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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 244 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
tra
elettivamente domiciliato in Bari, via Petroni n. 15, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Ignazio Lagrotta, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ appellante principale
e
, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Foggia, via Piave n. 10, presso lo studio dell'avv. Grazia Pennella, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
------------------------------------------- appellata ed appellante incidentale
Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Sebino n. 29, presso lo studio dell'avv. Massimo Gentile, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellata
Conclusioni: all' udienza del 25 ottobre 2024, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo Proposte, dalla GE nei confronti del CP_1 Parte_1
domande di accertamento della legittimità del recesso dalla prima
[...] esercitato ai sensi dell'art. 129, comma 10, d.p.r. 554/99, nonché di pagamento del corrispettivo dovuto per lavori di demolizione e scavo eseguiti in base al contratto di appalto del 13.10.10 e di risarcimento del danno conseguente all'illegittima sospensione dei lavori ex art. 25 d.m.
145/00, e proposta dalla Controparte_2
sempre nei confronti del
[...] Parte_1 domanda di accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di appalto per fatto imputabile all'appaltatrice e dell'illegittima escussione della polizza fideiussoria Controparte_1
n. DE 0615007 rilasciata in favore del il Tribunale di Foggia, Pt_1 con sentenza n. 1478/20 del 19.10.20, ha accolto le domande di entrambe le parti, oltre a condannare il alla rifusione delle spese Parte_1 processuali, comprese quelle di c.t.u., fatta salva la compensazione nei Pa rapporti la e la Controparte_1 [...]
Controparte_2
Con citazione del 17.2.21, ha proposto appello avverso la sentenza il chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto delle Parte_1 domande proposte dalla GE con vittoria di spese. CP_1
Si sono costituite la e la Controparte_1 [...]
Controparte_3 chiedendo entrambe il rigetto dell'appello e la prima proponendo anche appello incidentale per sentirsi riconoscere gli interessi moratori (anziché legali) sulle somme liquidate, oltre al danno successivo alla sentenza e conseguente all'indebita escussione della polizza fideiussoria, con vittoria di spese.
All'udienza del 25 ottobre 2024, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
- Appello principale.
Col primo motivo di appello si censura la decisione del Tribunale di ritenere illegittima la sospensione dei lavori e legittimo il recesso dal contratto di appalto esercitato dall'appaltatrice a sensi dell'art. 129, comma 10, d.p.r. 554/99, per errata valutazione delle risultanze istruttorie, violazione e falsa applicazione degli artt. 57, comma 1, lettera
T, del capitolato speciale d'appalto, 65 e 93 del d.p.r. 380/01, dell'art. 129, comma 10, del d.p.r. 554/ 99 e dell'art. 24 del d.m. 145/00. La censura è infondata.
L'art. 129, al comma 10, d.p.r. 554/99 disciplina l'ipotesi in cui, consegnati i lavori, questi siano sospesi dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, nel qual caso “la sospensione non può durare oltre sessanta giorni”, altrimenti, “trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9”, cioè
“l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto”.
E' il caso di specie, in cui, dopo la conclusione del contratto di appalto del 13.10.10, avente ad oggetto la riqualificazione strutturale ed il miglioramento sismico dell' edificio scolastico 'Bozzini' di ed Pt_1 effettuata la consegna dei lavori in data 6.12.10, la Direzione Lavori ne ordinò la sospensione il giorno 25.3.11 per carenze del progetto esecutivo originario, pacificamente redatto in assenza della necessaria relazione geologica, e la sospensione si protrasse ben oltre il termine legale di sessanta giorni, giacché solo in data 29.3.12 la DL ordinò la ripresa dei lavori, essendo intanto intervenuta l'approvazione - da parte del Pt_1
- dei nuovi calcoli strutturali, eseguiti dai progettisti sulla base della relazione geologica, quando però ormai l'impresa aveva già esercitato il suo diritto di recesso, ex articolo 129, comma 10, d.p.r. 554/99.
