Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 07/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00027/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01410/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cincotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
Regione Siciliana, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di AT, domiciliataria ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS- del Comune di Lipari - comunicata a mezzo raccomandata a.r. datata -OMISSIS- – III Settore: Tecnico Urbanistico – Sviluppo e tutela territoriale V servizio, avente ad oggetto: “rigetto istanza di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/03 inoltrata con prot. n. -OMISSIS- dalla-OMISSIS- (pratica n. -OMISSIS-)”;
- della nota prot. n. -OMISSIS- a firma del Sig. Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina e del Dirigente Responsabile U.O. 2 – Sezione Beni Paesaggistici, Architettonici, storico Artistici e Demoetnoantropologici, avente ad oggetto “Comune di Lipari (ME) – SANATORIA L. 326/03 – Parere di competenza per opere in sanatoria, art. 32 l. 326/03 ed art, 23 L.R. 37/85 – dichiarazione di Grave danno, in area di interesse paesaggistico, per le opere edilizie realizzate abusivamente, site in località “-OMISSIS-RIGETTO.-OMISSIS-”;
- della circolare n. 2 Dip. Dei Beni Culturali – Servizio Tutela, prot. 62212 del 30/12/2022 a firma del Dirigente Generale, avente ad oggetto “Regione Sicilia – L.R. 29/07/2021 n. 19, recante “modifiche alla legge regionale 10 Agosto 2016 n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo – sentenza n. 252/2022 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale”;
- nonché dell'implicito rigetto del ricorso gerarchico avverso i provvedimenti di cui ai punti 2 e 3, proposto in data-OMISSIS- innanzi all'Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana, rimasto senza esito nei termini di legge;
nonché di ogni atto presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, del Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Lipari ha rigettato l’istanza di condono edilizio ex Legge n. 326/2003, da questi presentata con nota prot. n. -OMISSIS-, nonchè il parere negativo di competenza della Soprintendenza di Messina prot. n. -OMISSIS-, la circolare n. 2 del 30/12/2022 ed il silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico, proposto in data -OMISSIS-, innanzi all'Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana avverso i suddetti provvedimenti.
Espone, in punto di fatto, il ricorrente quanto segue: a) di essere proprietario di un immobile adibito a civile abitazione di complessivi mq. 38,00, sito in “-OMISSIS-, nell’Isola di Lipari, identificato catastalmente dalle part.lle n. -OMISSIS-(fabbricato con corte annessa) e -OMISSIS- (terreno pertinenziale ex part.lla n. -OMISSIS-) del foglio mappa n. -OMISSIS-, Sezione e Comune di Lipari, realizzato in assenza dei prescritti titoli autorizzativi; b) di avere inoltrato con nota prot. n. -OMISSIS- istanza di sanatoria ex art. 32 L. 326/2003; b) il manufatto ricade in zona E1 del P.R.G del Comune di Lipari ed in zona TO1 del P.T.P., è esterno alle zone A e B del Piano delle Riserve e Preriserve, ricade internamente alle zone “Zps” e “Sic” ed infine è esterno alle zone di Pericolosità e di Rischio di cui al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I); c) in data -OMISSIS-, ha inoltrato alla Soprintendenza di Messina un’apposita istanza per l’acquisizione del parere di competenza; d) con nota prot. n. -OMISSIS-, la Soprintendenza di Messina ha rigettato la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria “in ottemperanza alla circolare n. 2/2022 del Dip. dei Beni Culturali – Servizio Tutela, prot. n.-OMISSIS-” ed ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi; e) avverso il suddetto provvedimento ed avverso la presupposta circolare, il signor NA ha proposto ricorso gerarchico con atto notificato in data-OMISSIS-; f) nelle more, in data -OMISSIS-, con nota prot. n. -OMISSIS-, il Comune di Lipari, in virtù dell’intervenuto diniego del parere paesaggistico, ha rigettato l’istanza di sanatoria inoltrata con nota prot. 12488 del 30/04/2004.
