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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/06/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
NRG. 1041/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERINA Sezione unica Il Tribunale Ordinario di Isernia, Sezione unica, riunito in camera di consiglio e così composto:
• dott. Vittorio Cobianchi Bellisari – presidente/relatore;
• dott.ssa Elvira Puleio – giudice;
• dott. Marco Ponsiglione – giudice;
ha pronunciato il seguente DECRETO nel giudizio avente ad oggetto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f., iscritto al n. rg. 1041/2022 promosso: DA
(c.f. ), rappresentato e difeso da se medesimo - ex art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c.;
- Ricorrente -
CONTRO (P.IVA ), in fallimento, in persona del curatore dott. , CP_1 P.IVA_1 CP_2 procedura fallimentare n. 1/2021 Tribunale di Isernia, contumace;
-Convenuta- Conclusioni Come da verbale di udienza del 02/10/2024 PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 98 l. fall., depositato in data 31.10.2022, l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto con il quale il Giudice Delegato del fallimento ha CP_1 rigettato la domanda di ammissione al passivo formulata da quest'ultimo per l'importo complessivo di €
18.719,75.
A sostegno del ricorso l'opponente ha rappresentato di aver trasmesso a mezzo Pec, in data 3.05.2021, al Curatore Fallimentare del fallimento , Dott. , tempestiva domanda di CP_1 CP_2 ammissione al passivo ex art. 93 L.F. sulla base della sentenza n. 6125/2019 del 14.06.2019 del
Tribunale di Napoli, XI sezione civile (rilasciata in forma esecutiva il 2.07.2019) con la quale la
[...]
è stata condannata al pagamento in favore dell'Avv. della somma di € Parte_2 Parte_1
8.109,80, oltre Iva, CPA ed interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002 maturati dal 5.08.2015 al saldo effettivo, oltre spese di lite nella misura di 1/3 liquidate in € 527,00 per esborsi vivi ed in € 1.258,33 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Il ricorrente ha richiamato nel contesto il provvedimento del Giudice delegato che, in difformità rispetto al parere reso dal curatore ha rigettato la domanda con la seguente motivazione “vista la domanda
e i relativi allegati, vista la proposta del curatore, rilevato che manca in atti la copia integrale della sentenza evocata quale titolo del credito fatto valere in questa sede nonché la prova della data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, ritenuto non provato il credito, rigetta la domanda”.
In sede di opposizione, dunque, il ricorrente ha dato atto di aver depositato la copia fotostatica dell'originale della sentenza, munita di formula esecutiva (notificata nel 2019 alla società con CP_1 relativa attestazione di conformità all'originale, in allegato alla domanda di ammissione inoltrata al curatore in data 03.05.2021.
Ha concluso, pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e per l'effetto la riforma lo stato passivo del fallimento n. 1/2021 di con l'ammissione del credito in privilegio ai sensi CP_1 dell'art. 2751 bis, comma 2, c.c., anche con riserva, per l'importo di € 18.719,75 (privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.).
Il seppur regolarmente citato, non compariva e non si costituiva. Controparte_3
MOTIVI
Preliminarmente va dato atto dell'insussistenza di cause di incompatibilità alla trattazione del presente ricorso in capo ai membri del collegio che, per la ridotte dimensioni dell'Ufficio di appartenenza, hanno ricoperto funzioni di giudice delegato, ma non hanno in concreto adottato o partecipato alla decisione oggi avversata e tenuto conto del fatto che la situazione di incompatibilità sussiste nei confronti del giudice “delegato che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo”, circostanza non sussistente nel caso in esame.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata.
Occorre premettere, in punto di diritto, che il procedimento di opposizione allo stato passivo è retto dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, posto che tale procedimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione. Consegue che l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (a titolo esemplificativo, Cass. 5847/2021).
Quanto alla prova del credito, nella procedura di verifica dei crediti e nel conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo, la Suprema Corte ha chiarito che l'onere probatorio incombente sul creditore istante può ritenersi soddisfatto soltanto ove questi produca documentazione idonea, anche sotto il profilo dell'efficacia nei confronti della procedura concorsuale, a dimostrare la fondatezza della pretesa formulata. In particolare, posto che la disciplina fallimentare prevede, salve alcune eccezioni, che con il patrimonio del fallimento possano essere soddisfatti solo i crediti sorti anteriormente o contestualmente alla data di dichiarazione del fallimento, i documenti comprovanti il credito devono avere data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 2704 c.c. L'eventuale mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore si configura, quindi, come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda di insinuazione al passivo e oggetto di un eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. 10013/1993; Cass. 3050/1996; Cass. Sez. Un.
