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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 868/2020 R.G vertente
TRA
, P.VA , in persona del Parte_1 P.VA_1
l.r.p.t. dott. , giusta procura speciale conferitagli, assistita, Parte_2 rappresentata e difesa giusto mandato in appello, dall'avvocato Mario Riolfo del foro di Genova (CF. ) con il quale elett.te domicilia presso lo C.F._1
studio dell'avvocato Francesco Nazzaro (C.F.: ); (fax: C.F._2
0824832365; PEC: – Email_1
. Appellante Email_2
CONTRO
(cod. fisc. ) rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._3 dell'avv. Luisa Leonino (cod. fisc. ), giusto mandato a C.F._4
margine dell'atto di citazione di primo grado e con lei elett.te domiciliata in
Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 42 presso lo studio dell'avv. Alessandra
Pucci (fax 0825.683099; Pec: Email_3
Appellata – Appellante incidentale
OGGETTO: gravame avverso la sentenza nr. 1668/2019 emessa dal Tribunale di
Avellino in data 17.09.2019.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante “in integrale riforma della sentenza n. Parte_1
1668/2019 del Tribunale di Avellino, depositata in cancelleria il 17.09.2019, non
1 notificata:
1. accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 1668/2019 per i motivi indicati con ogni consequenziale pronuncia;
2. in subordine - nel merito e sul quantum: in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Avellino n. 1668/2019 del 13.09.2019, respingere tutte le domande formulate da
, anche con lo spiegato appello incidentale, nei confronti di Controparte_1 [...] in quanto inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili e/o non Parte_1 documentalmente provate e/o comunque totalmente infondate in fatto e in diritto, sull'an e sul quantum;
3. condannare l'appellata al rimborso integrale a favore di delle somme ad essa Pt_1 corrisposte così come liquidate nell'impugnata sentenza pari a complessivi € 6.530,95;
4. con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio (spese generali 15%, iva e cpa come per legge)”.
Per l'appellata-appellante incidentale : Controparte_1
“rigettare l'appello principale in quanto inammissibile, improcedibile e infondato;
accogliere il proposto appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza
n. 1688/2019 del Tribunale civile di Avellino, condannare la in persona del Pt_1
l.r.p.t. al pagamento in favore della sig.ra dell'importo di € 4040,00 a Controparte_1 titolo di risarcimento per le lesioni subite a seguito dei fatti oggetto di causa,( € 2717,00
2% per il danno biologico, € 98,00 per inabilità totale di gg. 1, € 735,00 per inabilità temporanea parziale di gg. 10 al 75%, € 490,00 per inabilità temporanea parziale di gg. 10 al 50%) quantificate sulla base della Tabella di Milano – danno non patrimoniale;
porre definitivamente a carico della in persona del l.r.p.t. le spese di CTU Parte_1 come da decreto di liquidazione reso nel corso del giudizio di primo grado, oltre interessi legali compensativi, il tutto con vittoria di spese competenze del presente grado di giudizio con attribuzione”.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto del 9 settembre 2014, notificato il 7 ottobre 2015, Controparte_1
conveniva la dinanzi il tribunale di Avellino per sentirla dichiarare Pt_1
responsabile dell'infortunio occorsole il 24 agosto 2014 mentre viaggiava a bordo 2 della nave “SNAV Lazio” di proprietà e/o comunque gestita ed armata dalla compagnia di navigazione convenuta. Riferiva che alle ore 6.30 del mattino circa, mentre la nave si trovava ancorata al porto di Palermo, nello scendere la scala esterna dal ponte 10 al ponte 9, scivolava a causa della presenza di “acquiccio ed assenza dei presidi antiscivolo”, procurandosi una contusione sacro-coccigea ed una ferita lacero-contusa al gomito sinistro. Imputava l'evento dannoso alla responsabilità di sotto il profilo contrattuale (articolo 409 codice della Pt_1
navigazione e articolo 1681 c.c.) e sotto il profilo extracontrattuale (articolo 2051
c.c.). La richiesta di risarcimento del danno veniva quantificata nei limiti dello scaglione di euro 26.000,00.
La causa era iscritta al ruolo con n.r.g. 4176/2015 con prima udienza differita d'ufficio al 18/03/2016
Si costituiva tardivamente il 2 marzo 2016 la contestando le avverse Pt_1
richieste sia sotto il profilo dell'an che del quantum chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Concessi i termini ex 183 VI comma cpc, ammesse le prove orali richieste dalle parti, nonché la CTU medica, all'esito, il Giudice riservava la causa a sentenza con i termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
Con la sentenza n. 1668/2019 il Tribunale di Avellino così provvedeva: “Accoglie la domanda;
condanna la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di Controparte_1
E 2.262,33 oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Controparte_2 delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi € 3.000,00 di Controparte_1 cui € 300,00 spese, oltre spese generali 15% e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Luisa Leonino dichiaratasi anticipatario”.
Giudizio di Appello:
3 Con atto notificato il 19 febbraio 2020 la società impugnava la prefata Pt_1
sentenza chiedendone l'integrale riforma in ragione di un unico motivo di censura riguardante la ripartizione dell'onere della prova nell'ambito di un contratto di trasporto marittimo.
La causa veniva iscritta al ruolo sub nrg 868/2020, con prima udienza di comparizione fissata per il 10/07/20.
si costituiva in data 13 giugno 2020, contestando l'avversa Controparte_1
impugnazione censurandola sotto il profilo dell'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c.; per decadenza dell'appellante nel giudizio di primo grado da tutte le eccezioni processuali e di merito già maturate ai sensi dell'art. 167 c.p.c. essendosi costituito solo il 02.03.2016; per l'inammissibilità della riproposizione ex art. 346 cpc delle difese formulata dalla difesa della società appellante. Impugnava la fondatezza delle avverse censure chiedendone il rigetto.
Proponeva tempestivo APPELLO INCIDENTALE finalizzato alla parziale riforma della sentenza di primo grado n. 1668/2019 in ragione di due ordini di motivi onde ottenere la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata del ristoro dei postumi residuati ed accertati in sede di CTU a seguito dell'incidente de quo, per la somma di € 4.040,00 così determinata sulla base delle
Tabelle di Milano previste per il danno non patrimoniale € 2717,00 (2% a titolo di danno biologico), € 98,00 (n. 1gg. ITT 100%) € 735,00 ( n. 10 gg. ITP 75%) € 490,00
(n. 10 gg. ITT 50%) e non già in applicazione delle cosiddette tabelle per le lesioni micropermanenti, considerata l'impossibilità di applicarle in via analogica nel caso di specie nonché (secondo motivo) la condanna al rimborso delle spese di CTU in favore della sig.ra della somma liquidata in decreto, posta col Controparte_1
medesimo provvisoriamente a carico di ambedue le parti in solido e integralmente pagate solo dalla e non rimborsate. Vinte le spese di lite. CP_1
Depositato il fascicolo di primo grado, veniva fissata la prima udienza di comparizione per il 10/07/20.
4 La nelle proprie memorie chiedeva il rigetto dell'appello incidentale Pt_1
spiegato dalla controparte perché tardivo, inammissibile ed infondato.
nelle proprie memorie insisteva per l'accoglimento Controparte_1 dell'appello incidentale.
Con provvedimento del 23.04.2024 la causa veniva riservata in decisione ed assegnata alla relazione del GACA dott.ssa con i termini di cui Per_1
all'articolo 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Entrambe le parti vi provvedevano.
A seguito dell'omessa riconferma del giudice onorario indicato, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza del 30.10.2024 ed assegnata a questo relatore con termine fino al 22.11.2024 per il deposito delle sole conclusioni ed eventuali istanze. Entrambe le parti depositavano nei termini le note scritte precisando le rispettive conclusioni.
Va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 19.02.2020
a fronte della sentenza n. 1668/2019, non notificata, pubblicata il 17.09.2019, nel rispetto del termine previsto dall'art 327 cpc.
Egualmente è tempestivo l'appello incidentale introdotto con comparsa di costituzione depositata il 13/06/20 entro 20 gg prima dal 10/07/20 fissato per la prima comparizione delle parti, nel rispetto del limite temporale di cui all'art. 343
c.p.c.
Ciò posto in via preliminare merita di essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame in parola per pretesa violazione dell'art 342 cpc, atteso che il medesimo, avente ad oggetto la ripartizione dell'onere della prova nell'ambito del trasporto marittimo, è puntuale nella motivazione e nella formulazione della censura, anche considerato che l'appellata ha potuto contrapporre le proprie difese.
Passando al merito con un unico motivo di appello
l'appellante censura la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione delle norme
5 di diritto per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia con riguardo al principio della ripartizione dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale come prevista dall'articolo 409 del codice della navigazione e dell'articolo 2051 del Codice civile.
L'appello è infondato.
Invero, trova applicazione il combinato disposto di cui all'art 1681 com. I cc
(“Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto
[1218 ss.], il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [2050, 2951]”), del regolamento CE 1177/2010 e 392/2009, pacificamente applicabili laddove statuiscono che : "In tema di trasporto marittimo, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato nel caso di inadempimento od inesatto adempimento deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore." (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1584 del 23/01/2018).
Orbene, la legislazione italiana riconosce la normativa europea (Regolamento CE
1177/2010 e 392/2009) che disciplina sia i diritti del passeggero in caso di incidente che la responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare.
Per le norme qui invocate “il vettore è presunto responsabile del sinistro e può liberarsi soltanto se dimostra che l'evento dannoso non è imputabile a sua colpa né dei suoi sottoposti”. In tal senso anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell'ambito del trasporto marittimo di passeggeri, occorre riconoscere una
“responsabilità presunta” del vettore, tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno in virtù del combinato disposto di cui all'art. 414 del Codice della Navigazione e delle disposizioni della Convenzione di Atene
(Reg. EU/ 392/2009), che pongono a carico del vettore l'onere di provare il caso fortuito o la forza maggiore (oppure la colpa esclusiva del passeggero) per andare
6 esente da responsabilità.
In tal senso confronta anche Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 14 novembre
2014, n. 24347. I, secondo cui, in tema di trasporto di persone, l'articolo 1681 c.c. e l'articolo 409 codice navale, pongono a carico del vettore una presunzione di responsabilità per i danni patiti dal viaggiatore verificatisi dall'inizio dell'imbarco al compimento dello sbarco, presunzione che opera purché sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto. Il vettore resta liberato dalla responsabilità presunta a suo carico, qualora provi che l'evento dannoso, verificatosi a causa del trasporto, (quando cioè il sinistro è posto in diretta e non occasionale derivazione causale rispetto all'attività di trasporto), sia dovuto a fatto non prevedibile suo o dei suoi preposti o dipendenti, ovvero non potuto evitare nonostante l'uso della dovuta diligenza, od ancora che quest'ultimo è ascrivibile a negligenza del passeggero medesimo, a caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di specie, incontestato il titolo di viaggio e la natura contrattuale della responsabilità qui invocata, parte attorea in primo grado ha provato tramite testi nonché con la documentazione allegata (rapporto infortunio del 24/08/14, dichiarazione del testimone all'infortunato, estratto giornale nautico parte II) che il sinistro per cui è causa si verificò a bordo della nave SNAV Lazio, ormeggiata nel porto di Palermo nei luoghi raffigurati dalle produzioni fotografiche allegate per umidità esistente sulla scaletta di accesso al ponte n. 9 e 10.
Al contrario il vettore non ha provato di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento essendosi limitato a contestarne le modalità di accadimento, senza fornire la prova contraria alla sua responsabilità, tanto più che sono inammissibili le prove afferenti l'utilizzo di pittura e di sistemi di sicurezza antiscivolo, tardivamente introdotte in primo grado e richiamate in questa sede.
Motivi dell'appello incidentale:
Col primo motivo: l'appellante censura l'errata applicazione art. 1226 c.c laddove il
Giudice di prime cure ha quantificato i postumi residuati e accertati sulla persona dell'attrice in virtù del DM sulle micropermanenti ed i criteri di liquidazione del danno
7 biologico previsti dall'art. 139 cod. assicurazioni e non applicando le tabelle del Tribunale di Milano.
Lamenta l'appellante incidentale l'inapplicabilità della normativa de qua avente carattere eccezionale, ammessa solo per il caso di lesioni derivanti da sinistri stradali e responsabilità medica, in ragione della ratio sottesa alla normativa del
DLgs 209/2005 (contenimento della liquidazione del danno onde calmierare il costo delle polizze e possibilità di agire anche contro l'assicuratore del veicolo utilizzato). Conclude chiedendo il risarcimento del danno patito da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Milano per il danno non patrimoniale.
Il motivo è fondato.
Invero, trattasi di lesioni liquidate dal Tribunale di Avellino come lesioni micropermanenti. Tali sono quelle che comportano postumi permanenti di entità non eccedente i 9 punti percentuali, causate dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, per le quali la liquidazione del danno biologico, avviene in via equitativa, ai sensi dell'art 139 d.l.vo n. 209/2005, cui rinvia anche l'articolo 7 comma 4 della legge n. 24/2017, cd. , (già previsto dall'articolo 3 comma 3 della L. n. CP_3
183/2012, cd legge Balduzzi) in tema di colpa medica.
Orbene, con ordinanza n. 12787 del 22.5.2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni, per il caso di danni derivanti da sinistro stradale, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale e, come tale, del tutto insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.
Il carattere di specialità della normativa discende dal fatto che nel caso di lesioni micropermanenti il danno morale - quale voce di danno non patrimoniale - va liquidato solo se il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patìta in termini di sofferenza/turbamento e provi tali circostanze anche mediante presunzioni. (art. 139, comma 3). (cfr Corte appello
Firenze sez. IV, 07/09/2022, (ud. 22/07/2022, dep. 07/09/2022), n.1929
Al di fuori delle materie tassativamente specificate rivivono i principi generali di
8 cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Ne segue che in applicazione delle tabelle di Milano riconosciute dalla giurisprudenza della Suprema Corte come criterio nazionale di riferimento per garantire uniformità nelle liquidazioni ed eliminare possibili disparità di trattamento (cfr. Cass. III sez. sentenza n. 38077/21 depositata il 2 dicembre 2021, che ha riaffermato la preminenza “paranormativa” delle tabelle meneghine).
Prima di passare alla liquidazione del danno occorre rammentare come la
Suprema Corte Cass. III con sentenza del 07/08/23 n. 23927 ha affermato il principio di diritto che individua i vari passaggi nel liquidare il danno qualora sia stato in parte pagato mediante il versamento di un acconto, come nel caso di specie atteso che il 27/09/19 ha corrisposto a Parte_1 CP_1
la somma di € 2.291,33.
[...]
Orbene, tenuto conto che:
Il debitore dell'obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito, infatti, è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219 c.c.).
Tuttavia, il risarcimento del danno da fatto illecito forma oggetto d'un obbligazione di valore e non di valuta, alla quale perciò non s'applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.).
Ciò non vuol dire, ovviamente, che la mora debendi in tema di fatti illeciti sia priva di effetti.
Ne segue che il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di:
(a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi - equitativamente scelto dal giudice - sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Queste regole debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la propria
9 obbligazione uno actu, sia quando, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti.
In quest'ultimo caso la circostanza che il debitore abbia pagato alcuni acconti non fa ovviamente venir meno l'esistenza della mora, ma può solo attenuarne gli effetti.
La liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore infatti deve, per quanto già detto, "simulare" il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall'investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata.
Ebbene, nel caso in cui il debitore adempia la propria obbligazione mediante più pagamenti
a distanza di tempo, il creditore:
(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito
l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente ricavabili dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare solo il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.
Tali principi sono stati ripetutamente affermati dalla Corte di legittimità e sono ormai divenuti ormai jus receptum: in tal senso si vedano, ex aliis, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3545 del 13.2.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15856 del 12.6.2019; Sez. 3,
Ordinanza n. 29031 del 13.11.2018; Sez. 3, Sentenza n. 27477 del 30.10.2018; Sez. 3,
Ordinanza n. 20795 del 20.8.2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14311 del 5.6.2018; Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 1103 del 18.1.2018; Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31.10.2017; Sez. 3
-, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Rv. 643854 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 6347 del
19/03/2014.
Ciò posto, tenuto conto dei passaggi sopra evidenziati occorre :
1) preliminarmente rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
Nel caso di specie in ragione della tabella di Milano per le lesioni micropermanenti
10 aggiornata al 2024 secondo il seguente schema di calcolo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 27 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto danno biologico € 1.480,36
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 370,09
Punto danno non patrimoniale € 1.850,45
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 1
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 2.576,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 3.220,00
Invalidità temporanea totale € 115,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 1.552,50
Totale generale: € 4.772,50 (calcolo al netto della personalizzazione).
2) Rivalutare l'acconto versato il 27/09/19 da pari ad € Parte_1
2.291,33 alla data del 31/01/2025 secondo il seguente schema di calcolo
Decorrenza Rivalutazione: settembre 2019
Scadenza Rivalutazione: Gennaio 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 102,5
Indice alla Scadenza: 120,9
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,18
Totale Rivalutazione: € 412,44
Capitale Rivalutato: € 2.703,77
Totale Colonna Giorni: 1953
11 Totale Interessi: € 243,81
Rivalutazione + Interessi: € 656,25
Capitale Rivalutato + Interessi: € 2.947,58
3) Detrarre la danno globale quanto ottenuto come acconto ovvero € 4.772,50 - €
2.947,58 = € 1.824,92.
4) calcolare gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi:
a) sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; ovvero, come nel nostro caso:
b) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva secondo il seguente schema di calcolo:
Capitale Iniziale: € 1.824,92
Data Iniziale: 27/09/2019
Data Finale: 31/01/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: settembre 2019
Scadenza Rivalutazione: gennaio 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 102,5
Indice alla Scadenza: 120,9
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,18
Totale Rivalutazione: € 328,49
Capitale Rivalutato: € 2.153,41
Totale Colonna Giorni: 1953
Totale Interessi: € 194,19
Rivalutazione + Interessi: € 522,68
12 Capitale Rivalutato + Interessi: € 2.347,60 quale somma spettante a oltre interessi dal 1/02/25 a Controparte_1
soddisfo.
Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia quanto alla condanna alle spese della c.t.u. :
Deduce l'appellante l'omesso governo delle spese di lite, in particolare della CTU che sono state anticipate dalla medesima e rimaste a suo carico.
Il motivo è fondato.
Invero, effettivamente il Tribunale ha omesso di porre le spese di CTU interamente a carico della parte soccombente, così come doveva essere in applicazione del principio della responsabilità per le spese processuali in capo al soccombente a mente dell'art 91 cpc co, 1.
Quanto alle spese di lite di questo grado di giudizio, esse seguono la soccombenza, sono liquidate in favore di in applicazione del Controparte_1
DM n. 147/22 con riferimento allo scaglione fino ad € 26.000,00 in complessivi €
2.776,20 per compensi professionali, al netto della riduzione per assenza di particolari questioni di fatto, oltre iva e cpa come per legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante principale.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza nr. 1668/2019 emessa dal Tribunale di Avellino in data 17.09.2019 tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, condanna le Parte_1
in persona del l.r.p.t. a risarcire il danno patito da
[...] Controparte_1
13 in occasione del sinistro per cui è causa che liquida in € 2.347,60 quale ulteriore somma spettante a , oltre interessi dal 01/02/25 al soddisfo Controparte_1
nonché a rifondere alla medesima le spese della CTU espletata in primo grado, come liquidate dal Tribunale, oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo;
3) condanna in persona del l.r.p.t. alla refusione delle Parte_1
spese di lite per questo grado in favore della controparte con attribuzione all'avv.
Luisa Leonino dichiaratasi anticipataria liquidate nella misura di € 2.776,20 per compensi professionali, al netto della riduzione per assenza di particolari questioni di fatto, oltre iva e cpa come per legge;
4) sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante principale in persona del l.r.p.t. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27/02/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Sara
Galletta.
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