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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/08/2025, n. 4803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4803 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
PROC. N. 6531/2017 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel. Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6531/2017 R.G., vertente tra (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Adolfo Zini C.F._2
( ), presso il cui studio elettivamente domiciliano come da C.F._3 procura in separato atto in calce all'atto di appello Appellanti – Appellati incidentali e
(c.f. ), in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1
e entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Milena Liuzzi (c.f. Controparte_2
) e Fabiola Liuzzi (c.f. ), presso il cui C.F._4 C.F._5 studio elettivamente domiciliano, come da procura in atti Appellate – Appellanti incidentali e (P.Iva ), in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_2 speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Luca Cardarelli (c.f.
) e Alessandra Cignitti (c.f. ), presso C.F._6 C.F._7 il cui studio elettivamente domicilia come da procura in atti Appellata – Appellante incidentale OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 478/2018 pubblicata il 18/05/2018 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma e le Controparte_4 compagnie assicurative e Controparte_1 Controparte_3
per accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della nella
[...] CP_4
Pagina 1 causazione del sinistro avvenuto in data 29.01.2009 e per l'effetto condannarla, in solido con la ed in via concorrente o alternativa con la Controparte_1
anche in considerazione del comportamento tenuto Controparte_3 nella vicenda, sia al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da Parte_1
nella misura risultante dagli atti del procedimento, ovvero ai sensi dell'art.
[...]
1226 c.c., oltre interessi moratori, sia al risarcimento dei danni patrimoniali – compreso il danno alla perdita temporanea della capacità lavorativa e quello connesso con la perdita delle occasioni favorevoli – e non patrimoniali –danno biologico, danno morale e danno alla vita di relazione - subiti da nella Parte_2 misura risultante dagli atti del procedimento ovvero ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi moratori;
con vittoria di spese di lite. Al riguardo gli attori hanno dedotto: a) che in data 29 gennaio 2009 alle ore 13:30 circa il alla guida del Parte_2 motociclo Yamaha Fazer 600 targato AH55205 - di proprietà di Parte_1 ed assicurato con - mentre percorreva la via Vitellia Controparte_3 direzione Gianicolo giunto all'altezza dell'intersezione con via Clivo Rutario veniva investito dall'auto IS IC - targata AS116TG ed assicurata con
[...]
- condotta dalla proprietaria che, viaggiando Controparte_1 Controparte_2 sulla medesima via ma in direzione opposta, arrivata all'altezza della suddetta intersezione stradale tentava per l'appunto di immettersi sulla via Clivo Rutario, invadendo la corsia di marcia ove procedeva l'attore. L'impatto avveniva dunque nella corsia di marcia percorsa dal che, pur avendo posto in essere le manovre Pt_1 urgenti – faro e segnalatore acustico – non riusciva ad evitare la collisione;
b) di aver provveduto alla rottamazione del motociclo Yamaha a causa degli ingenti danni subiti;
c) di aver subito, in conseguenza del sinistro occorso, gravi lesioni personali che hanno comportato una serie di interventi chirurgici e trattamenti sanitari con postumi permanenti che hanno impedito al oltre allo svolgimento delle ordinarie Pt_1 attività, di proseguire la propria attività di praticante avvocato e di frequentare corsi propedeutici all'esame di abilitazione sino al mese di febbraio 2011; d) l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro, come CP_2 evidenziato dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale intervenuta e dal modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti. Si è costituita la eccependo in via preliminare Controparte_3
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda svolta nei suoi confronti, stante la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale poiché le lesioni subite dal non rientrano nelle menomazioni Pt_1 di lieve entità per le quali è previsto un risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, evidenziando pertanto come unici legittimati passivi fossero la e la , ai sensi dell' art. 144 Codice CP_2 Controparte_1 delle Assicurazioni. Nel merito la compagnia ass.va ha chiesto di dichiarare congrua la somma di euro 1.200,00 corrisposta al per i danni riportati al Parte_1 motociclo, con rigetto di ogni altra domanda perché infondata in fatto e diritto. Si sono costituite e , le quali hanno contestato Controparte_2 Controparte_5 la ricostruzione dei fatti e dunque un addebito esclusivo di responsabilità in capo alla
Pagina 2 chiedendo un accertamento di corresponsabilità a carico del CP_2 Pt_2 nella causazione dell'evento nella misura del 50% o in quella ritenuta di
[...] giustizia, contestando altresì le voci di danno come richieste e chiedendone una riduzione. Il Tribunale, istruita la causa, ha accolto le domande avanzate dagli attori, così provvedendo: a) condanna della al pagamento in favore di Controparte_6
della somma di euro 1.400,00 oltre interessi legali;
b) Parte_1 condanna della e della in solido tra loro, CP_2 Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di euro 259.170,00, oltre Parte_2 interessi legali;
c) condanna della e della CP_2 Controparte_1 in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di Parte_2 euro 912,00, oltre interessi legali;
d) condanna della della CP_2 [...]
e della in solido tra loro al Controparte_1 Controparte_6 pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 600,93 per spese esenti ed euro 21.400,00 per compensi, oltre accessori. Il giudice di primo grado in ordine all'accertamento di una responsabilità esclusiva della nella causazione del sinistro ha rilevato come il fatto che il punto CP_2
d'urto fosse localizzato nella corsia di pertinenza del fosse un dato accertato Pt_1 sia nella relazione redatta dalla Polizia Municipale, nella quale era altresì stata accertata in capo alla stessa la violazione dell'art. 154 comma 3 Cds – per non aver eseguito la manovra di svolta a sinistra in prossimità del centro dell'incrocio ed alla sua sinistra – sia nel modello CAI, confermato peraltro in sede di interrogatorio formale dalla stessa convenuta ed infine emerso anche in sede di consulenza tecnica cinematica. Ha rilevato altresì che il consulente d'ufficio, oltre ad aver evidenziato come la per immettersi in via Clivio Rutario avesse anticipato la manovra CP_2 di svolta non portandosi al centro dell'intersezione e occupando di fatto l'opposta corsia, non ha potuto stabilire la velocità a cui procedeva il ciclomotore mentre alla luce delle tracce di frenate poteva riscontrare una violazione dell'art. 143, comma 1, Cds a carico del non avendo lo stesso circolato in prossimità del margine Pt_1 destro della carreggiata. In merito a ciò il tribunale così concludeva “tale condotta risulta però del tutto irrilevante ai fini della decisione, posto che essa non ha contribuito alla causazione del sinistro, che si sarebbe verosimilmente ugualmente verificato, ove si consideri che la IS IC aveva invaso totalmente l'opposta carreggiata, anche qualora il motociclo Yamaha avesse proceduto in prossimità del margine destro della propria carreggiata”. In ordine invece al quantum, il giudice, preliminarmente accogliendo in parte le difese della ha dichiarato un difetto di legittimazione passiva Controparte_6 in capo a quest'ultima per i danni fisici riportati dal rigettando pertanto la Pt_1 domanda da questi formulata nei suoi confronti, mentre ha ritenuto congrua la stima di valore del ciclomotore al momento del sinistro pari ad euro 2.000,00 a cui sommare le spese di trasporto e rottamazione pari ad euro 384,00, residuando pertanto un credito – detratta la somma già corrisposta in via stragiudiziale di euro 1.200,00 – pari ad euro 1.184,00 nei confronti di , a cui ha Parte_1 sommato il danno per lucro cessante liquidato in via equitativa ex art. 2056, comma
Pagina 3 2°, nella somma di euro 226,00, (riconoscendo un 2,5% annuo su la somma intermedia tra il valore del bene perduto alla data dell'illecito ed il valore dello stesso al momento della statuizione) per un totale di euro 1.410,00, oltre interessi. Mentre con riferimento ai danni subiti dal , il Tribunale, richiamando Parte_2 gli esiti della CTU, ha riconosciuto: a) euro 102.625,00 liquidati in via equitativa e facendo riferimento alle Tabelle redatte dal Tribunale di Roma, a titolo di danno biologico “inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione” (esiti permanenti nella misura del 30%); b) euro 31.648,00, a titolo di inabilità temporanea (assoluta 180 gg, parziale al 75% in 90 giorni e parziale al 50% in ulteriori 90 giorni); c) euro 40.282,00 ancora a titolo di danno non patrimoniale
“tenendo conto di tutti i pregiudizi non patrimoniali sofferti dall'attore (…) sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale (danno dinamico-relazionale), consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane patite”, calcolato in misura pari al 30% del danno biologico;
d) euro 18.069,00 a titolo di spese mediche comprensive di rivalutazione e calcolate quale somma residua delle complessive spese pari ad euro 54.838,76 a cui ha detratto la somma di euro 38.412,62 già rimborsata da CP_7
in base ad una polizza infortuni stipulata dal e) euro 6.736,19 quale
[...] Pt_1 rimborso del corso di perfezionamento seguito dal presso università privata Pt_1 ed interrotto a causa del sinistro occorso;
euro 25.000,00, liquidati in via equitativa, per aver perso un anno di pratica forense, la sessione dell'esame di abilitazione, rallentato il percorso di formazione e conseguentemente l'inserimento nell'attiva legale;
f) euro 41.546,00 a titolo di lucro cessante, dovendosi così intendere la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata, calcolati in via equitativa ex art. 2056, 2° comma c.c., in un ulteriore 2,5% annuo “assumendo come base di calcolo la somma intermedia tra il valore del bene perduto alla data dell'illecito (€ 197.840,00 al 2009) ed il valore dello stesso rivalutato ad oggi (€ 217.624,00): si ottiene così un ulteriore importo di € 41.546,00 dovuto a titolo di lucro cessante”; g) euro 912,00 quale rimborso per le spese per la consulenza tecnica d'ufficio e per il controllo specialistico del dott. CP_8
Il Tribunale, dando atto della giurisprudenza di legittimità che individua quali parametri per la liquidazione del danno biologico, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, ha motivato tuttavia le ragioni della ritenuta applicazione delle tabelle di Roma, secondo quanto indicato in sentenza. La sentenza è stata impugnata e , Parte_2 Parte_3 limitatamente al capo relativo alla valutazione equitativa e quantificazione del danno non patrimoniale ed al conseguente lucro cessante subito, applicando le tabelle redatte presso il Tribunale di Roma in luogo di quelle di Milano e chiedendo pertanto di: a) condannare in solido con la Controparte_2 Controparte_1 all'integrale risarcimento dei danni non patrimoniali – tenendo conto delle componenti costituite dal danno biologico, dal danno morale e dal danno alla vita di relazione – subiti da nella misura di € 233.671,00, in luogo Parte_2 dell'importo di € 174.555,00 liquidato dal Tribunale, o comunque nella diversa
Pagina 4 misura risultante dagli atti del procedimento e che sarà ritenuta equa e di giustizia sulla base di una valutazione ex art. 1226 c.c. e 2056 c.c.; b) condannare
[...]
in solido con la a corrispondere a CP_2 Controparte_1 Parte_2
sulle maggiori somme che saranno determinate da codesto On.le Tribunale a
[...] titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, il danno da lucro cessante, nella misura del 2.5% annuo determinata dal Tribunale dal 29 gennaio 2009 alla data dell'effettivo pagamento. Con condanna alle spese di lite. Procedendo dunque con il ricalcolo della somma da liquidare, l'appellante ha chiesto: a) per il danno biologico permanente (30%) l'applicazione delle tabelle di Milano per l'anno 2014 e dunque la somma di euro 155.403,00 a fronte di quella di euro 102.625,00 riconosciuta dal giudice di I°; b) per il danno da incapacità temporanea ha ritenuto corretta la somma già riconosciuta di euro 31.648,00; c) la maggiorazione del
30% pari ad euro 46.620,00 in luogo dell'importo di euro 40.282,00 già liquidato;
d) il lucro cessante da calcolarsi nella misura del 2,5% annuo sul maggior danno da liquidarsi e pari ad euro 59.116,00. Si sono costituite e la , contestando in Controparte_1 Controparte_2 fatto e diritto l'appello proposto e chiedendone il rigetto. Le appellate hanno altresì proposto appello incidentale deducendo da una parte la violazione degli artt. 2054 c.c. e 1227 c.c. in relazione all'attribuzione del sinistro in via esclusiva alla e dall'altra un errore nella liquidazione della voce delle spese sostenute CP_2 per il corso di specializzazione ad università privata e chiedendo pertanto la rideterminazione delle quote di responsabilità nella causazione del sinistro e dunque la restituzione delle somme già corrisposte in eccesso nonché la rideterminazione delle somme dovute per la scuola di formazione nella misura della sola rata corrisposta nel gennaio 2009 e pari ad euro 1.100,00, con restituzione della somma già versata dalla compagnia assicurativa, oltre interessi. Infine, le appellate hanno altresì proposto appello incidentale condizionato chiedendo, in caso di applicazione delle tabelle di Milano, la rideterminazione della somma liquidata a titolo di inabilità temporanea nella misura di euro 27.787,50 a fronte di quella già liquidata di euro
31.648,00 con restituzione della somma di euro 3.860,50, oltre interessi. Si è costituita la avanzando appello incidentale in Controparte_3 merito al capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna alle spese chiedendo di condannare al pagamento delle spese di lite di primo Parte_2 grado in suo favore, e di compensare sempre le spese di lite di primo grado tra la compagnia assicurativa ed il o comunque di determinarle sulla Parte_1 somma del valore poi liquidato e pari ad euro 1.410,00. All'esito del deposito delle note scritte sostitutive di udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Per ragioni di ordine logico (in quanto relativo anche all'an del diritto azionato) deve esaminarsi preliminarmente L'APPELLO INCIDENTALE DI
[...]