4213/2013; Cass. ord. 23490/2020; Cass. civ. n. 33728/2022).
Ebbene nel caso di specie, la documentazione prodotta consente di ritenere provato il credito dell'opponente e, soprattutto, l'anteriorità rispetto all'apertura della liquidazione giudiziale.
Il credito di cui è chiesta l'ammissione al passivo fallimentare è fondato, invero, su titolo giudiziale rappresentato dalla sentenza n. 6125/2019 del 14.06.2019 del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, con la quale la è stata condannata al pagamento in favore dell'Avv. Parte_2 [...]
della somma di € 8.109,80, oltre interessi e spese di lite nella misura di 1/3 liquidate in € Parte_1
527,00 per esborsi ed in € 1.258,33 per compensi professionali.
In particolare, parte opponente, al fine di dimostrare l'anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento, ha prodotto la copia della sentenza su cui fonda la propria ragione di credito, l'atto di precetto notificato alla società in bonis, nonché, copia della cartolina di ricevimento della racc.
78780808932-5 attestante il perfezionamento della notifica del suddetto titolo alla Parte_2 in data 10.10.2019 (cfr. doc. 2 fascicolo parte opponente).
Nel presente procedimento ha allegato nuovamente la copia della sentenza in discorso, del precetto, dell'atto di pignoramento e delle relative raccomandate, accompagnando la produzione con la seguente attestazione:
“sono copie conformi ai rispettivi originali cartacei, depositati telematicamente nella procedura esecutiva pendente innanzi il Tribunale di Isernia, Sez. Esecuzioni Mobiliari, R.G.E. n. 27/2020. ai sensi dell'art. ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del DL 179/12”.
Sul punto va evidenziato che la sentenza del Tribunale di Napoli, per come appare allegata in copia non appare essere redatta in formato cartaceo, apparendo sulla stessa la firma digitale del suo estensore ed altri indici grafici che fanno presumere trattarsi (l'originale) di un documento nativo digitale.
Conseguentemente devono ritenersi sussistenti valide ragioni per disporre l'ammissione al passivo con riserva di produzione dell'originale della sentenza in discorso. Tuttavia, l'ammissione del credito, seppur nelle forme appena descritte, non può essere disposta per l'intera somma richiesta con il riconoscimento del privilegio invocato dal richiedente.
L'art. 2751 bis c.c. stabilisce infatti che hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: […] 2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione.
Dagli elementi fattuali emergenti dagli atti allegati risulta che il credito è relativo allo svolgimento da parte dell'odierno opponente di una pluralità di incarichi professionali ricevuti dalla società oggi in fallimento, in data anteriore e prossima al 2016 (data di emissione del decreto ingiuntivo, da cui la sentenza costituente il tiolo dedotto prende le mosse).
Nessun altro dato fattuale risulta dal testo del titolo dedotto;
in particolare, non vi è alcun elemento idoneo a stabilire la durata del rapporto intercorso fra la società in bonis e l'odierno ricorrente.
Gli unici indici ricavabili dalle allegazioni istruttorie consistono nello svolgimento da parte dell'odierno ricorrente di una pluralità di incarichi professionali in favore della società oggi in fallimento e che tali incarichi siano stati svolti in data anteriore a quella di emissione del decreto ingiuntivo.
Non potendo nel caso in esame operare il principio di non contestazione, attesa la contumacia della controparte, né risultando dal titolo e dagli atti allegati elementi utili al ricorso per presunzioni e, in ultimo, non potendo ritenersi nel caso in esame operante alcuna preclusione di giudicato, attesa l'esclusione del credito nella sua interezza, la regola di giudizio cui fare riferimento è il principio generale dell'onere della prova, incombente in questo caso sulla parte ricorrente.