Dalla documentazione prodotta emerge, infatti, che, all'atto della consegna dei lavori, le parti erano dell'intesa che l'esecuzione delle opere sarebbe proceduta con la “formazione del cantiere e relative opere provvisionali, demolizioni, allontanamenti, scavi”, mentre “le parti strutturali in cemento armato” avrebbero dovuto “essere eseguite solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione per il vincolo sismico della pratica strutturale da parte del genio civile ai sensi degli articoli 65 e 93 del d.p.r. 380/2001 a seguito di trasmissione del calcolo strutturale” (v. verbale di consegna dei lavori del 6.12.10). Questo perché, già prima della consegna, era nota al la necessità della relazione geologica Pt_1 al fine della calcolazione strutturale, della successiva progettazione esecutiva e poi dell'autorizzazione del Genio Civile, senza le quali non avrebbero potuto aver inizio i lavori di costruzione (v. comunicazioni al da parte dei progettisti ing. e di e del Parte_1 CP_4 CP_5 geologo dott. del 12.10.09 e 25.11.091). Per_1 Pertanto, ultimati i lavori di scavo e demolizione, il direttore dei lavori, ing. , nel dar atto che (con verbale del 6.12.10) erano Controparte_6 state consegnate le opere eseguibili ai sensi dell' articolo 129 d.p.r.
554/99 e rinviate quelle strutturali ad un momento successivo
[. all'ottenimento dell'autorizzazione ex artt. 65 e 93 del d.p.r. 380/2001
, e che “il proseguo delle lavorazioni” era Parte_3
“condizionato all'ottenimento di tale autorizzazione”, constatata, quindi,
“l'impossibilità per l'impresa esecutrice di proseguire i lavori”, li sospese a far data dal 10.1.11, “salvo riprenderli appena sarà cessata la causa per cui vengono sospesi” (cfr. verbale del 25.3.11).
Peraltro, anche dalla corrispondenza tra la D.L. ed il Parte_1 risulta chiaramente la consapevolezza da parte dell'amministrazione comunale della carenza della progettazione esecutiva alla base del bando di gara e del contratto di appalto, la quale era stata “consegnata in data
25/11/2009 senza aver avuto la disponibilità della relazione geologica esecutiva e con le calcolazioni effettuate su delle ipotesi geologiche preliminari” (cfr. nota del 25.2.11 della D.L. al , e ciò Parte_1 nonostante il progetto fu comunque ritenuto “valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento” (cfr. verbale di validazione del progetto esecutivo del 26.11.09). La D.L. comunicò al che “la relazione geologica definitiva corredata di tutte le prove Pt_1 geognostiche definitive minime dal geologo incaricato”, intervenuta il
26.2.10, “pertanto molto dopo la consegna degli elaborati esecutivi”, introduceva “parametri meccanici, classe suolo e piano fondale diversi da quelli di previsione considerati nel calcolo statico”, rendendo così necessaria una rielaborazione delle calcolazioni (cfr. nota del 25.2.11, cit.) ed il con successiva nota del 14.3.11, nel confutare Pt_1
l'affermazione della D.L., che attribuiva all'impresa “l'onere della redazione dei calcoli statici”, ribadì che spettasse ad essa amministrazione comunale “attribuire compiti ed oneri a tecnici ed imprese esecutrici”, ma soprattutto che, in base all'art. 2 del contratto del
23.6.09 tra il ed i progettisti, fossero costoro a dover Parte_1 predisporre i nuovi calcoli strutturali, in quanto tenuti a redigere il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 93, comma 5, d.lgs. 163/05 e dell'art. 35 dpr 554/99, che includono tra le “prestazioni inerenti la progettazione esecutiva” sia quelle “di natura geologica fino alla fase esecutiva” sia “la redazione dei calcoli statici ed i relativi elaborati esecutivi”, escluso, quindi, che vi fosse tenuta l'appaltatrice, come peraltro confermato dall'art. 4, ult. co., del contratto di appalto, ai sensi del quale gli unici
“elaborati strutturali con i relativi disegni esecutivi ed i calcoli statici” spettanti all'impresa erano quelli “di dettaglio e non sostitutivi” degli elaborati “redatti dai progettisti e posti a base della gara”. All'esito della redazione dei nuovi calcoli da parte dei progettisti, il con Pt_1 delibera giuntale del 23.9.11, approvò i nuovi elaborati strutturali, da presentare al Genio Civile per l'autorizzazione sismica, e riconobbe che l'introdotta variazione strutturale, “nel rispetto della normativa sismica”, fosse “necessaria al fine di recepire le indicazioni fornite dal geologo circa l'impostazione della quota del piano fondale” (che passava da 3 a
4,20 mt).
