CA
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1079/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
DA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Emanuela Amicarelli (C.F.:
– PEC: , ed elettivamente domiciliata presso C.F._1 Email_1
il suo studio in via Schipa n. 115, Napoli (NA), giusta delega in atti;
IMPUGNANTE
CONTRO
(C.F. e P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Francesco Dal Piaz (C.F.:
– PEC: ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliati presso il suo studio in via Sant'Agostino n. 12, Torino (TO), giusta delega in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 15 avente ad oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (828 c.p.c.)
sulle seguenti conclusioni.
Per la parte impugnante Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza:
1) dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o invalidità del Lodo arbitrale impugnato, con ogni conseguenza di legge;
2) accertare e dichiarare che la presente controversia non rientrava tra quelle per le quali era stata prevista la clausola compromissoria, con ogni conseguenza di legge;
3) in subordine, accertare e dichiarare la competenza per il procedimento arbitrale del foro di Santa
Maria Capua Vetere, con ogni conseguenza di legge anche ai fini della nomina dell'arbitro;
4) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui la nomina dell'arbitro sia ritenuta esente da vizi, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a;
Parte_1
5) in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui la nomina dell'arbitro sia ritenuta esente da vizi
e non si ravveda difetto di legittimazione passiva di , sia in ogni caso rigettata Parte_1
la domanda proposta da perché infondata, ovvero ridotta alla somma che apparirà di _1
giustizia;
6) con vittoria di spese e competenze di lite del procedimento arbitrale e del presente giudizio, o in subordine con compensazione, ponendo in capo ad entrambe le parti in pari misura i compensi dell'arbitro e del TU.”.
Per la parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, azione,
eccezione:
- in via principale, nel merito:
- confermare integralmente il Lodo Arbitrale impugnato e dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello avversario.
Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, spese generali nella misura del 15%, oltre
IVA e CPA.”
pagina 2 di 15 I. Il processo di primo grado
I.1. La società di seguito, semplicemente, ) a socio unico promuoveva Controparte_1 _1
ricorso arbitrale ex art. 810 c.p.c. nei confronti della società per azioni (già Parte_1 [...]
Contr
di seguito, anche solo , lamentando l'inadempimento, da parte di quest'ultima, CP_2 dell'obbligo di retrocessione a delle perdite degli esercizi 2014, 2015 e 2016. _1
A fondamento della domanda, la società rilevava:
− di aver aderito, in data 20 maggio 2014, al Consolidato Fiscale del Gruppo KRE in qualità di controllata del gruppo medesimo (doc. B1 fascicolo impugnante), e, per l'effetto, all'opzione per il regime di tassazione di gruppo per il triennio 2014-2016;
Contr
− di aver ceduto a in esecuzione di tale accordo, le perdite degli esercizi relativi al triennio
2014-2016, come previsto dall'art. 6 del Regolamento del Consolidato Fiscale;
− che l'art. 7 del Regolamento di partecipazione al regime di tassazione del Consolidato nazionale Contr per le società del Gruppo – costituente parte integrante dell'accordo di adesione sottoscritto dalla – prevedeva l'obbligo, da parte della controllante, di retrocessione _1
delle perdite di esercizio in caso di loro mancato utilizzo da parte della controllante;
− che le perdite di trasferite e non utilizzate dalla controllante, ammontanti ad € _1
267.997,69, non erano state restituite alla controllata;
− che se tale importo fosse stato retrocesso a , come previsto dal Regolamento, essa ne _1 avrebbe fatto l'uso fiscale consentito dalla legge, realizzando un risparmio di € 64.319,45;
− che la aveva subìto un danno pari ad € 64.319,45 a fronte dell'inadempimento della _1
controllante.
I.2. Si costituiva nel procedimento arbitrale la (nuova denominazione della Parte_1
controllante . CP_4
In particolare, la società convenuta eccepiva in via preliminare:
− l'incompetenza del Tribunale di Milano alla nomina dell'arbitro, dal momento che la clausola arbitrale di cui al contratto di adesione prevedeva che, in caso di disaccordo delle parti, la nomina venisse effettuata dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui era posta la
Contr sede di da individuarsi nella circoscrizione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
pagina 3 di 15 − il difetto di legittimazione attiva e passiva in capo ad entrambe le parti.
Nel merito, la , pur non contestando i fatti allegati da (relativamente Parte_1 _1 all'avvenuta cessione delle perdite fiscali del triennio in favore della controllante, all'avvenuto utilizzo delle perdite nella misura individuata dall'attrice e alla mancata retrocessione dei redditi imponibili negativi non utilizzati), rilevava che:
Contr
− la , già controllata al 100% dalla era stata ceduta per intero nel 2018 al _1
Contr attraverso la LO NE s.r.l. (altra controllata al 100% di;
CP_5
− la controllata aveva espressamente rinunciato alla retrocessione delle perdite trasferite e non utilizzate dalla controllante in una lettera del primo gennaio 2017, con cui la aveva _1
Contr espressamente accettato tale rinuncia su proposta della (cfr. doc. 11 fascicolo arbitrale impugnante);
− che della rinuncia alla retrocessione l'acquirente sarebbe stato consapevole al CP_5 momento della conclusione del contratto d'acquisto della , avvenuto con atto _1
notarile del 4 ottobre 2018;
− che, conseguentemente, nulla era dovuto alla ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, _1
né, conseguentemente, a titolo di risarcimento del danno;
− che, in ogni caso, la non avrebbe subito alcun danno dalla mancata retrocessione _1
delle perdite, in quanto, in relazione ai risultati economici della controllata successivi al triennio
2017-2019, la stessa non aveva pagato imposte utilizzando “perdite fiscali pregresse e/o componenti deducibili ACE”.
I.3. Nella propria memoria di replica, depositata in data 15 novembre 2021, il legale rappresentante di
, nonché dell'acquirente e nuova controllante negava di aver avuto _1 CP_5
contezza della rinuncia alla retrocessione di cui alla lettera del primo gennaio 2017 – rilevando come la stessa non fosse stata inserita nella documentazione di esaminata in funzione dell'acquisto _1
Contr della società – né che di tale rinuncia la venditrice avesse fatto menzione nel corso delle trattative.
Conseguentemente, la disconosceva la sottoscrizione apposta dal precedente _1
amministratore unico di alla lettera prodotta dalla convenuta sub doc. 11. _1
pagina 4 di 15 I.4. La causa veniva istruita mediante esperimento della prova testimoniale nonché mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, volta a determinare “se e quali benefici fiscali _1
avrebbe potuto ottenere grazie alla legittima utilizzazione delle perdite fiscali non restituitele dalla consolidante, e a quale importo ammonti l'eventuale danno in tal modo subito da Controparte_1
(cfr. verbale di udienza del 25 gennaio 2022 per il conferimento dell'incarico al TU).
I.5. All'esito della fase istruttoria, l'arbitro unico, con lodo reso in Milano l'8 novembre 2022, così decideva:
1. accertava e dichiarava l'inadempimento di all'obbligazione Parte_1 assunta nei confronti di con la stipulazione dell'accordo di adesione al Controparte_1
Consolidato Fiscale del 20 maggio 2014, per omessa retrocessione delle perdite della
Contr controllata, relative agli anni 2014-2016, trasferite alla controllante e dalla medesima non integralmente utilizzate, per un ammontare complessivo di € 267.997,69;
2. dichiarava responsabile del danno cagionato da tale Parte_1
inadempimento, condannando la società convenuta a risarcire del danno Controparte_1 subito, liquidato nell'importo di € 61.123,44;
3. condannava al pagamento delle spese del procedimento, nonché delle Parte_1 spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata e del compenso dell'A.U.
A fondamento della decisione, l'A.U. rilevava quanto segue.
