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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/06/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 485/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. DI STAZIO Parte_1
FRANCESCO
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. GUARINO Controparte_1
FRANCESCO APPELLATO E
assistito e difeso dagli avv. BARONE CARMINE e TROVATI ANTONELLA CP_2
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 187/2024 in data 30 maggio 2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di Vasto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da alla intimazione Controparte_1 di pagamento n. 03220239001204503/000, notificata in data 16/09/23, per l'importo di € 10.842,70 a titolo di contributi fissi IVS relativi agli anni 2015-2016, ha così statuito
“dichiara l'inesistenza del diritto ad agire in via esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 03220239001204503/000 notificata il 16.09.2023 relativamente all'avviso di addebito n. 33220160000150891000 notificato il 17.05.2016 e dell'avviso di addebito n. 33220160001169447000 notificato il 10.12.2016; - Dichiara il diritto ad agire in via esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 03220239001204503/000 notificato il 16.09.2023 relativamente all'avviso di addebito n. n. 33220170000942485000 notificato il 08.11.2017; - Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 30 maggio 2024, non notificata, ha proposto appello , con ricorso depositato in data 29 novembre 2025, Parte_1 chiedendone la riforma e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Si è costituito in giudizio l'appellato contestando ogni motivo di gravame, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato la erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che “il diritto ad agire in via esecutiva sulla base del primo avviso di addebito n. 33220160000150891000 notificato in data 17.05.2016 risulta prescritto alla data del 17.05.2021, rispetto alla quale l'intimazione di pagamento del 03.02.2022 è successiva ed altresì sulla base del secondo avviso di addebito n. 33220160001169447000 notificato in data 10.12.2016, dunque prescritto alla data del 10.12.2021, rispetto alla quale l'intimazione di pagamento del 03.02.2022 è successiva”, dimenticando di considerare la applicabilità della sospensione dei termini di riscossione, per Emergenza pandemica ex D.L. del 17/03/20 COVID-19, con decorrenza dal 08/03/2020 e del D.L. n. 41/2021 del 22/03/21 (cd. Decreto Sostegni) che all'art. 4 ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione ed infine della sospensione dei termini di riscossione, a seguito dell'evento senza sismico che ha interessato la Regione Abruzzo nel 2017 ex L. n. 145/18.
L'appellante inoltre ha evidenziato che, avendo l'opponente presentato domanda di definizione agevolata in data 18/04/19, manifestando la volontà di adempiere al pagamento, la stessa ha interrotto la decorrenza del termine prescrizionale ed ha integrato un atto di riconoscimento di debito, con conseguente implicita rinunzia ad ogni possibilità di contestazione e sopravvenuta carenza di interesse all'opposizione.
I motivi sono fondati e meritano accoglimento.
Risulta dalla sentenza di primo grado e non è contestato in appello che :
1) l'Avviso di addebito n. 332 2016 0000150891 000 è stato notificato in data 17/5/2016 per la somma complessiva di € 2.764,55 – Contributi I.V.S. e somme aggiuntive Anni 2015 - 2016;
2) l'Avviso di addebito n. 332 20160001169447 000 è stato notificato in data 10/12/2016 per la somma complessiva di € 2.738,63 - Contributi I.V.S. e somme aggiuntive Anni 2015
– 2016.
pag. 2/5 Il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, ha previsto, all'art. 68, co. 1 e 2, del D.L. n. 18/2020: “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei
“termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell' e dall'Agenzia delle Parte_1 dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall' , dalle ingiunzioni di cui CP_2 al R.D. n. 639/10, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della L. n. 160/19.
La normativa sopra richiamata va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/15 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/20 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali che testualmente dispone:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati
… fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante Controparte_3 il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
In materia, con recente pronuncia n. 960/2025 la Suprema Corte, nel premettere che l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di pag. 3/5 merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. n. 27998 del 31/10/2018), ha evidenziato che “l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all .