Non giova, quindi, all'appellante contestare solo in questa sede
(giudiziale) quanto invece dagli atti risulta evidentemente pacifico, e cioè che la sospensione dei lavori non dipese da causa di forza maggiore ma dall'impossibilità originaria - preesistente alla consegna dei lavori ma anche alla stessa conclusione del contratto di appalto - di eseguire le opere strutturali senza una progettazione fondata su una “relazione geologica esecutiva” e senza l'autorizzazione della pratica strutturale da parte del Genio Civile ai sensi del d.p.r. 380/2001.
Ne dà ulteriore conferma il c.t.u., secondo cui “le uniche opere eseguite dall'impresa attrice erano costituite dalla voce di lavoro demolizioni e scavi”, perché “non potevano essere eseguiti altri lavori […] oltre quelli di demolizione e scavo, stante la situazione precedentemente rappresentata, ossia il mancato adempimento da parte dei tecnici della redazione di una corretta ed idonea documentazione progettuale a supporto dei lavori da eseguirsi” (cfr. pgg. 13-16 relazione ctu). In altri termini, la sospensione dei lavori “non poteva essere imputabile in nessuna misura ad inadempimenti da parte dell'impresa attrice, ma era dovuta esclusivamente a carenze di tipo progettuale ed inadempimenti di ordine amministrativo”. Più precisamente, “la sospensione dei lavori è stata conseguenza di una evidente carenza di ordine tecnico e progettuale, determinata dalla mancanza di un elaborato, ossia della relazione geologica e geotecnica, che è da ritenersi essenziale ai fini di un corretto dimensionamento ed una precisa allocazione delle strutture fondali […] La circostanza che lo studio geologico sia stato eseguito in una fase successiva alla progettazione ha comportato la necessità di dover redigere nuovi calcoli di stabilità delle strutture portanti, in quanto le risultanze cui è pervenuto lo studio geologico contrastavano con quelle 'solo immaginate' dai progettisti in sede di progettazione. Di qui la necessità di dover sospendere i lavori per redigere i nuovi calcoli, in quanto la struttura, così come progettata, non era più realizzabile. Trattandosi di una carenza progettuale, l'onere dei nuovi calcoli era a carico della stazione appaltante, così come la stessa amministrazione riconosce, attraverso la nota del 14.3.11 […] con cui diffida i professionisti incaricati alla redazione delle integrazioni tecniche occorrenti per rendere esecutivo il progetto, visto che tale onere è posto per convenzione a carico dei progettisti” (cfr. pgg. 16, 20, 21 relazione ctu).
Né tanto meno giova all'appellante obiettare che spettasse all' appaltatrice la redazione della progettazione esecutiva, essendo il contratto di appalto chiaro nel senso che gli unici “elaborati strutturali con i relativi disegni esecutivi ed i calcoli statici” cui era tenuta l'impresa fossero quelli “di dettaglio e non sostitutivi” degli elaborati “redatti dai progettisti e posti a base della gara” (cfr. art. 4, ult. co., appalto del
13.10.10), come peraltro ebbe a riconoscere espressamente l'amministrazione comunale, nella citata nota del 14.3.11, secondo cui spettava ai progettisti predisporre i nuovi calcoli strutturali, in base all'art. 2 del contratto del 23.6.09, dovendo includersi nella progettazione esecutiva, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, d.lgs. 163/05 e dell'art. 35 dpr 554/99, sia le prestazioni “di natura geologica fino alla fase esecutiva” sia “la redazione dei calcoli statici ed i relativi elaborati esecutivi”, ed escludendo, quindi, che vi fosse tenuta l'appellata, anche ai sensi dell'art. 4, ult. co., del contratto di appalto.