− In via preliminare, veniva anzitutto rigettata l'eccezione di incompetenza svolta dalla
[...]
relativamente all'incompetenza del Tribunale di Milano a nominare l'arbitro Parte_1 unico, atteso che la clausola compromissoria di cui all'art. 12.9 del Regolamento allegato al contratto di adesione del 2014 stabiliva espressamente la sede dell'arbitrato in Milano e che l'art. 810 comma 2 c.p.c., in caso di disaccordo delle parti, assegna inderogabilmente la competenza alla nomina dell'arbitro al Presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato – ovvero Milano.
− Veniva altresì rigettata l'eccezione di carenza legittimazione attiva e passiva in capo alle parti del giudizio arbitrale, vertendo la controversia sul lamentato inadempimento da parte della di un obbligo derivante dal contratto di consolidamento stipulato dalle Parte_1
stesse due parti della procedura arbitrale.
− Veniva esclusa la fondatezza della domanda di nullità dell'espletata TU avanzata dalla convenuta . Parte_1 pagina 5 di 15 − Veniva altresì giudicata infondata la domanda di annullamento della deposizione del testimone introdotto dalla in quanto non tardiva e, in ogni caso, inidonea a ledere il Controparte_1
contraddittorio tra le parti, contrariamente a quanto dedotto dalla . Parte_1
− Nel merito, l'A.U. escludeva la rilevanza, ai fini della decisione, della circostanza per cui l'acquirente della fosse a conoscenza, come affermato Controparte_1 CP_5 dalla , dell'asserita rinuncia al credito della società attrice verso la Parte_1
controllante per retrocessione delle perdite cedute e non utilizzate dalla CP_2 consolidante, vertendo la contestazione sull'esecuzione del contratto di consolidamento fiscale stipulato da con , e non sul contratto di compravendita CP_2 _1 successivamente perfezionatosi tra la controllante e l'acquirente CP_5
− Rilevata la natura non controversa del credito di € 267.997,67 a titolo di mancata retrocessione delle perdite cedute in favore della controllata , l' escludeva che la scrittura _1 CP_6 privata del primo gennaio 2017 e l'esperita prova testimoniale potessero inficiare la rivendicazione attorea relativa al credito.
In particolare, l'A.U. evidenziava che:
o indipendentemente dalle anomalie evidenziate dalla difesa attorea in merito alla lettera di rinuncia al credito, la suddetta lettera di rinuncia alla retrocessione era stata disconosciuta dalla ai sensi dell'art. 214 c.p.c. con memoria del 15 _1
novembre 2021, e che, non essendo seguita a tale disconoscimento istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. da parte della convenuta, era precluso all'A.U. l'esame del documento;
o le deposizioni testimoniali del dirigente della e del revisore della Parte_1
divergevano in merito alla coerenza della scrittura del primo gennaio 2017 e _1
dalle medesime non poteva evincersi se la rinuncia fosse effettivamente conosciuta dall'acquirente nell'ambito delle trattative precedenti all'acquisizione CP_5
della controllata.
− Con riferimento al profilo dell'eventuale danno, l'A.U., pur condividendo le conclusioni cui era pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio in merito all'esistenza di un pregiudizio derivante dalla mancata retrocessione delle perdite fiscali, rideterminava il danno quantificato dal TU in complessivi € 61.123,44, calcolando solo sulla somma delle perdite non retrocesse e non utilizzare relative al triennio 2019-2021 l'aliquota del 24%.
pagina 6 di 15
II. L'impugnazione del lodo arbitrale da parte della Parte_1
II.1. ha proposto impugnazione per nullità avverso il lodo arbitrale, Parte_1
riproponendo le eccezioni e contestazioni già mosse in sede arbitrale.
L'impugnante ha articolato sette motivi di impugnazione, come di seguito riassunti.
L'impugnante ha anzitutto reiterato l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano alla nomina dell'arbitro unico già svolta nel costituirsi nel giudizio arbitrale. In particolare, la società impugnante ha richiamato l'art. 12.6 del Regolamento, che attribuiva la competenza a risolvere le controversie derivanti dal rapporto contrattuale, alternativamente, i) in caso di accordo tra le parti, all'arbitro unico nominato dalle parti di comune accordo, con sede in Milano ii) in caso di disaccordo o di inattività delle parti, ad un arbitro unico nominato “dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui è posta la sede di , da individuarsi nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ha CP_2 evidenziato come la clausola compromissoria prevedesse la mobilità della sede dell'arbitrato proprio al fine di garantire la costante coincidenza fra quest'ultima e la sede della società controllante, tenuta a redigere il Consolidato Fiscale, sì da permettere un allineamento con la sede dell'amministrazione finanziaria competente. La società impugnante ha quindi richiamato il carattere inderogabile dell'art. 810 c.p.c., dal quale deriverebbe la nullità del lodo emesso in sua violazione ai sensi dell'art. 829, co. 1
n. 2 c.p.c., per vizio attinente alla formalità prescritta per la nomina degli arbitri.
ha altresì lamentato la nullità del lodo per essere stato lo stesso, a suo dire, Parte_1 pronunziato al di fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, con conseguente violazione dell'art. 829, n. 4 c.p.c. In particolare, il giudizio proposto da controparte – sostanziatosi in una domanda di risarcimento dei danni – riguarderebbe non già rapporti propriamente inerenti alla causa del contratto di tassazione di gruppo, quanto piuttosto un diritto estraneo ai vincoli negoziali di cui al Regolamento.
L'impugnante ha quindi evidenziato come il giudizio arbitrale fosse riservato a dirimere esclusivamente le controversie vertenti sull'interpretazione relativa al contenuto delle obbligazioni derivanti dal contratto.
Ha sostenuto che il regime opzionale previsto dal Regolamento fosse terminato con lo spirare del triennio 2014-2016, con conseguente cessazione non solo degli effetti del contratto, ma anche dell'applicabilità della clausola compromissoria.
pagina 7 di 15 Ha infine reiterato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva in capo alle parti del giudizio arbitrale, in considerazione della cessazione del e di ogni altro rapporto negoziale Parte_2 tra le medesime: sul punto, l'impugnante ha evidenziato come la cessione della al _1 CP_5
Contr sarebbe stata compiuta da LO NE (controllata a sua volta al 100% da e non
[...]
da con conseguente carenza di legittimazione in capo ad entrambe le parti Controparte_7
del giudizio arbitrale.
Nel merito, ha eccepito la nullità del lodo per infondatezza della domanda di Parte_1
risarcimento avanzata da , in quanto: i) l'adesione all'opzione per il regime di tassazione di _1
Gruppo KRE per il triennio 2014-2016 era già terminata, con conseguente venir meno del relativo contratto tra le parti;
ii) non era più parte del _1 Parte_3
Conseguentemente, secondo la società impugnante, l'arbitro non avrebbe potuto in alcun modo ritenersi dotato del potere necessario a conoscere della causa.
ha inoltre ribadito come l'acquirente fosse al corrente Parte_1 CP_5 dell'adesione, da parte della , all'opzione per il regime di tassazione di Gruppo. _1
Tale circostanza, peraltro, sarebbe stata desumibile dai bilanci esaminati dall'acquirente nell'ambito delle negoziazioni per la cessione della società: in particolare, l'impugnante ha evidenziato la mancata valorizzazione, in quella sede, della posta di “credito fiscale” relativa al triennio 2014-2016, con conseguente decremento del prezzo della cessione.
ha altresì censurato il lodo nella parte in cui l'A.U. ha rilevato la sussistenza di un Parte_1
danno in capo alla derivante dalla mancata retrocessione delle perdite. _1
Contr Nella prospettazione della società impugnante, la non si sarebbe resa inadempiente, non sussistendo sulla stessa l'onere di retrocedere le perdite non utilizzate.
L'assenza di danno in capo alla società resistente sarebbe suffragata dalle risultanze documentali, in quanto, per gli anni 2017-2020, non avrebbe versato alcun importo a titolo di IRES, _1
utilizzando perdite fiscali pregresse e/o componenti deducibili ACE generatisi durante il periodo di
Contr controllo della Conseguentemente, la mancata retrocessione delle perdite non avrebbe determinato alcun effetto economico o finanziario negativo in capo alla controllata e, _1
conseguentemente, alcun danno.
pagina 8 di 15 ha, sul punto, rilevato il carattere ipotetico dell'indagine condotta dal TU, Parte_1 fondatasi su un'apodittica rideterminazione dei redditi fiscali dichiarati tra il 2017 e il 2020; altrettanto ipotetiche sarebbero le affermazioni del TU in merito al fatto che la avrebbe potuto _1
utilizzare successivamente le risorse ACE, laddove avesse ricevuto le perdite cedute alla controllante e non da quest'ultima utilizzate.
È stata altresì eccepita la nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento arbitrale, per aver il consulente dell'arbitro preso in esame fatti diversi ed ulteriori, non dedotti dalle parti. Il TU avrebbe travalicato i limiti impostigli dall'arbitro, sollecitando l'acquisizione irrituale di documentazione riferita ad un periodo temporale non contemplato dal quesito assegnato, quindi con accertamento di fatti diversi da quelli dedotti dalle parti. In particolare, il TU avrebbe acquisito documentazione contabile e fiscale successiva al 2019 (quali la bozza di bilancio al 31 dicembre 2021, la bozza della dichiarazione IVA relativa all'anno 2021 e il budget gestionale
2022), ritenuta irrilevante al fine di rispondere al quesito sottopostogli dall'A.U. _1
L'allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti stabiliti dall'arbitro comporterebbe la nullità assoluta della perizia.
Tes_ La società impugnante ha eccepito l'inammissibilità della deposizione resa dal testimone a fronte del suo carattere valutativo. La ha quindi riproposto la domanda di ammissione Parte_1
della prova testimoniale sulle circostanze già delineate nel giudizio arbitrale, sui medesimi capitoli di prova ivi dedotti.
ha infine impugnato la decisione dell'A.U. in merito alle spese del giudizio, Parte_1 rilevandone l'eccessività e l'illegittimità.
II.2. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria e la conferma Controparte_1
integrale del lodo.
Nelle proprie difese, la società resistente ha rilevato quanto segue.
− È stata anzitutto censurata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano alla nomina dell'arbitro unico, individuando la clausola compromissoria di cui all'art. 12.6 del Regolamento contrattuale in Milano la sede dell'arbitrato.
La ha altresì evidenziato come, al momento della stipulazione del contratto, _1 CP_2
avesse sede in Milano.
− È stata esclusa la fondatezza del motivo di impugnazione con cui la ha Parte_1
censurato la nullità del lodo per essersi pronunciato oltre i limiti della convenzione di arbitrato. pagina 9 di 15 Sul punto, la resistente ha anzitutto rilevato come l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno fosse necessariamente subordinata alla scadenza del triennio in cui le perdite si erano verificate, e quindi successivamente al 2016. Inoltre, trattandosi di azione da risarcimento del danno da inadempimento, la domanda posta all'A.U. dalla sarebbe rientrata pacificamente nel _1 confine tracciato dalla clausola compromissoria, a norma della quale “tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento saranno risolte mediante arbitrato rituale” (cfr. art. 12.6 del Regolamento di
Adesione al Consolidato Fiscale – p. 12 doc. B.1 fascicolo impugnante).
La società resistente ha altresì escluso la fondatezza dell'eccezione mossa dalla in Parte_1
merito alla carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in giudizio, avendo chiesto _1 di accertare l'inadempimento del contratto stipulato dalle medesime.
− La ha contestato l'ammissibilità della censura con cui la , nel _1 Parte_1 rilevare l'infondatezza della domanda proposta all'A.U., ha affermato che il prezzo di cessione delle quote di da a TO RG avrebbe dovuto essere superiore, laddove _1 CP_5
la retrocessione delle perdite fosse avvenuta. Tale motivo di impugnazione sarebbe manifestamente inammissibile, attenendo al merito della controversia: in tale ipotesi, infatti, ai sensi dell'art. 829, comma 3 c.p.c., l'impugnazione sarebbe ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge.
La società resistente ha peraltro escluso la fondatezza della censura, posto che dalla mancata retrocessione sarebbe derivato un credito in favore della – e non dell'acquirente _1 CP_5
– e un corrispondente debito in capo alla – e non, piuttosto, della
[...] Parte_1
controllata TO RG, controllata dalla , già , resasi cessionaria Parte_1 CP_2
della in favore del _1 CP_5
La ha inoltre reiterato le argomentazioni già svolte in merito al doc. 11 prodotto in sede _1
arbitrale – contenente la lettera del primo gennaio 2017 con cui la controllata avrebbe rinunciato alla retrocessione delle perdite cedute e non utilizzate dalla controllante – contestandone la CP_2 veridicità e sottolineando il formale disconoscimento ex art. 214 c.p.c. svolto innanzi all'A.U. di
Milano.
Infine, la resistente ha evidenziato come, successivamente alla stipulazione della lettera, sarebbero intervenuti nuovi accordi di contenuto contrario, provati documentalmente dai bilanci delle società e da comportamenti concludenti.
pagina 10 di 15 − E' stata altresì contestata l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 829, terzo comma c.p.c., del quarto motivo di censura, con cui la società impugnante avrebbe escluso che la mancata retrocessione delle perdite avrebbe comportato un danno in capo alla controllata.
La censura atterrebbe infatti alla violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.
La società resistente ha comunque ritenuto la doglianza infondata nel merito, attese le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio in merito alla possibilità, per la , di detrarre i residui per € _1
13.316,00 nell'anno 2021, laddove avesse ricevuto le perdite non utilizzate dalla controllante.
− La società resistente ha escluso la fondatezza delle doglianze mosse dalla controparte all'operato del consulente tecnico d'ufficio, che sarebbe stato pacificamente autorizzato dall'A.U. ad acquisire, dalle parti e da terzi, qualsivoglia documentazione ritenuta utile allo svolgimento dell'incarico. ha richiamato, sul punto, il quesito sottoposto al TU, _1 che recitava espressamente “assunta ogni informazione o chiarimento che il TU ritenga utili o necessari e che viene espressamente autorizzato a domandare alle parti o a terzi”.
− ha infine ritenuto infondata la censura mossa al lodo arbitrale in punto di spese, _1
chiedendo la conferma della decisione e la condanna della controparte alle spese del grado di impugnazione.
III. Le osservazioni della Corte.
III.1. L'impugnazione è inammissibile, giacché i motivi non valgono ad integrare le invocate ipotesi di nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 2 e 4 c.p.c..
Va invero evidenziato che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., ha carattere di impugnazione limitata, perché ammessa solo per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti indicati dalla citata norma. Pertanto, essa non dà luogo ad un giudizio che abilita il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertamento della sussistenza (o meno) di taluna delle nullità previste dalla norma, sì che solamente in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame nel merito della pronuncia arbitrale che forma oggetto dell'eventuale e successivo iudicium rescissorium (cfr., ex multis, Cass. 9/5/2000 n. 5857; Cass. 11/06/2004 n. 11091).
pagina 11 di 15 Svolta tale premessa, e chiarito il perimetro entro cui può svolgersi la presente impugnazione, si esamineranno di seguito i motivi di impugnazione proposti avverso il lodo per cui è causa.
III.2 L'impugnante ha anzitutto lamentato la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 2 c.p.c., eccependo l'incompetenza del Tribunale di Milano a nominare l'arbitro unico.
L'eccezione di incompetenza è infondata.
