Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 17/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
68/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AO Lo UD, quale giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 c.g.c.;
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 75806 del Registro di Segreteria,
sul ricorso proposto dal sig. XX (c.f.
omissis), rappresentato e difeso dall’avv.
ND PP (c.f. [...]),
contro il Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva in persona del legale rappresentante in carica pro-tempore, Visto il ricorso e gli atti di causa;
Udito all’udienza dell’11 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l’avv. ND PP per il ricorrente.
Premesso in
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il sig. XX riassumeva il giudizio dinanzi a questa Sezione, a seguito della sentenza della Sezione seconda di appello n. 515/2017 con la quale, in accoglimento del gravame dal medesimo proposto, era stata annullata la sentenza di questa Sezione n. 235/2011, con rinvio degli atti per un nuovo esame sul merito.
Il ricorrente rappresentava di aver subìto durante il In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 servizio militare una perforazione della membrana timpanica sx da otite media purulenta acuta e di essere stato operato di timpano plastica sx. AV presentato domanda di pensione privilegiata ordinaria
(in data 9 maggio 1997) e il 25 gennaio 1999 era stato visitato dalla CMO che, sulla base della visita diretta e degli esami strumentali, aveva giudicato l’infermità con i suoi postumi (ipoacusia trasmissiva) ascrivibile alla TA A, categoria ottava, per quattro anni rinnovabili, identificandola come “esiti di timpano plastica sx in pregressa otite purulenta con lieve ipoacusia più accentuata a sx”.
La CMO aveva riscontrato non solo l’infermità originatasi durante il servizio militare, ma un suo progressivo aggravamento, con irreversibile e associata ipoacusia trasmissiva. Successivamente, con parere del 5 gennaio 2001, il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (CPPO), senza alcun accertamento diagnostico e disconoscendo l’irreversibilità e cronicità della stessa, aveva ritenuto l’infermità ascrivibile alla TA B, anziché alla TA A, categoria ottava. Con il D.M.
impugnato il Ministero aveva concesso la TA B per quattro annualità.
Con ricorso a questa Corte, il sig. XX affermava In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 la pretesa al riconoscimento della TA A, categoria ottava vitalizia o, quantomeno, per quattro anni rinnovabili, come da giudizio della CMO.
Allegava al ricorso documentazione medica attestante la cronicità dell’infermità, producendo poi un’ulteriore perizia medico-legale, che giudicava l’infermità ascrivibile alla TA A, categoria ottava.
Il UD di primo grado respingeva il ricorso con sentenza n. 235/2011, impugnata dal ricorrente, e la Sezione seconda d’appello, con la citata sentenza n.
515/2017, accoglieva il gravame, rinviando la causa al primo giudice per un nuovo esame del merito.
Il ricorrente riassumeva il giudizio insistendo nelle conclusioni già formulate e, in particolare, per l’accertamento, previo annullamento del decreto n.
5/2002 del Ministero della difesa, del diritto alla pensione privilegiata.
2. Con memoria del 26 gennaio 2023 il ricorrente rappresentava che con decreto del Ministero della difesa n. 232/2013 gli era stato concesso il trattamento di TA A, categoria settima, a vita, a decorrere dal 1° aprile 2012. Riteneva dunque evidente che la patologia fosse inquadrabile nella TA A anche alla precedente data e insisteva per In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 la dichiarazione del diritto alla pensione di TA A, categoria ottava, dalla data del congedo.
3. Il Ministero della difesa si costituiva in giudizio con memoria del 27 gennaio 2023.
Visti gli atti amministrativi medico-legali e il giudizio espresso dalla CMO di Roma con p.v. n.
1718/98 del 25 gennaio 1999 (che aveva giudicato dipendente da causa di servizio l’infermità sofferta, classificandola alla TA A con attribuzione di assegno rinnovabile per anni quattro dal congedo) e visto il parere del CPPO n. 21801/1999 del 5 ottobre 2001, in parziale difformità dal citato giudizio della CMO di Roma circa la classifica tabellare dell’infermità, ascritta alla TA B con concessione di indennità una tantum nella misura di quattro annualità di pensione privilegiata di ottava categoria, aveva emesso il decreto n. 5 del 1°
febbraio 2002, concessivo di indennità una tantum pari a quattro annualità di pensione privilegiata di ottava categoria Tab. A. Confermava dunque la legittimità del proprio operato, in quanto basato sulle determinazioni del CPPO, quale organo competente all’effettuazione delle pertinenti valutazioni in conformità alla disciplina vigente.
Evidenziava che, nelle more del presente giudizio, in In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 accoglimento della domanda di aggravamento presentata il 15 marzo 2012 dal ricorrente, e con decorrenza dal 1° aprile 2012, era stato emesso il decreto n. 232 del 20 agosto 2013, concessivo di trattamento pensionistico privilegiato tabellare vitalizio di settima categoria dal 1° aprile 2012 a vita in favore del ricorrente.
In via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva che i ratei pensionistici arretrati eventualmente spettanti decorressero da data non anteriore al 28 maggio 2003, ovvero dal quinquennio antecedente alla notifica del ricorso (28 maggio 2008).
4. Con ordinanza n. 41/2023 questa Sezione interpellava l’Ufficio medico legale presso il Ministero della salute (nel prosieguo, UML) quale CTU, chiedendo di indicare la classifica dell’infermità secondo le tabelle pensionistiche di cui al d.p.r. n. 915/1978 e succ. mod., diagnosticata dalla CMO e accertata come dipendente da causa di servizio, indicandone la decorrenza. Con successiva ordinanza n. 167/2023 il termine assegnato al CTU per il deposito della relazione finale era fissato al 30 maggio 2024.
5. Con nota del 19 giugno 2024 l’UML comunicava In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 l’avvio delle operazioni peritali, convocando il ricorrente per la visita diretta il 10 settembre 2024.
6. Con nota del 9 settembre 2024 il difensore del ricorrente comunicava di aver appreso che il medesimo risultava in stato di detenzione e pertanto non avrebbe potuto essere presente alla visita. Chiedeva quindi di rinviare la CTU a data da definirsi.
7. Con nota dell’11 settembre 2024 l’UML comunicava che non era stato possibile effettuare la visita, richiamando la citata nota del difensore del ricorrente del 9 settembre 2024 e restava in attesa delle decisioni di questa Sezione circa le modalità di prosecuzione del procedimento.
Con nota del 31 ottobre 2024 l’UML rappresentava l’impossibilità di soddisfare l’eventuale esecuzione dell’accertamento attraverso accessi domiciliari e chiedeva di poter redigere il parere medico legale attraverso la definizione in atti.
8. Con memoria del 21 novembre 2024 il difensore del ricorrente ribadiva le richieste formulate nel ricorso introduttivo e dichiarava di non sollevare alcuna eccezione rispetto all’effettuazione della CTU sulla base degli atti.
9. All’esito dell’udienza dell’11 dicembre 2024, con ordinanza n. 191/2024 questo giudice disponeva In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 l’effettuazione della CTU attraverso la definizione in atti, fissando per la trattazione del giudizio l’udienza del 25 giugno 2025.
10. In data 24 gennaio 2025, previa trasmissione alle parti della relativa bozza, l’UML depositava il richiesto parere medico legale. Esaminati i referti della visita specialistica otorinolarigoiatrica e degli esami audiometrico e impedenziometrico effettuati il 15 dicembre 2012, riteneva che l’infermità, come posta in diagnosi dallo specialista al momento dell’ultimo controllo definito in atti, poteva essere denominata “esiti di timpanoplastica sinistra per otite media cronica purulenta con retrazione cicatriziale timpanica e grave ipoacusia mista bilaterale con evidente percettivizzazione”.
