Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4174/2024, introdotta da
(ROMA, 27/05/1981) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 26/02/1979) entrambi con il patrocinio dell'avv. CARLOTTA
GUGLIELMAN;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2021, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“I minori saranno collocati stabilmente presso l'abitazione materna in Roma alla Via Pietro Benedetti 92, di proprietà e nella piena di disponibilità della signora , con quanto in essa contenuto;
Pt_1
nella settimana in cui avrà garantito il w.e., il signor potrà vedere e tenere con sé i minori un Pt_2 giorno a settimana, solitamente i coniugi hanno indivi nata del martedì, con pernotto, quando si premurerà di prelevarli da scuola per riaccompagnarli ivi il mattino seguente, o presso l'immobile materno, in caso di chiusura/cessazione dell'attività scolastica;
nella settimana in cui non avrà garantito il w.e., il signor potrà vedere e tenere con sé i minori Pt_2
2 giorni a settimana, con pernotto, quando si premurerà i da scuola per riaccompagnarli ivi il mattino seguente, o presso l'immobile materno, in caso di chiusura/cessazione dell'attività scolastica, solitamente i coniugi hanno individuato le giornate del mercoledì e del giovedì; il signor pernotterà con i minori, presso l'immobile ora condotto in affitto e sito in Roma alla Pt_2
Via M e durante la permanenza dei minori presso il genitore di turno, verrà garantita l'assistenza agli impegni scolastici, cosi come sportivi e da ultimo ludici, e si dovrà altresì garantire il massimo rispetto delle fasce orarie dell'attività scolastica, cosi come sportiva, ammettendosi ritardi e prelievi anticipati a/da scuola e a/dallo sport/attività ricreativa/scuola di inglese/catechismo, solo per comprovate ragioni urgenti ed indifferibili che dovranno essere debitamente e preventivamente comunicate all'altro genitore anche via SMS/Whatsapp; i genitori si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione utile nell'interesse dei minori, la signora Pt_1 si impegna altresì a comunicare tempestivamente al padre ogni notizia e/o necessità dei figli (ad esempio le visite di controllo a cui i minori devono sottoporsi periodicamente) permettendo a questo di visitare i minori presso la casa della madre qualora siano ammalati. All'uopo si precisa che in caso di malattia i minori dovranno rimanere sotto le cure materne;
resta inteso il rispetto da parte di entrambi i genitori, nella sopra descritta regolamentazione del regime di visita dei minori, degli orari e delle giornate compatibili con le esigenze e gli impegni scolastici e sportivi dei figli e degli impegni professionali degli stessi;
FESTIVITÀ CIVILI E RELIGIOSE, i minori trascorreranno in via alternata: le festività di Natale il 24 con un genitore, il giorno del 25 e del 26 con l'altro, i giorni del 31 dicembre e il giorno 1° gennaio con l'uno, ed il 6 gennaio, a pranzo con l'uno che si premurerà di riaccompagnarli a casa dell'altro genitore entro le ore 17:00, così da poter permettere ai minori di festeggiare con entrambi i genitori l'epifania, resta inteso che il genitore di turno del pomeriggio accompagnerà i minori il giorno seguente a scuola o presso il domicilio materno, in caso di interruzione del servizio scolastico;
per la festività di Pasqua i minori trascorreranno, alternativamente, la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro; per le feste legate ai principali sacramenti (comunione, cresima), i genitori cercheranno di organizzare, nel supremo interesse dei minori, un'unica festa in cui saranno entrambi presenti con le rispettive famiglie e parenti al fine di rendere l'occasione di festa un momento di gioia ed unione per i minori, qualora non fosse possibile sarà organizzato nella stessa giornata il pranzo con un genitore e la rispettiva famiglia e parenti, e la cena con l'altro e la rispettiva famiglia e parenti, in questo caso il genitore del pranzo accompagnerà/consegnerà i minori al genitore della cena entro le ore 17:00 cosi da permettergli di riorganizzare i festeggiamenti;