La clausola compromissoria di cui all'art. 12.6 del Regolamento di adesione al Consolidato Fiscale del gruppo revedeva espressamente: Controparte_2
“Tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento saranno risolte mediante arbitrato rituale, da un arbitro unico nominato di comune accordo dalle parti. L'arbitro giudicherà secondo diritto, in base alle norme della Repubblica Italiana. La sede dell'arbitrato è stabilità in Milano. In caso di disaccordo o di inattività delle parti relativamente alla scelta dell'arbitro, la nomina verrà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui è posta la sede di ” (cfr. p. 12 doc. B1 fascicolo impugnante). CP_2
Come già osservato nella decisione arbitrale, l'eccezione non tiene conto dell'espressa indicazione di
Milano quale sede dell'arbitrato contenuta nella medesima clausola compromissoria. Peraltro, come rilevato dalla difesa dell'odierna resistente, l'art. 810 comma 2 c.p.c. attribuisce, in caso di mancato accordo delle parti, la competenza alla nomina dell'arbitro al presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato – espressamente individuata dalla clausola compromissoria in
Milano.
La competenza prevista dall'art. 810, comma 2, c.p.c., secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato anche dalla difesa dell'opposta è Controparte_1
funzionale e inderogabile (cfr., da ultimo, Cass. 14476/2019).
Nell'ipotesi in cui, come nel caso esaminato, tale competenza sia derogata dall'accordo delle parti, la previsione di cui all'art. 810 comma 2, destinata a regolare l'ipotesi residuale del mancato accordo delle parti sulla scelta dell'arbitro, opera similmente al meccanismo di sostituzione di diritto previsto dall'art. 1419, comma 2 c.c. per le clausole contrattuali nulle: in tal senso, deve ritenersi che alla seconda parte della clausola compromissoria di cui all'art. 12.6 – nella parte in cui prevede che la nomina dell'arbitro, in caso di disaccordo o inattività delle parti, sia effettuata dal presidente del
Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la controllante – si sostituisca la regola di competenza prevista dall'art. 810 comma 2.
pagina 12 di 15 Pertanto, a fronte dell'espresso riconoscimento della sede dell'arbitrato in Milano da parte della clausola compromissoria, il provvedimento impugnato si appalesa corretto, in quanto coerente con la suddetta impostazione.
III.3 lamenta quindi la nullità del lodo per violazione ai sensi dell'art. 829, Parte_1 comma 1, n. 4 c.p.c. per essersi il medesimo pronunciato “al di fuori dei limiti della Convenzione di
Arbitrato”.
Deve sul punto evidenziarsi come la clausola compromissoria già citata, prevista dal Regolamento contrattuale del Consolidato Fiscale, attribuisse all'arbitro unico la risoluzione di tutte le controversie derivanti dal Regolamento medesimo, tra cui, inevitabilmente, rientra la questione sottoposta all'indagine dell'A.U., attinente all'inadempimento delle obbligazioni convenzionalmente assunte dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
Sul punto, la Corte osserva come l'A.U. abbia esaustivamente risposto alle contestazioni mosse dall'odierna impugnante nell'ambito del procedimento arbitrale, rilevando come la questione sottoposta al suo esame sottendesse non alla cessione della intervenuta tra la cedente TO RG _1
(controllata di e l'acquirente quanto, piuttosto, all'obbligo, assunto in CP_2 CP_5
virtù del Regolamento di Adesione al Consolidato Fiscale del Gruppo KRE, di retrocedere le perdite fiscali della realizzate in costanza di e non utilizzate (cfr. art. 7 del _1 Parte_2
Regolamento).
Conseguentemente, posto che la carenza di legittimazione, nei termini prospettati dall'impugnante, attiene comunque al merito dei rapporti che trovano fonte nel Regolamento contrattuale, non può dubitarsi del fatto che l'arbitro, nel decidere in merito alla questione dell'inadempimento della
[...]
, sia rimasto nei limiti definiti dalla clausola compromissoria. Parte_1
III.4 Gli ulteriori motivi di contestazione mossi dalla – relativi all'inesistenza di Parte_1
un inadempimento da parte della medesima agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della
, alla conseguente inesistenza di un danno derivante dalla mancata retrocessione delle _1 perdite fiscali non utilizzate, nonché alla nullità della C.T.U. e all'inammissibilità della deposizione Tes_ testimoniale del sig. – sono inammissibili per le ragioni che seguono.
Va evidenziato il contenuto precettivo del già richiamato art. 829 comma 3 c.p.c. – come modificato dall'art. 24 D. Lgs. 40/2006 –, a mente del quale “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”.
pagina 13 di 15 La modifica legislativa del 2006 ha comportato un ribaltamento della previgente impostazione, secondo la quale l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto era sempre ammessa, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero espressamente dichiarato il lodo non impugnabile: in tal senso, il legislatore, dopo aver vincolato l'impugnazione per nullità del lodo alle sole ipotesi espressamente previste dall'art. 829, comma 1 c.p.c., ha inteso restringere e delimitare ulteriormente l'ambito di detta impugnazione, nell'ottica di una tendenziale maggiore stabilità della decisione arbitrale.
Nel caso sottoposto alla Corte, è pacifico che la clausola compromissoria di cui al Regolamento del
Consolidato Fiscale, sulla cui base è stato promosso il procedimento arbitrale per cui è causa, non prevedesse la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (cfr. art. 12.6 del Regolamento contrattuale del Consolidato Fiscale – doc. B1 fascicolo impugnante).
Né la ha lamentato la contrarietà del lodo all'ordine pubblico, unica Parte_1
contestazione, che avrebbe, in ipotesi, ammesso un esame della Corte relativamente ai motivi di censura attinenti al merito della decisione arbitrale.
Invero, l'esame delle censure in oggetto, proposte senza tenere conto delle chiare e specifiche preclusioni, già ampiamente descritte, che il codice di rito prevede nel caso di impugnazione di una decisione arbitrale, comporterebbe un inammissibile riesame nel merito della vicenda.
La valutazione nel merito delle questioni sottoposte al vaglio della Corte non potrebbe giustificarsi neppure in virtù dell'art. 838quater c.p.c.: tale norma si inserisce nel Capo VI bis del titolo relativo al procedimento arbitrale, introdotto nel codice a seguito della recente riforma che ha interessato il processo civile apportata con D.Lgs. del 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), e reca una speciale disciplina dell'arbitrato relativo a “controversie insorgenti tra soci ovvero tra i soci e la società” e avente abbiano ad oggetto “diritti disponibili al rapporto sociale”.
In tale contesto, l'art. 838quater c.c. ammette l'impugnazione di lodi arbitrali “anche ai sensi dell'art.
829 comma 3 c.p.c.” – e, quindi, anche per motivi di merito – soltanto laddove la decisione arbitrale verta su questioni non compromettibili ovvero il giudizio abbia ad oggetto la validità di delibere assembleari.
pagina 14 di 15 Tanto considerato, risulta evidente che l'odierna controversia – avente ad oggetto, come già evidenziato, il rapporto contrattuale instauratosi tra società legate da un rapporto di controllo e, in particolare, l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla controllante, con conseguente danno per la controllata – non rientra nell'ambito di applicazione della specifica disciplina dettata dal codice di procedura per i lodi societari, con conseguente riespansione della disciplina generale dettata dall'art. 829 c.p.c.
Conseguentemente, è precluso a questa Corte ogni giudizio relativo alle censure svolte dall'impugnante attinenti al merito della controversia.
Ne deriva il rigetto integrale dell'impugnazione, con conferma del lodo arbitrale.
III.5. Le spese, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'impugnante favore di Parte_4 Controparte_1
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 61.123,44), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'impegno difensivo profuso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'impugnazione formulata da avverso il lodo n. Parte_1
40/2022 reso in data 8 novembre 2022 dall'Arbitro Unico in Milano.
