Articolo 409 del Codice della navigazione
Articolo 408Articolo 410
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21 aprile 1942
Art. 409.
(Responsabilita' del vettore per danni alle persone).

Il vettore e' responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento e' derivato da causa a lui non imputabile.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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