In conclusione, quando il contratto di appalto, agli artt. 4 e 19, o il capitolato speciale, all'art. 57, co. 1, lett.t, attribuiscono all'appaltatore la redazione degli elaborati esecutivi, fanno riferimento esclusivamente a quelli “di dettaglio”, giammai sostitutivi degli elaborati spettanti ai progettisti.
Ragion per cui, essendo la sospensione protrattasi ben oltre il termine ex art. 129 di sessanta giorni (ovvero dal 10.1.11 al 2.4.12: cfr. nota del
29.3.12, con la quale la Direzione Lavori, preso atto della comunicazione da parte del dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui Parte_1 all'articolo 94 d.p.r. 380/01, ordinò la ripresa dei lavori per il giorno
2.4.12), la GE del tutto legittimamente esercitò il proprio CP_1 diritto di recesso ai sensi del comma 10 del medesimo art. 129, con note del 23.6.11 e poi del 2.4.12, come statuito nella sentenza impugnata.
L'art. 129 d.p.r. 554/99, infatti, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, non prevede il diritto di recesso dell'appaltatore nella sola ipotesi in cui la consegna dei lavori avvenga in ritardo (comma 82), ma anche “qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore”, ove la sospensione duri, come nel caso di specie, “oltre sessanta giorni” (comma 103).
Erra, dunque, l'appellante nel ricondurre la sospensione in parola alle fattispecie disciplinate dall'art. 24 del Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (DM 145/00), il quale ammette sì la sospensione dei lavori, ma nei soli casi “di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi”, tra cui rientrano “le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo
25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto”.
Nessuna di queste circostanze ricorre, però, nel caso di specie, in cui - come già detto - la variante strutturale è dipesa, non da eventi sopravvenuti ed imprevedibili al momento della conclusione del contratto (come previsto dal citato art. 254), ma da una carenza progettuale originaria determinata (per riprendere le parole del ctu) “dalla mancanza di un elaborato, ossia della relazione geologica e geotecnica, che è da ritenersi essenziale ai fini di un corretto dimensionamento ed una precisa allocazione delle strutture fondali”, come reso evidente dalla 3 Comma 10: “Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9”. motivazione dell'ordine di sospensione dei lavori del 25.3.11 (secondo cui la consegna dei lavori aveva riguardato le sole “opere eseguibili ai sensi dell' articolo 129” d.p.r. 554/99, perché invece quelle strutturali necessitavano dell'autorizzazione, la cui mancanza, al termine dei lavori di demolizione e scavo, impediva “il proseguo delle lavorazioni”), e come era d'altronde ampiamente noto sia alla Direzione Lavori che alla stazione appaltante già in data anteriore alla stipula dell'appalto (v. comunicazioni al da parte dei progettisti ing. Parte_1 CP_4
e di e del geologo dott. del 12.10.09 e 25.11.09, cit.; nota CP_5 Per_1 del 25.2.11 della DL al cit.; nota di risposta del Parte_1 del 14.3.11, cit.) Pt_1
Del tutto infondato è, quindi, l'assunto dell'appellante, secondo cui la variante progettuale si rese necessaria in conseguenza del maggior scavo eseguito dall'appaltatrice, in quanto privo del minimo riscontro probatorio ed anzi smentito dalla documentazione sin qui richiamata.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha fatto applicazione dell'art. 25 del DM 145/00, ai sensi del quale “Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti”.
Col secondo motivo di appello si censura il riconoscimento della legittima iscrizione in contabilità, da parte dell'appaltatrice, di due riserve, per violazione dell'art. 23, co. 2, l. Reg. Puglia n. 13/01, che subordina il diritto dell'appaltatore di far valere le riserve alla costituzione di un deposito cauzionale.
