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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3631/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice
dott. STEFANA CURADI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3631 / 2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv., Parte_1 C.F._1
BALLATORI ERICA ed elettivamente domiciliato in Ponsacco (PI), Largo della Pace n.3, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
) CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso, all'udienza del 17/12/2024, in punto di separazione coniugi come da ricorso: “respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la separazione personale tra il IG. e la IG.ra , autorizzandoli a vivere separati, Parte_1 CP_1 libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, con obbligo di mutuo rispetto. Vinte le spese di giustizia”.
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 49 c.p.c e depositato in data 28/11/2023,
[...]
chiedeva fosse pronunciata la separazione giudiziale nei confronti della coniuge Parte_1
IG.ra nata a [...] il [...], residente in [...](Bielorussia), CP_1
Via Ptashuka n.1-85, cittadina bielorussa. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile presso il
Comune di Crespina Lorenzana (PI) in data 13.09.2012, dalla cui unione non sono nati figli.
Parte ricorrente riferiva dell'inizio della crisi coniugale dopo un primo periodo di armonia;
essendo divenuta la convivenza intollerabile, la sig.ra ha lasciato ormai da molti anni l'Italia ed è CP_1
tornata in Bielorussia, suo paese di origine.
Dopo due differimenti di udienza su istanza della ricorrente, all'udienza del 17/12/2024 il Presidente, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della resistente;
la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso e il Presidente ha rimesso la causa al Collegio previa trasmissione al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, nulla opponeva.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere comprovata la cessazione degli ordinari presupposti del coniugio in termini di interruzione dell'affectio maritalis, circostanza dimostrata anche dalla durata della separazione di fatto che ha preceduto l'instaurazione del giudizio oltre che dal disinteresse implicitamente manifestato da parte resistente che, benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Meritano, inoltre, di essere integralmente recepite le conclusioni formulate dalla parte costituita, essendo queste prive di qualsiasi pretesa di tipo economico.
Le spese processuali devono dichiararsi irripetibili, in considerazione della natura della causa promossa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra (C.F. Parte_1
e (C.F. ), che C.F._1 CP_1 C.F._3
hanno contratto matrimonio con rito civile presso il Comune di Crespina Lorenzana (PI) in data 13.09.2012.
2. DICHIARA le spese di lite irripetibili.
3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Crespina Lorenzana (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in
Crespina Lorenzana (PI) il 13/09/2012 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Crespina Lorenzana (PI) al n.10, P.I anno 2012.
Il Tribunale, preso altresì atto della domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice
dott. STEFANA CURADI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3631 / 2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv., Parte_1 C.F._1
BALLATORI ERICA ed elettivamente domiciliato in Ponsacco (PI), Largo della Pace n.3, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
) CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso, all'udienza del 17/12/2024, in punto di separazione coniugi come da ricorso: “respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la separazione personale tra il IG. e la IG.ra , autorizzandoli a vivere separati, Parte_1 CP_1 libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, con obbligo di mutuo rispetto. Vinte le spese di giustizia”.
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 49 c.p.c e depositato in data 28/11/2023,
[...]
chiedeva fosse pronunciata la separazione giudiziale nei confronti della coniuge Parte_1
IG.ra nata a [...] il [...], residente in [...](Bielorussia), CP_1
Via Ptashuka n.1-85, cittadina bielorussa. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile presso il
Comune di Crespina Lorenzana (PI) in data 13.09.2012, dalla cui unione non sono nati figli.
Parte ricorrente riferiva dell'inizio della crisi coniugale dopo un primo periodo di armonia;
essendo divenuta la convivenza intollerabile, la sig.ra ha lasciato ormai da molti anni l'Italia ed è CP_1
tornata in Bielorussia, suo paese di origine.
Dopo due differimenti di udienza su istanza della ricorrente, all'udienza del 17/12/2024 il Presidente, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della resistente;
la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso e il Presidente ha rimesso la causa al Collegio previa trasmissione al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, nulla opponeva.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere comprovata la cessazione degli ordinari presupposti del coniugio in termini di interruzione dell'affectio maritalis, circostanza dimostrata anche dalla durata della separazione di fatto che ha preceduto l'instaurazione del giudizio oltre che dal disinteresse implicitamente manifestato da parte resistente che, benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Meritano, inoltre, di essere integralmente recepite le conclusioni formulate dalla parte costituita, essendo queste prive di qualsiasi pretesa di tipo economico.
Le spese processuali devono dichiararsi irripetibili, in considerazione della natura della causa promossa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra (C.F. Parte_1
e (C.F. ), che C.F._1 CP_1 C.F._3
hanno contratto matrimonio con rito civile presso il Comune di Crespina Lorenzana (PI) in data 13.09.2012.
2. DICHIARA le spese di lite irripetibili.
3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Crespina Lorenzana (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in
Crespina Lorenzana (PI) il 13/09/2012 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Crespina Lorenzana (PI) al n.10, P.I anno 2012.
Il Tribunale, preso altresì atto della domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 13/02/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori