Articolo 61 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 60Articolo 62
Versione
6 maggio 1952
Art. 61.
(Certificato d'iscrizione per l'esercizio di attivita' nei porti)

Le persone che esercitano un'attivita' nell'interno dei porti e in genere nell'ambito del demanio marittimo, se sottoposte all'iscrizione in registri a norma del secondo comma dell'articolo 68 del codice, sono munite di un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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