La censura è infondata.
Ai sensi dell'articolo 25 l. reg. 13/01, “nei capitolati speciali di appalto e nei disciplinari di appalto concorso devono essere esplicitamente richiamate le norme della presente legge”.
Ebbene, non è il caso di specie, mancando nel contratto in oggetto il richiamo dell'art. 23, co. 2, l. reg. 13/01, che, pertanto, ai sensi del citato art. 25, non è applicabile.
Col terzo motivo di appello si censura l'omesso apprezzamento da parte del Tribunale, ai fini dell'art. 1227 c.c., dell'inadempimento dell'appaltatrice, per non aver trasmesso i calcoli né svolto gli elaborati esecutivi cui era contrattualmente tenuta.
Anche questa censura è infondata. Il Tribunale non ha affatto omesso di valutare la condotta dell'appellata, in particolare per non aver trasmesso i calcoli e svolto gli elaborati esecutivi, ma, al contrario, ne ha giustamente escluso l'inadempimento, sul presupposto che in tanto sarebbe sorto, in capo ad essa, l'obbligo della progettazione di dettaglio, ai sensi del citato art. 4, ult. co., del contratto, in quanto vi fosse stato, a monte, un progetto completo ed eseguibile.
Ne ha, perciò, coerentemente tratto la conclusione che, a fronte di un progetto “ineseguibile, perché carente delle necessarie autorizzazioni presupposte”, l'impresa non era nelle condizioni di procedere alla progettazione di dettaglio e, quindi, nessun inadempimento le si può attribuire.
In buona sostanza, la relazione geologica e geotecnica, in quanto essenziale ai fini di un corretto dimensionamento ed una precisa allocazione delle strutture fondali, avrebbe dovuto precedere, e non seguire la progettazione esecutiva e così anche la consegna dei lavori, la cui sospensione è, quindi, la diretta ed immediata conseguenza di una carenza progettuale nota alla stazione appaltante, la quale non avrebbe dovuto dar corso ai lavori senza un progetto eseguibile ed assentito dalle autorità amministrative (il Genio Civile). Né tanto meno rileva in danno dell'appellata il tempo occorso alla Provincia per il rilascio Parte_4 dell'autorizzazione ex art. 94 dpr 380/01, non imputabile in alcun modo all'impresa, la quale, con nota del 25.1.12, si era limitata a rappresentare a tale amministrazione che i nuovi elaborati progettuali per cui si chiedeva l'autorizzazione erano difformi dal progetto originario
(circostanza peraltro pacifica) senza che alcuna perizia di variante fosse stata approvata.
Col quarto motivo di appello si censura l'acritico recepimento, da parte del giudice, delle risultanze peritali, che avrebbero invece imposto la rinnovazione della c.t.u. o quantomeno una richiesta di chiarimenti su taluni aspetti della relazione tecnica, quali l'errata quantificazione delle lavorazioni eseguite (con specifico riguardo al volume di materiali di risulta effettivamente movimentato, incongruo rispetto a quello conferito in discarica) e l'omesso apprezzamento (I) dell'inadempimento dell'impresa ai suoi obblighi contrattuali (con specifico riguardo alla progettazione strutturale), (II) della realizzazione, da parte della stessa, di uno scavo maggiore rispetto a quello pattuito, (III) della decadenza dell'impresa dal diritto di far valere le riserve per mancata presentazione della cauzione.