2. Condanna l'impugnante al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente grado di giudizio, liquidate in favore di in euro 9.991,00 per compensi, Controparte_1
oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Consigliere istruttore Il Presid ente
Beatrice Siccardi Marianna Ga lioto pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
DA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Emanuela Amicarelli (C.F.:
– PEC: , ed elettivamente domiciliata presso C.F._1 Email_1
il suo studio in via Schipa n. 115, Napoli (NA), giusta delega in atti;
IMPUGNANTE
CONTRO
(C.F. e P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Francesco Dal Piaz (C.F.:
– PEC: ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliati presso il suo studio in via Sant'Agostino n. 12, Torino (TO), giusta delega in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 15 avente ad oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (828 c.p.c.)
sulle seguenti conclusioni.
Per la parte impugnante Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza:
1) dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o invalidità del Lodo arbitrale impugnato, con ogni conseguenza di legge;
2) accertare e dichiarare che la presente controversia non rientrava tra quelle per le quali era stata prevista la clausola compromissoria, con ogni conseguenza di legge;
3) in subordine, accertare e dichiarare la competenza per il procedimento arbitrale del foro di Santa
Maria Capua Vetere, con ogni conseguenza di legge anche ai fini della nomina dell'arbitro;
4) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui la nomina dell'arbitro sia ritenuta esente da vizi, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a;
Parte_1
5) in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui la nomina dell'arbitro sia ritenuta esente da vizi
e non si ravveda difetto di legittimazione passiva di , sia in ogni caso rigettata Parte_1
la domanda proposta da perché infondata, ovvero ridotta alla somma che apparirà di _1
giustizia;
6) con vittoria di spese e competenze di lite del procedimento arbitrale e del presente giudizio, o in subordine con compensazione, ponendo in capo ad entrambe le parti in pari misura i compensi dell'arbitro e del TU.”.
Per la parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, azione,
eccezione:
- in via principale, nel merito:
- confermare integralmente il Lodo Arbitrale impugnato e dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello avversario.
Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, spese generali nella misura del 15%, oltre
IVA e CPA.”
pagina 2 di 15 I. Il processo di primo grado
I.1. La società di seguito, semplicemente, ) a socio unico promuoveva Controparte_1 _1
ricorso arbitrale ex art. 810 c.p.c. nei confronti della società per azioni (già Parte_1 [...]
Contr
di seguito, anche solo , lamentando l'inadempimento, da parte di quest'ultima, CP_2 dell'obbligo di retrocessione a delle perdite degli esercizi 2014, 2015 e 2016. _1
A fondamento della domanda, la società rilevava:
− di aver aderito, in data 20 maggio 2014, al Consolidato Fiscale del Gruppo KRE in qualità di controllata del gruppo medesimo (doc. B1 fascicolo impugnante), e, per l'effetto, all'opzione per il regime di tassazione di gruppo per il triennio 2014-2016;
Contr
− di aver ceduto a in esecuzione di tale accordo, le perdite degli esercizi relativi al triennio
2014-2016, come previsto dall'art. 6 del Regolamento del Consolidato Fiscale;
− che l'art. 7 del Regolamento di partecipazione al regime di tassazione del Consolidato nazionale Contr per le società del Gruppo – costituente parte integrante dell'accordo di adesione sottoscritto dalla – prevedeva l'obbligo, da parte della controllante, di retrocessione _1
delle perdite di esercizio in caso di loro mancato utilizzo da parte della controllante;
− che le perdite di trasferite e non utilizzate dalla controllante, ammontanti ad € _1
267.997,69, non erano state restituite alla controllata;
− che se tale importo fosse stato retrocesso a , come previsto dal Regolamento, essa ne _1 avrebbe fatto l'uso fiscale consentito dalla legge, realizzando un risparmio di € 64.319,45;
− che la aveva subìto un danno pari ad € 64.319,45 a fronte dell'inadempimento della _1
controllante.
I.2. Si costituiva nel procedimento arbitrale la (nuova denominazione della Parte_1
controllante . CP_4
In particolare, la società convenuta eccepiva in via preliminare:
− l'incompetenza del Tribunale di Milano alla nomina dell'arbitro, dal momento che la clausola arbitrale di cui al contratto di adesione prevedeva che, in caso di disaccordo delle parti, la nomina venisse effettuata dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui era posta la
Contr sede di da individuarsi nella circoscrizione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
pagina 3 di 15 − il difetto di legittimazione attiva e passiva in capo ad entrambe le parti.
Nel merito, la , pur non contestando i fatti allegati da (relativamente Parte_1 _1 all'avvenuta cessione delle perdite fiscali del triennio in favore della controllante, all'avvenuto utilizzo delle perdite nella misura individuata dall'attrice e alla mancata retrocessione dei redditi imponibili negativi non utilizzati), rilevava che:
Contr
− la , già controllata al 100% dalla era stata ceduta per intero nel 2018 al _1
Contr attraverso la LO NE s.r.l. (altra controllata al 100% di;
CP_5
− la controllata aveva espressamente rinunciato alla retrocessione delle perdite trasferite e non utilizzate dalla controllante in una lettera del primo gennaio 2017, con cui la aveva _1
Contr espressamente accettato tale rinuncia su proposta della (cfr. doc. 11 fascicolo arbitrale impugnante);
− che della rinuncia alla retrocessione l'acquirente sarebbe stato consapevole al CP_5 momento della conclusione del contratto d'acquisto della , avvenuto con atto _1
notarile del 4 ottobre 2018;
− che, conseguentemente, nulla era dovuto alla ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, _1
né, conseguentemente, a titolo di risarcimento del danno;
− che, in ogni caso, la non avrebbe subito alcun danno dalla mancata retrocessione _1
delle perdite, in quanto, in relazione ai risultati economici della controllata successivi al triennio
2017-2019, la stessa non aveva pagato imposte utilizzando “perdite fiscali pregresse e/o componenti deducibili ACE”.
I.3. Nella propria memoria di replica, depositata in data 15 novembre 2021, il legale rappresentante di
, nonché dell'acquirente e nuova controllante negava di aver avuto _1 CP_5
contezza della rinuncia alla retrocessione di cui alla lettera del primo gennaio 2017 – rilevando come la stessa non fosse stata inserita nella documentazione di esaminata in funzione dell'acquisto _1
Contr della società – né che di tale rinuncia la venditrice avesse fatto menzione nel corso delle trattative.
Conseguentemente, la disconosceva la sottoscrizione apposta dal precedente _1
amministratore unico di alla lettera prodotta dalla convenuta sub doc. 11. _1
pagina 4 di 15 I.4. La causa veniva istruita mediante esperimento della prova testimoniale nonché mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, volta a determinare “se e quali benefici fiscali _1
avrebbe potuto ottenere grazie alla legittima utilizzazione delle perdite fiscali non restituitele dalla consolidante, e a quale importo ammonti l'eventuale danno in tal modo subito da Controparte_1
(cfr. verbale di udienza del 25 gennaio 2022 per il conferimento dell'incarico al TU).
I.5. All'esito della fase istruttoria, l'arbitro unico, con lodo reso in Milano l'8 novembre 2022, così decideva:
1. accertava e dichiarava l'inadempimento di all'obbligazione Parte_1 assunta nei confronti di con la stipulazione dell'accordo di adesione al Controparte_1
Consolidato Fiscale del 20 maggio 2014, per omessa retrocessione delle perdite della
Contr controllata, relative agli anni 2014-2016, trasferite alla controllante e dalla medesima non integralmente utilizzate, per un ammontare complessivo di € 267.997,69;
2. dichiarava responsabile del danno cagionato da tale Parte_1
inadempimento, condannando la società convenuta a risarcire del danno Controparte_1 subito, liquidato nell'importo di € 61.123,44;
3. condannava al pagamento delle spese del procedimento, nonché delle Parte_1 spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata e del compenso dell'A.U.
A fondamento della decisione, l'A.U. rilevava quanto segue.
− In via preliminare, veniva anzitutto rigettata l'eccezione di incompetenza svolta dalla
[...]
relativamente all'incompetenza del Tribunale di Milano a nominare l'arbitro Parte_1 unico, atteso che la clausola compromissoria di cui all'art. 12.9 del Regolamento allegato al contratto di adesione del 2014 stabiliva espressamente la sede dell'arbitrato in Milano e che l'art. 810 comma 2 c.p.c., in caso di disaccordo delle parti, assegna inderogabilmente la competenza alla nomina dell'arbitro al Presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato – ovvero Milano.
− Veniva altresì rigettata l'eccezione di carenza legittimazione attiva e passiva in capo alle parti del giudizio arbitrale, vertendo la controversia sul lamentato inadempimento da parte della di un obbligo derivante dal contratto di consolidamento stipulato dalle Parte_1
stesse due parti della procedura arbitrale.
− Veniva esclusa la fondatezza della domanda di nullità dell'espletata TU avanzata dalla convenuta . Parte_1 pagina 5 di 15 − Veniva altresì giudicata infondata la domanda di annullamento della deposizione del testimone introdotto dalla in quanto non tardiva e, in ogni caso, inidonea a ledere il Controparte_1
contraddittorio tra le parti, contrariamente a quanto dedotto dalla . Parte_1
− Nel merito, l'A.U. escludeva la rilevanza, ai fini della decisione, della circostanza per cui l'acquirente della fosse a conoscenza, come affermato Controparte_1 CP_5 dalla , dell'asserita rinuncia al credito della società attrice verso la Parte_1
controllante per retrocessione delle perdite cedute e non utilizzate dalla CP_2 consolidante, vertendo la contestazione sull'esecuzione del contratto di consolidamento fiscale stipulato da con , e non sul contratto di compravendita CP_2 _1 successivamente perfezionatosi tra la controllante e l'acquirente CP_5
− Rilevata la natura non controversa del credito di € 267.997,67 a titolo di mancata retrocessione delle perdite cedute in favore della controllata , l' escludeva che la scrittura _1 CP_6 privata del primo gennaio 2017 e l'esperita prova testimoniale potessero inficiare la rivendicazione attorea relativa al credito.
In particolare, l'A.U. evidenziava che:
o indipendentemente dalle anomalie evidenziate dalla difesa attorea in merito alla lettera di rinuncia al credito, la suddetta lettera di rinuncia alla retrocessione era stata disconosciuta dalla ai sensi dell'art. 214 c.p.c. con memoria del 15 _1
novembre 2021, e che, non essendo seguita a tale disconoscimento istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. da parte della convenuta, era precluso all'A.U. l'esame del documento;
o le deposizioni testimoniali del dirigente della e del revisore della Parte_1
divergevano in merito alla coerenza della scrittura del primo gennaio 2017 e _1
dalle medesime non poteva evincersi se la rinuncia fosse effettivamente conosciuta dall'acquirente nell'ambito delle trattative precedenti all'acquisizione CP_5
della controllata.
− Con riferimento al profilo dell'eventuale danno, l'A.U., pur condividendo le conclusioni cui era pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio in merito all'esistenza di un pregiudizio derivante dalla mancata retrocessione delle perdite fiscali, rideterminava il danno quantificato dal TU in complessivi € 61.123,44, calcolando solo sulla somma delle perdite non retrocesse e non utilizzare relative al triennio 2019-2021 l'aliquota del 24%.
pagina 6 di 15
II. L'impugnazione del lodo arbitrale da parte della Parte_1
II.1. ha proposto impugnazione per nullità avverso il lodo arbitrale, Parte_1
riproponendo le eccezioni e contestazioni già mosse in sede arbitrale.
L'impugnante ha articolato sette motivi di impugnazione, come di seguito riassunti.
L'impugnante ha anzitutto reiterato l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano alla nomina dell'arbitro unico già svolta nel costituirsi nel giudizio arbitrale. In particolare, la società impugnante ha richiamato l'art. 12.6 del Regolamento, che attribuiva la competenza a risolvere le controversie derivanti dal rapporto contrattuale, alternativamente, i) in caso di accordo tra le parti, all'arbitro unico nominato dalle parti di comune accordo, con sede in Milano ii) in caso di disaccordo o di inattività delle parti, ad un arbitro unico nominato “dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui è posta la sede di , da individuarsi nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ha CP_2 evidenziato come la clausola compromissoria prevedesse la mobilità della sede dell'arbitrato proprio al fine di garantire la costante coincidenza fra quest'ultima e la sede della società controllante, tenuta a redigere il Consolidato Fiscale, sì da permettere un allineamento con la sede dell'amministrazione finanziaria competente. La società impugnante ha quindi richiamato il carattere inderogabile dell'art. 810 c.p.c., dal quale deriverebbe la nullità del lodo emesso in sua violazione ai sensi dell'art. 829, co. 1
n. 2 c.p.c., per vizio attinente alla formalità prescritta per la nomina degli arbitri.
ha altresì lamentato la nullità del lodo per essere stato lo stesso, a suo dire, Parte_1 pronunziato al di fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, con conseguente violazione dell'art. 829, n. 4 c.p.c. In particolare, il giudizio proposto da controparte – sostanziatosi in una domanda di risarcimento dei danni – riguarderebbe non già rapporti propriamente inerenti alla causa del contratto di tassazione di gruppo, quanto piuttosto un diritto estraneo ai vincoli negoziali di cui al Regolamento.
L'impugnante ha quindi evidenziato come il giudizio arbitrale fosse riservato a dirimere esclusivamente le controversie vertenti sull'interpretazione relativa al contenuto delle obbligazioni derivanti dal contratto.
Ha sostenuto che il regime opzionale previsto dal Regolamento fosse terminato con lo spirare del triennio 2014-2016, con conseguente cessazione non solo degli effetti del contratto, ma anche dell'applicabilità della clausola compromissoria.
pagina 7 di 15 Ha infine reiterato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva in capo alle parti del giudizio arbitrale, in considerazione della cessazione del e di ogni altro rapporto negoziale Parte_2 tra le medesime: sul punto, l'impugnante ha evidenziato come la cessione della al _1 CP_5
Contr sarebbe stata compiuta da LO NE (controllata a sua volta al 100% da e non
[...]
da con conseguente carenza di legittimazione in capo ad entrambe le parti Controparte_7
del giudizio arbitrale.
Nel merito, ha eccepito la nullità del lodo per infondatezza della domanda di Parte_1
risarcimento avanzata da , in quanto: i) l'adesione all'opzione per il regime di tassazione di _1
Gruppo KRE per il triennio 2014-2016 era già terminata, con conseguente venir meno del relativo contratto tra le parti;
ii) non era più parte del _1 Parte_3
Conseguentemente, secondo la società impugnante, l'arbitro non avrebbe potuto in alcun modo ritenersi dotato del potere necessario a conoscere della causa.
ha inoltre ribadito come l'acquirente fosse al corrente Parte_1 CP_5 dell'adesione, da parte della , all'opzione per il regime di tassazione di Gruppo. _1
Tale circostanza, peraltro, sarebbe stata desumibile dai bilanci esaminati dall'acquirente nell'ambito delle negoziazioni per la cessione della società: in particolare, l'impugnante ha evidenziato la mancata valorizzazione, in quella sede, della posta di “credito fiscale” relativa al triennio 2014-2016, con conseguente decremento del prezzo della cessione.
ha altresì censurato il lodo nella parte in cui l'A.U. ha rilevato la sussistenza di un Parte_1
danno in capo alla derivante dalla mancata retrocessione delle perdite. _1
Contr Nella prospettazione della società impugnante, la non si sarebbe resa inadempiente, non sussistendo sulla stessa l'onere di retrocedere le perdite non utilizzate.
