postafuturo Multiutile” n. 50009228734 di Controparte_1 [...] dichiara che il relativo valore di riscatto - pari ad € 37.660,56 alla data 17/07/2024 - verrà Controparte_2 trasferito entro e non oltre il 31/03/2025 a favore di entrambe le figlie e in parti uguali Per_1 Persona_2 tra le stesse;
il capitale maturato - pari ad € 5.560,89 alla data del 17/07/2024 - della polizza “Postafuturo da Grande” n. 50009228792 di intestata all IG.ra ma di cui è già Controparte_2 CP_1 Persona_2 beneficiaria, rimarrà invece a disposizione di quest'ultima; infine la IG.ra si impegna a corrispondere CP_1 la somma di € 23.674,69 - a raggiungimento della somma complessiva di € 66.896,14 e salvo conguaglio all'esito delle operazioni di cui sopra - in favore delle figlie pro quota per la rispettiva differenza, entro e non oltre la data del 31/12/2025, a mezzo bonifico bancario o assegno. Per_ 12) Qualora non vi avesse già provveduto, il IG. si obbliga a ritirare la querela sporta, per i fatti del
28/07/2023, nei confronti della IG.ra - che contesta e respinge in ogni caso ogni addebito - entro e CP_1 non oltre 8 giorni dalla data del deposito telematico del presente ricorso, ponendo in essere tutto quanto necessario per evitare che la IG.ra subisca conseguenze negative da eventuali ritardi della remissione CP_1 della querela e per le quali si impegna comunque a tenerla indenne.
C) Compensare integralmente le spese di lite, dando atto che i difensori, sottoscrivendo il presente ricorso, rinunziano al beneficio della solidarietà professionale.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
Per Questi Motivi
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
n data 26.7.1997, in SS GO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di SS GO - anno 1997, atto n. 58, parte II, serie A);
2) Omologa le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) Dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SS GO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 11.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa AR Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa AR Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 2/12/2024, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avvocati Maria Grazia Scarcia e Alessandro Carlo Turrà
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avvocato Valentina Quattrone
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SS GO (VA), in data 26.7.1997
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SS GO - anno 1997, atto n. 58, parte II, serie A)
separati consensualmente con verbale in data 28.4.2022, omologato con decreto del 28.4.2022 con i seguenti FIGLI maggiorenni NON economicamente indipendenti:
• , nata il 15.32003 Persona_1
• , nata il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 2.12.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
A. Dichiarare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori , nato a [...], Parte_1 il 29.6.1968 - residente in [...], C.F. , e C.F._3 Controparte_1 nata a [...], il [...] residente in [...] - C.F.
coniugi sposati con rito concordatario il 26 luglio 1997 in SS GO (VA), il C.F._2 cui atto è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune - anno 1997, atto n. 58, parte II,
Serie A, ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione della sentenza per gli incombenti di rito.
B. Omologare le seguenti condizioni:
1) Le figlie AR che frequenta il 4 anno di liceo presso l'Istituto Cavallotti di SS GO (VA)
e , studentessa universitaria della facoltà di medicina presso l'università Humanitas University avranno Per_1 la residenza prevalente presso la casa familiare di proprietà del Dott. , sita in Mozzate, Via ai Parte_1
Ronchi n. 334;
2) I ricorrenti concordano che la IG.ra si obblighi a concorrere al mantenimento a favore della FI CP_1
AR, che vive con il padre, con un contributo mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da versarsi sul conto corrente del padre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario. Ciò sino a quando AR non sarà indipendente economicamente ed autosufficiente. Detto importo sarà assoggettato a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
3) le parti concordano che, per quanto riguarda la FI , studentessa universitaria, non autonoma Per_1 economicamente e non autosufficiente, entrambi i genitori si impegnano, in misura paritaria, al mantenimento della FI a versare ciascuno l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00) in via anticipata entro il giorno Per_1
5 di ogni mese sul conto corrente intestato a avente il seguente iban: IT Persona_1
24A0306234210000002418441;
4) Inoltre, i coniugi - in considerazione del fatto che la FI attualmente vive presso l'unità Persona_1 immobiliare locata in Zibido San Giacomo (MI) - convengono che la sig.ra contribuirà nella misura CP_1 pari ad € 330,00 (trecentotrenta/00) omnia mensili per tutte le spese relative all'immobile utilizzato da Per_1
(quali a titolo esemplificativo: canone di locazione, oneri condominiali, utenze gas, energia elettrica, tasse e imposte ecc.). Ad oggi il canone di locazione ammonta ad € 600,00 (seicento/00), oltre € 100,00 (cento/00) per spese condominiali;
5) entrambi i genitori, per le spese extra assegno di mantenimento richiamano il protocollo del Tribunale di
Como del 25.4.2018, finché le figlie non saranno indipendenti economicamente ed autosufficienti;
ne cureranno l'istruzione, la salute, l'educazione ed il mantenimento, con la suddivisione dei costi inerenti nella misura del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie di cui sopra attengono alle spese mediche, sia che richiedano o meno il preventivo accordo, le spese scolastiche, sia che richiedano o meno il preventivo accordo, e le spese extrascolastiche, sia che richiedono o meno il preventivo accordo;
tutte dette spese sono da documentare. Si rinvia a detto protocollo per quanto riguarda le modalità ed i termini circa eventuali dissensi, ovvero circa i rimborsi.
6) la ex casa coniugale sita in Mozzate, Via Ronchi n. 334 di proprietà esclusiva del IG. , resta Parte_1 definitivamente assegnata al medesimo, con i beni e gli accessori ivi presenti, e con obbligo in capo allo stesso di provvedere in via esclusiva alle spese ordinarie e/o straordinarie, alle utenze, alle imposte e a quant'altro.
La IG.ra dà atto di aver già ha prelevato tutto quanto di propria spettanza come da accordi di Controparte_1 separazione, di aver riconsegnato le chiavi e di aver trasferito la residenza nella propria attuale abitazione;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nulla verrà corrisposto dall'uno all'altro e viceversa, con eccezione di quanto sopra stabilito a favore delle figlie. Eventuali altri beni immobili di proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi (frutto di donazioni, eredità, ecc.) rimarranno di proprietà e saranno assegnati - in via esclusiva - al singolo intestatario.
8) i coniugi inoltre convengono quanto segue:
a) la IG.ra , nella sua qualità di proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Comune di Controparte_1
Mozzate (CO), Via Giovanni Paolo II n.3 (in catasto Vicolo Asilo n.1) e precisamente l'unità immobiliare, sita a piano terra adibita a studio professionale, così contraddistinta: foglio 12, mapp. 6599, sub.703, cat. A/10, classe U, vani 2,5, rendita catastale € 600,38, variazione destinazione n.3174.1/2010 del 10022010, e box contraddistinto: foglio 12, mapp. 6599, sub.26 cat. C/6, classe U, rendita catastale € 105,72, si impegna – riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio - a trasferire il diritto di nuda proprietà dei citati beni immobili a favore della FI . Persona_1
B) il IG. , nella sua qualità di proprietario esclusivo dell'immobile sito in Comune di Mozzate Parte_1
(CO), Via Gramsci n.8, e precisamente appartamento così contraddistinto: foglio 12, mapp. 6846, sub.14, cat.
A/2, cl.3, r.c. € 503,55 unitamente alla relativa cantina, nonché box così contraddistinto: foglio 12, mapp. 6846, sub.35, cat.C6, r.c. € 133,30 si impegna – riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio - a trasferire il diritto di nuda proprietà dei citati beni immobili a favore della FI . Persona_2
9) Gli accordi relativi ai trasferimenti immobiliari di cui al punto 8 a) e b) sono raggiunti a totale definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali ed i coniugi si obbligano alla formalizzazione degli stessi entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, essendosi determinati a rivolgersi per detti trasferimenti allo studio del Notaio Dr. , con studio in Busto Arsizio (VA). I suddetti Per_3 Per_4 trasferimenti in favore delle figlie AR e sono connessi e funzionali ed indispensabili alla Persona_1 risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, che chiedono quindi l'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 della legge n.74/1987 dei futuri atti di trasferimento immobiliare.
10) Tutti i costi conseguenti alle pratiche di trascrizioni e trasferimento immobiliare con le eventuali tassazioni verranno sostenute da ciascun coniuge nella misura del 50%.
11) La IG.ra , intestataria della polizza “Postafuturo Multiutile” n. 50009228734 di Controparte_1 [...] dichiara che il relativo valore di riscatto - pari ad € 37.660,56 alla data 17/07/2024 - verrà Controparte_2 trasferito entro e non oltre il 31/03/2025 a favore di entrambe le figlie e in parti uguali Per_1 Persona_2 tra le stesse;
il capitale maturato - pari ad € 5.560,89 alla data del 17/07/2024 - della polizza “Postafuturo da Grande” n. 50009228792 di intestata all IG.ra ma di cui è già Controparte_2 CP_1 Persona_2 beneficiaria, rimarrà invece a disposizione di quest'ultima; infine la IG.ra si impegna a corrispondere CP_1 la somma di € 23.674,69 - a raggiungimento della somma complessiva di € 66.896,14 e salvo conguaglio all'esito delle operazioni di cui sopra - in favore delle figlie pro quota per la rispettiva differenza, entro e non oltre la data del 31/12/2025, a mezzo bonifico bancario o assegno. Per_ 12) Qualora non vi avesse già provveduto, il IG. si obbliga a ritirare la querela sporta, per i fatti del
28/07/2023, nei confronti della IG.ra - che contesta e respinge in ogni caso ogni addebito - entro e CP_1 non oltre 8 giorni dalla data del deposito telematico del presente ricorso, ponendo in essere tutto quanto necessario per evitare che la IG.ra subisca conseguenze negative da eventuali ritardi della remissione CP_1 della querela e per le quali si impegna comunque a tenerla indenne.
C) Compensare integralmente le spese di lite, dando atto che i difensori, sottoscrivendo il presente ricorso, rinunziano al beneficio della solidarietà professionale.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
Per Questi Motivi
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
n data 26.7.1997, in SS GO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di SS GO - anno 1997, atto n. 58, parte II, serie A);
2) Omologa le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) Dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SS GO, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 11.4.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa AR Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao