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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela
Lipari, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 367 dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Marco Mantelli ed elettivamente Parte_1 domiciliato, giusta procura in atti, in Erice C.S., nella via Vittoria n. 40
Attore
Contro
Avv. nella qualità di Curatore del Fallimento di “Med Airlines Controparte_1
s.p.a.”, rappresentato e difeso dall'avv. Miceli Salvino, ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, all'indirizzo Email_1
Convenuta
E nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Riccardo Crevani ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Pavia, nella Piazza della Vittoria n. 2
Terza chiamata
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 9.2.2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio l'avv. al fine di ottenerne - previo Controparte_1 accertamento della responsabilità del professionista ex artt. 33, 34 e 38 L.F., in combinato disposto con gli artt. 1218 e 2043 c.c. – la condanna al pagamento, quale risarcimento per i patiti danni, della somma di euro 59.540,77, oltre interessi ex art. 54
L.F. e rivalutazione monetaria.
L'attore (che ha svolto la professione di revisore contabile e ragioniere), per quel che di maggiore interesse ai fini del decidere, ha rappresentato: - di essere stato consulente esterno della società Med Airlines S.p.A., dal 4.12.1998 al 12.04.1999, e di avere maturato un credito professionale, per l'attività lavorativa prestata in favore della detta società, pari a € 75.230,86; - che con sentenza n. 22/2001 del 15.02.2001, la Med
Airlines S.p.A. è stata dichiarata fallita, con nomina dell'avv. quale curatore CP_1 fallimentare;
- di aver chiesto l'ammissione al passivo del credito maturato all'interno della procedura fallimentare;
- la sua domanda d'insinuazione allo stato passivo è stata, Con prima facie, rigettata dal su proposta del curatore fallimentare, e che a seguito di rituale opposizione, parzialmente accolta dalla Sezione fallimentare di questo
Tribunale con sentenza n. 490/07 e poi dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 722/11, il credito dell'attore è stato ammesso, in privilegio, ex art. 2751- bis c.c., al passivo del fallimento della società Med Airlines S.p.A. per complessivi €
59.540,77; - con istanza del 15.06.2011, l'attore ha chiesto al curatore fallimentare l'annotazione allo stato passivo del fallimento della Med Airlines S.p.A. del credito riconosciuto in proprio favore dalla sentenza n. 722/11 e l'avv. nella Controparte_1 spiegata qualità, avrebbe riscontrato l'istanza affermando che la soddisfazione del credito sarebbe dipesa dal buon esito della causa promossa per l'accertamento della responsabilità di amministratori e sindaci della società fallita, definitasi poi con sentenza n. 429/2016 con la quale è stata integralmente rigettata la domanda della curatela;
- che il 5.4.2018 è stato approvato il rendiconto finale ex art. 116 L.F., senza che venissero tenute in considerazione le contestazioni che lo stesso ha mosso a tale documento, nel quale non è stato incluso il credito dell'attore; - che dopo l'approvazione del piano di riparto definitivo, con provvedimento del 12.09.2018, questo Tribunale ha dichiarato chiuso il fallimento della Med Airlines S.p.A.
Nella prospettazione di parte attrice, la condotta dell'avvocato n.q. di curatore CP_1 fallimentare, avrebbe frustato il diritto di credito riconosciutogli giusta sentenza n.
722/11 della Corte d'Appello di Palermo, ed ha, in particolare, eccepito la violazione, da parte del convenuto degli artt. 31, 33, 84, 89, 92, 103, 104, 109, 34, 38, 91, 111 e
116 L.F. allegando le condotte inadempienti (di natura prevalentemente omissiva) rispetto ai doveri dell'ufficio ricoperto dall'avv. quale curatore fallimentare e CP_1 che avrebbero determinato la sottrazione di rilevanti risorse alla procedura fallimentare, tali da poter garantire anche la soddisfazione del credito dell'odierno ricorrente (producendo ctp a supporto). In particolare, l'attore ha contestato all'avv. di aver tenuto delle condotte tali da aver inciso negativamente sulla mancata CP_1 realizzazione del credito di (come sintetizzate in comparsa conclusionale), in Pt_1
2 particolare: “a) il mancato coerente e costante utilizzo del documento più probante, al fine di accertare la responsabilità, riguardo il dissesto, dell'amministratore e dei sindaci di CP_4 ovvero della “Situazione contabile al 13.02.2001” (in alcuni documenti addirittura
[...]