Il ricorso è affidato alle seguenti doglianze:
I. Omessa comunicazione del preavviso di diniego – violazione dell’art. 10 bis l. 241/90.
II. Difetto di istruttoria e di motivazione –Inesistenza del grave danno con riferimento alle caratteristiche delle opere.
III. Omessa o insufficiente motivazione, difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta del diniego di sanatoria e della presupposta circolare n. 2/2022 Dip. Beni culturali – erronea interpretazione ed erronea applicazione dell’art. 32 l. 326/2003 – erronea interpretazione dell’efficacia della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022.
IV. Erronea applicazione dell’art. 32 l. n. 326/03 con riferimento all’antecedenza delle opere rispetto al vincolo.
V. Formazione del silenzio assenso.
VI. Illegittimità della circolare n. 2 del 30/12/2022 – violazione del principio di uguaglianza, dell’affidamento e del principio di buon andamento dell’azione della P.A..
VII. Mancato accertamento del danno paesaggistico - Illegittimità dell’ordine di demolizione.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale ed ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, mentre il Comune di Lipari, pur ritualmente evocato, non si è costituito.
3. Alla pubblica udienza in data odierna, la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è parzialmente fondato.
4.1. Privo di fondamento è il primo motivo di ricorso secondo cui sarebbero state violate le norme sul procedimento atte a garantire la partecipazione del privato al procedimento.
Osserva il Collegio che il carattere vincolato del provvedimento in questione rende superflua la previa comunicazione di avvio del procedimento e/o il preavviso di rigetto.
È d’altronde contraria ai principi di economicità, speditezza ed efficienza proclamati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la valorizzazione di irregolarità meramente formali allorché emerga che comunque il contenuto dispositivo della determinazione impugnata non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, giusta quanto previsto dall'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 6 marzo 2020, n. 1643; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 19 giugno 2023, n. 2038; T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 24 novembre 2022, n. 3-OMISSIS-).
Peraltro, nel caso in esame, anche dopo il dispiegarsi dell'attività difensiva in sede processuale, non sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l'Amministrazione resistente a non adottare il provvedimento avversato (cfr. T.A.R. Sicilia, AT, sez. II, n. 3304 del 2023).
4.2. Infondate sono anche la seconda, terza, quarta e sesta doglianza che per ragioni di connessione logica possono essere esaminate congiuntamente.
Innanzitutto, osserva il Collegio che, per giurisprudenza consolidata, non rileva che gli atti avversati non presentino una specifica motivazione, risultando sufficiente l'individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., T.A.R. Sicilia, AT, II, n. 1621/2024; T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. -OMISSIS-/2020; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020; T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 723/2019). In ogni caso, nella fattispecie esaminata, gli atti impugnati risultano adeguatamente motivati attraverso il richiamo per relationem , ex art. 3, terzo comma, della L. 241/1990, alla “Circolare nr. 02 Dip. Dei Beni Culturali – Servizio Tutela, prot.-OMISSIS-”, la quale precisa chiaramente l’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. Richiamando il parere reso dalla Soprintendenza di Messina sulla base di tale Circolare, anche il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di condono edilizio adottato dal Comune di Messina risponde ai requisiti richiesti in materia di sufficienza della motivazione del provvedimento amministrativo.
Con la suddetta Circolare è stato precisato quanto segue: a) la Corte Costituzionale, con sentenza n. 252/2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e in via consequenziale degli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge; b) ne consegue, con riferimento al cosiddetto terzo condono, l’inammissibilità delle domande di sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa; c) la decisione della Corte Costituzionale è conforme, peraltro, all’orientamento già espresso sul punto dalla Corte di Cassazione; d) pertanto, nelle aree sottoposte a vincolo sono sanabili, ai sensi del cosiddetto terzo condono, solo gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
Tali affermazioni sono conformi alle conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza amministrativa sul punto (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 836/2023 e n. 288/2023; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, n. 3832/2023, n. 3586/2023 e n. 3541/2023; T.A.R. Sicilia, AT, II, n. 3692/2023, n. 3694/2023 e n. 3695/2023; n. 3304/2023; n. 3222/2023; n. 3182/2023), ove è stato precisato che: a) per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8-OMISSIS-1), ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 (c.d. terzo condono), sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano “congiuntamente” determinate condizioni: - che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta); - che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; - che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); - che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Più nello specifico, l’art. 32, comma 26, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, recita come segue:
“ Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio .”