E . Controparte_1 Controparte_2
e hanno avanzato appello incidentale Controparte_1 Controparte_2 contestando da una parte l'attribuzione di una responsabilità esclusiva in capo alla
Pagina 5 nella causazione del sinistro, dall'altra l'errata liquidazione del danno CP_2 patrimoniale. Il primo motivo è infondato e deve pertanto essere rigettato mentre il secondo merita accoglimento nei limiti di cui si dirà di seguito. In merito all'addebitata responsabilità, gli appellanti incidentali impugnano la ricostruzione operata dal giudice che si sarebbe “acriticamente” attestato sulla ctu, senza tenere conto della velocità tenuta dal e considerando di fatto priva di Pt_1 rilevanza la violazione sempre da parte del dell'art. 143, comma Cds, per non Pt_1 aver viaggiato sulla destra della carreggiata di sua percorrenza ma a una distanza di mt 1,60 dalla linea di mezzeria. Le censure non colgono nel segno. Innanzitutto, sulla presunta velocità tenuta dal non sono emersi nel corso Pt_1 dell'istruttoria elementi idonei a supportare la tesi sostenuta dagli appellanti incidentali, i quali sostengono che lo stesso avrebbe tenuto una velocità superiore ai 50 Km/h e dunque oltre il limite consentito. Da una parte vi è la relazione redatta dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro che non solleva alcuna contestazione sul punto, dall'altra parte vi è il consulente tecnico d'ufficio che risponde compiutamente in merito a tutte le osservazione sollevate dal CTP di e della – le Controparte_1 CP_2 medesime mosse in sede di appello incidentale – escludendo di fatto di poter rilevare, in base a dati oggettivi, la presumibile velocità del motociclo così argomentando:
“non è stato possibile stimare, mediante modelli di calcolo analitici, la presumibile velocità posseduta dal motociclo Yamaha Fazer targato AH 55205 - di proprietà del Sig. (parte attrice), condotto dal Sig. (parte Parte_1 Parte_2 attrice) nonché assicurato dalla (parte convenuta) - Controparte_3 prima dell'impatto con il veicolo IS IC targato AS 116 TG, di proprietà e condotta dalla Sig.ra (parte convenuta) nonché assicurato Controparte_2 dall' (parte convenuta), in quanto, dall'esame della Controparte_1
Relazione Incidente Stradale del Corpo della Polizia Municipale, Ufficio Infortunistica, 16° Gruppo Municipale, del Comune di Roma, del 29.01.2009 (prodotta agli atti di causa), pur essendo stata rilevata, dalla Polizia Municipale medesima, sulla pavimentazione stradale una traccia di frenata (di m 8,90) ricondotta al predetto motociclo, non si evince chiaramente ed oggettivamente la posizione terminale univoca assunta dal motociclo stesso post-urto, il quale, secondo le indicazioni riportate nella predetta relazione della Polizia Municipale, era stato rimosso/spostato per consentire i primi soccorsi al conducente dello stesso, rimasto incastrato sotto il motociclo medesimo, e pertanto, la posizione terminale assunta dal motociclo in considerazione post-urto non corrisponde a quella rappresentata sull'eidotipo (schizzo planimetrico) allegato alla suddetta relazione d'incidente stradale. La spezzata SS' presa in considerazione dal C.T.P. delle convenute Sig.ra ed nelle Controparte_2 Controparte_1 proprie relazioni tecniche di parte (quella del 03.02.2014, in atti, e quella del 20.10.2015, ex art. 194 c.p.c.), ai fini della stima della presumibile velocità posseduta dal suddetto motociclo prima dell'impatto, non è chiaramente ed
Pagina 6 oggettivamente riconducibile al motociclo medesimo, anche per le motivazioni precedentemente esposte” (pag. 48 CTU). La Corte ritiene condivisibili le conclusioni a cui è giunto il CTU, evidenziando che il calcolo compiuto dal CTP delle appellanti incidentali si fonda su misurazioni rilevate dallo schizzo planimetrico, schizzo in cui il motociclo viene raffigurato dopo che era già stato spostato dalla sua sede originaria - fatto questo pacifico tra le parti - inficiando pertanto l'oggettività del valore che le appellanti incidentali vorrebbero attribuire a tali misurazioni. In merito altresì alla violazione dell'art. 143 comma 1 cds, peraltro non contestata nella relazione della Polizia Municipale, la Corte ritiene superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., per la quale è sufficiente dimostrare che uno dei conducenti abbia tenuto una condotta colposa “assorbente” nella causazione del sinistro, così come confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità: “L'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. E' pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione” (Cass. Civ. Sez. 3, Ord. 29927 del 20/11/2024).
Nel caso di specie, è ben chiaro che al di là della condotta che avrebbe potuto tenere il l'occupazione della corsia di marcia ad opera della così come Pt_1 CP_2 rilevata dalla Polizia Municipale, dal modello CAI e come altresì confermato dalla stessa in sede di interrogatorio formale – “Confermo la circostanza che mi trovavo già nella semicarreggiata del motociclo perché stavo già effettuato la manovra di svolta”, verbale 03.02.2015 - avrebbe comunque provocato il sinistro. Ciò avuto riguardo anche al particolare stato della corsia di marcia percorsa dal che Pt_1 comunque non avrebbe permesso allo stesso di tenere la prossimità estrema del margine destro della carreggiata: “Prima dell'intersezione tra la predetta Via Vitellia e la Via Clivio Rutario, la carreggiata della Via Vitellia medesima è attraversata da strisce pedonali, e, sulla corsia di marcia in direzione della Piazza San Pancrazio, sono presenti, prima della predetta intersezione, un chiusino a pavimento (circa in corrispondenza della linea longitudinale continua di mezzeria della carreggiata) ed una caditoia (circa in corrispondenza della linea longitudinale continua di margine della carreggiata medesima). In adiacenza al margine destro della carreggiata, in direzione della Piazza San Pancrazio, è presente un marciapiede, che si interrompe circa in corrispondenza delle predette strisce pedonali di attraversamento, ed una serie di alberi, dei quali, uno circa in corrispondenza dell'incrocio della Via Vitellia con la Via Clivio Rutario.” (Pag. 44 CTU). Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti incidentali impugnano la sentenza nella parte in cui il tribunale ha riconosciuto al a titolo di danno patrimoniale, Pt_1
i costi complessivi del corso di specializzazione per le professioni legali, interrotto a
Pagina 7 seguito dell'occorso sinistro, per la somma di euro 6.736,19. Deducono che il tribunale abbia errato nell'addebitare anche le somme corrisposte per l'anno 2007- 2008 di fatto completato dal e che nel caso doveva essere rimborsata la sola Pt_1 rata corrisposta nel mese di gennaio 2009 pari ad euro 1.100,00. Il motivo è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati. Premesso che dai documenti prodotti dal si evince che il corso aveva una Pt_1 durata di 2 anni (2007-2008 e 2008-2009), dei quali il primo è stato regolamento svolto ed il secondo iniziato ed interrotto, che d'altra parte l'Università CP_9 aveva offerto la possibilità allo stesso di ripetere il secondo anno nell'anno accademico 2009-2010 (all. 177 fascicolo di primo grado di parte attrice), ma nessuna iscrizione è stata effettuata, la Corte ritiene congruo riconoscere i soli costi sostenuti per l'anno accademico 2008-2009, stante il regolare svolgimento dell'anno accademico 2007-2008 e la possibilità offerta dall'Università di recuperare nell'anno accademico successivo il biennio 2008-2009. Alla luce degli anzidetti principi, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve riconoscersi al quale rimborso per i costi sostenuti per il corso di Pt_1 specializzazione per l'anno accademico 2008-2009 la somma complessiva di euro 3.418,08 (vedi all. 169,170,171,172,173, e 175 fascicolo di primo grado di parte attrice), in luogo di quella ritenuta dal primo giudice di euro 6.736,19. Per cui , in luogo dei 25.000,00 euro liquidati per il corso e la incidenza del sinistro sulla attività di formazione, comprendendo l' intera somma del corso, deve essere riconosciuta invece la minore somma di euro 21.581,92. SULL'APPELLO PRINCIPALE L'appello è fondato nei limiti che seguono. Con unico motivo d'appello, il contesta la liquidazione del danno Parte_2 non patrimoniale operata in via equitativa in base ai parametri delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, rilevando come così statuendo il giudice di primo grado non avrebbe correttamente interpretato l'art. 1226 c.c. alla luce anche della recente giurisprudenza che ha evidenziato come l'equità debba essere intesa anche come parità di trattamento, presupponendo “l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass. 7 giugno 2011, n. 12408). Diversamente, sostiene l'appellante, si avrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra le varie corti territoriali, con il rischio di “discriminazioni territoriali”. Rileva inoltre come sempre il giudice di primo grado non abbia specificato le ragioni che hanno condotto all'applicazione di tali tabelle e come la sentenza sia carente dal punto di vista motivazionale. Va premesso che sulla questione dell'applicazione dei parametri tabellari redatti presso i tribunali di Roma e Milano, molteplici sono oramai i pronunciamenti delle Corte di Cassazione che richiamando la sentenza nr. 12408/2011– citata anche dal giudice di primo grado – riconoscono nelle tabelle redatte dal Tribunale di Milano una garanzia di uniformità di trattamento e dunque, in linea generale, un parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui
Pagina 8 agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (cfr. Cass. 33005/2021, Cass. 10579/2021, tra le varie). Deve quindi applicarsi la tabella milanese, che in concreto comporta una liquidazione del complessivo danno non patrimoniale per le lesioni subite maggiore di quello liquidato dal primo giudice (ma inferiore a quello richiesto in questa sede dall'appellante). Dalla invocata applicazione delle tabelle milanesi per l'anno 2014, tenuto conto della età (32 anni) della parte lese all'epoca dei fatti, e della percentuale di invalidità permanente (30%) accertata, e della invalidità temporanea (al 75% per 90 gg e al 50% per altri 90 gg), deriva che il danno risarcibile è pari ad euro 183.483,00, di cui euro 155.403,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 28.080,00 a titolo di invalidità temporanea (anch'essa valutata secondo le tabelle di Milano, di cui si chiede l'applicazione), in luogo di euro 174.555,00 complessivamente liquidati a tale titolo dal tribunale (euro 102.625,00 per IP , euro 31.648 per ITP ed euro 40.282,00 danno “dinamico relazionale”).
Infondata è infatti la richiesta dell'appellante di una maggiorazione pari al 30%, pari a quella liquidata dal primo giudice che ha applicato le tabelle di Roma, essendo invece il danno morale e il danno dinamico-relazionale, già valutate nelle tabelle di Milano. Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte, affermando: “La liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, effettuata secondo le Tabelle di Milano del 2018, nel caso in cui sia accertata la sussistenza tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, deve effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari, in quanto gli stessi contemplano entrambi i profili di danno, e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. nr. 5119/2023). Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il danno non patrimoniale per la lesione della integrità psicofisica è pari ad euro 183.483,00, in luogo di euro 174.555,00 liquidati dal primo giudice. Ferme restando le ulteriori statuizione sul risarcimento della somma (ridotta per quanto sopra detto) di euro 21.581,92 per il ritardo nel percorso formativo e nell'inserimento della attività legale riconosciuto dal primo giudice per il danno alla formazione professionale e alla partecipazione al corso, di euro 18069,00 per le spese mediche, e di euro 912,00 e per le spese per la consulenza Tecnica d'Ufficio medico legale e per il controllo specialistico del dr. di euro 912,00. CP_8
Ne consegue che , a fronte del danno di euro 259.170,00 liquidato dal primo giudice (102.625 euro per IP + euro 31648 per ITP + euro per 40282 danno esistenziale + euro 25000 per il danno alla formazione+ euro 18069 per le spese mediche + 41546 per lucro cessante, calcolato dal primo giudice su dette somme), sono dovuti a tale titolo invece euro 275.235,00 (euro 183.483 per IP e ITP, euro 21.581,92 per i danni connessi con la formazione interrotta, euro 18.069 per spese mediche, euro 47.559,00 per lucro cessante calcolato secondo i criteri di Cass. 1712/1995, sulle stesse somme a tal fine considerate dal primo giudice).
Pagina 9 SULL'APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_3
La società assicuratrice impugna il capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna alle spese, chiedendo di condannare al pagamento delle Parte_2 spese di lite di primo grado in suo favore, e di compensare sempre le spese di lite di primo grado tra la compagnia assicurativa ed il o comunque di Parte_1 determinarle sulla somma del valore poi liquidato e pari ad euro 1.410,00. A sostegno dell'appello, deduce che la propria legittimazione passiva è relativa alla sola domanda di risarcimento del danno veicolare, avanzata ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni da come d'altronde rilevato dallo Parte_3 stesso Giudice di primo grado ("la risponde del solo Controparte_3 danno al motociclo" – v. pag. 4 della sentenza impugnata). Infatti la impresa assicuratrice per la r.c.a. del Controparte_3 motociclo Yamaha targato AH55205, di proprietà del nella fase Pt_1 stragiudiziale, aveva corrisposto a quest'ultimo, a titolo di risarcimento dei danni riportati dal predetto motociclo a seguito del sinistro dedotto in lite, la somma di euro 1.200,00, che il Giudice di primo grado però non ha non ha ritenuto congrua, statuendo così la condanna al pagamento dell'ulteriore somma di euro 1.410,00. La pertanto è soccombente soltanto in relazione a tale Controparte_3 domanda, mentre nella domanda avanzata dal nei confronti di e Pt_1 CP_10 solo costoro sono soccombenti. Avrebbe errato quindi il Controparte_1 tribunale a disporre la condanna anche di al pagamento Controparte_3 delle spese di lite nei confronti "della parte attrice" (quindi anche del signor Parte_2
in solido con la signora e l' ,
[...] Controparte_2 Controparte_1 nella misura di euro 600,93 per spese esenti ed euro 21.400,00 per compensi, somma quest'ultima determinata in primo grado "sommando gli importi dovuti ai due danneggiati" (euro 1.410,00 a e euro 259.170,00 a Parte_3 Parte_2
, secondo "lo scaglione da euro 260.000,00 a euro 520.000, 00" (v. pag. 11
[...] della sentenza impugnata). La censura è fondata. Ed invero, essa società appellante è soccombente solo riguardo alla domanda del nei suoi confronti per il risarcimento del danno al veicolo: tenuto conto Pt_1 peraltro che in sede stragiudiziale aveva già offerto la somma di euro 1.200,00 e che in sede giudiziaria è risultata dovuta solo la somma ulteriore di euro 1.410,00, si reputa che le spese tra queste parti possano essere compensate, in ragione del comportamento della società e della non rilevante differenza monetaria, nonché della circostanza che le difese del riguardano in buona parte le posizioni delle altre Pt_1 parti. In tal senso, va accolto l'appello sul punto e disposta la compensazione delle spese di primo grado tra il e Pt_1 Controparte_3
Le spese del presente grado sono compensate tra le parti appellanti principali e le parti appellanti incidentali e in Controparte_1 Controparte_2 ragione della reciproca (parziale) soccombenza.
Pagina 10 Sono parimenti compensate tra appellanti principali e l'appellante incidentale tenuto conto che quest'ultima resta comunque Controparte_3 complessivamente soccombente sul merito rispetto ai primi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello principale di e l'appello incidentale di Parte_1
e per quanto di ragione, e condanna Controparte_2 Controparte_1 questi ultimi in solido tra loro, a corrispondere a la somma di € Parte_2 euro 275.235,00, oltre ad euro 912,00 per quanto in motivazione, e interessi legali sull'intera somma dalla data della sentenza di primo grado al soddisfo;
accoglie l'appello incidentale di nei confronti degli Controparte_3 appellanti principali e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa le spese del primo grado di giudizio tra queste parti.
Compensa tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 31 luglio 2025 La Cons. est. La Presidente Dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel. Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6531/2017 R.G., vertente tra (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Adolfo Zini C.F._2
( ), presso il cui studio elettivamente domiciliano come da C.F._3 procura in separato atto in calce all'atto di appello Appellanti – Appellati incidentali e
(c.f. ), in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_1
e entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Milena Liuzzi (c.f. Controparte_2
) e Fabiola Liuzzi (c.f. ), presso il cui C.F._4 C.F._5 studio elettivamente domiciliano, come da procura in atti Appellate – Appellanti incidentali e (P.Iva ), in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_2 speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Luca Cardarelli (c.f.
) e Alessandra Cignitti (c.f. ), presso C.F._6 C.F._7 il cui studio elettivamente domicilia come da procura in atti Appellata – Appellante incidentale OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 478/2018 pubblicata il 18/05/2018 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma e le Controparte_4 compagnie assicurative e Controparte_1 Controparte_3
per accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della nella
[...] CP_4
Pagina 1 causazione del sinistro avvenuto in data 29.01.2009 e per l'effetto condannarla, in solido con la ed in via concorrente o alternativa con la Controparte_1
anche in considerazione del comportamento tenuto Controparte_3 nella vicenda, sia al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da Parte_1
nella misura risultante dagli atti del procedimento, ovvero ai sensi dell'art.
[...]
1226 c.c., oltre interessi moratori, sia al risarcimento dei danni patrimoniali – compreso il danno alla perdita temporanea della capacità lavorativa e quello connesso con la perdita delle occasioni favorevoli – e non patrimoniali –danno biologico, danno morale e danno alla vita di relazione - subiti da nella Parte_2 misura risultante dagli atti del procedimento ovvero ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi moratori;
con vittoria di spese di lite. Al riguardo gli attori hanno dedotto: a) che in data 29 gennaio 2009 alle ore 13:30 circa il alla guida del Parte_2 motociclo Yamaha Fazer 600 targato AH55205 - di proprietà di Parte_1 ed assicurato con - mentre percorreva la via Vitellia Controparte_3 direzione Gianicolo giunto all'altezza dell'intersezione con via Clivo Rutario veniva investito dall'auto IS IC - targata AS116TG ed assicurata con
[...]
- condotta dalla proprietaria che, viaggiando Controparte_1 Controparte_2 sulla medesima via ma in direzione opposta, arrivata all'altezza della suddetta intersezione stradale tentava per l'appunto di immettersi sulla via Clivo Rutario, invadendo la corsia di marcia ove procedeva l'attore. L'impatto avveniva dunque nella corsia di marcia percorsa dal che, pur avendo posto in essere le manovre Pt_1 urgenti – faro e segnalatore acustico – non riusciva ad evitare la collisione;
b) di aver provveduto alla rottamazione del motociclo Yamaha a causa degli ingenti danni subiti;
c) di aver subito, in conseguenza del sinistro occorso, gravi lesioni personali che hanno comportato una serie di interventi chirurgici e trattamenti sanitari con postumi permanenti che hanno impedito al oltre allo svolgimento delle ordinarie Pt_1 attività, di proseguire la propria attività di praticante avvocato e di frequentare corsi propedeutici all'esame di abilitazione sino al mese di febbraio 2011; d) l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro, come CP_2 evidenziato dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale intervenuta e dal modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti. Si è costituita la eccependo in via preliminare Controparte_3
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda svolta nei suoi confronti, stante la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale poiché le lesioni subite dal non rientrano nelle menomazioni Pt_1 di lieve entità per le quali è previsto un risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, evidenziando pertanto come unici legittimati passivi fossero la e la , ai sensi dell' art. 144 Codice CP_2 Controparte_1 delle Assicurazioni. Nel merito la compagnia ass.va ha chiesto di dichiarare congrua la somma di euro 1.200,00 corrisposta al per i danni riportati al Parte_1 motociclo, con rigetto di ogni altra domanda perché infondata in fatto e diritto. Si sono costituite e , le quali hanno contestato Controparte_2 Controparte_5 la ricostruzione dei fatti e dunque un addebito esclusivo di responsabilità in capo alla
Pagina 2 chiedendo un accertamento di corresponsabilità a carico del CP_2 Pt_2 nella causazione dell'evento nella misura del 50% o in quella ritenuta di
[...] giustizia, contestando altresì le voci di danno come richieste e chiedendone una riduzione. Il Tribunale, istruita la causa, ha accolto le domande avanzate dagli attori, così provvedendo: a) condanna della al pagamento in favore di Controparte_6
della somma di euro 1.400,00 oltre interessi legali;
b) Parte_1 condanna della e della in solido tra loro, CP_2 Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di euro 259.170,00, oltre Parte_2 interessi legali;
c) condanna della e della CP_2 Controparte_1 in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di Parte_2 euro 912,00, oltre interessi legali;
d) condanna della della CP_2 [...]
e della in solido tra loro al Controparte_1 Controparte_6 pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 600,93 per spese esenti ed euro 21.400,00 per compensi, oltre accessori. Il giudice di primo grado in ordine all'accertamento di una responsabilità esclusiva della nella causazione del sinistro ha rilevato come il fatto che il punto CP_2
d'urto fosse localizzato nella corsia di pertinenza del fosse un dato accertato Pt_1 sia nella relazione redatta dalla Polizia Municipale, nella quale era altresì stata accertata in capo alla stessa la violazione dell'art. 154 comma 3 Cds – per non aver eseguito la manovra di svolta a sinistra in prossimità del centro dell'incrocio ed alla sua sinistra – sia nel modello CAI, confermato peraltro in sede di interrogatorio formale dalla stessa convenuta ed infine emerso anche in sede di consulenza tecnica cinematica. Ha rilevato altresì che il consulente d'ufficio, oltre ad aver evidenziato come la per immettersi in via Clivio Rutario avesse anticipato la manovra CP_2 di svolta non portandosi al centro dell'intersezione e occupando di fatto l'opposta corsia, non ha potuto stabilire la velocità a cui procedeva il ciclomotore mentre alla luce delle tracce di frenate poteva riscontrare una violazione dell'art. 143, comma 1, Cds a carico del non avendo lo stesso circolato in prossimità del margine Pt_1 destro della carreggiata. In merito a ciò il tribunale così concludeva “tale condotta risulta però del tutto irrilevante ai fini della decisione, posto che essa non ha contribuito alla causazione del sinistro, che si sarebbe verosimilmente ugualmente verificato, ove si consideri che la IS IC aveva invaso totalmente l'opposta carreggiata, anche qualora il motociclo Yamaha avesse proceduto in prossimità del margine destro della propria carreggiata”. In ordine invece al quantum, il giudice, preliminarmente accogliendo in parte le difese della ha dichiarato un difetto di legittimazione passiva Controparte_6 in capo a quest'ultima per i danni fisici riportati dal rigettando pertanto la Pt_1 domanda da questi formulata nei suoi confronti, mentre ha ritenuto congrua la stima di valore del ciclomotore al momento del sinistro pari ad euro 2.000,00 a cui sommare le spese di trasporto e rottamazione pari ad euro 384,00, residuando pertanto un credito – detratta la somma già corrisposta in via stragiudiziale di euro 1.200,00 – pari ad euro 1.184,00 nei confronti di , a cui ha Parte_1 sommato il danno per lucro cessante liquidato in via equitativa ex art. 2056, comma
Pagina 3 2°, nella somma di euro 226,00, (riconoscendo un 2,5% annuo su la somma intermedia tra il valore del bene perduto alla data dell'illecito ed il valore dello stesso al momento della statuizione) per un totale di euro 1.410,00, oltre interessi. Mentre con riferimento ai danni subiti dal , il Tribunale, richiamando Parte_2 gli esiti della CTU, ha riconosciuto: a) euro 102.625,00 liquidati in via equitativa e facendo riferimento alle Tabelle redatte dal Tribunale di Roma, a titolo di danno biologico “inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione” (esiti permanenti nella misura del 30%); b) euro 31.648,00, a titolo di inabilità temporanea (assoluta 180 gg, parziale al 75% in 90 giorni e parziale al 50% in ulteriori 90 giorni); c) euro 40.282,00 ancora a titolo di danno non patrimoniale
“tenendo conto di tutti i pregiudizi non patrimoniali sofferti dall'attore (…) sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale (danno dinamico-relazionale), consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane patite”, calcolato in misura pari al 30% del danno biologico;
d) euro 18.069,00 a titolo di spese mediche comprensive di rivalutazione e calcolate quale somma residua delle complessive spese pari ad euro 54.838,76 a cui ha detratto la somma di euro 38.412,62 già rimborsata da CP_7
in base ad una polizza infortuni stipulata dal e) euro 6.736,19 quale
[...] Pt_1 rimborso del corso di perfezionamento seguito dal presso università privata Pt_1 ed interrotto a causa del sinistro occorso;
euro 25.000,00, liquidati in via equitativa, per aver perso un anno di pratica forense, la sessione dell'esame di abilitazione, rallentato il percorso di formazione e conseguentemente l'inserimento nell'attiva legale;
f) euro 41.546,00 a titolo di lucro cessante, dovendosi così intendere la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata, calcolati in via equitativa ex art. 2056, 2° comma c.c., in un ulteriore 2,5% annuo “assumendo come base di calcolo la somma intermedia tra il valore del bene perduto alla data dell'illecito (€ 197.840,00 al 2009) ed il valore dello stesso rivalutato ad oggi (€ 217.624,00): si ottiene così un ulteriore importo di € 41.546,00 dovuto a titolo di lucro cessante”; g) euro 912,00 quale rimborso per le spese per la consulenza tecnica d'ufficio e per il controllo specialistico del dott. CP_8
Il Tribunale, dando atto della giurisprudenza di legittimità che individua quali parametri per la liquidazione del danno biologico, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, ha motivato tuttavia le ragioni della ritenuta applicazione delle tabelle di Roma, secondo quanto indicato in sentenza. La sentenza è stata impugnata e , Parte_2 Parte_3 limitatamente al capo relativo alla valutazione equitativa e quantificazione del danno non patrimoniale ed al conseguente lucro cessante subito, applicando le tabelle redatte presso il Tribunale di Roma in luogo di quelle di Milano e chiedendo pertanto di: a) condannare in solido con la Controparte_2 Controparte_1 all'integrale risarcimento dei danni non patrimoniali – tenendo conto delle componenti costituite dal danno biologico, dal danno morale e dal danno alla vita di relazione – subiti da nella misura di € 233.671,00, in luogo Parte_2 dell'importo di € 174.555,00 liquidato dal Tribunale, o comunque nella diversa
Pagina 4 misura risultante dagli atti del procedimento e che sarà ritenuta equa e di giustizia sulla base di una valutazione ex art. 1226 c.c. e 2056 c.c.; b) condannare
[...]
in solido con la a corrispondere a CP_2 Controparte_1 Parte_2
sulle maggiori somme che saranno determinate da codesto On.le Tribunale a
[...] titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, il danno da lucro cessante, nella misura del 2.5% annuo determinata dal Tribunale dal 29 gennaio 2009 alla data dell'effettivo pagamento. Con condanna alle spese di lite. Procedendo dunque con il ricalcolo della somma da liquidare, l'appellante ha chiesto: a) per il danno biologico permanente (30%) l'applicazione delle tabelle di Milano per l'anno 2014 e dunque la somma di euro 155.403,00 a fronte di quella di euro 102.625,00 riconosciuta dal giudice di I°; b) per il danno da incapacità temporanea ha ritenuto corretta la somma già riconosciuta di euro 31.648,00; c) la maggiorazione del
30% pari ad euro 46.620,00 in luogo dell'importo di euro 40.282,00 già liquidato;
d) il lucro cessante da calcolarsi nella misura del 2,5% annuo sul maggior danno da liquidarsi e pari ad euro 59.116,00. Si sono costituite e la , contestando in Controparte_1 Controparte_2 fatto e diritto l'appello proposto e chiedendone il rigetto. Le appellate hanno altresì proposto appello incidentale deducendo da una parte la violazione degli artt. 2054 c.c. e 1227 c.c. in relazione all'attribuzione del sinistro in via esclusiva alla e dall'altra un errore nella liquidazione della voce delle spese sostenute CP_2 per il corso di specializzazione ad università privata e chiedendo pertanto la rideterminazione delle quote di responsabilità nella causazione del sinistro e dunque la restituzione delle somme già corrisposte in eccesso nonché la rideterminazione delle somme dovute per la scuola di formazione nella misura della sola rata corrisposta nel gennaio 2009 e pari ad euro 1.100,00, con restituzione della somma già versata dalla compagnia assicurativa, oltre interessi. Infine, le appellate hanno altresì proposto appello incidentale condizionato chiedendo, in caso di applicazione delle tabelle di Milano, la rideterminazione della somma liquidata a titolo di inabilità temporanea nella misura di euro 27.787,50 a fronte di quella già liquidata di euro
31.648,00 con restituzione della somma di euro 3.860,50, oltre interessi. Si è costituita la avanzando appello incidentale in Controparte_3 merito al capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna alle spese chiedendo di condannare al pagamento delle spese di lite di primo Parte_2 grado in suo favore, e di compensare sempre le spese di lite di primo grado tra la compagnia assicurativa ed il o comunque di determinarle sulla Parte_1 somma del valore poi liquidato e pari ad euro 1.410,00. All'esito del deposito delle note scritte sostitutive di udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Per ragioni di ordine logico (in quanto relativo anche all'an del diritto azionato) deve esaminarsi preliminarmente L'APPELLO INCIDENTALE DI
[...]
