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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1162/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 10 aprile 2025 e promossa
D A
, residente alla Spezia Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. VERGASSOLA MARTINA per procura in atti - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, residente alla Spezia Controparte_1
c.f. C.F._2 avv. VARLESE NICOLETTA e MONTANARI SIMONETTA per procura in atti
- PARTE CONVENUTA -
E
1 con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
13.12.2024 a margine del decreto di fissazione d'udienza in data 26.7.2024 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti:
PER PARTE RICORRENTE :
“Chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia accogliere le seguenti domande e conclusioni:
In via istruttoria.
Chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:
a) “vero che i ORi e fino al momento della separazione, Parte_1 Controparte_1 avvenuta nel mese di luglio 2023, hanno vissuto nell'appartamento dell'A.R.T.E., assegnato allo zio del OR corrispondendo un canone di Euro 200,00 circa”; CP_1
b) “vero che relativamente al diritto di visita della figlia minore, il OR viola Controparte_1 gli accordi presi di volta in volta con la RA ”; Pt_1
c) “vero che la RA ha ripetutamente chiesto al OR di Parte_1 Controparte_1 contribuire al mantenimento della figlia minore, senza ottenere alcun contributo”.
Prova per interrogatorio formale su tutti i capitoli, prova per testi sul capitolo a) la RA
, sui capitoli b) e c) il OR , padre della ricorrente. Testimone_1 Testimone_2
Testi avversari in controprova.
Nel merito.
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, ER 1. Quanto ai rapporti con la figlia minore da valere anche come piano genitoriale ER 1a. Affidamento della figlia minore ER Disporre l'affidamento condiviso della figlia a favore di entrambi i genitori con collocazione, residenza anagrafica ed inserimento nel nucleo famigliare della madre, IG.ra
. Parte_1
La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da ciascun genitore quanto alle questioni di ordinaria amministrazione nell'interesse della figlia e congiuntamente, previo accordo, quanto alle questioni di straordinaria amministrazione.
2 ER 1b. Tempi e modalità di frequentazione della figlia minore
Il padre potrà tenere con sé la figlia il martedì dall'uscita dalla scuola materna fino al mattino successivo quando ivi la riaccompagnerà.
Il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle 21.30.
Nel fine settimana che spetta alla madre il padre potrà tenere con sé la figlia un'ulteriore giornata, da concordare con la madre, dall'uscita dalla scuola materna fino al mattino successivo quando ivi la riaccompagnerà.
I genitori trascorreranno con la figlia le festività natalizie, da suddividersi nei periodi 24 – 30 dicembre e 31 dicembre - 6 gennaio, e quelle pasquali, da intendersi dal Giovedì Santo al
Lunedì dell'Angelo, secondo il principio dell'alternanza. ER 2) Quanto al mantenimento della figlia minore
Disporre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere un congruo assegno Controparte_1 mensile, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, a far data dal mese di agosto 2023, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra
, comunque non inferiore ad Euro 500,00, nel caso in cui la madre non abbia un Pt_1 lavoro fisso, e non inferiore ad Euro 400,00 nel caso di lavoro fisso.
Disporre che la figlia minore sia fiscalmente a carico della madre che percepirà in via esclusiva anche l'assegno unico.
Disporre che le spese straordinarie, individuate esemplificativamente sulla base delle Linee
Guida in uso al Tribunale della Spezia, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
3) Con vittoria di spese e compensi professionali”.
PER PARTE CONVENUTA:
“ Voglia L'Ill.mo Tribunale della Spezia, adversis reiectis così disporre:
1. la minore è affidata in modo condiviso ai genitori e ERona_2 Controparte_1 [...]
, con residenza anagrafica presso la madre, alla Spezia in via Fiume n. 333; Pt_1
2. entrambi i genitori avranno pari obblighi di accudirla ed educarla, creando per lei le migliori condizioni per una serena e proficua crescita. Inoltre, gli stessi, nella loro qualità di affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. Le decisioni di
3 maggiore interesse per la figlia relativamente all'istruzione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle ER aspirazioni di considerando che, in esse, rientreranno le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, facendosi carico, in uguale misura, delle relative spese. Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente e separatamente e tali decisioni potranno essere assunte di volta in volta dal genitore presso il quale la minore si trova;
3. ciascun genitore provvederà ai bisogni ed al mantenimento della figlia durante i periodi in cui la bambina è loro affidata, mentre al genitore anticipatario delle spese straordinarie (ex
Protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia) verrà rimborsato il 50%, entro il 30 del mese;
4. L'assegno unico per la minore, sarà percepito in ragione del 50% da ciascun genitore;
5. entrambi i genitori potranno vedere la figlia minore, ogniqualvolta lo vorranno, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, e di scuola/asilo della figlia, previo accordo telefonico tra loro, con congruo preavviso;
6. la bambina starà rispettivamente con la madre ed il padre per pari tempo, ovvero con le modalità di gg. 2 con la madre, 2gg. con il padre, 3gg (fine settimana da ven. a dom. sera) con la madre, e così di seguito alternativamente tra i genitori di settimana in settimana. Lo stesso dicasi per le festività Natalizie e Pasquali. Durante il periodo estivo la minore starà continuativamente 7 gg. Con la famiglia materna e 7 gg. continuativamente con la famiglia paterna, previo accordo sulle settimane che dovranno ricadere nel periodo di ferie dei genitori
e/o di vacanze scolastiche della bambina.