“disconosciuta” perché “non ufficiale”, nonostante promanasse dalla fallita e fosse stata oggetto di consegna alla Guardia di Finanza); b. mancato recupero, neppure in compensazione, dei crediti nei confronti dei dipendenti ammessi allo Stato Passivo;
c. liquidazione del signor per Persona_1
Lire 80.000.000, sebbene fosse dipendente di altra società e connesso mancato recupero del credito che vantava nei confronti dello stesso per Lire 157.366.527 (cfr. documentazione Controparte_4 allegata); d. mancato recupero dei valori di cassa elencati nella “Situazione contabile al
13.02.2001”; e. mancato recupero dei saldi di cassa delle singole agenzie periferiche f. CP_4 avvio di azioni legali “temerarie” perché improcedibili o proposte dopo il decorso di connessi termini di prescrizione e/o decadenza;
g. rigetto della causa proposta avverso l'amministratore e i sindaci perché azionata dopo l'intervenuta scadenza di termini di prescrizione e/o di decadenza;
h. pagamento, in prededuzione, dei legali nominati dal G.D., su sua proposta, benché abbiano ottenuto soltanto il rigetto delle azioni dagli stessi proposte”.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale di: “accertare, ritenere e dichiarare – ai Parte_1 sensi degli artt. 33, 34 e 38 L.F., in combinato disposto con gli art. 1218 e 2043 c.c. - la responsabilità dell'avv. (c.f. , nella qualità di Controparte_1 CodiceFiscale_1
Curatore del fallimento n. 2793/01 Tribunale Civile di Trapani per aver negligentemente posto in essere o per aver colposamente omesso di attivare tutte le attività e/o le azioni connesse/collegate e/o comunque riconducibili al corretto esercizio della sua pubblica funzione;
per l'effetto, accertare, ritenere e dichiarare l'obbligo dell'avv. di risarcire il ricorrente per la somma di € Controparte_1
59.540,77, oltre interessi ex art. 54 L.F. e rivalutazione monetaria dalla data di proposizione della presente domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo”.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 22.04.2021, l'avv. – Controparte_1 formulando preliminarmente istanza di chiamata in causa della propria compagnia assicurativa - ha contestato le deduzioni poste a fondamento della domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, il convenuto ha precisato che il credito fatto valere dal ricorrente nel corso della procedura fallimentare (come ammesso con sentenza della Corte di
Appello di Palermo e che, per la natura dello stesso, si colloca solo dopo i prevalenti crediti privilegiati dei prestatori di lavoro subordinato) è stato annotato nell'ottobre del 2011 in calce allo stato passivo, e quindi solo dopo l'avvenuta esecuzione di due
3 riparti per complessivi € 365.476,24 destinati ai lavoratori dipendenti della società fallita, soddisfatti, peraltro, non in misura integrale.
Il convenuto – precisati i limiti della responsabilità del Curatore secondo il R.D.
16.03.1942, n. 267 applicabile ratione temporis ed altresì sottolineato che la domanda risarcitoria azionata presupporrebbe la prova dell'utile collocazione del credito vantato dal ricorrente nell'ipotetico riparto che sarebbe stato redatto a seguito dell'acquisizione all'attivo fallimentare delle somme che assumono indebitamente non affluite all'attivo fallimentare per colpa del Curatore – ha contestato i singoli addebiti mossi dall'attore, deducendone la assoluta irrilevanza ai fini della domanda risarcitoria azionata e/o infondatezza degli stessi.
Pertanto, l'avv. ha chiesto al Tribunale di: “preliminarmente autorizzare il Controparte_1 resistente a chiamare in garanzia la in persona del suo legale rappresentante, Controparte_2 fissando nel contempo ad una nuova data l'udienza di comparizione delle parti;
nel merito, poi, ritenere e dichiarare infondata la domanda dichiarativa dell'obbligo di risarcimento formulata nelle conclusioni del ricorso e, ove la ritenga ivi compresa, anche quella di risarcimento danni contro il resistente e pertanto pronunciarne, in entrambi i casi, il rigetto;
conseguentemente condannare il ricorrente a rifondere al resistente le spese e i compensi del giudizio e nel contempo, ritenuta la sussistenza della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., condannare il ricorrente, a titolo di risarcimento danni, al pagamento, in favore del resistente, di una somma da liquidarsi equitativamente. In via del tutto subordinata, ove dovesse essere accolta la domanda del ricorrente, ritenere e dichiarare che la è obbligata, in virtù del dedotto rapporto Controparte_2 assicurativo, a tenere indenne il resistente da ogni conseguenza negativa a suo carico, condannando quindi, in sua vece, detta società di assicurazioni, oppure condannare quest'ultima a rifondere all'odierno rispondente ogni somma che il medesimo fosse tenuto a corrispondere al ricorrente”.
Con decreto del 23.04.2021, il Tribunale ha autorizzato la chiamata in causa della compagnia assicurativa chiamata in garanzia dal convenuto.
Costituitasi comparsa del 2.7.2021, ha preliminarmente eccepito Controparte_2 il difetto d'interesse ad agire dell'attore. Nel merito, la società terza chiamata ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, ritenendo corretto l'operato dell'avv.
n.q. di curatore fallimentare e quindi infondati gli addebiti mossi dall'attore, CP_1 contestando integralmente la c.t.p. prodotta da parte attrice, ed evidenziando la mancanza di prova del nesso eziologico tra condotta imputata al e i presunti CP_1 danni patiti da , tanto più che a fronte della circostanza che dalla Parte_1
4 relazione sullo stato del fallimento del 10/9/2015 depositata dall'Avv. il saldo CP_1 passivo privilegiato ammontava ad € 8.582.065,41 e che dal piano di riparto finale risultava che gli stessi crediti in prededuzione erano stati soddisfatti solo proporzionalmente, in misura dell'80% (essendo il totale dei crediti in prededuzione superiore alla somma da ripartire), sicché del tutto assenti sarebbero state le chance dell'attore di veder soddisfatto il proprio credito all'interno della procedura.
Pertanto, – eccependo altresì l'inoperatività della polizza per aver Controparte_2
l'assicurato, con dolo o colpa grave, violato l'obbligo posto a suo carico di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio - ha chiesto al Tribunale di: “Rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate.
Rigettare la domanda di garanzia proposta dall'Avv. nei confronti di per lo meno CP_1 CP_2 con riferimento ai fatti/situazioni/circostanze già dallo stesso conosciuti alla data del 9/4/2008, dichiarando che la polizza non è operante e comunque che la garanzia non è dovuta – e, comunque, che nessun indennizzo è dovuto – ai sensi dell'art. 1892 c.c., per avere rilasciato l'Avv. CP_1 dichiarazioni inesatte o, comunque, per essere egli stato reticente con dolo o quantomeno con colpa grave, relativamente a circostanze tali che se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non CP_2 avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni. Fermo restando quanto sopra osservato ed eccepito, in mero subordine e fatto salvo il diritto di impugnazione, nella non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande di parte attrice, nonchè la domanda di garanzia nei confronti di il capo di condanna alla garanzia e manleva dovrà CP_2 altresì tenere conto, anche relativamente ai contratti succedutisi nel tempo, dell'eccepita violazione dell'art. 1892 c.c. con le relative conseguenze, delle condizioni contrattuali, del concreto oggetto del contratto di assicurazione stipulato, delle esclusioni di legge e di contratto, e in generale dei limiti del contratto e della garanzia prestata in base ad esso, e dovrà quindi applicare le franchigie, gli scoperti,
i massimali e i sottomassimali contrattualmente pattuiti ed applicabili al caso di specie, sia quelli espressamente richiamati nelle difese che qualunque altro risultanti dall'esame del/i contratto/i di assicurazione. Assolvere in ogni caso da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in CP_2 ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico di Con CP_2 riserva di ogni più ampia argomentazione, difesa, eccezione, produzione ed istanza (anche istruttoria)”.
Fallito il tentativo di conciliazione, disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc e da ultimo revocata l'ordinanza istruttoria del 16.03.2023, la
5 causa è pervenuta all'udienza cartolare del 26.11.2024 e, all'esito, con ordinanza resa in pari data, è stata assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*****
2. Oggetto del presente giudizio è la domanda risarcitoria svolta nei confronti dell'avv. al quale l'attore imputa una responsabilità professionale per l'attività svolta CP_1 quale curatore del Controparte_5
Il curatore fallimentare è responsabile, nello svolgimento delle proprie funzioni, sia nei confronti del debitore, del creditore o dei terzi – ed in questo caso risulta applicabile il regime della responsabilità risarcitoria di diritto comune – sia nei confronti della procedura, ed in questo caso la normativa di riferimento sarà l'art. 38 legge fall.
La legge fallimentare disciplina, infatti, l'azione esperibile per condotte pregiudizievoli nei confronti della massa dei creditori, ovvero per tutte quelle condotte che comportano un danno al patrimonio complessivo e quindi all'esito della liquidazione e cioè alle aspettative di soddisfazione dei creditori, intesi collettivamente. Tale azione è esercitata dal nuovo curatore previa autorizzazione del giudice delegato (ovvero – attualmente - del comitato dei creditori) ed è ritenuta, dalla ormai consolidata giurisprudenza, di natura contrattuale. La legittimazione attiva riservata al nuovo curatore, costituisce una forma di tutela dell'organo fallimentare, ponendolo, entro certi limiti, al riparo da iniziative giudiziarie volte a creare indebite pressioni e disturbo al regolare andamento delle operazioni fallimentari.
Solo per questa ipotesi può parlarsi una responsabilità di natura contrattuale e solo a questa ipotesi, ovviamente, si riferisce la previsione dell'art. 38 l.fall. circa l'azione di responsabilità del nuovo curatore contro il precedente.
I singoli creditori, i terzi e il fallito non possono, dunque, agire in via autonoma ricorrendo all'art. 38 L.F. per gli atti di mala gestio compiuti dal curatore nell'esercizio delle sue funzioni e ritenuti dannosi per la massa dei creditori. I danneggiati possono, invece, agire nei confronti del curatore (anche in pendenza del fallimento, e non solo a procedura conclusa) unicamente per quegli atti che abbiano cagionato un danno diretto e immediato al loro patrimonio. L'azione non è diretta a tutelare la corretta esecuzione della procedura, ma fatti illeciti dolosi o colposi del curatore comportanti specifici danni.
6 Laddove si lamenti non un pregiudizio generalizzato per la massa dei creditori bensì danni arrecati individualmente a singoli, creditori o terzi, è necessario allora vagliare la natura della responsabilità del curatore-professionista.
Tale questione non è di poco momento, incidendo in modo rilevante sui termini di prescrizione e sull'onere della prova, in quanto soltanto il creditore beneficia, in caso di inadempimento del proprio debitore, della presunzione posta dall'art. 1218 c.c., mentre il danneggiato che invochi la responsabilità aquiliana dell'autore del fatto dannoso è interamente gravato dall'onere di dimostrare la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c.
Ora, la responsabilità del curatore nei confronti del singolo creditore (o di un terzo o del fallito) è comunemente considerata di natura extracontrattuale (cfr. Cass.
16589/2019; cfr. Cass. 16214/2007 secondo cui: “L'azione di risarcimento dei danni nei confronti del curatore del fallimento, derivante da fatti illeciti che non incidano sul patrimonio fallimentare, ma danneggino direttamente beni del fallito rimasti estranei alla procedura concorsuale, in quanto fondata sull'art. 2043 cod. civ. ed esercitabile anche dal fallito, si distingue dall'azione di responsabilità prevista dall'art. 38 della legge fall., ricollegabile invece alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico del curatore e spettante esclusivamente alla massa dei creditori;
essa non è subordinata alla revoca dell'incarico ed alla presentazione del rendiconto, ma soggiace alla disciplina generale dell'azione aquiliana” […]).
Conseguentemente, solo per le condotte pregiudizievoli nei confronti della massa dei creditori – ovvero tali da determinare un danno al patrimonio complessivo e alle aspettative dei creditori, intesi collettivamente – può parlarsi di responsabilità contrattuale, mentre per quanto attiene alla responsabilità del curatore per danni cagionati al patrimonio del singolo creditore o di un terzo la responsabilità ha natura extracontrattuale, ciò determinando la necessità che il danneggiato provi in giudizio il fatto ingiusto del danneggiante, il danno ingiusto ed il nesso causale tra il primo ed il secondo.
La responsabilità professionale del curatore fallimentare – non diversamente da quanto viene sostenuto per l'affermazione della responsabilità del difensore - non può riconoscersi per il solo fatto del non corretto adempimento del mandato, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal danneggiato sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il creditore ammesso allo stato
7 passivo avrebbe conseguito la soddisfazione del proprio credito all'interno della procedura, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del curatore ed il risultato derivatone.
Nel caso di specie, l'attore – il quale ha espressamente formulato domanda volta alla condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti - ha interesse all'accertamento della responsabilità professionale del curatore fallimentare, non già rispetto a condotte
(attive o omissive) genericamente in grado di pregiudicare la procedura (e quindi gli interessi della massa dei creditori), ma rispetto a fatti e condotte (gravemente colpose) del curatore tali da ripercuotersi ed avere concrete e immediate refluenze nella sua sfera giuridica e nel suo patrimonio. È, dunque, entro tali limiti ed entro tale cornice funzionale che andrà vagliata la domanda di accertamento della responsabilità promossa dall'odierno attore.
3. Tanto premesso sul piano dogmatico, è necessario analizzare gli addebiti mossi dall'attore all'avv. n.q. di curatore del fallimento della CP_1 Controparte_6
In seno al ricorso introduttivo si duole, in primo luogo, della
[...] Parte_1 violazione da parte del convenuto dei doveri gravanti in capo al curatore ex art. 31 legge fall. (nel testo vigente ratione temporis tale norma prevedeva che: Il curatore ha
l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.
Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari.
Il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento), elencando una serie di condotte omissive tenute dal convenuto nel corso della procedura fallimentare.
Ha, in particolare, dedotto il tardivo deposito della relazione ex art. 33 l.fall. e che in seno alla stessa non avrebbe tenuto conto di svariate risultanze contabili, avendo anche erroneamente affermato la non utilizzabilità del verbale della Guardia di
Finanza del 13.02.2001 e la relativa situazione contabile ivi richiamata, omettendo così di fornire al G.D. importanti prove di manipolazioni contabili pari a circa 20 miliardi di lire e di rappresentare che le perdite societarie ammontavano a circa 58 miliardi lire
(come indicato in seno alla ctp allegata), pur avendo lo stesso curatore sottolineato l'esistenza di importanti incongruenze rispetto a quanto emergente dalla contabilità
(ed in particolare dalla “Situazione Contabile al 13.02.2001”) della società fallita.
8 Ha altresì allegato che il curatore non avrebbe provveduto: - a espletare interrogatorio del legale rappresentante della società fallita;
- a compilare (e depositare in cancelleria in adempimento a quanto prescritto dall'art. 89 L.F.) il bilancio dell'ultimo esercizio;
-
a riscuotere il fondo cassa al momento dell'accesso alla sede legale della società; - a comunicare ai creditori, a mezzo raccomandata a/r, il termine e le modalità per presentare le domanda d'ammissione al passivo;
- a comunicare l'intervenuto fallimento nelle cause pendenti in cui era parte (così impedendone Controparte_4 la relativa interruzione) e ai vari uffici potenzialmente interessati quali, a ad esempio,
INPS, INAIL, ENEL;
- a partecipare alla formazione del Comitato dei Creditori;
- a comunicare l'esito della verifica a tutti i creditori istanti con raccomandata a/r per le eventuali opposizioni e/o impugnazioni;
- a comunicare l'esito della vendita del magazzino ricambi (valutato in sede di inventario in € 445.121,00) e, prima ancora, a redigere dell'inventario dei beni mobili e immobili diversi da tale magazzino.
Orbene – ribadito che, nella specie, non viene in gioco un giudizio di responsabilità ex art. 38 l. fall. e che, dunque, non è sufficiente la prospettazione di un generico pregiudizio alla massa dei creditori – va evidenziato che l'odierno attore non ha allegato, né tantomeno dimostrato, come i sopra elencati contegni omissivi possano aver concretamente inciso negativamente sul suo patrimonio, ovvero sulle possibilità di ottenere il soddisfacimento del credito all'interno della procedura fallimentare in questione.
Del tutto ininfluenti ai fini dell'odierno giudizio, già in astratto, sono le censure mosse al curatore fallimentare rispetto a condotte che non avrebbero consentito, non già di incrementare l'attivo, ma solo di ricostruire e quantificare correttamente l'ammontare delle passività facenti capo alla fallita.
Per quanto attiene nello specifico alla tardiva, negligente ed incompleta ricostruzione della condizione economica e patrimoniale della società fallita operata dal curatore, su cui ha diffusamente (ancorché disorganicamente) disquisito l'attore, va evidenziato che quand'anche riconosciuta e dimostrata non determinerebbe per ciò solo la prova dell'esistenza di un nesso causale con il danno patrimoniale lamentato, mancando la prova (e talvolta anche la mera allegazione) di come i decritti contegni negligenti del curatore possano aver concretamente influito sulla possibilità di veder soddisfatto il credito vantato dall , non essendo all'uopo sufficiente prospettare Pt_1
9 genericamente un “risparmio di spesa” rispetto alle azioni promosse e coltivate dal curatore contro gli amministratori e sindaci della società fallita.
Si profila, dunque, inammissibile, perché inconducente ai fini della decisione, la richiesta di acquisizione dell'intero fascicolo del fallimento – tanto più che a fronte della possibilità per il creditore di acquisire gli atti della procedura ex art. 90 l. fall. – al pari di quella volta all'acquisizione del Libro Giornale della società.
È, in prima battuta, evidente la totale irrilevanza della asserita non corretta ricostruzione da parte dell'avv. dello stato di dissesto della società rispetto alle CP_1 indagini autonomamente compiute dalla Procura della Repubblica, e quindi ai fini della perseguibilità sul piano penale degli amministratori della fallita per il reato di bancarotta.
Inoltre, premessa la (quantomeno) dubbia valenza probatoria del citato documento della Guardia di Finanza su cui il ctp ha basato i propri accertamenti contabili (posto che i dati ivi rappresentati sono stati estrapolati non già dalla contabilità della società ma da un documento redatto da un dipendente della società e consegnato alla polizia tributaria), appare certamente priva di fondatezza l'affermazione in base alla quale lo stesso avrebbe costituito “prova inconfutabile” della responsabilità degli amministratori e dei sindaci di tanto da poter condurre ad un Controparte_4 diverso esito il procedimento promosso nei confronti degli stessi dal curatore ex art. 146 legge fall. ed ex art. 2393 c.c. (RG 2450/07), definito con sentenza n. 429/16.
Tale pronunzia dà conto - con motivazione ampia e puntuale e con richiamo agli esiti di una corposa consulenza d'ufficio espletata in corso di causa (pure prodotta dall'attore nell'odierno giudizio) - delle ragioni di merito che hanno portato al rigetto della domanda avanzata dalla curatela, senza che alcun addebito possa concretamente muoversi al curatore fallimentare, non potendo questi rispondere di eventuali errori imputabili, piuttosto, al nominato difensore della curatela. Né può affermarsi che la produzione del bilancio ex art. 89 l.fall. e della relazione ex art. 33 l.fall. (quest'ultima non acquisita nel giudizio 2450/07 RG stante il mancato consenso della parte convenuta) in quel procedimento avrebbe determinato con certezza l'accoglimento delle domande svolte dalla curatela, posto che è lo stesso ctp dell'attore - che nel contestare gli esiti della CTU, affermandone la erroneità degli approdi - a sostenere che non sarebbero stati adeguatamente vagliati ed analizzati da parte dei consulenti
10 tecnici d'ufficio taluni documenti forniti dalla curatela fallimentare in quel giudizio
(cfr. pag. 39 ctp attore).
Assume, in ogni caso, rilievo dirimente il dato della omessa dimostrazione da parte dell'attore della concreta possibilità di incremento dell'attivo nell'ipotesi di fruttuoso esperimento di tale azione di responsabilità, elemento imprescindibile per poter ritenere provato un danno diretto al patrimonio del creditore . Ed infatti, Pt_1 anche nell'ipotesi di accoglimento dell'azione di responsabilità oggetto del giudizio
2450/07 RG, le somme oggetto della relativa condanna avrebbero potuto non esser recuperate dalla curatela per insufficienza del patrimonio degli amministratori e dei sindaci della società fallita, con la conseguenza che nulla sarebbe variato in termini di soddisfazione del credito di cui era titolare l'odierno attore.
Ciò vale anche avuto riguardo al giudizio di responsabilità azionato nei confronti del
, e , conclusosi con rigetto della domanda stante CP_7 CP_8 CP_9
l'intervenuta prescrizione (cfr. sentenza n. 205/10 del Tribunale di Trapani, confermata dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 53/15), rispetto al quale peraltro non sono stati forniti dall'attore elementi da cui inferire la fondatezza della domanda nel merito e, dunque, dell'esistenza di concrete possibilità di accoglimento della stessa e del correlato incremento dell'attivo fallimentare per effetto del fruttuoso esperimento di tale azione, né che questo sarebbe stato di entità tale da garantire il soddisfacimento del credito dell' . L'attore, anche in questo caso, non ha Pt_1 compiutamente dimostrato che il suo credito avrebbe avuto certa soddisfazione nell'ipotesi in cui tale causa fosse stata vittoriosamente esperita dalla curatela, non rivelandosi utile a tale fine il richiamo alla consulenza contabile di parte che nulla precisa in ordine a tale dato.
L'attore, infine, nulla specifica circa l'esistenza e l'ammontare del “fondo cassa” asseritamente non riscosso dal curatore, né parimenti circa i beni mobili e immobili facenti capo alla società che non sarebbero stati inventariati dal curatore (cfr. all. 17 parte convenuta).
3.2. Parte attrice ha, altresì, censurato la condotta del curatore fallimentare nella parte in cui avrebbe omesso di richiedere “il pagamento dei crediti di Med Airlines s.p.a. a tutti i debitori risultanti dalla contabilità”.
La difesa attorea avrebbe dovuto, innanzitutto, indicare e quantificare in maniera specifica e puntuale tali crediti della società, nonché allegare e dimostrare il nesso di
11 causa fra la condotta omissiva del curatore ed il mancato recupero di ciascun credito.
Come sopra evidenziato, sull'attore grava sempre l'onere di provare il danno e il nesso causale e quindi di allegare e provare che una diversa condotta avrebbe evitato il pregiudizio.
Applicando il principio con riferimento alla mancata riscossione di crediti della procedura, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare la concreta possibilità del recupero dei crediti e quindi che con adeguate iniziative il credito sarebbe stato riscosso.
Al contrario, la nota dell'avv. Greco (prodotta dall'attore in allegato all'atto introduttivo) – incaricato dalla società Med Airlines s.p.a., ancora in bonis, di riscuotere asseriti crediti da questa vantati nei confronti di talune agenzie di viaggio – dà conto della assenza di documentazione a supporto dell'esistenza di tali asserite poste creditore, sicchè l'eventuale coltivazione di tali giudizi da parte della curatela certamente si sarebbe rivelata infruttuosa, tale per cui la condotta del curatore non appare sul punto censurabile. Come è noto, infatti, “l'inerzia non rileva per il solo fatto che il curatore non abbia fatto ricorso alla tutela giurisdizionale, ma solo se il mancato ricorso alla tutela giurisdizionale sia stato causato, a sua volta, da un totale disinteresse all'azione, circostanza che non sussisterebbe in caso di valutazione ponderata degli organi della procedura [..] il curatore diligente, operando nell'interesse della massa, non rimane mai propriamente inerte, ma valuta 'sempre' se proporre o meno l'azione giudiziaria, spesso sottoponendo al visto del giudice delegato anche l'opzione di non agire” (cfr. in motivazione Cass. S.U. 11287/2023).
Parimenti indimostrata è l'esistenza di crediti vantati dalla fallita nei confronti dei lavoratori (emergenti solo all'interno del documento del 13.2.2001 la cui validità e fondatezza dei dati indicati è stata, come sopra evidenziato, legittimamente messa in dubbio dal curatore), i cui crediti sono, al contrario, stati ammessi allo stato passivo sulla base dei titoli pure richiamati in seno ai relativi verbali di verifica dei crediti (cfr. all. stato passivo, fascicolo attore), anche all'esito di transazioni previamente siglate con la società, e ciò anche per quanto attiene alla posizione del lavoratore PE
(cfr. all. 18 fascicolo convenuto).