E . Controparte_1 Controparte_2
e hanno avanzato appello incidentale Controparte_1 Controparte_2 contestando da una parte l'attribuzione di una responsabilità esclusiva in capo alla
Pagina 5 nella causazione del sinistro, dall'altra l'errata liquidazione del danno CP_2 patrimoniale. Il primo motivo è infondato e deve pertanto essere rigettato mentre il secondo merita accoglimento nei limiti di cui si dirà di seguito. In merito all'addebitata responsabilità, gli appellanti incidentali impugnano la ricostruzione operata dal giudice che si sarebbe “acriticamente” attestato sulla ctu, senza tenere conto della velocità tenuta dal e considerando di fatto priva di Pt_1 rilevanza la violazione sempre da parte del dell'art. 143, comma Cds, per non Pt_1 aver viaggiato sulla destra della carreggiata di sua percorrenza ma a una distanza di mt 1,60 dalla linea di mezzeria. Le censure non colgono nel segno. Innanzitutto, sulla presunta velocità tenuta dal non sono emersi nel corso Pt_1 dell'istruttoria elementi idonei a supportare la tesi sostenuta dagli appellanti incidentali, i quali sostengono che lo stesso avrebbe tenuto una velocità superiore ai 50 Km/h e dunque oltre il limite consentito. Da una parte vi è la relazione redatta dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro che non solleva alcuna contestazione sul punto, dall'altra parte vi è il consulente tecnico d'ufficio che risponde compiutamente in merito a tutte le osservazione sollevate dal CTP di e della – le Controparte_1 CP_2 medesime mosse in sede di appello incidentale – escludendo di fatto di poter rilevare, in base a dati oggettivi, la presumibile velocità del motociclo così argomentando:
“non è stato possibile stimare, mediante modelli di calcolo analitici, la presumibile velocità posseduta dal motociclo Yamaha Fazer targato AH 55205 - di proprietà del Sig. (parte attrice), condotto dal Sig. (parte Parte_1 Parte_2 attrice) nonché assicurato dalla (parte convenuta) - Controparte_3 prima dell'impatto con il veicolo IS IC targato AS 116 TG, di proprietà e condotta dalla Sig.ra (parte convenuta) nonché assicurato Controparte_2 dall' (parte convenuta), in quanto, dall'esame della Controparte_1
Relazione Incidente Stradale del Corpo della Polizia Municipale, Ufficio Infortunistica, 16° Gruppo Municipale, del Comune di Roma, del 29.01.2009 (prodotta agli atti di causa), pur essendo stata rilevata, dalla Polizia Municipale medesima, sulla pavimentazione stradale una traccia di frenata (di m 8,90) ricondotta al predetto motociclo, non si evince chiaramente ed oggettivamente la posizione terminale univoca assunta dal motociclo stesso post-urto, il quale, secondo le indicazioni riportate nella predetta relazione della Polizia Municipale, era stato rimosso/spostato per consentire i primi soccorsi al conducente dello stesso, rimasto incastrato sotto il motociclo medesimo, e pertanto, la posizione terminale assunta dal motociclo in considerazione post-urto non corrisponde a quella rappresentata sull'eidotipo (schizzo planimetrico) allegato alla suddetta relazione d'incidente stradale. La spezzata SS' presa in considerazione dal C.T.P. delle convenute Sig.ra ed nelle Controparte_2 Controparte_1 proprie relazioni tecniche di parte (quella del 03.02.2014, in atti, e quella del 20.10.2015, ex art. 194 c.p.c.), ai fini della stima della presumibile velocità posseduta dal suddetto motociclo prima dell'impatto, non è chiaramente ed
Pagina 6 oggettivamente riconducibile al motociclo medesimo, anche per le motivazioni precedentemente esposte” (pag. 48 CTU). La Corte ritiene condivisibili le conclusioni a cui è giunto il CTU, evidenziando che il calcolo compiuto dal CTP delle appellanti incidentali si fonda su misurazioni rilevate dallo schizzo planimetrico, schizzo in cui il motociclo viene raffigurato dopo che era già stato spostato dalla sua sede originaria - fatto questo pacifico tra le parti - inficiando pertanto l'oggettività del valore che le appellanti incidentali vorrebbero attribuire a tali misurazioni. In merito altresì alla violazione dell'art. 143 comma 1 cds, peraltro non contestata nella relazione della Polizia Municipale, la Corte ritiene superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., per la quale è sufficiente dimostrare che uno dei conducenti abbia tenuto una condotta colposa “assorbente” nella causazione del sinistro, così come confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità: “L'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. E' pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione” (Cass. Civ. Sez. 3, Ord. 29927 del 20/11/2024).
Nel caso di specie, è ben chiaro che al di là della condotta che avrebbe potuto tenere il l'occupazione della corsia di marcia ad opera della così come Pt_1 CP_2 rilevata dalla Polizia Municipale, dal modello CAI e come altresì confermato dalla stessa in sede di interrogatorio formale – “Confermo la circostanza che mi trovavo già nella semicarreggiata del motociclo perché stavo già effettuato la manovra di svolta”, verbale 03.02.2015 - avrebbe comunque provocato il sinistro. Ciò avuto riguardo anche al particolare stato della corsia di marcia percorsa dal che Pt_1 comunque non avrebbe permesso allo stesso di tenere la prossimità estrema del margine destro della carreggiata: “Prima dell'intersezione tra la predetta Via Vitellia e la Via Clivio Rutario, la carreggiata della Via Vitellia medesima è attraversata da strisce pedonali, e, sulla corsia di marcia in direzione della Piazza San Pancrazio, sono presenti, prima della predetta intersezione, un chiusino a pavimento (circa in corrispondenza della linea longitudinale continua di mezzeria della carreggiata) ed una caditoia (circa in corrispondenza della linea longitudinale continua di margine della carreggiata medesima). In adiacenza al margine destro della carreggiata, in direzione della Piazza San Pancrazio, è presente un marciapiede, che si interrompe circa in corrispondenza delle predette strisce pedonali di attraversamento, ed una serie di alberi, dei quali, uno circa in corrispondenza dell'incrocio della Via Vitellia con la Via Clivio Rutario.” (Pag. 44 CTU). Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti incidentali impugnano la sentenza nella parte in cui il tribunale ha riconosciuto al a titolo di danno patrimoniale, Pt_1
i costi complessivi del corso di specializzazione per le professioni legali, interrotto a
Pagina 7 seguito dell'occorso sinistro, per la somma di euro 6.736,19. Deducono che il tribunale abbia errato nell'addebitare anche le somme corrisposte per l'anno 2007- 2008 di fatto completato dal e che nel caso doveva essere rimborsata la sola Pt_1 rata corrisposta nel mese di gennaio 2009 pari ad euro 1.100,00. Il motivo è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati. Premesso che dai documenti prodotti dal si evince che il corso aveva una Pt_1 durata di 2 anni (2007-2008 e 2008-2009), dei quali il primo è stato regolamento svolto ed il secondo iniziato ed interrotto, che d'altra parte l'Università CP_9 aveva offerto la possibilità allo stesso di ripetere il secondo anno nell'anno accademico 2009-2010 (all. 177 fascicolo di primo grado di parte attrice), ma nessuna iscrizione è stata effettuata, la Corte ritiene congruo riconoscere i soli costi sostenuti per l'anno accademico 2008-2009, stante il regolare svolgimento dell'anno accademico 2007-2008 e la possibilità offerta dall'Università di recuperare nell'anno accademico successivo il biennio 2008-2009. Alla luce degli anzidetti principi, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve riconoscersi al quale rimborso per i costi sostenuti per il corso di Pt_1 specializzazione per l'anno accademico 2008-2009 la somma complessiva di euro 3.418,08 (vedi all. 169,170,171,172,173, e 175 fascicolo di primo grado di parte attrice), in luogo di quella ritenuta dal primo giudice di euro 6.736,19. Per cui , in luogo dei 25.000,00 euro liquidati per il corso e la incidenza del sinistro sulla attività di formazione, comprendendo l' intera somma del corso, deve essere riconosciuta invece la minore somma di euro 21.581,92. SULL'APPELLO PRINCIPALE L'appello è fondato nei limiti che seguono. Con unico motivo d'appello, il contesta la liquidazione del danno Parte_2 non patrimoniale operata in via equitativa in base ai parametri delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, rilevando come così statuendo il giudice di primo grado non avrebbe correttamente interpretato l'art. 1226 c.c. alla luce anche della recente giurisprudenza che ha evidenziato come l'equità debba essere intesa anche come parità di trattamento, presupponendo “l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass. 7 giugno 2011, n. 12408). Diversamente, sostiene l'appellante, si avrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra le varie corti territoriali, con il rischio di “discriminazioni territoriali”. Rileva inoltre come sempre il giudice di primo grado non abbia specificato le ragioni che hanno condotto all'applicazione di tali tabelle e come la sentenza sia carente dal punto di vista motivazionale. Va premesso che sulla questione dell'applicazione dei parametri tabellari redatti presso i tribunali di Roma e Milano, molteplici sono oramai i pronunciamenti delle Corte di Cassazione che richiamando la sentenza nr. 12408/2011– citata anche dal giudice di primo grado – riconoscono nelle tabelle redatte dal Tribunale di Milano una garanzia di uniformità di trattamento e dunque, in linea generale, un parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui
Pagina 8 agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (cfr. Cass. 33005/2021, Cass. 10579/2021, tra le varie). Deve quindi applicarsi la tabella milanese, che in concreto comporta una liquidazione del complessivo danno non patrimoniale per le lesioni subite maggiore di quello liquidato dal primo giudice (ma inferiore a quello richiesto in questa sede dall'appellante). Dalla invocata applicazione delle tabelle milanesi per l'anno 2014, tenuto conto della età (32 anni) della parte lese all'epoca dei fatti, e della percentuale di invalidità permanente (30%) accertata, e della invalidità temporanea (al 75% per 90 gg e al 50% per altri 90 gg), deriva che il danno risarcibile è pari ad euro 183.483,00, di cui euro 155.403,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 28.080,00 a titolo di invalidità temporanea (anch'essa valutata secondo le tabelle di Milano, di cui si chiede l'applicazione), in luogo di euro 174.555,00 complessivamente liquidati a tale titolo dal tribunale (euro 102.625,00 per IP , euro 31.648 per ITP ed euro 40.282,00 danno “dinamico relazionale”).