Nell’allegato 1 sono contemplate le tipologie di opere suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'articolo 32:
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
L’art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, per quanto di interesse in considerazione degli specifici profili della presente controversia, prevede che:
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
(…)
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”.
Come si evince da quanto esposto, l'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, confermando le previsioni di cui agli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, esclude quindi dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (sul punto, cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 17 settembre 2015, n. 599).
L’art. 24 della legge regionale n. 15/2003 ha, peraltro, disposto quanto segue:
“ Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alle quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ”.
A sua volta, l’art. 1 della L.R. 19/2021 ha introdotto l’art. 25-bis alla L.R. n. 16/2016, il cui primo comma stabiliva che “ L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente ”.
Con sentenza n. 252/2022 la Corte Costituzionale ha, tuttavia, dichiarato “costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della L.R. Sicilia 29 luglio 2021, n. 19, secondo cui, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della L.R. Sicilia n. 15/2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003, è ammissibile la sanatoria delle opere abusive "realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta", ritenendo la disciplina regionale lesiva della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento (art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003).
Con la menzionata sentenza n. 252 del 2022 la Corte Costituzionale - nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del citato art. 1, primo comma, della L.R. n. 19/2021, nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, secondo comma, e 2 della medesima legge - ha chiarito che: a) l’art. 24 della L.R. n. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, nella sua integralità; b) di conseguenza, il rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali il titolo può e deve essere rilasciato, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, il quale attribuisce “carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta”; c) in tal senso si era ripetutamente espressa, tra l'altro, la Corte di Cassazione Penale, chiarendo che la L.R. n. 37/1985, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non poteva prevalere sulla normativa statale sopravvenuta, la quale disciplina in ogni suo aspetto il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla L.R. n. 15/2004, non apparendo condivisibile il diverso avviso espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con parere n. 291/2010, reso nell’Adunanza del 31 gennaio 2012, secondo cui in ambito regionale continuerebbe a trovare applicazione la disciplina attuativa del primo condono edilizio, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta; d) deve, dunque, escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “tra le possibili varianti di senso del testo originario” dell’art. 24 della L.R. n. 15/2004; e) assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
Alla luce del superiore quadro normativo e giurisprudenziale, nelle aree sottoposte a vincolo relativo, sono, quindi, sanabili, anche in ambito regionale, i soli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici), caratteristiche queste certamente non ricorrenti nel caso in esame.
In particolare, non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici.
Da qui, l’infondatezza della tesi di parte ricorrente ove sostiene che l’intervento in questione possa essere sanato, venendo in rilievo proprio un aumento di volumetria e, in quanto tale, non certo riconducibile nelle casistiche di opere minori previste dalla normativa in materia di terzo condono edilizio.
Per ciò che attiene al profilo paesaggistico, rileva, in particolare, la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza: sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2015, n. 3289 (coerentemente alla natura degli interessi perseguiti e della norma stessa, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisca a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume); Consiglio di Stato, II, 2-OMISSIS-, n. 4123 (non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno); Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2022, n. 9950 (in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi; hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza); Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213 (nell'ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie).
Considerazioni in parte analoghe valgono in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza condivisibilmente affermato che in ambito paesaggistico la “superficie utile” va “intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia" (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358, nonché Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213, già citata).
