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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/09/2025, n. 3408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3408 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2/2022 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
cod. fisc. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to CAUDULLO DINO,
, cod. fisc. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv.to CAUDULLO DINO,
, cod. fisc. con il patrocinio dell'Avv.to Parte_3 C.F._3
CAUDULLO DINO,
, cod. fisc. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._4 dell'Avv.to CAUDULLO DINO,
cod. fisc. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._5 dell'Avv.to CAUDULLO DINO,
RICORRENTE
CONTRO
, contumace;
Controparte_3
, con il Patrocinio dell'Avv.to VETRI ALESSANDRA, elettivamente Pt_4 domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 26 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, dichiarata la contumacia del (in quanto Controparte_3
ritualmente intimato e non costituitosi), vanno disattese le eccezioni preliminari dell' , costituitosi tempestivamente, a seguito dell'ordine di integrazione del Pt_4
contraddittorio di cui all'ordinanza del 13.5.2025, posto che:
1) la domanda principale è volta al riconoscimento del t.f.s, per il periodo di servizio pre ruolo prestato ai sensi della L. 285/'77 e L.R. 37/'78;
2) secondo la prospettazione del ricorso, tale emolumento spetterebbe al momento di cessazione del rapporto di lavoro di ruolo;
secondo i ricorrenti invero
“All'atto del collocamento in quiescenza tuttavia, ai fini del trattamento di fine
servizio risultano non è stato tenuto in considerazione il periodo di attività lavorativa prestata prima dell'immissione in ruolo in virtù delle disposizioni normative di cui alle L. 285/'77 e L.R. 37/'78”;
3) i ricorrenti hanno financo allegato che “Nello specifico, il Comune di
aveva regolarmente versato gli oneri relativi anche al trattamento CP_3
di fine servizio del personale assunto ai sensi delle L. 285/'77 e L.R. 37/'78, tuttavia l' si è rifiutato di corrispondere il relativo trattamento al personale Pt_4
di cui trattasi, compresi i ricorrenti”;
4) i ricorrenti hanno quindi dedotto “Con atto di diffida e messa in mora, i
ricorrenti hanno quindi invitato il Comune di e l' a CP_3 Pt_4
provvedere, ciascuno per le rispettive competenze, alla liquidazione del trattamento di fine servizio per il periodo in questione. Solo l' ha dato Pt_4
riscontro alla predetta richiesta, rilevando che doveva ritenersi non dovuta la
quota di Tfr per il periodo di cui trattasi, confermando quindi il provvedimento
di liquidazione. I ricorrenti hanno tuttavia diritto al pagamento della quota di
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
trattamento di fin servizio per il periodo di servizio pre ruolo prestato sensi delle L. 285/'77 e L.R. 37/'78 per i motivi che seguono”;
5) dall'analisi del ricorso emerge quindi chiaramente il coinvolgimento dell' , Pt_4
e la mancata indicazione dell' nelle conclusioni finali non può ritenersi CP_4
determinante, dovendo il giudice interpretare e qualificare la domanda;
6) sussiste anche la giurisdizione, trattandosi di domanda che attiene alla corretta liquidazione del t.f.s., al momento della cessazione del rapporto di lavoro di ruolo, avvenuto per i ricorrenti nel periodo 2017-2018;
7) nel merito, risulta assorbente l'eccezione di prescrizione sollevata dall' ; Pt_4
8) pur non ignorandosi le oscillazioni giurisprudenziali sul punto, si ritiene di dare seguito all'orientamento a cui ha aderito questo giudice (ex multis, sentenza n.
502 del 29.1.2024 nel proc. rg. n. 11177/2019; di recente vedi anche sentenza
2000/2025), ed accolto anche dalla Corte di appello distrettuale (sentenze n.