7. Le parti economicamente autosufficienti rinunciano ad ogni reciproca richiesta di personale mantenimento.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, premettendo di aver avuto una relazione affettiva con ora Parte_1 Controparte_1 ER conclusa e dalla quale è nata l'[...] riconosciuta da entrambi i genitori, ha chiesto la
4 regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale proponendo le condizioni di cui al ricorso.
Parte convenuta si è costituita non opponendosi alla domanda ma chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza di comparizione delle parti, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha assunto i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. e, rigettate le istanze di prova orale dedotte dalle parti, ha fissato l'udienza per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Rigettata per le ragioni espresse nel decreto in data 28.1.2025 l'istanza di anticipazione d'udienza e la contestuale richiesta di modifica delle condizioni provvisoriamente vigenti, proposte da parte convenuta, la causa all'udienza del 10 aprile 2025 è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Premesso che vertendosi in materia di rapporti tra genitori non coniugati, non v'è luogo a provvedere domande di contenuto economico tra gli stessi (e dunque su quanto richiesto al punto 7 delle conclusioni precisate da parte convenuta, e dato atto che non vi è contestazione ER sull'affido condiviso e sulla residenza anagrafica di presso la madre, in ordine alla sua permanenza presso ciascun genitore (che il convenuto vorrebbe paritaria), e ritenute infine irrilevanti le prove orali dedotte in sede di precisazione delle conclusioni, si evidenzia quanto segue.
La ricorrente svolge attività lavorativa come commessa presso una pasticceria, con turni variabili (con uscita alle ore 14,00 ovvero alle ore 20,00); da ultimo risulterebbe essere stata assunta a chiamata.
Il convenuto ha una pizzeria in società con altra persona e lavora tutti i giorni dalle ore 17.00 fino a tarda sera, tranne il martedì, quale giorno di chiusura;
nell'istanza di anticipazione di udienza il ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con il proprio socio per lavorare tre CP_1 sere alla settimana ciascuno. ER frequenta la scuola materna dal lunedi al venerdi alle ore 8.00 alle ore 16.00.
Richiamato anche quanto già argomentato al riguardo dal Giudice delegato nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., il Collegio, pur dando atto che la minore sta volentieri con il padre e ad oggi non vi sono problemi neppure per i pernottamenti presso di lui, ritiene non rispondente all'interesse della minore una collocazione paritaria.
5 Premesso che affidamento condiviso non corrisponde automaticamente a collocazione paritaria né a mantenimento diretto, deve aversi riguardo alla qualità piuttosto che alla quantità del tempo trascorso dalla prole con ciascun genitore.
E' anche bene al riguardo precisare che, pur non sminuendo l'importanza della presenza dei nonni nella vita di un minore, soprattutto sul piano affettivo-relazionale, i genitori sono tenuti personalmente all'obbligo di accudimento dei figli e che il prezioso apporto offerto dai nonni non può certamente sostituirsi alla presenza genitoriale, se non in caso di comprovata necessità, ovvero su accordo degli stessi genitori, che chiedano concordemente il loro aiuto nella gestione quotidiana del minore.
Nel caso di specie non si ritiene rispondente all'interesse della minore una sua permanenza ER con ciascun genitore in tempi paritetici, poiché nella settimana di spettanza con il padre, quand'anche prelevata da questi all'uscita da scuola, rimarrebbe dalle ore 17.00 in poi all'interno della pizzeria (o comunque con persone diverse dal padre), per poi andare a dormire nella casa paterna, verosimilmente accompagnata ed accudita dalla nonna o dalla compagna del padre, che deve occuparsi anche del figlioletto di pochi mesi, per poi, altrettanto verosimilmente, essere dall'una o dall'altra preparata la mattina successiva e portata a scuola.
Se la permanenza della minore nella pizzeria poteva trovare giustificazione quando entrambi i genitori vi lavoravano (e dovevano quindi necessariamente fare ricorso anche all'ausilio della nonna paterna), ad oggi non v'è più ragione di tenere continuativamente la bimba per varie ore serali all'interno della pizzeria.
Infine, il dichiarato accordo tra soci per limitare la presenza del convenuto in pizzeria, rimanendo libero per tre sere alla settimana, oltre che non provato è anche inverosimile e contrario ad ogni logica imprenditoriale (tenuto anche conto che la pizzeria ha almeno un dipendente, evidentemente per la necessità di forza-lavoro e che lo stesso convenuto si duole di non avere le possibilità economiche per far fronte ad un adeguato mantenimento della figlia).
Dai files audio depositati si desume da un lato che è necessaria una specificazione dei giorni in cui la minore sta con il padre (al fine di evitare fraintendimenti, mercanteggiamenti di giorni e orari e di consentire una regolare organizzazione delle vite personali e familiari di ciascun genitore), dall'altro che non vi sono particolari preclusioni da parte della ricorrente al pernottamento della minore presso il padre anche in altri giorni, in particolare in concomitanza con eventuali suoi turni lavorativi mattutini (in uno dei file audio ad esempio la Pt_1
6 afferma che la minore avrebbe potuto dormire dal padre la domenica sera, dal momento che il lunedi mattina lei sarebbe stata di turno in pasticceria).
E' quindi possibile introdurre un ulteriore pernottamento presso il padre il venerdi sera, tenuto ER conto che il sabato non è giorno di scuola .e quindi può attardarsi di più anche in pizzeria, ambiente che a quanto è dato comprendere è comunque per lei familiare od in ogni caso stare con il padre se libero dal lavoro.
E' altresì opportuno un ulteriore ampliamento dei tempi di permanenza della minore con il padre in periodo non scolastico. ER Va infine statuito che nel caso di impossibilità per la madre di occuparsi di per sue eIGenze lavorative, la bambina dovrà stare con il padre (che vedrà così ancora di più ampliati i propri tempi di permanenza con la figlia) e solo nel caso in cui questi non fosse disponibile, la ricorrente potrà ricorrere all'ausilio prima dei nonni, materni e paterni, auspicabilmente in pari misura e poi eventualmente ad altri familiari o terzi.
Riassumendo, va quindi disposta la collocazione prevalente della minore presso la madre, e la ER permanenza di con ciascun genitore secondo il seguente schema, salvo migliore o diverso accordo tra le parti:
In periodo scolastico
1 settimana
Lunedì martedì mercoledì giovedi venerdì sabato domenica
Mattino Scuola Scuola Scuola Scuola Scuola Madre Madre Dalle 10.00
Pomer.dall Madre Padre Madre Madre Padre Madre Madre 'uscita scuola
Sera dalle Madre Padre Madre Madre Padre Madre Madre ore 17.00
Notte Madre Padre Madre Madre Padre Madre Madre dalle ore 21.00
7 2 settimana
Lunedì martedì mercoledì giovedi venerdì sabato domenica
Mattino Scuola Scuola Scuola Scuola Scuola Padre Padre
Pomer. Da Madre Padre Madre Padre Madre Padre Padre uscita scuola
Sera dalle Madre Padre Madre Madre Padre Padre Padre ore 17.00
Notte Madre Padre Madre Madre Padre Padre Madre dalle ore
21.00
In periodo di vacanza scolastica
1 settimana
Lunedì martedì mercoledì giovedi venerdì sabato domenica
Mattino da Madre Padre Padre Madre Padre Madre Madre ore 10.00
Pomer. da Madre Padre Padre madre Padre Madre Madre ore 14.00
Sera dalle Madre Padre Padre madre Padre Madre Madre ore 17.00
Notte Madre Padre Madre Madre Padre Madre Madre dalle ore
21.00
2 settimana
Lunedì martedì mercoledì giovedi venerdì sabato domenica
Mattino Madre Padre Padre Padre Madre Padre Padre da ore
10.00
Pomer. Madre Padre Padre Padre Madre Padre Padre
8 Sera dalle Madre Padre Madre Padre Madre Padre Padre ore 17.00
Notte Madre Padre Madre Madre Padre Padre Madre dalle ore
21.00
E così via a settimane alterne nonché:
- I giorni di festività civili e religiose ad anni alterni,
- un periodo di giorni di sette giorni durante le vacanze estive, nonché altro periodo di giorni sette durante la stagione scolastica, corrispondenti a periodi di ferie di ciascun genitore;
Sul piano economico, a prescindere dalla diversa ripartizione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore, è evidente la disparità reddituale tra le parti.
La ricorrente non lavora più a tempo determinato, e dunque non percepisce più lo stipendio mensile dichiarato di € 1200,00, ma continua a lavorare presso la stessa pasticceria, con contratto a chiamata, quindi con conseguente presumibile riduzione del proprio reddito mensile, con il quale deve far fronte anche al pagamento del canone mensile di locazione della casa in cui vive con la figlia, pari ad € 500,00 (cfr. contratto di locazione in atti).
Il convenuto, contitolare di una pizzeria in centro città, a sua volta ha dichiarato di percepire un reddito mensile di € 1200,00.
Ebbene, tale reddito è incompatibile con la stessa decisione del che sarebbe stata CP_1 assecondata anche dal socio, di ridurre IGnificativamente i propri orari di lavoro (ovvero di lavorare solo tre sere su sei settimanali, considerato il giorno di chiusura e il fatto che la pizzeria è aperta solo di sera), continuando al tempo stesso ad avvalersi di personale dipendente (tenuto anche conto che il deve anche pagare un canone di locazione e CP_1 contribuire a mantenere l'attuale nucleo familiare).
Trattasi pertanto di reddito non verosimile, dovendosi al riguardo rilevare il valore probatorio non vincolante delle dichiarazioni dei redditi di soggetti che svolgono attività lavorativa autonoma trattandosi di documentazione con finalità meramente fiscale (cfr. tra le altre Cass. sez. I sent. n. 13592 del 12.6.2006, Cass. sez.
6-1 ord. n. 18196 del 16.9.2015, Cass. sez. I sent. n..769 del 15.1.2018).
9 E dunque, valutate le rispettive capacità patrimoniali delle parti, e tenuto conto delle eIGenze di vita correlate alla tenera età della minore, oltre che dei rispettivi tempi di permanenza di quest'ultima con ciascun genitore e del fatto che il convenuto ha un altro figlio, di pochi mesi, si stima congruo quantificare in € 250,00 l'importo mensile dovuto dal alla ricorrente a CP_1 ER titolo di contributo al mantenimento della figlia
L'assegno unico familiare, così come altri eventuali benefici di legge, dovrà essere ripartito tra i genitori in uguale misura.
Trattandosi di prima regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale e tenuto conto dell'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per operare una compensazione integrale delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1162/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale così provvede: ER DISPONE l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
ER DISPONE che resti con ciascun genitore secondo il seguente schema, salvo migliore o diverso accordo tra le parti:
In periodo scolastico
1 settimana
Lunedì martedì mercoledì giovedi venerdì sabato domenica
Mattino Scuola Scuola Scuola Scuola Scuola Madre Madre
Dalle 10.00
Pomer.dall Madre Padre Madre Madre Padre Madre Madre 'uscita scuola
Sera dalle Madre Padre Madre Madre Padre Madre Madre ore 17.00
Notte Madre Padre Madre Madre Padre Madre Madre dalle ore 21.00
10 2 settimana
Lunedì martedì mercoledì giovedi venerdì sabato domenica
Mattino Scuola Scuola Scuola Scuola Scuola Padre Padre
Pomer. Da Madre Padre Madre Padre Madre Padre Padre uscita scuola
Sera dalle Madre Padre Madre Madre Padre Padre Padre ore 17.00
Notte Madre Padre Madre Madre Padre Padre Madre dalle ore 21.00
In periodo di vacanza scolastica
1 settimana
Lunedì martedì mercoledì giovedi venerdì sabato domenica
Mattino da Madre Padre Padre Madre Padre Madre Madre ore 10.00
Pomer. da Madre Padre Padre madre Padre Madre Madre ore 14.00
Sera dalle Madre Padre Padre madre Padre Madre Madre ore 17.00
Notte Madre Padre Madre Madre Padre Madre Madre dalle ore
21.00
2 settimana
Lunedì martedì mercoledì giovedi venerdì sabato domenica
Mattino Madre Padre Padre Padre Madre Padre Padre da ore
10.00
11 Pomer. Madre Padre Padre Padre Madre Padre Padre Per_
dalle Madre Padre Madre Padre Madre Padre Padre ore 17.00
Notte Madre Padre Madre Madre Padre Padre Madre dalle ore
21.00
E così via a settimane alterne nonché:
- I giorni di festività civili e religiose ad anni alterni,
- un periodo di giorni di sette giorni durante le vacanze estive, nonché altro periodo di giorni sette durante la stagione scolastica, corrispondenti a periodi di ferie di ciascun genitore;
DISPONE altresì che:
corrisponda a l'importo mensile di € 250,00 a titolo odi Controparte_1 Parte_1 ER contributo al mantenimento della figlia entro il giorno cinque di ogni mese secondo le modalità che la ricorrente vorrà indicare;
ER
Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di saranno ripartite in misura paritaria tra i genitori, specificate e disciplinate come nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale a far data dal dicembre 2018;
L'assegno unico familiare ovvero altri benefici di legge saranno ripartiti in pari misura tra i genitori;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in La Spezia nella camera di conIGlio del 23/04/2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
12