Non vi è, quindi, ragione di disattendere la granitica giurisprudenza (sul punto, cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; e Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8-OMISSIS-1; Consiglio di Stato, VI, 9 giugno 2023, n. 5663), a cui questo Tribunale aderisce (cfr. T.A.R. Sicilia, AT, sez. III, 10.04.2024, n. 1358; sez. II, 3.05.2024, n. 1621 e n. 1627) secondo cui, come è stato già evidenziato, sono insanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano congiuntamente le condizioni che già sono state indicate: a) opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo assoluto o relativo; b) opere che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) opere che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai n. 4, n. 5, e n. 6 dell’allegato 1 al decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 236/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha sul punto espressamente statuito che: “ a) Sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252), deve infatti ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012) evocato dall’appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 836/2023 in data 27 novembre 2023); b) …anche per la natura vincolata degli atti [si] ritiene di poter prescindere dall’esame delle ulteriori censure… anche con riferimento alla sopraggiunta sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 23 novembre-19 dicembre 2022, inerente la piena applicabilità in Sicilia della normativa inerente il cosiddetto terzo condono ” (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 288/2023).
Da quanto sopra deriva, inoltre, che non sussistono i presupposti di condonabilità dell’opera per cui è causa in quanto, come si ricava dagli atti del procedimento, l’opera abusiva in questione, consistente nella realizzazione un immobile adibito a civile abitazione di complessivi mq. 38,00, insiste su area sottoposta a vincolo paesaggistico, risultando indifferente la natura assoluta o relativa dello stesso.
4.3. Destituita di fondamento è la doglianza sollevata con il sesto motivo, dovendosi ribadire la non applicabilità alla fattispecie esaminata di alcuna ipotesi di silenzio-assenso.
In particolare. deve escludersi che sull’istanza di condono si sia formato il silenzio-assenso per effetto dell’art. 46 della l.r. n. 17/2004 in quanto, in primo luogo, la paventata ultravigenza della disposizione richiamata a seguito dell’emanazione della l.r. n. 5/2011 da parte della Regione Siciliana, adottata al fine di recepire l’art. 20 della l.n. 241/90, così come modificato nel 2005 dal legislatore nazionale, è stata smentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 155/2021, che ha rilevato il contenuto incompatibile della prima norma regionale rispetto a quella sopravvenuta, con conseguente sua abrogazione implicita a decorrere dal 26 aprile 2011, ossia dall’entrata in vigore della richiamata l.r. n. 5/2011.
Ad ogni modo, pur volendo in astratto ritenere applicabile tale dettato normativo al caso di specie, ciò non consentirebbe, comunque, di giungere a diverse conclusioni, così come rilevato da questa Sezione in casi analoghi (cfr. T.A.R. AT, Sezione Terza, sent. n. 1530/2024).
Con tale sentenza, invero, questa Sezione ha deciso di doversi esprimere in termini negativi sulla ipotizzata possibilità di avvenuta formazione del silenzio-assenso, per ragioni che possono essere estese al caso di specie e che si riportano di seguito.
La disposizione regionale di cui trattasi (l.r. n. 17/2004), entrata in vigore successivamente alla legge con cui la Sicilia ha recepito la legislazione nazionale sul terzo condono edilizio (l.r. n. 14/2004), dal punto di vista letterale fa espresso riferimento alle autorizzazioni “ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico”, e non a titoli abilitativi in sanatoria per interventi già eseguiti, venendo in rilievo un primo ostacolo alla sua applicabilità nell’ambito dei procedimenti di condono, quale quello oggetto dell’odierno giudizio.
Peraltro, anche dal punto di vista sistematico, non può non essere rilevato, così come confermato dalla richiamata sentenza n. 252/2022 della Corte Costituzionale, come la (precedente) legge nazionale sul terzo condono edilizio sia da considerarsi alla stregua di “grande riforma economico-sociale”, in grado di inibire qualsiasi intervento normativo difforme al livello regionale, così come previsto dal medesimo Statuto speciale della Regione Sicilia.
Del resto, le normative sui condoni sono da sempre interpretate dalla giurisprudenza a guisa di disposizioni legislative di carattere eccezionale, ossia di stretta interpretazione e, dunque, impermeabili da parte di norme primarie ordinarie (lex generalis) successive, come nel caso dell’art. 46 della l.r. n. 17/2004.
A prescindere dalle argomentazioni testé esposte, poi, vi è anche un ulteriore e dirimente aspetto che determina l’assoluta infondatezza della censura prospettata, che affonda le sue radici nel quadro normativo e giurisprudenziale in precedenza riportato e che, avuto riguardo al terzo condono, porta a ritenere come sia indubbio che l’art. 32, co. 27, lett. d) della l. n. 326/2003 escluda dalla sanatoria opere abusive “… realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”, a meno che non si tratti di c.d. “interventi minori”. Il prefato limite normativo alla sanatoria di opere in zone vincolate opera a monte rispetto alle valutazioni di ordine paesaggistico rimesse a valle alle Soprintendenze, con ciò significando che in presenza di un vincolo relativo e di un intervento edilizio tipologicamente non conforme al parametro normativo, consistente nel caso di specie in un aumento di volumetria, l’operatività del meccanismo del silenzio assenso non è neppure astrattamente configurabile, difettando l’istanza di condono dei presupposti di legge per la sua favorevole delibazione (cfr. in termini T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 3541/2023).
4.4. E’ invece fondato il settimo motivo di ricorso nella parte in cui si deduce l’illegittimità dell’ordine di demolizione e ripristino contenuto nel parere della Soprintendenza di Messina.
Occorre premettere che, come affermato da condivisibile giurisprudenza, nei procedimenti di sanatoria il parere delle amministrazioni preposte alla tutela dal vincolo non costituisce un provvedimento autonomo rispetto al titolo edilizio - così come previsto per l’art. 146, del d.lgs. n. 42/2004 - ma integra la fase endoprocedimentale di gestione del vincolo paesaggistico costituente un mero segmento (seppure obbligatorio con effetti vincolanti) del procedimento, la cui definizione è riservata esclusivamente all’autorità comunale (ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2369).
In particolare, è stato di recente affermato anche da questo Tribunale ( cfr. TAR AT, I sezione, n.1901/2024) che “ La valenza obbligatoria e vincolante di tale parere emerge dal tenore delle pertinenti disposizioni di legge che, utilizzando il verbo “subordinare”, enuncia l’inscindibile correlazione tra il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo e il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso (art. 32, comma 1, della l. n. 47/1985 e art. 23 della l.r. n. 37/1985) ”.
Alla natura di atto endoprocedimentale (seppur vincolante) del parere paesaggistico reso in sede di condono edilizio – a differenza che nel fisiologico procedimento ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 – consegue la facoltà (ma non l’onere) per il privato di impugnarlo stante la sua idoneità a costituire un arresto procedimentale altrimenti non superabile dell’iter del condono che deve, però, necessariamente concludersi con il provvedimento dell’autorità comunale, quale atto “finale”.
Ne deriva « che ogni eventuale procedimento sanzionatorio può essere avviato solo successivamente all’adozione del provvedimento terminale del procedimento di sanatoria edilizia: nell’un caso (accoglimento dell’istanza) non vi è luogo ad alcun provvedimento sanzionatorio in quanto la accordata sanatoria crea “ora per allora” un titolo abilitante che rende l’opera conforme ai parametri edilizi ed urbanistici; nell’opposto caso, invece, l’eventuale provvedimento di diniego della concessione del titolo abilitante in sanatoria determina – ipso facto – l’obbligo […] di attivare il procedimento sanzionatorio finalizzato alla eliminazione dell’abuso .» (C.G.A.R.S., Adunanza delle sezioni riunite, 4 settembre 2012, n. 1540).
Tale sistema volto a garantire nelle more del procedimento l’integrità del manufatto condonabile non è derogabile neppure richiamando i poteri sanzionatori previsti dall’art. 167, commi 1-3, del d.lgs. 42/2004 (Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo 2023, n. 2195).
5. Conclusivamente, il ricorso è parzialmente fondato e, in accoglimento in parte del settimo motivo, il provvedimento impugnato va annullato limitatamente all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, per il resto va respinto.
6. Le spese di lite possono essere compensate, stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone il ripristino dello stato dei luoghi; lo respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ventura | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.