Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/06/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza dell'11.06.2025, promossa da:
in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Raffaele
Sellitti
Opponente
C O N T R O
, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Scarano e Maria CP_1
Pastore
Opposta
Oggetto: opposizione a precetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.12.2024, l'opponente in epigrafe proponeva opposizione all'atto di precetto, notificato in data 13.12.2024 da , con cui veniva CP_1 intimato il pagamento della somma complessiva di € 7.941,84 di cui € 5.615,01 lordi a titolo di Tfr maturato e non corrisposto, € 1.260,36 a titolo di residuo 13^
2023 e competenze di fine rapporto ed € 1.066,47 a titolo di competenze spese legali per decreto ingiuntivo e atto di precetto. Tanto sulla base del decreto ingiuntivo n. 801/2024, provvisoriamente secutivo, emesso per la somma di €
3.032,41 per residuo 13^ e competenze di fine rapporto ed € 5.615,01 lordi a titolo di Tfr.
In particolare, l'opponente contestava l'erroneità dell'importo oggetto di precetto in ragione dei versamenti effettuati prima dell'emissione del decreto ingiuntivo pari ad € 1.772,05 per stipendio mese di luglio 2024 ed € 448,00 per acconti su tredicesima mensilità 2023. Inoltre, eccepiva l'esistenza di un credito di € 5.329,90
Pertanto, agiva in giudizio per ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione azionata, l'accertamento della nullità/annullamento dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'opposto il quale eccepiva la mancata opposizione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto con conseguente cristallizzazione della pretesa creditoria, nonché l'avvenuto pagamento delle somme oggetto del titolo esecutivo e del precetto. Nel merito, sosteneva la correttezza degli importi e contestava la debenza delle somme indicate a titolo di omesso preavviso.
Concludeva, pertanto, affinchè fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere ovvero, in subordine, il rigetto del ricorso.
Tanto premesso alle udienze del 12.02.2025 e del 11.06.2025 l'opposto ribadiva che nelle more era intervenuto il pagamento delle somme oggetto di precetto e pignoramento, salva ripetizione.
Preliminarmente si osserva che non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo parte opponente fatto espressa riserva di ripetizione delle somme versate e, pertanto, non può dirsi venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del giudizio (cfr. pagamento e mail del 21.01.2025 all. opposto).
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Si osserva che oggetto del presente giudizio è l'atto di precetto emesso in data
12.12.2024 avente ad oggetto le somme attestate come dovute nel decreto ingiuntivo n. 801/2024. Il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto oggetto di opposizione ha rigettato il ricorso monitorio in relazione al preteso pagamento delle somme relative all'indennità sostitutiva del preavviso, accogliendolo limitatamente alla richiesta di pagamento del residuo tredicesima 2023, competenze di fine rapporto e Tfr.
Pertanto, in tale sede, si appalesa inammissibile ed inconferente qualunque doglianza relativa alla questione della spettanza o meno a favore del lavoratore ovvero del datore di lavoro, dell'indennità di omesso preavviso ex artt. 2118 e 2119
c.c..
Difatti, l'opposizione al precetto è consentita nei limiti del diritto a procedere a esecuzione forzata come riconosciuto dal titolo esecutivo, costituito, nel caso di specie, dal decreto ingiuntivo n. 801/24, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Pertanto, qualunque doglianza relativa all'ampiezza del titolo esecutivo andava fatta valere in quella sede proponendo, nei termini di legge, opposizione a decreto ingiuntivo.
Il presente giudizio deve, dunque, ritenersi circoscritto al solo credito riconosciuto dal titolo esecutivo e posto a fondamento del precetto opposto in questa sede, rappresentato dalle spettanze di fine rapporto, saldo 13^ 2023 e Tfr.
Sul punto, parte opponente eccepisce l'erroneità dell'importo richiesto con l'atto di precetto in ragione dei versamenti di € 1.772,05 e di € 448,00, effettuati prima dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Tale ricostruzione non può essere accolta in quanto la somma indicata nell'atto di precetto pari ad € 5.615,01 lordi ed € 1.260,36 netti (cui si aggiungono le competenze legali per € 1.066,47) tiene già conto degli importi nelle more corrisposti dalla Pt_1 Controparte_2
Difatti, in sede di decreto ingiuntivo veniva indicata in € 3.032,41 la somma dovuta a titolo di spettanza di fine rapporto e residuo di 13^ 2023, già scomputando, dall'importo complessivo di quanto dovuto a titolo di 13^ 2023 (€ 1.033,00), il versamento di € 448,00 effettuato a titolo di acconto (nello specifico € 258,00 in data 19.01.2024 ed € 190,00 in data 21.03.2024 cfr. ricorso monitorio e busta paga tredicesima 2023 con bonifici all. opponente).
In sede di precetto, veniva ulteriormente scomputato, dalla somma di € 3.032,41 indicata in decreto ingiuntivo, l'importo di € 1.772,05.
Pertanto, le somme oggetto del precetto opposto, come determinate nel titolo esecutivo, alla luce dell'ulteriore scomputo del versamento di € 1.772,05, appaiono correttamente determinate.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato con assorbimento di ogni altra questione in quanto, in ogni caso, qualunque doglianza relativa a pagamenti antecedenti all'emissione del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo stesso.
Sul punto si osserva che, a prescindere dall'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, attualmente pendente, il titolo, posto a fondamento del precetto oggetto di impugnazione, era stato già dichiarato provvisoriamente esecutivo, pertanto, alcuna incidenza può avere il giudizio di opposizione a d.i. sul presente procedimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_2
, nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in complessivi € 700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Taranto, 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli