Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/1986, n. 1061
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Sentenza 21 febbraio 1986

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Per aversi nullità del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. in relazione all'art. 414 n. 3 e 4 cod. proc. civ. (nel rito del lavoro) occorre che siano del tutto omessi, ovvero assolutamente in certi, il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonché le ragioni della domanda sì che non sia possibile determinarli attraverso l'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, la cui interpretazione è riservata al giudice del merito. ( V 526/85, mass n 438728).*

Nel nuovo rito del lavoro non è precluso al giudice d'appello l'acquisizione di documenti tardivamente esibiti dalla parte nel giudizio di primo grado, sempre che non richiedano indagini istruttorie. ( V 6512/84, mass n 438087).*

Rientra tra i rapporti di collaborazione di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. l'attività di un avvocato svolta con lavoro personale dello stesso professionista e con carattere di continuità, ove risulti coordinata con le finalità dell'impresa, come si verifica allorché la prestazione del professionista forense sia estesa ad una serie di affari, contenziosi o non, in forza di una investitura generale o di procure singole, per un periodo determinato o senza fissazione di scadenza, purché il rapporto non sia occasionale, senza che rilevi in senso contrario la circostanza che il professionista si sia avvalso di personale ausiliario. ( V 4038/84, mass n 436013; ( V 6656/83, mass n 431378; ( V 3857/83, mass n 428781).*

Nel rapporto di cosiddetta parasubordinazione, contemplato dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., trova applicazione la disciplina dettata per le controversie individuali di lavoro e pertanto anche il disposto del terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. circa la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, tenuto conto che tale norma riguarda, in difetto di espresse limitazioni, tutti i rapporti elencati nel suddetto art. 409, e che la sua interpretazione conforme ai canoni di legittimità costituzionale ne postula l'operatività sia nel lavoro subordinato che in quello autonomo, quando abbia i requisiti stabiliti dall'art. 409 cit.. ( V 3815/84, mass n 435777; ( V 6656/83, mass n 431379).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/1986, n. 1061
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1061
    Data del deposito : 21 febbraio 1986

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