L'assenza di danno in capo alla società resistente sarebbe suffragata dalle risultanze documentali, in quanto, per gli anni 2017-2020, non avrebbe versato alcun importo a titolo di IRES, _1
utilizzando perdite fiscali pregresse e/o componenti deducibili ACE generatisi durante il periodo di
Contr controllo della Conseguentemente, la mancata retrocessione delle perdite non avrebbe determinato alcun effetto economico o finanziario negativo in capo alla controllata e, _1
conseguentemente, alcun danno.
pagina 8 di 15 ha, sul punto, rilevato il carattere ipotetico dell'indagine condotta dal TU, Parte_1 fondatasi su un'apodittica rideterminazione dei redditi fiscali dichiarati tra il 2017 e il 2020; altrettanto ipotetiche sarebbero le affermazioni del TU in merito al fatto che la avrebbe potuto _1
utilizzare successivamente le risorse ACE, laddove avesse ricevuto le perdite cedute alla controllante e non da quest'ultima utilizzate.
È stata altresì eccepita la nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento arbitrale, per aver il consulente dell'arbitro preso in esame fatti diversi ed ulteriori, non dedotti dalle parti. Il TU avrebbe travalicato i limiti impostigli dall'arbitro, sollecitando l'acquisizione irrituale di documentazione riferita ad un periodo temporale non contemplato dal quesito assegnato, quindi con accertamento di fatti diversi da quelli dedotti dalle parti. In particolare, il TU avrebbe acquisito documentazione contabile e fiscale successiva al 2019 (quali la bozza di bilancio al 31 dicembre 2021, la bozza della dichiarazione IVA relativa all'anno 2021 e il budget gestionale
2022), ritenuta irrilevante al fine di rispondere al quesito sottopostogli dall'A.U. _1
L'allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti stabiliti dall'arbitro comporterebbe la nullità assoluta della perizia.
Tes_ La società impugnante ha eccepito l'inammissibilità della deposizione resa dal testimone a fronte del suo carattere valutativo. La ha quindi riproposto la domanda di ammissione Parte_1
della prova testimoniale sulle circostanze già delineate nel giudizio arbitrale, sui medesimi capitoli di prova ivi dedotti.
ha infine impugnato la decisione dell'A.U. in merito alle spese del giudizio, Parte_1 rilevandone l'eccessività e l'illegittimità.
II.2. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria e la conferma Controparte_1
integrale del lodo.
Nelle proprie difese, la società resistente ha rilevato quanto segue.
− È stata anzitutto censurata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano alla nomina dell'arbitro unico, individuando la clausola compromissoria di cui all'art. 12.6 del Regolamento contrattuale in Milano la sede dell'arbitrato.
La ha altresì evidenziato come, al momento della stipulazione del contratto, _1 CP_2
avesse sede in Milano.
− È stata esclusa la fondatezza del motivo di impugnazione con cui la ha Parte_1
censurato la nullità del lodo per essersi pronunciato oltre i limiti della convenzione di arbitrato. pagina 9 di 15 Sul punto, la resistente ha anzitutto rilevato come l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno fosse necessariamente subordinata alla scadenza del triennio in cui le perdite si erano verificate, e quindi successivamente al 2016. Inoltre, trattandosi di azione da risarcimento del danno da inadempimento, la domanda posta all'A.U. dalla sarebbe rientrata pacificamente nel _1 confine tracciato dalla clausola compromissoria, a norma della quale “tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento saranno risolte mediante arbitrato rituale” (cfr. art. 12.6 del Regolamento di
Adesione al Consolidato Fiscale – p. 12 doc. B.1 fascicolo impugnante).
La società resistente ha altresì escluso la fondatezza dell'eccezione mossa dalla in Parte_1
merito alla carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in giudizio, avendo chiesto _1 di accertare l'inadempimento del contratto stipulato dalle medesime.
− La ha contestato l'ammissibilità della censura con cui la , nel _1 Parte_1 rilevare l'infondatezza della domanda proposta all'A.U., ha affermato che il prezzo di cessione delle quote di da a TO RG avrebbe dovuto essere superiore, laddove _1 CP_5
la retrocessione delle perdite fosse avvenuta. Tale motivo di impugnazione sarebbe manifestamente inammissibile, attenendo al merito della controversia: in tale ipotesi, infatti, ai sensi dell'art. 829, comma 3 c.p.c., l'impugnazione sarebbe ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge.
La società resistente ha peraltro escluso la fondatezza della censura, posto che dalla mancata retrocessione sarebbe derivato un credito in favore della – e non dell'acquirente _1 CP_5
– e un corrispondente debito in capo alla – e non, piuttosto, della
[...] Parte_1
controllata TO RG, controllata dalla , già , resasi cessionaria Parte_1 CP_2
della in favore del _1 CP_5
La ha inoltre reiterato le argomentazioni già svolte in merito al doc. 11 prodotto in sede _1
arbitrale – contenente la lettera del primo gennaio 2017 con cui la controllata avrebbe rinunciato alla retrocessione delle perdite cedute e non utilizzate dalla controllante – contestandone la CP_2 veridicità e sottolineando il formale disconoscimento ex art. 214 c.p.c. svolto innanzi all'A.U. di
Milano.
Infine, la resistente ha evidenziato come, successivamente alla stipulazione della lettera, sarebbero intervenuti nuovi accordi di contenuto contrario, provati documentalmente dai bilanci delle società e da comportamenti concludenti.
pagina 10 di 15 − E' stata altresì contestata l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 829, terzo comma c.p.c., del quarto motivo di censura, con cui la società impugnante avrebbe escluso che la mancata retrocessione delle perdite avrebbe comportato un danno in capo alla controllata.
La censura atterrebbe infatti alla violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.
La società resistente ha comunque ritenuto la doglianza infondata nel merito, attese le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio in merito alla possibilità, per la , di detrarre i residui per € _1
13.316,00 nell'anno 2021, laddove avesse ricevuto le perdite non utilizzate dalla controllante.
− La società resistente ha escluso la fondatezza delle doglianze mosse dalla controparte all'operato del consulente tecnico d'ufficio, che sarebbe stato pacificamente autorizzato dall'A.U. ad acquisire, dalle parti e da terzi, qualsivoglia documentazione ritenuta utile allo svolgimento dell'incarico. ha richiamato, sul punto, il quesito sottoposto al TU, _1 che recitava espressamente “assunta ogni informazione o chiarimento che il TU ritenga utili o necessari e che viene espressamente autorizzato a domandare alle parti o a terzi”.
− ha infine ritenuto infondata la censura mossa al lodo arbitrale in punto di spese, _1
chiedendo la conferma della decisione e la condanna della controparte alle spese del grado di impugnazione.
III. Le osservazioni della Corte.
III.1. L'impugnazione è inammissibile, giacché i motivi non valgono ad integrare le invocate ipotesi di nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 2 e 4 c.p.c..
Va invero evidenziato che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., ha carattere di impugnazione limitata, perché ammessa solo per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti indicati dalla citata norma. Pertanto, essa non dà luogo ad un giudizio che abilita il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertamento della sussistenza (o meno) di taluna delle nullità previste dalla norma, sì che solamente in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame nel merito della pronuncia arbitrale che forma oggetto dell'eventuale e successivo iudicium rescissorium (cfr., ex multis, Cass. 9/5/2000 n. 5857; Cass. 11/06/2004 n. 11091).
pagina 11 di 15 Svolta tale premessa, e chiarito il perimetro entro cui può svolgersi la presente impugnazione, si esamineranno di seguito i motivi di impugnazione proposti avverso il lodo per cui è causa.
III.2 L'impugnante ha anzitutto lamentato la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 2 c.p.c., eccependo l'incompetenza del Tribunale di Milano a nominare l'arbitro unico.
L'eccezione di incompetenza è infondata.