La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile. A parte i profili relativi alle eccezioni di inadempimento dell'appellata e di decadenza della stessa dalle riserve, attinenti a profili chiaramente giuridici, come tali estranei alla sfera di competenza del c.t.u., ed in ordine ai quali si è già detto, e premesso che nessuna osservazione alle risultanze peritali è stata svolta in primo grado dall'appellante, il
Tribunale riconosce all'impresa il corrispettivo dovuto (pari a
€14.180,71) per il maggior volume di scavo di fondazione eseguito rispetto a quello pattuito e riportato negli elaborati progettuali sulla base della mancata specifica contestazione da parte della direzione lavori, all'atto dell'esplicitazione della riserva, sia dell'obiettiva modifica dimensionale sia del fatto che questa si fosse resa necessaria “al fine di evitare la demolizione di alberi ad alto fusto esistenti” giacché “il progetto esecutivo non prevedeva l'abbattimento delle piante né era stata ottenuta alcuna autorizzazione in merito” (cfr. riserva), tanto da trovare persino “conferma nella successiva fase di rettifica degli elaborati progettuali, i quali evidenziano, attraverso la relazione geologica e geotecnica, la necessità di procedere ad uno scavo che giungesse sino alla profondità di metri 4,20 invece dei previsti metri 3” (cfr. pg. 16 sentenza).
Ebbene, da questa specifica motivazione l'appellante ha del tutto prescisso, omettendo di prendere posizione sulla ragione per cui il Tribunale ha riconosciuto all'appellata il credito di €14.180,71 per il maggior scavo, in violazione dell'onere di specificità prescritto dall'art. 342 c.p.c. a pena di inammissibilità della censura.
In altri termini, avendo il giudice ampiamente motivato la decisione di riconoscere all'appaltatore il diritto al corrispettivo, “determinato con specifico riferimento all'elenco dei prezzi unitari a base dell'appalto”, anche per il volume di scavo maggiore rispetto a quello pattuito, spettava all'appellante formulare specifiche ragioni di dissenso rispetto a tale complessa argomentazione.
Non avendolo fatto, la sua censura è inammissibile.
Identico onere incombeva sull'appellante anche con riferimento alla quantificazione del credito per le opere di demolizione e scavo eseguite, che il giudice ha compiuto sulla base dell'importo indicato nel SAL emesso dalla Direzione Lavori insieme al relativo certificato di pagamento, quindi in forza di un valore la cui congruità era stata valutata dal soggetto a ciò preposto, e senza che alcuna contestazione fosse stata sollevata dall'amministrazione appaltante in sede stragiudiziale, ma neppure a seguito del deposito della relazione di c.t.u. L'appellante non ha, invece, indicato per quale ragione si dovrebbe prescindere dalle risultanze del SAL, la cui emissione presuppone l'acquisizione della documentazione necessaria a dimostrare l'entità della prestazione svolta, peraltro comprovata dalla nota del 24.1.12, con cui l'impresa, in risposta alla richiesta del del 18.1.12, trasmise il Pt_1 formulario rifiuti e la dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari, “al fine di poter completare l'istruttoria del I SAL”.
Il che rende la censura, anche sotto questo profilo, inammissibile, per violazione dell'art. 342 cpc.
- Appello incidentale.
Col primo motivo di appello si censura il riconoscimento degli interessi legali anziché moratori.
Il motivo è in parte fondato e va, per quanto di ragione, accolto.
Poiché è pacifico il mancato pagamento dell'importo dovuto in base al certificato di pagamento relativo al primo SAL, spettano all'appaltatrice, ai sensi dell'articolo 30 DPR 145/00, sull'importo liquidato in sentenza a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti (pari a €112.453,74), non anche su quello dovuto a titolo di risarcimento del danno (pari a ulteriori
€76.063,02), gli interessi moratori dalla scadenza del termine ex art. 29 cit. DPR al saldo ed al saggio previsto dal quarto comma del citato articolo 30.
Resta, quindi, assorbito il quinto motivo di appello principale (sulle spese giudiziali), attesa l'automatica caducazione del relativo capo ex art. 336
c.p..c.
Col secondo motivo di appello si domanda il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in conseguenza della illegittima escussione della polizza fideiussoria, in misura pari alle spese liquidate a definizione del giudizio introdotto dalla nei confronti CP_2 di essa appellante ai sensi dell'art. 1953 n. 4 c.c. (con sentenza del
Tribunale di Roma n. 11706/20).
La domanda è inammissibile.