L’UML riteneva tale infermità, già ritenuta dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla settima categoria della TA A, allegata al d.p.r.
n. 834/1981, con diritto a pensione vitalizia, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Producendo osservazioni sulla bozza, il ricorrente evidenziava che l’oggetto del contendere era riferito all’ascrivibilità della patologia alla tabella A, categoria ottava per il periodo dal 14 marzo 1997 al 31 marzo 2012. Il CTU riteneva che l’impostazione del In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 contenzioso avanzato dal sig. XX fosse da porsi nei limiti della conferma dell’ascrivibilità tabellare dell’infermità, oggetto di valutazione, all’ottava categoria della TA A, come già giudicato dalla CMO di Roma, con verbale BL/B n.
1718/98. L’UML tuttavia non concordava con le osservazioni critiche del CTP e del legale di parte, dovendo muovere il ragionamento a partenza dal quesito posto dall’Ecc.ma Corte, ovvero «indicare la classifica dell’infermità secondo le tabelle pensionistiche di cui al DPR 915/1978 e succ. mod.,
diagnosticata dalla CMO e accertata come dipendente da causa di servizio, indicandone la decorrenza»”.
Pertanto, rimandava alle considerazioni e conclusioni medico-legali espresse.
11. Con memoria del 9 giugno 2025 il ricorrente evidenziava che l’effettivo oggetto del contendere non era stato approfondito dall’UML. La questione controversa riguardava infatti se la patologia auricolare dovesse essere ascritta alla ottava categoria della tabella A già alla data della precedente visita della CMO del 1999. Dunque, non riguardava solo lo stato fisico e la classifica dell’infermità al 15 dicembre 2012, ma quello precedente e relativo al decreto impugnato e, quindi In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 il periodo dal 14 marzo 1997 al 31 marzo 2012.
Chiedeva, quindi, di disporre un’integrazione della CTU, chiedendo all’UML di esprimersi sul quesito inerente alla classifica dell’infermità alla data della visita della CMO del 1999 e se la stessa, in relazione alla documentazione in atti e all’excursus ingravescente, fosse ascrivibile già all’epoca alla categoria ottava, tabella A o alla tabella B.
12. All’esito dell’udienza del 25 giugno 2025, con ordinanza n. 106/2025 veniva disposta una integrazione della CTU, chiedendo all’UML di esprimersi circa l’esatta individuazione, la categoria di ascrivibilità, la qualificazione come suscettibili di miglioramento o meno e la decorrenza delle esaminate infermità del ricorrente ai fini della spettanza del trattamento pensionistico richiesto dal ricorrente per il periodo precedente alla data del 1° gennaio 2013, in considerazione della data di presentazione della domanda.
13. Il 3 settembre 2025 l’UML depositava le note integrative al parere già adottato, affermando di ritenere che non vi fossero “elementi utili di valutazione per determinare una condizione prognostica peggiorativa, in aggravamento, prima della data del 1° gennaio 2013, non essendoci In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 documentazione esaustiva concernente il periodo temporale precedente, che (potesse) far deporre per un processo di aggravamento, certificabile, soltanto a partire dal certificato di visita specialistica del 15/12/2012”.
14. All’udienza dell’11 febbraio 2026, come da verbale, l’avv. PP si è riportato agli atti depositati.
All’esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento della natura e della classifica dell’infermità diagnosticata al ricorrente, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, con individuazione della relativa decorrenza. Nelle more del giudizio, con decreto n. 232 del 20 agosto 2013, è stato attribuito al ricorrente il trattamento pensionistico privilegiato tabellare vitalizio di settima categoria a vita, con decorrenza dal 1° aprile 2012, essendo stata riconosciuta da tale data l’evoluzione peggiorativa del quadro inerente alla patologia sofferta. Dunque, l’oggetto del presente giudizio riguarda la determinazione della decorrenza In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 della pensione privilegiata medesima, tenendo conto della data di presentazione della domanda di attribuzione da parte del ricorrente (9 maggio 1997).
2. Ai sensi dell’art. 67, comma 1, d.p.r. n.
1092/1973, la pensione privilegiata spetta “al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento”. Dunque, perché possa affermarsi la spettanza del trattamento in esame è necessario che sussistano congiuntamente i requisiti indicati dalla citata disposizione e, in particolare, che le infermità siano dipendenti da fatti di servizio, che le stesse siano ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla l. n. 313/1968 e che le patologie stesse non siano suscettibili di miglioramento.
