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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente
SA NZ, TO
MANCA ANTONELLO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 379/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TW9T040000008 6900 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TW9040000009 VOLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 603/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta annullamento avvisi di Liquidazione. Vittoria di spese. Resistente/Appellato: Richiesta estinzione giudizio per cessata materia del contendere. Spese compemsate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data Ricorrente_1 S.r.l. cod. fisc. (P.IVA_1), e P. Iva (P.IVA_2), con sede in Somma Lombardo (VA), in persona del legale Rappresentante_1 , rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto ai sensi dell'art. 1, c. 7, D.lgs. n. 546/1992 dall'Avv. Difensore_1 ( CF_Difensore_1) – p.e.c. Email_1), che ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n. 546/1992 presso il di cui studio eleggeva domicilio ai sensi dell'art. 16-bis D.lgs. n. 546/92 e dell'art. 6 D.M. n. 163/2013 presso il suo Studio in Bologna, Indirizzo_1, presentava ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari ( P.IVA_3), con sede in Piazzale Giovanni Falcone, 5/E, Indirizzo_2 Sassari (SS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore avverso avvisi di liquidazione di imposta erariale sui voli aerotaxi e irrogazione di sanzione per omesso versamento n.
TW9T040000008 relativo all'anno di imposta 2021 e recante il numero M917/2025 e n. TW9040000009 relativo all'anno di imposta 2022 e recante n. M919/2025 entrambi emessi dall'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Sassari - Ufficio Controlli - e notificati ain data 23 maggio 2025 a mezzo di raccomandata a/r.
Parte ricorrente eccepiva le pretese tributarie richieste con i suddetti avvisi scaturiti a seguito di una verifica della GDF di Olbia che sfociavano in un Verbale di Constatazione che l'ufficio faceva suo e conseguente emetteva gli avvisi impugnati.
Parte ricorrente li riteneva nulli perché la pretesa tributaria non dovuta in quanto per la particolare attività esercitata gli avvisi sono palesemente infondati in fatto e in diritto, in quanto non poteva ab origine essere considerato un soggetto passivo dell'imposta prevista e disciplinata all'art. 16 D.L. n. 201/2011.
Il succitato articolo prevede che : “E' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta
è applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a:
a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;
b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;
c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri”.
Concludeva chiedendo per le ragioni esplicitate nel ricorso previa sospensione dell'atto, nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulli e/o illegittimi gli Avvisi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva in data 03.10.2025 la Direzione Provinciale di Sassari, in persona del suo Direttore pro-tempore
, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Dichiarava l'Agenzia che considerata la norma, Decreto- legge n. 201 del 2011, all'art. 16, comma 12, la quale stabilisce che “l'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile (…)”, non rientrando il soggetto nella fattispecie, in assenza di atti riferibili alle suddette operazioni, l'Ufficio ritiene definibile la controversia in conciliazione mediante l'abbattimento totale di quanto dovuto.
Ai sensi del comma 2-octies dell'art. 15 del D.lgs. 546/92 che recita “ se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate”, e non avendo le parti convenuto diversamente, chiedeva a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Sassari, sez. 2, letti gli atti di giudizio preso atto della richiesta dell'Agenzia delle Entrate visti gli atti conciliativi depositati dichiara la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del processo. Compensa le spese.
Così deciso in Sassari li, 15.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Sarcina Dr. Andrea Garau
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente
SA NZ, TO
MANCA ANTONELLO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 379/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TW9T040000008 6900 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TW9040000009 VOLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 603/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta annullamento avvisi di Liquidazione. Vittoria di spese. Resistente/Appellato: Richiesta estinzione giudizio per cessata materia del contendere. Spese compemsate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data Ricorrente_1 S.r.l. cod. fisc. (P.IVA_1), e P. Iva (P.IVA_2), con sede in Somma Lombardo (VA), in persona del legale Rappresentante_1 , rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto ai sensi dell'art. 1, c. 7, D.lgs. n. 546/1992 dall'Avv. Difensore_1 ( CF_Difensore_1) – p.e.c. Email_1), che ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n. 546/1992 presso il di cui studio eleggeva domicilio ai sensi dell'art. 16-bis D.lgs. n. 546/92 e dell'art. 6 D.M. n. 163/2013 presso il suo Studio in Bologna, Indirizzo_1, presentava ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari ( P.IVA_3), con sede in Piazzale Giovanni Falcone, 5/E, Indirizzo_2 Sassari (SS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore avverso avvisi di liquidazione di imposta erariale sui voli aerotaxi e irrogazione di sanzione per omesso versamento n.
TW9T040000008 relativo all'anno di imposta 2021 e recante il numero M917/2025 e n. TW9040000009 relativo all'anno di imposta 2022 e recante n. M919/2025 entrambi emessi dall'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Sassari - Ufficio Controlli - e notificati ain data 23 maggio 2025 a mezzo di raccomandata a/r.
Parte ricorrente eccepiva le pretese tributarie richieste con i suddetti avvisi scaturiti a seguito di una verifica della GDF di Olbia che sfociavano in un Verbale di Constatazione che l'ufficio faceva suo e conseguente emetteva gli avvisi impugnati.
Parte ricorrente li riteneva nulli perché la pretesa tributaria non dovuta in quanto per la particolare attività esercitata gli avvisi sono palesemente infondati in fatto e in diritto, in quanto non poteva ab origine essere considerato un soggetto passivo dell'imposta prevista e disciplinata all'art. 16 D.L. n. 201/2011.
Il succitato articolo prevede che : “E' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta
è applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a:
a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;
b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;
c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri”.
Concludeva chiedendo per le ragioni esplicitate nel ricorso previa sospensione dell'atto, nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulli e/o illegittimi gli Avvisi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva in data 03.10.2025 la Direzione Provinciale di Sassari, in persona del suo Direttore pro-tempore
, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Dichiarava l'Agenzia che considerata la norma, Decreto- legge n. 201 del 2011, all'art. 16, comma 12, la quale stabilisce che “l'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile (…)”, non rientrando il soggetto nella fattispecie, in assenza di atti riferibili alle suddette operazioni, l'Ufficio ritiene definibile la controversia in conciliazione mediante l'abbattimento totale di quanto dovuto.
Ai sensi del comma 2-octies dell'art. 15 del D.lgs. 546/92 che recita “ se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate”, e non avendo le parti convenuto diversamente, chiedeva a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Sassari, sez. 2, letti gli atti di giudizio preso atto della richiesta dell'Agenzia delle Entrate visti gli atti conciliativi depositati dichiara la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del processo. Compensa le spese.
Così deciso in Sassari li, 15.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Sarcina Dr. Andrea Garau