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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12589/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela ELMO e C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via Massarenti, n. 478 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale di udienza del 3 dicembre 2024. Il PM ha concluso “Visto, nulla si oppone”
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. depositato congiuntamente il 22 ottobre 2024, CP_1
hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della
[...] Parte_1 responsabilità genitoriale. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione sono nati il 14 febbraio 2019, e , il 6 novembre 2021, Per_1 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori. A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento dei figli. pagina 1 di 4 All'udienza del 3 dicembre 2024 sono comparsi entrambi i ricorrenti, i quali hanno concluso congiuntamente modificando parzialmente le originarie conclusioni.
***
Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida e a entrambi i genitori, i quai prenderanno di comune Per_1 Per_2 accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca i minori presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a weekend alternati da venerdì all'uscita da scuola alla domenica prima di cena;
- due pomeriggi alla settimana (da individuarsi, salvi diversi accordi, nel martedì e nel giovedì) dall'uscita da scuola alla sera dopo cena;
- nelle festività natalizie ad anni alterni la settimana di Natale o quella di Capodanno;
- durante le vacanze pasquali tre giorni alternando di anno in anno la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- dal 1° luglio al 31 agosto i figli, compatibilmente con le loro richieste ed esigenze, trascorreranno una o due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, i quali dovranno accordarsi entro il mese di aprile di ogni anno;
4) dal momento in cui lascerà la casa coniugale pone a carico del signor Pt_1
l'obbligo di versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese. a titolo di CP_1 contributo al mantenimento ordinario dei minori, la somma di 200,00 euro (100,00 euro per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) prende atto che le parti hanno concordato che le spese per l'abbigliamento dei figli e per la mensa scolastica saranno suddivise in ragione del 50% ciascuno;
6) dal momento in cui lascerà la casa coniugale dispone che le spese straordinarie per i minori siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e debbano disciplinarsi e individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna e in particolare:
pagina 2 di 4 spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) nulla sulle spese pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 3 dicembre 2024.
La Giudice Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela ELMO e C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via Massarenti, n. 478 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale di udienza del 3 dicembre 2024. Il PM ha concluso “Visto, nulla si oppone”
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. depositato congiuntamente il 22 ottobre 2024, CP_1
hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della
[...] Parte_1 responsabilità genitoriale. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione sono nati il 14 febbraio 2019, e , il 6 novembre 2021, Per_1 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori. A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento dei figli. pagina 1 di 4 All'udienza del 3 dicembre 2024 sono comparsi entrambi i ricorrenti, i quali hanno concluso congiuntamente modificando parzialmente le originarie conclusioni.
***
Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida e a entrambi i genitori, i quai prenderanno di comune Per_1 Per_2 accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca i minori presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a weekend alternati da venerdì all'uscita da scuola alla domenica prima di cena;
- due pomeriggi alla settimana (da individuarsi, salvi diversi accordi, nel martedì e nel giovedì) dall'uscita da scuola alla sera dopo cena;
- nelle festività natalizie ad anni alterni la settimana di Natale o quella di Capodanno;
- durante le vacanze pasquali tre giorni alternando di anno in anno la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- dal 1° luglio al 31 agosto i figli, compatibilmente con le loro richieste ed esigenze, trascorreranno una o due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, i quali dovranno accordarsi entro il mese di aprile di ogni anno;
4) dal momento in cui lascerà la casa coniugale pone a carico del signor Pt_1
l'obbligo di versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese. a titolo di CP_1 contributo al mantenimento ordinario dei minori, la somma di 200,00 euro (100,00 euro per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) prende atto che le parti hanno concordato che le spese per l'abbigliamento dei figli e per la mensa scolastica saranno suddivise in ragione del 50% ciascuno;
6) dal momento in cui lascerà la casa coniugale dispone che le spese straordinarie per i minori siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e debbano disciplinarsi e individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna e in particolare:
pagina 2 di 4 spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) nulla sulle spese pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 3 dicembre 2024.
La Giudice Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Stefano Giusberti
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