Con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, la GE
si è limitata a chiedere l'accertamento della illegittimità della CP_1 escussione da parte del della polizza fideiussoria, Parte_1 senza al contempo formulare alcuna domanda di risarcimento del danno conseguente a tale condotta. Il che non consente di derogare al divieto di domande nuove posto in via generale dall'articolo 345 c.p.c., il quale, in tanto ammette la richiesta dei danni sofferti dopo la sentenza, in quanto essa configuri un
“aggiornamento” delle domande formulate in prima istanza.
Ne consegue, pertanto, che, essendosi l'appellante limitata a dedurre l'illegittima condotta del nell'escutere la garanzia Parte_1 fideiussoria, senza proporre alcuna domanda risarcitoria, neppure in forma di condanna generica, va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno conseguente all' escussione della fideiussione.
Resta assorbito, in conseguenza della riforma – ancorché parziale – della decisione di merito, il quinto motivo di appello principale, inerente alla regolazione delle spese, attesa l'automatica caducazione del relativo capo ai sensi di art. 336 c.p.c.
Le spese di primo e secondo grado, da liquidarsi in dispositivo (sulla base dei valori fissati dal D.M. 147/22, medi e minimi - rispettivamente - in favore della appellante incidentale e della che ha aderito alla CP_2 domanda della ), seguono la soccombenza5, salva la Controparte_1 compensazione nei rapporti tra la e Controparte_1 la attesa la già Controparte_2 predicata identità delle relative posizioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con citazione Parte_1 del 17.2.21, avverso la sentenza n. 1478/20 del 19.10.20 emessa dal
Tribunale di Foggia, nonché sull'appello incidentale proposto dalla
GE , così provvede: CP_1 Controparte_1
1. rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la condanna del a pagare alla GE Parte_1 Controparte_1
l'importo di €112.453,74, a titolo di corrispettivo, e quello di €76.063,02
a titolo di risarcimento del danno;
2. accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Parte_1 a pagare alla , sull'importo di Controparte_1
€112.453,74, gli interessi moratori dalla scadenza del termine ex art. 29
DPR145/00 al saldo ed al saggio previsto dal quarto comma dell'art. 30 cit. DPR e, sull'importo di €76.063,02, gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
3. dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta dalla
GE ; Controparte_1
4. condanna il a rimborsare alla GE Parte_1 [...]
le spese giudiziali, liquidate in €14.344,00 per il Controparte_1 primo grado (di cui €241,00 per esborsi) ed in €14.317,00 per l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
5. condanna il a rimborsare alla Parte_1 [...] le spese giudiziali, liquidate in Controparte_2
€7.052,00 per il primo grado ed in €7.160,00 per l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
6. compensa le spese nei rapporti tra la Controparte_1
e la
[...] Controparte_2
[...]
7. pone le spese di c.t.u., liquidate come in atti, definitivamente a carico del Parte_1
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. nota del 12.10.09: “Il piano di indagini geologiche (conforme alle nuove normative sismiche), allegato alla presente nota, va autorizzato in via d'urgenza per poter effettuare una modellazione geologica definitiva del piano fondale che, si ribadisce, incide sulla calcolazione strutturale”; nota del 25.11.09: “L'esigenza di autorizzare la campagna di indagini geognostiche onde poter adeguare quelli esistenti, su cui si è basata la relazione geologica, al nuovo D.M. 14/1/2008 inerente le norme tecniche sulle costruzioni”. 2 Comma 8: “Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale”. 4 Art. 25: “Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile; d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista”. 5 L'applicazione del criterio della soccombenza impone la condanna del Parte_1
a rifondere le spese sia alla GE sia alla per essere state
[...] CP_1 CP_2 accolte le relative domande nei confronti dell'ente comunale, nel caso della prima di pagamento del corrispettivo dell'appalto e di risarcimento del danno e nel caso della seconda di accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di appalto per fatto imputabile all'appaltatrice e dell'illegittima escussione della polizza fideiussoria n. DE 0615007 rilasciata in favore del Parte_1