Se tale onere può ritenersi in parte assolto, per ciò che concerne esistenza e consistenza del credito, come anche per la sua anteriorità alla dichiarazione di fallimento, per cui ne va disposta l'ammissione, seppur con riserva alla produzione dell'originale del titolo, altrettanto non può dirsi per ciò che concerne il riconoscimento del rango privilegiato del credito.
Come accennato in precedenza, infatti, da un lato, risultano radicalmente assenti indici utili alla ricostruzione della durata del rapporto professionale intercorso fra la società e l'odierno ricorrente, articolatosi sicuramente nello svolgimento di una pluralità di incarichi, di cui, tuttavia, non è possibile determinare la durata e conseguentemente accordare il titolo di soddisfazione preferenziale invocato.
Va inoltre evidenziato che anche qualora tali indici temporali fossero stati forniti, ugualmente il privilegio richiesto non potrebbe essere riconosciuto per l'intera somma;
il privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c. si sarebbe potuto riconoscere (qualora si avesse avuto la prova della riconducibilità del compenso liquidato in sentenza agli ultimi due anni di prestazione) esclusivamente al credito relativo ai compensi in senso stretto, con esclusione degli ulteriori accessori, come il credito per rivalsa IVA e quello per il contributo previdenziale, poiché il diritto al compenso risulta maturato in data antecedente alla novella che ha esteso il privilegio anche a tali voci (cfr. sul punto Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 6906 del 02/03/2022), essendo il decreto ingiuntivo risalente al 2016.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il credito va ammesso con riserva alla produzione dell'originale del titolo (sentenza esecutiva, in copia conforme all'originale con relativa attestazione di cancelleria anche con riguardo alla sua definitività) ed in via chirografaria, non sussistendo le condizioni per il riconoscimento della natura privilegiata dello stesso.
Le spese di lite restano in capo alla parte ricorrente in ragione della contumacia della parte resistente e del solo parziale accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- ammette al passivo del in via chirografaria e con riserva di CP_4 Parte_2 produzione dell'originale del titolo (come meglio in parte motiva), il credito, pari ad € 18.719,75 dell'avv. . Parte_1
- autorizza la variazione dello stato passivo.
Isernia, 6 giugno 2025
Il presidente/estensore dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERINA Sezione unica Il Tribunale Ordinario di Isernia, Sezione unica, riunito in camera di consiglio e così composto:
• dott. Vittorio Cobianchi Bellisari – presidente/relatore;
• dott.ssa Elvira Puleio – giudice;
• dott. Marco Ponsiglione – giudice;
ha pronunciato il seguente DECRETO nel giudizio avente ad oggetto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f., iscritto al n. rg. 1041/2022 promosso: DA
(c.f. ), rappresentato e difeso da se medesimo - ex art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c.;
- Ricorrente -
CONTRO (P.IVA ), in fallimento, in persona del curatore dott. , CP_1 P.IVA_1 CP_2 procedura fallimentare n. 1/2021 Tribunale di Isernia, contumace;
-Convenuta- Conclusioni Come da verbale di udienza del 02/10/2024 PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 98 l. fall., depositato in data 31.10.2022, l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto con il quale il Giudice Delegato del fallimento ha CP_1 rigettato la domanda di ammissione al passivo formulata da quest'ultimo per l'importo complessivo di €
18.719,75.
A sostegno del ricorso l'opponente ha rappresentato di aver trasmesso a mezzo Pec, in data 3.05.2021, al Curatore Fallimentare del fallimento , Dott. , tempestiva domanda di CP_1 CP_2 ammissione al passivo ex art. 93 L.F. sulla base della sentenza n. 6125/2019 del 14.06.2019 del
Tribunale di Napoli, XI sezione civile (rilasciata in forma esecutiva il 2.07.2019) con la quale la
[...]
è stata condannata al pagamento in favore dell'Avv. della somma di € Parte_2 Parte_1
8.109,80, oltre Iva, CPA ed interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002 maturati dal 5.08.2015 al saldo effettivo, oltre spese di lite nella misura di 1/3 liquidate in € 527,00 per esborsi vivi ed in € 1.258,33 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Il ricorrente ha richiamato nel contesto il provvedimento del Giudice delegato che, in difformità rispetto al parere reso dal curatore ha rigettato la domanda con la seguente motivazione “vista la domanda
e i relativi allegati, vista la proposta del curatore, rilevato che manca in atti la copia integrale della sentenza evocata quale titolo del credito fatto valere in questa sede nonché la prova della data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, ritenuto non provato il credito, rigetta la domanda”.