847/2023, n. 65/2024), alle cui condivisibili motivazioni ci si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.;
9) orbene, sulla natura dei rapporti instaurati con la P.A. ai sensi degli art. 26 ss., l. 1
giugno 1977 n. 285, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che si tratti di rapporti preliminari e precari, ancorché di natura pubblicistica, non assimilati per trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale a quello dei dipendenti non di ruolo (V. Consiglio di Stato, A.P. n. 1 del 7.2.1991; TAR La., sez.
1°, n. 91 del 21.1.1994; Consiglio di Stato, Sez. 2°, pareri n. 1306/94 del 7.12.1994
e n. 609/95 del 14.6.1995);
10) in particolare, la giurisprudenza amministrativa sopra richiamata, ricostruendo la disciplina normativa sottesa a tali tipologie di rapporti di lavoro, ha ritenuto che dal combinato disposto delle norme di riferimento è possibile individuare tre
“momenti”, ciascuno assoggettato ad uno specifico regime giuridico:
a) quello di impiego pubblico a termine, disciplinato dalla l. n. 285/1977 e da un contratto di formazione lavoro, ex lege prorogato e mai modificato, fino
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all'espletamento dell'esame di idoneità (con la instaurazione di un rapporto preliminare e precario, non assimilabile al trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti non di ruolo);
b) quello di pubblico impiego non di ruolo a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli, costituito ai sensi della l. n. 33/1980 con l'iscrizione nelle apposite graduatorie a seguito del superamento dell'esame di idoneità (con la formazione di un rapporto, a differenza del precedente stadio e a causa dell'accertamento di idoneità, assimilabile a quello dei dipendenti non di ruolo);
c) quello di pubblico impiego «di ruolo» nelle diverse Amministrazioni, disciplinato dalle relative disposizioni vigenti.
11) tale ricostruzione è stata fatta propria anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che “il giovane assunto a norma della L. n. 285 del 1977 e
immesso successivamente in ruolo a seguito di disponibilità riservate e della
iscrizione nelle apposite graduatorie degli idonei a norma della L. n. 33 del 1980, è
titolare, nel tempo, di tre distinti rapporti: - il primo, di impiego pubblico a
termine- disciplinato dalla L. n. 285 del 1977 e da un contratto di formazione e
lavoro, prorogato ex lege-intercorrente fino all'espletamento degli esami di
idoneità, rapporto regolato sotto tutti i profili, oltre che dalla L. n. 285 medesima,
dall'atto contrattuale a termine che ne è alla base;
- il secondo, di pubblico impiego
a tempo indeterminato non di ruolo, costituito a seguito del superamento dell'esame
di idoneità, con l'iscrizione nelle apposite graduatorie ai sensi della L. n. 33 del
1980, intercorrente fino all'immissione nei ruoli;
- infine, il rapporto di pubblico
impiego di ruolo nelle diverse amministrazioni, disciplinato dalle relative
disposizioni” (Cass. civ sez. lav. n. 9241/2021).
12) sulla scorta di tale distinzione, la Corte di Cassazione ha, quindi, evidenziato come
“dal complesso delle disposizioni che disciplinano i rapporti emerge,
implicitamente ma del tutto chiaramente, la volontà del legislatore di tenere distinti
i tre rapporti e di escludere comunque, al momento dell'inquadramento in ruolo,
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non solo il riconoscimento dell'anzianità maturata durante l'operatività del
contratto di formazione e lavoro ma anche di quella acquisita durante il periodo di
servizio come dipendenti civili non di ruolo (Consiglio Stato A.P., 7 febbraio 1991,
n. 1 ed in senso conforme, tra le tante: C.d.S. nn. 420/1994; 2364/2000; 1253/2008;
3720/2012).
16. Tale interpretazione va in questa sede condivisa, in quanto aderente alla lettera
della legge ed al complessivo meccanismo di immissione nei ruoli, prevedente una
sfasatura temporale ed una netta autonomia tra la costituzione del rapporto a
tempo indeterminato "non di ruolo" - per effetto del superamento della prova di
idoneità - e la assunzione come dipendente "di ruolo", per effetto dello scorrimento
della graduatoria ovvero del superamento del concorso per titoli…….
19. La autonomia dei due rapporti - rispettivamente "a tempo indeterminato non di
ruolo" e "a tempo indeterminato di ruolo" - già valorizzata dalla giurisprudenza
amministrativa per negare qualsiasi rilevanza alla pregressa anzianità di servizio,
conduce ad affermare la novità del rapporto di ruolo - costituito per scorrimento
della graduatoria D.L. n. 663 del 1979, ex art. 26 quinquies….”.
13) in applicazione dei principi sopra richiamati, deve, dunque, ritenersi che, stante l'autonomia dei rapporti, il termine anche ordinario di prescrizione è incominciato a decorrere dal momento della cessazione di detti rapporti e, dunque, per le somme pretese in ricorso, dal 1985 o, al massimo, dalla pronunzia della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 208 del 1986, per le motivazioni espresse dalla Corte di
Appello di Catania nella sentenza emessa nel procedimento iscritto al n. 1027/2021,
sopra citata e prodotta anche dall' (cfr. fascicolo di parte): Pt_4
14) considerando la data degli atti interruttivi (cfr. indice produzione parti ricorrenti e relativi documenti allegati), deve dunque ritenersi maturata la prescrizione del diritto al pagamento di quanto chiesto;
15) la domanda avente ad oggetto il t.f.s. può dunque essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione;
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16) quanto alla domanda volta al riconoscimento dei buoni pasto, si rileva che a fronte dell'allegazione di inadempimento formulata dalle parti ricorrenti,
nessuna prova è stata fornita dal resistente, rimasto contumace;
CP_3
17) nel merito, deve ritenersi che la domanda, in linea di principio, vada accolta,
dovendosi riconoscere a carico del l'onere di corrisponderli, al CP_3
sussistere dei presupposti orari applicati per il personale a tempo indeterminato,
dalla data dell'allegata interruzione e fino al collocamento in quiescenza,
secondo le previsioni del CCNL o integrativo temporalmente applicabile;
18) la mancata erogazione ha dunque cagionato un danno a carico delle parti ricorrenti, determinabile nei limiti del numero e del valore dei buoni pasto spettanti;
19) anche da ultimo, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di pubblico
impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di
carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di
lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane
dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire
l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello
contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata
all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola
generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di
almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato (nella specie, la Corte
ha sottolineato che il diritto al buono pasto spetta a tutti i dipendenti della
Pubblica Amministrazione, indipendentemente dal fatto che siano turnisti o
meno, a condizione che, dopo almeno sei ore di lavoro, abbiano diritto a una pausa pranzo)” (Cassazione civile sez. lav., 17/09/2025, n.25525);
20) trattandosi, i dati orari ed i giorni di presenza, elementi di cui il è CP_3
certamente in possesso, appare necessario, in questa sede, emettere sentenza di condanna generica, dovendosi rimettere a separata sede, in caso di contestazioni
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sul quantum, la determinazione degli importi dovuti, richiedendosi in tal caso un'istruttoria più complessa di quella richiesta dalle parti ricorrenti.
L'accoglimento parziale, nei riguardi peraltro del solo , il rigetto Controparte_3
della domanda sul tfs (per l'eccezione di prescrizione), l'integrazione del contraddittorio disposta d'ufficio, le oscillazioni giurisprudenziali, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE parzialmente il ricorso, limitatamente alla domanda avente ad oggetto la corresponsione dei buoni pasti, e condanna il comune di resistente al CP_3
risarcimento del danno sofferto da ciascuna delle parti ricorrenti, da determinarsi in ragione del numero e del valore dei buoni pasto non erogati e spettanti, tenuto conto dell'effettivo orario di lavoro e dei giorni di presenza, delle previsioni del CCNL o integrativo temporalmente applicabili, della data di interruzione dell'erogazione e fino alla cessazione del servizio;
RIGETTA nel resto;
COMPENSA le spese tra le parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti del contumace.
Così depositato, in Catania, lì 25/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2/2022 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
cod. fisc. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to CAUDULLO DINO,
, cod. fisc. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv.to CAUDULLO DINO,
, cod. fisc. con il patrocinio dell'Avv.to Parte_3 C.F._3
CAUDULLO DINO,
, cod. fisc. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._4 dell'Avv.to CAUDULLO DINO,
cod. fisc. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._5 dell'Avv.to CAUDULLO DINO,
RICORRENTE
CONTRO
, contumace;
Controparte_3
, con il Patrocinio dell'Avv.to VETRI ALESSANDRA, elettivamente Pt_4 domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 26 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, dichiarata la contumacia del (in quanto Controparte_3
ritualmente intimato e non costituitosi), vanno disattese le eccezioni preliminari dell' , costituitosi tempestivamente, a seguito dell'ordine di integrazione del Pt_4
contraddittorio di cui all'ordinanza del 13.5.2025, posto che:
1) la domanda principale è volta al riconoscimento del t.f.s, per il periodo di servizio pre ruolo prestato ai sensi della L. 285/'77 e L.R. 37/'78;
2) secondo la prospettazione del ricorso, tale emolumento spetterebbe al momento di cessazione del rapporto di lavoro di ruolo;
secondo i ricorrenti invero
“All'atto del collocamento in quiescenza tuttavia, ai fini del trattamento di fine
servizio risultano non è stato tenuto in considerazione il periodo di attività lavorativa prestata prima dell'immissione in ruolo in virtù delle disposizioni normative di cui alle L. 285/'77 e L.R. 37/'78”;
3) i ricorrenti hanno financo allegato che “Nello specifico, il Comune di
aveva regolarmente versato gli oneri relativi anche al trattamento CP_3
di fine servizio del personale assunto ai sensi delle L. 285/'77 e L.R. 37/'78, tuttavia l' si è rifiutato di corrispondere il relativo trattamento al personale Pt_4
di cui trattasi, compresi i ricorrenti”;
4) i ricorrenti hanno quindi dedotto “Con atto di diffida e messa in mora, i
ricorrenti hanno quindi invitato il Comune di e l' a CP_3 Pt_4
provvedere, ciascuno per le rispettive competenze, alla liquidazione del trattamento di fine servizio per il periodo in questione. Solo l' ha dato Pt_4
riscontro alla predetta richiesta, rilevando che doveva ritenersi non dovuta la
quota di Tfr per il periodo di cui trattasi, confermando quindi il provvedimento
di liquidazione. I ricorrenti hanno tuttavia diritto al pagamento della quota di
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trattamento di fin servizio per il periodo di servizio pre ruolo prestato sensi delle L. 285/'77 e L.R. 37/'78 per i motivi che seguono”;
5) dall'analisi del ricorso emerge quindi chiaramente il coinvolgimento dell' , Pt_4
e la mancata indicazione dell' nelle conclusioni finali non può ritenersi CP_4
determinante, dovendo il giudice interpretare e qualificare la domanda;
6) sussiste anche la giurisdizione, trattandosi di domanda che attiene alla corretta liquidazione del t.f.s., al momento della cessazione del rapporto di lavoro di ruolo, avvenuto per i ricorrenti nel periodo 2017-2018;
7) nel merito, risulta assorbente l'eccezione di prescrizione sollevata dall' ; Pt_4
8) pur non ignorandosi le oscillazioni giurisprudenziali sul punto, si ritiene di dare seguito all'orientamento a cui ha aderito questo giudice (ex multis, sentenza n.
502 del 29.1.2024 nel proc. rg. n. 11177/2019; di recente vedi anche sentenza
2000/2025), ed accolto anche dalla Corte di appello distrettuale (sentenze n.
847/2023, n. 65/2024), alle cui condivisibili motivazioni ci si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.;
9) orbene, sulla natura dei rapporti instaurati con la P.A. ai sensi degli art. 26 ss., l. 1
giugno 1977 n. 285, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che si tratti di rapporti preliminari e precari, ancorché di natura pubblicistica, non assimilati per trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale a quello dei dipendenti non di ruolo (V. Consiglio di Stato, A.P. n. 1 del 7.2.1991; TAR La., sez.
1°, n. 91 del 21.1.1994; Consiglio di Stato, Sez. 2°, pareri n. 1306/94 del 7.12.1994
e n. 609/95 del 14.6.1995);
10) in particolare, la giurisprudenza amministrativa sopra richiamata, ricostruendo la disciplina normativa sottesa a tali tipologie di rapporti di lavoro, ha ritenuto che dal combinato disposto delle norme di riferimento è possibile individuare tre
“momenti”, ciascuno assoggettato ad uno specifico regime giuridico:
a) quello di impiego pubblico a termine, disciplinato dalla l. n. 285/1977 e da un contratto di formazione lavoro, ex lege prorogato e mai modificato, fino
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all'espletamento dell'esame di idoneità (con la instaurazione di un rapporto preliminare e precario, non assimilabile al trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti non di ruolo);
b) quello di pubblico impiego non di ruolo a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli, costituito ai sensi della l. n. 33/1980 con l'iscrizione nelle apposite graduatorie a seguito del superamento dell'esame di idoneità (con la formazione di un rapporto, a differenza del precedente stadio e a causa dell'accertamento di idoneità, assimilabile a quello dei dipendenti non di ruolo);
c) quello di pubblico impiego «di ruolo» nelle diverse Amministrazioni, disciplinato dalle relative disposizioni vigenti.
11) tale ricostruzione è stata fatta propria anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che “il giovane assunto a norma della L. n. 285 del 1977 e
immesso successivamente in ruolo a seguito di disponibilità riservate e della
iscrizione nelle apposite graduatorie degli idonei a norma della L. n. 33 del 1980, è
titolare, nel tempo, di tre distinti rapporti: - il primo, di impiego pubblico a
termine- disciplinato dalla L. n. 285 del 1977 e da un contratto di formazione e
lavoro, prorogato ex lege-intercorrente fino all'espletamento degli esami di
idoneità, rapporto regolato sotto tutti i profili, oltre che dalla L. n. 285 medesima,
dall'atto contrattuale a termine che ne è alla base;
- il secondo, di pubblico impiego
a tempo indeterminato non di ruolo, costituito a seguito del superamento dell'esame
di idoneità, con l'iscrizione nelle apposite graduatorie ai sensi della L. n. 33 del
1980, intercorrente fino all'immissione nei ruoli;
- infine, il rapporto di pubblico
impiego di ruolo nelle diverse amministrazioni, disciplinato dalle relative
disposizioni” (Cass. civ sez. lav. n. 9241/2021).
12) sulla scorta di tale distinzione, la Corte di Cassazione ha, quindi, evidenziato come
“dal complesso delle disposizioni che disciplinano i rapporti emerge,
implicitamente ma del tutto chiaramente, la volontà del legislatore di tenere distinti
i tre rapporti e di escludere comunque, al momento dell'inquadramento in ruolo,
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non solo il riconoscimento dell'anzianità maturata durante l'operatività del
contratto di formazione e lavoro ma anche di quella acquisita durante il periodo di
servizio come dipendenti civili non di ruolo (Consiglio Stato A.P., 7 febbraio 1991,
n. 1 ed in senso conforme, tra le tante: C.d.S. nn. 420/1994; 2364/2000; 1253/2008;
3720/2012).
16. Tale interpretazione va in questa sede condivisa, in quanto aderente alla lettera
della legge ed al complessivo meccanismo di immissione nei ruoli, prevedente una
sfasatura temporale ed una netta autonomia tra la costituzione del rapporto a
tempo indeterminato "non di ruolo" - per effetto del superamento della prova di
idoneità - e la assunzione come dipendente "di ruolo", per effetto dello scorrimento
della graduatoria ovvero del superamento del concorso per titoli…….
19. La autonomia dei due rapporti - rispettivamente "a tempo indeterminato non di
ruolo" e "a tempo indeterminato di ruolo" - già valorizzata dalla giurisprudenza
amministrativa per negare qualsiasi rilevanza alla pregressa anzianità di servizio,
conduce ad affermare la novità del rapporto di ruolo - costituito per scorrimento
della graduatoria D.L. n. 663 del 1979, ex art. 26 quinquies….”.
13) in applicazione dei principi sopra richiamati, deve, dunque, ritenersi che, stante l'autonomia dei rapporti, il termine anche ordinario di prescrizione è incominciato a decorrere dal momento della cessazione di detti rapporti e, dunque, per le somme pretese in ricorso, dal 1985 o, al massimo, dalla pronunzia della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 208 del 1986, per le motivazioni espresse dalla Corte di
Appello di Catania nella sentenza emessa nel procedimento iscritto al n. 1027/2021,
sopra citata e prodotta anche dall' (cfr. fascicolo di parte): Pt_4
14) considerando la data degli atti interruttivi (cfr. indice produzione parti ricorrenti e relativi documenti allegati), deve dunque ritenersi maturata la prescrizione del diritto al pagamento di quanto chiesto;
15) la domanda avente ad oggetto il t.f.s. può dunque essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione;
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16) quanto alla domanda volta al riconoscimento dei buoni pasto, si rileva che a fronte dell'allegazione di inadempimento formulata dalle parti ricorrenti,
nessuna prova è stata fornita dal resistente, rimasto contumace;
CP_3
17) nel merito, deve ritenersi che la domanda, in linea di principio, vada accolta,
dovendosi riconoscere a carico del l'onere di corrisponderli, al CP_3
sussistere dei presupposti orari applicati per il personale a tempo indeterminato,
dalla data dell'allegata interruzione e fino al collocamento in quiescenza,
secondo le previsioni del CCNL o integrativo temporalmente applicabile;
18) la mancata erogazione ha dunque cagionato un danno a carico delle parti ricorrenti, determinabile nei limiti del numero e del valore dei buoni pasto spettanti;
19) anche da ultimo, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di pubblico
impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di
carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di
lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane
dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire
l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello
contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata
all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola
generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di
almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato (nella specie, la Corte
ha sottolineato che il diritto al buono pasto spetta a tutti i dipendenti della
Pubblica Amministrazione, indipendentemente dal fatto che siano turnisti o
meno, a condizione che, dopo almeno sei ore di lavoro, abbiano diritto a una pausa pranzo)” (Cassazione civile sez. lav., 17/09/2025, n.25525);
20) trattandosi, i dati orari ed i giorni di presenza, elementi di cui il è CP_3
certamente in possesso, appare necessario, in questa sede, emettere sentenza di condanna generica, dovendosi rimettere a separata sede, in caso di contestazioni
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sul quantum, la determinazione degli importi dovuti, richiedendosi in tal caso un'istruttoria più complessa di quella richiesta dalle parti ricorrenti.
L'accoglimento parziale, nei riguardi peraltro del solo , il rigetto Controparte_3
della domanda sul tfs (per l'eccezione di prescrizione), l'integrazione del contraddittorio disposta d'ufficio, le oscillazioni giurisprudenziali, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE parzialmente il ricorso, limitatamente alla domanda avente ad oggetto la corresponsione dei buoni pasti, e condanna il comune di resistente al CP_3
risarcimento del danno sofferto da ciascuna delle parti ricorrenti, da determinarsi in ragione del numero e del valore dei buoni pasto non erogati e spettanti, tenuto conto dell'effettivo orario di lavoro e dei giorni di presenza, delle previsioni del CCNL o integrativo temporalmente applicabili, della data di interruzione dell'erogazione e fino alla cessazione del servizio;
RIGETTA nel resto;
COMPENSA le spese tra le parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti del contumace.
Così depositato, in Catania, lì 25/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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