Infondata è infatti la richiesta dell'appellante di una maggiorazione pari al 30%, pari a quella liquidata dal primo giudice che ha applicato le tabelle di Roma, essendo invece il danno morale e il danno dinamico-relazionale, già valutate nelle tabelle di Milano. Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte, affermando: “La liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, effettuata secondo le Tabelle di Milano del 2018, nel caso in cui sia accertata la sussistenza tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, deve effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari, in quanto gli stessi contemplano entrambi i profili di danno, e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. nr. 5119/2023). Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il danno non patrimoniale per la lesione della integrità psicofisica è pari ad euro 183.483,00, in luogo di euro 174.555,00 liquidati dal primo giudice. Ferme restando le ulteriori statuizione sul risarcimento della somma (ridotta per quanto sopra detto) di euro 21.581,92 per il ritardo nel percorso formativo e nell'inserimento della attività legale riconosciuto dal primo giudice per il danno alla formazione professionale e alla partecipazione al corso, di euro 18069,00 per le spese mediche, e di euro 912,00 e per le spese per la consulenza Tecnica d'Ufficio medico legale e per il controllo specialistico del dr. di euro 912,00. CP_8
Ne consegue che , a fronte del danno di euro 259.170,00 liquidato dal primo giudice (102.625 euro per IP + euro 31648 per ITP + euro per 40282 danno esistenziale + euro 25000 per il danno alla formazione+ euro 18069 per le spese mediche + 41546 per lucro cessante, calcolato dal primo giudice su dette somme), sono dovuti a tale titolo invece euro 275.235,00 (euro 183.483 per IP e ITP, euro 21.581,92 per i danni connessi con la formazione interrotta, euro 18.069 per spese mediche, euro 47.559,00 per lucro cessante calcolato secondo i criteri di Cass. 1712/1995, sulle stesse somme a tal fine considerate dal primo giudice).
Pagina 9 SULL'APPELLO INCIDENTALE DI Controparte_3
La società assicuratrice impugna il capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna alle spese, chiedendo di condannare al pagamento delle Parte_2 spese di lite di primo grado in suo favore, e di compensare sempre le spese di lite di primo grado tra la compagnia assicurativa ed il o comunque di Parte_1 determinarle sulla somma del valore poi liquidato e pari ad euro 1.410,00. A sostegno dell'appello, deduce che la propria legittimazione passiva è relativa alla sola domanda di risarcimento del danno veicolare, avanzata ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni da come d'altronde rilevato dallo Parte_3 stesso Giudice di primo grado ("la risponde del solo Controparte_3 danno al motociclo" – v. pag. 4 della sentenza impugnata). Infatti la impresa assicuratrice per la r.c.a. del Controparte_3 motociclo Yamaha targato AH55205, di proprietà del nella fase Pt_1 stragiudiziale, aveva corrisposto a quest'ultimo, a titolo di risarcimento dei danni riportati dal predetto motociclo a seguito del sinistro dedotto in lite, la somma di euro 1.200,00, che il Giudice di primo grado però non ha non ha ritenuto congrua, statuendo così la condanna al pagamento dell'ulteriore somma di euro 1.410,00. La pertanto è soccombente soltanto in relazione a tale Controparte_3 domanda, mentre nella domanda avanzata dal nei confronti di e Pt_1 CP_10 solo costoro sono soccombenti. Avrebbe errato quindi il Controparte_1 tribunale a disporre la condanna anche di al pagamento Controparte_3 delle spese di lite nei confronti "della parte attrice" (quindi anche del signor Parte_2
in solido con la signora e l' ,
[...] Controparte_2 Controparte_1 nella misura di euro 600,93 per spese esenti ed euro 21.400,00 per compensi, somma quest'ultima determinata in primo grado "sommando gli importi dovuti ai due danneggiati" (euro 1.410,00 a e euro 259.170,00 a Parte_3 Parte_2
, secondo "lo scaglione da euro 260.000,00 a euro 520.000, 00" (v. pag. 11
[...] della sentenza impugnata). La censura è fondata. Ed invero, essa società appellante è soccombente solo riguardo alla domanda del nei suoi confronti per il risarcimento del danno al veicolo: tenuto conto Pt_1 peraltro che in sede stragiudiziale aveva già offerto la somma di euro 1.200,00 e che in sede giudiziaria è risultata dovuta solo la somma ulteriore di euro 1.410,00, si reputa che le spese tra queste parti possano essere compensate, in ragione del comportamento della società e della non rilevante differenza monetaria, nonché della circostanza che le difese del riguardano in buona parte le posizioni delle altre Pt_1 parti. In tal senso, va accolto l'appello sul punto e disposta la compensazione delle spese di primo grado tra il e Pt_1 Controparte_3
Le spese del presente grado sono compensate tra le parti appellanti principali e le parti appellanti incidentali e in Controparte_1 Controparte_2 ragione della reciproca (parziale) soccombenza.
Pagina 10 Sono parimenti compensate tra appellanti principali e l'appellante incidentale tenuto conto che quest'ultima resta comunque Controparte_3 complessivamente soccombente sul merito rispetto ai primi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello principale di e l'appello incidentale di Parte_1
e per quanto di ragione, e condanna Controparte_2 Controparte_1 questi ultimi in solido tra loro, a corrispondere a la somma di € Parte_2 euro 275.235,00, oltre ad euro 912,00 per quanto in motivazione, e interessi legali sull'intera somma dalla data della sentenza di primo grado al soddisfo;
accoglie l'appello incidentale di nei confronti degli Controparte_3 appellanti principali e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa le spese del primo grado di giudizio tra queste parti.
Compensa tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 31 luglio 2025 La Cons. est. La Presidente Dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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