In sede di opposizione, dunque, il ricorrente ha dato atto di aver depositato la copia fotostatica dell'originale della sentenza, munita di formula esecutiva (notificata nel 2019 alla società con CP_1 relativa attestazione di conformità all'originale, in allegato alla domanda di ammissione inoltrata al curatore in data 03.05.2021.
Ha concluso, pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e per l'effetto la riforma lo stato passivo del fallimento n. 1/2021 di con l'ammissione del credito in privilegio ai sensi CP_1 dell'art. 2751 bis, comma 2, c.c., anche con riserva, per l'importo di € 18.719,75 (privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.).
Il seppur regolarmente citato, non compariva e non si costituiva. Controparte_3
MOTIVI
Preliminarmente va dato atto dell'insussistenza di cause di incompatibilità alla trattazione del presente ricorso in capo ai membri del collegio che, per la ridotte dimensioni dell'Ufficio di appartenenza, hanno ricoperto funzioni di giudice delegato, ma non hanno in concreto adottato o partecipato alla decisione oggi avversata e tenuto conto del fatto che la situazione di incompatibilità sussiste nei confronti del giudice “delegato che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo”, circostanza non sussistente nel caso in esame.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata.
Occorre premettere, in punto di diritto, che il procedimento di opposizione allo stato passivo è retto dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, posto che tale procedimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione. Consegue che l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (a titolo esemplificativo, Cass. 5847/2021).
Quanto alla prova del credito, nella procedura di verifica dei crediti e nel conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo, la Suprema Corte ha chiarito che l'onere probatorio incombente sul creditore istante può ritenersi soddisfatto soltanto ove questi produca documentazione idonea, anche sotto il profilo dell'efficacia nei confronti della procedura concorsuale, a dimostrare la fondatezza della pretesa formulata. In particolare, posto che la disciplina fallimentare prevede, salve alcune eccezioni, che con il patrimonio del fallimento possano essere soddisfatti solo i crediti sorti anteriormente o contestualmente alla data di dichiarazione del fallimento, i documenti comprovanti il credito devono avere data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 2704 c.c. L'eventuale mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore si configura, quindi, come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda di insinuazione al passivo e oggetto di un eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. 10013/1993; Cass. 3050/1996; Cass. Sez. Un.
4213/2013; Cass. ord. 23490/2020; Cass. civ. n. 33728/2022).
Ebbene nel caso di specie, la documentazione prodotta consente di ritenere provato il credito dell'opponente e, soprattutto, l'anteriorità rispetto all'apertura della liquidazione giudiziale.
Il credito di cui è chiesta l'ammissione al passivo fallimentare è fondato, invero, su titolo giudiziale rappresentato dalla sentenza n. 6125/2019 del 14.06.2019 del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, con la quale la è stata condannata al pagamento in favore dell'Avv. Parte_2 [...]
della somma di € 8.109,80, oltre interessi e spese di lite nella misura di 1/3 liquidate in € Parte_1
527,00 per esborsi ed in € 1.258,33 per compensi professionali.
In particolare, parte opponente, al fine di dimostrare l'anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento, ha prodotto la copia della sentenza su cui fonda la propria ragione di credito, l'atto di precetto notificato alla società in bonis, nonché, copia della cartolina di ricevimento della racc.
78780808932-5 attestante il perfezionamento della notifica del suddetto titolo alla Parte_2 in data 10.10.2019 (cfr. doc. 2 fascicolo parte opponente).
Nel presente procedimento ha allegato nuovamente la copia della sentenza in discorso, del precetto, dell'atto di pignoramento e delle relative raccomandate, accompagnando la produzione con la seguente attestazione:
“sono copie conformi ai rispettivi originali cartacei, depositati telematicamente nella procedura esecutiva pendente innanzi il Tribunale di Isernia, Sez. Esecuzioni Mobiliari, R.G.E. n. 27/2020. ai sensi dell'art. ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del DL 179/12”.