La clausola compromissoria di cui all'art. 12.6 del Regolamento di adesione al Consolidato Fiscale del gruppo revedeva espressamente: Controparte_2
“Tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento saranno risolte mediante arbitrato rituale, da un arbitro unico nominato di comune accordo dalle parti. L'arbitro giudicherà secondo diritto, in base alle norme della Repubblica Italiana. La sede dell'arbitrato è stabilità in Milano. In caso di disaccordo o di inattività delle parti relativamente alla scelta dell'arbitro, la nomina verrà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui è posta la sede di ” (cfr. p. 12 doc. B1 fascicolo impugnante). CP_2
Come già osservato nella decisione arbitrale, l'eccezione non tiene conto dell'espressa indicazione di
Milano quale sede dell'arbitrato contenuta nella medesima clausola compromissoria. Peraltro, come rilevato dalla difesa dell'odierna resistente, l'art. 810 comma 2 c.p.c. attribuisce, in caso di mancato accordo delle parti, la competenza alla nomina dell'arbitro al presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato – espressamente individuata dalla clausola compromissoria in
Milano.
La competenza prevista dall'art. 810, comma 2, c.p.c., secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato anche dalla difesa dell'opposta è Controparte_1
funzionale e inderogabile (cfr., da ultimo, Cass. 14476/2019).
Nell'ipotesi in cui, come nel caso esaminato, tale competenza sia derogata dall'accordo delle parti, la previsione di cui all'art. 810 comma 2, destinata a regolare l'ipotesi residuale del mancato accordo delle parti sulla scelta dell'arbitro, opera similmente al meccanismo di sostituzione di diritto previsto dall'art. 1419, comma 2 c.c. per le clausole contrattuali nulle: in tal senso, deve ritenersi che alla seconda parte della clausola compromissoria di cui all'art. 12.6 – nella parte in cui prevede che la nomina dell'arbitro, in caso di disaccordo o inattività delle parti, sia effettuata dal presidente del
Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la controllante – si sostituisca la regola di competenza prevista dall'art. 810 comma 2.
pagina 12 di 15 Pertanto, a fronte dell'espresso riconoscimento della sede dell'arbitrato in Milano da parte della clausola compromissoria, il provvedimento impugnato si appalesa corretto, in quanto coerente con la suddetta impostazione.
III.3 lamenta quindi la nullità del lodo per violazione ai sensi dell'art. 829, Parte_1 comma 1, n. 4 c.p.c. per essersi il medesimo pronunciato “al di fuori dei limiti della Convenzione di
Arbitrato”.
Deve sul punto evidenziarsi come la clausola compromissoria già citata, prevista dal Regolamento contrattuale del Consolidato Fiscale, attribuisse all'arbitro unico la risoluzione di tutte le controversie derivanti dal Regolamento medesimo, tra cui, inevitabilmente, rientra la questione sottoposta all'indagine dell'A.U., attinente all'inadempimento delle obbligazioni convenzionalmente assunte dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
Sul punto, la Corte osserva come l'A.U. abbia esaustivamente risposto alle contestazioni mosse dall'odierna impugnante nell'ambito del procedimento arbitrale, rilevando come la questione sottoposta al suo esame sottendesse non alla cessione della intervenuta tra la cedente TO RG _1
(controllata di e l'acquirente quanto, piuttosto, all'obbligo, assunto in CP_2 CP_5
virtù del Regolamento di Adesione al Consolidato Fiscale del Gruppo KRE, di retrocedere le perdite fiscali della realizzate in costanza di e non utilizzate (cfr. art. 7 del _1 Parte_2
Regolamento).
Conseguentemente, posto che la carenza di legittimazione, nei termini prospettati dall'impugnante, attiene comunque al merito dei rapporti che trovano fonte nel Regolamento contrattuale, non può dubitarsi del fatto che l'arbitro, nel decidere in merito alla questione dell'inadempimento della
[...]
, sia rimasto nei limiti definiti dalla clausola compromissoria. Parte_1
III.4 Gli ulteriori motivi di contestazione mossi dalla – relativi all'inesistenza di Parte_1
un inadempimento da parte della medesima agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della
, alla conseguente inesistenza di un danno derivante dalla mancata retrocessione delle _1 perdite fiscali non utilizzate, nonché alla nullità della C.T.U. e all'inammissibilità della deposizione Tes_ testimoniale del sig. – sono inammissibili per le ragioni che seguono.
Va evidenziato il contenuto precettivo del già richiamato art. 829 comma 3 c.p.c. – come modificato dall'art. 24 D. Lgs. 40/2006 –, a mente del quale “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”.
pagina 13 di 15 La modifica legislativa del 2006 ha comportato un ribaltamento della previgente impostazione, secondo la quale l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto era sempre ammessa, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero espressamente dichiarato il lodo non impugnabile: in tal senso, il legislatore, dopo aver vincolato l'impugnazione per nullità del lodo alle sole ipotesi espressamente previste dall'art. 829, comma 1 c.p.c., ha inteso restringere e delimitare ulteriormente l'ambito di detta impugnazione, nell'ottica di una tendenziale maggiore stabilità della decisione arbitrale.
Nel caso sottoposto alla Corte, è pacifico che la clausola compromissoria di cui al Regolamento del
Consolidato Fiscale, sulla cui base è stato promosso il procedimento arbitrale per cui è causa, non prevedesse la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (cfr. art. 12.6 del Regolamento contrattuale del Consolidato Fiscale – doc. B1 fascicolo impugnante).
Né la ha lamentato la contrarietà del lodo all'ordine pubblico, unica Parte_1
contestazione, che avrebbe, in ipotesi, ammesso un esame della Corte relativamente ai motivi di censura attinenti al merito della decisione arbitrale.
Invero, l'esame delle censure in oggetto, proposte senza tenere conto delle chiare e specifiche preclusioni, già ampiamente descritte, che il codice di rito prevede nel caso di impugnazione di una decisione arbitrale, comporterebbe un inammissibile riesame nel merito della vicenda.
La valutazione nel merito delle questioni sottoposte al vaglio della Corte non potrebbe giustificarsi neppure in virtù dell'art. 838quater c.p.c.: tale norma si inserisce nel Capo VI bis del titolo relativo al procedimento arbitrale, introdotto nel codice a seguito della recente riforma che ha interessato il processo civile apportata con D.Lgs. del 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), e reca una speciale disciplina dell'arbitrato relativo a “controversie insorgenti tra soci ovvero tra i soci e la società” e avente abbiano ad oggetto “diritti disponibili al rapporto sociale”.
In tale contesto, l'art. 838quater c.c. ammette l'impugnazione di lodi arbitrali “anche ai sensi dell'art.
829 comma 3 c.p.c.” – e, quindi, anche per motivi di merito – soltanto laddove la decisione arbitrale verta su questioni non compromettibili ovvero il giudizio abbia ad oggetto la validità di delibere assembleari.
pagina 14 di 15 Tanto considerato, risulta evidente che l'odierna controversia – avente ad oggetto, come già evidenziato, il rapporto contrattuale instauratosi tra società legate da un rapporto di controllo e, in particolare, l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla controllante, con conseguente danno per la controllata – non rientra nell'ambito di applicazione della specifica disciplina dettata dal codice di procedura per i lodi societari, con conseguente riespansione della disciplina generale dettata dall'art. 829 c.p.c.
Conseguentemente, è precluso a questa Corte ogni giudizio relativo alle censure svolte dall'impugnante attinenti al merito della controversia.
Ne deriva il rigetto integrale dell'impugnazione, con conferma del lodo arbitrale.
III.5. Le spese, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'impugnante favore di Parte_4 Controparte_1
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 61.123,44), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'impegno difensivo profuso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'impugnazione formulata da avverso il lodo n. Parte_1
40/2022 reso in data 8 novembre 2022 dall'Arbitro Unico in Milano.
2. Condanna l'impugnante al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente grado di giudizio, liquidate in favore di in euro 9.991,00 per compensi, Controparte_1
oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Consigliere istruttore Il Presid ente
Beatrice Siccardi Marianna Ga lioto pagina 15 di 15