[...]
Peraltro, anche in tal caso, l'attore ha omesso di dimostrare che l'eventuale mancata ammissione (e soddisfazione) del credito del avrebbe di fatto evitato il PE pregiudizio patito, e quindi gli avrebbe consentito di ottenere il pagamento del credito ammesso all'interno della procedura.
12 3.3. ha, inoltre, avanzato censure in ordine al mancato avvio delle Parte_1 azioni revocatorie dei pagamenti preferenziali eseguiti dalla società fallita quando ancora era in bonis, tra i quali quelli per gli emolumenti agli amministratori e quelli effettuati in esecuzione dei contratti di leasing degli aeromobili SA Aircraft e SA
Cso.
Anche in tal caso deve sottolinearsi che ai fini dell'accoglimento della domanda attorea non è sufficiente la dimostrazione di un mero contegno colpevolmente inerte del curatore, genericamente pregiudizievole per gli interessi del ceto creditorio.
L'attore non ha dimostrato la verosimile fondatezza delle azioni revocatorie non intraprese dal curatore, né ha fornito la prova che l'incremento dell'attivo che ne sarebbe derivato sarebbe stato tale da consentire la soddisfazione del proprio credito all'interno della procedura. Anche in seno alla ctp allegata, infatti, si dà conto in maniera generica della mancata proposizione delle revocatorie indicate dal curatore nella relazione ex art. 33 l. fall. senza alcuna specificazione delle relative poste attive non riscosse (per vero indicate solo con la comparsa conclusionale) e della consequenziale possibilità di soddisfazione del credito dell , né sul punto Pt_1 avrebbe potuto sopperirsi tale carenza probatoria con la chiesta consulenza tecnica d'ufficio.
Fermo restando, poi, che rispetto a talune azioni può già in nuce escludersi l'esistenza di una gravemente colposa inerzia del curatore, posto che la mancata attivazione del rimedio giurisdizionale risulta frutto di una ponderata e consapevole scelta dello stesso curatore al fine di evitare un ulteriore aggravio dei costi della procedura, stante l'assenza di probabilità di successo dell'azione - come nel caso delle rimesse sul conto corrente aventi funzione ripristinatoria della provvista, come confermato da questo
Tribunale con decreto dell'1.6.2006 con cui è stata rigettata l'istanza di revoca del Con curatore avanzata dal - o per effetto di un intervenuto accordo transattivo con la
SA (che ha, peraltro, portato ricavi per € 507.382,89).
3.4. Priva di rilievo – in quanto già in astratto inidonea a generare un pregiudizio risarcibile nella sfera del singolo creditore - è, poi, la censura afferente all'esistenza di paventati profili di conflitto di interesse tra il curatore e taluni dei professionisti nominati difensori della curatela (poiché facenti parte del medesimo studio dell'avv.
e, in generale, circa il pagamento dei compensi a tutti i procuratori nominati CP_1 nel corso della procedura fallimentare. I compensi degli avvocati costituiscono, infatti,
13 crediti prededucibili ex art. 111 co. 2, essendo crediti che conseguono geneticamente all'attività degli organi della procedura e che vengono dedotti dalla massa attiva esistente ricavata tramite il procedimento di liquidazione dell'attivo, prima che su tale massa si apra il concorso di tutti gli altri creditori, e ciò a prescindere dai risultati conseguiti.
In definitiva, per tutto quanto sopra espresso, la domanda attorea è infondata e deve esser integralmente rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra parte attrice e convenuto, e liquidate, come in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, non sussistendo i presupposti per l'ulteriore condanna ex art. 96 cpc richiesta dal convenuto.
Le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, stante il rigetto della domanda principale, sono poste a carico di parte attrice che, rimasta soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr.
Cass. 30189/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda proposta da contro l'avv. , Parte_1 Controparte_1
n.q. di Curatore del Fallimento di “Med Airlines s.p.a.”;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e che si liquidano, per ciascuno, in € 7.052,00, CP_1 Controparte_2 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Trapani, 2.4.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
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