1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata Controparte_3 nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”
Ciò posto deve ritenersi operante la sospensione, per l'intero periodo dal 08/03/20 al 31/08/21, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg., sospensione che, a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al D.L. n. 03/21 (rispetto alla scadenza del 31/12/20), al D.L. n. 41/21 (rispetto alla scadenza del 28/02/21) e al D.L. n. 73/21 (rispetto alla scadenza del 30/04/21), ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg. - durante le quali l' CP_3
Riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, co. 4, del D.L. n. 183/20, dall'art. 4, co. 3, del D.L. n. 41/21, dall'art. 9, co. 2, del D.L. n. 73/21.
La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione va pertanto quantificata in 478 gg.
Ne consegue che, conteggiando i 478 giorni di sospensione, risultando il primo avviso di addebito n. 33220160000150891000 notificato in data 17.05.2016, il termine quinquennale di prescrizione scadeva il 12 marzo 2023, ragion per cui l'intimazione di pagamento del 03.02.2022 è tempestiva;
parimenti, risultando il secondo avviso di addebito n. 33220160001169447000 notificato in data 10.12.2016, il termine quinquennale di pag. 4/5 prescrizione scadeva il 31 marzo 2023, ragion per cui l'intimazione di pagamento del 03.02.2022 è tempestiva.
Infine va rilevato che in data 18/04/19 ha presentato alla Controparte_1 formale Dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti ex art. 1 CP_4 co. 184 e 185 L. n. 145/18 riferita anche alle poste creditorie contestate in opposizione, integrando la stessa una espressa manifestazione di volontà di adempiere al pagamento, idonea ad interrompere la decorrenza del termine prescrizionale e ad integrare un riconoscimento di debito con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere riformata con pieno rigetto della opposizione proposta da . Parte_2
La riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova regolamentazione delle spese per il doppio grado di giudizio secondo l'esito complessivo e finale dello stesso, per cui le medesime seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario dell'appellante.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da
[...]
avverso l'intimazione di pagamento n. 03220239001204503/000, Parte_2 notificata in data 16/09/23;
- Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di Parte_2 giudizio, che liquida per il primo grado in € 2108 e per il secondo grado in € 1.983, per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellante.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 485/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. DI STAZIO Parte_1
FRANCESCO
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. GUARINO Controparte_1
FRANCESCO APPELLATO E
assistito e difeso dagli avv. BARONE CARMINE e TROVATI ANTONELLA CP_2
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 187/2024 in data 30 maggio 2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di Vasto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da alla intimazione Controparte_1 di pagamento n. 03220239001204503/000, notificata in data 16/09/23, per l'importo di € 10.842,70 a titolo di contributi fissi IVS relativi agli anni 2015-2016, ha così statuito
“dichiara l'inesistenza del diritto ad agire in via esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 03220239001204503/000 notificata il 16.09.2023 relativamente all'avviso di addebito n. 33220160000150891000 notificato il 17.05.2016 e dell'avviso di addebito n. 33220160001169447000 notificato il 10.12.2016; - Dichiara il diritto ad agire in via esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 03220239001204503/000 notificato il 16.09.2023 relativamente all'avviso di addebito n. n. 33220170000942485000 notificato il 08.11.2017; - Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 30 maggio 2024, non notificata, ha proposto appello , con ricorso depositato in data 29 novembre 2025, Parte_1 chiedendone la riforma e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Si è costituito in giudizio l'appellato contestando ogni motivo di gravame, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato la erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che “il diritto ad agire in via esecutiva sulla base del primo avviso di addebito n. 33220160000150891000 notificato in data 17.05.2016 risulta prescritto alla data del 17.05.2021, rispetto alla quale l'intimazione di pagamento del 03.02.2022 è successiva ed altresì sulla base del secondo avviso di addebito n. 33220160001169447000 notificato in data 10.12.2016, dunque prescritto alla data del 10.12.2021, rispetto alla quale l'intimazione di pagamento del 03.02.2022 è successiva”, dimenticando di considerare la applicabilità della sospensione dei termini di riscossione, per Emergenza pandemica ex D.L. del 17/03/20 COVID-19, con decorrenza dal 08/03/2020 e del D.L. n. 41/2021 del 22/03/21 (cd. Decreto Sostegni) che all'art. 4 ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione ed infine della sospensione dei termini di riscossione, a seguito dell'evento senza sismico che ha interessato la Regione Abruzzo nel 2017 ex L. n. 145/18.
L'appellante inoltre ha evidenziato che, avendo l'opponente presentato domanda di definizione agevolata in data 18/04/19, manifestando la volontà di adempiere al pagamento, la stessa ha interrotto la decorrenza del termine prescrizionale ed ha integrato un atto di riconoscimento di debito, con conseguente implicita rinunzia ad ogni possibilità di contestazione e sopravvenuta carenza di interesse all'opposizione.
I motivi sono fondati e meritano accoglimento.
Risulta dalla sentenza di primo grado e non è contestato in appello che :
1) l'Avviso di addebito n. 332 2016 0000150891 000 è stato notificato in data 17/5/2016 per la somma complessiva di € 2.764,55 – Contributi I.V.S. e somme aggiuntive Anni 2015 - 2016;
2) l'Avviso di addebito n. 332 20160001169447 000 è stato notificato in data 10/12/2016 per la somma complessiva di € 2.738,63 - Contributi I.V.S. e somme aggiuntive Anni 2015
– 2016.
pag. 2/5 Il Decreto-legge n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, ha previsto, all'art. 68, co. 1 e 2, del D.L. n. 18/2020: “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei
“termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell' e dall'Agenzia delle Parte_1 dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall' , dalle ingiunzioni di cui CP_2 al R.D. n. 639/10, “emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della L. n. 160/19.
La normativa sopra richiamata va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/15 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/20 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali che testualmente dispone:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati
… fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante Controparte_3 il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
In materia, con recente pronuncia n. 960/2025 la Suprema Corte, nel premettere che l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di pag. 3/5 merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Cass. n. 27998 del 31/10/2018), ha evidenziato che “l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all .
1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata Controparte_3 nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”
Ciò posto deve ritenersi operante la sospensione, per l'intero periodo dal 08/03/20 al 31/08/21, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg., sospensione che, a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al D.L. n. 03/21 (rispetto alla scadenza del 31/12/20), al D.L. n. 41/21 (rispetto alla scadenza del 28/02/21) e al D.L. n. 73/21 (rispetto alla scadenza del 30/04/21), ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg. - durante le quali l' CP_3
Riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, co. 4, del D.L. n. 183/20, dall'art. 4, co. 3, del D.L. n. 41/21, dall'art. 9, co. 2, del D.L. n. 73/21.
La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione va pertanto quantificata in 478 gg.
Ne consegue che, conteggiando i 478 giorni di sospensione, risultando il primo avviso di addebito n. 33220160000150891000 notificato in data 17.05.2016, il termine quinquennale di prescrizione scadeva il 12 marzo 2023, ragion per cui l'intimazione di pagamento del 03.02.2022 è tempestiva;
parimenti, risultando il secondo avviso di addebito n. 33220160001169447000 notificato in data 10.12.2016, il termine quinquennale di pag. 4/5 prescrizione scadeva il 31 marzo 2023, ragion per cui l'intimazione di pagamento del 03.02.2022 è tempestiva.
Infine va rilevato che in data 18/04/19 ha presentato alla Controparte_1 formale Dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti ex art. 1 CP_4 co. 184 e 185 L. n. 145/18 riferita anche alle poste creditorie contestate in opposizione, integrando la stessa una espressa manifestazione di volontà di adempiere al pagamento, idonea ad interrompere la decorrenza del termine prescrizionale e ad integrare un riconoscimento di debito con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere riformata con pieno rigetto della opposizione proposta da . Parte_2
La riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova regolamentazione delle spese per il doppio grado di giudizio secondo l'esito complessivo e finale dello stesso, per cui le medesime seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario dell'appellante.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da
[...]
avverso l'intimazione di pagamento n. 03220239001204503/000, Parte_2 notificata in data 16/09/23;
- Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di Parte_2 giudizio, che liquida per il primo grado in € 2108 e per il secondo grado in € 1.983, per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellante.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5