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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/07/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1375/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1375/2025, promossa con ricorso depositato il 07/04/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Ivano Fazio
e
2) Parte_2 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Ivano Fazio
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Luino (VA), in data 8 luglio 2017
(anno 2017 atto n. 9 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni:
nato il [...] a [...]; Per_1
nato il [...] a [...]; CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 7 aprile 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. - I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. - I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, con la quale continueranno a vivere nella casa coniugale di proprietà del padre di quest'ultima a Germignaga, via Puccini n. 6/D. I coniugi danno atto che - su accordo delle parti - il Sig. si trasferirà entro il 20 Pt_2 aprile 2025 in altra dimora con ogni suo bene personale e che, pertanto, gli arredi ed ogni altro bene presenti nella casa coniugale rimarranno in esclusiva proprietà e possesso della moglie ad eccezione di quanto ritirato dal marito.
3. - I genitori, nel rispetto assoluto dei diritti soggettivi dei figli, si impegnano sin d'ora a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che li riguardano, nonché a concordare insieme tutte le decisioni relative alla loro salute ed educazione.
4. - Il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati con la madre, dalle ore 18,30 del venerdì fino entro le ore 21,00 della domenica, nonché ogni mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 21.00. In aggiunta al predetto accordo sul diritto di visita settimanale ed infrasettimanale, le parti avranno comunque la facoltà di modificare il diritto di visita, previo accordo telefonico e compatibilmente con gli impegni delle parti e scolastici e ricreativi dei figli. I figli potranno trascorrere con il padre quindici giorni consecutivi (la prima quindicina o la seconda quindicina del mese), durante il mese di agosto, salvo il diverso, maggiore o minor periodo stabilito di comune accordo tra i genitori, in ogni caso in base alle reciproche esigenze lavorative. Il padre potrà trascorrere le festività di Pasqua e Natale quantomeno con le seguenti modalità: per metà del periodo delle vacanze natalizie (indicativamente dal 23 dicembre al 31 dicembre ovvero dal 1° gennaio al 6 gennaio) da alternare di anno in anno con la madre;
ad anni alterni con la madre per l'intero periodo delle festività pasquali. Stesso principio dell'alternanza è valido per le restanti festività.
5. - Il padre si impegna a corrispondere, quale contributo per il mantenimento dei figli l'importo mensile, per dodici mensilità, di € 500,00 (euro cinquecento/00) a figlio per il complessivo importo di € 1.000,00 (euro mille/00). Tale importo verrà corrisposto alla Sig.ra in via anticipata, entro il giorno dieci di ogni mese, mediante Parte_1 bonifico bancario a valuta fissa, fino a quando i figli avranno raggiunto l'indipendenza economica. Tale somma sarà annualmente soggetta a rivalutazione ISTAT, con prima decorrenza dal mese di aprile 2026. Gli assegni familiari corrisposti al marito restano al medesimo e faranno parte dell'assegno di mantenimento.
6. - Ciascun coniuge si obbliga a concorrere al 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per i figli secondo le seguenti linee guida che si ritrascrivono:
“Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo;
in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. pagina2 di 5 L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale (che, nella specie sono intervenuti come previsto al punto 5, restando a favore del marito). Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale). Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente pagina3 di 5 abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.”.
7. – Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, senza alcuna necessità reciproca di mantenimento. A tal proposito si depositano le sole dichiarazioni dei redditi del marito essendo l'unico soggetto alla presentazione di detta dichiarazione.
8. - I genitori si autorizzano reciprocamente sin da ora al rinnovo ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli e . Per_1 CP_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 08/07/2017, in Luino (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Luino (VA) (anno 2017, atto n. 9, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina4 di 5 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1375/2025, promossa con ricorso depositato il 07/04/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Ivano Fazio
e
2) Parte_2 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Ivano Fazio
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Luino (VA), in data 8 luglio 2017
(anno 2017 atto n. 9 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni:
nato il [...] a [...]; Per_1
nato il [...] a [...]; CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 7 aprile 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. - I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. - I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, con la quale continueranno a vivere nella casa coniugale di proprietà del padre di quest'ultima a Germignaga, via Puccini n. 6/D. I coniugi danno atto che - su accordo delle parti - il Sig. si trasferirà entro il 20 Pt_2 aprile 2025 in altra dimora con ogni suo bene personale e che, pertanto, gli arredi ed ogni altro bene presenti nella casa coniugale rimarranno in esclusiva proprietà e possesso della moglie ad eccezione di quanto ritirato dal marito.
3. - I genitori, nel rispetto assoluto dei diritti soggettivi dei figli, si impegnano sin d'ora a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che li riguardano, nonché a concordare insieme tutte le decisioni relative alla loro salute ed educazione.
4. - Il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati con la madre, dalle ore 18,30 del venerdì fino entro le ore 21,00 della domenica, nonché ogni mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 21.00. In aggiunta al predetto accordo sul diritto di visita settimanale ed infrasettimanale, le parti avranno comunque la facoltà di modificare il diritto di visita, previo accordo telefonico e compatibilmente con gli impegni delle parti e scolastici e ricreativi dei figli. I figli potranno trascorrere con il padre quindici giorni consecutivi (la prima quindicina o la seconda quindicina del mese), durante il mese di agosto, salvo il diverso, maggiore o minor periodo stabilito di comune accordo tra i genitori, in ogni caso in base alle reciproche esigenze lavorative. Il padre potrà trascorrere le festività di Pasqua e Natale quantomeno con le seguenti modalità: per metà del periodo delle vacanze natalizie (indicativamente dal 23 dicembre al 31 dicembre ovvero dal 1° gennaio al 6 gennaio) da alternare di anno in anno con la madre;
ad anni alterni con la madre per l'intero periodo delle festività pasquali. Stesso principio dell'alternanza è valido per le restanti festività.
5. - Il padre si impegna a corrispondere, quale contributo per il mantenimento dei figli l'importo mensile, per dodici mensilità, di € 500,00 (euro cinquecento/00) a figlio per il complessivo importo di € 1.000,00 (euro mille/00). Tale importo verrà corrisposto alla Sig.ra in via anticipata, entro il giorno dieci di ogni mese, mediante Parte_1 bonifico bancario a valuta fissa, fino a quando i figli avranno raggiunto l'indipendenza economica. Tale somma sarà annualmente soggetta a rivalutazione ISTAT, con prima decorrenza dal mese di aprile 2026. Gli assegni familiari corrisposti al marito restano al medesimo e faranno parte dell'assegno di mantenimento.
6. - Ciascun coniuge si obbliga a concorrere al 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per i figli secondo le seguenti linee guida che si ritrascrivono:
“Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo;
in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. pagina2 di 5 L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale (che, nella specie sono intervenuti come previsto al punto 5, restando a favore del marito). Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale). Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente pagina3 di 5 abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.”.
7. – Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, senza alcuna necessità reciproca di mantenimento. A tal proposito si depositano le sole dichiarazioni dei redditi del marito essendo l'unico soggetto alla presentazione di detta dichiarazione.
8. - I genitori si autorizzano reciprocamente sin da ora al rinnovo ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli e . Per_1 CP_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 08/07/2017, in Luino (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Luino (VA) (anno 2017, atto n. 9, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina4 di 5 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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