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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2857/2024 vertente tra nata a [...] il [...] (con l'avv. Calì Vincenzo); Parte_1
- ricorrente- contro
, nato a [...] il [...]; CP_1
-resistente contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
-inerveniente necessario-
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 03/03/2025 parte ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta, alle quali si rinvia.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , citato e non CP_1 costituitosi nell'ambito del presente procedimento.
2. Ciò detto, va senz'altro accolta la domanda tendente a ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorsi i termini di legge dalla data di comparizione innanzi il Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 371/2016 del 22/01/2016, passata in giudicato.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3. Non sussistono, invece, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di . Parte_1
Sul punto va rilevato che con la sentenza n. 18287/18, resa in data 11/07/2018, le
Sezioni Unite della Suprema Corte hanno espresso il seguente principio di diritto: «Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi
o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo consolidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone preliminarmente di verificare se la richiedente non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro e, laddove tale circostanza non ricorra, va comunque effettuata una valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970.
Ciò posto, nel caso di cui si tratta, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, non paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della stessa.
In generale, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, ma quella di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati.
Ora, nel caso in esame, la ricorrente svolge l'attività di insegnante e ha prodotto dichiarazioni dei redditi dalle quali emerge che la stessa risulta avere percepito per l'anno 2020 un reddito complessivo lordo di € 26,765,00, per l'anno 2021 un reddito di
€ 27.543,00, per l'anno 2022 un reddito complessivo lordo di € 28.808,00 (cfr. documentazione in atti).
La medesima , inoltre, risulta proprietaria di un appartamento in villa, sito in Pt_1
Palermo, località Addaura, ove abita con i figli maggiorenni, nonché di un autoveicolo
Audi Q2, acquistato nel 2021 (cfr. verbale di udienza del 16/09/2024, certificato di residenza e stato di famiglia in atti, carta di circolazione).
Invero, già in sede di separazione, non era stato riconosciuto alcun contributo al mantenimento in favore della odierna ricorrente che già svolgeva l'attività di insegnante presso una scuola materna.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della capacità lavorativa della ricorrente e della sua autosuffcienza economica, in assenza di prova circa la sussistenza di uno squilibrio tra le rispettive posizioni economiche o delle rinunce a progressioni di carriera fatte in costanza di matrimono, la domanda formulata dalla ricorrente volta al riconoscimento dell'assegno divorzile non appare meritevole di accoglimento.
Le circostanze accertate in sede penale, del resto, inerenti la mancata corresponsione del mantenimento da parte del resistente, riguardano fatti successivi alla cessazione della convivenza.
4. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, nonché della contumacia del resistente, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della ricorrente le spese sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia di , definitivamente pronunciando: CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo, in data
29/07/1996, da nata a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto
[...] Comune al n. 34, parte II, Serie A, dell'anno 1996;
2) rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente alla corresponsione di un assegno divorzile in favore della stessa;
3) lascia a carico della ricorrente le spese sostenute per l'instaurazione del presente procedimento;
4) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2857/2024 vertente tra nata a [...] il [...] (con l'avv. Calì Vincenzo); Parte_1
- ricorrente- contro
, nato a [...] il [...]; CP_1
-resistente contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
-inerveniente necessario-
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 03/03/2025 parte ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta, alle quali si rinvia.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , citato e non CP_1 costituitosi nell'ambito del presente procedimento.
2. Ciò detto, va senz'altro accolta la domanda tendente a ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorsi i termini di legge dalla data di comparizione innanzi il Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 371/2016 del 22/01/2016, passata in giudicato.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3. Non sussistono, invece, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di . Parte_1
Sul punto va rilevato che con la sentenza n. 18287/18, resa in data 11/07/2018, le
Sezioni Unite della Suprema Corte hanno espresso il seguente principio di diritto: «Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi
o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo consolidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone preliminarmente di verificare se la richiedente non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro e, laddove tale circostanza non ricorra, va comunque effettuata una valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970.
Ciò posto, nel caso di cui si tratta, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, non paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della stessa.
In generale, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, ma quella di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati.
Ora, nel caso in esame, la ricorrente svolge l'attività di insegnante e ha prodotto dichiarazioni dei redditi dalle quali emerge che la stessa risulta avere percepito per l'anno 2020 un reddito complessivo lordo di € 26,765,00, per l'anno 2021 un reddito di
€ 27.543,00, per l'anno 2022 un reddito complessivo lordo di € 28.808,00 (cfr. documentazione in atti).
La medesima , inoltre, risulta proprietaria di un appartamento in villa, sito in Pt_1
Palermo, località Addaura, ove abita con i figli maggiorenni, nonché di un autoveicolo
Audi Q2, acquistato nel 2021 (cfr. verbale di udienza del 16/09/2024, certificato di residenza e stato di famiglia in atti, carta di circolazione).
Invero, già in sede di separazione, non era stato riconosciuto alcun contributo al mantenimento in favore della odierna ricorrente che già svolgeva l'attività di insegnante presso una scuola materna.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della capacità lavorativa della ricorrente e della sua autosuffcienza economica, in assenza di prova circa la sussistenza di uno squilibrio tra le rispettive posizioni economiche o delle rinunce a progressioni di carriera fatte in costanza di matrimono, la domanda formulata dalla ricorrente volta al riconoscimento dell'assegno divorzile non appare meritevole di accoglimento.
Le circostanze accertate in sede penale, del resto, inerenti la mancata corresponsione del mantenimento da parte del resistente, riguardano fatti successivi alla cessazione della convivenza.
4. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, nonché della contumacia del resistente, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della ricorrente le spese sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia di , definitivamente pronunciando: CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo, in data
29/07/1996, da nata a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto
[...] Comune al n. 34, parte II, Serie A, dell'anno 1996;
2) rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente alla corresponsione di un assegno divorzile in favore della stessa;
3) lascia a carico della ricorrente le spese sostenute per l'instaurazione del presente procedimento;
4) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.