3. L’UML, nel parere originariamente reso, ha affermato di ritenere che l’infermità “sia ascrivibile alla settima categoria della tabella A, allegata al d.p.r. n. 834/1981, con diritto a pensione vitalizia, a decorrere dal 1° gennaio 2013”.
Con note integrative al parere stesso depositate il 3 settembre 2025 a seguito della citata ordinanza n.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 106/2025, l’UML ha evidenziato che la diagnosi di partenza, posta dalla CMO di Roma con verbale modello BL/B n. 1718/1998, è di “esiti di timpanoplastica sx in pregressa otite purulenta con lieve ipoacusia trasmissiva più accentuata a sx”, ritenuta ascrivibile all’ottava categoria della tabella A di cui al d.p.r. n. 834/1981. Ha tuttavia evidenziato che l’infermità stessa “non è contemplata tra le infermità ascrivibili all’8^ categoria della tabella A, allegata al d.p.r. n. 834/81, pertanto, non si concorda con la valutazione di ascrivibilità della C.M.O. di Roma”. Infatti, dall’esame della predetta TA A risulta che sono ascrivibili all’ottava categoria, tra le infermità di interesse dell’apparato uditivo, le infermità di cui ai punti 28) Perdita totale di un padiglione auricolare; 29)
Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90%
(voce gridata ad concham); 30) La diminuzione bilaterale permanente dell’udito, non accompagnata da affezione purulenta dell’orecchio medio, quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico; 31)
Otite media purulenta cronica semplice.
L’UML ha dunque concluso che, da quanto sussiste in In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 atti, l’infermità in diagnosi per il periodo temporale precedente alla data del 1° gennaio 2013 non è ascrivibile ad alcuna categoria della TA A. Ha altresì precisato che di ritenere che “non vi siano elementi utili di valutazione per determinare una condizione prognostica peggiorativa, in aggravamento, prima della data del 1 gennaio 2013, non essendoci documentazione esaustiva concernente il periodo temporale precedente, che può far deporre per un processo di aggravamento, certificabile, soltanto, a partire dal certificato di visita specialistica del 15/12/2012, effettuata presso il Poliambulatorio dell’ASL RMB di Roma, che descrive «Esiti di timpanoplastica sinistra per OMC purulenta.
Obiettivamente retrazione cicatriziale bilaterale per OMC bilaterale periodicamente purulenta con secrezione fetida anche di tipo emorragico. Grave ipoacusia mista che si è andata percettivizzando rispetto ai precedenti controlli, con acufeni e sindrome vertiginosa accompagnata da sintomatologia vagale». (…) Tale certificazione e i referti disponibili dell’esame audiometrico ed impedenzometrico attestano, senz’alcuna ombra di dubbio, un aggravamento dell’infermità, a partire dalla data di diagnosi del 15/12/2012, con In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 valutazione di ascrivibilità pari alla 7^ categoria della TA A, di cui al D.P.R. n. 834/81 da concedere a vita”.
4. Le conclusioni cui è pervenuto l’UML appaiono integralmente condivisibili, in quanto sono coerenti con la disciplina normativa, tengono adeguatamente conto della documentazione medica agli atti del presente giudizio e sono fondate su di essa, nonché su argomentazioni medico legali dotate di coerenza logico-scientifica, motivate e immuni da vizi logici.
In considerazione di tali conclusioni, il ricorso deve essere respinto.
5. In considerazione della complessità del giudizio, della presenza in atti di pareri medici contrastanti, nonché del parziale riconoscimento del diritto del ricorrente, può disporsi l’integrale compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 competenza.
Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d’ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.
Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
IL GIUDICE
AO Lo UD
(f.to digitalmente)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA SA VINICOLA CORTE DEI CONTI 17.02.2026 09:56:46 GMT+01:00