Sul punto va evidenziato che la sentenza del Tribunale di Napoli, per come appare allegata in copia non appare essere redatta in formato cartaceo, apparendo sulla stessa la firma digitale del suo estensore ed altri indici grafici che fanno presumere trattarsi (l'originale) di un documento nativo digitale.
Conseguentemente devono ritenersi sussistenti valide ragioni per disporre l'ammissione al passivo con riserva di produzione dell'originale della sentenza in discorso. Tuttavia, l'ammissione del credito, seppur nelle forme appena descritte, non può essere disposta per l'intera somma richiesta con il riconoscimento del privilegio invocato dal richiedente.
L'art. 2751 bis c.c. stabilisce infatti che hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: […] 2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione.
Dagli elementi fattuali emergenti dagli atti allegati risulta che il credito è relativo allo svolgimento da parte dell'odierno opponente di una pluralità di incarichi professionali ricevuti dalla società oggi in fallimento, in data anteriore e prossima al 2016 (data di emissione del decreto ingiuntivo, da cui la sentenza costituente il tiolo dedotto prende le mosse).
Nessun altro dato fattuale risulta dal testo del titolo dedotto;
in particolare, non vi è alcun elemento idoneo a stabilire la durata del rapporto intercorso fra la società in bonis e l'odierno ricorrente.
Gli unici indici ricavabili dalle allegazioni istruttorie consistono nello svolgimento da parte dell'odierno ricorrente di una pluralità di incarichi professionali in favore della società oggi in fallimento e che tali incarichi siano stati svolti in data anteriore a quella di emissione del decreto ingiuntivo.
Non potendo nel caso in esame operare il principio di non contestazione, attesa la contumacia della controparte, né risultando dal titolo e dagli atti allegati elementi utili al ricorso per presunzioni e, in ultimo, non potendo ritenersi nel caso in esame operante alcuna preclusione di giudicato, attesa l'esclusione del credito nella sua interezza, la regola di giudizio cui fare riferimento è il principio generale dell'onere della prova, incombente in questo caso sulla parte ricorrente.
Se tale onere può ritenersi in parte assolto, per ciò che concerne esistenza e consistenza del credito, come anche per la sua anteriorità alla dichiarazione di fallimento, per cui ne va disposta l'ammissione, seppur con riserva alla produzione dell'originale del titolo, altrettanto non può dirsi per ciò che concerne il riconoscimento del rango privilegiato del credito.
Come accennato in precedenza, infatti, da un lato, risultano radicalmente assenti indici utili alla ricostruzione della durata del rapporto professionale intercorso fra la società e l'odierno ricorrente, articolatosi sicuramente nello svolgimento di una pluralità di incarichi, di cui, tuttavia, non è possibile determinare la durata e conseguentemente accordare il titolo di soddisfazione preferenziale invocato.
Va inoltre evidenziato che anche qualora tali indici temporali fossero stati forniti, ugualmente il privilegio richiesto non potrebbe essere riconosciuto per l'intera somma;
il privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c. si sarebbe potuto riconoscere (qualora si avesse avuto la prova della riconducibilità del compenso liquidato in sentenza agli ultimi due anni di prestazione) esclusivamente al credito relativo ai compensi in senso stretto, con esclusione degli ulteriori accessori, come il credito per rivalsa IVA e quello per il contributo previdenziale, poiché il diritto al compenso risulta maturato in data antecedente alla novella che ha esteso il privilegio anche a tali voci (cfr. sul punto Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 6906 del 02/03/2022), essendo il decreto ingiuntivo risalente al 2016.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il credito va ammesso con riserva alla produzione dell'originale del titolo (sentenza esecutiva, in copia conforme all'originale con relativa attestazione di cancelleria anche con riguardo alla sua definitività) ed in via chirografaria, non sussistendo le condizioni per il riconoscimento della natura privilegiata dello stesso.
Le spese di lite restano in capo alla parte ricorrente in ragione della contumacia della parte resistente e del solo parziale accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- ammette al passivo del in via chirografaria e con riserva di CP_4 Parte_2 produzione dell'originale del titolo (come meglio in parte motiva), il credito, pari ad € 18.719,75 dell'avv. . Parte_1
- autorizza la variazione dello stato passivo.
Isernia, 6 giugno 2025
Il presidente/estensore dott. Vittorio Cobianchi Bellisari