i minori trascorreranno con i genitori ogni ulteriore festività civile nonché religiosa secondo il principio dell'alternanza ed in base all'accordo dei genitori, e trascorreranno la festa del loro compleanno con entrambi i genitori, se opportuno, o nel caso di impossibilità alternando il pranzo con un genitore e la cena con l'altro e la festa e compleanno della mamma e del papà con i rispettivi, cosi come si darà preferenza, con possibilità di scambio del giorno, al genitore in caso di cerimonie e/o eventi di famiglia e/o personali, fatto salvo l'istituto del recupero per l'altro genitore;
DURANTE LE VACANZE ESTIVE: nei mesi di giugno, luglio ed agosto, i minori, trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, anche a cicli settimanali, da concordare entro il giorno 30 del mese di maggio di ciascun anno, nel rispetto del piano ferie concesso ad entrambi i genitori;
in occasione dei viaggi, la signora consegnerà al signor i documenti di identità Pt_1 Pt_2 dei minori necessari alla registrazione di questi presso la località feriale scelta e che dovrà essere debitamente e preventivamente comunicata alla madre e viceversa, nonché garantire al padre gli incontri telefonici quotidiani con i minori, stesso impegno verrà assunto dal signor nell'occasione dei Pt_2 propri viaggi con i figli;
in caso di gare o esibizioni dei minori, o in qualsiasi altro evento sportivo, cosi come ludico (i compleanni degli amici) i genitori esprimono il consenso a poter partecipare entrambi, con le proprie famiglie e parenti, ed assistere alle esibizioni anche se il giorno spetta all'altro genitore al fine di far vivere l'esperienza familiare ai bambini che gradiscono avere in queste situazioni la presenza di entrambi i genitori. Entrambi i genitori concordano la massima reperibilità nelle ore di frequentazione dei minori e garantiscono reciprocamente una videochiamata tutte le sere prima che i minori si addormentino. MANTENIMENTO DEI MINORI Il signor corrisponderà, cosi come da impegno già assunto a far data dal 2021, alla signora Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di Euro 450,00 Pt_1
(quattrocentocinquanta/00 euro) per tutta la prole, entro il 15 di ogni mese, da rivalutare ogni anno al 100% dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato dall' I.S.T.A.T. a mezzo bonifico alle coordinate della ricorrente;
Restano a carico di entrambi i genitori con riparto al 50% tra gli stessi, il pagamento delle spese straordinarie, previa esibizione del titolo di spesa, quali quelle mediche non coperte dal S.S.N, e non rimborsate da assicurazioni private dei genitori e cosi come definite nel Protocollo Di Intesa siglato dal Tribunale di Roma del quale i genitori dichiarano di aver preso visione;
L'importo a titolo di assegno unico erogato a beneficio dei minori alla signora pari ad € 700,00 Pt_1 complessivi, verrà ripartito equamente tra i genitori, qualsiasi importo esso sia nel divenire in base alle diverse leggi di bilancio che verranno emesse dal legislatore;
I costi delle vacanze verranno sostenuti integralmente dal genitore che trascorrerà il periodo di vacanza con i minori;
I costi legati alle feste di compleanno con i genitori ed i relativi parenti, le feste per i sacramenti (comunione e cresima a titolo di esempio), saranno sostenuti sempre a metà tra i genitori nel caso in cui saranno entrambi partecipi all'evento, o integralmente dal genitore che la organizzerà, in caso di assenza dell'altro. DIRITTI E DOVERI DI ENTRAMBI I CONIUGI I coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione per il rilascio e/o rinnovo del passaporto personale e di quello dei minori;
Con l'esatto adempimento di quanto pattuito, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per alcuna ragione o titolo, economico, finanziario, patrimoniale e di aver soddisfatto reciprocamente ogni ulteriore questione finanche di carattere non economico, non finanziario, e non patrimoniale e derivante da situazioni pregresse. I coniugi dichiarano di rinunciare ad impugnare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 08/07/2017, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4174/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ST SAIA (VT) in data 08/07/2017 tra (ROMA, Parte_1
27/05/1981) e ROMA, 26/02/1979) trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ST SAIA (VT) al n.
14, Parte 2 , Serie A, Anno 2017, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 27/12/2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi