TRIB
Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/11/2024, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott. Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 479 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, assunto in decisione all'udienza del
04.10.2024 e promosso da:
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Trevignano Romano (RM) alla via San Pietro n. 32, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Arcadi, giusta procura in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
PREMESSO CHE con ricorso depositato in data 26.03.2024, tempestivamente e ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di istruire il Parte_1 procedimento per l'adozione di nata a [...] il [...], Testimone_1 deducendo a fondamento dell'istanza:
- di aver contratto matrimonio in Trevignano Romano (RM) il 23.5.2009 con
Controparte_1
- che l'adottanda è figlia della moglie, nata da una precedente relazione sentimentale;
- che è stata testimone di nozze al matrimonio contratto con la madre;
Tes_1
- di aver accudito l'adottanda sin dall'anno 1995 e di esserne legato affettivamente;
- che il rapporto con è progredito nel corso degli anni anche Tes_1 attraverso un sostegno affettivo, educativo ed economico;
- che il proprio figlio, (08.05.1979), è venuto a mancare nel Persona_1
2002 a seguito di un tragico incidente stradale;
- che l'adottanda è madre di due figli, Carta (10.01.2018) e Per_2 Per_3
Carta (22.08.2019), nati da una relazione more uxorio terminata nell'agosto del 2023;
- che sussistono le condizioni previste dalla Legge per procedersi con l'adozione, avendo il ricorrente oltre 35 anni di età e superando di oltre 18 anni l'età dell'adottanda.
Tanto dedotto, il ha chiesto al Tribunale disporsi l'adozione e dare Pt_1 una veste giuridica al rapporto consolidatosi.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, il
Giudice delegato alla trattazione ha fissato udienza di comparizione, giusto decreto del 23.04.2024.
All'udienza tenutasi il 04.10.2024 sono comparsi il ricorrente, l'adottanda, la di lei madre nonché coniuge del ricorrente ed il padre biologico dell'adottanda, Sig.
Persona_4
L'adottante e l'adottanda hanno ribadito la volontà procedere all'adozione, confermando quanto dichiarato nel ricorso ed il loro legame affettivo di natura filiale e tutte le parti presenti in udienza hanno manifestato il loro assenso all'adozione.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
RITENUTO
Il Tribunale che sussistono i presupposti per l'adozione di da Testimone_1 parte dell'istante poiché:
a) tra l'adottante e l'adottanda sussistono le condizioni di cui all'art. 291 comma 1 c.c.;
b) vi è la concorde volontà all'adozione dell'adottante e dell'adottanda;
2 c) il padre dell'adottanda in vita ha prestato il suo consenso;
che la valutazione ex art. 312 c.c. circa la convenienza dell'adozione, in una lettura costituzionalmente orientata, alla luce del principio dell'inviolabilità della libertà di autodeterminazione individuale anche in relazione alla sfera familiare
(artt. 2 e 29 Cost.), non deve e non può essere compiuta dal Giudice, il quale, diversamente, si sovrapporrebbe alla volontà degli adottandi che, unitamente a quella degli adottanti, concorre alla formazione di un negozio giuridico (sul punto, cfr. Cass. 16 aprile 1992, n. 4694) rispetto al quale lo stesso Giudice non può essere chiamato ad una valutazione “intrinseca” essendo invece tenuto, secondo uno schema autorizzatorio, ad una mera valutazione “estrinseca”, come tale incentrata sull'esistenza delle volontà e dei presupposti di legge;
che, in ogni caso, difficilmente potrebbe essere disattesa una valutazione di convenienza all'adozione nel caso di specie, avuto riguardo alle circostanze di fatto dedotte nell'atto introduttivo e confermate dai soggetti interessati;
RILEVATO
- che l'istante ha depositato la necessaria documentazione;
- che nulla osta all'adozione di nata a [...] il [...] Testimone_1 da parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
che, con sentenza n. 135 del 4 luglio 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma c.c. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto;
- che nel ricorso è stata manifesta la volontà di posporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottanda; che di conseguenza assumerà il cognome dell'adottante, Testimone_1 così posposto al proprio cognome.
P. Q. M.
il Tribunale di Civitavecchia, nella composizione collegiale in epigrafe, così provvede:
A) dispone farsi luogo all'adozione di nata a [...] il [...] Testimone_1
3 da parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
B) dispone che l'adottata assuma il nome completo di Controparte_2
;
[...]
C) ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare la presente sentenza sull'originale degli atti di nascita;
D) manda alla cancelleria di trascrivere il presente provvedimento nel registro delle adozioni e di provvedere agli altri adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 14 novembre 2024
Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott. Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 479 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, assunto in decisione all'udienza del
04.10.2024 e promosso da:
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Trevignano Romano (RM) alla via San Pietro n. 32, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Arcadi, giusta procura in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
PREMESSO CHE con ricorso depositato in data 26.03.2024, tempestivamente e ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di istruire il Parte_1 procedimento per l'adozione di nata a [...] il [...], Testimone_1 deducendo a fondamento dell'istanza:
- di aver contratto matrimonio in Trevignano Romano (RM) il 23.5.2009 con
Controparte_1
- che l'adottanda è figlia della moglie, nata da una precedente relazione sentimentale;
- che è stata testimone di nozze al matrimonio contratto con la madre;
Tes_1
- di aver accudito l'adottanda sin dall'anno 1995 e di esserne legato affettivamente;
- che il rapporto con è progredito nel corso degli anni anche Tes_1 attraverso un sostegno affettivo, educativo ed economico;
- che il proprio figlio, (08.05.1979), è venuto a mancare nel Persona_1
2002 a seguito di un tragico incidente stradale;
- che l'adottanda è madre di due figli, Carta (10.01.2018) e Per_2 Per_3
Carta (22.08.2019), nati da una relazione more uxorio terminata nell'agosto del 2023;
- che sussistono le condizioni previste dalla Legge per procedersi con l'adozione, avendo il ricorrente oltre 35 anni di età e superando di oltre 18 anni l'età dell'adottanda.
Tanto dedotto, il ha chiesto al Tribunale disporsi l'adozione e dare Pt_1 una veste giuridica al rapporto consolidatosi.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, il
Giudice delegato alla trattazione ha fissato udienza di comparizione, giusto decreto del 23.04.2024.
All'udienza tenutasi il 04.10.2024 sono comparsi il ricorrente, l'adottanda, la di lei madre nonché coniuge del ricorrente ed il padre biologico dell'adottanda, Sig.
Persona_4
L'adottante e l'adottanda hanno ribadito la volontà procedere all'adozione, confermando quanto dichiarato nel ricorso ed il loro legame affettivo di natura filiale e tutte le parti presenti in udienza hanno manifestato il loro assenso all'adozione.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
RITENUTO
Il Tribunale che sussistono i presupposti per l'adozione di da Testimone_1 parte dell'istante poiché:
a) tra l'adottante e l'adottanda sussistono le condizioni di cui all'art. 291 comma 1 c.c.;
b) vi è la concorde volontà all'adozione dell'adottante e dell'adottanda;
2 c) il padre dell'adottanda in vita ha prestato il suo consenso;
che la valutazione ex art. 312 c.c. circa la convenienza dell'adozione, in una lettura costituzionalmente orientata, alla luce del principio dell'inviolabilità della libertà di autodeterminazione individuale anche in relazione alla sfera familiare
(artt. 2 e 29 Cost.), non deve e non può essere compiuta dal Giudice, il quale, diversamente, si sovrapporrebbe alla volontà degli adottandi che, unitamente a quella degli adottanti, concorre alla formazione di un negozio giuridico (sul punto, cfr. Cass. 16 aprile 1992, n. 4694) rispetto al quale lo stesso Giudice non può essere chiamato ad una valutazione “intrinseca” essendo invece tenuto, secondo uno schema autorizzatorio, ad una mera valutazione “estrinseca”, come tale incentrata sull'esistenza delle volontà e dei presupposti di legge;
che, in ogni caso, difficilmente potrebbe essere disattesa una valutazione di convenienza all'adozione nel caso di specie, avuto riguardo alle circostanze di fatto dedotte nell'atto introduttivo e confermate dai soggetti interessati;
RILEVATO
- che l'istante ha depositato la necessaria documentazione;
- che nulla osta all'adozione di nata a [...] il [...] Testimone_1 da parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
che, con sentenza n. 135 del 4 luglio 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma c.c. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto;
- che nel ricorso è stata manifesta la volontà di posporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottanda; che di conseguenza assumerà il cognome dell'adottante, Testimone_1 così posposto al proprio cognome.
P. Q. M.
il Tribunale di Civitavecchia, nella composizione collegiale in epigrafe, così provvede:
A) dispone farsi luogo all'adozione di nata a [...] il [...] Testimone_1
3 da parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
B) dispone che l'adottata assuma il nome completo di Controparte_2
;
[...]
C) ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare la presente sentenza sull'originale degli atti di nascita;
D) manda alla cancelleria di trascrivere il presente provvedimento nel registro delle adozioni e di provvedere agli altri adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 14 novembre 2024
Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso
4